Egregio Avvocato
Pubblicato il 16 dic. 2020 · tempo di lettura 4 minuti
L’ordinamento penale italiano si trova costantemente a dover rispondere a nuove esigenze di tutela e a dover prevedere nuove fattispecie di reato: riesce a stare al passo con i tempi e affrontare le questioni riguardanti la rivoluzione digitale in atto da anni?
1. Cosa è il profilo fake?
2. Come reagisce l’ordinamento penale italiano?
3. Nel concreto come si comportano i giudici?
4. Cosa può fare il cittadino vittima di un furto di identità e di immagini?
Accade ormai quotidianamente di conoscere una persona e di rimanervi in contatto grazie ai social network o, ancora più spesso, di conoscerla direttamente sul web. Al di là dello scambio di numeri telefonici, oggi, il cd. “nickname” del profilo social rientra tra le prime informazioni di cui si viene a conoscenza, così da poter reciprocamente aggiungersi e seguirsi sui vari social network.
Da più di un decennio, infatti, social network come Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn (solo per citare i più comuni) hanno avuto una diffusione tale da rendere reale e concreta la famosa, e anche famigerata, “rivoluzione digitale”: tutti connessi, tutti collegati, a prescindere dal luogo in cui ci si trova, dalla lingua che si parla, e dall’età che si ha.
Se da un lato questa profonda digitalizzazione ha sicuramente diversi lati positivi, permettendo una connessione costante tra persone distanti e una maggiore facilità di contatto, dall’altro lato ha comportato anche una maggiore facilità nella commissione di reati, primo fra tutti il furto di identità e il furto di immagini.
1 - Cosa è il profilo fake?
Non solo ai soggetti famosi, ma anche e soprattutto alle persone comuni, può succedere di essere vittima di furto di identità e di immagini, mediante le quali viene creato un cd. “profilo fake” (lett. profilo falso).
Il profilo fake, infatti, si può manifestare in due modi: è sia quel profilo social che associa un nome (spesso di fantasia) a delle immagini, le quali appartengono, invece, ad una persona reale rimasta vittima di furto di immagini; sia quel profilo che, pur avendo il nome reale associato alle immagini reali di una persona, viene gestito – ad insaputa di quest’ultima – da soggetti terzi in modo illegittimo.
2 - Come reagisce l’ordinamento penale italiano?
Nonostante sia un fenomeno ormai molto diffuso, il codice penale non ha ancora previsto una disposizione ad hoc, considerando la creazione del profilo fake punibile solo se ricondotta in altre fattispecie tradizionali, tra cui l’art. 494 c.p. sulla “sostituzione di persona” e l’art. 640-ter c.p. sulla “frode informatica”.
Nella sostituzione di persona (art. 494 c.p.) un soggetto si sostituisce ad un altro illegittimamente e di nascosto, con il fine di indurre i terzi in errore e ricavarne un vantaggio personale, non necessariamente economico. Per questa condotta la pena è la reclusione in carcere fino ad un anno.
Nella frode informatica (art. 640-ter co. 3 c.p.), invece, il furto o l’indebito utilizzo dell’identità digitale altrui è un’aggravante del reato base di frode informatica, secondo il quale chiunque altera il funzionamento di un sistema informatico o interviene senza diritto su dati e informazioni per procurare a sé un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 600 a 3.000 euro.
3 - E nel concreto come si comportano i giudici?
Non essendo prevista una disposizione penale ad hoc, non sono chiari i termini e i confini della fattispecie di reato, sulla quale è intervenuta, anche recentemente, la Corte di Cassazione.
Con una prima sentenza nel 2014 la Corte aveva stabilito che il reato si configura anche solo mediante la creazione di un account su un social network con un nickname di fantasia, associandolo però all’immagine di un’altra persona. Non è dunque necessario utilizzare anche il nome proprio del soggetto ritratto in foto.
Con una seconda sentenza all’inizio del 2020, la Cassazione ha peraltro stabilito che il furto di identità attraverso i social, qualora si tratti di un “episodio isolato”, non è punibile per particolare tenuità (e quindi per applicazione dell’art. 131-bis c.p.)
Sebbene la giurisprudenza cerchi, quindi, di rimediare alle lacune legislative, un intervento riformatore e di attuazione del codice penale alle nuove esigenze di tutela appare auspicabile.
4 - Cosa può fare il cittadino vittima di un furto di identità e di immagini?
La prima cosa che può fare la vittima è quella di segnalare allo stesso social network il furto di identità e di immagini mediante l’apposita sezione “segnala profilo”. In questo modo il social network viene immediatamente avvisato che è stata posta in essere una condotta illecita da uno degli utenti. Tuttavia, la sola tutela fornita dai vari social network con le mere “segnalazioni” non sembra affatto sufficiente.
