Egregio Avvocato
Pubblicato il 4 feb. 2021 · tempo di lettura 7 minuti
Che cosa si intende per spese straordinarie dei figli minori? Come vengono ripartite tra i genitori? Come posso ottenere il rimborso, da parte dell’altro genitore, delle spese effettuate? La Costituzione sancisce come entrambi i genitori abbiano il dovere di “mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30). Il nuovo articolo 337 ter c.c. stabilisce, a riguardo, che spetta al Giudice fissare “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”. Cerchiamo di comprendere da un lato, in cosa consistono esattamente dette spese straordinarie e dall’altro lato, quali sono i principi e le circostanze prese in considerazione dai giudici al fine di operare detta ripartizione. Proviamo, inoltre, a fare chiarezza sulla procedura che occorre intraprendere al fine di ottenere il rimborso della quota di spese spettante all’altro genitore.
1 - Cosa s’intende per spese straordinarie necessarie per i figli minori?
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale per spese straordinarie debbono intendersi quelle connotate dal carattere dell’imprevedibilità e dell’imponderabilità e che, pertanto, esulano dalle ordinarie spese di mantenimento dei figli e rimangono a carico di entrambi i genitori in egual misura e ciò anche in assenza di un provvedimento giurisdizionale espresso a riguardo (cfr. Cass. civ. sez. I n. 11894/2015, n. 18869/2014 e Tribunale di Bari sez. I, 23 ottobre 2013).
Ricordiamo che vengono considerate ordinarie quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell’assegno mensile di mantenimento, che viene determinato dal Giudice sulla base dei parametri indicati dall’art. 337 ter c.c.
Il Tribunale, in assenza di specifica normativa, oltre a fissare la corresponsione di un assegno mensile periodico, stabilisce in quale percentuale il genitore non collocatario debba partecipare agli esborsi necessari per far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori.
Esempi di spese straordinarie, forniti dalla giurisprudenza, sono: le spese scolastiche, tra queste rientrano “iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e dopo scuola”; le spese di natura ludica o parascolastica, tra queste rientrano “ corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi d’informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto o manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto”; le spese sportive, tra queste rientrano “attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica”.
2 - Come avviene la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori?
Quanto al criterio di ripartizione delle spese straordinarie, la maggior parte dei provvedimenti stabilisce, oltre all’obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli, una percentuale variabile per far fronte agli esborsi di carattere straordinario.
Nella prassi, è frequente la previsione di un contributo pro quota in ragione del 50% dell’ammontare delle spese straordinarie.
Nei casi in cui esiste una notevole differenza economica tra i genitori può essere stabilita una percentuale differente di contribuzione delle spese straordinarie, esempio 70/30, 40/60 o addirittura può essere previsto l’addebito degli oneri complessivi ad uno solo dei genitori (cfr. Cass. n. 18242717).
3 - Preventiva concertazione tra i genitori o prevalente interesse del minore per le spese straordinarie?
Sulla base del principio codicistico per cui, le decisioni di "maggior interesse" per i figli debbono essere assunte di "comune accordo" tra i genitori, uno dei criteri seguiti dalla giurisprudenza in materia di spese straordinarie è la loro preventiva concertazione tra i genitori, col fine ulteriore di evitare i conflitti nascenti di fronte alle richieste di rimborso sostenute da uno dei due per gli esborsi non decisi concordemente, ma in maniera unilaterale (cfr. Cass. n. 2127/2016).
Con riferimento alla necessità del comune accordo tra i coniugi la giurisprudenza più risalente valorizzava soprattutto il momento dell’accordo tra le parti, ritenendo infatti opportuna un’intesa fra i genitori circa le scelte attinenti il minore e la possibilità effettiva di farsi carico delle spese straordinarie rispetto alle condizioni economiche delle parti.
Recentemente si è affermato un nuovo orientamento della giurisprudenza che richiama il criterio guida del “prevalente interesse del minore” che tiene in considerazione più l’interesse del figlio che la condivisione della spesa.
Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2127/2016 ha stabilito come non sia configurabile in capo al genitore affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nel caso di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso.
E ancora con sentenza n. 4060/2017 la Corte, richiamando il principio sopra esposto, ha ribadito come, al fine di assicurare la tutela del miglior interesse del minore, l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi il figlio minorenne. Ove ne sia richiesto, infatti, competerà al giudice verificare se la scelta adottata corrisponda effettivamente all’interesse del minore.
