L’ascolto del minore da parte dell’Avvocato: tra tutele degli interessi ed obblighi deontologici

Avv. Elisa Calviello

Avv. Elisa Calviello

Pubblicato il 5 feb. 2021 · tempo di lettura 5 minuti

Riferimenti normativi: art. 56 codice deontologico.

Sentenza in commento: Cassazione civile sez. un., 25/03/2020 (ud. 17/12/2019 dep. 25/03/2020), n. 7530.


Il caso


Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ha sanzionato con la sospensione per sei mesi dall'esercizio della professione forense l'avv. F.L., al quale è stata addebitata la violazione dei doveri di dignità, decoro e lealtà professionali per aver ricevuto nel proprio studio il minore diciassettenne P.G. unitamente alla madre, dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale con decreto del T.M. di Venezia dell’11/06/2017, ed aver comunicato direttamente al padre del ragazzo, la volontà di trasferirsi presso la residenza della madre, senza prendere preventivamente contatto con l’Avv. Carponi Schiffar che assisteva P.G., affidatario esclusivo del minore.

Nel procedimento davanti al Consiglio degli avvocati di Venezia l’avv. F.L. ha eccepito la mancata conoscenza del nome del difensore del genitore affidatario ma tale circostanza, anche ove vera, non è risultata rilevante in quanto l’avv. F.L., in ottemperanza del dovere professionale, non avrebbe dovuto intraprendere alcun colloquio con il minore senza aver prima contattato il genitore affidatario.

La decisione di primo grado ha evidenziato come fosse incontestato che l’avv. F.L. ha ricevuto il minore conferendo con lo stesso senza informare e raccogliere il consenso del genitore affidatario.

Avverso la predetta decisione emessa dal COA di Venezia l’avv. F.G. ha proposto impugnazione dinanzi al CNF il quale ha confermato la sanzione inflitta allo stesso.

La giustificazione fornita dal ricorrente F.L. è stata fondata sul dovere di aiutare il minore, e quindi nel non dover richiedere il consenso, dal padre abusante (successivamente assolto).

Il CNF ha rilevato che la condotta posta in essere dall’avv. F.L. ha integrato la violazione dell’art. 6 del C.D.F. previgente, (anche se)  quanto al momento in cui è stata posta in essere la condotta, non era ancora in vigore il nuovo codice deontologico che ha provveduto a tipizzare con un apposito articolo l’illecito disciplinare relativo all’ascolto di persona minore senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Ciò che conta per il CNF è che il minore è stato affidato al padre e che tale aspetto fosse conosciuto dall’avv. F.L., il quale ha subito informato il genitore affidatario della volontà del minore di trasferirsi presso la madre, seppur dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, e di avanzare richiesta di modifica delle condizioni della separazione in ordine all’affidamento e collocamento del minore.

Successivamente, l’avv. F.L. ha proposto, avverso la pronuncia del CNF, ricorso per cassazione.

La decisione 


La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Avv. F.L. nei confronti del Consiglio Nazionale Forense ed ha rigettato il ricorso proposto nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Venezia.

Quanto alla dichiarazione d’inammissibilità la Suprema Corte ha ribadito, come già precedentemente fatto con la sentenza n. 16993 del 2017, la posizione di terzietà del Consiglio Nazionale Forense rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata.

Nel merito la decisione è incentrata sulla condotta posta in essere dal professionista che ha proceduto all’ascolto del minore senza il preventivo consenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale.

La condotta posta in essere dall’avv. F.L., in relazione ascolto del minore, senza il rispetto delle regole è di evidente gravità da superare qualsiasi eccezione sollevata della difesa dell’incolpato.


Riferimenti normati ed osservazioni


L’ascolto del minore in tutte le questioni e  procedure che lo riguardano ( nelle cause di separazione e divorzio) è disciplinato dal d.lgs. n. 154/2013.

