Egregio Avvocato
Pubblicato il 11 feb. 2021 · tempo di lettura 6 minuti
La prescrizione integra una causa di estinzione del reato: ciò vuol dire che, decorso un determinato periodo di tempo prestabilito ex legge dalla consumazione del fatto criminoso, senza che sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva, il giudice dovrà prosciogliere l’imputato per l’intervenuta prescrizione del delitto. La persona, dunque, non verrà sanzionata penalmente.
La prescrizione, in particolare, declina in termini temporali l’interesse dello Stato a irrogare una sanzione in relazione a un determinato illecito penale: spirato il termine prescrizionale viene meno la pretesa punitiva dello Stato, in quanto si ritiene che sia trascorso troppo tempo per considerare una persona ancora meritevole di pena. La Corte costituzionale, a tal riguardo, ha parlato di un vero e proprio “diritto all’oblio in capo all’autore [del reato]” (Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24).
Chiarita in questi termini la finalità di fondo dell’istituto, deve fugarsi ogni dubbio in merito a un fraintendimento che spesso caratterizza il dibattito pubblico e, alle volte, anche quello politico: la prescrizione è cosa diversa dalla (ragionevole) durata dei processi, sebbene chiaramente le tematiche presentino dei forti punti di connessione. La prima riguarda l’interesse dello Stato a punire e, specularmente, quello dell’imputato a non ricevere una pena qualora sia trascorso troppo tempo dalla commissione del fatto; la seconda, invece, si sostanzia nel diritto della persona – e del relativo dovere dello Stato – a che un processo venga celebrato in tempi rapidi. Intervenire sulla disciplina della prescrizione, quindi, non significa affatto risolvere la problematica della irragionevole durata dei processi. Affinché ciò possa avvenire sarebbe necessario un articolato catalogo di interventi legislativi, a partire da una riforma che provveda a riorganizzare l’assetto degli uffici giudiziari.
La durata del termine prescrizionale, ai sensi dell’art. 157 c.p., è pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, in ogni caso, non inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni. La norma prevede inoltre dei termini speciali per talune fattispecie di reato considerate più gravi: per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ad esempio, si applica un termine prescrizionale raddoppiato (se vuoi saperne di più sul reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., clicca qui)
I reati puniti con la pena dell’ergastolo – così l’omicidio aggravato di cui all’art. 576 c.p. – sono invece imprescrittibili. La ragione di questa scelta politico-criminale si fonda sulla gravità del reato: a voler riprendere il suddetto esempio, il legislatore ha ritenuto che l’interesse a punire dello Stato non debba mai svanire nel caso di omicidio aggravato, venendo in rilievo il bene giuridico della vita.
Quanto al momento di decorrenza della prescrizione, si noti che per il reato consumato il termine decorre dal momento della sua consumazione e per quello tentato, invece, da quando è cessata l’attività delittuosa. Per i reati permanenti e continuati, infine, da quando è cessata la permanenza o la continuazione.
Si, il codice penale disciplina i casi di sospensione, interruzione e dei relativi effetti agli artt. 159, 160 e 161 c.p.
La sospensione della prescrizione – che differentemente dall’interruzione produce i propri effetti nei confronti delle sole persone a processo e non di tutti coloro i quali hanno commesso il reato – determina l’arresto del decorso della prescrizione, che riprende il suo corso dal giorno in cui cessa la causa sospensiva.
L’ipotesi sospensiva di maggior interesse – introdotta con la legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge ‘spazza-corrotti’, anche nota come riforma Bonafede) – riguarda la sospensione della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado sino a che questa non sia divenuta irrevocabile. In altre parole, il termine non decorre più dall’emissione della sentenza di primo grado – indipendentemente che la decisione sia di assoluzione o di condanna – sino alla conclusione del processo. L’innovazione normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e potrà applicarsi esclusivamente con riferimento ai fatti di reato commessi successivamente a questa data.
In ragione della rilevanza della riforma, è necessario effettuare un cenno alla normativa previgente risalente alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. riforma Orlando). L’art. 159 c.p. prevedeva la sospensione della prescrizione – per un termine comunque non superiore a un anno e sei mesi – dal giorno indicato per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della decisione del grado di appello (il medesimo meccanismo regolamentava altresì il rapporto tra secondo grado e giudizio di Cassazione). Peraltro, a differenza della norma attualmente vigente, ai fini della sospensione veniva in rilievo esclusivamente la sentenza di condanna. In caso di assoluzione, dunque, il termine prescrizionale continuava a decorrere. Inoltre, qualora all’esito di un grado di giudizio successivo al primo fosse intervenuta una decisione di assoluzione, il periodo di sospensione veniva ‘recuperato’ ai fini del conteggio totale.
