REVISIONE DEL PROCESSO PENALE (ERRORI GIUDIZIARI)

Avv. Prof. Dott. Criminologo Forense Giovanni Moscagiuro

Avv. Prof. Dott. Criminologo Forense Giovanni Moscagiuro

Pubblicato il 18 feb. 2024 · tempo di lettura 9 minuti
REVISIONE DEL PROCESSO PENALE (ERRORI GIUDIZIARI) | Egregio Avvocato

La revisione, nel processo penale italiano, è un mezzo di impugnazione straordinario esperibile avverso ai provvedimenti di condanna passati in giudicato.


la revisione è prevista dall'art.629 e seguenti:

«1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.»


(Art. 629 - Condanne soggette a revisione.)

Tra le motivazioni che possono portare ad una revisione vi sono i motivi elencati dall'art.630, L'organo competente è la Corte d'Appello.


Che si voglia considerare la revisione un'impugnazione o meno, è di fatto uno strumento offerto dall'ordinamento al condannato per poter far fronte a sentenze ingiuste passate in giudicato. L'unico che può proporre una domanda di revisione è il condannato o chi agisce nel suo interesse, come i congiunti o il Procuratore Generale. L'unica domanda che si può chiedere è il proscioglimento, non anche diminuzioni di pena o sconti, giacché questo istituto mira essenzialmente a correggere decisioni vistosamente errate.


Organo competente per la revisione è la Corte d'Appello, ex art.633 c.p.p. se considerata impugnazione, non è né devolutiva in quanto non rimette il giudizio dinanzi ad un organo superiore, bensì ad uno ben individuato, la Corte d'Appello a prescindere, né tantomeno sospensiva, in quanto il giudicante non è tenuto a disporre la sospensione dell'esecuzione della pena, potendolo fare a propria discrezione in qualsiasi momento se ritiene opportuno.


La revisione può essere richiesta soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge e in virtù di elementi concreti ed evidenti che abbiano la capacità di far prosciogliere chi ne fa richiesta.


Questo aspetto distacca nettamente la revisione dalla possibilità che la si possa considerare una sorta di bis in idem , vietato dallo stesso ordinamento: in realtà il bis in idem è vietato per evitare la reiterata persecuzione penale di un soggetto già giudicato, specialmente se assolto.


In questo caso la situazione è completamente ribaltata in quanto è lo stesso soggetto a chiedere - non un nuovo giudizio (sarebbe impossibile) o tantomeno una reiterata persecuzione, ma - lo stravolgimento della sentenza di condanna compromessa da un errore nei precedenti giudizi.

A dire il vero un peggioramento è previsto, ma per una causa del tutto eccezionale: quando cioè, ai sensi della legge 15 marzo 1991 n.82, un soggetto abbia ottenuto attenuanti o agevolazioni per collaborazioni con la Giustizia per questioni di terrorismo o criminalità organizzata, mentendo o rendendo dichiarazioni reticenti, nonché quando sia stato ritenuto autore di un reato entro i 10 anni successivi per i quali è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio.


Motivi


I motivi per richiedere la revisione sono elencati dall'art.630 c.p.p.:

«1. La revisione può essere richiesta:

a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;

b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;

c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;

d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.»


Diversi sono stati in questi ultimi anni i casi di gravissimi Errori Giudiziari, non da ultimo il caso di Beniamino Zuncheddu, difeso dall'avv. Mauro Trogu, che prima di essere dichiarato innocente ha trascorso ben 33 anni in carcere.


Il caso piu' grave resta quello di Gulotta, trattato e difeso dall'Avv. Baldassarre Lauria, il quale detiene, purtroppo, il record di detenzione, ben 36 anni in carcere per un delitto che non ha mai commesso.


Il caso Gulotta, fu trattato anche nella trasmissione "IO SONO INNOCENTE" di Matano nel 2017, assieme ad altri casi di gravi Errori Giudiziari.


Gulotta, assieme all'avv. Baldassarre Lauria, fondarono "PROGETTO INNOCENTI", che tratta gli errori giudiziari e di conseguenza le revisioni penali.


E', difatti, una nobile organizzazione non governativa per la correzione degli errori giudiziari, cui fanno parte notevoli e preparatissimi professionisti, esperti in materia.



DI SEGUITO VENGONO RIPORTATI I RELATIVI ARTICOLI DEL C.P.P. CIRCA LA REVISONE DEL PROCESSO PENALE:


Articolo 629 –Condanne soggette a revisione.

1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.

 

Articolo 630 - Casi di revisione.

1. La revisione può essere richiesta:

a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;

b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;

c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;

d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

 

Articolo 631 -Limiti della revisione.

1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.

