Egregio Avvocato
Pubblicato il 11 gen. 2021 · tempo di lettura 6 minuti
Il reato di diffamazione “a mezzo social” è un’ipotesi aggravata del reato di diffamazione, previsto all’art. 595 c.p.; tale reato si configura quando sussistano alcuni requisiti, quali:
La diffamazione realizzata tramite i social è da ricondursi all’ipotesi più grave prevista al comma 3 dell’art. 595 c.p., che fa riferimento all’offesa arrecata con «qualsiasi altra forma di pubblicità».
La maggiore gravità di questa fattispecie deriva dal fatto che, in tali casi, si accentua l’offesa dell’onore e della reputazione della vittima perché il messaggio diffamatorio può essere comunicato a un numero di persone più elevato e ha maggiori possibilità di diffondersi.
Infatti, la semplice “visita” del social o del sito implica la possibilità di conoscere il contenuto diffamatorio da parte di un numero indeterminato di persone; ma, ancor più pericolosamente, gli stessi contenuti possono essere anche condivisi “in proprio” dagli utenti, attraverso le varie funzioni di cui i social sono provvisti, senza effettive possibilità di controllo da parte degli autori dei contenuti stessi. Basti pensare che, attraverso la ricerca per tag o parola chiave, i “like”, gli screenshot e i salvataggi dei post, qualsiasi utente che sia venuto a contatto col contenuto può riportarlo all’attenzione generale in qualsiasi momento.
Per tale ragione, la giurisprudenza ha ritenuto, ad esempio, irrilevante la circostanza che il “post” fosse pubblicato in un gruppo chiuso o sul profilo personale dell’utente, anche privato, nonché la grandezza del gruppo o il numero di destinatari originario – elementi, questi, che non eludono la possibile diffusione.
È comunque necessario che la persona offesa sia individuabile, anche per esclusione o in via deduttiva, attraverso il riferimento a caratteristiche personali di cui i destinatari del messaggio siano a conoscenza, non essendo invece necessario che sia indicata espressamente attraverso le sue generalità.
Nel caso di reato di diffamazione a mezzo social, si applicano le sanzioni previste all’art. 595 comma 3 c.p., cioè la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa, non inferiore a 516 euro.
La pena potrebbe aumentare, inoltre, nel caso in cui, come spesso accade in tali casi, l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. In tal caso si applica anche la circostanza aggravante prevista al comma 2 del 595 c.p., e il giudice dovrà tenerne conto nel calcolo complessivo della pena.
Ulteriore aggravante e conseguente aumento di pena può aversi nel caso di offesa arrecata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza, nonché ad una Autorità costituita in collegio.
L’esigenza di tutela dell’altrui onore e reputazione, diritti fondamentali della persona, deve essere contemperata con il diritto, di pari rango primario e costituzionale, di manifestare liberamente il proprio pensiero.
Il reato di diffamazione non è pertanto configurabile quando la condotta sia considerabile lecita perché, ai sensi dell’art. 51 c.p., costituisce esercizio di un diritto, come quello di critica.
Ciò tuttavia vale purché il diritto sia esercitato nei limiti riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza, quali: 1) la verità oggettiva dei fatti dichiarati (sui quali si fonda la valutazione del soggetto); 2) l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (la critica non può consistere in offese “gratuite”); 3) la c.d. continenza espressiva (cioè l’uso di un linguaggio adeguato, che pur se “colorito” deve comunque essere strumentale alla comunicazione e non alla mera offesa); 4) una congrua motivazione del giudizio di disvalore espresso. Essi vanno in ogni caso parametrati nel contesto di riferimento.
A tal proposito, può notarsi come la giurisprudenza abbia ritenuto che l’ironica recensione pubblicata da un utente insoddisfatto su portali di recensione come Tripadvisor o Airbnb non sia diffamatoria perché il gestore di un esercizio pubblico, quando entra nel mercato, accetta il rischio di offrire servizi non graditi e criticabili.
Innanzitutto, vi sono quelli più immediati, ma di portata limitata, relativi al social network stesso. Di norma è infatti possibile segnalare il contenuto offensivo di un messaggio, chiedendone la cancellazione immediata o perfino il “ban” dell’utente dalla piattaforma.
È poi possibile intraprendere la via giudiziale, sia in sede penale, sia – alternativamente o contestualmente – in sede civile.
La vittima del reato può decidere di sporgere formale querela, entro 90 giorni dalla verificazione dei fatti e in seguito può costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti, oppure instaurare un’autonoma azione in sede civile per ottenere il risarcimento stesso. A tal fine, è possibile anche promuovere la sola azione civile, senza intraprendere il procedimento penale.
La persona offesa dalla diffamazione potrà chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quali la riduzione dei redditi conseguente alla condotta diffamatoria (rileva anche la perdita di occasioni lavorative importanti), ma anche le conseguenze derivate dalla lesione dei suoi diritti inviolabili.