Quanto all’interruzione della prescrizione, quest’ultima, per via del compimento di alcuni atti giudiziari, determina il prolungamento del termine prescrizionale, che comincia nuovamente a decorrere dal giorno stesso in cui si è verificata la causa interruttiva. In ogni caso, ai sensi dell’art. 161, co. 2 c.p. l’aumento non può essere superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere, salvi i casi di alcuni reati specificamente indicati dalla norma per cui è previsto un aumento maggiore. In concreto: se il reato si prescrive in sei anni e si verifica una causa interruttiva, il nuovo termine prescrizionale sarà di sette anni e sei mesi. Le cause di interruzione della prescrizione sono tassativamente indicate dall’art. 160 c.p.: fra queste, ad esempio, la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto che dispone il giudizio e non invece, non essendo espressamente previsto, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Si, ai sensi dell’art. 157, co. 7 c.p., l’imputato può rinunciare alla prescrizione: potrebbe avvenire, ad esempio, nei casi in cui la persona – convinta della propria innocenza – miri a ottenere una pronuncia di piena assoluzione. In tali casi, dunque, il giudice non dichiarerà l’estinzione del reato – sebbene il termine prescrizionale sia già maturato – ma dovrà esprimersi nel merito della vicenda.
Il codice penale prevede che la dichiarazione di rinuncia avvenga in modo espresso. Ciò vuol dire che la volontà dell’imputato deve essere estrinsecata in maniera esplicita, non potendosi desumere implicitamente. Si consideri, inoltre, che la rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo e, pertanto, la relativa dichiarazione deve essere effettuata personalmente dall’imputato o dal difensore munito di apposita procura speciale.
Secondo l’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, la dichiarazione di rinuncia può essere altresì revocata, a condizione però che non sia già intervenuta la decisione del giudice (a titolo esemplificativo Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2012, n. 30104). Deve tuttavia segnalarsi una pronuncia di segno contrario, ad avviso della quale la rinuncia alla prescrizione è irrevocabile (Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2008, n. 33344).
Editor: avv. Davide Attanasio
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Egregio Avvocato
7 gen. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Il reato previsto dall’art. 572 cp si pone a tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei soggetti appartenenti ad un medesimo nucleo familiare. Oggetto di plurime modifiche, tra cui l’ultima nel 2019, oggi il reato di maltrattamenti tenta di ricomprendere nella tutela una concezione molto ampia di “famiglia”, in risposta all’evoluzione del contesto storico nel quale viviamo. 1. Cosa prevede il reato di maltrattamenti?2. Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?3. Cosa fare se si è vittima di maltrattamenti?4. Esiste un numero verde al quale potersi rivolgere?1 - Cosa prevede il reato di maltrattamenti?L’art. 572 cp non descrive compiutamente cosa si intende per “maltrattamenti” e si limita ad indicare una sanzione per “chiunque maltratta”. Nonostante la poca chiarezza normativa, è pacifico che i maltrattamenti possono consistere:in atti di violenza fisica, come percosse o lesioni; ma anche di violenza morale, come ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima; o ancora, in atti di disprezzo e di offesa alla dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. L’evento tipico del reato di maltrattamenti, infatti, è dato dallo stato di situazione continuativa di sofferenza fisica o morale per il soggetto passivo, come conseguenza degli atti di maltrattamento.Sebbene la norma in esame utilizzi il termine chiunque, si evidenzia che il reato può configurarsi solo se il soggetto agente è legato alla vittima da rapporti familiari o, in ogni caso, si trovi in una delle situazioni di affidamento previste dalla norma (cd. reato proprio).Il reato di maltrattamenti, infatti, può aversi solo se la vittima è:una persona della famiglia, o comunque convivente;una persona sottoposta alla autorità del soggetto agente, o comunque a questi affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia; o ancora, una persona sottoposta alla autorità del soggetto agente per l’esercizio di una professione o di un’arte.Solo nel 2012 (con la legge n. 172 del 2012), le persone comunque conviventi sono state inserite tra le possibili vittime del reato in esame, in quanto originariamente si richiedeva la sussistenza del vincolo matrimoniale. Si è voluto, infatti, estendere