Diritto di famiglia: l’ex coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota del trattamento di fine rapporto (TFR)?

Avv. Luisa Camboni

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Pubblicato il 27 apr. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
Diritto di famiglia: l’ex coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota del trattamento di fine rapporto (TFR)? | Egregio Avvocato

Il riferimento normativo, relativo alla quota del trattamento di fine rapporto, in caso di crisi coniugale, è contenuto nell’articolo 12-bis della l. 898/1970 (comunemente conosciuta come Legge sul divorzio), che così dispone: “ Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.

La risposta all’interrogativo è, dunque, positiva: l ’ex coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota del TFR, ma solo a determinate condizioni.

Da una attenta lettura della disposizione soprariportata si evince che l’ex coniuge ha diritto ad ottenere la quota di TFR solo se: non ha contratto nuove nozze e solo quando è titolare di assegno di mantenimento periodico. Difatti, la corresponsione dell’assegno una tantum esclude tale diritto. E, ancora, all’ex coniuge spetta una quota pari al 40% del TFR, ma limitatamente agli anni che il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

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Può il diritto di visita del genitore non collocatario essere sospeso per ragioni sanitarie per tutto il periodo emergenziale causato dal Covid 19?

5 feb. 2021 tempo di lettura 5 minuti

Riferimenti normativi: art. 337 ter c.c., Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, Convenzione di New York del 1989, Convenzione di Strasburgo del 1996.Sentenza in commento: Tribunale Torre Annunziata, 06/04/2020, (ud. 06/04/2020, dep. 06/04/2020).Il fattoCon ricorso depositato il 17.03.2020, ai sensi dell’art. 4 comma 8 legge 898/1970, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la ricorrente P.A. chiedeva di “sospendere temporaneamente e sino alla cessazione dell’emergenza sanitaria in essere, le visite tra padre e la figlia minore A., affetta da grave patologia dello spettro autistico, restando assicurata una videochiamata ogni giorno e la possibilità di recuperare le visite perse non appena sarà possibile”.A fondamento della propria richiesta la ricorrente P.A. evidenziava l’esigenza di tutela della salute della minore e l’esigenza di riduzione del rischio di contagio in virtù delle misure emergenziali previste dalla disciplina statale (d.p.c.m del 09.03.2020) e dall’ordinanza emessa del Presidente della Regione Campania n. 15/2020.Inoltre la ricorrente P.A. dava atto della sospensione delle attività del Centro Serapide (ove la minore di reca a fare riabilitazione e incontra il padre una volta a settimana) e del Polo per la famiglia preso la IV Municipalità di Napoli ( dove A. incontra il padre una volta a settimana).Il resistente S.A., costituendosi in giudizio, si opponeva a tale richiesta sottolineando il benefico psico - fisico che la figlia trae dagli incontri con il padre e che lo stesso  non esporrebbe mai la figlia A. a nessun pericolo di contagio “limitandosi a prelevare la figlia dal suo domicilio per condurla a casa sua senza alcun rischio”.Il diritto di visita del convenuto S.A. e la figlia minore A. veniva disciplinato con l’ordinanza del 10.03.2019 prevendo la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia per due volte al mese, a settimana alterne, una volta il sabato ed una volta la domenica, liberamente, per tre ore dalle 15.30 alle 18.30 alla presenza della nonna paterna o di altre persone di fiducia.La questionePuò il diritto di visita del genitore non collocatario essere sospeso per ragioni sanitarie per tutto il periodo emergenziale causato dal Covid 19?La soluzioneIl Tribunale rigettava