Egregio Avvocato
Pubblicato il 7 gen. 2021 · tempo di lettura 5 minuti
L’art. 572 cp non descrive compiutamente cosa si intende per “maltrattamenti” e si limita ad indicare una sanzione per “chiunque maltratta”.
Nonostante la poca chiarezza normativa, è pacifico che i maltrattamenti possono consistere:
L’evento tipico del reato di maltrattamenti, infatti, è dato dallo stato di situazione continuativa di sofferenza fisica o morale per il soggetto passivo, come conseguenza degli atti di maltrattamento.
Sebbene la norma in esame utilizzi il termine chiunque, si evidenzia che il reato può configurarsi solo se il soggetto agente è legato alla vittima da rapporti familiari o, in ogni caso, si trovi in una delle situazioni di affidamento previste dalla norma (cd. reato proprio).
Il reato di maltrattamenti, infatti, può aversi solo se la vittima è:
Solo nel 2012 (con la legge n. 172 del 2012), le persone comunque conviventi sono state inserite tra le possibili vittime del reato in esame, in quanto originariamente si richiedeva la sussistenza del vincolo matrimoniale. Si è voluto, infatti, estendere l’area della punibilità, cercando di tutelare ogni consorzio di persone tra le quali – per le consuetudini di vita – siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, potendosi consumare il delitto anche tra persone legate soltanto da un rapporto di fatto.
A conferma di tale estensione di tutela, recentemente, è stato ammesso il reato di maltrattamenti anche tra coniugi separati o tra genitori non più conviventi, restando integri, anche in tal caso, i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale o dal rapporto di filiazione.
La condotta, per essere ritenuta penalmente rilevante, deve essere connotata da abitualità, ovvero da comportamenti che acquistano rilevanza penale solo perché ripetuti nel tempo; i singoli fatti non costituiscono il reato di maltrattamenti e potrebbero essere o penalmente irrilevanti o costituire un reato diverso e a sé stante (es. lesioni).
Nel 2019, il legislatore ha innalzato le sanzioni previste dalla fattispecie di reato, prevedendo un minimo di pena detentiva di 3 anni e un massimo di 7 anni (prima della riforma, invece, la sanzione irrogabile dal giudice spaziava dai 2 ai 6 anni).
Sono previste anche delle circostanze che portano ad un inasprimento della pena:
Nel caso in cui un soggetto ritenga di essere vittima di maltrattamenti, la prima cosa da fare è quella di darne immediatamente avviso alle Forze dell’Ordine, così che le stesse possano intervenire ed evitare che si reiterino ulteriori condotte di maltrattamenti.
Si evidenzia, tuttavia, che il reato in esame è procedibile d’ufficio, consentendo quindi l’avvio del processo penale a prescindere dalla querela della persona offesa. Invero, se le Forze dell’Ordine o l’Autorità Giudiziaria vengono a conoscenza della sussistenza del reato di maltrattamenti in altro modo e non mediante la denuncia della vittima, comunque il soggetto agente potrà e dovrà essere punito.
Peraltro, al fine di garantire una tutela ancor più efficace, è stata prevista un’accelerazione dei tempi processuali: la persona offesa vittima di maltrattamenti deve essere sentita dal Pubblico Ministero entro 3 giorni dalla comunicazione della notizia di reato.
Ad esito dei 3 giorni, il Pubblico Ministero può decidere di applicare una misura di prevenzione nei confronti dell’indiziato.
Il numero verde esiste, ed è il 1522, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di prestare assistenza alle vittime di violenza.
È attivo 24h su 24h, anche in forma online (www.1522.eu), e consente di mettersi immediatamente in contatto con operatori specializzati, in grado di indicare alla persona in cerca di aiuto o sostegno il modo migliore di agire.
Si evidenzia, inoltre, che alla luce dell’allarmante aumento di casi di violenza verificatisi durante la convivenza forzata a causa della pandemia da Covid-19, il Ministero dell’Interno ha previsto un ulteriore modo di contattare il numero verde e chiedere aiuto, mediante un messaggio criptato di segnalazione di possibili maltrattamenti in corso, così da rendere più agevole ed immediato il sostegno per le vittime: è sufficiente, infatti, che queste si rechino in farmacia e chiedano una “mascherina di tipo 1522”; in tal modo verrà attivato il servizio di segnalazione e sostegno.
Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
15 mag. 2023 • tempo di lettura 6 minuti
Diffamazione: una minaccia per la reputazione e la libertà di espressioneIntroduzione: La diffamazione è un argomento di grande rilevanza nella società odierna, in cui le informazioni si diffondono rapidamente attraverso i mezzi di comunicazione e i social media. Con la crescente dipendenza dalla tecnologia e l'accesso quasi istantaneo alle informazioni, il rischio di diffamazione e danni alla reputazione è diventato sempre più significativo. Questo articolo esplorerà la diffamazione, le sue implicazioni legali e le sfide che si pongono nella gestione di questa forma di abuso della libertà di espressione.Definizione di diffamazione: La diffamazione può essere definita come l'azione di comunicare a terzi una dichiarazione falsa che danneggia la reputazione di una persona. Può essere espressa oralmente, per iscritto o attraverso gesti diffamatori. La diffamazione può causare danni significativi alla reputazione di un individuo, influenzando le opportunità lavorative, le relazioni personali e persino la salute mentale dell'individuo coinvolto.Le implicazioni legali: La diffamazione è una questione legale che coinvolge il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla reputazione. Molti paesi hanno leggi specifiche che proteggono i cittadini dalla diffamazione, stabilendo norme per stabilire quando una dichiarazione può essere considerata diffamatoria e quali rimedi legali possono essere intrapresi.Le sfide della diffamazione online: L'avvento dei social media e delle piattaforme di condivisione online ha amplificato il problema della diffamazione. La possibilità di diffondere rapidamente informazioni, spesso senza verifica accurata dei fatti, ha creato un terreno fertile per la diffamazione online. Inoltre, l'anonimato relativo che tali piattaforme possono offrire può incoraggiare comportamenti diffamatori, poiché gli autori delle dichiarazioni possono nascondersi dietro un profilo falso o pseudonimo.Impatto sulla libertà di espressione: La diffamazione solleva anche questioni riguardanti la libertà di espressione. Mentre è fondamentale proteggere la reputazione delle persone da false affermazioni dannose, è altrettanto importante preservare la libertà di espressione e il diritto di esprimere opinioni legittime e critiche. Tuttavia, trovare un equilibrio tra questi due diritti può essere complicato, poiché le norme e le leggi variano da paese a paese e possono comportare un certo grado di soggettività nella valutazione delle affermazioni diffamatorie.Soluzioni possibili: Per affrontare la diffamazione, è essenziale che le piattaforme online adottino politiche e procedure chiare per segnalare e rimuovere contenuti diffamatori. Allo stesso tempo, è importante educare le persone sui rischi associati alla diffamazione e sulla necessità di una comunicazione responsabile. Inoltre, i tribunali devono essere in grado di affrontare in modo tempestivo e imparziale i casi di diffamazione, garantendo una giustizia equilibrata tra la protezione della reputazione e la tutela della libertà di espressione. È importante promuovere la responsabilità individuale nell'uso delle piattaforme di comunicazione online e incoraggiare la verifica dei fatti prima di condividere informazioni potenzialmente dannose.Educazione e sensibilizzazione: Una strategia efficace per combattere la diffamazione è l'educazione e la sensibilizzazione. È necessario promuovere la consapevolezza su cosa costituisce la diffamazione, i suoi effetti dannosi sulla reputazione delle persone e le implicazioni legali ad essa associate. I programmi educativi dovrebbero anche insegnare l'importanza di una comunicazione rispettosa, etica e basata sui fatti.Media responsabile: I media, sia tradizionali che digitali, svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione della diffamazione. È fondamentale che i giornalisti e gli editori adottino standard etici elevati, verifichino accuratamente le fonti e riportino notizie in modo accurato e oggettivo. Inoltre, le piattaforme di social media dovrebbero assumersi la responsabilità di promuovere la condivisione di informazioni affidabili e di prevenire la diffusione di contenuti diffamatori.Leggi aggiornate: Le leggi sulla diffamazione devono essere aggiornate per tener conto dei cambiamenti tecnologici e delle sfide associate alla diffamazione online. È necessario trovare un equilibrio tra la protezione della reputazione e la libertà di espressione, garantendo che le leggi siano chiare, giuste e applicate in