Il cittadino, poi, può ricorrere all’autorità giudiziaria, in particolare la Polizia Postale, ove può sporgere denuncia non appena scopre il fatto, stampando e/o “screenshottando” gli elementi ritenuti utili per provare il reato. L’inquadramento del fatto nel reato di sostituzione di persona o in quello di frode informatica è rimesso al giudice.
Infine, la vittima può formulare una richiesta al Garante della Privacy, grazie alla tutela riconosciuta dal cd. GDPR: Regolamento Europeo della Privacy, entrato in vigore nel maggio 2018. Invero, se il social network non risponde alla richiesta dell’utente vittima di furto o non cancella i dati, sarà possibile presentare un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, il quale potrà ordinare allo stesso social network di non effettuare alcun ulteriore trattamento dei dati riferiti all'interessato e oggetto del profilo fake.
Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
31 mag. 2021 • tempo di lettura 8 minuti
Uno dei principali baluardi dell’ordinamento italiano è la separazione tra i tre poteri fondamentali: potere legislativo, potere esecutivo e potere giurisdizionale. Al fine di garantire tale separazione, la Costituzione italiana prevede una serie di garanzie che riservano al parlamentare un trattamento speciale nello svolgimento della propria attività legislativa. Si vuole evitare in questo modo una inopportuna ingerenza in relazione all’attività parlamentare, e alla funzione legislativa stessa. Alla luce di tali garanzie, ci si chiede, quindi, se è configurabile il reato di corruzione in capo al soggetto che svolge tale attività parlamentare.Le garanzie costituzionali per il parlamentareIl reato di corruzione e i suoi presuppostiL’evoluzione giurisprudenziale sulla configurabilità del reato di corruzione in capo al parlamentareConclusioni 1 - Le garanzie costituzionali per il parlamentareL’attività parlamentare è espressione di uno dei principali poteri previsti dall’ordinamento, quale il potere legislativo. Proprio per l’importanza che lo stesso riveste, è sempre stata particolarmente sentita l’esigenza di riservare una forte indipendenza e autonomia dagli altri poteri dello Stato, in particolare dal potere esecutivo e dal potere giurisdizionale. È per questo motivo che nella nostra Carta costituzionale ritroviamo molteplici disposizioni che mirano a riconoscere un trattamento speciale al parlamentare, in modo da garantirgli una sfera di immunità grazie alla quale possa perseguire l’interesse dello Stato senza dover dipendere o dare giustificazioni ad altri soggetti. Tra le disposizioni costituzionali più rilevanti in tal senso vi è l’art. 68 Cost., e in particolare il comma 1, che prevede una immunità sostanziale per il parlamentare: i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Non si può, quindi, in alcun modo immaginare una condanna per il parlamentare sulla base dei voti o delle opinioni che ha espresso nel corso della propria attività.Ulteriore disposizione rilevante è quella dell’art. 67 Cost., che vieta il cd. mandato operativo, stabilendo che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ciò sta a significare che il parlamentare non risponde e non persegue le sole esigenze dei singoli, ma si impegna invece per la totalità dei cittadini, senza poter accogliere incarichi direttivi specifici.Infine, un’altra disposizione che entra in gioco è quella dell’art. 66 Cost., che prevede l’autodichia delle singole Camere, alla luce della quale ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità – viene così esclusa la giurisdizione sia del giudice ordinario, sia di quello amministrativo, riservando alla Camera stessa la funzione giurisdizionale sui propri membri.Appare evidente che la Costituzione mira ad evitare una qualsiasi ingerenza nell’attività parlamentare, e a garantire al parlamentare stesso una sfera di autonomia e indipendenza, all’interno della quale lo stesso possa operare liberamente. 2 - Il reato di corruzione e i suoi presuppostiOggi le norme sulla corruzione sono contemplate dagli artt. 318 e 319 c.p., la prima è la corruzione per l’esercizio della funzione (cd. corruzione impropria), il secondo è la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (cd. corruzione propria). Si tratta di un reato plurisoggettivo proprio, cioè un reato che necessariamente vede la partecipazione di più soggetti, i quali vengono entrambi puniti.In particolare l’art. 318 c.p. punisce, da un lato, il pubblico ufficiale che vende la propria funzione e, dall’altro lato, il privato che in cambio gli dà o gli promette denaro o altra utilità. Oggi tale fattispecie viene comunemente denominata come “mercimonio delle funzioni”.Invece, il 319 c.p. punisce quel pubblico ufficiale che promette di adottare un atto contrario ai doveri del suo ufficio, in cambio di denaro o altra utilità da parte del privato, che verrà altrettanto punito.