Egregio Avvocato
Pubblicato il 25 feb. 2021 · tempo di lettura 7 minuti
Ormai, da quasi un anno, il nostro Paese, così come il mondo intero, si trova a dover affrontare una emergenza epidemiologica a fronte della quale tantissime libertà fondamentali hanno subìto una forte limitazione. Invero, al fine di impedire una incontrollata diffusione del virus Covid-19, il legislatore ha previsto delle misure di contenimento, tra le quali non è permesso al cittadino di muoversi liberamente nel territorio italiano. Sono previste delle deroghe solo per motivi espressamente indicati (motivi di necessità, lavoro e salute), che devono essere attestati dal privato mediante lo strumento appositamente previsto: l’autocertificazione. Ma quali sono le conseguenze a fronte di una falsità dichiarata in tale autocertificazione?
1 - Cosa è l’autocertificazione e quando deve essere utilizzata
Nel corso dell’ultimo anno, sarà capitato a chiunque di dover ricorrere all’utilizzo dello strumento predisposto dal legislatore per giustificare un proprio spostamento: l’autocertificazione. Com’è noto, sono state previste forti misure di contenimento, in modo da limitare la diffusione del virus Covid-19, alla luce delle quali è stata particolarmente incisa la libertà di circolazione (sia all’interno della propria Regione, o addirittura della singola città, nei momenti più difficili dell’epidemia; sia all’interno del territorio nazionale, e quindi tra diverse Regioni).
In ogni caso, il legislatore ha sempre previsto delle deroghe espresse, permettendo gli spostamenti che fossero motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero gli spostamenti per motivi di salute. È stato quindi inserito sul sito web del Ministero dell’Interno un modello di “autodichiarazione” ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, scaricabile e utilizzabile da qualsiasi cittadino che avesse la necessità di spostarsi, trovandosi in una delle situazioni di deroga espressamente previste.
L’autocertificazione, quindi, è quell’atto mediante il quale un soggetto, a seguito del controllo delle Forze dell’Ordine, attesta che il mancato rispetto delle disposizioni in tema di limitazione della libertà di movimento è dovuto ad una delle ragioni previste dal potere esecutivo. Nello specifico, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ciascun individuo è chiamato a dichiarare:
2 - I diversi tipi di falso in atto pubblico integrabili dal privato
Pacificamente, le falsità inerenti il primo punto richiesto dall’autocertificazione, e quindi le proprie generalità, integrano il reato di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” previsto dall’art. 495 c.p., che punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona.
Peraltro, nel concetto di “altre qualità” rientrano anche quelle informazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, ad individuare il soggetto e consentire la sua identificazione; e quindi, vi rientrano dati come la residenza e il domicilio, la professione, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, le eventuali precedenti condanne e ogni altro attributo che serva ad integrare la individualità della persona.
Quindi, il privato può incorrere nel reato di cui all’art. 495 c.p. solo nel caso in cui la falsità attiene ad uno degli elementi sopracitati, e non anche se ad essere falsa è la motivazione della propria presenza in strada.
In questo diverso caso, potrebbe essere integrato il diverso reato di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” previsto all’art. 483 c.p., secondo cui chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Tale delitto si configura solo nel momento in cui il privato sia obbligato a dire il vero da una norma giuridica (anche extra-penale), in quanto vengono ricollegati specifici effetti probatori all’atto-documento nel quale la dichiarazione viene inserita. Peraltro, non è necessario che l’obbligo di dire la verità sia esplicito, ma può trovare anche un aggancio “implicito” in una norma di legge. È, inoltre, richiesta la sussistenza di un atto pubblico, e non è sufficiente una mera scrittura privata: il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico riguarda solo quelle attestazioni del privato che il pubblico ufficiale ha il dovere di documentare.
L’autocertificazione rientra nell’ambito dell’art. 47 D.P.R. 445/00, il quale consente di sostituire l’atto di notorietà con una dichiarazione che abbia ad oggetto, tra gli altri, fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato. In questo modo, l’autocertificazione acquista il potere di comprovare i fatti di cui si è a conoscenza, assumendo efficacia probatoria e natura di atto pubblico. Per quanto concerne l’obbligo di verità imposto al privato, questo si desume dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/00 secondo il quale “le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”, richiamando il precetto di cui all’art. 483 c.p.