la richiesta di sospensione delle visite del padre S.A. con la minore A. avanzata dalla ricorrente P.A. autorizzando il resistente ad effettuare le visite per tutto il periodo emergenziale causato dal Covid 19.Alla luce dei decreti legge e dei DPCM che si stanno susseguendo al fine di evitare il diffondersi del contagio del Covid 19, il Governo ha avuto modo di chiarire che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti della separazione o divorzio” (cfr. FAQ sul sito del Governo).Nel caso di specie il Giudice esaminava anche l’ordinanza n. 15 del 13.03.2020 con la quale il Presidente della Regione Campania precisava che sono considerate situazioni di necessità ( che legittimano spostamenti temporanei ed individuali), quelle correlate ad esigenze primarie delle persone.Il Giudice sulla base dei predetti interventi governativi considerava leciti gli spostamenti finalizzati all’attuazione della frequentazione da parte del figlio minore con il genitore non collocatario.Il generico riferimento all’emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio a godere di congrua frequentazione con entrambi i genitori dove tale frequentazione con il genitore non collocatario è fondamento essenziale all’equilibrio psico – fisico del minore.È compito dei genitori garantire regolari rapporti genitoriali ai minori al fine trasmettere agli stessi fiducia e serenità anche con riferimento alle relazioni effettive con i propri genitori.Conclusioni In questo periodo di restrizioni e cautele la decisione adottata dal Tribunale di Torre Annunziata è abbastanza significativa nella parte in cui va a tutelare il diritto alla bi-genitorialità che assume rilievo nell’ordinamento costituzionale interno e nell’orientamento internazionale. Nel caso di specie il Tribunale ha attuato una particolare e delicata operazione di bilanciamento degli interessi in gioco dove i valori di riferimento potenzialmente confliggenti sono rappresentati, da un lato, dal diritto alla bi-genitorialità del minore, e, dall’altro, dal diritto alla salute.Nel momento in cui cessa la relazione affettiva e quindi la convivenza tra i genitori, il figlio minore, ai sensi dell’articolo 337 ter c.c., ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.Il diritto alla bi-genitorialità può essere compresso solo in presenza di oggettive e specifiche ragioni di tutela della salute proprie del caso di specie (per esempio in considerazione della specifica attività lavorativa del genitore, ovvero dalla provenienza da zone “rosse” o da contesti abitativi esposti in misura rilevante al pericolo di contagio, ovvero dall’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici per raggiungere il minore).In un periodo di  attuale emergenza sanitaria i minori sono i soggetti più vulnerabili e maggiormente colpiti dalle misure per contenere il contagio Covid – 19.Basti pensare alla chiusura delle scuole unitamente all’interruzione di tutte quelle attività extra scolastiche  che un minore compie quotidianamente oltre al divieto di incontrare parenti ed amici.È necessario, dunque, in un periodo delicato di restrizioni e cautele, garantire ai minori regolari rapporti genitoriali al fine di trasmettere fiducia e serenità agli stessi.Sarà compito dei genitori, nell’esercizio della loro responsabilità genitoriale, individuare le misure adeguate alla tutela della salute della prole nel momento in cui viene esercitato il diritto di visita del genitore non collocatorio.Uno dei doveri del genitore collocatario è proprio quello di favorire il rapporto tra i figli e l’altro genitore evitando di porre in essere comportamenti inspiegabilmente ostruzionisti o limitativi quali ad esempio l’istaurazione di giudizi di modifica delle condizioni di separazione o divorzio in merito ai provvedimenti di affidamento o collocamento dei minori.