 

Articolo 632 -Soggetti legittimati alla richiesta.

1. Possono chiedere la revisione:

a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto;

b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.

 

Articolo 633 -Forma della richiesta.

1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.

2. Nei casi previsti dall'articolo 630, comma 1, lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.

3. Nel caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.

 

Articolo 634 -Declaratoria d'inammissibilità.

1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 258 euro a 2.065 euro.

2. L'ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento del ricorso, la corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.

 

Articolo 635 -Sospensione dell'esecuzione.

1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato.

 

Articolo 636 -Giudizio di revisione.

1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601.

2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.

 

Articolo 637 -Sentenza.

1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528.

2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.

3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

 

Articolo 638 -Revisione a favore del condannato defunto.

1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.

 

 

Articolo 639 -Provvedimenti in accoglimento della richiesta.

1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall'articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240, comma 2, n. 2, del codice penale.

 

Articolo 640 -Impugnabilità della sentenza.

1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione.

 

Articolo 641 -Effetti dell'inammissibilità o del rigetto.

1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

 

Articolo 642 -Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta.

1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell'interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.

2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.

 


Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro

Studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa 

Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo



Esperto e docente in Diritto Penale , procedura penale, Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency

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Culpa in vigilando: la responsabilità civile dell’insegnante per i danni cagionati dagli alunni