Pertanto, chi inserisce affermazioni non veritiere nell’autocertificazione, considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è considerato al pari di chi rende dichiarazioni false al Pubblico ufficiale, le quali verranno inserite da quest’ultimo in un atto che è destinato a costituire prova della verità del fatto recepito. Sussistono conseguentemente tutti i requisiti strutturali dell’art. 483 c.p.: obbligo di verità, efficacia probatoria dell’atto, equivalenza tra autodichiarazione e dichiarazioni rese al Pubblico ufficiale.
3 - Quando non è integrato il reato di cui all’art. 483 c.p.
Si evidenzia che vi sono dei casi in cui il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico potrebbe non sussistere.
Ai sensi dell’art. 483 c.p., l’oggetto della falsa attestazione deve essere un “fatto”, e quindi un evento della vita o una circostanza che sono prospettati come già realizzati e/o materializzati nella realtà esteriore, e il cui accertamento è già possibile in rerum natura. Si tratta di quei casi in cui il privato dichiari di essere in strada per “aver già compiuto” una certa azione che venga giustificata dai motivi di deroga del DPCM (es. “sono stato a lavoro presso la sede sita in ...”; “sto tornando a casa dopo aver portato generi alimentari e medicinali a mia madre anziana”, etc.). Nel caso in cui la falsità attenga ad un fatto già compiuto, ben potrà essere integrato il reato di cui all’art. 483 c.p.
Diverso è il caso in cui nell’autocertificazione venga esplicitata l’intenzione di compiere un fatto, che però non sia ancora realizzato nella sua completezza. Invero, la dichiarazione, in questi casi, ha per oggetto una mera intenzione (es. “sto andando a fare la spesa”; “sto andando a lavoro”; “sto andando in farmacia per acquistare il medicinale x”), per il quale l’accertamento, e la conformità alla realtà è possibile solo in un momento successivo. Il fatto in sé non è ancora materializzato nella realtà esteriore, e quindi si ritiene non possa essere configurata la fattispecie delittuosa ex art. 483 c.p. In questo caso ad essere attestato è un mero intento, un proposito che sfugge all’oggetto della falsità penalmente rilevante.
Ciò appare conforme alla impostazione dell’ordinamento giuridico italiano, secondo cui non si può essere puniti per una mera intenzione o per un’idea, ma richiede invece la sussistenza di una condotta materiale ed esistente in rerum natura. Diversamente, verrebbe violato il principio di offensività e di materialità, tutelato a livello costituzionale dall’art. 25 Cost.
In conclusione, sarà necessario distinguere tra diverse condotte:
Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
28 lug. 2023 • tempo di lettura 3 minuti
In Italia, il reato di revenge porn è disciplinato dall'articolo 612-bis del Codice Penale, che prevede la seguente incriminazione:"Chiunque diffonde, con qualsiasi mezzo, immagini o sequenze audiovisive idonee a ledere l'onore o la reputazione della persona rappresentata, ovvero a violare la privacy della stessa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.Se il fatto è commesso nei confronti di persona offesa dal reato di violenza sessuale di cui agli articoli 609-bis, 609-ter o 609-quater, la pena è della reclusione da uno a sei anni.Salve le ipotesi di cui all'articolo 617, primo comma, la stessa pena si applica a chiunque detiene, acquista o si procura immagini o sequenze audiovisive di cui al primo comma."In sostanza, il reato di revenge porn consiste nella diffusione, con qualsiasi mezzo, di immagini o sequenze audiovisive idonee a ledere l'onore o la reputazione della persona rappresentata, ovvero a violare la sua privacy. La pena prevista per questo reato va dalla reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. La pena può essere aumentata se il fatto è commesso nei confronti di una persona già offesa dal reato di violenza sessuale. Inoltre, è prevista la stessa pena per chiunque detiene, acquista o si procura immagini o sequenze audiovisive di revenge porn.Il revenge porn è una forma di violenza sessuale digitale che consiste nella diffusione di immagini o video intimi di una persona senza il suo consenso. Spesso, le immagini o i video sono stati originariamente scattati o registrati durante una relazione intima consensuale, ma vengono