Al fine di garantire una tutela immediata della vittima, in sede penale, il giudice potrà disporre in sede cautelare il sequestro preventivo delle pagine web in cui il messaggio diffamatorio è contenuto, ad esempio dei gruppi Facebook, con l’oscuramento dei profili sulla pagina web qualora ritenga sussistente il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze o l’agevolazione del reato stesso. Non si applicano, infatti, le tutele previste per la stampa e i giornali telematici, che limitano le possibilità dei rimedi cautelari.
Editor: dott.ssa Anna Maria Calvino
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Egregio Avvocato
8 dic. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Con la L. 23.3.2016, n. 41 sono state introdotte nel codice penale le autonome fattispecie di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.È utile rammentare che, in tema di omicidio causato dalla circolazione di veicoli a motore, la novella legislativa ha elevato a fattispecie autonoma di reato una condotta che prima rientrava nel novero dell’omicidio colposo, punita solo come circostanza aggravante ad effetto speciale.Il legislatore, con l’intervento riformatore poc’anzi citato, ha inteso inasprire il trattamento sanzionatorio dell’omicidio (e delle lesioni personali) causate in violazione delle norme in materia di circolazione stradale.Concentrando l’attenzione sul delitto di omicidio stradale, l’art. 589-bis del codice penale espressamente dispone che “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”.Quindi, per configurare il delitto in argomento, è sufficiente violare la c.d. regola cautelare dell’obbligo di attenzione, gravante sul conducente in base al disposto normativo di cui all’art. 191 del codice della strada.Chiariti, seppur in maniera sommaria, i tratti somatici dell’omicidio stradale, è opportuno risolvere il seguente interrogativo: il conducente che investe e uccide il pedone, percorrendo una strada poco illuminata, commette il delitto di omicidio stradale? La risposta è certamente affermativa.Come poc’anzi anticipato, la regola cautelare dell’obbligo di attenzione impone al conducente di veicolo deve porre in essere tutti gli opportuni accorgimenti, atti a prevenire un rischio d’investimento.Infatti, il conducente che si mette alla guida di un veicolo deve ispezionare la strada percorsa e, altresì, di prevedere tutte le situazioni di pericolo, comprese anche quelle relative ad atti imprudenti e le trasgressioni di tutti gli altri utenti della strada.Applicando questo principio, all’automobilista che investe e uccide, in strada poco illuminata un pedone, risponderà comunque di omicidio stradale.
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22 lug. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
La l. 23 giugno 2017, n.103, ha introdotto, all’art. 162-ter c.p., una particolare causa estintiva del reato, grazie alla quale l’imputato ha la possibilità di ottenere l’estinzione del reato riparando interamente il danno cagionato dal reato e elidendo, ove possibile, le conseguenza dannose o pericolose dello stesso.RatioAmbito di applicazioneCome avviene la riparazione del danno?Procedimento 1 - RatioAi sensi dell’art. 162-ter c.p., nei reati perseguibili a querela, il giudice dichiara l’estinzione del reato quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.La ratio della norma risponde all'esigenza di deflazionare il carico giudiziario, offrendo all'imputato uno strumento per conseguire l'estinzione del reato. L’integrale riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e l’eventuale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato costituiscono condotte riparatorie che, generalmente, inducono il querelante a rimettere la querela, con conseguente estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 c.p.: secondo questa norma, “nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato”.La novità sostanziale introdotta con l'art. 162-ter c.p. sta allora nel fatto che, anche qualora la persona offesa non rimetta la querela, il giudice dichiara comunque estinto il reato quando ritenga che il danno da esso cagionato sia stato interamente riparato dall'imputato.2 - Ambito di applicazioneSecondo quanto disposto dall’art. 162-ter c.p., l’estinzione del reato per condotte riparatorie può operare solo in relazione a reati procedibili a querela di parte.Due ulteriori limitazioni.In primo luogo, deve trattarsi di reati in cui la querela è soggetta a rimessione, cioè “revocabile” da parte della persona offesa. Risulta escluso, ad esempio, il delitto di violenza sessuale, in relazione al quale l’art. 609-septies c.p. stabilisce che “la querela proposta è irrevocabile”.In secondo luogo, a mente dell’u. co. dell’art. 162-ter c.p., introdotto nel 2017, non può essere estinto a seguito di condotte riparatorie il delitto di atti persecutori (c.d. “stalking”) di cui all’art. 612-bis c.p.3 - Come avviene la riparazione del danno?La riparazione del danno cagionato può avvenire in due modi:risarcimento: consiste nel versamento di una somma di denaro equivalente al pregiudizio causato alla persona offesa;restituzioni: consistono nella reintegrazione dello stato di fatto preesistente alla commissione del reato.Inoltre, l’imputato deve, ove possibile, eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato.Se il giudice riconosce che l’imputato abbia riparato interamente il danno cagionato, dichiara l’estinzione del reato anche in mancanza di una formale rimessione di querela da parte della persona offesa.L’art. 162-ter c.p. prevede, inoltre, che il risarcimento del danno possa essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale (cioè l'offerta effettiva della prestazione), formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.Nei casi fino ad ora esaminati, l’imputato deve provvedere entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.Tuttavia, l’art. 162-ter co. 2 c.p. consente all’imputato di dimostrare di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine massimo di cui sopra. In questo caso, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine (che non superi i sei