8 giu. 2021 tempo di lettura 8 minuti

La scuola è titolare di un obbligo di tutelare l’integrità fisica degli allievi dal momento dell’apertura dei cancelli fino al momento dell’uscita dai medesimi e, per i più piccoli, fino alla riconsegna al genitore o a persona delegata. L’istituto e gli insegnanti hanno, pertanto, il dovere di predisporre ogni accorgimento utile e doveroso per evitare la causazione di danni agli allievi, per tutto il tempo della custodia.1 - Quadro normativo di riferimento2 - Danno cagionato da un alunno a terzi2.1 - L’art. 2048 c.c.: presunzione di culpa in vigilando dell’insegnante 2.2 - L’art. 61 l. 312/1980: disciplina specifica per gli insegnanti statali3 - Danno cagionato dall’alunno a sé stesso1 - Quadro normativo di riferimentoLa responsabilità conseguente alla vigilanza cui è tenuto un istituto scolastico è strettamente connessa all’affidamento di un minore da parte dei genitori all’istituto e si mantiene per tutto il tempo in cui l’alunno rimane nell’istituto, fino a che venga riconsegnato al potere di vigilanza dei genitori. Il codice civile detta, all’art. 2048 co. 2 c.c., una disciplina specifica in tema di responsabilità dei precettori e dei maestri d’arte, stabilendo che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Il co. 3 precisa che questi soggetti sono liberati dalla responsabilità “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.L’art. 2048 c.c., come vedremo, introduce una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale dell’insegnante per il fatto illecito commesso da un alunno che si trovi sotto la sua vigilanza a danno di altri alunni. Vedremo, invece, che per la tesi attualmente dominante, il caso dell’autolesionismo dell’allievo va ricondotto alla responsabilità contrattuale.Giova, pertanto, ricordare sinteticamente come funziona nel nostro ordinamento il sistema della responsabilità civile e quali sono le differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (o aquiliana).La responsabilità contrattuale deriva dall’inadempimento, dall’inesatto adempimento o dall’adempimento tardivo di una preesistente obbligazione (art. 1218 c.c.).La responsabilità extracontrattuale sorge in conseguenza del compimento di un fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno (art. 2043 c.c.). Il discrimen, pertanto, va ricercato nella fonte da cui sorge la responsabilità: rispettivamente, una precedente obbligazione o un fatto illecito. Di assoluto rilievo sono le conseguenze pratiche di questa distinzione:prescrizione: la responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni; la responsabilità aquiliana in cinque anni;onere della prova: in caso di responsabilità contrattuale, chi agisce in giudizio deve dimostrare solo l’esistenza dell’obbligazione (ad es. del contratto) e l’oggettivo inadempimento, mentre il debitore deve provare che l’inadempimento non è a lui imputabile; in caso di responsabilità extracontrattuale, invece, il danneggiato deve dimostrare la condotta del danneggiante, il danno subito, il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, nonché la colpa; vedremo, però, che ci sono dei casi – come quello relativo alla responsabilità aquiliana dell’insegnante – in cui si verifica un’inversione dell’onere della prova, che fa gravare sull’insegnante la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. risarcimento del danno: in caso di responsabilità contrattuale, sono risarcibili solo i danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l’obbligazione; in caso di responsabilità extracontrattuale, sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta dell’agente.2 - Danno cagionato da un alunno a terziCome abbiamo anticipato, se l’alunno cagiona un danno a terzi (ad esempio ad un altro alunno o ad altro personale scolastico) mentre è sotto la vigilanza dell’insegnante, quest’ultimo ne risponde. Fra le disposizioni rilevanti in tema di vigilanza: gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni (art. 42 co. 5 del CCNL del 14 agosto 1995);il Consiglio di Istituto delibera sull’adozione del regolamento interno, che deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla stessa (art. 10 lett. a) Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione).Si tratta di una responsabilità extracontrattuale, in quanto deriva da un fatto illecito, ma è un modello che si atteggia in modo particolare rispetto a quello generale di cui all’art. 2043 c.c. e che deve tenere conto, con riferimento ai soli insegnanti statali, della disciplina di cui all’art. 61 l. 312/1980.Della mancata vigilanza sugli alunni non risponde, invece, il dirigente scolastico: fra i suoi doveri non vi sono quelli di vigilanza sugli alunni ma quelli organizzativi, di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici. Di conseguenza, egli ha una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. nei casi in cui il danno sia conseguenza di carenze organizzative a lui imputabili.2.1 - L’art. 2048 c.c.: presunzione di culpa in vigilando dell’insegnante L’art. 2048 c.c. introduce un’ipotesi di responsabilità per fatto altrui (cioè dell’insegnante, per il fatto dell’alunno), che si basa sul modello della culpa in vigilando: la legge presume la colpa (cioè la mancanza di diligenza), sulla base del solo dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti. In altre parole, c’è la presunzione di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi (appunto presunzione di culpa in vigilando): l’insegnante può superare questa presunzione solo se dimostra, nel caso concreto, il caso fortuito. L’insegnante, pertanto, sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti dei terzi danneggiati dal fatto illecito dell’alunno, a meno che dimostri che nella serie causale dell’evento si è inserito un fatto esterno improvviso, imprevedibile e repentino in relazione al quale l’insegnante non poteva esercitare alcun intervento correttivo. La prova è ulteriormente aggravata dalla giurisprudenza, che richiede che l’insegnante dimostri anche di aver assunto, in via preventiva, le misure atte ad evitare il danno che in concreto si è verificato. Ecco l’inversione dell’onere della prova cui si è fatto prima cenno: mentre, normalmente, è il danneggiato a dover dimostrare la colpa e gli altri elementi costitutivi dell’illecito civile extracontrattuale, nel caso della responsabilità dell’insegnante il danneggiato deve provare solo che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola.Va precisato, tuttavia, che il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall’art. 2048 c.c. ha una ampiezza che dipende dall’età e dal normale grado di maturazione degli alunni: con l’avvicinamento di questi ultimi alla maggiore età, ad esempio, l’adempimento del dovere di vigilanza non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché comunque non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno. Ne consegue che l’alunno minorenne, qualora sia ritenuto capace di intendere e di volere al momento del fatto, potrebbe essere chiamato a rispondere (rappresentato dai genitori) in solido con l’insegnante o anche in modo esclusivo.2.2 - L’art. 61 l. 312/1980: disciplina specifica per gli insegnanti stataliIn base all’art. 28 della Costituzione, quando si tratta di dipendenti pubblici è sempre responsabile anche la pubblica amministrazione di appartenenza (cioè il Ministero dell’Istruzione), per il principio di immedesimazione organica.Su questo fronte, l’art. 61 l. 312/1980 ha profondamente innovato e mitigato la disciplina della responsabilità del personale scolastico pubblico per i danni causati a terzi nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sugli alunni. In primo luogo, secondo questa norma il personale scolastico risponde dei danni che l’alunno abbia cagionato alla stessa amministrazione (ad esempio, danneggiando i banchi) ma solo nei casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni.Inoltre, gli insegnanti statali non rispondono personalmente verso i terzi danneggiati, rispetto ai quali risponde direttamente l’amministrazione. Ciò comporta, a livello processuale, una esclusione dell’insegnante, che viene sostituito direttamente dall’amministrazione: in modo più tecnico, l’art. 61 esclude la legittimazione passiva dell’insegnante. Tuttavia l’amministrazione, qualora in giudizio fosse accertata la responsabilità dell’insegnante, potrà rivalersi nei suoi confronti ma solo in caso di dolo o colpa grave. Secondo l’orientamento prevalente, l’esclusione della legittimazione passiva dell’insegnante è esclusa non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno ma anche in quello di danni arrecati dall’allievo a se stesso.3 - Danno cagionato dall’alunno a se stessoCome si è anticipato, l’orientamento attualmente maggioritario ritiene che il danno c.d. auto-provocato, cioè direttamente provocato dall’alunno a sé stesso fondi, non già una responsabilità aquiliana, bensì una responsabilità contrattuale.In particolare:l’istituto scolastico, con l’ammissione dell’allievo a scuola che consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, determina l’instaurarsi di un vincolo contrattuale: da questo sorge a carico dell’istituto un obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Ne deriva quindi anche l’obbligo di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso;l’insegnante e l’alunno sono legati da un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Questo rapporto giuridico si fonda non su un contratto quanto sul c.d. “contatto sociale”, che discende dalla descritta relazione qualificata che sussiste fra l’allievo e l’insegnante.Di conseguenza, viene in rilievo il regime probatorio previsto in tema di responsabilità contrattuale e non opera la presunzione di culpa in vigilando di cui all’art. 2048 c.c.: chi agisce, deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, quindi a scuola; l’insegnante o il dirigente scolastico devono dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile né all’insegnante né alla scuola, comprovando di aver predisposto ogni accorgimento idoneo ad impedire la realizzazione dell’evento.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Egregio Avvocato

