Avv. Elisa Calviello
Riferimenti normativi: art. 56 codice deontologico.
Sentenza in commento: Cassazione civile sez. un., 25/03/2020 (ud. 17/12/2019 dep. 25/03/2020), n. 7530.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ha sanzionato con la sospensione per sei mesi dall'esercizio della professione forense l'avv. F.L., al quale è stata addebitata la violazione dei doveri di dignità, decoro e lealtà professionali per aver ricevuto nel proprio studio il minore diciassettenne P.G. unitamente alla madre, dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale con decreto del T.M. di Venezia dell’11/06/2017, ed aver comunicato direttamente al padre del ragazzo, la volontà di trasferirsi presso la residenza della madre, senza prendere preventivamente contatto con l’Avv. Carponi Schiffar che assisteva P.G., affidatario esclusivo del minore.
Nel procedimento davanti al Consiglio degli avvocati di Venezia l’avv. F.L. ha eccepito la mancata conoscenza del nome del difensore del genitore affidatario ma tale circostanza, anche ove vera, non è risultata rilevante in quanto l’avv. F.L., in ottemperanza del dovere professionale, non avrebbe dovuto intraprendere alcun colloquio con il minore senza aver prima contattato il genitore affidatario.
La decisione di primo grado ha evidenziato come fosse incontestato che l’avv. F.L. ha ricevuto il minore conferendo con lo stesso senza informare e raccogliere il consenso del genitore affidatario.
Avverso la predetta decisione emessa dal COA di Venezia l’avv. F.G. ha proposto impugnazione dinanzi al CNF il quale ha confermato la sanzione inflitta allo stesso.
La giustificazione fornita dal ricorrente F.L. è stata fondata sul dovere di aiutare il minore, e quindi nel non dover richiedere il consenso, dal padre abusante (successivamente assolto).
Il CNF ha rilevato che la condotta posta in essere dall’avv. F.L. ha integrato la violazione dell’art. 6 del C.D.F. previgente, (anche se) quanto al momento in cui è stata posta in essere la condotta, non era ancora in vigore il nuovo codice deontologico che ha provveduto a tipizzare con un apposito articolo l’illecito disciplinare relativo all’ascolto di persona minore senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.
Ciò che conta per il CNF è che il minore è stato affidato al padre e che tale aspetto fosse conosciuto dall’avv. F.L., il quale ha subito informato il genitore affidatario della volontà del minore di trasferirsi presso la madre, seppur dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, e di avanzare richiesta di modifica delle condizioni della separazione in ordine all’affidamento e collocamento del minore.
Successivamente, l’avv. F.L. ha proposto, avverso la pronuncia del CNF, ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Avv. F.L. nei confronti del Consiglio Nazionale Forense ed ha rigettato il ricorso proposto nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Venezia.
Quanto alla dichiarazione d’inammissibilità la Suprema Corte ha ribadito, come già precedentemente fatto con la sentenza n. 16993 del 2017, la posizione di terzietà del Consiglio Nazionale Forense rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata.
Nel merito la decisione è incentrata sulla condotta posta in essere dal professionista che ha proceduto all’ascolto del minore senza il preventivo consenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale.
La condotta posta in essere dall’avv. F.L., in relazione ascolto del minore, senza il rispetto delle regole è di evidente gravità da superare qualsiasi eccezione sollevata della difesa dell’incolpato.
L’ascolto del minore in tutte le questioni e procedure che lo riguardano ( nelle cause di separazione e divorzio) è disciplinato dal d.lgs. n. 154/2013.
Grazie al combinato disposto degli articoli 315 bis e 336 bis c.c. al minore viene riconosciuta una maggiore centralità nei processi in quanto, gli stessi, devono essere ascoltati in tutte le questioni e le procedure che li riguardano anche quando si discute del loro affidamento.
I figli minori sono i soggetti più coinvolti e maggiormente esposti agli effetti traumatici della disgregazione del nucleo familiare e non avendo una autonoma posizione processuale la tutela dei loro interessi viene affidata all’attività difensiva degli adulti o, ove necessario, attraverso la figura del curatore speciale.
Grazie all’esistenza del diritto all’ascolto del minore gli stessi potranno essere considerati “soggetti di diritto” e si potrà dar voce ai loro interessi, ai loro desideri e ai loro bisogni.