Grazie al combinato disposto degli articoli 315 bis e 336 bis c.c. al minore viene riconosciuta una maggiore centralità nei processi in quanto, gli stessi,  devono essere ascoltati in tutte le questioni e le procedure che li riguardano anche quando si discute del loro affidamento.

I figli minori sono i soggetti più coinvolti e maggiormente esposti agli effetti traumatici della disgregazione del nucleo familiare e non avendo una autonoma posizione processuale la tutela dei loro interessi viene affidata all’attività difensiva degli adulti o, ove necessario, attraverso la figura del curatore speciale.

Grazie all’esistenza del diritto all’ascolto del minore gli stessi potranno essere considerati  “soggetti di diritto” e si potrà dar voce ai loro interessi, ai loro desideri e ai loro bisogni.

In virtù dell’introduzione dell’istituto dell’ascolto del minore e  della delicatezza delle procedure che riguardano i rapporti di famiglia, il CNF ha prontamente voluto chiarire che  “il compito dell’avvocato che si impegna professionalmente nel campo dei rapporti di famiglia, soprattutto quando coinvolgono i minori, è un compito delicato che deve ispirarsi ai principi della responsabilità etica e sociale della funzione del difensore” (cfr. sentenza CNF n. 17/2008 confermata dalla Cass. SS. UU. N. 3880/2010).

Con l’approvazione del nuovo CD da parte del CNF il 31 gennaio 2014, è stato introdotto l’articolo 56 sull’ascolto del minore, prima la condotta, oggetto della sentenza in commento, veniva intesa come violazione dell’articolo 6, dovere di lealtà e correttezza.

Solo successivamente, anche a seguito delle spinte dell’avvocatura specializzata e delle associazioni specialistiche, è stato introdotto  l’articolo 56 tipizzando in tal modo  la condotta dell’avvocato che si confronta con le problematiche familiari.

L’articolo 56 del Codice Deontologico prevede:

1. L’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.

2. L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.

3. L’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato. 

4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.

La sentenza in commento ribadisce e rafforza i concetti espressi all’interno del predetto articolo precisando che l’ascolto del minore senza il preventivo interpello del genitore affidatario e senza le dovute cautele e accorgimenti non può essere superato dalle varie eccezioni sollevate dall’accusato.


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La vendita di bene pignorato