In conclusione, quindi, se si tratta di spesa necessaria, indifferibile, urgente e /o fondamentale per l’interesse e le esigenze del figlio, l’intesa preventiva non è richiesta e il genitore antistatario avrà diritto al rimborso, nella misura del 50%, della spesa sostenuta.
4 - Per ottenere il rimborso, da parte dell’altro genitore, delle spese effettuate quale procedura seguire?
Una problematica abbastanza frequente nelle cause di separazione, divorzio e cessazione della convivenza è il recupero delle spese straordinarie nei confronti del genitore inadempiente.
Il genitore antistatario delle spese straordinarie può tutelare il proprio credito con l’esecuzione forzata, cioè con il pignoramento di crediti (stipendio, pensione, somme depositate in banca) o beni mobili e immobili del debitore. Per procedere con il pignoramento occorre avere un “titolo esecutivo”.
Si discute se la sentenza di separazione o divorzio, o il decreto di omologazione, siano sufficienti a fondare un’esecuzione forzata per il recupero delle spese straordinarie, ovvero configurino titolo esecutivo per poter procedere al recupero delle stesse tramite notifica dell’atto di precetto, oppure se è necessario procurarsi altro e nuovo titolo attraverso decreto ingiuntivo.
La questione è stata lungamente discussa, dibattuta e risolta dai giudici di merito in maniera non univoca.
Secondo la giurisprudenza risalente e consolidata l’accordo o la sentenza di separazione/divorzio non possono costituire titolo esecutivo, quindi, il mancato pagamento da parte del coniuge obbligato, non legittima l’altro a procedere direttamente con l’atto di precetto che è propedeutico all’esecuzione forzata.
Si considera allora necessario richiedere un ulteriore intervento del giudice volto ad accertare l’effettiva sopravvenienza ed entità degli specifici esborsi sostenuti al fine di ottenere, mediante il procedimento monitorio, il c.d. decreto ingiuntivo con il quale si potrà procedere all’esecuzione forzata.
La Suprema Corte con la sentenza n. 11316/2011 è intervenuta sul punto introducendo il principio secondo cui, per le spese straordinarie “prevedibili”, la sentenza di separazione (o di divorzio) costituisce titolo esecutivo, con la conseguente possibilità di agire direttamente con atto di precetto, senza bisogno di altro accertamento in sede giudiziaria circa la debenza e la quantificazione della spesa.
La Corte individua tra le spese straordinarie “prevedibili” quelle spese non riferite “a fatti meramente eventuali, né a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici” ma rappresentative di “esborsi statisticamente ordinari e frequenti, di cui è variabile effettivamente soltanto la misura e l’entità”.
Sul punto è intervenuto anche il Tribunale di Bolzano con l’ordinanza dell’11 maggio 2018 distinguendo tra spese mediche e scolastiche, per il recupero delle quali si potrà procedere utilizzando come titolo esecutivo la sentenza di separazione o divorzio, mentre per le altre spese straordinarie, diverse da quelle innanzi elencate se non espressamente contemplate nella sentenza di separazione/divorzio, è necessario altro e nuovo titolo esecutivo.
In conclusione, ogni qual volta che il genitore che abbia anticipato le spese straordinarie nell’interesse della prole, si trovi a dover procedere giudizialmente nei confronti dell’altro genitore per il rimborso pro quota delle spese sostenute potrà:
- limitarsi alla notifica della sentenza di separazione/divorzio in formula esecutiva con pedissequo atto di precetto in tutte quelle ipotesi in cui le spese da recuperare siano “prevedibili” e “note” all’altro genitore (es. spese scolastiche, spese mediche relative a controlli periodici, spese relative ad attività extrascolastiche da tempo frequentate dai minori);
- in tutti gli altri casi (es. spese mediche relative ad interventi straordinari, spese relative a nuove attività extrascolastiche, spese per gite scolastiche) dovrà agire in via monitoria al fine di ottenere un decreto ingiuntivo che accerti l’effettiva debenza delle spese e ne quantifichi l’esatto ammontare, dovute per poi avviare l’esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo così ottenuto.
