Avv. Luisa Camboni

Avv. Luisa Camboni

Disponibile per domiciliazioni

Iscritto all'albo di Cagliari dal mese
di February del 2013

Descrizione

L'Avv. Luisa Camboni è una stimata professionista titolare del proprio studio legale professionale con sede a Sanluri. L'avvocato Camboni è a completa disposizione dei propri assistiti per quanto riguarda l'assistenza e la consulenza legale, svolte sia in ambito giudiziale e processuale, sia in quello stragiudiziale. L'attività dell'avvocato Camboni si rivolge a persone fisiche e giuridiche, agendo in particolare in materia di diritto civile, infortunistica stradale, successioni, diritto di famiglia, recupero crediti. L'Avv. Camboni ha inoltre pubblicato numerosi articoli di carattere giuridico in diverse riviste telematiche. Segue pratiche di volontaria giurisdizione ed in particolare i procedimenti di nomina dell'amministratore di sostegno. L'avvocato Camboni è iscritto nel registro degli amministratori di sostegno della provincia di Cagliari e del medio campidano.

Opera a:

CagliariOristanoSud Sardegna

Competenze

Diritto civile
Diritto successorio - testamenti e donazioni Diritto della persona, della famiglia e dei minori - separazioni, divorzi, unioni civili, adozioni Diritto delle obbligazioni e dei contratti Diritti reali ed immobiliari - condominio e locazioni

Contatti

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Diritto della persona, della famiglia e dei minori - separazioni, divorzi, unioni civili, adozioni

27 apr. 2022

Diritto di famiglia: l’ex coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota del trattamento di fine rapporto (TFR)?

Tempo di lettura 1 minuti

Il riferimento normativo, relativo alla quota del trattamento di fine rapporto, in caso di crisi coniugale, è contenuto nell’articolo 12-bis della l. 898/1970 (comunemente conosciuta come Legge sul divorzio), che così dispone: “ Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.La risposta all’interrogativo è, dunque, positiva: l ’ex coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota del TFR, ma solo a determinate condizioni.Da una attenta lettura della disposizione soprariportata si evince che l’ex coniuge ha diritto ad ottenere la quota di TFR solo se: non ha contratto nuove nozze e solo quando è titolare di assegno di mantenimento periodico. Difatti, la corresponsione dell’assegno una tantum esclude tale diritto. E, ancora, all’ex coniuge spetta una quota pari al 40% del TFR, ma limitatamente agli anni che il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.Avv. Luisa Camboni

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