Egregio Avvocato
Pubblicato il 23 mag. 2022 · tempo di lettura 5 minuti
Ai sensi dell’art. 609-bis c.p., è punito chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Ma cosa si intende per “atti sessuali”?
1 - Cenni sul delitto di violenza sessuale
L’art. 609-bis c.p. tutela la libertà sessuale, cioè la libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed agli atti che la compongono.
Le condotte prese in considerazione sono essenzialmente due:
Il consenso al rapporto sessuale deve perdurare per tutta la durata del rapporto sessuale, non solo all'inizio: il delitto è integrato quando il consenso originariamente prestato venga meno a causa di un ripensamento o a causa della non condivisione delle modalità di consumazione del rapporto.
Il consenso, inoltre, deve essere prestato validamente e coscientemente.
L’art. 609-bis u. co. c.p. prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale ed indefinita, qualora la compressione della libertà sessuale sia minima avuto riguardo al fatto concreto e delle circostanze.
La violenza sessuale è punita con la reclusione da sei a dodici anni ed è procedibile a querela di parte: la querela deve essere proposta entro dodici mesi dal fatto ed è irrevocabile.
2 - La nozione di “atti sessuali”
Il concetto di “atti sessuali” è poco determinato e ha causato, per questo motivo, un dibattito. In particolare, tradizionalmente sono state proposte due tesi volte a perimetrare la nozione di atto sessuale penalmente rilevante.
Per la tesi oggettivo-anatomica, gli atti penalmente rilevanti vengono selezionati mediante il parametro della zona del corpo attinta dagli atti sessuali: è centrale il concetto di zona erogena, per come è intesa dalla scienza medica e dalle scienze psicologica, antropologica e sociologica.
A questa tesi si contrappone quella oggettivo-contestuale, secondo la quale si dovrebbero invece considerare il contesto e le varie circostanze nelle quali l'atto viene commesso, al fine di determinarne la natura sessuale (ad es. viene spesso citata la “pacca” sui glutei di una conoscente o la natura di saluto dei baci sulla bocca in talune culture, quale quella russa).
La giurisprudenza accoglie prevalentemente la seconda tesi: per stabilire ciò che può considerarsi atto sessuale non è sufficiente fare riferimento alle parti anatomiche aggredite, ma occorre tenere conto dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva.
Di conseguenza, nel concetto di atti sessuali deve ricomprendersi ogni atto comunque coinvolgente la corporeità della persona offesa, posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente.
In quest’ottica, anche un bacio, un abbraccio o un palpeggiamento sono idonei a compromettere la libertà sessuale dell'individuo, qualora, tenendo conto di tutti gli elementi del caso concreto, emerga una indebita compromissione della sessualità del soggetto passivo.
Ne consegue che ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, il giudice di merito deve accertare la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci: in particolare, il giudicante deve fare una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente fra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante.
Con particolare riferimento al bacio sulla bocca, la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che esso integra il reato di violenza sessuale, se dato senza il consenso, anche se limitato al semplice contatto delle labbra: il bacio sulla bocca perde il suo connotato sessuale solo se è dato in particolari contesti sociali o culturali, dove è solo un segno di affetto.
3 - La rilevanza del bacio nelle pronunce della Corte di Cassazione
La Cassazione ha, quindi, in molte occasioni, qualificato il bacio come atto sessuale.
Di recente ha affermato che nel reato di violenza sessuale, l’elemento della violenza può estrinsecarsi, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel “compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare a sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi” (Cass. Pen., 19 gennaio 2018, n. 47265). Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un dentista che aveva baciato sulla bocca, in modo repentino, una minore, dopo averla fatta accomodare sulla poltrona e averle controllato l’apparecchio ortodontico: nella pronuncia si legge che l’estemporanea iniziativa del dentista aveva colto di sorpresa la minore e l’aveva posta in una condizione di impossibilità di reagire e di esprimere il suo dissenso.
In un diverso caso, la Suprema Corte ha ritenuto penalmente rilevante la condotta di un medico di guardia presso una casa di riposo che, dopo essersi avvicinato velocemente ad un’operatrice sanitaria alla quale non era legato da alcun particolare rapporto confidenziale, l’aveva baciata sulla bocca con una forte pressione (Cass. Pen., 26 novembre 2014, n. 964).