l’area della punibilità, cercando di tutelare ogni consorzio di persone tra le quali – per le consuetudini di vita – siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, potendosi consumare il delitto anche tra persone legate soltanto da un rapporto di fatto. A conferma di tale estensione di tutela, recentemente, è stato ammesso il reato di maltrattamenti anche tra coniugi separati o tra genitori non più conviventi, restando integri, anche in tal caso, i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale o dal rapporto di filiazione.La condotta, per essere ritenuta penalmente rilevante, deve essere connotata da abitualità, ovvero da comportamenti che acquistano rilevanza penale solo perché ripetuti nel tempo; i singoli fatti non costituiscono il reato di maltrattamenti e potrebbero essere o penalmente irrilevanti o costituire un reato diverso e a sé stante (es. lesioni).2 - Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?Nel 2019, il legislatore ha innalzato le sanzioni previste dalla fattispecie di reato, prevedendo un minimo di pena detentiva di 3 anni e un massimo di 7 anni (prima della riforma, invece, la sanzione irrogabile dal giudice spaziava dai 2 ai 6 anni).Sono previste anche delle circostanze che portano ad un inasprimento della pena:la pena è aumentata della metà nel caso in cui il fatto sia commesso con armi, o se commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza, o di persona con disabilità;la pena è aumentata poi se dalla condotta di maltrattamenti derivano delle lesioni, gravi o gravissime; così come nel caso in cui dal fatto derivi la morte, nel qual caso si può arrivare anche alla pena di anni 24 di reclusione.3 - Cosa fare se si è vittima di maltrattamenti?Nel caso in cui un soggetto ritenga di essere vittima di maltrattamenti, la prima cosa da fare è quella di darne immediatamente avviso alle Forze dell’Ordine, così che le stesse possano intervenire ed evitare che si reiterino ulteriori condotte di maltrattamenti.Si evidenzia, tuttavia, che il reato in esame è procedibile d’ufficio, consentendo quindi l’avvio del processo penale a prescindere dalla querela della persona offesa. Invero, se le Forze dell’Ordine o l’Autorità Giudiziaria vengono a conoscenza della sussistenza del reato di maltrattamenti in altro modo e non mediante la denuncia della vittima, comunque il soggetto agente potrà e dovrà essere punito. Peraltro, al fine di garantire una tutela ancor più efficace, è stata prevista un’accelerazione dei tempi processuali: la persona offesa vittima di maltrattamenti deve essere sentita dal Pubblico Ministero entro 3 giorni dalla comunicazione della notizia di reato. Ad esito dei 3 giorni, il Pubblico Ministero può decidere di applicare una misura di prevenzione nei confronti dell’indiziato.4 - Esiste un numero verde al quale potersi rivolgere?Il numero verde esiste, ed è il 1522, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di prestare assistenza alle vittime di violenza. È attivo 24h su 24h, anche in forma online (www.1522.eu), e consente di mettersi immediatamente in contatto con operatori specializzati, in grado di indicare alla persona in cerca di aiuto o sostegno il modo migliore di agire. Si evidenzia, inoltre, che alla luce dell’allarmante aumento di casi di violenza verificatisi durante la convivenza forzata a causa della pandemia da Covid-19, il Ministero dell’Interno ha previsto un ulteriore modo di contattare il numero verde e chiedere aiuto, mediante un messaggio criptato di segnalazione di possibili maltrattamenti in corso, così da rendere più agevole ed immediato il sostegno per le vittime: è sufficiente, infatti, che queste si rechino in farmacia e chiedano una “mascherina di tipo 1522”; in tal modo verrà attivato il servizio di segnalazione e sostegno.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
23 mag. 2020 • tempo di lettura 8 minuti
Le figure di reato in esame hanno da sempre sollevato non pochi problemi con riferimento ad ipotesi di concorso apparente di norme a stento risolvibile secondo le regole del principio di specialità, di cui all’art. 15 c.p., in ragione del quale appunto, ove la stessa materia sia regolata da plurime leggi penali ovvero plurime disposizioni della medesima legge penale, la legge, o la disposizione di legge speciale, deroga alla legge, od alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito.Si tratta di fattispecie incriminatrici, tuttavia, estremamente distinte per plurime ragioni, non da ultimo sotto il profilo della struttura del fatto tipico profilabile in ciascuna delle predette previsioni normative.Se da un lato, infatti, la norma di cui all’art. 572 c.p. è