modo coerente. Le autorità devono anche essere pronte a rispondere in modo tempestivo ed efficace alle segnalazioni di diffamazione, fornendo un sistema giudiziario accessibile ed equo.Conclusioni: La diffamazione rappresenta una minaccia reale per la reputazione delle persone e per la libertà di espressione. La diffusione delle informazioni attraverso le piattaforme digitali ha amplificato il problema, rendendo urgente l'adozione di misure preventive. Educare le persone, promuovere la responsabilità individuale, incoraggiare un giornalismo etico e aggiornare le leggi sono tutti passi cruciali per affrontare la diffamazione in modo efficace. Solo attraverso un approccio olistico e collaborativo potremo proteggere la reputazione delle persone e preservare la libertà di espressione nella nostra società sempre più interconnessa e digitale.La diffamazione attraverso i mezzi di stampa: responsabilità e conseguenzeIntroduzione: I mezzi di stampa, come giornali, riviste e altre pubblicazioni, hanno un ruolo importante nella società come fonti di informazione e mezzi di espressione. Tuttavia, con questo ruolo di potere e influenza, sorge la responsabilità di fornire notizie accurate e di evitare la diffamazione. In questo articolo, esploreremo il problema della diffamazione attraverso i mezzi di stampa, le implicazioni legali e le conseguenze che possono derivarne per tutte le parti coinvolte.La diffamazione e la sua definizione: La diffamazione può essere definita come la divulgazione di affermazioni false o fuorvianti che danneggiano la reputazione di un individuo o di un'organizzazione. Nel contesto dei mezzi di stampa, questo può includere la pubblicazione di notizie, articoli o opinioni che contengono informazioni non verificate o distorte che possono ledere l'onorabilità di una persona o influenzare negativamente la percezione pubblica su di essa.La responsabilità dei mezzi di stampa: I mezzi di stampa svolgono un ruolo cruciale nel garantire l'accuratezza delle informazioni e la protezione della reputazione delle persone. Essi devono adottare standard etici elevati, verificare accuratamente le fonti, condurre ricerche approfondite e correggere eventuali errori o imprecisioni tempestivamente. La responsabilità giuridica può essere applicata se i mezzi di stampa pubblicano contenuti diffamatori, anche se talvolta possono beneficiare di alcune protezioni legali come la "difesa della verità" o il "privilegio giornalistico".Implicazioni legali e conseguenze: La diffamazione attraverso i mezzi di stampa può avere conseguenze legali significative per entrambe le parti coinvolte. La persona diffamata può intraprendere azioni legali contro il mezzo di stampa per il danno subito alla propria reputazione. I tribunali valuteranno se la diffamazione è avvenuta sulla base di elementi come l'accuratezza delle informazioni, l'intenzione di danneggiare la reputazione e l'effetto sulla persona diffamata. Le conseguenze possono includere richieste di risarcimento danni, rettifiche pubbliche o persino sanzioni penali in casi gravi di diffamazione deliberata.L'importanza dell'etica giornalistica: Per evitare la diffamazione attraverso i mezzi di stampa, è fondamentale promuovere l'etica giornalistica. I giornalisti devono seguire principi di verità, imparzialità, correttezza e responsabilità. Dovrebbero condurre approfondite verifiche dei fatti, cercare il commento di tutte le parti coinvolte e garantire la presentazione equilibrata delle informazioni. Inoltre, è essenziale adottare procedure solide per la verifica delle notizie, la correzione degli errori e la gestione delle denunce di diffamazione. Conclusioni: La diffamazione attraverso i mezzi di stampa rappresenta una minaccia seria per la reputazione delle persone e per l'integrità del giornalismo. È essenziale che i mezzi di stampa adottino standard etici rigorosi, condurre ricerche approfondite e verificare accuratamente le informazioni prima di pubblicarle. La responsabilità giuridica può essere applicata se si diffondono notizie false o dannose. L'etica giornalistica, basata sulla verità, imparzialità e responsabilità, è fondamentale per evitare la diffamazione e preservare l'integrità della professione. È fondamentale promuovere la consapevolezza sui danni causati dalla diffamazione e incoraggiare una comunicazione responsabile e rispettosa. Solo attraverso un impegno collettivo dei mezzi di stampa, dei giornalisti e della società nel suo complesso, possiamo mitigare gli effetti dannosi della diffamazione e preservare la libertà di espressione in modo responsabile.