L'art. 640 c.p.: incorrere in una truffa navigando in internet

18 gen. 2021 tempo di lettura 6 minuti

Nella vita delle persone, al giorno d’oggi, è indispensabile l’utilizzo di internet, che sia per lo svolgimento dell’attività lavorativa o più semplicemente per l’organizzazione del proprio tempo libero. Specie nell’ultimo anno, in ragione della diffusione del virus Covid-19 e, di conseguenza, delle misure contenitive adottate dalle autorità per fronteggiare la diffusione dell’epidemia, internet ricorre in tutti i momenti della nostra giornata tipo. L’utilizzo della rete, tuttavia, può altresì comportare dei rischi, con dei risvolti, alle volte, anche di natura penale. È sempre più frequente, ad esempio, incorrere in siti internet che, dopo aver fatto acquisti online, si scoprono essere dei veri e propri contenitori vuoti, creati ad arte per truffare gli acquirenti. Proviamo a fare chiarezza, quindi, su quali siano gli elementi costitutivi del reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. e su cosa debba farsi laddove si ritenga di essere vittima di una truffa perpetrata online.Quando può parlarsi di truffa penalmente rilevante?Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?Cosa fare se si è vittima di truffa?Come fare per ottenere il risarcimento del danno?1 - Quando può parlarsi di truffa penalmente rilevante?Non tutti i comportamenti perpetrati in internet, sebbene illeciti, sono idonei a configurare il reato di truffa. Molti di questi potrebbero infatti integrare soltanto un illecito di natura civile. Ai fini di tale distinzione, è dunque necessario comprendere quali siano gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 640 c.p.La truffa, sul versante del diritto penale, si sostanzia nella condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo un’altra persona in errore, procuri a sé o ad altri un profitto ingiusto, provocando l’altrui danno. In altre parole, una persona (il truffatore), attraverso l’artifizio o il raggiro, induce la vittima a fare un qualcosa che, senza la condotta truffaldina, non avrebbe fatto; in tal modo la persona offesa è portata a effettuare, in favore del truffatore, un’operazione di natura patrimoniale (un pagamento dal conto corrente ad esempio). Ai fini dell’integrazione del reato devono concretizzarsi tutti i citati elementi, che chiaramente sono strettamente interconnessi tra loro: l’induzione in errore della persona offesa, infatti, comporta l’atto di disposizione patrimoniale della stessa, il quale a sua volta determina contemporaneamente sia il danno a carico di quest’ultima che l’ingiusto profitto altrui.Volendo brevemente approfondire i singoli elementi costitutivi menzionati, l’artifizio consiste nella manipolazione della realtà esterna, che si concretizza nella simulazione di circostanze inesistenti. Il raggiro, invece, si declina in un’attività di persuasione, finalizzata a ingenerare la convinzione in altri che una data circostanza – falsa – sia in realtà vera. Quanto al profitto, è pacifico che esso non debba assumere natura prettamente economica, ma può tradursi in una qualsiasi utilità percepita dal truffatore. Con riferimento al concetto di danno, infine, l’opinione maggioritaria è che si tratti di una lesione del patrimonio della persona offesa di natura strettamente economica (così ad esempio un bonifico effettuato in favore del finto esercente, che comporta una diminuzione quantitativa del proprio patrimonio).2 - Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?In caso di accertamento positivo della responsabilità penale ai sensi dell’art. 640 c.p., la persona può essere condannata alla pena detentiva, che può spaziare da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni, e alla multa compresa tra 51 e 1.032 euro.In taluni casi, tuttavia, è previsto un aggravio delle suddette sanzioni. Il legislatore, infatti, innalza la cornice edittale della reclusione da uno a cinque anni e quella della multa da 309 a 1.549 euro, laddove:il fatto venga commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico;la condotta truffaldina ingeneri nella vittima il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di essere obbligato a eseguire un ordine dell’autorità;si concretizzi la circostanza aggravante della c.d. minorata difesa di cui all’art. 61, co. 1 n. 5 c.p., vale a dire l’aver profittato di circostanze di tempo, luogo o di persona idonee a ostacolare la pubblica o privata difesa.Si consideri, inoltre, che nei procedimenti penali aventi ad oggetto il reato di truffa, se il danno patrimoniale subito dalla persona offesa è di rilevante gravità, la Procura della Repubblica contesterà altresì la circostanza aggravante di cui all’art. 61, co. 1 n. 7 c.p., così comportando un aumento di pena sino a un terzo.3 - Cosa fare se si è vittima di truffa?La persona che ritiene essere vittima di una truffa deve rivolgersi quanto prima alle Forze dell’Ordine, cosicché quest’ultime possano attivarsi in tempi brevi per l’accertamento del comportamento illecito. Nel mondo di internet, in ragione del repentino mutamento delle pagine web o dei profili utilizzati per perpetrare la truffa, è sicuramente importante, per il buon esito dell’attività investigativa, che le autorità competenti intervengano repentinamente. A tal fine, può essere senz’altro utile effettuare nell’immediatezza dei fatti una segnalazione direttamente tramite il sito della polizia postale che, una volta ricevuta la potenziale notizia di reato, si attiverà immediatamente per verificare l’effettiva illiceità dei comportamenti rappresentati.Il reato in questione, tuttavia, è procedibile a querela di parte, ad eccezione delle ipotesi aggravate sopra indicate. Ciò vuol dire che, ai fini del perseguimento dell’illecito in sede penale, è comunque necessario che la persona offesa sporga un’apposita querela. Quest’ultima può essere presentata, in forma scritta o orale, direttamente dalla vittima o per mezzo di un avvocato, opzione quest’ultima preferibile laddove la vicenda dovesse essere particolarmente complessa. La querela può essere sporta presso le stazioni locali delle Forze dell’Ordine (Carabinieri o Polizia di Stato); in alternativa, l’atto può essere depositato direttamente presso la Procura della Repubblica. In quest’ultimo caso, i fatti rappresentati dalla persona offesa verranno portati direttamente all’attenzione del pubblico ministero, soggetto quest’ultimo competente per lo svolgimento delle successive indagini. In ogni caso, l’aspetto essenziale da tenere in considerazione riguarda la tempistica con cui deve depositarsi la querela: ai sensi dell’art. 124 c.p., infatti, l’atto deve essere presentato entro tre mesi dalla conoscenza dei fatti. 4 - Cosa fare per ottenere il risarcimento del danno?Una volta instaurato il procedimento penale, la persona offesa, coadiuvata da un avvocato difensore, può decidere di richiedere il risarcimento del danno direttamente in sede penale o, alternativamente, in sede civile, instaurando con atto di citazione un giudizio separato e autonomo rispetto al procedimento penale. In sede penale, l’esercizio dell’azione civile avviene con il deposito, in udienza preliminare o comunque entro la verifica della costituzione delle parti prima dell’apertura del dibattimento, della dichiarazione di costituzione di parte civile. All’esito del dibattimento, inoltre, la parte civile deve depositare, in forma scritta, le proprie conclusioni, che devono comprendere la quantificazione dell’importo richiesto a titolo di risarcimento del danno. Laddove non si dovesse provvedere in questi termini, la costituzione di parte civile si intende revocata e, quindi, la vittima non potrà ottenere nel processo penale alcun tipo di risarcimento.  In sede civile, invece, la persona danneggiata, ai fini dell’instaurazione del giudizio, deve notificare alla controparte l’atto di citazione, comprensivo delle ragioni poste a fondamento della propria richiesta di risarcimento del danno. 