posta a tutela della famiglia, ovvero delle comunità ad essa assimilabili, dall’altro l’art. 612bis punisce la condotta antigiuridica di colui che lede la libertà morale della persona, con atti reiterati tali da impedire alla medesima di condurre una regolare attività di vita quotidiana. Ciò detto, la differenza forse che balza maggiormente agli occhi riguarda la connotazione del fatto tipico: per l’una, ossia per il delitto di maltrattamenti, si tratta di un reato proprio, considerato che la condotta incriminata può essere commessa solo da colui che riveste un determinato ruolo all’interno della compagine familiare o sociale, assimilabile alla famiglia come nucleo essenziale di qualsiasi società umana; al contrario, il delitto di atti persecutori (breviter noto come stalking) è un reato comune, alla luce anche del dettato normativo che utilizza non a caso il pronome “chiunque”, purchè il soggetto attivo ponga in essere atti di minaccia o molestia, reiterati nel tempo, e che non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche. E’ utile rammentare, al riguardo, come la S.C. con la sentenza n. 8832 del 07/03/2011 ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 612bis c.p., che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.Un’altra differenza altrettanto rilevante risiede nel fatto che, se da un lato la condotta di atti persecutori deve essere, ai fini della sua esatta integrazione, reiterata nel tempo, il delitto di maltrattamenti circoscrive un reato tipicamente abituale. La differenza consiste nel fatto che, se da una parte il reato abituale si verifica in presenza di condotte costanti da parte del reo, consistenti, nella species dei maltrattamenti, in atti di prevaricazione sulla vittima in ragione proprio del ruolo di supremazia esercitato sulla vittima all’interno di un consesso familiare o parafamiliare, dall’altro la reiterazione delle condotte può coinvolgere un lasso più o meno ampio di tempo (potendosi dunque integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 612bis anche solo in presenza di due sole condotte intervallate da un consistente lasso temporale), a condizione che le stesse siano tali da causare determinati eventi o sul piano psichico (perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero fondato timore per la propria incolumità o quella di un prossimo congiunto) o sul piano comportamentale (alterazione delle proprie abitudini di vita).Vista la diversità strutturale tra le fattispecie sopra menzionate, bisogna escludere che tra le medesime sussista un rapporto di specialità assimilabile a quello di cui all’art. 15 c.p., che all’uopo dispone il principio generale di soluzione del concorso apparente di norme incriminatrici sovente utilizzato dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità. Orbene, vale la pena rammentare a noi stessi il significato dell’espressione testè utilizzata. Il concorso o conflitto apparente di norme si realizza ogni qual volta lo allo stesso fatto siano applicabili solo apparentemente plurime fattispecie incriminatrici, essendo il fatto in sé sottoponibile ad una sola di esse. Lo stesso è a dirsi per il caso in cui a plurimi fatti siano astrattamente applicabili plurime fattispecie di reato, sebbene solo una di esse possa irrogarsi nel caso concreto, con conseguente impunità del fatto antecedente o di quello susseguente al fatto concretamente punito. Sulla scorta di tali premesse, è ormai noto che, a fronte dei diversi criteri elaborati dalla dottrina per la soluzione dei casi di conflitto apparente di norme (criteri di specialità, sussidiarietà e consunzione od assorbimento), la giurisprudenza di legittimità, in ossequio alla c.d. teoria monistica, ha ormai avallato il criterio cardine elaborato dallo stesso legislatore del 1930, ossia il criterio di specialità di cui è menzione al più volte menzionato art. 15 c.p., secondo cui “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o disposizione di legge speciale deroga alla legge od alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito.” E’ giocoforza sostenere che, in caso di abrogazione della norma speciale, la norma generale acquisterà la portata originaria, precedentemente compressa dalla previsione a carattere speciale.Tornando ora al rapporto tra le fattispecie ut supra descritte, il rapporto di specialità è escluso altresì alla luce della previsione del dettato normativo evincibile dall’art. 612bis c.p. ossia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, che permette di risolvere il conflitto apparente configurabile alla stregua del principio di sussidiarietà , sebbene ad oggi la clausola anzidetta risulti di ardua