È pacificamente considerato come reato a doppio schema, o reato a consumazione prolungata, in quanto il reato in sé si perfeziona già con il solo accordo tra il pubblico ufficiale e il privato, ma poi si consuma in un secondo momento, e cioè quando vi è l’ultima dazione di denaro o altra utilità da parte del privato.Presupposto fondamentale è che uno dei due soggetti sia un pubblico ufficiale. Ci si chiede, quindi, se il parlamentare possa essere considerato come pubblico ufficiale, poiché se non può essere considerato tale, in nessun modo si potrà ritenere integrato il reato di corruzione. La nozione viene fornita dall’art. 357 c.p., secondo cui sono pubblici ufficiali tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Appare quindi ormai pacifico che anche il parlamentare possa essere considerato quale pubblico ufficiale: dal momento che l’art. 357 c.p. fa espresso riferimento alla attività legislativa, si ritiene che senza dubbio possa rientrare nella definizione anche il parlamentare. Peraltro, si ritiene che debba essere considerato tale anche quando svolge funzioni diverse (come attività di indirizzo e controllo), non potendo sostenere che sia pubblico ufficiale solo in relazione a certi atti specifici, e non ad altri. Infine, si pone l’accento sull’art. 322 bis n.1, che estende le norme sulla corruzione anche al parlamentare europeo, considerandolo quindi pubblico ufficiale. Sarebbe irrazionale considerare pubblico ufficiale il parlamentare europeo, e non invece quello nazionale.3 - L’evoluzione giurisprudenziale sulla configurabilità del reato di corruzione in capo al parlamentareIl problema si pone quando il parlamentare si accorda con un privato: l’accordo prevede che da un lato il privato promette al parlamentare denaro o altra utilità, e dall’altro lato il parlamentare promette al privato di porre in essere un determinato atto del suo ufficio (es. votare in un certo modo).Nonostante la possibilità di considerare il parlamentare quale pubblico ufficiale, nel corso della evoluzione giurisprudenziale non è stata affatto scontata la configurabilità del reato di corruzione in capo allo stesso.Secondo una prima tesi, infatti, non è possibile applicare le norme sulla corruzione in relazione all’attività parlamentare: se si consentisse al giudice penale di valutare la liceità degli accordi, si permetterebbe allo stesso di sindacare sia l’attività stessa, sia il voto del singolo parlamentare. In questo modo verrebbe del tutto violato l’art. 68 Cost., che prevede la sfera di immunità per i voti dati; non verrebbe in alcun modo garantita l’autonomia e la indipendenza che la Carta costituzionale considera indispensabile per l’esercizio dell’attività parlamentare stessa. Peraltro, è stato evidenziato che la funzione svolta dal parlamentare sia per antonomasia una attività di compromesso, alla luce della quale inevitabilmente si arriva a degli accordi per poter operare. Ciò rende particolarmente difficile individuare una linea di confine tra quel che è lecito e ciò che non lo è, attribuendo al giudice penale un eccessivo potere di giudizio, del tutto arbitrario.Una differente tesi, invece, che appare oggi prevalente in giurisprudenza, ritiene che a date condizioni si possono applicare le norme sulla corruzione anche all’attività del parlamentare.Infatti, è vero che la Costituzione prevede una serie di garanzie a tutela dell’attività legislativa e a tutela del parlamentare, ma tali garanzie non sono affatto previste al fine di permettere al singolo di vendere la propria funzione: tali garanzie non possono in alcun modo legittimare un asservimento della carica o della funzione a fini privati. Una lettura di tal genere, infatti, finirebbe per tradire la ragion d’essere delle stesse garanzie, che devono operare solo se riguardano uno svolgimento lecito dell’attività parlamentare. L’art. 68 Cost., infatti, non prevede una immunità totale e assoluta, che possa consentire un eccessivo privilegio al parlamentare, ma si pone solo a tutela della attività legislativa legittimamente svolta. Peraltro, sarebbe irrazionale applicare le norme sulla corruzione al parlamentare europeo, come previsto dall’art. 322 bis n. 1 c.p., e non anche al parlamentare nazionale.Ulteriore argomento invocato dalla recente giurisprudenza è anche quello secondo cui la stessa Corte costituzionale, nel corso di una questione attinente ad un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha evidenziato che se un fatto coinvolge anche dei beni che non fanno parte della vita parlamentare e che non è adeguatamente disciplinato dai regolamenti parlamentari con proporzionate sanzioni o adeguati rimedi, allora ben si può ricorrere all’ordinamento generale. La Corte costituzionale, in particolare, ha fornito una serie di esempi, e tra gli altri ha fatto riferimento proprio al reato di corruzione.4 - ConclusioniSi ritiene, quindi, che alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale il parlamentare possa essere imputato e successivamente condannato per il reato di corruzione. Si evidenzia che secondo la tesi maggioritaria è possibile configurare solo il reato di corruzione cd. impropria, previsto dall’art. 318 c.p. Attualmente, infatti, tale disposizione punisce il generale asservimento della funzione, senza far riferimento ad uno specifico atto – al contrario di quanto avviene per l’art. 319 c.p. (corruzione propria). Nel caso dell’art. 318 c.p. non si pone alcun problema in merito al sindacato del giudice penale sull’atto posto in essere dal parlamentare, e quindi non vi è il rischio di violare l’art. 68 Cost., proprio perché il reato di corruzione impropria non fa alcun riferimento all’atto specifico.Esiste, tuttavia, anche una diversa tesi ancor più estrema, secondo cui è possibile configurare in capo al parlamentare anche il reato di corruzione propria, art. 319 c.p. Invero, se il parlamentare vende il proprio voto, è evidente che questa condotta non potrà mai giustificare l’applicazione della immunità costituzionale, che altrimenti diverrebbe un privilegio. Secondo tale tesi, infatti, le garanzie previste dalla Costituzione mai potrebbero arrivare a giustificare una condotta tale, e si rischierebbe altrimenti di tradire la ratio delle garanzie stesse, volte a consentire una corretta attività legislativa.