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Egregio Avvocato

Cosa è lo stalking organizzato e il controllo mentale

21 lug. 2023 tempo di lettura 5 minuti

Lo stalking organizzato è un sistema di “guerra non convenzionale/psicologica“, di persecuzione e di tortura che ha come scopo l’eliminazione di un obbiettivo, di solito attivisti politici non controllati, ricercatori delle cospirazioni, gente che si oppone all’immigrazione e al globalismo, spie, gente che tenta di denunciare gravi crimini e abusi perpetrati da parte di grandi aziende o organizzazioni statali eccetera. Lo stalking organizzato è secondo me un metodo per portare avanti la dittatura del nuovo ordine mondiale.Lo stalking organizzato è un programma simile al programma COINTELPRO dell’FBI in cui l’FBI prendeva di mira, sabotava, screditava ed eliminava attivisti politici in diversi modi e si infiltrava in organizzazioni politiche. È anche simile – una combinazione tra i due programmi – al progetto MKULTRA della CIA, visto che alcune vittime prese di mira (Targeted Individuals) vengono attaccate con armi elettroniche (armi ad energia diretta e controllo mentale) e usate come cavie umane per testarle.Lo stalking organizzato si potrebbe definire anche come un nuovo “Phoenix Program” su scala globale, un programma in cui la CIA in Vietnam selezionava obbiettivi civili che venivano messi in delle liste per poi venire neutralizzati/eliminati.Lo stalking organizzato è anche molto simile alla tecnica “Zersetzung” che veniva usata dalla STASI, la polizia segreta della Germania dell’est durante il comunismo, in cui 1 cittadino su 6 lavorava come collaboratore non ufficiale per i servizi segreti.“Una guerra silenziosa si sta verificando nelle città di tutto il mondo. Viene coperta dai media, dalla psichiatria, dalle organizzazioni non governative (ONG) e dai politici. Ora che l’élite finanziaria ha finito di usare le forze armate americane e i loro alleati per conquistare nazioni con l’obbiettivo del totale dominio mondiale, stanno neutralizzando individui e gruppi di individui che vivono tra le popolazioni civili che ancora resistono. Per lo scopo hanno reclutato gran parte della popolazione civile per perseguitare coloro che sono stati identificati come nemici. Le “forze di sicurezza” stanno conducendo operazioni psicologiche (PsyOps) contro civili e torturandoli con armi ad energia diretta. L’intera operazione è al servizio di un gruppo di ricchi psicopatici che governano la nostra società, come parte di una rivoluzione mondiale creata per portare avanti una dittatura mondiale conosciuta come il Nuovo Ordine Mondiale.” – New world War: Revolutionary Methods for Political Control by Mark M. RichLo stalking organizzato è un operazione civile-militare (CMO) illegale/criminale (mettiamo che abbiano una qualche legge o ordine esecutivo che li permette di portare avanti queste operazioni, questa gente hanno truffato in massa e mentito per ottenere tali leggi anticostituzionali/criminali e quindi sono illegali sotto ogni aspetto come l’operazione stessa) portata avanti da una coalizione internazionale formata da lavoratori, aziende, civili, militari, agenti segreti, forze di polizia, organizzazioni non governative (NGO) e organizzazioni intergovernative (IGO). I metodi e le tattiche principali usate da questa forza multinazionale per neutralizzare/distruggere obbiettivi civili sono le “operazioni psicologiche” (PsyOps) e le “armi non letali“.“C’è un protocollo di base usato in ogni nazione della NATO con il quale cominciano le operazioni di stalking organizzato.Iniziano con la sorveglianza illegale degli obiettivi, il monitoraggio della loro vita privata e violando il loro domicilio. Questo viene fatto in modo da profilare i tratti della loro personalità.‘C’è un protocollo di base con il quale gli stalkers iniziano’, afferma McKinney, ‘ma l’individuo bersaglio (Targeted Individual) contribuisce alla modifica.’Dr. Munzert parla fondamentalmente dello stesso modello che descrive come una “strategia a doppio taglio”.