Ancora, la Cassazione ha affermato che è idonea a offendere la libertà di autodeterminazione sessuale “la condotta rapida e insidiosa di chi stringe con forza una donna fra le braccia baciandola sul collo, nella piena consapevolezza di un rifiuto inequivocabilmente e reiteratamente palesato” (Cass. Pen., 9 giugno 2006, n. 19808).
In definitiva, il bacio sulla bocca dato in assenza di consenso – al di fuori dei contesti in cui assume valenza di saluto (come nella tradizione russa) o segno di affetto privo di valenza sessuale (come in alcuni contesti familiari o parentali) – è penalmente rilevante, indipendentemente dalla sua profondità, anche se limitato al semplice contatto delle labbra, in quanto attinge una zona generalmente considerata erogena.
Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
18 feb. 2024 • tempo di lettura 9 minuti
La revisione, nel processo penale italiano, è un mezzo di impugnazione straordinario esperibile avverso ai provvedimenti di condanna passati in giudicato.la revisione è prevista dall'art.629 e seguenti:«1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.»(Art. 629 - Condanne soggette a revisione.)Tra le motivazioni che possono portare ad una revisione vi sono i motivi elencati dall'art.630, L'organo competente è la Corte d'Appello.Che si voglia considerare la revisione un'impugnazione o meno, è di fatto uno strumento offerto dall'ordinamento al condannato per poter far fronte a sentenze ingiuste passate in giudicato. L'unico che può proporre una domanda di revisione è il condannato o chi agisce nel suo interesse, come i congiunti o il Procuratore Generale. L'unica domanda che si può chiedere è il proscioglimento, non anche diminuzioni di pena o sconti, giacché questo istituto mira essenzialmente a correggere decisioni vistosamente errate.Organo competente per la revisione è la Corte d'Appello, ex art.633 c.p.p. se considerata impugnazione, non è né devolutiva in quanto non rimette il giudizio dinanzi ad un organo superiore, bensì ad uno ben individuato, la Corte d'Appello a prescindere, né tantomeno sospensiva, in quanto il giudicante non è tenuto a disporre la sospensione dell'esecuzione della pena, potendolo fare a propria discrezione in qualsiasi momento se ritiene opportuno.La revisione può essere richiesta soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge e in virtù di elementi concreti ed evidenti che abbiano la capacità di far prosciogliere chi ne fa richiesta.Questo aspetto distacca nettamente la revisione dalla possibilità che la si possa considerare una sorta di bis in idem , vietato dallo stesso ordinamento: in realtà il bis in idem è vietato per evitare la reiterata persecuzione penale di un soggetto già giudicato, specialmente se assolto.In questo caso la situazione è completamente ribaltata in quanto è lo stesso soggetto a chiedere - non un nuovo giudizio (sarebbe impossibile) o tantomeno una reiterata persecuzione, ma - lo stravolgimento della sentenza di condanna compromessa da un errore nei precedenti giudizi.A dire il vero un peggioramento è previsto, ma per una causa del tutto eccezionale: quando cioè, ai sensi della legge 15 marzo 1991 n.82, un soggetto abbia ottenuto attenuanti o agevolazioni per collaborazioni con la Giustizia per questioni di terrorismo o criminalità organizzata, mentendo o rendendo dichiarazioni reticenti, nonché quando sia stato ritenuto autore di un reato entro i 10 anni successivi per i quali è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio.MotiviI motivi per richiedere la revisione sono elencati dall'art.630 c.p.p.:«1. La revisione può essere richiesta:a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.»Diversi sono stati in questi ultimi anni i casi di gravissimi Errori Giudiziari, non da ultimo il caso di Beniamino Zuncheddu, difeso dall'avv. Mauro Trogu, che prima di essere dichiarato innocente ha trascorso ben 33 anni in carcere.Il caso piu' grave resta quello di Gulotta, trattato e difeso dall'Avv. Baldassarre Lauria, il quale detiene, purtroppo, il record di detenzione, ben 36 anni in carcere per un delitto che non ha mai commesso.Il caso Gulotta, fu trattato anche nella trasmissione "IO SONO INNOCENTE" di Matano nel 2017, assieme ad altri casi di gravi Errori Giudiziari.Gulotta, assieme all'avv. Baldassarre Lauria, fondarono "PROGETTO INNOCENTI", che tratta gli errori giudiziari e di conseguenza le revisioni penali.E', difatti, una nobile organizzazione non governativa per la correzione degli errori giudiziari, cui fanno parte notevoli e preparatissimi professionisti, esperti in materia.DI SEGUITO VENGONO RIPORTATI I RELATIVI ARTICOLI DEL C.P.P. CIRCA LA REVISONE DEL PROCESSO PENALE:Articolo 629 –Condanne soggette a