16 set. 2021 tempo di lettura 3 minuti

Un bene oggetto di pignoramento può essere venduto in una trattativa privata. Questa è la posizione della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, le quali ammettono la circolazione dei beni pignorati purché ciò avvenga nel rispetto della disciplina processuale e delle tutele a garanzia dei creditori e dei potenziali acquirenti.1. Cosa si intende per “bene pignorato”?2. Posso vendere un bene pignorato? 3. Quali sono le tutele dei creditori e dell’acquirente? 1 - Cosa si intende per “bene pignorato”?Un “bene pignorato” è un bene, mobile o immobile, sottoposto a pignoramento ai sensi degli artt. 491 e seguenti del Codice di Procedura Civile; quando oggetto sono beni immobili si parla di pignoramento immobiliare. Il pignoramento è l’atto formale con cui si apre la cd. espropriazione forzata, volta a sottrarre la disponibilità di un bene al suo proprietario al fine di tutelare le pretese creditorie. Il debitore, infatti, ai sensi dell’art. 2740 c.c. risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (cd. garanzia patrimoniale generica), pertanto, allorquando il medesimo si rende inadempiente nei confronti del creditore, questi, ha diritto di chiedere all’autorità giudiziaria un provvedimento a garanzia del suo credito. In altri termini, in caso di inadempimento, determinati beni del patrimonio del debitore possono essere espropriati e convertiti in denaro tramite la vendita ai pubblici incanti, o altre procedure, al fine di soddisfare i creditori. Il pignoramento crea, dunque, un vincolo giuridico sui beni del debitore, tanto che l’art. 2913 c.c. stabilisce che gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione”. 2 - Posso vendere un bene pignorato? Si, un bene pignorato può comunque essere oggetto di trattativa tra privati.Infatti, la dottrina prevalente, avallata dall’unanime giurisprudenza, interpreta il predetto articolo 2913 c.c. come un’inefficacia relativa degli atti di alienazione. Gli atti di alienazione eventualmente posti in essere dal debitore non sono nulli ma validi, benché inopponibili ai creditori procedenti fino a che non si estingua la procedura esecutiva.Il debitore può, quindi, alienare i beni pignorati e porre in essere un atto di disposizione di per sé valido, tuttavia, lo stesso non sarà opponibile ai creditori (procedenti o successivamente intervenuti nel procedimento esecutivo) che ben potranno, al termine della procedura, soddisfare le proprie ragioni sui beni alienati – a danno dell’avente causa.3 - Quali sono le tutele dei creditori e dell’acquirente? Se dunque non sono nulli gli atti di alienazione dei beni pignorati, la prassi ha comunque cercato soluzioni operative per consentirne una corretta circolazione. La soluzione è nel coinvolgimento dei creditori alla trattativa privata. Difatti, oltre alla stipula dell’atto direttamente in Tribunale, la prassi adotta lo schema dell’atto sospensivamente condizionato all’estinzione del procedimento. Esso consiste in un primo atto di alienazione del bene, registrato e trascritto, i cui effetti sono sottoposti alla condizione sospensiva dell’estinzione della procedura innanzi al Giudice dell’esecuzione, e un secondo atto, anch’esso da registrarsi ed annotarsi al primo, nel quale si accerta e si dichiara l’avveramento dell’evento dedotto e l’efficace trasferimento della proprietà a favore dell’acquirente. L’estinzione della procedura esecutiva, evento necessario per l’efficacia della vendita, non potrà che realizzarsi con la collaborazione dei creditori istanti o intervenuti, i quali dovranno rinunciare alla stessa verosimilmente a fronte del soddisfacimento del loro debito: ad esempio ricevendo parte del prezzo appositamente depositato in via fiduciaria.Editor: dott.ssa Flavia Carrubba

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Egregio Avvocato

Quali sono gli effetti della pandemia sugli obblighi familiari di mantenimento?