In virtù dell’introduzione dell’istituto dell’ascolto del minore e della delicatezza delle procedure che riguardano i rapporti di famiglia, il CNF ha prontamente voluto chiarire che “il compito dell’avvocato che si impegna professionalmente nel campo dei rapporti di famiglia, soprattutto quando coinvolgono i minori, è un compito delicato che deve ispirarsi ai principi della responsabilità etica e sociale della funzione del difensore” (cfr. sentenza CNF n. 17/2008 confermata dalla Cass. SS. UU. N. 3880/2010).
Con l’approvazione del nuovo CD da parte del CNF il 31 gennaio 2014, è stato introdotto l’articolo 56 sull’ascolto del minore, prima la condotta, oggetto della sentenza in commento, veniva intesa come violazione dell’articolo 6, dovere di lealtà e correttezza.
Solo successivamente, anche a seguito delle spinte dell’avvocatura specializzata e delle associazioni specialistiche, è stato introdotto l’articolo 56 tipizzando in tal modo la condotta dell’avvocato che si confronta con le problematiche familiari.
L’articolo 56 del Codice Deontologico prevede:
1. L’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
2. L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3. L’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.
La sentenza in commento ribadisce e rafforza i concetti espressi all’interno del predetto articolo precisando che l’ascolto del minore senza il preventivo interpello del genitore affidatario e senza le dovute cautele e accorgimenti non può essere superato dalle varie eccezioni sollevate dall’accusato.
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7 nov. 2023 • tempo di lettura 3 minuti
Con la recente sentenza n. 28646/2021, la Cassazione è tornata ancora una volta ad esaminare il tema dell'assegno divorzile, con particolare riferimento ai presupposti per la sua attribuzione e alle conseguenze del venir meno dei presupposti stessi. Nel caso de quo, il Tribunale di primo grado aveva condannato il marito ad un assegno tale da garantire all'ex moglie un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Tale decisione era stata confermata dalla Corte d'Appello di Ancona, ma la Cassazione aveva accolto il ricorso avanzato dal marito, rinviando il gravame alla Corte di Appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva revocato l'assegno divorzile a favore della donna, altresì condannandola a restituire all'ex marito le somme precedentemente ricevute a partire dalla data di deposito della prima ordinanza della Cassazione. Il marito, però, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio, sulla base di tre motivi: In primo luogo, il ricorrente lamentava che, nonostante la Corte di appello avesse negato l'esistenza ab origine dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, la stessa aveva poi consentito la mancata restituzione della maggior parte di quanto percepito a tale titolo, in base alla buona fede della donna, in realtà insussistente.Inoltre, l'insussistenza originaria dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno, comporta, a detta del ricorrente. che l'ex coniuge sia tenuta a restituire integralmente quanto percepito a tale titolo.Infine, l'ex marito contestava la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.la Suprema Corte, nel decidere sulla vicenda, sottolineava che la Corte di Appello si era attenuto ai canoni dettati dalla Cassazione stessa (ex plurimis, Cass. 11504/2017), secondo cui "il diritto all'assegno divorzile è condizionato dal previo riconoscimento all'esito di una verifica necessaria, articolata nelle due diverse fasi, ovvero l'accertamento del riconoscimento o meno del diritto all'assegno e la determinazione dell'importo dell'assegno stesso. In base a tale giudizio in due fasi, la Corte di Appello ha escluso ab origine l'an debeatur dell'assegno richiesto dall'ex moglie, attenendosi alla descrizione della situazione patrimoniale e reddituale della donna". Alla luce di ciò, i primi due punti di gravame venivano ritenuti fondati, In particolare, gli ermellini sottolineavano che la ripetibilità di quanto corrisposto a titolo di assegno divorzile, deve ritenersi passato in giudicato qualora, successivamente, se ne accerti la non debenza ab origine. In merito, poi, alla decorrenza, e contrariamente a quanto sancito dalla corte di Appello, qualora si accerti che una determinata somma non è dovuta, la buona fede di chi l'ha percepita e deve restituirla non giustifica la ritenzione di quanto indebitamente pagato, ma, tuttalpiù, riguarda la decorrenza dei frutti e degli interessi maturati. Pertanto, secondo gli Ermellini, l'accertamento dell'insussistenza del diritto all'assegno divorzile comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui decorre la sua iniziale attribuzione, che ha natura costitutiva: tale momento coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione del vincolo coniugale. Pertanto, l''obbligo restitutorio a carico della ex moglie dovrà estendersi anche al periodo ricompreso tra quando la stessa ha iniziato a percepire l'emolumento e la prima ordinanza della Cassazione del 2017.Infine, la Corte ha precisato che gli interessi legali sulla somma da restituire dovranno essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., dal giorno del pagamento, in quanto la caducazione del titolo rende indebito il pagamento sin dall'origine, e dunque l'obbligazione restitutoria deve ritenersi sorta ed esigibile sin da quel momento.Rebus sic stantibus, il ricorso dell'ex marito veniva accolto e, la Corte condannava la ex moglie a restituire quanto ricevuto a titolo di assegno divorzile sin da quando la stessa ha iniziato a percepire l'emolumento, oltre agli interessi legali su tali somme, dalle date dei rispettivi pagamenti fino all'effettivo soddisfo. Ferma rimaneva, invece, la compensazione delle spese processuali in tutti i gradi di giudizio, in considerazione della peculiarità dell'intero iter processuale.La sentenza de quo, che appare condivisibile in ogni suo punto, ci ricorda come la rieptizione delle somme indebitamente percepite debba rappresentare un caposaldo dell'intero assetto giuridico dell'assegno di mantenimento, in quanto molto spesso vengono disposti importi esorbitanti e/o non spettanti. Appare fin troppo facile capire quali conseguenze derivino da ciò, se non si fà chiarezza sull'obbligo - giuridico prima che morale - di ripetizione delle stesse.