Editor: avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
2 ago. 2025 • tempo di lettura 3 minuti
Oggigiorno, tutti i genitori si trovano costretti a confrontarsi con le nuove tecnologie e, in particolare, con i social, particolarmente amati dai ragazzi. Ovviamente, i figli – soprattutto se adolescenti – vorrebbero poter fare ciò che vogliono sul web. Ma che cosa dice la legge al riguardo? Una recente decisione del Tribunale di Brescia (Tribunale di Brescia, sentenza n. 879 del 4 marzo 2025) fa luce su questo aspetto della vita quotidiana: i genitori devono controllare i profili social dei figli minorenni, soprattutto quando sussiste una condizione di maggiore fragilità e/o immaturità. La sentenza merita attenzione anche perché tocca il tema dei contenuti intimi manipolati tramite software. Ai genitori, quindi, toccherà un dovere di sorveglianza rafforzato anche sui sistemi di intelligenza artificiale, sempre più utilizzati dai ragazzi per creare o modificare i contenuti. Le ultime pronunce sono univoche nel rafforzare i doveri di controllo dei genitori: l’obbligo di vigilanza sui figli si deve tradurre in una limitazione sia quantitativa che qualitativa dell’accesso ai social network, per evitare che vengano utilizzati in modo non adeguato da parte dei minorenni. Questo dovere persiste anche in presenza di limitate competenze tecnologiche da parte dei genitori, i quali sono tenuti ad adottare misure adeguate per comprendere e controllare l'uso che i figli fanno delle piattaforme digitali.In altre parole, i genitori sono tenuti non solo a impartire ai figli minorenni un’educazione all’uso delle tecnologie consona alle proprie condizioni socio-economiche, ma anche a verificare che abbiano acquisito i valori insegnati. Al riguardo, la Giurisprudenza appare costante. Ricordiamo, a titolo esemplificativo, una interessante pronuncia dell’agosto del 2020 del Tribunale di Parma, che, giustamente, ha incluso l’educazione digitale tra i doveri genitoriali e ha richiesto “una supervisione costante dei dispositivi elettronici da parte di entrambi i genitori, con filtri adeguati per evitare contenuti inappropriati”.Ma vi è ancor di più: l’obbligo in capo ai genitori può addirittura comportare un risarcimento del danno a terzi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2048 c.c. che prevede la responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori non emancipati che abitano con essi, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto. Questo implica un dovere di vigilanza attiva e continua sull'attività dei figli, inclusa quella online. Al riguardo, il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza 304/2024, si è occupato del caso di una ragazza dodicenne che aveva aperto un profilo social sul cellulare dei genitori senza condividere con loro la password. Per il giudice tale condotta integra una violazione dell’obbligo di controllo (articolo 2048 c.c.), incardinando in capo ai genitori la responsabilità per “culpa in educando”. La precoce emancipazione dei minori non esclude né attenua la responsabilità dei genitori, i quali, come detto, hanno un onere rafforzato di impartire ai figli l’educazione necessaria, che comprenda anche il corretto utilizzo di software e dispositivi digitali, intelligenza artificiale inclusa. Anche la Cassazione sposa questo orientamento: La Suprema Corte (Cass. 27061/2024) afferma, infatti, che esiste una responsabilità diretta dei genitori che concorre con quella del minore per non aver impedito il fatto dannoso. In questo contesto, gli Ermellini evidenziano che l'obbligo di vigilanza dei genitori non può essere delegato o trascurato, soprattutto in relazione all'uso delle nuove tecnologie da parte dei figli.Le recenti pronunce ribadiscono, quindi, l'importanza di un controllo attento e costante da parte dei genitori sull'attività online dei figli minorenni, quale completamento del generale dovere di educare la prole. L'obbligo di vigilanza de quo comprende la supervisione dei profili social, inclusi quelli falsi, e non può essere eluso invocando scarse competenze informatiche. La mancata osservanza di tali doveri può comportare significative conseguenze legali, tra cui sanzioni pecuniarie per danni derivanti da condotte illecite dei minori. Non basta dire ai figli cosa è giusto: è necessario verificare che lo mettano in pratica.La precoce autonomia digitale dei minori non solleva i genitori dalle loro responsabilità. Al contrario, li obbliga a educare in modo ancora più attento e moderno. Serve un impegno reale nell’insegnare e verificare l’uso corretto delle tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale.