divulgati dopo la fine della relazione o in seguito ad una vendetta o un ricatto.Il revenge porn si manifesta attraverso la pubblicazione di immagini o video intimi su internet, sui social network, sui siti di condivisione di file o tramite messaggi privati. La vittima può essere individuata attraverso il nome completo, l'indirizzo, il luogo di lavoro o altre informazioni personali.Per difendersi dal revenge porn, è importante adottare alcune misure preventive, come non condividere immagini o video intimi con altre persone e proteggere la propria privacy sui social network e sui siti di incontri. In caso di divulgazione di immagini o video intimi, la vittima deve raccogliere prove della diffusione, come screenshot, e rivolgersi alle autorità competenti per segnalare l'accaduto e denunciare il reato.Le soluzioni per affrontare il revenge porn possono variare a seconda del caso specifico. In alcuni casi, la vittima può ottenere la rimozione delle immagini o dei video dalla piattaforma su cui sono stati pubblicati. In altri casi, può essere necessario ricorrere alla via legale per ottenere giustizia e risarcimento.In Italia, il revenge porn è considerato un reato e viene punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da 1.000 a 10.000 euro. Inoltre, il responsabile è tenuto al risarcimento dei danni causati alla vittima. La legge prevede anche la possibilità di ricorrere alla procedura del "diritto all'oblio", che consente di chiedere la rimozione delle informazioni personali diffuse in modo illecito su internet.
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16 ago. 2023 • tempo di lettura 5 minuti
La prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 10 novembre 2022, ha condannato all’unanimità l’Italia per una violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il caso ha riguardato la presunta violazione da parte dello Stato italiano del suo dovere di proteggere e assistere la ricorrente e i suoi due figli durante gli incontri organizzati con il padre di questi ultimi – tossicodipendente e alcolista – accusato di maltrattamenti e minacce contro la donna, nonché la decisione dei tribunali nazionali di sospendere la responsabilità genitoriale della stessa, considerata un genitore “ostile agli incontri con il padre”. La madre dei bambini aveva adotto quale motivazione per non partecipare a tali incontri i precedenti fatti di violenza subiti e la mancanza di sicurezza degli stessi. In particolare, i ricorrenti hanno sottolineato che gli incontri non si sono svolti nelle condizioni di “protezione rigorosa” prescritta dalle autorità competenti, circostanza che li ha esposti a ulteriori violenze. Inoltre, la donna ha lamentato di aver subito una vittimizzazione secondaria in violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione, essendo stata ritenuta un genitore non cooperativo e privata della sua potestà genitoriale.La Corte Europea - tenuto conto della giurisprudenza in materia (cfr. Remetin c. Croazia (n. 2), n. 7446/12, §67, 24 luglio 2014) e della natura delle censure sollevate dai ricorrenti - ha ritenuto che il caso di specie dovesse essere esaminato dal solo punto di vista dell’art. 8 della Convenzione, nella misura in cui stabilisce che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare […]”. Preliminarmente, i giudici di Strasburgo hanno ricordato che la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente ha interferito con il suo diritto al rispetto della vita familiare (mutatis mutandis R.M. c. Lettonia, n. 53487/13, § 102, 9 dicembre 2021). Tale ingerenza viola l’art. 8 della Convenzione, a meno che non sia “a norma di legge”, persegua uno o più scopi legittimi di cui al comma 2, e non possa essere considerata un provvedimento “necessario” in una società democratica. Per quanto riguarda la vita familiare di un bambino, vi è attualmente un ampio consenso – anche nel diritto internazionale – sull'idea che in tutte le decisioni riguardanti i bambini, il loro interesse superiore deve avere la preminenza (Strand Lobben e altri c. Norvegia [GC], n. 37283/13, § 207, 10 settembre 2019, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 135, CEDU 2010, e X c. Lettonia [GC], n. 27853/09, § 96, CEDU 2013). Nei casi in cui gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori sono