IMU: chi paga in caso di separazione legale o divorzio dei coniugi comproprietari?

Avv. Egregio Avvocato

Egregio Avvocato

Pubblicato il 28 dic. 2020 · tempo di lettura 3 minuti

IMU: chi paga in caso di separazione legale o divorzio dei coniugi comproprietari?  | Egregio Avvocato
La legge riconosce l’agevolazione fiscale dal pagamento dell’imposta IMU nei confronti degli immobili considerati “abitazione principale” ovvero il luogo di residenza e di dimora abituale dell’intero nucleo familiare. Ma se il nucleo familiare si divide, allora cosa succede? Se due coniugi si separano o divorziano, potranno ancora beneficiare dell’esenzione IMU sulla ex casa coniugale? E cosa avviene se l’immobile viene assegnato ad uno dei due coniugi dopo la separazione? 


  1. Cosa è l’IMU? Quali sono gli immobili esentati dal pagamento?
  2. Quando un immobile può essere considerato “abitazione principale”?
  3. Chi deve pagare l’IMU?
  4. A chi spetta pagare l’IMU se i coniugi comproprietari dell’immobile sono separati?


1 - Cosa è l’IMU? Quali sono gli immobili esentati dal pagamento?

L’imposta municipale unica (IMU) è un’imposta locale dovuta dai proprietari di immobili, aree fabbricabili o terreni, in favore del Comune. Sono esentate dal pagamento le abitazioni principali, salvo che siano “abitazioni di lusso” - classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 o A/9 - e le loro pertinenze - classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale. 


2 - Quando un immobile può essere considerato “abitazione principale”?

Con abitazione principale si intende l’unità immobiliare ove il nucleo familiare o un singolo individuo dimorano stabilmente e risiedono

Pertanto, devono essere contemporaneamente presenti 3 condizioni:

  • il possesso/proprietà dell’immobile (o altro titolo reale: usufrutto, diritto di abitazione);
  • la residenza anagrafica;
  • la dimora abituale e stabile.


In pratica, l’abitazione principale (o prima casa) è quella in cui si ha sia la residenza che il domicilio.

Dunque, se si possiede un immobile in una città ma si ha il proprio domicilio altrove, questo non potrà essere considerato prima casa – e di conseguenza non sarà esentato dall’imposta IMU – anche se il soggetto non è proprietario di altri immobili. 

La tassa può essere pagata in due rate annuali, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, o in un’unica soluzione ed il suo ammontare varia a seconda delle aliquote applicate dal Comune in cui ha sede l’immobile. 


3 - Chi deve pagare l’IMU?

Sono tenuti al versamento del tributo i proprietari di casa, i titolari di diritti reali di godimento sull’immobile (diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie) ed il locatario in caso di leasing.

Se l’immobile appartiene a più comproprietari, oppure sullo stesso bene gravano più diritti reali, ciascun proprietario/possessore dell’immobile è tenuto a pagare l’IMU in percentuale della propria quota. 


4 - A chi spetta pagare l’IMU se i coniugi comproprietari dell’immobile sono separati?

La regola generale stabilisce che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario della casa coniugale è tenuto a pagare l’IMU

Infatti, attraverso il provvedimento del giudice (omologa) che dichiara l’immobile abitazione familiare, in capo al coniuge assegnatario sorge il diritto di abitazione nella casa coniugale, indipendentemente dall’esistenza di un diritto di proprietà altrui sull’immobile. 

In questi casi, la casa coniugale rientra nel novero, ai fini IMU, delle abitazioni assimilate per legge alla principale. 

Pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale sarà esentato dal pagamento del tributo. 

Questo a meno che, come già detto, l’abitazione non sia classificata come immobile di lusso (categorie catastali A1, A8, A9). In questo caso, invece, l’IMU è dovuta.

L’assegnazione della abitazione familiare ad un coniuge, fa sì che l’altro (ovvero il coniuge non assegnatario) rimanga solo “nudo proprietario” dell’immobile e non abbia la piena disponibilità, fino alla sussistenza del diritto di abitazione. Pertanto, il coniuge non assegnatario - spogliato dei suoi diritti di godimento sull’immobile - non sarà tenuto al pagamento dell’IMU, che sarà esclusivamente a carico del coniuge assegnatario, titolare del diritto di abitazione. 


In conclusione, poiché dal 2014 non è dovuta l’IMU sull’abitazione principale e dal momento che la casa coniugale è considerata per legge abitazione principale, finché sussiste il diritto di abitazione, né il coniuge assegnatario né il coniuge non assegnatario saranno tenuti pagare l’imposta.  

Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

Gli accordi prematrimoniali nel diritto italiano alla luce dell’ordinanza n. 20415/2025: tra tradizione e apertura giurisprudenziale

27 mar. 2026 tempo di lettura 4 minuti

Gli accordi prematrimoniali rappresentano uno strumento sempre più diffuso per la regolamentazione preventiva dei rapporti economici tra coniugi. Tuttavia, il loro inquadramento nel diritto italiano è stato storicamente caratterizzato da un atteggiamento di forte diffidenza, fondato sulla tutela della famiglia quale istituzione di rilievo pubblicistico e sulla indisponibilità dei diritti che ne derivano.La recente ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 della Corte di Cassazione segna un ulteriore passo nel processo evolutivo della materia, offrendo nuovi spunti interpretativi in ordine alla validità degli accordi patrimoniali stipulati in vista di una possibile separazione.Nel sistema italiano, l’art. 160 c.c. sancisce il principio di indisponibilità dei diritti derivanti dal matrimonio. Tale disposizione è stata a lungo interpretata dalla giurisprudenza come fondamento della nullità dei cosiddetti patti prematrimoniali, ossia degli accordi diretti a disciplinare ex ante le conseguenze economiche della separazione o del divorzio.In particolare, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato l’illiceità di tali pattuizioni, ritenendo che esse possano incidere sulla libertà dei coniugi di determinarsi in ordine alla prosecuzione o cessazione del matrimonio, compromettendo la tutela del coniuge economicamente più debole ed in tal modo violando il principio di solidarietà familiare.Tale orientamento ha determinato una netta chiusura rispetto ai modelli contrattuali tipici degli ordinamenti anglosassoni.Negli ultimi anni, si è tuttavia registrata una significativa evoluzione interpretativa, volta a valorizzare l’autonomia negoziale delle parti ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.La giurisprudenza ha iniziato a distinguere tra:patti aventi ad oggetto diritti indisponibili (come assegno di mantenimento, diritti dei figli, obblighi familiari), tuttora ritenuti nulli;accordi patrimoniali tra coniugi aventi ad oggetto diritti disponibili, ritenuti invece potenzialmente validi se configurabili come contratti atipici meritevoli di tutela.In tale contesto si inserisce l’ordinanza n. 20415/2025, che consolida un orientamento già emerso in precedenti pronunce.È fondamentale chiarire, in via preliminare, che la pronuncia in esame è una ordinanza e non una sentenza. Tale distinzione non è meramente formale, ma incide sulla portata sistematica della decisione, che, pur autorevole, non costituisce un definitivo mutamento di indirizzo.Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto valido un accordo stipulato tra coniugi durante il matrimonio, con cui il marito si impegnava a restituire alla moglie somme da questa impiegate per la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, mentre la moglie rinunciava, in cambio, a determinati beni.La Suprema Corte ha qualificato tale accordo come un contratto atipico, sottoposto a condizione sospensiva lecita, rappresentata dall’eventuale separazione. Elemento centrale della decisione è la distinzione tra la separazione quale causa del contratto (ipotesi che determinerebbe l’illiceità) e la separazione quale condizione sospensiva, evento futuro e incerto da cui dipende l’efficacia dell’accordo.Nonostante l’apertura, la Corte ribadisce con chiarezza i limiti dell’autonomia negoziale in ambito familiare. Restano infatti invalide le pattuizioni che incidono su assegno di mantenimento o divorzile, obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.), diritti dei figli minori, diritti indisponibili in generale.L’intervento giudiziale continua a rappresentare un presidio fondamentale, soprattutto al fine di garantire l’equilibrio tra le parti, la tutela del soggetto più debole e il rispetto dell’ordine pubblico familiare.È necessario sottolineare con forza che gli accordi ammessi dall’ordinamento italiano non sono assimilabili ai prenuptial agreements statunitensi.Negli Stati Uniti, infatti, i patti prematrimoniali sono pienamente riconosciuti e vincolanti e possono disciplinare in modo ampio e dettagliato le conseguenze economiche del matrimonio e del divorzio. Nell'ordinamento statunitense, infine, il giudice tende a rispettare integralmente la volontà delle parti, salvo casi eccezionali.Al contrario, nel sistema italiano non esiste una disciplina legislativa organica dei patti prematrimoniali: l’autonomia negoziale è limitata ai soli profili patrimoniali disponibili, il controllo giudiziale è imprescindibile e permane in ogni caso il divieto di incidere preventivamente su diritti fondamentali e indisponibili.Pertanto, gli accordi riconosciuti dalla giurisprudenza italiana non costituiscono veri e propri “patti prematrimoniali” in senso anglosassone, ma piuttosto strumenti negoziali circoscritti, inseriti nel quadro della contrattualistica atipica.L’ordinanza n. 20415/2025 si inserisce in un percorso evolutivo che appare ormai difficilmente reversibile. La crescente apertura verso l’autonomia negoziale riflette l’evoluzione sociale del concetto di famiglia a seguto della diffusione di modelli stranieri, che potrebbero servire a ridurre il contenzioso in materia di famiglia. Tuttavia, l’assenza di un intervento legislativo organico continua a generare incertezza applicativa. Una eventuale regolamentazione normativa potrebbe chiarire i limiti di validità degli accordi, garantendo maggiore certezza giuridica ed allo stesso tempo armonizzando il sistema italiano con le esperienze straniere, pur nel rispetto dei suoi principi fondamentali.La giurisprudenza italiana sta progressivamente superando l’approccio tradizionale di rigida nullità dei patti in vista della crisi coniugale, riconoscendo spazi sempre più ampi all’autonomia negoziale dei coniugi.L’ordinanza n. 20415/2025 rappresenta un passaggio significativo in tale direzione, pur senza legittimare una piena contrattualizzazione del matrimonio. Gli accordi patrimoniali condizionati alla separazione possono essere validi, ma solo entro limiti ben definiti.Resta, dunque, netta la distanza rispetto al modello statunitense: mentre negli ordinamenti anglosassoni i patti prematrimoniali costituiscono strumenti centrali e pienamente efficaci, nel diritto italiano essi rimangono figure atipiche, parziali e sottoposte a rigorosi controlli.Il sistema si trova oggi in una fase intermedia, in cui la prassi anticipa la legge e la giurisprudenza svolge un ruolo di supplenza, tracciando i confini di un istituto ancora in via di definizione.