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16 lug. 2023 • tempo di lettura 2 minuti
Il Codice Rosso nasce come proposta di legge presentata in Italia per modificare il codice penale in materia di violenza domestica e di genere. Le modifiche proposte mirano a rafforzare la protezione delle vittime e a rendere più efficaci le misure di prevenzione e contrasto alla violenza. La proposta di legge, nota anche come "Codice Rosso", è stata presentata dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia. Le modifiche proposte riguardano principalmente l'allargamento della definizione di violenza domestica, l'aumento delle pene per i reati di violenza e l'istituzione di un registro nazionale delle condanne per violenza domestica e di genere.Il Codice Rosso, o proposta di legge per la modifica del codice penale in materia di violenza domestica e di genere, presentato dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia, prevede diverse misure per rafforzare la protezione delle vittime e rendere più efficaci le misure di prevenzione e contrasto alla violenza.Alcune delle principali misure previste dalla proposta di legge sono:Allargamento della definizione di violenza domestica per includere anche le forme di violenza psicologica e economica.Aumento delle pene per i reati di violenza domestica e di genere, per rendere più efficaci le sanzioni e dissuadere i colpevoli dal commettere ulteriori violenze.Istituzione di un registro nazionale delle condanne per violenza domestica e di genere, per monitorare i reati e prevenire la recidiva.Introduzione di misure di protezione per le vittime, come l'allontanamento immediato del colpevole dalla residenza familiare e il divieto di avvicinamento.Gli effetti attesi dalle modifiche proposte dal Ministro Cartabia sono:un maggiore livello di protezione per le vittime di violenza domestica e di genereun maggiore deterrente per i colpevoli, grazie all'aumento delle pene previste dalla leggeuna maggiore efficacia nella prevenzione e nel contrasto della violenza domestica e di genere, grazie all'istituzione di un registro nazionale delle condanne e all'introduzione di misure di protezione per le vittime.Il Codice Rosso è stato approvato in Italia con la legge n. 69 del 19 luglio 2019. La legge ha introdotto modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per rafforzare la protezione delle vittime di violenza domestica e di genere, introducendo nuovi reati e sanzioni più severe per i colpevoli.
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7 feb. 2022 • tempo di lettura 5 minuti
Le persone fisiche acquistano, al momento della nascita, la capacità giuridica, cioè la capacità di essere titolari di quasi tutte le situazioni giuridiche soggettive connesse alla tutela dei propri interessi. Tuttavia, la legge attribuisce alcuni diritti anche al soggetto che, già concepito, non sia ancora nato. Vediamo, quindi, quale è la posizione del concepito nell’ordinamento italiano. Premessa: la nozione di “nascita”I diritti del concepito 2.1 … nel codice civile 2.2 … nella normativa complementare 2.3 … nella giurisprudenza1. Premessa: la nozione di “nascita”La legge italiana non dà la definizione di “nascita”. A questo scopo, quindi, occorre fare riferimento alla scienza medico-legale.Più in particolare, si ha la nascita con l’acquisizione della piena indipendenza dal corpo materno che si realizza con l’inizio della respirazione polmonare; le funzioni circolatoria e nervosa sono, invece, preesistenti. Di conseguenza, nel dubbio se la morte sia sopravvenuta dopo la nascita, sarà necessario accertare se i polmoni hanno respirato o meno.Come abbiamo anticipato, la nascita è condizione necessaria e, di regola, sufficiente per l’acquisto della capacità giuridica, cioè per l’acquisto della qualità di soggetto del diritto.A questo scopo, è sufficiente la circostanza della nascita, non essendo invece necessaria anche la vitalità, cioè l’idoneità fisica alla sopravvivenza. Ne consegue che se il neonato muore subito dopo la nascita, ha comunque acquisito, seppure per pochi istanti, la capacità giuridica, con quel che ne consegue ad esempio in temi di diritti successori. Da ultimo occorre ricordare che, secondo quanto previsto dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, uno dei genitori deve, entro dieci giorni, dichiarare l’evento della nascita all’ufficiale dello stato civile affinché venga formato l’atto di nascita. Oltre al genitore, sono legittimati a rilasciare la dichiarazione di nascita anche i procuratori speciali e coloro che abbiano assistito al parto (come il medico o l’ostetrico). Peraltro, se la nascita avviene in un ospedale o in una casa di cura, la dichiarazione può essere resa entro tre giorni direttamente presso la relativa direzione sanitaria, che la trasmetterà all’ufficiale dello stato civile.2. I diritti del concepitoCome abbiamo anticipato, l’ordinamento italiano riconosce una serie di diritti in favore del concepito.C’è, tuttavia, un limiti: ai sensi dell’art. 1 co. 2 c.c., “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”. In