in conflitto, l'art. 8 richiede alle autorità nazionali di trovare un giusto equilibrio tra tutti gli interessi, attribuendo particolare importanza all'interesse superiore del figlio, che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori (cfr., ad esempio, Sommerfeld c. Germania [GC], n. 31871/96, § 64, CEDU 2003-VIII, nonché i riferimenti ivi citati). Nel caso di specie, per quanto riguarda i due bambini, la Corte ha osservato che, nonostante le ripetute segnalazioni ricevute sin dal 2015, il Tribunale per i Minorenni non ha sospeso i contatti fino a novembre 2018. In tale lasso temporale, i minori hanno dovuto incontrare il padre in un ambiente instabile che non ha favorito il loro sviluppo pacifico, nonostante le autorità competenti sapessero che l’uomo non seguiva più il suo programma di disintossicazione dalla droga e che il procedimento penale a suo carico per maltrattamenti era pendente. La Corte, dunque, non ha compreso perché il Tribunale per i Minorenni, abbia deciso di proseguire con le sessioni di contatto anche se il benessere psicologico, l’equilibrio emotivo e l'incolumità dei bambini non erano garantiti: in nessuna fase è stato valutato il rischio a cui sono stati esposti e nelle decisioni dei giudici nazionali non è emersa la dovuta attenzione in merito al loro interesse superiore, prevalente rispetto a quello del padre a continuare con le sessioni di incontro. La Corte ha anche preso atto della constatazione della Corte d'Appello di Roma secondo cui il padre, attraverso il suo comportamento aggressivo, distruttivo e sprezzante durante le sessioni, ha mancato al suo dovere di garantire uno sviluppo sano e sereno dei bambini. Ciò ha comportato una violazione dell'art. 8 della Convenzione nei confronti di entrambi i bambini. Per quanto riguarda la madre dei bambini, la Corte ha ritenuto che le decisioni dei tribunali interni di sospensione della sua responsabilità genitoriale non avessero tenuto conto delle difficoltà connesse alle sessioni di contatto e delle evidenziate condizioni di precarietà. Inoltre, nella sua relazione sull'Italia, il GREVIO (il Gruppo di esperti indipendenti del Consiglio d’Europa incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Convenzione di Istanbul) ha sottolineato che la sicurezza del genitore non violento e dei figli devono essere un fattore centrale quando si decide sull'interesse superiore del minore in relazione all'affidamento e alle modalità di visita. GREVIO ha anche osservato che i tribunali nazionali non hanno tenuto conto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul. La Corte Europea ha condiviso le preoccupazioni del GREVIO circa l'esistenza di una pratica diffusa da parte dei tribunali civili di considerare “non collaborative”, e quindi “madri non idonee” meritevoli di sanzioni, le donne che adducono il problema della violenza domestica quale motivo per non partecipare alle sessioni di contatto tra i propri figli e il loro ex partner, e per non accettare l'affidamento condiviso o il diritto di visita. Alla luce di quanto precede, i giudici europei hanno ritenuto che le autorità giudiziarie italiane non abbiano fornito ragioni pertinenti e sufficienti a giustificare la loro decisione di sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente tra il maggio del 2016 e il maggio del 2019, in quanto basata su un esame non approfondito della reale situazione della donna e sulla sua presunta ostilità nei confronti dell’ex partner. Pertanto, la Corte Europea ha riscontrato una violazione dell’art. 8 della Convenzione anche nei confronti della madre dei bambini.Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com
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12 mar. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