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
2 lug. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
Il decreto liquidità (d.l. n. 23/2020) tra le misure adottate per far fronte all'emergenza da COVID-19 ha previsto anche la possibilità per le imprese di chiedere un finanziamento garantito da SACE. Quest’ultima è una società per azioni avente quale unico socio Cassa Depositi e Prestiti, e concede garanzia su finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese, colpite dall’emergenza Covid-19, che hanno sede legale in Italia. La legge prevede, inoltre, un vincolo di scopo per il finanziamento coperto da questa garanzia. L’impresa che non rispetti tale vincolo di destinazione è perseguibile per il reato di malversazione a danno dello Stato ex art. 316 bis c.p.?Il finanziamento garantito da SACE e le sue caratteristichePresupposti del reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)Decisione della Corte di Cassazione n. 22119 del 2021 1 - Il finanziamento garantito da SACE e le sue caratteristicheLa cd. Garanzia Italia di SACE è uno strumento di supporto previsto dal decreto liquidità (d.l. n. 23/2020) a favore delle imprese, alle quali possono essere rilasciate garanzie a condizioni agevolate, controgarantite dallo Stato, sui finanziamenti per liquidità, ristrutturazioni e investimenti erogati dagli istituti di credito.Le imprese che vogliano richiedere tale agevolazione non devono avere una specifica forma giuridica né operare in un particolare settore, ma devono avere i seguenti requisiti:sede in Italia;che si siano trovate in una situazione di difficoltà in un momento successivo al 31 dicembre 2019, a seguito dell’epidemia di Covid-19;che abbiano fino a 249 dipendenti che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.Per ottenere la garanzia SACE l’impresa deve richiedere alla banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito) un finanziamento con garanzia dello Stato. Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE. Quest’ultima processa la richiesta e, in caso di esito positivo del processo di delibera, assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato. A quel punto, il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.La legge prevede, inoltre, un vincolo di scopo per il finanziamento coperto dalla garanzia: il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di rami di azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. Tale requisito deve essere “documentato e attestato” dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria (art. 1, co. 2, lett. n.).2 - Presupposti del reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)Il reato previsto dal legislatore all’art. 316 bis c.p. è un reato inserito nel Titolo II tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, e punisce con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni il privato che, avendo ricevuto particolari contributi, sovvenzioni e finanziamenti caratterizzati da uno specifico vincolo di destinazione, li utilizzi invece per finalità differenti da quelle prestabilite.Questa fattispecie, dunque, non si occupa affatto della fase genetica (cioè di come il privato abbia ottenuto quelle somme), ma si occupa della fase successiva, e cioè della fase dell’utilizzo e dell’impiego delle somme di denaro che il privato abbia ricevuto dalla PA. È quindi una fattispecie profondamente diversa da quelle previste dagli artt. 640, 640bis e 316 ter c.p. (rispettivamente, truffa, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione a danno dello Stato). Queste norme si riferiscono alle condotte dirette ad ottenere questi finanziamenti, e puniscono il privato che abbia ricevuto le somme dallo Stato mediante raggiri o dichiarazioni false. L’art. 316 bis c.p., invece, presuppone che il soggetto abbia già questo denaro, e guarda a come lo stesso venga impiegato. Secondo la tesi prevalente, infatti, la fattispecie di cui all’art. 316 bis c.p. concorre con le altre appena esaminate: il soggetto dovrà eventualmente rispondere di entrambi i reati; non può esserci un concorso apparente di norme, trattandosi di due fasi totalmente diverse, ma ci sarà invece concorso di reati.Ai sensi dell’art. 316 bis c.p. il finanziamento deve essere caratterizzato da un vincolo di destinazione. Il privato deve avere l’obbligo di impiegare le somme ricevute per una certa finalità; non può configurarsi il reato di malversazione a danno dello Stato nel caso in cui si tratti di un ordinario finanziamento senza vincoli. Si evidenzia, peraltro, che viene punito non solo chi impiega il denaro per una finalità del tutto privatistica, ma anche chi lo impiega sempre per una finalità pubblica ma diversa da quella prestabilita. Anche se il denaro è stato impiegato per un’attività di interesse pubblico, ma diversa rispetto a quella per il quale il denaro è stato erogato, allora si ricadrà nella malversazione. Lo stesso vale per il non impiego. 