18 feb. 2021 tempo di lettura 6 minuti

L’Italia sta vivendo, sin dai primi mesi del 2020, una situazione di emergenza sanitaria che ha inciso -ed inciderà- su tutti i settori della vita sociale ed economica di ogni cittadino e lavoratore.Tra i soggetti maggiormente colpiti dalle misure adottate per contenere il contagio Covid – 19 ci sono sicuramente i genitori separati o divorziati che devono garantire il contributo mensile a favore dei figli e/o del coniuge previsto in sede di separazione, divorzio o affidamento della prole nata fuori del matrimonio.Quali sono gli obblighi familiari di mantenimento?Quali sono le ripercussioni della pandemia nei confronti del genitore che provvede al versamento dell’assegno di mantenimento?È possibile modificare gli obblighi assunti in sede di separazione o divorzio a causa di un’improvvisa contrazione reddituale?Per ottenere la modifica dei provvedimenti economici nei confronti del coniuge e/o figli quale procedura si deve seguire?1 – Quali sono gli obblighi familiari di mantenimento?Nel momento in cui cessa il legame matrimoniale, e quindi in caso di separazione o divorzio (consensuali o giudiziali), possono derivare degli obblighi di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell’altro e/o dei figli (minori o maggiorenni non autosufficienti). L’assegno di mantenimento in favore del coniuge a seguito della separazione è disciplinato dall’art. 156 c.c., e consiste in una prestazione pecuniaria periodica che non richiede, a differenza degli alimenti ex artt. 443 e seguenti c.c., la sussistenza di uno stato di bisogno economico del coniuge beneficiario.La ratio della disposizione è individuata nella tutela del coniuge più debole ed è espressione della solidarietà coniugale e ha, pertanto, funzione assistenziale: il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno è colui che versa nelle condizioni economiche migliori, indipendentemente dalla circostanza che sia responsabile o meno della crisi del matrimonio. Accanto all’assegno in favore del coniuge, l’obbligo del mantenimento può essere posto anche in favore dei figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti. Gli artt. 337 bis e seguenti c.c. dettano la disciplina in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, applicabile anche ai procedimenti di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.Ai sensi degli artt. 315 bis e 316 bis c.c., i coniugi hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni e, a tali fini, il giudice che pronuncia la separazione fissa la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento degli stessi. Ed ancora, ai sensi del IV comma dell’art. 337 ter c.c. nella determinazione dell’assegno di mantenimento, il Giudice deve tener conto dei parametri indicati dall’art. 337 ter comma IV c.c., ovvero: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Tali parametri di legge servono a garantire che il minore non venga pregiudicato nella sua crescita e formazione a causa della crisi o rottura dell’unione tra i genitori.2 - Quali sono le ripercussioni della pandemia nei confronti del genitore che provvede al versamento dell’assegno di mantenimento?La profonda crisi, economica, sociale ed umanitaria determinata dal Covid-19, appare senza dubbio una situazione, da doversi inquadrare nell'ottica della straordinarietà e dell'imprevedibilità, che ha generato una pesante crisi economica mondiale che durerà ben oltre la risoluzione della pandemia. Infatti, la chiusura forzata di tutte quelle attività definite “non essenziali” ha generato ingenti ripercussioni anche nei confronti dei genitori separati o divorziati, i quali, stanno riscontrano difficoltà nel garantire la corresponsione dell’importo previsto in sede di separazione o divorzio o di affidamento della prole nata fuori del matrimonio, quale contributo mensile a favore dei figli e/o del coniuge.A seguito dei numerosi Dpcm, le attività definite “non essenziali”, come