A causa dell’emergenza da Covid-19 si è sentito parlare spesso del reato di epidemia, previsto dal codice penale nella duplice ‘veste’ di delitto doloso e colposo. Cerchiamo dunque di comprendere gli elementi costitutivi di questa fattispecie e se, con riferimento all’epidemia causata dalla diffusione del virus da Covid-19, vi possano effettivamente essere gli elementi idonei a giustificare una contestazione in sede penale.Premessa.Cosa prevede il reato di epidemia dolosa?(Segue) e quello di epidemia colposa?Tali fattispecie incriminatrici possono applicarsi in caso di Covid-19?1 - Premessa.In materia penale, l’epidemia è disciplinata in due disposizioni differenti del codice penale: vale a dire gli artt. 438 e 452 c.p. Come si dirà, l’elemento oggettivo delle fattispecie incriminatrici è il medesimo; differiscono, invece, in punto di coefficiente psicologico. In un caso (art. 438 c.p.), ai fini dell’integrazione del reato è necessaria la sussistenza del dolo, inteso quale rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del delitto; nell’altro (art. 452 c.p.), l’elemento soggettivo richiesto è quello della colpa. In quest’ultima ipotesi, dunque, l’evento non è voluto dall’agente, ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di disposizioni. Il bene giuridico tutelato dalle disposizioni incriminatrici è ovviamente il medesimo: consiste nella tutela dell’incolumità pubblica e, in particolare, nella salvaguardia della salute collettiva. A tal riguardo, secondo l’opinione maggioritaria – avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità – la persona offesa del reato è unicamente lo Stato e, per esso, il Ministero della Salute quale organo di vertice dell’esecutivo preposto alla tutela della salute. Si ritiene, infatti, che lo Stato sia l’esclusivo titolare del bene giuridico protetto dalla norma e, pertanto, sarebbe la parte legittimata a costituirsi parte civile nell’ambito di un procedimento penale avente quale capo di imputazione il reato di epidemia.L’applicazione giurisprudenziale del delitto in questione (sia doloso che colposo) è stata pressoché nulla. Tuttavia, in ragione della ancora attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Covid-19, può essere opportuno interrogarsi su quali siano gli elementi costitutivi della fattispecie in esame. Non è da escludere, infatti, che nei prossimi tempi gli organi inquirenti si trovino a dover contestare, laddove ne ricorrano i presupposti, il reato di epidemia.2 - Cosa prevede il reato di epidemia dolosa?Secondo quanto prescritto dall’art. 438 c.p., il reato può venire in rilievo qualora una persona abbia cagionato un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Come prima cosa, è bene sottolineare che ai fini dell’integrazione del delitto non è richiesto il possesso di una particolare qualifica in capo al soggetto attivo: il reato – per via della locuzione ‘chiunque’ – è di natura c.d. comune. Ad avviso della più recente giurisprudenza di legittimità è possibile contestare il delitto di epidemia anche qualora non via sia un’alterità tra persona e germi patogeni, in altri termini nei casi in cui il soggetto attivo diffonda il virus che egli stesso ha precedentemente contratto. La specificazione è necessaria poiché, in passato, si riteneva che l’espressione «mediante la diffusione di germi patogeni» dovesse essere interpretata nel senso di richiedere una separazione fisica tra il diffusore e ciò che viene diffuso (vale a dire il germe patogeno). Chiarissima sul punto una recente pronuncia della Corte di cassazione, ad avviso della quale «la norma non impone una relazione di alterità e non esclude che una diffusione possa aversi pur quando l’agente sia esso stesso il vettore di germi patogeni» (Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, vicenda relativa alla trasmissione del virus HIV nell’ambito della quale i giudici hanno escluso la sussistenza del delitto di epidemia). Secondo l’opinione prevalente, inoltre, il fatto tipico del reato qui analizzato coincide, da un lato, con la manifestazione della malattia in un numero considerevole di persone e, dall’altro, nel concreto pericolo che il contagio si diffonda repentinamente – e in un ristretto arco temporale – in un numero indeterminato di persone. Ciò che deve essere verificato processualmente è che l’iniziale trasmissione del virus in un elevato quantitativo di persone sia ricollegabile causalmente alla condotta posta in essere dal soggetto portatore del virus: dimostrazione probatoria, quest’ultima, di non semplice assolvimento. In punto di elemento soggettivo, la norma richiede, come anticipato, la sussistenza del dolo (anche nella gradazione del dolo eventuale). In altri termini, è anzitutto necessario che la persona si rappresenti l’eventualità che tramite la sua condotta potrebbe infettare un numero significativo di persone e, conseguentemente, determinare una diffusione indiscriminata e incontrollabile della malattia; una volta rappresentatosi l’evento criminoso, è poi necessario che il comportamento della persona sia volontario. Quanto al trattamento sanzionatorio, infine, il legislatore ha previsto la pena dell’ergastolo. 