altri termini, potranno essere fatti valere solo se e quando avvenga la nascita; altrimenti dovranno considerarsi come mai entrati nella sua sfera giuridica del concepito.2.1 … nel codice civileIl codice civile attribuisce al concepito:a) la capacità di succedere per causa di morte, ai sensi dell’art. 462 co. 1 c.c.. Più in particolare, “Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione”. A questo proposito, salvo che sia diversamente provato, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Ad esempio, se il padre muore dopo il concepimento, ma prima della nascita del figlio, l’eredità si devolve anche a favore di quest’ultimo, seppure non ancora nato all’epoca dell’apertura della successione.L’art. 462 co. 3 c.c., inoltre, prevede che possano ricevere per testamento anche i figli di una persona vivente al tempo della morte del testatore, anche se non ancora concepiti. b) la capacità di ricevere per donazione, ai sensi dell’art. 784 co. 1 c.c.. In modo speculare a quanto previsto in materia di successioni, la donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito o a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, seppur non ancora concepiti. 2.2 … nella normativa complementareAl di fuori del codice civile, sono dedicate al concepito: a) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (legge 19 febbraio 2004, n. 40). L’art. 1, co. 1 assicura espressamente tutela ai diritti del concepito nell’ambito della procreazione medicalmente assistita, in quanto soggetto coinvolto nella procedura.b) Norme in materia di tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza (legge 22 maggio 1978, n. 194). Secondo l’art. 1 co. 1, lo Stato deve tutelare la vita umana “dal suo inizio”, quindi fin dal momento del concepimento. c) Norme in materia di istituzione dei consultori familiari (legge 29 luglio 1975, 405 ). Infatti, tra gli scopi dei consultori familiari, viene espressamente nominato quello della “tutela della salute (…) del prodotto del concepimento”.2.3 … nella giurisprudenzaLa giurisprudenza ha, in più occasioni, riconosciuto in capo al concepito il diritto di ottenere il risarcimento del danno conseguente a condotte poste in essere, in suo pregiudizio, quando ancora non era nato. a) danno alla salute ed all’integrità fisica eventualmente cagionato al nascituro prima o durante il parte. Ad esempio, nella sentenza n. 11750 del 15 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha riconosciuto ai genitori il diritto di chiedere, in nome e per conto del figlio minore, il risarcimento del danno per menomazioni derivanti dal parto, tali da causare al giovane una presuntiva diminuzione della capacità lavorativa e produttiva. b) danno sofferto a seguito dell’uccisione del padre ad opera di un terzo, quando ancora la gestazione era in corso. Nella sentenza n. 5509 del 10 marzo 2014, per esempio, la Cassazione ha riconosciuto, in capo al figlio, il risarcimento del danno patito per la morte del padre, dovuta ad un incidente stradale verificatosi per imperizia del guidatore. In questa sentenza, la Suprema Corte ha riconosciuto che la relazione con il padre naturale crea un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge, in quanto contribuisce ad una più equilibrata formazione della personalità del minore. Pertanto, “il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto, può subire un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto, indipendentemente dalla circostanza che sia già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente”.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
18 dic. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è previsto nel nostro ordinamento all'art. 388 c.p.Trattasi di una fattispecie complessa, che può verificarsi - secondo la Suprema Corte - qualora la madre non consegni la figlia all'ex per le vacanze estive (Cassazione n. 28980/2022). Ed invero una madre che si adopera e si organizza per impedire alla figlia di trascorrere con il padre il mese di vacanze riconosciute dal giudice finisce per strumentalizzare la bambina dolosamente e scientemente, al punto da non aver nemmeno diritto a nessuna attenuante. I Giudici, in particolare, sottolineano che la condotta della donna "non è scarsamente offensiva in ragione della preordinazione, dell'organizzata condotta e del bene giuridico protetto dalla norma", generando così un dolo particolarmente intenso. La minore è stata quindi strumentalizzata in una vicenda caratterizzata da un'aspra conflittualità e da qui l'esclusione del riconoscimento anche delle attenuanti generiche invocate.Riteniamo ampliamente condivisibile questa scelta, soprattutto alla luce del principio - oramai costante - della bigenitorialità, in base al quale la responsabilità per i figli minori è comune e condivisa, il che non dovrebbe assolutamente dare adito a strumentalizzazioni di nessun genere, che - alla fine - danneggiano solo i minori.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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