bar, ristoranti, pizzerie, palestre, discoteche, ecc., sono state chiuse dal 9 marzo al 18 maggio con ovvie conseguenze pregiudizievoli sul piano finanziario e reddituale. Successivamente, il ministro della salute Speranza, ha attuato nuove disposizioni restrittive prevedendo la suddivisione delle regioni in base a tre colori: zona rossa, arancione e gialla. Tale suddivisione ha generato ulteriori difficoltà economiche e in mancanza di uno specifico intervento da parte del Governo o del Legislatore sul punto, il soggetto obbligato è tenuto a far fronte all’obbligo di mantenimento anche in caso di estrema difficoltà. Non è quindi consentito di interrompere o ridurre la corresponsione dell’assegno di mantenimento in via autonoma. Ricordiamo che il mancato versamento dell’assegno di mantenimento determina conseguenze sia dal punto di vista civile, sia sotto il profilo penale.Nell’attuale scenario, privo di una normativa che possa regolamentare questa situazione di emergenza e di eccezionalità, è di fondamentale importanza il richiamo al buon senso comune delle parti familiari, evitando strumentalizzazioni della pandemia sia da parte dell’obbligato sia da parte del beneficiario. 3 - È possibile modificare gli obblighi assunti in sede di separazione o divorzio a causa di un’improvvisa contrazione reddituale?Tutti i provvedimenti relativi ai rapporti tra gli ex coniugi e nei confronti dei figli possono essere modificati qualora mutino le condizioni che li hanno determinati.Le statuizioni in tema di diritto matrimoniale hanno valore rebus sic stantibus in quanto la decisione del tribunale e gli accordi omologati dai coniugi, trovano il proprio fondamento nei presupposti di fatto che hanno dato luogo alle relative decisioni. Questo implica che, al mutamento dei presupposti che avevano fondato le decisioni pregresse, è possibile la modifica dei provvedimenti stessi. Possono, quindi, essere modificati sia i provvedimenti che riguardano i rapporti tra i coniugi sia i provvedimenti che riguardano la prole.La pandemia, infatti, è un fatto sopravvenuto ed oggettivo indipendente dalla volontà delle parti coinvolte, che sicuramente rientra tra i “fatti nuovi” rispetto all’epoca in cui il provvedimento è stato emanato, e come tale configura “giustificato motivo”, che legittima la revisione dell’assegno di mantenimento.Sarà necessario accertare in concreto se la crisi dovuta dalla pandemia abbia comportato (e comporterà) una ridotta capacità di produrre reddito, tale da creare uno squilibrio tra le parti rispetto alle condizioni precedenti, rilevando in tal senso il tipo di lavoro dipendente o autonomo svolto dal soggetto.In ogni caso, nell’accertamento della situazione economica, occorrerà tenere conto del quadro complessivo della situazione economica e, quindi, non solo dei redditi e dei ricavi, ma anche dell’intero ammontare del patrimonio a disposizione.4 - Per ottenere la modifica dei provvedimenti della separazione o del divorzio quale procedura si deve seguire?Per ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento sarà necessario provare il peggioramento delle condizioni economiche, attraverso il raffronto con quelle del periodo precedente l’epidemia, e che la riduzione attuale, e proiettata nel futuro, incide in maniera rilevante sull’assetto economico e patrimoniale esistente al momento della separazione o del divorzio. La revisione potrà essere ottenuta depositando ricorso giudiziale o congiunto di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. o di divorzio ex art. 9 l. 898/70, mentre nel caso di genitori non coniugati sarà possibile chiedere la revisione del provvedimento riguardante la prole, ai sensi dell’art. 337 quinquies c.c., giudizialmente o congiuntamente.Nel caso di giudizi ancora pendenti, si potrà depositare al giudice istruttore istanza per la modifica del provvedimento in vigore ai sensi dell’art. 709 comma IV c.p.c.Editor: avv. Elisa Calviello

