La vendita di bene pignorato

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Pubblicato il 16 set. 2021 · tempo di lettura 3 minuti

La vendita di bene pignorato | Egregio Avvocato
Un bene oggetto di pignoramento può essere venduto in una trattativa privata. Questa è la posizione della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, le quali ammettono la circolazione dei beni pignorati purché ciò avvenga nel rispetto della disciplina processuale e delle tutele a garanzia dei creditori e dei potenziali acquirenti.


1. Cosa si intende per “bene pignorato”?

2. Posso vendere un bene pignorato? 

3. Quali sono le tutele dei creditori e dell’acquirente? 


1 - Cosa si intende per “bene pignorato”?


Un “bene pignorato” è un bene, mobile o immobile, sottoposto a pignoramento ai sensi degli artt. 491 e seguenti del Codice di Procedura Civile; quando oggetto sono beni immobili si parla di pignoramento immobiliare

Il pignoramento è l’atto formale con cui si apre la cd. espropriazione forzata, volta a sottrarre la disponibilità di un bene al suo proprietario al fine di tutelare le pretese creditorie. 

Il debitore, infatti, ai sensi dell’art. 2740 c.c. risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (cd. garanzia patrimoniale generica), pertanto, allorquando il medesimo si rende inadempiente nei confronti del creditore, questi, ha diritto di chiedere all’autorità giudiziaria un provvedimento a garanzia del suo credito. In altri termini, in caso di inadempimento, determinati beni del patrimonio del debitore possono essere espropriati e convertiti in denaro tramite la vendita ai pubblici incanti, o altre procedure, al fine di soddisfare i creditori. 

Il pignoramento crea, dunque, un vincolo giuridico sui beni del debitore, tanto che l’art. 2913 c.c. stabilisce che gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione”


2 - Posso vendere un bene pignorato? 


Si, un bene pignorato può comunque essere oggetto di trattativa tra privati.

Infatti, la dottrina prevalente, avallata dall’unanime giurisprudenza, interpreta il predetto articolo 2913 c.c. come un’inefficacia relativa degli atti di alienazione. 

Gli atti di alienazione eventualmente posti in essere dal debitore non sono nulli ma validi, benché inopponibili ai creditori procedenti fino a che non si estingua la procedura esecutiva.

Il debitore può, quindi, alienare i beni pignorati e porre in essere un atto di disposizione di per sé valido, tuttavia, lo stesso non sarà opponibile ai creditori (procedenti o successivamente intervenuti nel procedimento esecutivo) che ben potranno, al termine della procedura, soddisfare le proprie ragioni sui beni alienati – a danno dell’avente causa.


3 - Quali sono le tutele dei creditori e dell’acquirente? 


Se dunque non sono nulli gli atti di alienazione dei beni pignorati, la prassi ha comunque cercato soluzioni operative per consentirne una corretta circolazione. 

La soluzione è nel coinvolgimento dei creditori alla trattativa privata. 

Difatti, oltre alla stipula dell’atto direttamente in Tribunale, la prassi adotta lo schema dell’atto sospensivamente condizionato all’estinzione del procedimento. Esso consiste in un primo atto di alienazione del bene, registrato e trascritto, i cui effetti sono sottoposti alla condizione sospensiva dell’estinzione della procedura innanzi al Giudice dell’esecuzione, e un secondo atto, anch’esso da registrarsi ed annotarsi al primo, nel quale si accerta e si dichiara l’avveramento dell’evento dedotto e l’efficace trasferimento della proprietà a favore dell’acquirente. 

L’estinzione della procedura esecutiva, evento necessario per l’efficacia della vendita, non potrà che realizzarsi con la collaborazione dei creditori istanti o intervenuti, i quali dovranno rinunciare alla stessa verosimilmente a fronte del soddisfacimento del loro debito: ad esempio ricevendo parte del prezzo appositamente depositato in via fiduciaria.