3 - Decisione della Corte di Cassazione n. 22119 del 2021 Alla luce di quanto finora esposto, si potrebbe ritenere che possa configurarsi il reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) in capo all’impresa che, una volta ricevuto il finanziamento vincolato garantito da SACE, lo utilizzi per finalità diverse da quelle indicate dalla legge. Apparentemente, infatti, sussistono tutti i requisiti: ottenimento di un finanziamento, sussistenza di un vincolo di destinazione, utilizzo per una finalità diversa da quella prestabilita.Tuttavia, di recente la Corte di Cassazione (sent. n. 22119 del 2021) ha escluso la configurabilità del reato in esame nel caso di finanziamento garantito da SACE. In primo luogo, la Corte ha ricordato come la fattispecie prevista dall’art. 316 bis c.p. sia posta a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica. Di seguito, ha poi evidenziato che invece il finanziamento erogato ai sensi del cd. decreto liquidità, come convertito dalla Legge n. 40/2020, non è idoneo ad integrare il presupposto della condotta esaminata: la condotta di sviamento del finanziamento ricevuto dall’istituto di credito, e quindi l’utilizzo dello stesso per un fine differente da quello prestabilito, non può essere ricondotto nell'ambito del reato di malversazione ai danni dello Stato.Nella fattispecie in esame, infatti, il finanziamento, anche se connotato da una particolare agevolazione (e quindi da onerosità attenuata) e nonostante sia destinato alla realizzazione delle finalità di interesse pubblico, non viene erogato direttamente dallo Stato o da un ente pubblico, bensì da un soggetto privato (nella specie, un istituto bancario).Mancherebbe, quindi, un elemento fondamentale per la sussistenza del reato contro la Pubblica Amministrazione ex art. 316 bis c.p., e cioè l’utilizzo indebito di risorse pubbliche. Dunque, nel caso in cui l’impresa abbia ottenuto il finanziamento garantito da SACE e destini le somme ricevute ad una finalità differente da quella prestabilita dal d. l. n. 23/2020 non potrà essere chiamato a rispondere del reato di malversazione a danno dello Stato. Solo l'inadempimento dell’obbligazione restitutoria renderà operativa la garanzia pubblica e, in assenza di tale presupposto, ogni onere connesso all'erogazione del finanziamento rientra esclusivamente nel rapporto principale tra l'impresa ed il soggetto finanziatore, che è un rapporto privatistico.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
12 mar. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
A causa dell’emergenza da Covid-19 si è sentito parlare spesso del reato di epidemia, previsto dal codice penale nella duplice ‘veste’ di delitto doloso e colposo. Cerchiamo dunque di comprendere gli elementi costitutivi di questa fattispecie e se, con riferimento all’epidemia causata dalla diffusione del virus da Covid-19, vi possano effettivamente essere gli elementi idonei a giustificare una contestazione in sede penale.Premessa.Cosa prevede il reato di epidemia dolosa?(Segue) e quello di epidemia colposa?Tali fattispecie incriminatrici possono applicarsi in caso di Covid-19?1 - Premessa.In materia penale, l’epidemia è disciplinata in due disposizioni differenti del codice penale: vale a dire gli artt. 438 e 452 c.p. Come si dirà, l’elemento oggettivo delle fattispecie incriminatrici è il medesimo; differiscono, invece, in punto di coefficiente psicologico. In un caso (art. 438 c.p.), ai fini dell’integrazione del reato è necessaria la sussistenza del dolo, inteso quale rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del delitto; nell’altro (art. 452 c.p.), l’elemento soggettivo richiesto è quello della colpa. In quest’ultima ipotesi, dunque, l’evento non è voluto dall’agente, ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di disposizioni. Il bene giuridico tutelato dalle disposizioni incriminatrici è ovviamente il medesimo: consiste nella tutela dell’incolumità pubblica e, in particolare, nella salvaguardia della salute collettiva. A tal riguardo, secondo l’opinione maggioritaria – avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità – la persona offesa del reato è unicamente lo Stato e, per esso, il Ministero della Salute quale organo di vertice dell’esecutivo preposto alla tutela della salute. Si ritiene, infatti, che lo Stato sia l’esclusivo titolare del bene giuridico protetto dalla norma e, pertanto, sarebbe la parte legittimata a costituirsi parte civile nell’ambito di un procedimento penale avente quale capo di imputazione il reato di epidemia.L’applicazione giurisprudenziale del delitto in questione (sia doloso che colposo) è stata pressoché nulla. Tuttavia, in ragione della ancora attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Covid-19, può essere opportuno