‘Una parte consiste nell’attaccare le vittime con armi a microonde (armi ad energia diretta)’ e l’altra parte della strategia, dice, ‘è quella di cercare di fare passare gli individui bersaglio come pazzi.’” – The Hidden Evil Mark M. Rich“Lo stalking organizzato è una forma di terrorismo utilizzato nei confronti di un individuo in cui si tenta di ridurre la qualità della vita di una persona e fare in modo che: abbia un esaurimento nervoso, venga incarcerata, istituzionalizzata, subisca costantemente dolore mentale, emotivo o fisico, diventi un senza tetto e finisca con il suicidarsi. Il tutto viene fatto usando accuse ben orchestrate, bugie, diffamazioni, false indagini, intimidazioni, minacce dirette o subliminali, vandalismo, furti, sabotaggi, torture, umiliazioni, terrorismo psicologico e molestie in generale. È un sistema in cui molti agiscono contro un individuo nella comunità venendo coordinati da un organizzatore che recluta gente per partecipare nella sistematica persecuzione di un individuo e per terrorizzarlo.”La maggior parte degli “stalkers” – dipende dai livelli – non sanno di cosa si tratti veramente, pensano che sia una forma di mobbing organizzato al di fuori del posto di lavoro e vengono usati per sensibilizzare la vittima a nuovi inneschi e torturarla. O viene detto loro che l’obbiettivo preso di mira (Targeted Individual) è un individuo pericoloso o potenzialmente pericoloso e che deve per un qualche motivo essere controllato. No, al contrario di quello che molti pensano lo stalking organizzato non ha niente a che fare con il mobbing, punire/controllare criminali o con il “normale” stalking in cui un uomo – o donna – molesta e perseguita la sua ex. Nello stalking organizzato è l’intero stato, l’imprenditoria privata eccetera che ti fa stalking non degli individui che agiscono di propria iniziativa.Alcune delle tattiche più usate nello stalking organizzato sono: le campagne diffamatore, campagne di rumore, campagne di sensibilizzazione (PNL), mirroring, operazioni psicologiche (PsyOps), Gaslighting, Street Theater e altro.Tattica di stalking organizzato – Campagne di rumoreQuesta tattica consiste nel molestare costantemente la vittima con rumori, generare rumori con trapani e altri macchinari, sbattere intenzionalmente porte e tutto il resto. Serve chiaramente per tenere la vittima in uno stato di stanchezza e confusionale e per sensibilizzare la vittima a dei suoni per la tortura e le persecuzioni.Tattica di stalking organizzato – Campagne di sensibilizzazione PNLQuesta tattica consiste nel sensibilizzare – con la ripetizione – la vittima a gesti, oggetti, parole, suoni, simboli per torturarla e perseguitarla. Serve per fare sapere alla vittima che viene seguita ovunque mostrando il simbolo, la parola eccetera a cui è stata sensibilizzata. Gli stalkers cercano di sensibilizzare la vittima a più parole, oggetti, scene eccetera possibile così da torturarla molto di più ma senza dare nell’occhio perché una volta è un numero, una volta è un gesto e così via. Questi oggetti, gesti, suoni eccetera vengono poi associati a emozioni di tipo negativo come la rabbia, l’impotenza e la paura diventando così degli inneschi PNL (NLP Triggers) che evocano appunto emozioni di tipo negativo. Gli stalkers usano eventi che occorrono anche normalmente e ne aumentano la frequenza.Gli stalkers nascondono gran parte delle loro molestie usando una semplice formula.Da quello che ho potuto constatare le formule base sono:La frequenza: descrive quanto spesso un evento accada. Riguarda anche il numero di atti durante un singolo evento.Durata: riguarda la lunghezza di un singolo evento. Riguarda anche la natura delle molestie che sono continue e non finiscono mai.Intensità: l’amplificazione degli atti come fare rumore, la vista, l’affollamento, eccetera all’interno di un evento.