revisione.1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta. Articolo 630 - Casi di revisione.1. La revisione può essere richiesta:a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato. Articolo 631 -Limiti della revisione.1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531. Articolo 632 -Soggetti legittimati alla richiesta.1. Possono chiedere la revisione:a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto;b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale. Articolo 633 -Forma della richiesta.1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.2. Nei casi previsti dall'articolo 630, comma 1, lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.3. Nel caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato. Articolo 634 -Declaratoria d'inammissibilità.1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 258 euro a 2.065 euro.2. L'ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento del ricorso, la corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11. Articolo 635 -Sospensione dell'esecuzione.1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato. Articolo 636 -Giudizio di revisione.1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601.2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione. Articolo 637 -Sentenza.1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528.2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Articolo 638 -Revisione a favore del condannato defunto.1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato. Articolo 639 -Provvedimenti in accoglimento della richiesta.1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall'articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240, comma 2, n. 2, del codice penale. Articolo 640 -Impugnabilità della sentenza.1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione. Articolo 641 -Effetti dell'inammissibilità o del rigetto.1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi. Articolo 642 -Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta.1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell'interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende. Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoEsperto e docente in Diritto Penale , procedura penale, Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency
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7 gen. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Il reato previsto dall’art. 572 cp si pone a tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei soggetti appartenenti ad un medesimo nucleo familiare. Oggetto di plurime modifiche, tra cui l’ultima nel 2019, oggi il reato di maltrattamenti tenta di ricomprendere nella tutela una concezione molto ampia di “famiglia”, in risposta all’evoluzione del contesto storico nel quale viviamo. 1. Cosa prevede il reato di maltrattamenti?2. Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?3. Cosa fare se si è vittima di maltrattamenti?4. Esiste un numero verde al quale potersi rivolgere?1 - Cosa prevede il reato di maltrattamenti?L’art. 572 cp non descrive compiutamente cosa si intende per “maltrattamenti” e si limita ad indicare una sanzione per “chiunque maltratta”. Nonostante la poca chiarezza normativa, è pacifico che i maltrattamenti possono consistere:in atti di violenza fisica, come percosse o lesioni; ma anche di violenza morale, come ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima; o ancora, in atti di disprezzo e di offesa alla dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. L’evento tipico del reato di maltrattamenti, infatti, è dato dallo stato di situazione continuativa di sofferenza fisica o morale per il soggetto passivo, come conseguenza degli atti di maltrattamento.Sebbene la norma in esame utilizzi il termine chiunque, si evidenzia che il reato può configurarsi solo se il soggetto agente è legato alla vittima da rapporti familiari o, in ogni caso, si trovi in una delle situazioni di affidamento previste dalla norma (cd. reato proprio).Il reato di maltrattamenti, infatti, può aversi solo se la vittima è:una persona della famiglia, o comunque convivente;una persona sottoposta alla autorità del soggetto agente, o comunque a questi affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia; o ancora, una persona sottoposta alla autorità del soggetto agente per l’esercizio di una professione o di un’arte.Solo nel 2012 (con la legge n. 172 del 2012), le persone comunque conviventi sono state inserite tra le possibili vittime del reato in esame, in quanto originariamente si richiedeva la sussistenza del vincolo matrimoniale. Si è voluto, infatti, estendere l’area della punibilità, cercando di tutelare ogni consorzio di persone tra le quali – per le consuetudini