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17 mar. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Il riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiusta detenzioneAi fini del riconoscimento dell’indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l’antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013). Va, poi, ribadito che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014). Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore dell’autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019). In altri termini, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione.Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.comEsperto e Docente in Diritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente in Criminologia e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, ausiliario del Giudice, CTU e CTP, Editori e Giornalisti European news Agency
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31 mag. 2021 • tempo di lettura 8 minuti
Uno dei principali baluardi dell’ordinamento italiano è la separazione tra i tre poteri fondamentali: potere legislativo, potere esecutivo e potere giurisdizionale. Al fine di garantire tale separazione, la Costituzione italiana prevede una serie di garanzie che riservano al parlamentare un trattamento speciale nello svolgimento della propria attività legislativa. Si vuole evitare in questo modo una inopportuna ingerenza in relazione all’attività parlamentare, e alla funzione legislativa stessa. Alla luce di tali garanzie, ci si chiede, quindi, se è configurabile il reato di corruzione in capo al soggetto che svolge tale attività parlamentare.Le garanzie costituzionali per il parlamentareIl reato di corruzione e i suoi presuppostiL’evoluzione giurisprudenziale sulla configurabilità del reato di corruzione in capo al parlamentareConclusioni 1 - Le garanzie costituzionali per il parlamentareL’attività parlamentare è espressione di uno dei principali poteri previsti dall’ordinamento, quale il potere legislativo. Proprio per l’importanza che lo stesso riveste, è sempre stata particolarmente sentita l’esigenza di riservare una forte indipendenza e autonomia dagli altri poteri dello Stato, in particolare dal potere esecutivo e dal potere giurisdizionale. È per questo motivo che nella nostra Carta costituzionale ritroviamo molteplici disposizioni che mirano a riconoscere un trattamento speciale al parlamentare, in modo da garantirgli una sfera di immunità grazie alla quale possa perseguire l’interesse dello Stato senza dover dipendere o dare giustificazioni ad altri soggetti. Tra le disposizioni costituzionali più rilevanti in tal senso vi è l’art. 68 Cost., e in particolare il comma 1, che prevede una immunità sostanziale per il parlamentare: i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Non si può, quindi, in alcun modo immaginare una condanna per il parlamentare sulla base dei voti o delle opinioni che ha espresso nel corso della propria attività.Ulteriore disposizione rilevante è quella dell’art. 67 Cost., che vieta il cd. mandato operativo, stabilendo che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ciò sta a significare che il parlamentare non risponde e non persegue le sole esigenze dei singoli, ma si impegna invece per la totalità dei cittadini, senza poter accogliere incarichi direttivi specifici.Infine, un’altra disposizione che entra in gioco è quella dell’art. 66 Cost., che prevede l’autodichia delle singole Camere, alla luce della quale ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità – viene così esclusa la giurisdizione sia del giudice ordinario, sia di quello amministrativo, riservando alla Camera stessa la funzione giurisdizionale sui propri membri.Appare evidente che la Costituzione mira ad evitare una qualsiasi ingerenza nell’attività parlamentare, e a garantire al parlamentare stesso una sfera di autonomia e indipendenza, all’interno della quale lo stesso possa operare liberamente. 