applicazione in relazione all’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, introdotto al secondo comma della previsione in esame come introdotto dalla novella legislativa del 2013. La conseguenza di quanto detto è che il concorso viene quindi ammesso solo quando vi sia cessazione del sodalizio familiare: infatti, l’art. 612bis c.p. diviene idoneo a sanzionare comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (od altra assimilata) esulerebbero dalla fattispecie di maltrattamenti in ragione della cessazione del vincolo familiare, come sovente accade a seguito di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex L. 898/1970.A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità costante ritiene ormai che il reato di maltrattamenti sia parimenti configurabile in ipotesi di separazione legale dei coniugi, essendo opinione largamente condivisa quella per cui gli effetti civili del matrimonio cessino solo in conseguenza di divorzio o della sentenza costitutiva di divorzio, integrando la separazione personale dei coniugi, come scolpita dal legislatore del 1942, una mera situazione di fatto comportante sospensione dei doveri coniugali con attenuazione dell’obbligo di fedeltà.Come già anticipato, uno dei problemi più rilevanti in tema di rapporto tra le fattispecie in esame riguarda il rapporto del reato di maltrattamenti con l’ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell’art. 612bis c.p., introdotta dalla Novella del 2013, stante l’aumenta di pena massima edittale prevista dal legislatore della riforma, secondo cui infatti “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”Tale ultima previsione ha comportato una serie di problemi di interpretazione, specie avendo riguardo al rapporto con la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., in relazione alla quale viene a cessare la relazione di sussidiarietà come prevista dalla clausola generale contenuta nella norma di cui all’art. 612bis c.p. La soluzione, idonea ad evitare un cumulo sanzionatorio, potrebbe essere quella di ritenere applicabile la fattispecie aggravata di cui al novellato secondo comma dell’art. 612bis c.p., che assorbe secondo il principio di consunzione la previsione di maltrattamenti in famiglia. In questo modo, però, si derogherebbe alla tesi monista illustrata in precedenza e sposata dalla migliore giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, appunto, in assenza di specifiche e diverse disposizioni di legge, si applica sempre e comunque il criterio di specialità previsto dall’art. 15 c.p.Per concludere, ai fini dell’applicazione del divieto di bis in idem processuale di cui all0art. 649 c.p.p., in ragione del quale “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, il grado o per le circostanze.Anche in tal caso, l’interpretazione giurisprudenziale registratasi in tema di ne bis in idem (ex multis Cass. Sez. V 15 febbraio 2019 n. 24555) ha formulato il seguente principio di diritto: ai fini della medesimezza del fatto, è necessario che sia sussistente una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti gli elementi costitutivi, ossia condotta, evento e nesso causale, nonché con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona. Una simile conclusione non può essere messa in dubbio ove il processo definito con sentenza irrevocabile abbia avuto ad oggetto una qualificazione del fatto diversa da quella correttamente applicabile, come accade nel caso in cui venga contestato il reato di atti persecutori, anziché quello di maltrattamenti, al coniuge che con condotte plurime lede la libertà personale dell’altro coniuge in costanza del vincolo matrimoniale.La soluzione appena esposta risulta essere altresì conforme all’approdo della giurisprudenza costituzionale, a proposito del divieto di bis in idem processuale, in ragione della quale si è addivenuti ad un sostanziale incremento dell’ambito applicativo della norma di cui all’art. 649 c.p. In ragione del citato orientamento del Giudice delle Leggi, dunque, la medesimezza del fatto storico, interpretata in ragione dell’identità degli elementi costitutivi delle fattispecie e delle circostanze di tempo, luogo e persona, esclude la possibilità di una ulteriore iniziativa penale anche nell’ipotesi in cui la seconda fattispecie in parola appaia riconducibile all’alveo del concorso formale rispetto alla fattispecie per cui si è formato il giudicato.Pertanto, l’identità del fatto deve essere vagliata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione che il Magistrato del Pubblico Ministero intenda muovere, senza confrontare gli elementi che aiutano a circoscrivere le astratte previsione normative.