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Diritti e doveri dei nonni nel diritto di famiglia

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L’art. 317-bis del Codice Civile stabilisce che «gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni» e riconosce loro la legittimazione ad adire l’autorità giudiziaria qualora l’esercizio di tale diritto venga ostacolato.La disposizione si colloca all’interno di un sistema normativo ispirato ai principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 30 Cost., nonché alle fonti sovranazionali, in particolare l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che pongono al centro il diritto del minore a crescere nella propria famiglia e a mantenere relazioni affettive significative.Il diritto degli ascendenti non si configura, tuttavia, come un diritto assoluto o incondizionato: esso è strutturalmente funzionale e strumentale all’interesse superiore del minore, al quale rimane sempre recessivo.La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che il diritto dei nonni non è meramente riflesso rispetto a quello del genitore, ma costituisce un diritto autonomo, azionabile anche indipendentemente dalla posizione dei genitori.In tal senso si colloca l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6658 del 13 marzo 2025, che ha affermato il diritto dei nonni paterni a mantenere un calendario di frequentazione autonomo rispetto a quello del genitore, ove tale modalità risulti conforme all’interesse del minore. La Suprema Corte ha censurato l’impostazione della Corte d’Appello di Genova che aveva subordinato la frequentazione dei nonni alla presenza del padre, senza fornire un’adeguata motivazione sul punto e senza predisporre una regolamentazione concreta ed equilibrata degli incontri. Secondo la Cassazione, una volta accertata:l’assenza di pregiudizio per il minore, el’esistenza di una relazione positiva, gratificante e soddisfacente tra nonni e nipotiil giudice che intenda limitare la frequentazione alla sola presenza del genitore deve motivare espressamente tale scelta, avvalendosi, se necessario, dei servizi sociali e di strumenti di modulazione delle relazioni idonei a favorire la spontaneità del rapporto.Un tema centrale nella giurisprudenza riguarda l’incidenza della conflittualità familiare sul diritto degli ascendenti.La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21895/2022, ha ribadito che la conflittualità tra adulti non può, di per sé, giustificare l’interruzione dei rapporti tra nonni e nipoti, ove non sia dimostrato un concreto pregiudizio per il minore.Nel caso esaminato, nonostante il conflitto tra il nonno paterno e la madre della minore, i giudici di merito avevano valorizzato le qualità soggettive dell’ascendente e la sua capacità di trasmettere valori educativi e di legalità, ritenendo la frequentazione funzionale allo sviluppo equilibrato della bambina. La Suprema Corte ha confermato tale impostazione, richiamando il principio secondo cui il legame tra ascendenti e nipoti rientra a pieno titolo nella nozione di “vita familiare” tutelata dall’art. 8 CEDU.Particolarmente rilevante è l’elaborazione giurisprudenziale sul concetto di “rapporto significativo”.La sentenza n. 2881 del 31 gennaio 2023 della Corte di Cassazione ha chiarito che tale significatività non può derivare dalla mera assenza di pregiudizio, ma richiede una relazione effettivamente positiva, gratificante e soddisfacente per il minore.La Suprema Corte ha escluso che il mantenimento dei rapporti possa essere realizzato mediante coercizione o imposizione, affermando che: «il carattere significativo del rapporto implica una spontaneità di relazione e non una coercizione».Ne consegue che il giudice è chiamato non solo a verificare l’idoneità degli ascendenti a cooperare nel progetto educativo e formativo del minore, ma anche ad ascoltare quest’ultimo, qualora abbia compiuto dodici anni o sia comunque capace di discernimento.Un ulteriore sviluppo interpretativo emerge dalla giurisprudenza di merito, in particolare dal decreto della Corte d’Appello di Venezia del 18 febbraio 2022, che ha riconosciuto il diritto di una nonna paterna a costruire un rapporto significativo con una nipote mai incontrata.Superando una lettura meramente letterale dell’art. 317-bis c.c., la Corte ha ritenuto che, in assenza di elementi di pregiudizio, anche l’instaurazione ex novo di una relazione possa essere conforme all’interesse del minore, purché avvenga con gradualità, con il supporto dei servizi sociali e attraverso modalità idonee a tutelarne l’equilibrio emotivo.La centralità del ruolo dei nonni emerge anche in ambiti contigui, quali la tutela del minore in situazioni di abbandono.La Cassazione, con ordinanza n. 23320 del 29 agosto 2024, ha ribadito il principio secondo cui il minore non è adottabile qualora possa essere cresciuto dai nonni, valorizzando il diritto prioritario a rimanere nel proprio nucleo familiare di origine quale “tessuto connettivo della sua identità”.I nonni non sono meri sostituti dei genitori, ma figure affettive peculiari, capaci di offrire continuità, stabilità e un legame identitario profondo, spesso caratterizzato da un amore privo di aspettative e pressioni.Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esaminato, può affermarsi che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni:è un diritto giuridicamente tutelato e azionabile in giudizio;è autonomo rispetto a quello dei genitori, ma sempre recessivo rispetto all’interesse del minore;richiede una valutazione concreta e caso per caso, fondata sulla capacità degli ascendenti di contribuire positivamente al progetto educativo e formativo del minore; non può essere attuato mediante imposizione o coercizione, ma deve fondarsi sulla spontaneità della relazione. Resta, tuttavia, aperta una serie di questioni di grande rilevanza pratica e teorica, tra cui:Cosa accade se il minore rifiuta il rapporto con i nonni e risulta capace di discernimento?Quando e in quali casi i nonni possono essere chiamati a contribuire al mantenimento dei nipoti? Quali sono i limiti al diritto di frequentazione quando i nonni risultano eccessivamente “invadenti” o interferenti nella sfera genitoriale? Restate connessi: ne parleremo nei prossimi articoli.