Continua a leggere

Adozione mite

25 set. 2023 tempo di lettura 3 minuti

Nell'esecuzione degli incarichi affidatici prestiamo particolare attenzione alla tutela dei soggetti più deboli (ovverosia i minori), i cui diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale. Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all’adozione in casi particolari: l’adozione mite attuata, per la prima volta, dal Tribunale per i minorenni di Bari, con una pronuncia del 7 maggio 2008.Per adozione mite si intende una particolare tipologia di adozione, in quanto pur sussistendo una inidoneità genitoriale, si vuole tutelare l’interesse del minore a mantenere un rapporto con la famiglia di origine. Ovviamente, si tratta di un’ipotesi che deve essere vagliata attentamente dal giudice, in quanto il bambino viene adottato, ma conserva il legame con i genitori biologici.Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità, cioè sullo stato di abbandono, deve preliminarmente accertare la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame con i genitori biologici, in considerazione dell’affetto dimostrato dagli stessi. In assenza di questo interesse (ad esempio, perché il padre e la madre sono assolutamente incapaci di prendersi cura del proprio figlio anche dal punto di vista educativo), allora sarà più opportuno optare per l’adozione piena e legittimante.Dobbiamo, adesso, chiarire in quali casi si può ricorrere all’adozione mite. L’adozione mite può essere pronunciata in tutti quei casi in cui i genitori versano in condizioni economiche precarie, soffrano di gravi malattie ovvero nei casi di affidamento sine die. In genere, l’affido non può durare più di ventiquattro mesi. Tale termine, però, può essere prorogato dal tribunale qualora la sospensione possa recare un pregiudizio al bambino. Se il progetto viene reiterato di volta in volta, tanto da essere a tempo indeterminato, si parla di affido sine die (cioè senza scadenza). Tale eventualità ricorre quando, decorso il termine previsto nel decreto del giudice, non sussistono le condizioni affinché il minore possa ritornare dalla sua famiglia.Il Tribunale barese ha, poi, disposto che, allorché si faccia luogo ad adozione mite, il minore può assumere il cognome dell’adottante, sostituendolo al proprio, quando detto cognome valga ormai ad identificare la persona, risultando dunque segno distintivo della sua identità personale.Prima della storica pronuncia del Tribunale barese, l’adozione mite risultava sconosciuta nell’ordinamento italiano. In realtà, come evidenziato dalla CEDU, alcuni Tribunali Italiani avevano già interpretato estensivamente l’art. 44 della 184/83 e introdotto l’adozione semplice nei casi in cui non era stato accertato il completo abbandono del minore. Quindi, prima di decidere se un bambino possa essere dichiarato adottabile e prevedere la definitiva rottura del legale familiare biologico, secondo l’Alta Corte, costituirebbe obbligo delle autorità italiane di adoperarsi in maniera adeguata per fare rispettare il diritto del genitore a continuare il legame con il proprio figlio, al fine di evitare di incorrere nella violazione del diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’articolo 8 CEDU” (CEDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/ltalia; similiter, CEDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/ltalia).Come detto in precedenza, l’adozione mite è stata introdotta, per la prima volta, dal Tribunale per i Minorenni di Bari, con una pronuncia del 7 maggio 2008, da più parti contestata. Tale istituto, nato nella prassi, si situa a metà strada tra l’adozione e l’affidamento etero-familiare.L’adozione mite è stata poi “riconfermata” dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.35840/2021 del 22 novembre 2021. Con tale pronuncia gli Ermellini hanno di fatto dato il via libera una volta per tutte all’istituto dell’adozione mite, affermando che deve essere disposta “nei casi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una grave fragilità genitoriale si associa la permanenza di un rapporto affettivo significativo“ così da palesare, sempre nel prioritario interesse del minore, che “all’accoglienza nella nuova famiglia si accompagni la permanenza di rapporti di fatto e giuridici con la famiglia di origine”.A nostro parere, l’istituto ha un notevole valore giuridico e sociale, in quanto realizza – anche in assenza di alcuni presupposti dettati dalla legge 184/83, la realizzazione del supremo interesse del minore (da valutare nel caso concreto) e, pertanto, deve essere interpretata come un utile e versatile strumento a disposizione dei nostri Tribunali. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