di vita – siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, potendosi consumare il delitto anche tra persone legate soltanto da un rapporto di fatto. A conferma di tale estensione di tutela, recentemente, è stato ammesso il reato di maltrattamenti anche tra coniugi separati o tra genitori non più conviventi, restando integri, anche in tal caso, i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale o dal rapporto di filiazione.La condotta, per essere ritenuta penalmente rilevante, deve essere connotata da abitualità, ovvero da comportamenti che acquistano rilevanza penale solo perché ripetuti nel tempo; i singoli fatti non costituiscono il reato di maltrattamenti e potrebbero essere o penalmente irrilevanti o costituire un reato diverso e a sé stante (es. lesioni).2 - Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?Nel 2019, il legislatore ha innalzato le sanzioni previste dalla fattispecie di reato, prevedendo un minimo di pena detentiva di 3 anni e un massimo di 7 anni (prima della riforma, invece, la sanzione irrogabile dal giudice spaziava dai 2 ai 6 anni).Sono previste anche delle circostanze che portano ad un inasprimento della pena:la pena è aumentata della metà nel caso in cui il fatto sia commesso con armi, o se commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza, o di persona con disabilità;la pena è aumentata poi se dalla condotta di maltrattamenti derivano delle lesioni, gravi o gravissime; così come nel caso in cui dal fatto derivi la morte, nel qual caso si può arrivare anche alla pena di anni 24 di reclusione.3 - Cosa fare se si è vittima di maltrattamenti?Nel caso in cui un soggetto ritenga di essere vittima di maltrattamenti, la prima cosa da fare è quella di darne immediatamente avviso alle Forze dell’Ordine, così che le stesse possano intervenire ed evitare che si reiterino ulteriori condotte di maltrattamenti.Si evidenzia, tuttavia, che il reato in esame è procedibile d’ufficio, consentendo quindi l’avvio del processo penale a prescindere dalla querela della persona offesa. Invero, se le Forze dell’Ordine o l’Autorità Giudiziaria vengono a conoscenza della sussistenza del reato di maltrattamenti in altro modo e non mediante la denuncia della vittima, comunque il soggetto agente potrà e dovrà essere punito. Peraltro, al fine di garantire una tutela ancor più efficace, è stata prevista un’accelerazione dei tempi processuali: la persona offesa vittima di maltrattamenti deve essere sentita dal Pubblico Ministero entro 3 giorni dalla comunicazione della notizia di reato. Ad esito dei 3 giorni, il Pubblico Ministero può decidere di applicare una misura di prevenzione nei confronti dell’indiziato.4 - Esiste un numero verde al quale potersi rivolgere?Il numero verde esiste, ed è il 1522, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di prestare assistenza alle vittime di violenza. È attivo 24h su 24h, anche in forma online (www.1522.eu), e consente di mettersi immediatamente in contatto con operatori specializzati, in grado di indicare alla persona in cerca di aiuto o sostegno il modo migliore di agire. Si evidenzia, inoltre, che alla luce dell’allarmante aumento di casi di violenza verificatisi durante la convivenza forzata a causa della pandemia da Covid-19, il Ministero dell’Interno ha previsto un ulteriore modo di contattare il numero verde e chiedere aiuto, mediante un messaggio criptato di segnalazione di possibili maltrattamenti in corso, così da rendere più agevole ed immediato il sostegno per le vittime: è sufficiente, infatti, che queste si rechino in farmacia e chiedano una “mascherina di tipo 1522”; in tal modo verrà attivato il servizio di segnalazione e sostegno.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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2 lug. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
Il decreto liquidità (d.l. n. 23/2020) tra le misure adottate per far fronte all'emergenza da COVID-19 ha previsto anche la possibilità per le imprese di chiedere un finanziamento garantito da SACE. Quest’ultima è una società per azioni avente quale unico socio Cassa Depositi e Prestiti, e concede garanzia su finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese, colpite dall’emergenza Covid-19, che hanno sede legale in Italia. La legge prevede, inoltre, un vincolo di scopo per il finanziamento coperto da questa garanzia. L’impresa che non rispetti tale vincolo di destinazione è perseguibile per il reato di malversazione a danno dello Stato ex art. 316 bis c.p.?Il finanziamento garantito da SACE e le sue caratteristichePresupposti del reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)Decisione della Corte di Cassazione n. 22119 del 2021 1 - Il finanziamento