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Egregio Avvocato

Natale al tempo di Covid-19: quali sono le misure previste e le possibili conseguenze delle violazioni

19 dic. 2020 tempo di lettura 8 minuti

Adottando il DPCM del 3 dicembre 2020 e il Decreto Legge 172/2020, il Governo ha varato nuove misure di contenimento per fronteggiare il rischio di una diffusione capillare del virus durante le feste natalizie. Quali sono le attività effettivamente permesse? Sono previste delle sanzioni in caso di violazione?Qual è l’impostazione del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e del Decreto Legge 172/2020? Quali sono le misure sempre vigenti?Quali sono le misure specifiche in relazione ai singoli giorni?Cosa succede in caso di violazione delle misure?1 - Qual è l’impostazione del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e del Decreto Legge 172/2020?Per ricostruire l’attuale quadro delle misure governative è necessario considerare i due testi di legge adottati dal Governo nel mese di dicembre.Il DPCM del 3 dicembre 2020 ha introdotto nuove misure limitative degli spostamenti e delle attività socio-economiche per il contenimento della diffusione del Covid-19.Esso manteneva il modello della divisione del territorio nazionale in tre aree, individuate facendo riferimento ai colori giallo, arancione e rosso, prevedendo misure proporzionali al livello di rischio di riferimento.Venivano inoltre disposte regole ulteriori ed omogenee su tutta la penisola per evitare rischi di spostamenti e assembramenti pericolosi.Il Decreto Legge del 18 dicembre 2020 n. 172 utilizza, invece, la logica dei gradi di rischio per differenziare le limitazioni previste nei giorni del periodo festivo, al fine di variare le limitazioni in funzione del pericolo previsto. Queste vanno ad affiancarsi a quelle del DPCM del 3 dicembre non espressamente derogate.2 - Quali sono le misure sempre vigenti? Attraverso una lettura combinata dei due decreti indicati, in via estremamente semplificata, possono classificarsi le misure previste in relazione ai giorni del periodo di festa. In generale, nell’intero periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio:divieto per gli spostamenti tra Regioni diverse e da/per le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case, dal 21 dicembre al 6 gennaio;vietato spostarsi dalle ore 22 alle ore 5, ogni giorno e dalle ore 22 alle ore 7 del mattino del primo gennaio. È invece fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi;è prevista la chiusura di bar e ristoranti; è possibile solo l’asporto, dalle ore 5 alle ore 22, mentre la consegna a domicilio è sempre consentita;gli alberghi rimangono aperti in tutta Italia, ma sono vietati veglioni e cene il 31 sera: i ristoranti degli alberghi chiuderanno alle 18, dopo sarà possibile solo il servizio in camera;le celebrazioni religiose sono possibili ma nel rispetto del coprifuoco delle 22 (con conseguente anticipazione delle messe serali);sono chiusi gli impianti per sciatori amatoriali, dal 4 dicembre e fino al 6 gennaio; e sospese le crociere (in partenza, scalo o arrivo in porti italiani) dal 21 dicembre al 6 gennaio;è obbligatorio, per gli italiani che rientrano da turismo all’estero e stranieri in arrivo in Italia tra il 21 dicembre e 6 gennaio, sottoporsi alla quarantena (i.e. sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata).3 - Quali sono le misure specifiche in relazione ai singoli giorni?Più specificamente, nei giorni del 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021, è prevista l’applicazione delle misure relative alle “aree rosse”. Di conseguenza è consentito:sempre, anche nelle ore notturne, spostarsi per esigenze lavorative, necessità o per motivi di salute, munendosi di autocertificazione nella quale si indica il motivo stesso. Nei casi di necessità rientra anche: la possibilità di prestare assistenza a persone non autosufficienti, il rientro nel Comune in cui si ha la residenza, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità. Ciò permetterà, ad esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione;la visita ad amici o parenti, spostandosi al massimo in due persone e una volta sola nell’arco della giornata, dalle ore 5 alle ore 22 (nel conteggio sono esclusi i figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e i conviventi non autosufficienti);svolgere l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale.Rimangono aperti: supermercati, negozi di beni alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.Sono invece chiusi: negozi, centri estetici.Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, è prevista invece l’applicazione delle misure, meno gravi, relative alle “aree arancioni”. Di conseguenza, oltre a quanto già consentito negli altri giorni:è consentito anche spostarsi dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km - ma senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia;sono aperti tutti i negozi fino alle ore 21.4 - Cosa succede in caso di violazione delle misure?Il primo decreto-legge (n. 6/2020) adottato per fronteggiare l’emergenza aveva previsto una sanzione penale, cioè l’applicazione del reato di cui all’art. 650 c.p. in caso di inosservanza delle disposizioni del DPCM. Successivamente, il decreto-legge n. 19/2020 ha espressamente escluso tale conseguenza sanzionatoria.La violazione delle misure prescritte dai D.P.C.M. o dalle Ordinanze ministeriali o regionali è punita oggi con una sanzione amministrativa, da € 400 a € 3.000, aumentata di un terzo se la violazione è compiuta utilizzando un veicolo.