2 - Il reato di corruzione e i suoi presuppostiOggi le norme sulla corruzione sono contemplate dagli artt. 318 e 319 c.p., la prima è la corruzione per l’esercizio della funzione (cd. corruzione impropria), il secondo è la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (cd. corruzione propria). Si tratta di un reato plurisoggettivo proprio, cioè un reato che necessariamente vede la partecipazione di più soggetti, i quali vengono entrambi puniti.In particolare l’art. 318 c.p. punisce, da un lato, il pubblico ufficiale che vende la propria funzione e, dall’altro lato, il privato che in cambio gli dà o gli promette denaro o altra utilità. Oggi tale fattispecie viene comunemente denominata come “mercimonio delle funzioni”.Invece, il 319 c.p. punisce quel pubblico ufficiale che promette di adottare un atto contrario ai doveri del suo ufficio, in cambio di denaro o altra utilità da parte del privato, che verrà altrettanto punito.È pacificamente considerato come reato a doppio schema, o reato a consumazione prolungata, in quanto il reato in sé si perfeziona già con il solo accordo tra il pubblico ufficiale e il privato, ma poi si consuma in un secondo momento, e cioè quando vi è l’ultima dazione di denaro o altra utilità da parte del privato.Presupposto fondamentale è che uno dei due soggetti sia un pubblico ufficiale. Ci si chiede, quindi, se il parlamentare possa essere considerato come pubblico ufficiale, poiché se non può essere considerato tale, in nessun modo si potrà ritenere integrato il reato di corruzione. La nozione viene fornita dall’art. 357 c.p., secondo cui sono pubblici ufficiali tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Appare quindi ormai pacifico che anche il parlamentare possa essere considerato quale pubblico ufficiale: dal momento che l’art. 357 c.p. fa espresso riferimento alla attività legislativa, si ritiene che senza dubbio possa rientrare nella definizione anche il parlamentare. Peraltro, si ritiene che debba essere considerato tale anche quando svolge funzioni diverse (come attività di indirizzo e controllo), non potendo sostenere che sia pubblico ufficiale solo in relazione a certi atti specifici, e non ad altri. Infine, si pone l’accento sull’art. 322 bis n.1, che estende le norme sulla corruzione anche al parlamentare europeo, considerandolo quindi pubblico ufficiale. Sarebbe irrazionale considerare pubblico ufficiale il parlamentare europeo, e non invece quello nazionale.3 - L’evoluzione giurisprudenziale sulla configurabilità del reato di corruzione in capo al parlamentareIl problema si pone quando il parlamentare si accorda con un privato: l’accordo prevede che da un lato il privato promette al parlamentare denaro o altra utilità, e dall’altro lato il parlamentare promette al privato di porre in essere un determinato atto del suo ufficio (es. votare in un certo modo).Nonostante la possibilità di considerare il parlamentare quale pubblico ufficiale, nel corso della evoluzione giurisprudenziale non è stata affatto scontata la configurabilità del reato di corruzione in capo allo stesso.Secondo una prima tesi, infatti, non è possibile applicare le norme sulla corruzione in relazione all’attività parlamentare: se si consentisse al giudice penale di valutare la liceità degli accordi, si permetterebbe allo stesso di sindacare sia l’attività stessa, sia il voto del singolo parlamentare. In questo modo verrebbe del tutto violato l’art. 68 Cost., che prevede la sfera di immunità per i voti dati; non verrebbe in alcun modo garantita l’autonomia e la indipendenza che la Carta costituzionale considera indispensabile per l’esercizio dell’attività parlamentare stessa. Peraltro, è stato evidenziato che la funzione svolta dal parlamentare sia per antonomasia una attività di compromesso, alla luce della quale inevitabilmente si arriva a degli accordi per poter operare. Ciò rende particolarmente difficile individuare una linea di confine tra quel che è lecito e ciò che non lo è, attribuendo al giudice penale un eccessivo potere di giudizio, del tutto arbitrario.Una differente tesi, invece, che appare oggi prevalente in giurisprudenza, ritiene che a date condizioni si possono applicare le norme sulla corruzione anche all’attività del parlamentare.Infatti, è vero che la Costituzione prevede una serie di garanzie a tutela dell’attività legislativa e a tutela del parlamentare, ma tali garanzie non sono affatto previste al fine di permettere al singolo di vendere la propria funzione: tali garanzie non