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Malversazione a danno dello Stato: configurabile in caso di prestito Covid?

2 lug. 2021 tempo di lettura 6 minuti

Il decreto liquidità (d.l. n. 23/2020) tra le misure adottate per far fronte all'emergenza da COVID-19 ha previsto anche la possibilità per le imprese di chiedere un finanziamento garantito da SACE. Quest’ultima è una società per azioni avente quale unico socio Cassa Depositi e Prestiti, e concede garanzia su finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese, colpite dall’emergenza Covid-19, che hanno sede legale in Italia. La legge prevede, inoltre, un vincolo di scopo per il finanziamento coperto da questa garanzia. L’impresa che non rispetti tale vincolo di destinazione è perseguibile per il reato di malversazione a danno dello Stato ex art. 316 bis c.p.?Il finanziamento garantito da SACE e le sue caratteristichePresupposti del reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)Decisione della Corte di Cassazione n. 22119 del 2021 1 - Il finanziamento garantito da SACE e le sue caratteristicheLa cd. Garanzia Italia di SACE è uno strumento di supporto previsto dal decreto liquidità (d.l. n. 23/2020) a favore delle imprese, alle quali possono essere rilasciate garanzie a condizioni agevolate, controgarantite dallo Stato, sui finanziamenti per liquidità, ristrutturazioni e investimenti erogati dagli istituti di credito.Le imprese che vogliano richiedere tale agevolazione non devono avere una specifica forma giuridica né operare in un particolare settore, ma devono avere i seguenti requisiti:sede in Italia;che si siano trovate in una situazione di difficoltà in un momento successivo al 31 dicembre 2019, a seguito dell’epidemia di Covid-19;che abbiano fino a 249 dipendenti che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.Per ottenere la garanzia SACE l’impresa deve richiedere alla banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito) un finanziamento con garanzia dello Stato. Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE. Quest’ultima processa la richiesta e, in caso di esito positivo del processo di delibera, assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato. A quel punto, il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.La legge prevede, inoltre, un vincolo di scopo per il finanziamento coperto dalla garanzia: il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di rami di azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. Tale requisito deve essere “documentato e attestato” dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria (art. 1, co. 2, lett. n.).2 - Presupposti del reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)Il reato previsto dal legislatore all’art. 316 bis c.p. è un reato inserito nel Titolo II tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, e punisce con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni il privato che, avendo ricevuto particolari contributi, sovvenzioni e finanziamenti caratterizzati da uno specifico vincolo di destinazione, li utilizzi invece per finalità differenti da quelle prestabilite.Questa fattispecie, dunque, non si occupa affatto della fase genetica (cioè di come il privato abbia ottenuto quelle somme), ma si occupa della fase successiva, e cioè della fase dell’utilizzo e dell’impiego delle somme di denaro che il privato abbia ricevuto dalla PA. È quindi una fattispecie profondamente diversa da quelle previste dagli artt. 640, 640bis e 316 ter c.p. (rispettivamente, truffa, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione a danno dello Stato). Queste norme si riferiscono alle condotte dirette ad ottenere questi finanziamenti, e puniscono il privato che abbia ricevuto le somme dallo Stato mediante raggiri o dichiarazioni false. L’art. 316 bis c.p., invece, presuppone che il soggetto abbia già questo denaro, e guarda a come lo stesso venga impiegato. Secondo la tesi prevalente, infatti, la fattispecie di cui all’art. 316 bis c.p. concorre con le altre appena esaminate: il soggetto dovrà eventualmente rispondere di entrambi i reati; non può esserci un concorso apparente di norme, trattandosi di due fasi totalmente diverse, ma ci sarà invece concorso di reati.Ai sensi dell’art. 316 bis c.p. il finanziamento deve essere caratterizzato da un vincolo di destinazione. Il privato deve avere l’obbligo di impiegare le somme ricevute per una certa finalità; non può configurarsi il reato di malversazione a danno dello Stato nel caso in cui si tratti di un ordinario finanziamento senza vincoli. Si evidenzia, peraltro, che viene punito non solo chi impiega il denaro per una finalità del tutto privatistica, ma anche chi lo impiega sempre per una finalità pubblica ma diversa da quella prestabilita. Anche se il denaro è stato impiegato per un’attività di interesse pubblico, ma diversa rispetto a quella per il quale il denaro è stato erogato, allora si ricadrà nella malversazione. Lo stesso vale per il non impiego. 3 - Decisione della Corte di Cassazione n. 22119 del 2021 Alla luce di quanto finora esposto, si potrebbe ritenere che possa configurarsi il reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) in capo all’impresa che, una volta ricevuto il finanziamento vincolato garantito da SACE, lo utilizzi per finalità diverse da quelle indicate dalla legge. Apparentemente, infatti, sussistono tutti i requisiti: ottenimento di un finanziamento, sussistenza di un vincolo di destinazione, utilizzo per una finalità diversa da quella prestabilita.Tuttavia, di recente la Corte di Cassazione (sent. n. 22119 del 2021) ha escluso la configurabilità del reato in esame nel caso di finanziamento garantito da SACE. In primo luogo, la Corte ha ricordato come la fattispecie prevista dall’art. 316 bis c.p. sia posta a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica. Di seguito, ha poi evidenziato che invece il finanziamento erogato ai sensi del cd. decreto liquidità, come convertito dalla Legge n. 40/2020, non è idoneo ad integrare il presupposto della condotta esaminata: la condotta di sviamento del finanziamento ricevuto dall’istituto di credito, e quindi l’utilizzo dello stesso per un fine differente da quello prestabilito, non può essere ricondotto nell'ambito del reato di malversazione ai danni dello Stato.Nella fattispecie in esame, infatti, il finanziamento, anche se connotato da una particolare agevolazione (e quindi da onerosità attenuata) e nonostante sia destinato alla realizzazione delle finalità di interesse pubblico, non viene erogato direttamente dallo Stato o da un ente pubblico, bensì da un soggetto privato (nella specie, un istituto bancario).Mancherebbe, quindi, un elemento fondamentale per la sussistenza del reato contro la Pubblica Amministrazione ex art. 316 bis c.p., e cioè l’utilizzo indebito di risorse pubbliche. Dunque, nel caso in cui l’impresa abbia ottenuto il finanziamento garantito da SACE e destini le somme ricevute ad una finalità differente da quella prestabilita dal d. l. n. 23/2020 non potrà essere chiamato a rispondere del reato di malversazione a danno dello Stato. Solo l'inadempimento dell’obbligazione restitutoria renderà operativa la garanzia pubblica e, in assenza di tale presupposto, ogni onere connesso all'erogazione del finanziamento rientra esclusivamente nel rapporto principale tra l'impresa ed il soggetto finanziatore, che è un rapporto privatistico.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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