Editor: dott.ssa Flavia Carrubba

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La promessa di matrimonio, in assenza di una definizione legislativa, si identifica nel c.d. fidanzamento ufficiale ed è qualificabile come la dichiarazione reciproca di due soggetti di sesso diverso di volersi frequentare con il serio intento di sposarsi.Il codice civile dedica alla promessa di matrimonio tre soli articoli 79 – 81 dai quali si evince che la promessa di matrimonio non è un contratto e non costituisce un vincolo giuridico tra le parti in quanto non obbliga il promittente né a contrarre matrimonio né a eseguire ciò che è stato convenuto in caso di mancato adempimento della promessa.L’ordinamento giuridico tutela la libertà matrimoniale ma comunque prende in considerazione la situazione di chi ha sostenuto spese ed assunto obblighi a causa della promessa di matrimonio ponendo a carico del promittente determinate conseguenze.La forma della promessaLa rottura della promessaLo scambio dei doni fatti in occasione della promessa e la restituzione degli stessi in caso di rotturaIl risarcimento del danno come conseguenza della rottura della promessa1 – La forma della promessaQuanto alla forma della promessa, la legge individua due specifiche fattispecie: quella solenne e quella semplice.La promessa è solenne (c.d. sponsali) se fatta: a) con un impegno assunto vicendevolmente da persone di maggiore età, o da soggetti minori emancipati ammessi a contrarre matrimonio; 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Agibilità: posso acquistare o vendere una casa senza agibilità?

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Sto per acquistare una casa che non ha l’agibilità, cosa devo fare? La sua assenza incide sulla vendita? È molto frequente nella prassi che alcuni immobili, soprattutto di vecchia costruzione, siano privi della c.d. agibilità: la sua assenza non pregiudica la conclusione dell’atto di vendita ma, costituendo presupposto di utilizzabilità dell’immobile stesso, è importante che l’acquirente sia stato correttamente informato e che siano state predisposte le opportune tutele. Cos’è l’AgibilitàL’immobile privo di agibilità è commerciabile?In che modo può essere tutelato l’acquirente? 1 - Cos’è l’AgibilitàL’art. 24 del Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. 380/2001), recentemente modificato dal legislatore, riconduce l’agibilità di un immobile alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, e alla conformità delle opere eseguite al progetto presentato. Si evince quindi che il fine perseguito dalla normativa sia quello di garantire che i fabbricati possiedano le condizioni minime di sicurezza e salubrità così da tutelare la salute e l’incolumità pubblica. Infatti, ai sensi del successivo art. 26 TUE che richiama a sua volta il Testo Unico delle leggi sanitarie, il Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.Prima del 2016 l’agibilità veniva attestata dal c.d. certificato di agibilità (e ancora prima di “abitabilità”), oggi è dichiarata per il tramite della Segnalazione Certificata di Agibilità.Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, il titolare del titolo abilitativo in forza del quale sono iniziati i lavori, o i suoi eredi o aventi causa, devono presentare tale segnalazione certificata presso lo sportello unico per l’edilizia, corredata della documentazione indicata dal comma 5 dell’art. 24 TUE ed, in particolare, dell'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che – sotto la propria responsabilità – certifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge. La segnalazione certificata deve essere presentata per i seguenti interventi: nuove costruzioni; ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.La mancata presentazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.2 - L’immobile privo di agibilità è commerciabile?Si, l’immobile privo di agibilità è commerciabile.Infatti, nessuna disposizione proibisce la commerciabilità degli edifici che ne sono privi e nessuna tratta dell’eventuale influenza che l’assenza della stessa possa avere sulla validità dell’atto di trasferimento dell’immobile. Tuttavia, la giurisprudenza considera l’agibilità un requisito essenziale del fabbricato oggetto di compravendita, concernente la possibilità di adibire l’immobile all'uso contrattualmente previsto.    La vendita di un fabbricato in mancanza dei requisiti sostanziali di agibilità è ritenuta quindi una vendita aliud pro alio, ossia di una cosa diversa da quella convenuta dalle parti; fattispecie che integra un’ipotesi di inadempimento del venditore a fronte del quale l’acquirente ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.Si può quindi affermare che se l’agibilità non incide sulla commerciabilità giuridica di un edificio, tuttavia, costituendone il presupposto di utilizzabilità, incide, sulla sua commerciabilità “economica”. Non può, infatti, non osservarsi che l’acquirente rientra tra i soggetti, specificamente tra “gli aventi causa”, sui quali ai sensi dell’art. 24 TUE ricadrebbe l’obbligo di presentare la segnalazione certificata. In altri termini l’acquirente dell’immobile, in assenza di diversa pattuizione, diverrà il soggetto obbligato alla presentazione e al pagamento delle eventuali spese. Sarà interesse dello stesso quindi definire la situazione, potendosi trovare domani lui a vendere il bene e prestare le garanzie eventualmente richieste.3 - In che modo può essere tutelato l’acquirente? A fronte delle osservazioni sovra esposte ed in particolare degli ultimi approdi della giurisprudenza, al fine di agevolare la circolazione dei beni e garantire certezza nei traffici giuridici, nonché contemperare l’interesse delle parti, risulta opportuno che le stesse siano correttamente informate e, se del caso, raggiungano appositi accordi contrattuali al fine di regolare l’assenza dell’agibilità. Ad esempio, si può ragionevolmente ritenere che tale circostanza possa incidere sul prezzo della vendita: il bene subisce un deprezzamento nella misura in cui sorga l'impossibilità di pieno godimento dello stesso oppure in considerazione delle spese che si renderanno eventualmente necessarie al fine dell'ottenimento dell'agibilità a carico dell’acquirente. Oppure, la parte alienante potrebbe garantire che l’unità immobiliare in oggetto possiede i requisiti di agibilità previsti dalla legge pur non essendo in possesso della relativa certificazione o dichiarane l’assenza e assumersi l’obbligo di provvedere lei stessa alla richiesta.  Editor: dott.ssa Flavia Carrubba