garantito da SACE e le sue caratteristicheLa cd. Garanzia Italia di SACE è uno strumento di supporto previsto dal decreto liquidità (d.l. n. 23/2020) a favore delle imprese, alle quali possono essere rilasciate garanzie a condizioni agevolate, controgarantite dallo Stato, sui finanziamenti per liquidità, ristrutturazioni e investimenti erogati dagli istituti di credito.Le imprese che vogliano richiedere tale agevolazione non devono avere una specifica forma giuridica né operare in un particolare settore, ma devono avere i seguenti requisiti:sede in Italia;che si siano trovate in una situazione di difficoltà in un momento successivo al 31 dicembre 2019, a seguito dell’epidemia di Covid-19;che abbiano fino a 249 dipendenti che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.Per ottenere la garanzia SACE l’impresa deve richiedere alla banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito) un finanziamento con garanzia dello Stato. Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE. Quest’ultima processa la richiesta e, in caso di esito positivo del processo di delibera, assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato. A quel punto, il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.La legge prevede, inoltre, un vincolo di scopo per il finanziamento coperto dalla garanzia: il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di rami di azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. Tale requisito deve essere “documentato e attestato” dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria (art. 1, co. 2, lett. n.).2 - Presupposti del reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)Il reato previsto dal legislatore all’art. 316 bis c.p. è un reato inserito nel Titolo II tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, e punisce con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni il privato che, avendo ricevuto particolari contributi, sovvenzioni e finanziamenti caratterizzati da uno specifico vincolo di destinazione, li utilizzi invece per finalità differenti da quelle prestabilite.Questa fattispecie, dunque, non si occupa affatto della fase genetica (cioè di come il privato abbia ottenuto quelle somme), ma si occupa della fase successiva, e cioè della fase dell’utilizzo e dell’impiego delle somme di denaro che il privato abbia ricevuto dalla PA. È quindi una fattispecie profondamente diversa da quelle previste dagli artt. 640, 640bis e 316 ter c.p. (rispettivamente, truffa, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione a danno dello Stato). Queste norme si riferiscono alle condotte dirette ad ottenere questi finanziamenti, e puniscono il privato che abbia ricevuto le somme dallo Stato mediante raggiri o dichiarazioni false. L’art. 316 bis c.p., invece, presuppone che il soggetto abbia già questo denaro, e guarda a come lo stesso venga impiegato. Secondo la tesi prevalente, infatti, la fattispecie di cui all’art. 316 bis c.p. concorre con le altre appena esaminate: il soggetto dovrà eventualmente rispondere di entrambi i reati; non può esserci un concorso apparente di norme, trattandosi di due fasi totalmente diverse, ma ci sarà invece concorso di reati.Ai sensi dell’art. 316 bis c.p. il finanziamento deve essere caratterizzato da un vincolo di destinazione. Il privato deve avere l’obbligo di impiegare le somme ricevute per una certa finalità; non può configurarsi il reato di malversazione a danno dello Stato nel caso in cui si tratti di un ordinario finanziamento senza vincoli. Si evidenzia, peraltro, che viene punito non solo chi impiega il denaro per una finalità del tutto privatistica, ma anche chi lo impiega sempre per una finalità pubblica ma diversa da quella prestabilita. Anche se il denaro è stato impiegato per un’attività di interesse pubblico, ma diversa rispetto a quella per il quale il denaro è stato erogato, allora si ricadrà nella malversazione. Lo stesso vale per il non impiego. 3 - Decisione della Corte di Cassazione n. 22119 del 2021 Alla luce di quanto finora esposto, si potrebbe ritenere che possa configurarsi il reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) in capo all’impresa che, una volta ricevuto il finanziamento vincolato garantito da SACE, lo utilizzi per finalità diverse da quelle indicate dalla legge. Apparentemente, infatti, sussistono tutti i requisiti: ottenimento di un finanziamento, sussistenza di un vincolo di destinazione, utilizzo per una finalità diversa da quella prestabilita.Tuttavia, di recente la Corte di Cassazione (sent. n. 22119 del 2021) ha escluso la configurabilità del reato in esame nel caso di finanziamento garantito da SACE. In primo luogo, la Corte ha ricordato come la fattispecie prevista dall’art. 316 bis