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L’assegno unico universale

24 gen. 2022 tempo di lettura 3 minuti

L’assegno unico universale è un beneficio economico mensile per favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione.Tale misura è stata introdotta con la legge delega al Governo 46/2021 in vigore dal 21 giugno 2021 ove sono fornite le linee guida generali che dovranno essere attuate con specifici decreti legislativi da emanarsi entro il 21 aprile 2022.Con l’introduzione dell’assegno unico si avrà il graduale superamento e soppressione degli Anf, dei trattamenti di famiglia per i lavoratori autonomi e delle detrazioni IRPEF per i figli a carico; la prestazione comunque non andrà ad assorbire o a limitare gli importi del bonus asilo nido.L’entrata in vigore di tale misura è prevista per il 1° marzo 2022 ma già dal 1° gennaio 2022 sarà possibile presentare la domanda telematica.1. Chi sono i destinatari dell’assegno unico universale?2. Quali sono i requisiti per richiedere l’erogazione dell’assegno unico universale?3. In che misura e con quali modalità viene erogato l’assegno unico universale?4. Qual è il rapporto tra l’assegno unico universale e le altre misure di sostegno?1 – Chi sono i destinatari dell’assegno unico universale?L’assegno unico spetta a tutte le famiglie con figli a decorrere dal 7° mese di gravidanza sino al compimento del 21° anni di età dei figli maggiorenni senza alcuna distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi.Tale misura è riconosciuta ad entrambi i genitori ripartito tra gli stesse in eguale misura ed in caso di assenza spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale.Nel momento in cui i genitori sono separati o divorziati in mancanza di accordo l’assegno è riconosciuto al genitore affidatario e nell’ipotesi di affidamento congiunto l’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo diversi accordi tra gli stessi.Il figlio maggiorenne a carico può richiedere che l’assegno gli venga corrisposto direttamente. L’assegno unico universale per i figli maggiorenni è concesso solo nel momento in cui quest’ultimo frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro dell’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile.  2 - Quali sono i requisiti per richiedere l’erogazione dell’assegno unico universale?Chi richiede l’assegno unico deve presentare cumulativamente i seguenti requisiti: a) essere in alternativa cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, titolare del diritto di soggiorno; b) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; c) risiedere o essere domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio; d) risiedere o avere avuto la residenza in Italia per almeno due anni, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine di durata almeno biennale. 3 - In che misura e con quali modalità viene erogato l’assegno unico universale?Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’assegno unico universale tramite l’apposito servizio online, la prestazione sarà erogata partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni.Il beneficio è modulato in base alla condizione economica del nucleo familiare individuata attraverso il modello ISEE più sarà basso maggiore sarà l’erogazione del beneficio. Chi non presenta l’Isee avrà comunque diritto alla percezione di un importo minimo e potrà presentarlo anche in un secondo momento L’erogazione dell’assegno unico universale non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef e verrà liquidato come: a) credito d’imposta oppure b) erogazione mensile di una somma di denaro.4 - Qual è il rapporto tra l’assegno unico universale e le altre misure di sostegno?La percezione dell’assegno è compatibile con: a) il reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le stesse modalità dell’erogazione del Rdc; b) la fruizione di eventuali altre misure in denaro in favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali.

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Mio padre mi ha diseredato: può farlo? - La diseredazione.

29 gen. 2022 tempo di lettura 1 minuti

La diseredazione è la disposizione mediante la quale il testatore esclude dalla successione un proprio successibile ex lege.Oggi la diseredazione nell’ordinamento giuridico italiano è ammessa, anche nel caso in cui sia l’unica disposizione contenuta nel testamento. L’autonomia testamentaria, infatti, è espressione dell’autonomia dei privati ed è particolarmente ampia.Tuttavia, il problema si pone nel caso in cui si voglia diseredare un cd. legittimario, ovvero, un soggetto che ha sempre diritto ad una quota del patrimonio (cd. quota di legittima), che viene individuato dalla legge nel coniuge, nei figli, e negli ascendenti nel caso in cui non vi siano figli. La tesi che prevale in giurisprudenza è quella che considera inammissibile la diseredazione del legittimario, che si porrebbe in contrasto con l’art. 549 c.c., il quale prevede la nullità di pesi e condizioni poste sulla quota di legittima; e con l’art. 457 c.c., che prevede che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti dei legittimari. Alla luce di questa interpretazione, se si viene diseredati dal proprio padre non solo si avrà la possibilità di agire con l’azione di riduzione a tutela della propria quota di legittima, ma anche di far valere la invalidità della stessa disposizione testamentaria.Si evidenzia, tuttavia, che nel 2012 è stato inserito un nuovo articolo, il 448 bis c.c., il quale prevede espressamente la possibilità per il figlio di diseredare il proprio padre, e, quindi, contempla la possibilità di diseredare un legittimario. Secondo una prima tesi l’art. 448 bis è norma eccezionale, come tale non estendibile analogicamente, a conferma che di regola non è mai possibile diseredare un legittimario; secondo una diversa tesi, invece, è sempre possibile una diseredazione del legittimario, e la norma è si eccezionale, ma per il solo fatto che il legittimario non potrebbe neanche esperire l’azione di riduzione in questi casi.

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