possono in alcun modo legittimare un asservimento della carica o della funzione a fini privati. Una lettura di tal genere, infatti, finirebbe per tradire la ragion d’essere delle stesse garanzie, che devono operare solo se riguardano uno svolgimento lecito dell’attività parlamentare. L’art. 68 Cost., infatti, non prevede una immunità totale e assoluta, che possa consentire un eccessivo privilegio al parlamentare, ma si pone solo a tutela della attività legislativa legittimamente svolta. Peraltro, sarebbe irrazionale applicare le norme sulla corruzione al parlamentare europeo, come previsto dall’art. 322 bis n. 1 c.p., e non anche al parlamentare nazionale.Ulteriore argomento invocato dalla recente giurisprudenza è anche quello secondo cui la stessa Corte costituzionale, nel corso di una questione attinente ad un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha evidenziato che se un fatto coinvolge anche dei beni che non fanno parte della vita parlamentare e che non è adeguatamente disciplinato dai regolamenti parlamentari con proporzionate sanzioni o adeguati rimedi, allora ben si può ricorrere all’ordinamento generale. La Corte costituzionale, in particolare, ha fornito una serie di esempi, e tra gli altri ha fatto riferimento proprio al reato di corruzione.4 - ConclusioniSi ritiene, quindi, che alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale il parlamentare possa essere imputato e successivamente condannato per il reato di corruzione. Si evidenzia che secondo la tesi maggioritaria è possibile configurare solo il reato di corruzione cd. impropria, previsto dall’art. 318 c.p. Attualmente, infatti, tale disposizione punisce il generale asservimento della funzione, senza far riferimento ad uno specifico atto – al contrario di quanto avviene per l’art. 319 c.p. (corruzione propria). Nel caso dell’art. 318 c.p. non si pone alcun problema in merito al sindacato del giudice penale sull’atto posto in essere dal parlamentare, e quindi non vi è il rischio di violare l’art. 68 Cost., proprio perché il reato di corruzione impropria non fa alcun riferimento all’atto specifico.Esiste, tuttavia, anche una diversa tesi ancor più estrema, secondo cui è possibile configurare in capo al parlamentare anche il reato di corruzione propria, art. 319 c.p. Invero, se il parlamentare vende il proprio voto, è evidente che questa condotta non potrà mai giustificare l’applicazione della immunità costituzionale, che altrimenti diverrebbe un privilegio. Secondo tale tesi, infatti, le garanzie previste dalla Costituzione mai potrebbero arrivare a giustificare una condotta tale, e si rischierebbe altrimenti di tradire la ratio delle garanzie stesse, volte a consentire una corretta attività legislativa.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
28 gen. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Nel processo penale italiano grande rilevanza probatoria viene data alle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del dibattimento, in quanto reale espressione del principio del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza. Ma quali sono gli obblighi cui è soggetto il cittadino chiamato a testimoniare? Quali sono le responsabilità e le conseguenze cui può andare incontro? Sono previste delle ipotesi di non punibilità?Chi è il testimone?Quali sono gli obblighi del testimone? Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi? In quali casi il testimone che dichiara il falso potrebbe andare esente da pena?1 - Chi è il testimone?Il testimone è un soggetto avente un ruolo fondamentale nel processo penale italiano, ed in particolare nella fase del dibattimento. Il principio cardine del processo penale, infatti, è il principio del contraddittorio, con i corollari principi dell’oralità e dell’immediatezza, alla luce dei quali il giudice penale deve formare il proprio convincimento (di assoluzione o di condanna) mediante delle prove che si formino nel processo stesso, e non mediante delle prove cd. precostituite. La testimonianza, e quindi il ruolo del testimone, rispecchia pienamente questa esigenza di oralità ed immediatezza, in quanto le dichiarazioni vengono rese non solo davanti al giudice che sarà poi chiamato a decidere, ma dinanzi alle parti