interrogarsi su quali siano gli elementi costitutivi della fattispecie in esame. Non è da escludere, infatti, che nei prossimi tempi gli organi inquirenti si trovino a dover contestare, laddove ne ricorrano i presupposti, il reato di epidemia.2 - Cosa prevede il reato di epidemia dolosa?Secondo quanto prescritto dall’art. 438 c.p., il reato può venire in rilievo qualora una persona abbia cagionato un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Come prima cosa, è bene sottolineare che ai fini dell’integrazione del delitto non è richiesto il possesso di una particolare qualifica in capo al soggetto attivo: il reato – per via della locuzione ‘chiunque’ – è di natura c.d. comune. Ad avviso della più recente giurisprudenza di legittimità è possibile contestare il delitto di epidemia anche qualora non via sia un’alterità tra persona e germi patogeni, in altri termini nei casi in cui il soggetto attivo diffonda il virus che egli stesso ha precedentemente contratto. La specificazione è necessaria poiché, in passato, si riteneva che l’espressione «mediante la diffusione di germi patogeni» dovesse essere interpretata nel senso di richiedere una separazione fisica tra il diffusore e ciò che viene diffuso (vale a dire il germe patogeno). Chiarissima sul punto una recente pronuncia della Corte di cassazione, ad avviso della quale «la norma non impone una relazione di alterità e non esclude che una diffusione possa aversi pur quando l’agente sia esso stesso il vettore di germi patogeni» (Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, vicenda relativa alla trasmissione del virus HIV nell’ambito della quale i giudici hanno escluso la sussistenza del delitto di epidemia). Secondo l’opinione prevalente, inoltre, il fatto tipico del reato qui analizzato coincide, da un lato, con la manifestazione della malattia in un numero considerevole di persone e, dall’altro, nel concreto pericolo che il contagio si diffonda repentinamente – e in un ristretto arco temporale – in un numero indeterminato di persone. Ciò che deve essere verificato processualmente è che l’iniziale trasmissione del virus in un elevato quantitativo di persone sia ricollegabile causalmente alla condotta posta in essere dal soggetto portatore del virus: dimostrazione probatoria, quest’ultima, di non semplice assolvimento. In punto di elemento soggettivo, la norma richiede, come anticipato, la sussistenza del dolo (anche nella gradazione del dolo eventuale). In altri termini, è anzitutto necessario che la persona si rappresenti l’eventualità che tramite la sua condotta potrebbe infettare un numero significativo di persone e, conseguentemente, determinare una diffusione indiscriminata e incontrollabile della malattia; una volta rappresentatosi l’evento criminoso, è poi necessario che il comportamento della persona sia volontario. Quanto al trattamento sanzionatorio, infine, il legislatore ha previsto la pena dell’ergastolo. 3 - (Segue) e quello di epidemia colposa?La fattispecie colposa, disciplinata come detto dall’art. 452 c.p., differisce dall’ipotesi punita a titolo di dolo, non soltanto per il diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, ma anche per il trattamento sanzionatorio, in quest’ultimo caso decisamente più mite rispetto a quello dell’art. 438 c.p.A fronte dell’ergastolo previsto per l’epidemia dolosa, l’ipotesi colposa è sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni (art. 452, co. 1 lett. b) c.p.). Per quanto riguarda l’elemento oggettivo del reato, invece, le considerazioni non possono che essere analoghe a quelle formulate rispondendo alla domanda precedente: la condotta dell’epidemia colposa è infatti descritta per rinvio all’art. 438 c.p.4 - Tali fattispecie incriminatrici possono applicarsi in caso di Covid-19?In ragione dell’attuale situazione epidemiologica nazionale e internazionale, riteniamo sussista tuttora la concreta possibilità di contestazione dei reati sopra descritti. Una tale eventualità era stata avallata dallo stesso legislatore, il quale – nel mettere a punto un sistema di sanzioni volto a far rispettare le misure di contenimento adottate durante il primo lockdown del 2020 per fronteggiare la diffusione del virus – aveva fatto esplicito riferimento al delitto di epidemia: in particolare, l’art. 4, co. 6 d.l. 19/2020 prevedeva un’espressa clausola di riserva in favore del reato di cui all’art. 452 c.p., relativa all’ipotesi di violazione della misura della quarantena. In virtù di quanto si è detto, è tuttavia necessario specificare che sarà onere del giudice vagliare, caso per caso, la sussistenza di tutti gli elementi sopra descritti. A tal proposito, si ritiene inverosimile che possa essere condannato per epidemia (anche soltanto colposa) chi abbia posto in essere una condotta inidonea, in concreto, a far diffondere il virus in maniera incontrollata. Si pensi, ad esempio, al comportamento di chi – sottoposto a quarantena per via della positività al Covid-19 – sia uscito di casa per recarsi in un posto notoriamente desolato; o anche all’ipotesi della persona positiva che esca in piena notte dalla propria dimora per andare a gettare la spazzatura negli appositi locali condominiali. In tali circostanze, infatti, pare ragionevole ritenere che non sussista in concreto alcun pericolo di trasmissione rapida e incontrollata del virus. Editor: avv. Davide Attanasio