Continua a leggere

La trascrizione di conversazioni telefoniche quale prova dell’infedeltà coniugale ai fini dell’addebito della separazione: nota a Cass. civ., ord. n. 2409/2026

13 apr. 2026 tempo di lettura 3 minuti

Come noto, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la prova dell’infedeltà assume rilievo determinante ai fini dell’eventuale pronuncia di addebito. In tale contesto, la crescente diffusione di strumenti tecnologici ha ampliato le modalità di acquisizione delle prove, ponendo questioni rilevanti circa l’utilizzabilità processuale delle registrazioni e delle loro trascrizioni.L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2409 del 5 febbraio 2026 si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, affrontando il tema della valenza probatoria della trascrizione di una conversazione telefonica in assenza del deposito del relativo supporto audio.L’art. 2712 del codice civile disciplina le cosiddette “riproduzioni meccaniche”, stabilendo che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche […] fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.”Le registrazioni telefoniche rientrano pacificamente in tale categoria, e possono dunque costituire fonte di prova atipica, purché rispettino determinate condizioni.La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la registrazione di una conversazione è lecita e utilizzabile in giudizio quando uno dei partecipanti alla conversazione sia parte della registrazione e non vi sia violazione del diritto alla riservatezza in senso penalmente rilevante.In ambito civile, tali registrazioni assumono valore probatorio diretto, potendo documentare fatti rilevanti, quali l’esistenza di una relazione extraconiugale.Il punto centrale affrontato dalla Cassazione concerne l’ammissibilità della mera trascrizione della conversazione, in assenza del deposito del file audio originale. La Corte afferma che la trascrizione è utilizzabile come prova ai sensi dell’art. 2712 c.c., non essendo quindi indispensabile il deposito del supporto audio, se il contenuto è analiticamente esposto; in tal modo, la prova mantiene efficacia probatoria fino a eventuale disconoscimento valido. Tale impostazione privilegia un approccio sostanzialistico, valorizzando il contenuto della prova rispetto al suo supporto materiale.Elemento decisivo nella valutazione della prova è il disconoscimento da parte della controparte.Secondo la Corte, esso deve essere chiaro (non generico o ambiguo), circostanziato: (riferito a specifici elementi della conversazione) ed esplicito (tale da negare concretamente la corrispondenza tra realtà e rappresentazione).Non è quindi sufficiente una contestazione meramente formale (ad esempio, la mancata produzione del supporto audio), ma è necessario contestare il contenuto sostanziale della trascrizione.In assenza di tale disconoscimento qualificato, la trascrizione conserva pieno valore probatorio.Nel caso di specie, la moglie produceva la trascrizione di conversazioni telefoniche tra il marito e l’amante, senza che il marito contestasse il contenuto delle conversazioni, limitandosi solo ad eccepire la mancata produzione del supporto audio. La Corte di Cassazione ha ritenuto tale contestazione insufficiente, confermando la decisione della Corte d’Appello che aveva riconosciuto l’addebito della separazione sulla base della prova trascritta.La relazione extraconiugale costituisce violazione del dovere di fedeltà, previsto dall’art. 143 c.c., e può giustificare l’addebito della separazione quando sia dimostrata ed abbia determinato la crisi coniugale o contribuito in modo significativo ad essa.Nel caso in esame, la prova dell’infedeltà, unitamente alla violazione dei doveri di assistenza morale, è stata ritenuta sufficiente per fondare l’addebito.L’orientamento della Cassazione rileva per alcune importanti implicazioni, in primis il favor per la prova atipica (in quanto si amplia lambito delle prove utilizzabili, valorizzano strumenti tecnologici), come pure la centralità del contraddittorio, dove deve avvenire il disconoscimento.  Tuttavia, l’assenza del supporto originale potrebbe sollevare dubbi in termini di autenticità e manipolazione. ma tale criticità è in un certo qual modo attenuata dalla possibilità per il giudice di verificare la conformità della prova anche tramite altri mezzi. In conclusione, la pronuncia in esame conferma un principio ormai consolidato: la trascrizione di una conversazione telefonica può costituire prova idonea dell’infedeltà coniugale anche senza il deposito del supporto audio, purché non sia oggetto di un disconoscimento specifico.Si tratta di un approdo coerente con l’evoluzione del diritto probatorio, sempre più orientato verso una valutazione sostanziale delle evidenze, e che rafforza la tutela del coniuge leso nei giudizi di separazione.