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16 ago. 2023 • tempo di lettura 2 minuti
Tutela della disabilità nel diritto nazionaleNell’ordinamento penale sono presenti numerose disposizioni che configurano come reati determinate condotte in danno delle persone disabili. In alcune di queste la disabilità è considerata elemento costitutivo del reato stesso. Alcuni esempi sono rappresentati dai seguenti articoli del codice penale:558 bis, co 2: Costrizione o induzione al matrimonio ai danni di persona in condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica574: Sottrazione di persone incapaci. 579, co 3, n.2: Omicidio del consenziente, quando questo è persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità.591: Abbandono di persone minori o incapaci.593: Omissione di soccorso su persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo.600: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù quando la vittima versa in condizione di inferiorità fisica o psichica.609 bis, co 2 n.1: Violenza sessuale quando la vittima versa in condizione di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto.612 bis: Atti persecutori su persone disabili (secondo la definizione specificata dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).L’art. 36 della l. 104/1992 prevede invece un’aggravante speciale, ad effetto speciale, che comporta l’aumento – da un terzo alla metà – delle sanzioni penali, per i reati seguenti, quando compiuti ai danni di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale:art. 527 cp (atti osceni).Reati non colposi elencati nel libro secondo, titolo XII (dei delitti contro la persona) e titolo XIII (dei delitti contro il patrimonio) del codice penale.Reati di cui alla L. 75/1958 (c.d. “legge Merlin”): reclutamento, induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione, qualora commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale come definite dall’art. 3 della medesima legge.L’aggravante prevista dall’articolo 36 non si applica però quando la condizione di disabilità della vittima integri già un elemento costitutivo o una circostanza aggravante speciale del reato.Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyenail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com
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16 lug. 2023 • tempo di lettura 4 minuti
Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è un provvedimento previsto dalla legge italiana per tutelare la salute mentale e fisica delle persone che, a causa di una patologia psichiatrica o di comportamenti autolesionistici o violenti, non sono in grado di prendersi cura di sé stesse o rappresentano un pericolo per sé stesse o per gli altri.La normativa di riferimento per il TSO è il Testo Unico sulla Salute Mentale (TUSM) del 1998 (Decreto Legislativo n. 180/1998) e il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, che definisce le modalità di attuazione del TUSM. In base a queste normative, il TSO può essere applicato su richiesta di un medico o di un prefetto.Il TSO può essere applicato quando una persona presenta un disturbo psichiatrico grave che compromette la sua capacità di intendere e di volere, oppure quando la persona rappresenta un pericolo per sé stessa o per gli altri. In tali situazioni, il medico può richiedere l'applicazione del TSO per obbligare il paziente ad essere sottoposto a trattamenti sanitari necessari per la sua cura e protezione.Le motivazioni per l'applicazione del TSO sono diverse e dipendono dalle condizioni individuali del paziente. In generale, il TSO viene applicato per garantire la sicurezza del paziente stesso e delle persone a lui vicine, per prevenire il deterioramento delle condizioni di salute del paziente, per garantire il rispetto dei diritti del paziente e per prevenire la diffusione di malattie infettive o contagiose.In ogni caso, il TSO è un provvedimento delicato e complesso che deve essere applicato con attenzione e con il rispetto dei diritti del paziente. La sua applicazione deve essere adeguatamente motivata e deve essere sottoposta a un rigoroso controllo giudiziario.Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) può essere attivato da diverse figure previste dalla normativa italiana.In primo luogo, il TSO può essere richiesto dal medico curante che si occupa della persona affetta da una patologia psichiatrica grave. Il medico deve ritenere che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri, o che non sia in grado di prendersi cura di sé stesso a causa della sua condizione psichica. In questo caso, il medico può richiedere l'attivazione del TSO per obbligare il paziente a sottoporsi ai trattamenti sanitari necessari per la sua cura.In alternativa, il TSO può essere richiesto dal prefetto della provincia in cui si trova il paziente. Il prefetto può attivare il TSO quando riceve una segnalazione da parte di un medico o di una autorità sanitaria, o quando ritiene che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri e che la sua condizione richieda un trattamento sanitario obbligatorio.In ogni caso, il TSO deve essere attivato solo dopo una valutazione dettagliata della condizione del paziente da parte di un medico specialista in psichiatria. La decisione di applicare il TSO deve essere adeguatamente motivata e deve essere sottoposta a un rigoroso controllo giudiziario per garantire il rispetto dei diritti del paziente.Il sindaco non ha un ruolo diretto nell'attivazione del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in Italia. La normativa di riferimento per il TSO è il Testo Unico sulla Salute Mentale (TUSM) del 1998 (Decreto Legislativo n. 180/1998) e il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, che definisce le modalità di attuazione del TUSM.Secondo queste normative, il TSO può essere richiesto dal medico curante o dal prefetto della provincia in cui si trova il paziente. Il medico deve ritenere che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri, o che non sia in grado di prendersi cura di sé stesso a causa della sua condizione psichica. In alternativa, il prefetto può attivare il TSO quando riceve una segnalazione da parte di un medico o di una autorità sanitaria, o quando ritiene che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri e che la sua condizione richieda un trattamento sanitario obbligatorio.Il sindaco, in quanto autorità amministrativa del territorio, può svolgere un ruolo di coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte nella gestione dei casi di patologie psichiatriche gravi. Inoltre, il sindaco può promuovere iniziative a sostegno della salute mentale della comunità e favorire la diffusione di informazioni corrette sulle patologie psichiatriche e sui servizi di assistenza e cura disponibili sul territorio.
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