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24 mar. 2025 • tempo di lettura 3 minuti
Spesso si sente parlare di affidamento paritetico, ma non a tutti è ben chiaro il significato e la portata di un tale concetto. Oggi vogliamo approfondire tale problematica alla luce di recenti statuizioni giurisprudenziali.Preliminarmente, occorre chiedersi se, da un punto di vista giurisprudenziale e, soprattutto, umano sia possibile permettere ad un minore di vivere alternativamente col padre e con la madre. La Giurisprudenza appare profondamente divisa sul punto: alcuni Tribunali sembrano accordarla "laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto (quali l’età del minore, gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli, ecc...)” (Trib. Catanzaro, 28 /02/ 2019 n. 443). Al riguardo, si osserva che il collocamento del minore presso entrambi i genitori, in modo paritetico, rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle esigenze della figlia (Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447).Recentemente, il Tribunale di Palermo, con una storica sentenza (Trib. Palermo, 26/01/2024) ha dato un'interpretazione particolare ed interessante, stabilendo che “l’articolo 337 ter del codice civile non si riferisce esclusivamente all’affidamento legale condiviso ma anche alla custodia fisica condivisa, lasciando quindi propendere per la preferibilità del collocamento paritetico” ed accogliendo in tal modo le richieste formulate dallo stesso minore capace di discernimento. La decisione ha fatto molto discutere non solo perché per la prima volta, in Sicilia i giudici hanno riconosciuto l’affidamento paritario, ma anche e soprattutto perché la decisione è stata motivata con un'interpretazione estensiva dell'art. 337 c.c., aprendo e porte ad un dibattito dottrinario e giurisprudenziale che non accennerà a placarsi nei mesi a venire.Parimenti, però, alcuni Giudici di merito hanno rilevato che " la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all’esigenza di serenità dei minori assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove i minori hanno vissuto finora può garantire.” (Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680) In altre parole, l'affido paritetico "non appare confacente all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio.” (Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680). Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 24 febbraio 2023, N. 5738) ha sottolineato che "le statuizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, non possono fondarsi su una ratio implicita o essere desunto per relationem come effetto automaticamentediscendente da altre disposizioni giudiziali quali quella sul diritto di visita paritetico, richiedendouna specifica ed autonoma valutazione dell’interesse del minore in relazione alla sua adozione e al suo contenuto prescrittivo". Questo è, appunto, ciò che noi abbiamo sempre sostenuto sia nelle aule di Tribunale che nei dibattiti dottrinari cui siamo intervenuti. In altre parole, solo in casi concreti e specifici l'affido paritetico può essere disposto e, in ogni caso, a condizione che esso soddisfi i reali interessi del minore, e non, invece, il desiderio degli ex partner. Resta da vedere se questo orientamento di parte della Giurisprudenza di merito e di legittimità verrà condiviso unanimemente. L'affido condiviso, poi, comporta anche interessanti conseguenze in merito all'assegno di mantenimento. Di questo, però, ce ne occuperemo in altra sede.
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24 gen. 2026 • tempo di lettura 0 minuti
Sempre più oggi si parla di demenza senile anche in considerazione del prolungamento della vita. Mi sono già più volte occupata di raccogliere la volontà di persone, oggi nel pieno delle loro facoltà e capacità mentali, che desiderano decidere per la loro tutela in caso di sopravvenienza di futura incapacità. Pertanto, in assenza di una legge specifica in materia, in ottemperanza dello Studio del Notariato n. 114/2023 è possibile ricorrere alla stipula del c.d. "Mandato di protezione per futura incapacità" (o mandato precauzionale).