c.p. sia posta a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica. Di seguito, ha poi evidenziato che invece il finanziamento erogato ai sensi del cd. decreto liquidità, come convertito dalla Legge n. 40/2020, non è idoneo ad integrare il presupposto della condotta esaminata: la condotta di sviamento del finanziamento ricevuto dall’istituto di credito, e quindi l’utilizzo dello stesso per un fine differente da quello prestabilito, non può essere ricondotto nell'ambito del reato di malversazione ai danni dello Stato.Nella fattispecie in esame, infatti, il finanziamento, anche se connotato da una particolare agevolazione (e quindi da onerosità attenuata) e nonostante sia destinato alla realizzazione delle finalità di interesse pubblico, non viene erogato direttamente dallo Stato o da un ente pubblico, bensì da un soggetto privato (nella specie, un istituto bancario).Mancherebbe, quindi, un elemento fondamentale per la sussistenza del reato contro la Pubblica Amministrazione ex art. 316 bis c.p., e cioè l’utilizzo indebito di risorse pubbliche. Dunque, nel caso in cui l’impresa abbia ottenuto il finanziamento garantito da SACE e destini le somme ricevute ad una finalità differente da quella prestabilita dal d. l. n. 23/2020 non potrà essere chiamato a rispondere del reato di malversazione a danno dello Stato. Solo l'inadempimento dell’obbligazione restitutoria renderà operativa la garanzia pubblica e, in assenza di tale presupposto, ogni onere connesso all'erogazione del finanziamento rientra esclusivamente nel rapporto principale tra l'impresa ed il soggetto finanziatore, che è un rapporto privatistico.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
5 ago. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
Nell’ambito della circolazione stradale, la regola generale è che il concorso di colpa del pedone investito è configurabile solo se la sua condotta è imprevedibile.In questa materia, infatti, il “principio dell’affidamento” perde di centralità e finisce per essere, solo in parte, compensato dal “principio della prevedibilità”: la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente, o si attardino nell’attraversare, non vale ad escludere la responsabilità del guidatore per omicidio o lesioni colpose stradali, perché costituisce un rischio tipico e, di conseguenza, prevedibile nella circolazione stradale. Il principio dell’affidamento in materia di circolazione stradaleTemperamento al principio dell’affidamento: la prevedibilità del comportamento del pedone da parte dell’automobilistaAlcuni indici rilevanti ai fini del giudizio di prevedibilità 1 - Il principio dell’affidamento in materia di circolazione stradaleIl principio dell’affidamento afferma che, in relazione ad attività pericolose svolte da una pluralità di persone, ciascun agente deve poter confidare sul fatto che il comportamento dell’altro sia conforme alle regole di diligenza, prudenza e perizia. Più in particolare, a ciascuna persona è consentito fare affidamento sull'altrui diligenza, da intendersi come osservanza delle regole cautelari proprie del contesto in cui la stessa opera. Tale facoltà è espressione della natura personale e rimproverabile della responsabilità colposa, che viene circoscritta entro limiti ragionevoli al fine di evitare che, a causa del timore della sanzione, vengano paralizzate quelle azioni i cui effetti dipendono anche dal comportamento altrui. Il problema è proprio stabilire se, e in che misura, la diligenza del singolo soggetto debba estendersi sino alla valutazione ed alla previsione delle condotte incaute altrui.Si tratta di un tema centrale perché interessa, fra le altre, attività rischiose come quella medico-chirurgica e la circolazione stradale, che qui interessa. Quanto al versante dell’attività medico-chirurgica, il principio di affidamento trova pacifica affermazione e riconoscimento: nel coordinato svolgimento di attività complesse e plurisoggettive, che implicano l’esercizio di conoscenze multidisciplinari, quali quelle della medicina di équipe, ciascun operatore deve poter confidare sul fatto che gli altri specialisti si comportino in modo appropriato. Il principio dell’affidamento trova limitazione solo nei casi in cui siano presenti errori altrui che siano macroscopici, evidenti e non specialistici, tali cioè da poter essere governati dal professionista dotato delle comuni competenze.Sul versante della circolazione stradale, invece, si registra la tendenza a contenere l’applicabilità del principio di affidamento, fin quasi ad escluderlo. Le norme sulla circolazione stradale, infatti, impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili: per questo motivo, la fiducia di un conducente nel fatto che gli altri si attengano alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. Lo stesso Codice della Strada contiene norme che sembrano estendere al massimo gli obblighi di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari: art. 191: deve essere serbata la massima prudenza nei confronti dei pedoni, quando si trovino sugli appositi attraversamenti ma anche quando abbiano comunque già iniziato l'attraversamento della carreggiata;art. 141: la velocità deve essere regolata in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza e da mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni “ostacolo prevedibile”; art. 145: nell'impegnare un incrocio deve essere osservata massima prudenza.Seguendo questo orientamento, la Cassazione, ad esempio, ha ritenuto un guidatore responsabile per l’omicidio colposo di un pedone che, sceso dalla portiera anteriore dell'autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all'automezzo ed era stato investito dall'imputato, che, pur rispettando il limite di velocità, non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida, caratterizzate dalla presenza in sosta del pullman (Sent. n. 12260 del 09/01/2015 - dep. 24/03/2015). 2 - Temperamento al principio dell’affidamento: la prevedibilità del comportamento del pedone da parte dell’automobilistaA tale ampia configurazione della responsabilità è stato apposto il limite della prevedibilità: il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui solo se questo rientri nel limite della prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.Per quanto puntuali, le norme del Codice della Strada non possono essere lette in modo tanto estremo da farvi discendere un obbligo generale di prevedere e governare sempre e comunque il rischio da altrui attività illecita: tale soluzione contrasterebbe con il principio della personalità della responsabilità, perché prescriverebbe obblighi talvolta inesigibili, e potrebbe indurre gli utenti “deboli” della strada a pensare di poter restare impuniti in presenza di gravi violazioni cautelari. Secondo il principio della prevedibilità, allora, il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità per l’investimento del pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento.Tale circostanza si configura ove il conducente, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’impossibilità oggettiva di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo inatteso, rapido e imprevedibile. Il principio della prevedibilità impone di valutare se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse realisticamente prevedere e, di conseguenza, se egli si potesse concentrare sulla possibile violazione da parti di altri delle dovute regole di cautela. Non deve, però, trattarsi di una prevedibilità astratta ma concreta, rapportata alle circostanze del singolo caso: occorre, in altre parole, che le circostanze di ciascuna situazione mostrino segni o indizi, anche tenui, che consentano di rendere concretamente non insignificante la probabilità di condotte inosservanti.La responsabilità penale del conducente è stata esclusa, ad esempio, in un caso in cui il pedone, un anziano signore, attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, fra due veicoli fermi (l’autobus alla fermata e un autoarticolato in sosta) per giungere al cordolo spartitraffico ed immettersi nella successiva corsia (Uff. Ind. Prel. 8 gennaio 2014, n. 724). In questo caso, la colpa grave del pedone nell’attraversamento della strada, non solo fuori dalle strisce pedonali ma anche in uno spazio tale da non consentirne l’avvistamento, ha escluso la responsabilità dell’investitore.3 - Alcuni indici rilevanti ai fini del giudizio di prevedibilitàCome abbiamo visto, occorre svolgere, in sede processuale, una ricostruzione dei fatti per stabilire se, in concreto, la condotta imprudente da parte del pedone possa escludere la responsabilità penale del conducente per la morte o le lesioni riportate proprio dal pedone.In particolare, l’indagine può avere ad oggetto:la distanza dell’attraversamento dalle strisce pedonali: il pedone deve attraversare sulle strisce, a meno che queste distino più di 100 metri. Attraversare a pochi metri dalle strisce pedonali è una condotta ritenuta, generalmente, prevedibile che non esonera il conducente dall’usare la normale diligenza nella guida;la velocità di attraversamento della strada: tanto più l’attraversamento del pedone è fulmineo, tanto meno esso è visibile ed evitabile anche per una persona accorta e prudente;la visibilità della strada: attraversare in un luogo buio, con la nebbia o di notte può sollevare l’automobilista da una parte della responsabilità. Editor: dott.ssa Elena Pullano
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