È previsto, inoltre, che il trasgressore possa pagare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo (400€); e la somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. È possibile corrispondere la somma dovute presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore o con versamento in conto corrente postale o, se previsto, con conto corrente bancario o mediante strumenti di pagamento elettronico. Le modalità di pagamento e le relative istruzioni sono comunque indicate nel verbale notificato o comunicato.Inoltre, se l’accertatore dispone di idonea apparecchiatura, è possibile anche pagare immediatamente all’accertatore stesso mediante strumenti di pagamento elettronico (e oltretutto nella misura ridotta del 30%); dopo il pagamento, il verbale viene trasmesso agli uffici di riferimento, viene rilasciata una ricevuta della somma riscossa e nella copia del verbale rilasciata al trasgressore dovrà indicarsi il pagamento. E per le violazioni commesse prima del 25 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 19)? Poiché il decreto legge n.19 ha abrogato il reato previsto dal d.l. n. 6/2020, nessun cittadino è punibile penalmente in caso di violazione del decreto, neanche per le violazioni commesse prima del 25 marzo. A queste sono invece applicabili le sanzioni amministrative introdotte dal d.l. n. 19, ma nella misura minima ridotta alla metà - cioè 200€.E per chi viola la quarantena?Il d.l. 19/2020 ha previsto “di regola” che la condotta di chi viola la quarantena debba essere qualificata come illecito amministrativo e punita ai sensi dell’articolo 260 del TU delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265). Nei casi più gravi, la violazione potrebbe integrare anche un reato di epidemia colposa, punito ai sensi dell’art. 452 del Codice penale, o (in teoria) anche un più grave reato (come epidemia dolosa o perfino lesioni o omicidio doloso) – anche se tali conclusioni sono state ritenute eccessivamente gravi e sproporzionate. E per le violazioni delle disposizioni del nuovo DPCM e del Decreto Legge 172/2020?Secondo alcuni commentatori, il nuovo DPCM sarebbe privo di sanzioni per la violazione dei divieti di circolazione. Il decreto non ha, infatti, previsto alcuna sanzione e non sarebbero applicabili le sanzioni amministrative previste dai decreti-legge precedenti, in quanto non espressamente richiamate e in ogni caso incongruenti.Questi, infatti, erano relative agli spostamenti interregionali; il blocco della circolazione durante le feste è invece uniforme su tutto il territorio nazionale.Invero, voci governative, come quella espressa da una recente circolare del Ministero dell’Interno (del 7 dicembre) hanno negato questa interpretazione, evidenziando che il DPCM del 3 dicembre è attuativo anche del d.l. 19/2020, che rimanda ai DPCM successivi, compreso il corrente, per l’individuazione di misure di contenimento della pandemia e prevede all’art. 4 le sanzioni amministrative da applicare alle condotte poste in essere in violazione di tali misure, tra cui quelle del DPCM corrente. Tra queste sarebbe indubbiamente ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio. Il decreto legge del 18 dicembre, n. 172/2020, probabilmente anche per ovviare a questo dubbio interpretativo, ha espressamente stabilito all’art. 1, comma 3, che sia alle violazioni delle nuove misure introdotte dal decreto legge, sia a quelle previste dal DPCM del 3 dicembre si applicano le misure previste dal decreto-legge 19/2020, cioè la sanzione amministrativa prima richiamata. Resta, in ogni caso, la possibilità, nei casi più gravi, di essere puniti ai sensi dell’art. 650 c.p., per inosservanza di un un provvedimento legalmente dato dall'Autorità – diverso dal generico D.P.C.M.; nonché ai sensi del 459 c.p. per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, nel caso in cui si indichino informazioni non veritiere nelle autocertificazioni necessarie per derogare ai divieti. Si attendono, comunque, ulteriori chiarimenti in ordine alla misure e alle sanzioni predisposte; in relazione a queste e ad ogni altro chiarimento è opportuno consultare periodicamente il sito del Governo e le relative FAQ all’indirizzo http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638, sempre in corso di aggiornamento.Si raccomanda inoltre di consultare il sito http://www.governo.it/it/coronavirus-dieci-regole#:~:text=Le%20Regioni%20hanno%20infatti%20attivato,in%20caso%20di%20necessit%C3%A0 per chiarimenti in relazione alle regole da seguire per evitare i contagi e nel quale sono anche indicati i numeri verdi regionali disponibili per chiarimenti e informazioni, nonché il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute, sempre attivo.Editor: dott.ssa Anna Maria Calvino