3 - (Segue) e quello di epidemia colposa?La fattispecie colposa, disciplinata come detto dall’art. 452 c.p., differisce dall’ipotesi punita a titolo di dolo, non soltanto per il diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, ma anche per il trattamento sanzionatorio, in quest’ultimo caso decisamente più mite rispetto a quello dell’art. 438 c.p.A fronte dell’ergastolo previsto per l’epidemia dolosa, l’ipotesi colposa è sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni (art. 452, co. 1 lett. b) c.p.). Per quanto riguarda l’elemento oggettivo del reato, invece, le considerazioni non possono che essere analoghe a quelle formulate rispondendo alla domanda precedente: la condotta dell’epidemia colposa è infatti descritta per rinvio all’art. 438 c.p.4 - Tali fattispecie incriminatrici possono applicarsi in caso di Covid-19?In ragione dell’attuale situazione epidemiologica nazionale e internazionale, riteniamo sussista tuttora la concreta possibilità di contestazione dei reati sopra descritti. Una tale eventualità era stata avallata dallo stesso legislatore, il quale – nel mettere a punto un sistema di sanzioni volto a far rispettare le misure di contenimento adottate durante il primo lockdown del 2020 per fronteggiare la diffusione del virus – aveva fatto esplicito riferimento al delitto di epidemia: in particolare, l’art. 4, co. 6 d.l. 19/2020 prevedeva un’espressa clausola di riserva in favore del reato di cui all’art. 452 c.p., relativa all’ipotesi di violazione della misura della quarantena. In virtù di quanto si è detto, è tuttavia necessario specificare che sarà onere del giudice vagliare, caso per caso, la sussistenza di tutti gli elementi sopra descritti. A tal proposito, si ritiene inverosimile che possa essere condannato per epidemia (anche soltanto colposa) chi abbia posto in essere una condotta inidonea, in concreto, a far diffondere il virus in maniera incontrollata. Si pensi, ad esempio, al comportamento di chi – sottoposto a quarantena per via della positività al Covid-19 – sia uscito di casa per recarsi in un posto notoriamente desolato; o anche all’ipotesi della persona positiva che esca in piena notte dalla propria dimora per andare a gettare la spazzatura negli appositi locali condominiali. In tali circostanze, infatti, pare ragionevole ritenere che non sussista in concreto alcun pericolo di trasmissione rapida e incontrollata del virus. Editor: avv. Davide Attanasio
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Egregio Avvocato
6 lug. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
L’articolo 47 dell’ Ordinamento penitenziario, disciplina l’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale.L’affidamento in prova consiste nella misura alternativa alla detenzione più ampia e ha quale obiettivo il reinserimento del detenuto all’interno della società.In linea generale possono essere ammessi alla misura in argomento tutti i condannati a pena detentiva non superiore ad anni 3, oppure ai condannati che abbiano 3 anni di pena da scontare quale residuo di una pena maggiore.Oltre ai limiti di pena appena indicati, per essere ammessi alla misura alternativa in argomento è necessaria una verifica del comportamento del reo (periodo di osservazione) da parte dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) se in stato di libertà, ovvero di una verifica della condotta all’interno dell’istituto penitenziario, nonché allo svolgimento di altri esperimenti premiali, con la finalità di verificare l’attitudine del soggetti di adeguarsi alle prescrizioni imposte.Ciò posto, è importante comprendere se, ai fini della concessione o meno dell’affidamento in prova, sia rilevante valutare la storia “carceraria” del soggetto che richiede la misura ex 47 dell’Ordinamento penitenziario. Sul punto, infatti, orientamento ormai consolidato ritiene che ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. Avv. Francesco Bellocchio
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