Egregio Avvocato
Pubblicato il 7 gen. 2021 · tempo di lettura 5 minuti
L’art. 572 cp non descrive compiutamente cosa si intende per “maltrattamenti” e si limita ad indicare una sanzione per “chiunque maltratta”.
Nonostante la poca chiarezza normativa, è pacifico che i maltrattamenti possono consistere:
L’evento tipico del reato di maltrattamenti, infatti, è dato dallo stato di situazione continuativa di sofferenza fisica o morale per il soggetto passivo, come conseguenza degli atti di maltrattamento.
Sebbene la norma in esame utilizzi il termine chiunque, si evidenzia che il reato può configurarsi solo se il soggetto agente è legato alla vittima da rapporti familiari o, in ogni caso, si trovi in una delle situazioni di affidamento previste dalla norma (cd. reato proprio).
Il reato di maltrattamenti, infatti, può aversi solo se la vittima è:
Solo nel 2012 (con la legge n. 172 del 2012), le persone comunque conviventi sono state inserite tra le possibili vittime del reato in esame, in quanto originariamente si richiedeva la sussistenza del vincolo matrimoniale. Si è voluto, infatti, estendere l’area della punibilità, cercando di tutelare ogni consorzio di persone tra le quali – per le consuetudini di vita – siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, potendosi consumare il delitto anche tra persone legate soltanto da un rapporto di fatto.
A conferma di tale estensione di tutela, recentemente, è stato ammesso il reato di maltrattamenti anche tra coniugi separati o tra genitori non più conviventi, restando integri, anche in tal caso, i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale o dal rapporto di filiazione.
La condotta, per essere ritenuta penalmente rilevante, deve essere connotata da abitualità, ovvero da comportamenti che acquistano rilevanza penale solo perché ripetuti nel tempo; i singoli fatti non costituiscono il reato di maltrattamenti e potrebbero essere o penalmente irrilevanti o costituire un reato diverso e a sé stante (es. lesioni).
Nel 2019, il legislatore ha innalzato le sanzioni previste dalla fattispecie di reato, prevedendo un minimo di pena detentiva di 3 anni e un massimo di 7 anni (prima della riforma, invece, la sanzione irrogabile dal giudice spaziava dai 2 ai 6 anni).
Sono previste anche delle circostanze che portano ad un inasprimento della pena:
Nel caso in cui un soggetto ritenga di essere vittima di maltrattamenti, la prima cosa da fare è quella di darne immediatamente avviso alle Forze dell’Ordine, così che le stesse possano intervenire ed evitare che si reiterino ulteriori condotte di maltrattamenti.
Si evidenzia, tuttavia, che il reato in esame è procedibile d’ufficio, consentendo quindi l’avvio del processo penale a prescindere dalla querela della persona offesa. Invero, se le Forze dell’Ordine o l’Autorità Giudiziaria vengono a conoscenza della sussistenza del reato di maltrattamenti in altro modo e non mediante la denuncia della vittima, comunque il soggetto agente potrà e dovrà essere punito.
Peraltro, al fine di garantire una tutela ancor più efficace, è stata prevista un’accelerazione dei tempi processuali: la persona offesa vittima di maltrattamenti deve essere sentita dal Pubblico Ministero entro 3 giorni dalla comunicazione della notizia di reato.
Ad esito dei 3 giorni, il Pubblico Ministero può decidere di applicare una misura di prevenzione nei confronti dell’indiziato.
Il numero verde esiste, ed è il 1522, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di prestare assistenza alle vittime di violenza.
È attivo 24h su 24h, anche in forma online (www.1522.eu), e consente di mettersi immediatamente in contatto con operatori specializzati, in grado di indicare alla persona in cerca di aiuto o sostegno il modo migliore di agire.
Si evidenzia, inoltre, che alla luce dell’allarmante aumento di casi di violenza verificatisi durante la convivenza forzata a causa della pandemia da Covid-19, il Ministero dell’Interno ha previsto un ulteriore modo di contattare il numero verde e chiedere aiuto, mediante un messaggio criptato di segnalazione di possibili maltrattamenti in corso, così da rendere più agevole ed immediato il sostegno per le vittime: è sufficiente, infatti, che queste si rechino in farmacia e chiedano una “mascherina di tipo 1522”; in tal modo verrà attivato il servizio di segnalazione e sostegno.
Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
1 nov. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Cosa succede se l’amministratore di condominio non paga le spese di amministrazione ordinarie e straordinarie? Può un singolo condomino denunciare l’amministratore di condominio? In questo caso l’amministratore di condominio può essere denunciato per il reato di appropriazione indebita, ex art. 646 del codice penale. L'amministratore, infatti, può ricevere dai condomini somme di denaro al fine di eseguire specifici pagamenti o da riversare nella cassa condominiale, per far fronte alle spese di gestione del condominio secondo i bilanci approvati dall'assemblea. Nel momento in cui i singoli condomini versano le varie somme, per spese ordinarie e straordinarie ,sul conto intestato al condominio, il denaro entra nella disponibilità di quest'ultimo soggetto. Quindi, commette il reato di appropriazione indebita l'amministratore di condominio che, anziché dare corso ai suoi obblighi, dia alle somme a lui consegnate dai condomini una destinazione del tutto incompatibile con il mandato ricevuto e coerente invece con sue finalità personali. Chiarito questo aspetto, occorre rispondere al secondo interrogativo: può un singolo condomino denunciare l’amministratore? La risposta è si. Infatti il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto al nuovo amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune.Sul punto si è espressa la Suprema corte di cassazione la quale, esaminando la questione relativa alla validità della querela presentata da alcuni condomini nell’ambito di un procedimento per appropriazione indebita nei confronti dell’amministratore dello stabile, ha espresso il principio di diritto secondo cui “il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all'amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune” (così Cass. Pen. Sez. II, n. 31252/22).
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5 mar. 2024 • tempo di lettura 1 minuti
IL CUMULO DI PENAIl cumulo di pena non può comprendere condanne già interamente espiate, a meno che il condannato dimostri un concreto interesse al loro inserimento, né condanne per reati commessi dopo l’inizio dell’esecuzione della pena, ed è quindi doverosa la formazione di cumuli parziali: si vedano, sul punto, le numerose pronunce di questa Corte, secondo cui «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l’espiazione di una determinata pena, o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall’altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione» (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019; vedi anche Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020; Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015).Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.comEsperto e Docente in Diritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente in Criminologia e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, ausiliario del Giudice, CTU e CTP, Editori e Giornalisti European news Agency
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8 dic. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Con la L. 23.3.2016, n. 41 sono state introdotte nel codice penale le autonome fattispecie di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.È utile rammentare che, in tema di omicidio causato dalla circolazione di veicoli a motore, la novella legislativa ha elevato a fattispecie autonoma di reato una condotta che prima rientrava nel novero dell’omicidio colposo, punita solo come circostanza aggravante ad effetto speciale.Il legislatore, con l’intervento riformatore poc’anzi citato, ha inteso inasprire il trattamento sanzionatorio dell’omicidio (e delle lesioni personali) causate in violazione delle norme in materia di circolazione stradale.Concentrando l’attenzione sul delitto di omicidio stradale, l’art. 589-bis del codice penale espressamente dispone che “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”.Quindi, per configurare il delitto in argomento, è sufficiente violare la c.d. regola cautelare dell’obbligo di attenzione, gravante sul conducente in base al disposto normativo di cui all’art. 191 del codice della strada.Chiariti, seppur in maniera sommaria, i tratti somatici dell’omicidio stradale, è opportuno risolvere il seguente interrogativo: il conducente che investe e uccide il pedone, percorrendo una strada poco illuminata, commette il delitto di omicidio stradale? La risposta è certamente affermativa.Come poc’anzi anticipato, la regola cautelare dell’obbligo di attenzione impone al conducente di veicolo deve porre in essere tutti gli opportuni accorgimenti, atti a prevenire un rischio d’investimento.Infatti, il conducente che si mette alla guida di un veicolo deve ispezionare la strada percorsa e, altresì, di prevedere tutte le situazioni di pericolo, comprese anche quelle relative ad atti imprudenti e le trasgressioni di tutti gli altri utenti della strada.Applicando questo principio, all’automobilista che investe e uccide, in strada poco illuminata un pedone, risponderà comunque di omicidio stradale.
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17 mar. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Il riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiusta detenzioneAi fini del riconoscimento dell’indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l’antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013). Va, poi, ribadito che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014). Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore dell’autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019). In altri termini, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione.Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.comEsperto e Docente in Diritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente in Criminologia e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, ausiliario del Giudice, CTU e CTP, Editori e Giornalisti European news Agency
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