processuali, cioè il PM, l’imputato e il difensore di quest’ultimo, i quali potranno rivolgere delle domande al dichiarante. L’esame del testimone, invero, avviene nel contesto del cd. “esame incrociato”, ove le domande verranno poste prima dalla parte che ha chiesto la presenza di quel soggetto come testimone (esame), poi dall’altra parte (controesame), a fronte del quale la prima parte potrà nuovamente porre altre domande (riesame), ed infine eventualmente anche dal giudice.Il testimone, dunque, è un soggetto informato dei fatti, che viene chiamato nel corso del dibattimento per rendere delle dichiarazioni inerenti al fatto di reato, oggetto del processo.2 - Quali sono gli obblighi del testimone?Il cittadino chiamato a testimoniare in un processo penale riceve un atto denominato “citazione testi”, di regola notificato con raccomandata se citato dai difensori dell’imputato o mediante ufficiale giudiziario se citato dal PM. In tale atto vengono indicati l’ora, il giorno e il luogo nel quale presentarsi, oltre che l’indicazione del procedimento penale per il quale è richiesta la dichiarazione testimoniale.L’art. 198 c.p.p. sancisce che il testimone ha l’obbligodi presentarsi dinanzi al giudice;di attenersi alle prescrizioni date dal giudice stesso per le esigenze processuali;di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.Il cittadino, dunque, non ha la mera facoltà di presentarsi a testimoniare, ma – se chiamato – ha l’obbligo di presentarsi e rendere testimonianza, anche nel caso in cui precedentemente abbia già reso delle dichiarazioni sui medesimi fatti dinanzi ad altre autorità, come le Forze di Polizia. Il giudice, infatti, non è a conoscenza delle precedenti dichiarazioni eventualmente rese.Una volta presente in udienza, il cittadino verrà chiamato a sedersi al banco dei testimoni, dovrà qualificarsi fornendo le proprie generalità e dovrà impegnarsi nell’assunzione del proprio ruolo mediante la lettura a voce alta di una formula sacramentale, che verrà indicata dal giudice. Appare opportuno evidenziare che nell’ordinamento italiano questo impegno solenne non viene assunto mediante giuramento sulla Bibbia, alla luce della laicità dello Stato italiano, ma viene assunto invece mediante la lettura di una precisa formula volta a rendere consapevole il cittadino dell’importanza del ruolo assunto. Solo dopo la lettura di tale formula, e l’avvertimento da parte del giudice delle eventuali conseguenze cui il testimone può andare incontro, avranno inizio le domande, alle quali il testimone sarà obbligato a rispondere secondo verità.3 - Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi?Il legislatore penale italiano, proprio alla luce del ruolo rilevante giocato dal testimone all’interno del processo, ha previsto delle conseguenze particolarmente incidenti per il soggetto che violi gli obblighi previsti dall’art. 198 c.p.p.In primo luogo, nel caso in cui il cittadino regolarmente chiamato a testimoniare non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, o qualora l'impedimento addotto non sia ritenuto legittimo, il giudice potrà disporre il cd. accompagnamento coattivo: viene disposta un’ulteriore udienza alla quale il testimone dovrà essere accompagnato coattivamente dalle Forze dell’Ordine. Il giudice potrà, altresì, condannare il testimone al pagamento di una somma da €51 a €516 a favore della cassa delle ammende, nonché al pagamento delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.In secondo luogo, una conseguenza ancor più grave è prevista nel caso di violazione dell’ulteriore obbligo: se il testimone nel corso del proprio esame non rispetta e viola l’obbligo di dire la verità commette un fatto penalmente rilevante, quale il reato di falsa testimonianza. L’art. 372 c.p. prevede, invero, la pena della reclusione dai due ai sei anni per chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, realizzi una delle seguenti condotte:affermare il falsonegare il verotacere, in tutto o in parte, in merito a ciò che sa sui fatti sui quali è interrogato.In particolare, il reato di falsa testimonianza è un cd. reato proprio, in quanto – nonostante la disposizione legislativa faccia riferimento a “chiunque” – il reato può essere commesso solo da quel