Continua a leggere

Le nullità virtuali

7 feb. 2023 tempo di lettura 5 minuti

Una delle questioni più rilevanti in tema di contratti è quella sulla nullità di cui è menzione all'art. 1418 c.c., intesa come difetto di validità o species della categoria più generale delle invalidità negoziali, tale da comportare una perdita di efficacia ab origine a carico della fattispecie negoziale. La nullità in sè è distinta tanto dalla inesistenza, quanto dalla annullabilità e non solo, rispetto a quest'ultima, per ragioni sistematiche, ma soprattutto per diversi ordini di tutela rispetto ai quali l'una come l'altra categoria di invalidità sono funzionali: infatti, l'annullabilità di un negozio è associata ad un incapacità di uno dei contraenti, ovvero alla sussistenza di uno dei vizi del consenso di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., quali l'errore, la violenza o il dolo, mentre l'inesistenza consegue ad un vizio così grave da rendere il negozio di per sé non profilabile in capo alle parti per assenza di requisiti minimi fondamentali.Come noto, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico a carattere patrimoniale. All'interno del Libro IV del codice civile, il contratto è inserito non soltanto sotto il profilo della disciplina generale e speciale, con riferimento ai contratti nominati, ma anche quale fonte dell'obbligazione ex art. 1173 c.c., che, a tal riguardo, accoglie un sistema aperto di fonti, laddove, accanto al contratto ed al fatto illecito, annovera le cc.dd. variae causarum figurae, ossia tutti quegli atti o fatti idonei a produrle, in conformità alle norme dell'ordinamento giuridico.In questo modo, il legislatore del 1942 ha avallato l'impostazione propria del giureconsulto Gaio che, nelle sue Institutiones, propose un sistema di fonti delle obbligazioni alternativo rispetto a quello risultante dal Libro delle Institutiones contenuto nel Corpus Iuris Civilis dell'Imperatore bizantino Giustiniano, per il quale, accanto al contratto ed al delitto, annoverava altresì figure quali il quasi contratto ed il quasi delitto.Una delle ragioni che sottende una simile scelta metodologica risiede sicuramente nelle difficoltà interpretative oggettivamente riscontrabili, nell'ambito dell'odierno sistema giuridico, nel trovare una valida collocazione, specialmente a livello sistematico, in ordine a figure quali il quasi contratto od il quasi delitto.Ciò detto, il legislatore del '42, oltre ad aver sancito il noto principio di autonomia privata, quale precipitato del principio costituzionale di libertà di iniziativa privata ex art. 41, comma 1 Cost., individua all'art. 1325 gli elementi essenziali del contratto, la cui assenza o illiceità comportano inevitabilmente una nullità a carattere strutturale della complessiva fattispecie contrattuale, ai sensi dell'art. 1418, comma 2 c.c.Si tratta, infatti, delle nullità comminate in caso di illiceità della causa, intesa come scopo pratico perseguito dai contraenti, ex art. 1343 c.c., ovvero per impossibilità del suo oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.A norma dell'art, 1418 c.c., infatti è possibile distinguere almeno tre tipologie di nullità: le nullità testuali, le nullità strutturali e le nullità virtuali.Le prime si riferiscono alle categorie di nullità espressamente previste da norme di legge, quali l'art. 468 c.c., che sanziona con la nullità qualsivoglia accordo diretto a regolamentare una successione mortis causa non ancora aperta. Un altro esempio al riguardo è il noto art. 2744 c.c., che impone il divieto di patto commissorio, ossia sanziona con la nullità qualsivoglia accordo col quale si