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Egregio Avvocato
8 giu. 2021 • tempo di lettura 8 minuti
La scuola è titolare di un obbligo di tutelare l’integrità fisica degli allievi dal momento dell’apertura dei cancelli fino al momento dell’uscita dai medesimi e, per i più piccoli, fino alla riconsegna al genitore o a persona delegata. L’istituto e gli insegnanti hanno, pertanto, il dovere di predisporre ogni accorgimento utile e doveroso per evitare la causazione di danni agli allievi, per tutto il tempo della custodia.1 - Quadro normativo di riferimento2 - Danno cagionato da un alunno a terzi2.1 - L’art. 2048 c.c.: presunzione di culpa in vigilando dell’insegnante 2.2 - L’art. 61 l. 312/1980: disciplina specifica per gli insegnanti statali3 - Danno cagionato dall’alunno a sé stesso1 - Quadro normativo di riferimentoLa responsabilità conseguente alla vigilanza cui è tenuto un istituto scolastico è strettamente connessa all’affidamento di un minore da parte dei genitori all’istituto e si mantiene per tutto il tempo in cui l’alunno rimane nell’istituto, fino a che venga riconsegnato al potere di vigilanza dei genitori. Il codice civile detta, all’art. 2048 co. 2 c.c., una disciplina specifica in tema di responsabilità dei precettori e dei maestri d’arte, stabilendo che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Il co. 3 precisa che questi soggetti sono liberati dalla responsabilità “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.L’art. 2048 c.c., come vedremo, introduce una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale dell’insegnante per il fatto illecito commesso da un alunno che si trovi sotto la sua vigilanza a danno di altri alunni. Vedremo, invece, che per la tesi attualmente dominante, il caso dell’autolesionismo dell’allievo va ricondotto alla responsabilità contrattuale.Giova, pertanto, ricordare sinteticamente come funziona nel nostro ordinamento il sistema della responsabilità civile e quali sono le differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (o aquiliana).La responsabilità contrattuale deriva dall’inadempimento, dall’inesatto adempimento o dall’adempimento tardivo di una preesistente obbligazione (art. 1218 c.c.).La responsabilità extracontrattuale sorge in conseguenza del compimento di un fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno (art. 2043 c.c.). Il discrimen, pertanto, va ricercato nella fonte da cui sorge la responsabilità: rispettivamente, una precedente obbligazione o un fatto illecito. Di assoluto rilievo sono le conseguenze pratiche di questa distinzione:prescrizione: la responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni; la responsabilità aquiliana in cinque anni;onere della prova: in caso di responsabilità contrattuale, chi agisce in giudizio deve dimostrare solo l’esistenza dell’obbligazione (ad es. del contratto) e l’oggettivo inadempimento, mentre il debitore deve provare che l’inadempimento non è a lui imputabile; in caso di responsabilità extracontrattuale, invece, il danneggiato deve dimostrare la condotta del danneggiante, il danno subito, il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, nonché la colpa; vedremo, però, che ci sono dei casi – come quello relativo alla responsabilità aquiliana dell’insegnante – in cui si verifica un’inversione dell’onere della prova, che fa gravare sull’insegnante la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. risarcimento del danno: in caso di responsabilità contrattuale, sono risarcibili solo i danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l’obbligazione; in caso di responsabilità extracontrattuale, sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta dell’agente.2 - Danno cagionato da un alunno a terziCome abbiamo anticipato, se l’alunno cagiona un danno a terzi (ad esempio ad un altro alunno o ad altro personale scolastico) mentre è sotto la vigilanza dell’insegnante, quest’ultimo ne risponde. Fra le disposizioni rilevanti in tema di vigilanza: gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni (art. 42 co. 5 del CCNL del 14 agosto 1995);il Consiglio di Istituto delibera sull’adozione del regolamento interno, che deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla stessa (art. 10 lett. a) Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione).Si tratta di una responsabilità extracontrattuale, in quanto deriva da un fatto illecito, ma è un modello che si atteggia in modo particolare rispetto a quello generale di cui all’art. 2043 c.c. e che deve tenere conto, con riferimento ai soli insegnanti statali, della disciplina di cui all’art. 61 l. 312/1980.Della mancata vigilanza sugli alunni non risponde, invece, il dirigente scolastico: fra i suoi doveri non vi sono quelli di vigilanza sugli alunni ma quelli organizzativi, di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici. Di conseguenza, egli ha una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. nei casi in cui il danno sia conseguenza di carenze organizzative a lui imputabili.2.1 - L’art. 2048 c.c.: presunzione di culpa in vigilando dell’insegnante