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Egregio Avvocato

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1 feb. 2021 tempo di lettura 4 minuti

Sto per acquistare una casa che non ha l’agibilità, cosa devo fare? La sua assenza incide sulla vendita? È molto frequente nella prassi che alcuni immobili, soprattutto di vecchia costruzione, siano privi della c.d. agibilità: la sua assenza non pregiudica la conclusione dell’atto di vendita ma, costituendo presupposto di utilizzabilità dell’immobile stesso, è importante che l’acquirente sia stato correttamente informato e che siano state predisposte le opportune tutele. Cos’è l’AgibilitàL’immobile privo di agibilità è commerciabile?In che modo può essere tutelato l’acquirente? 1 - Cos’è l’AgibilitàL’art. 24 del Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. 380/2001), recentemente modificato dal legislatore, riconduce l’agibilità di un immobile alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, e alla conformità delle opere eseguite al progetto presentato. Si evince quindi che il fine perseguito dalla normativa sia quello di garantire che i fabbricati possiedano le condizioni minime di sicurezza e salubrità così da tutelare la salute e l’incolumità pubblica. Infatti, ai sensi del successivo art. 26 TUE che richiama a sua volta il Testo Unico delle leggi sanitarie, il Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.Prima del 2016 l’agibilità veniva attestata dal c.d. certificato di agibilità (e ancora prima di “abitabilità”), oggi è dichiarata per il tramite della Segnalazione Certificata di Agibilità.Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, il titolare del titolo abilitativo in forza del quale sono iniziati i lavori, o i suoi eredi o aventi causa, devono presentare tale segnalazione certificata presso lo sportello unico per l’edilizia, corredata della documentazione indicata dal comma 5 dell’art. 24 TUE ed, in particolare, dell'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che – sotto la propria responsabilità – certifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge. La segnalazione certificata deve essere presentata per i seguenti interventi: nuove costruzioni; ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.La mancata presentazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.2 - L’immobile privo di agibilità è commerciabile?Si, l’immobile privo di agibilità è commerciabile.Infatti, nessuna disposizione proibisce la commerciabilità degli edifici che ne sono privi e nessuna tratta dell’eventuale influenza che l’assenza della stessa possa avere sulla validità dell’atto di trasferimento dell’immobile. Tuttavia, la giurisprudenza considera l’agibilità un requisito essenziale del fabbricato oggetto di compravendita, concernente la possibilità di adibire l’immobile all'uso contrattualmente previsto.    La vendita di un fabbricato in mancanza dei requisiti sostanziali di agibilità è ritenuta quindi una vendita aliud pro alio, ossia di una cosa diversa da quella convenuta dalle parti; fattispecie che integra un’ipotesi di inadempimento del venditore a fronte del quale l’acquirente ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.Si può quindi affermare che se l’agibilità non incide sulla commerciabilità giuridica di un edificio, tuttavia, costituendone il presupposto di utilizzabilità, incide, sulla sua commerciabilità “economica”. Non può, infatti, non osservarsi che l’acquirente rientra tra i soggetti, specificamente tra “gli aventi causa”, sui quali ai sensi dell’art. 24 TUE ricadrebbe l’obbligo di presentare la segnalazione certificata. In altri termini l’acquirente dell’immobile, in assenza di diversa pattuizione, diverrà il soggetto obbligato alla presentazione e al pagamento delle eventuali spese. Sarà interesse dello stesso quindi definire la situazione, potendosi trovare domani lui a vendere il bene e prestare le garanzie eventualmente richieste.3 - In che modo può essere tutelato l’acquirente? A fronte delle osservazioni sovra esposte ed in particolare degli ultimi approdi della giurisprudenza, al fine di agevolare la circolazione dei beni e garantire certezza nei traffici giuridici, nonché contemperare l’interesse delle parti, risulta opportuno che le stesse siano correttamente informate e, se del caso, raggiungano appositi accordi contrattuali al fine di regolare l’assenza dell’agibilità. Ad esempio, si può ragionevolmente ritenere che tale circostanza possa incidere sul prezzo della vendita: il bene subisce un deprezzamento nella misura in cui sorga l'impossibilità di pieno godimento dello stesso oppure in considerazione delle spese che si renderanno eventualmente necessarie al fine dell'ottenimento dell'agibilità a carico dell’acquirente. Oppure, la parte alienante potrebbe garantire che l’unità immobiliare in oggetto possiede i requisiti di agibilità previsti dalla legge pur non essendo in possesso della relativa certificazione o dichiarane l’assenza e assumersi l’obbligo di provvedere lei stessa alla richiesta.  Editor: dott.ssa Flavia Carrubba

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