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MATERNAL PREFERENCE E INTERESSE DEL MINORE

27 dic. 2021 tempo di lettura 1 minuti

L'affidamento dei figli e la conseguente decisione sul collocamento prevalente dei minori è da sempre al centro di particolare attenzione da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità. In particolare, il nostro Ordinamento prevede che la decisione venga prese tenendo in considerazione il supremo interesse del minore, in base al quale il Giudice chiamato a decidere sul caso concreto valuterà, tra l'altro, il tempo trascorso dall'eventuale avvenuto spostamento, le nuove abitudini di vita, e se l’improvviso cambiamento possa comportare un distacco dannoso dal genitore con cui ci sia stata una precedente convivenza (Cass. Viv. Sez. I, 04.06.2010, n. 13619). In un tale inquadramento non rimane, pertanto, alcun posto per quello che parte della dottrina definisce "maternal preference".Autorevole Dottrina sottolinea che un tale criterio interpretativo (che, de facto, finirebbe par favorire sempre e comunque la madre) non solo no appare normativamente previsto dal nostro Codice Civile, ma è in palese contrasto con la ratio della legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso.L'impostazione seguita in Italia trova, del resto, piena condivisione anche livello internazionale, dove i principi di bigenitorialità e di parità genitoriale hanno da tempo condotto all’abbandono del criterio della maternal preference per favorire quello del gender neutral child custody, che si basa sulla neutralità del genitore affidatario, che può dunque essere sia il padre, sia la madre, in base al solo preminente interesse del minore. In altre parole, oggigiorno non è più il genere a generare una preferenza per l’uno o l’altro genitore, ma solo il benessere del minore. Ci sentiamo di condividere appieno questo orientamento, augurandoci che esso possa trovare sempre maggiore consenso nelle aule di Tribunale. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE

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Genitori separati e vacanze di Natale