L’art. 2048 c.c. introduce un’ipotesi di responsabilità per fatto altrui (cioè dell’insegnante, per il fatto dell’alunno), che si basa sul modello della culpa in vigilando: la legge presume la colpa (cioè la mancanza di diligenza), sulla base del solo dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti. In altre parole, c’è la presunzione di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi (appunto presunzione di culpa in vigilando): l’insegnante può superare questa presunzione solo se dimostra, nel caso concreto, il caso fortuito. L’insegnante, pertanto, sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti dei terzi danneggiati dal fatto illecito dell’alunno, a meno che dimostri che nella serie causale dell’evento si è inserito un fatto esterno improvviso, imprevedibile e repentino in relazione al quale l’insegnante non poteva esercitare alcun intervento correttivo. La prova è ulteriormente aggravata dalla giurisprudenza, che richiede che l’insegnante dimostri anche di aver assunto, in via preventiva, le misure atte ad evitare il danno che in concreto si è verificato. Ecco l’inversione dell’onere della prova cui si è fatto prima cenno: mentre, normalmente, è il danneggiato a dover dimostrare la colpa e gli altri elementi costitutivi dell’illecito civile extracontrattuale, nel caso della responsabilità dell’insegnante il danneggiato deve provare solo che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola.Va precisato, tuttavia, che il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall’art. 2048 c.c. ha una ampiezza che dipende dall’età e dal normale grado di maturazione degli alunni: con l’avvicinamento di questi ultimi alla maggiore età, ad esempio, l’adempimento del dovere di vigilanza non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché comunque non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno. Ne consegue che l’alunno minorenne, qualora sia ritenuto capace di intendere e di volere al momento del fatto, potrebbe essere chiamato a rispondere (rappresentato dai genitori) in solido con l’insegnante o anche in modo esclusivo.2.2 - L’art. 61 l. 312/1980: disciplina specifica per gli insegnanti stataliIn base all’art. 28 della Costituzione, quando si tratta di dipendenti pubblici è sempre responsabile anche la pubblica amministrazione di appartenenza (cioè il Ministero dell’Istruzione), per il principio di immedesimazione organica.Su questo fronte, l’art. 61 l. 312/1980 ha profondamente innovato e mitigato la disciplina della responsabilità del personale scolastico pubblico per i danni causati a terzi nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sugli alunni. In primo luogo, secondo questa norma il personale scolastico risponde dei danni che l’alunno abbia cagionato alla stessa amministrazione (ad esempio, danneggiando i banchi) ma solo nei casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni.Inoltre, gli insegnanti statali non rispondono personalmente verso i terzi danneggiati, rispetto ai quali risponde direttamente l’amministrazione. Ciò comporta, a livello processuale, una esclusione dell’insegnante, che viene sostituito direttamente dall’amministrazione: in modo più tecnico, l’art. 61 esclude la legittimazione passiva dell’insegnante. Tuttavia l’amministrazione, qualora in giudizio fosse accertata la responsabilità dell’insegnante, potrà rivalersi nei suoi confronti ma solo in caso di dolo o colpa grave. Secondo l’orientamento prevalente, l’esclusione della legittimazione passiva dell’insegnante è esclusa non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno ma anche in quello di danni arrecati dall’allievo a se stesso.3 - Danno cagionato dall’alunno a se stessoCome si è anticipato, l’orientamento attualmente maggioritario ritiene che il danno c.d. auto-provocato, cioè direttamente provocato dall’alunno a sé stesso fondi, non già una responsabilità aquiliana, bensì una responsabilità contrattuale.In particolare:l’istituto scolastico, con l’ammissione dell’allievo a scuola che consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, determina l’instaurarsi di un vincolo contrattuale: da questo sorge a carico dell’istituto un obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Ne deriva quindi anche l’obbligo di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso;l’insegnante e l’alunno sono legati da un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Questo rapporto giuridico si fonda non su un contratto quanto sul c.d. “contatto sociale”, che discende dalla descritta relazione qualificata che sussiste fra l’allievo e l’insegnante.Di conseguenza, viene in rilievo il regime probatorio previsto in tema di responsabilità contrattuale e non opera la presunzione di culpa in vigilando di cui all’art. 2048 c.c.: chi agisce, deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, quindi a scuola; l’insegnante o il dirigente scolastico devono dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile né all’insegnante né alla scuola, comprovando di aver predisposto ogni accorgimento idoneo ad impedire la realizzazione dell’evento.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Scritto da:
Egregio Avvocato
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