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9 ago. 2021 • tempo di lettura 3 minuti
Il diritto di famiglia pone la sua attenzione sulla tutela dei figli, trattandosi di una materia non riservata al potere delle parti, ma nella quale sussiste il superiore interesse del minore tutelato dallo Stato e della collettività.I provvedimenti che il Tribunale deve assumere relativamente ai figli sono, soprattutto, quelli inerenti l’affidamento, il collocamento o la residenza privilegiata e la responsabilità genitoriale.Sempre a tutela del minore, inoltre, vi sono i provvedimenti che riguardano i diritti del coniuge non collocatario, ad esempio il diritto di visita ed i provvedimenti di natura economica.Qualsiasi decisione che venga assunta dal Tribunale dev’essere ispirata alla tutela della prole, tenendo in considerazione l’effettivo e reale interesse dei figli ai quali dev’essere garantito il benessere psicofisico finalizzato alla più attenta e favorevole crescita e maturazione, in un contesto sano ed equilibrato. Cosa si intende per affidamento, collocamento e responsabilità genitoriale?Come si individua il collocamento del minore?Come si determina il diritto al mantenimento?1 – Cosa si intende per affidamento, collocamento e responsabilità genitoriale?La materia della tutela dei figli è stata profondamente innovata, prima con l’introduzione dell’affidamento condiviso, mediante la legge n. 54/06, poi da una serie di normative promulgate in favore dei figli, fino ad arrivare al d.lgs 28 dicembre 2013 n. 154 che racchiude nel titolo IX del codice civile la materia della responsabilità genitoriale.La norma cardine è l’articolo 337 ter c.c., la cui novità più rilevante, introdotta con legge n.54/2006, è la presenza al suo interno di tre istituti: a) l’affidamento (custodia del minore) che non coincide più con la responsabilità genitoriale; b) il collocamento o residenza privilegiata, ovvero la determinazione del luogo dove rimane a vivere la prole, dei tempi, della modalità, della presenza dei figli presso ciascun genitore; c) la responsabilità (ex potestà genitoriale) che viene esercitata di norma da entrambi gli affidatari o separatamente in base alle statuizioni del giudice. Quanto all’affidamento, con ciò si intende sostanzialmente la “custodia dei figli”, e cioè il compito per ciascun genitore di provvedere a tutti gli incombenti utili e necessari ad un’esistenza serena dei figli. L’affidamento, di norma, è condiviso ciò significa che i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, restando l’affidamento univoco una eccezione limitata a casi particolari, laddove la custodia ad entrambi i genitori non appaia corrispondente agli interessi della prole.2 - Come si individua il collocamento del minore?Una volta stabilito l’affidamento, il giudice deve individuare il genitore presso il quale andranno a stabilirsi i figli (c.d. genitore collocatario), determinando i tempi e le modalità della loro permanenza presso il genitore prescelto e quella non collocatario e fissando la misura ed il modo della contribuzione nel mantenimento dei minori da parte del genitore non collocatario.Ipotesi frequente è quella in cui i genitori, dinanzi al magistrato per la tutela dei figli minori nati fuori dal matrimonio o in una separazione/divorzio giudiziale, concordano sul collocamento dei figli minori presso la madre alla quale verrà, di conseguenza, assegnata la casa coniugale. È pacifico che in caso di contrasto tra i coniugi circa l’individuazione del genitore collocatario tale compito spetterà al giudice tenendo conto dell’interesse della prole.Il giudice, dunque, nel disporre il collocamento dei figli minori deve prescindere anche dalle colpe e dalle responsabilità dell’uno o dell’altro coniuge del fallimento dell’unione matrimoniale, e dovrà tener conto soltanto della maggiore idoneità da un punto di vista materiale, psicologico ed affettivo dell’uno o dell’altro genitore.3 – Come si determina il diritto al mantenimento?Il dovere di mantenere i figli consiste nell’assicurare loro i mezzi necessari per la salute e il benessere, compatibilmente con il tenore di vita e con le condizioni economiche della famiglia.Tale dovere impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, riconducibili non al solo obbligo alimentare ma estese anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale.L’obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma cesserà soltanto nel momento in cui sarà data prova del raggiungimento dell’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso. Editor: Avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
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