convenga che, in mancanza del pagamento di credito garantito da pegno od ipoteca, la proprietà della cosa, ipotecata o data in pegno, passi al creditore.Come già anticipato precedentemente, le nullità strutturali colpiscono il contratto nei suoi elementi essenziali, quindi interessano la causa, l'oggetto o la forma negoziale, contrariamente a quanto accade, appunto, per le cc.dd. nullità virtuali, in ordine alle quali l'art. 1418 comma 1 si limita a sancire: "il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente".Per una corretta interpretazione della norma in esame, è necessario innanzitutto interrogarci sulla portata della norma imperativa e, in particolare, sul criterio di individuazione e perimetrazione che consenta che distinguerle ai fini della comminatoria di nullità.Sicuramente un primo criterio discretivo fa perno sulla inderogabilità del relativo dispositivo ovvero sulla indisponibilità da parte dei privati; tuttavia, secondo giurisprudenza di legittimità costante, la sola inderogabilità non è sufficiente al fine di individuare e distinguere una norma imperativa, nel senso di cui è menzione all'art. 1418 comma 1 c.c., dovendo la medesima essere posta altresì a tutela di interessi generali o superindividuali, come tali estranei agli interessi particolari dei contraenti.A tal proposito, è opportuno richiamare due distinti tesi che si sono contese il campo almeno fino ad una pronuncia nomofilattica della Corte di legittimità del 2007: secondo una ricostruzione alternativa a quella tradizionale, che fa perno sul principio di non interferenza tra regole di condotta e regole di validità negoziale (di guisa che per le prime vi sarà solo una responsabilità della parte contraente, giammai una forma di invalidità, salve le eccezioni di legge), si realizzerebbe una nullità virtuale in tutte quelle ipotesi per le quali, pur in presenza di una regola di condotta quale quella che impone alle parti contraenti l'osservanza del dovere di buona fede oggettiva (artt. 1337 e 1375 c.c.), la medesima sia posta a tutela di interessi collettivi o superindividuali, come già precisato, con la conseguenza che anche la violazione di una regola di condotta può essere causa di nullità negoziale, purché si abbia riguardo all'interesse sotteso e protetto dalla norma imperativa, in termini di interesse pubblico.E' evidente che tale soluzione rischia di ampliare a dismisura l'ambito di discrezionalità dell'interprete, tanto è vero che, ai fini dell'esatta perimetrazione del carattere imperativo della norma la cui violazione importerebbe nullità del contratto ex art. 1418 comma 1 c.c., si richiede altresì che la norma di condotta presenti un contenuto preciso e puntuale.Sull'onda di questo filone, è possibile individuare alcuni orientamenti anche del Giudice delle Leggi, a titolo esemplificativo in tema di caparra confirmatoria iniqua, che riconnettono la nullità anche a violazioni di regole di condotta, quali il rispetto in capo ai contraenti dei canoni di buona fede pre-negoziale o esecutiva, ove quel dato comportamento così sanzionato si sia tradotto in un vero e proprio approfittamento di una condizione di particolare profilantesi in capo a taluno dei contraenti, con conseguente intollerabilità della fattispecie all'interno dell'ordinamento giuridico, poiché non rispondente ad interessi meritevoli di tutela, secondo la nota clausola generale contenuta nell'art. 1322 c.c., fatto salvo il generale rimedio della rescissione per lesione ultradimidium di cui è menzione all'art. 1448 c.c.

Continua a leggere

Commenti

Non ci sono commenti

Egregio Avvocato® 2026 | Massimo Zerbini CF ZRBMSM53A17L390J