mesi), per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento: il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito per il pagamento.Durante tale periodo di sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.4 - ProcedimentoL’istanza di estinzione del reato per condotte riparatorie può essere presentata dall’imputato personalmente o tramite il proprio difensore al giudice che procede.Se l'imputato ha già riparato interamente il danno, chiederà al giudice di riconoscerlo e dichiarare estinto il reato; se ha fatto offerta reale di risarcimento, non accettata dalla persona offesa, chiederà che il giudice anzitutto riconosca la congruità della somma offerta. Il pagamento deve avvenire, come già si è detto, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.Una volta ricevuta la richiesta dell’imputato, il giudice sente le parti e la persona offesa ma, anche se quest'ultima si oppone, egli potrà comunque ritenere la tempestività e congruità della condotta riparatoria e, di conseguenza, dichiarare estinto il reato. Quando, invece, la riparazione non è ancora avvenuta, se l'imputato dimostra di non aver potuto adempiere in tempo per fatto a lui non addebitabile, potrà chiedere al giudice la fissazione di un termine per provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento. In questo caso, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo (per un massimo di sei mesi) e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.All'esito positivo delle condotte riparatorie, il giudice dichiara l'estinzione del reato: l’imputato andrà esente da pene, principali o accessorie, dagli effetti penali e dalle misure di sicurezza, ad eccezione della confisca obbligatoria ex art. 240 co. 2 c.p.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
6 lug. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
L’articolo 47 dell’ Ordinamento penitenziario, disciplina l’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale.L’affidamento in prova consiste nella misura alternativa alla detenzione più ampia e ha quale obiettivo il reinserimento del detenuto all’interno della società.In linea generale possono essere ammessi alla misura in argomento tutti i condannati a pena detentiva non superiore ad anni 3, oppure ai condannati che abbiano 3 anni di pena da scontare quale residuo di una pena maggiore.Oltre ai limiti di pena appena indicati, per essere ammessi alla misura alternativa in argomento è necessaria una verifica del comportamento del reo (periodo di osservazione) da parte dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) se in stato di libertà, ovvero di una verifica della condotta all’interno dell’istituto penitenziario, nonché allo svolgimento di altri esperimenti premiali, con la finalità di verificare l’attitudine del soggetti di adeguarsi alle prescrizioni imposte.Ciò posto, è importante comprendere se, ai fini della concessione o meno dell’affidamento in prova, sia rilevante valutare la storia “carceraria” del soggetto che richiede la misura ex 47 dell’Ordinamento penitenziario. Sul punto, infatti, orientamento ormai consolidato ritiene che ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. Avv. Francesco Bellocchio
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20 set. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il modo attraverso cui le persone comunicano ed interagiscono tra loro è profondamente mutato, infatti spesso capita di conversare attraverso Sms oppure utilizzando la piattaforma messaggistica nota con il nome WhatsApp. Può capitare, però, che il contenuto delle comunicazioni possa configurare alcune ipotesi di reato (ad esempio possono contenere una minaccia, una diffamazione, forme di bullismo, ecc.) e, quindi, verrebbe da chiedersi se possano assumere dignità di prova all’interno del processo penale. Sul punto la giurisprudenza si è interrogata e, analizzando l’art. 234 del codice di procedura penale, ha espresso il principio di diritto secondo cui “i messaggi WhatsApp così come gli sms conservati nella memoria di un apparecchio cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, con l'ulteriore conseguenza che detti testi devono ritenersi legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione ove ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti” (così Cass. Pen. Sez. VI, n. 31364/2022). L’art. 234 c.p.p. disciplina la prova documentale, la quale consiste in scritti o altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose, mediante la fotografia, cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.Il Legislatore italiano, nel prevedere la possibilità di acquisire scritti o altri documenti durante un processo penale, non ha fornito una definizione univoca del termine documento. Sulla scorta di questa considerazione, è di tutta evidenza che non pochi dubbi sono emersi circa la possibilità di acquisire, in un procedimento penale, Sms o messaggi WhatsApp contenuti nella memoria di uno smartphone. I dubbi erano sostanzialmente incentrati sulla necessità o meno di applicare, sia nel caso degli Sms che nel caso dei messaggi WhatsApp, le regole stabilite per la corrispondenza o per le intercettazioni telefoniche.Ed invero, detti flussi di comunicazione non soggiacerebbero alla disciplina prevista per la corrispondenza perché non rientrerebbero nel concetto stesso di "corrispondenza", cioè di un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito.D’altra parte, altresì, i messaggi WhatsApp e gli Sms non richiederebbero l’applicazione delle regole previste per le intercettazioni, in quanto l'attività di intercettazione postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, là dove, invece, i dati presenti sulla memoria del telefono acquisiti ex post costituirebbero la mera documentazione di detti flussi. È opportuno, però, sottolineare che gli Sms e i messaggi WhatsApp possono assumere dignità di prova processuale, solamente se sono ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti, cioè se il testo del messaggio venga materialmente fotografato dall’operante di Pg direttamente dal display dello smartphone che lo ha ricevuto.
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