12 gen. 2026 tempo di lettura 5 minuti

Uno dei temi più dibattuti nei procedimenti di separazione e divorzio riguarda la modalità con cui i figli dei genitori separati dovranno trascorrere le festività del Santo Natale.Proprio per via dei rancori e del livore che caratterizzano la fine di un rapporto, questi giorni, che dovrebbero essere di gioia e di serenità, finiscono per diventare l’ennesima occasione di ripicche e dispetti che, alla fine, non giovano a nessuno.A livello internazionale, il diritto di visita per genitori separati durante le festività è regolato dalla Convenzione dell’Aia del 1980, che stabilisce la possibilità per il genitore non affidatario di trascorrere periodi di tempo con il figlio anche in un luogo diverso dalla residenza abituale. Accorta Giurisprudenza di merito sottolinea che per “settimana di vacanza” deve intendersi un periodo di svago in località amene con ciò intendendo il dovere di ciascun genitore di far trascorrere ai figli qualche giorno lontano dalla propria residenza abituale.Questo diritto consente al genitore non collocatario di mantenere una relazione continuativa con i figli minorenni. Al riguardo, la normativa sancisce l’obbligo di seguire il calendario stabilito dal tribunale o dagli accordi di separazione per l’organizzazione delle ferie, sempre nel rispetto del “best interest of the child”.In Italia, la normativa che regola l'affidamento dei figli si fonda sul principio della bigenitorialità, ovvero il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Questo principio si estende anche alla gestione del tempo trascorso durante le festività. In assenza di un accordo spontaneo tra le parti, è il Tribunale a stabilire le modalità di frequentazione, inserendole nel provvedimento di separazione o divorzio.Generalmente, i giudici prediligono criteri di alternanza per garantire a ciascun genitore di poter trascorrere con i figli le ricorrenze festive, ma tali statuizioni, se non adeguatamente modellate, possono risultare generiche e foriere di ulteriori problemi. Diventa, pertanto, essenziale modellare clausole dettagliate che non lascino dubbi su giorni, orari e modalità di gestione, prevenendo così l'insorgere di conflitti.Vediamo, pertanto, di analizzare alcune delle più frequenti problematiche che si riscontrano nelle aule di Tribunale.La regola generale è, ovviamente, quella dell’alternanza, sia in caso di accordo che in caso di statuizione del Tribunale. Per periodo alternato di permanenza dei figli durante le vacanze presso i genitori separati o divorziati, si intende ad es. quando si stabilisce che ad anni pari i figli staranno per le vacanze di Natale, dal 24 al 31 dicembre con il padre e dal 1 al 6 gennaio con la madre. Viceversa per l’anno successivo. Similiter vengono regolati le altre festività (Carnevale, Santa Pasqua e le altre feste civili e religiose).Al riguardo, il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 153/2025, facendo seguito a quanto stabilito dal Tribunale di Trento qualche settimana prima, ha ribadito il criterio dell’alternanza, con un’innovativo tocco organizzativo: Infatti, ferma restando l’organizzazione  per i cosiddetti “giorni rossi” (Natale del Signore, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania del Signore) in base al criterio dell’alternanza, il Tribunale di Alessandria prevede che il minore le passi con il padre, in considerazione della chiusura della attività lavorativa paterna e del fatto che per la madre, parrucchiera, si tratta di periodi di lavoro molto intenso.L’ideale è che tale alternanza venga decisa dai genitori, ma non sempre ciò è possibile.Quando manca un accordo tra i genitori, la prassi giurisprudenziale prevede una suddivisione delle vacanze natalizie, così che il bambino trascorra metà periodo con ciascun genitore, alternando ogni anno i giorni chiave come Natale e Capodanno. È fin troppo ovvio che i Giudici preferiscano lasciare ai genitori la possibilità di trovare un accordo, ma questa apertura richiede un’accurata analisi dell’organizzazione, al fine di limitare l’alea di incertezza e, con essa, le possibili discussioni tra i genitori.Quali sono, quindi le clausole cui prestare attenzione?Ecco qui alcuni esempi.Definizione di "Periodo di Vacanza": È cruciale definire con esattezza cosa si intende per "vacanze natalizie" o "vacanze pasquali". Una clausola efficace dovrebbe indicare le date precise, facendo riferimento al calendario scolastico, al fine di evitare ambiguità su quali giorni siano inclusi nel periodo di vacanza da dividere. Ad esempio: "Per vacanze natalizie si intende il periodo che va dall'ultimo giorno di scuola prima della chiusura fino al giorno precedente la riapertura delle lezioni a gennaio".Alternanza Annuale delle Festività Principali: Questo è il criterio più comune, che offre stabilità e precisione, e prevede che le festività principali (Natale, Pasqua) vengano trascorse interamente con un genitore un anno e con l'altro l'anno successivo. Ad esempio, i figli trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. Lo stesso principio si applicherà per il periodo di Capodanno e per le vacanze pasquali.Suddivisione specifica delle Singole Festività: In alternativa, è possibile suddividere la stessa festività.  Questa opzione, che richiede una grande dose di collaborazione e dialogo tra i genitori, è spesso preferita quando i genitori risiedono nella stessa città e desiderano entrambi condividere una parte della festa con i figli. Ad esempio: "I figli trascorreranno la Vigilia e la mattina di Natale con la madre, e il pranzo di Natale e il giorno di Santo Stefano con il padre".Festeggiare insieme: In linea del tutto teorica, ciò è possibile, tenuto conto delle diatribe e degli strascichi che una separazione lascia tra gli ex partner. In linea teorica, dovrebbe prevalere l'interesse del minore e, qualora si volesse optare per tale scelta, sarebbe bene sentire un terapeuta, per concordare al meglio il da farsi e tutelare il minore, già sofferente per la disgregazione della famiglia.Telefonate dell’altro genitore: Ovviamente è possibile sentire i propri figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore, ma senza che telefonate e videochiamate diventino strumento di controllo e intralcino la genitorialità dell'altro genitore. Anche qui, dovrebbe prevalere il buon senso ed il rispetto.In conclusione, l’alternanza e il “child’s best interest” sono i parametri con cui pianificare questi periodi festivi. All’interno di questi limiti è auspicabile che i genitori mostrino maturità, addivenendo ad un piano condiviso eventualmente anche diverso da quello che in genere le Corti italiane suggeriscono.Con l’augurio che la luce della stella di Betlemme possa portare a tutti i genitori di buona volontà quella pace e quella serenità che la Santa Grotta della Natività promana.

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