soggetto che abbia assunto la qualità di testimone; qualità che si assume nel momento in cui viene disposta la citazione dei testimoni.Il reato di falsa testimonianza si pone a tutela del bene giuridico dell’Amministrazione della giustizia ed è procedibile d’ufficio: non è richiesta la presentazione della querela, ma il giudice al termine del dibattimento potrà automaticamente trasmettere gli atti al PM affinché si proceda per l’accertamento della falsa testimonianza.Ulteriore caratteristica del reato di falsa testimonianza è quella di essere un cd. reato di pericolo. Affinché vi sia la condotta penalmente rilevante, è sufficiente che la dichiarazione sia pertinente all’oggetto del giudizio e suscettibile di incidere, seppur in astratto, sulla decisione giudiziaria; non è richiesto che in concreto il giudice sia stato influenzato o che in concreto abbia preso una decisione ingiusta. 4 - In quali casi il testimone che dichiara il falso potrebbe andare esente da pena?Una prima ipotesi si verifica nel caso in cui il testimone rilasci delle dichiarazioni false o reticenti, che però siano manifestamente inverosimili o riguardino circostanze del tutto irrilevanti ai fini del giudizio. Pur essendo un reato di pericolo, è necessario che vi sia compatibilità con il principio di offensività: la giurisprudenza ritiene che se la dichiarazione non ha nemmeno creato il pericolo della induzione in errore del giudice, e quindi non si è creato neanche un pericolo per l’amministrazione della giustizia, allora il soggetto non sarà punibile per assenza di offesa in concreto. L’art. 384 c.p. prevede due ulteriori ipotesi di non punibilità. Al primo comma dispone che non è punibile chi abbia commesso una falsa testimonianza al fine di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore. Secondo tale disposizione, quindi, il soggetto che si trovi costretto ad affermare il falso, negare il vero o tacere quanto sa in merito ai fatti di reato, al fine di evitare una lesione della propria libertà o dell’onore, non può essere punito per falsa testimonianza. Ciò risponde al principio secondo cui nessuno può essere obbligato ad auto-accusarsi ed a rilasciare dichiarazioni sulla propria responsabilità. L’art. 384 c.p., inoltre, prevede che il soggetto vada esente da pena non solo quando voglia salvare sé stesso, ma anche un prossimo congiunto. Ci si è chiesti se tale locuzione ricomprenda anche il convivente more uxorio: il legislatore penale, invero, ha preso una posizione precisa in merito alle parti di un’unione civile, inserendoli nella definizione di “prossimi congiunti” ai sensi dell’art. 307 c.p. (e per i quali è quindi senza dubbio applicabile l’art. 384 c.p.), non prendendo invece in considerazione il convivente di fatto. Se una lettura estensiva della disposizione sembra doverosa alla luce di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, una diversa ricostruzione ritiene non potersi interpretare estensivamente la disposizione, avendo il legislatore implicitamente preso una decisione negativa in merito. Una diversa scelta legislativa è stata fatta in merito al reato di maltrattamenti, sul quale puoi leggere qui.Si evidenzia, infine, che l’art. 384 co. 1 c.p. non potrà essere applicato a quel prossimo congiunto che sia stato avvisato della facoltà di astenersi, e abbia deciso di rinunciare a tale facoltà così da rendere testimonianza. Invero, al prossimo congiunto è generalmente riconosciuta la facoltà di astenersi in un processo a carico di un proprio familiare, facoltà della quale deve essere ritualmente informato. Ma se il soggetto, una volta informato, decide comunque di rendere testimonianza, e di non avvalersi della facoltà di astensione, allora dovrà rispettare tutti gli obblighi previsti per il testimone dall’art. 198 c.p.p., non potendo invocare l’art. 384 c.p. nel caso in cui violi l’obbligo di dire la verità. Solo se il prossimo congiunto non venga ritualmente avvisato della facoltà di astenersi, e durante la testimonianza dichiari il falso, non potrà essere punito, ma ai sensi del comma 2 dell’art. 384 c.p., e quindi per violazione di una legge processuale. Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
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