Il diritto all’assegnazione della casa familiare

Avv. Egregio Avvocato

Egregio Avvocato

Pubblicato il 29 giu. 2021 · tempo di lettura 4 minuti

Il diritto all’assegnazione della casa familiare | Egregio Avvocato
Uno dei provvedimenti più importanti che deve assumere il Tribunale è quello relativo a quale dei genitori deve essere assegnata l’ex casa familiare nei procedimenti di separazione e divorzio oltre che nei procedimenti in camera di consiglio a tutela dei figli nati fuori del matrimonio.
L’assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi risponde all’esigenza di far conservare ai figli l’habitat domestico, inteso come il centro degli effetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi l’ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
L’articolo 337 sexies c.c. stabilisce che la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto prioritariamente conto dell’interesse dei figli indipendentemente dalle condizioni economiche dei genitori.
Oggetto di assegnazione è solo quell’immobile che sia stato centro di aggregazione durante la convivenza comprendente anche i beni mobili, gli arredi, le suppellettili e dell’attrezzatura tesi ad assicurare le esigenze della famiglia.


  1. Quali sono i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale?
  2. Il diritto del coniuge assegnatario è opponibile ai terzi?
  3. Se la casa coniugale è in locazione il coniuge assegnatario subentra ex lege nel contratto?
  4. Quanto avviene l’estinzione del diritto di godimento della casa coniugale?


1 – Quali sono i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale?


Secondo quanto statuito dal codice civile e dalla legge divorzile il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto esclusivamente dell’interesse dei figli.

Il Tribunale prima di provvedere all’assegnazione della casa familiare deve verificare che, da un lato sussistano figli minori o maggiorenni non autonomi, in secondo luogo che il collocamento dei figli avvenga in favore di uno dei genitori al quale andrà assegnata la casa ed infine che la casa di cui si chiede l’assegnazione sia quella familiare cioè quella occupata dai genitori prima del provvedimento giudiziale.

L’assegnazione della casa familiare comporterà l’assegnazione del mobilio compreso ed il genitore tenuto ad allontanarsi potrà asportare solo i propri effetti personali. 

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni o quello indicato all’interno dell’accordo di separazione/divorzio, l’avvenuto cambio di residenza o di domicilio. 

L’assegnazione della casa per provvedimento del giudice comporterà che il genitore beneficiario subentri in tutti i diritti e dovere correlati come il pagamento degli oneri condominiali e simili.

In sostanza il genitore assegnatario dovrà corrispondere al condominio le spese di gestione ordinaria, nonché dovrà far fronte a tutte le utenze.  

Per quanto riguarda gli oneri condominiali straordinari, questi secondo la normativa generale, restano a carico del proprietario. 


2 - Il diritto del coniuge assegnatario è opponibile ai terzi?


A tutela dell’assegnatario la legge prevede espressamente che il provvedimento di assegnazione è suscettibile di trascrizione nell’apposito registro immobiliare della Conservatoria per renderlo opponibile a eventuali terzi che abbiano acquistato la casa dopo la trascrizione.

È possibile opporre l’assegnazione anche a chi intende costituire altri diritti reali sulla casa.

Ciò significa che i terzi a cui è nota l’esistenza dell’assegnazione, in quanto trascritta, devono attendere la revoca o la cessazione di tale provvedimento per poter entrare in possesso dell’immobile acquistato.

È necessario precisare che se l’assegnazione è disposta sulla base della concorde richiesta dei coniugi in sede di giudizio di separazione, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai terzi e né al coniuge non assegnatario che vuole proporre domanda di divisione del bene di cui è proprietario.

L’opponibilità è infatti collegata al presupposto che il coniuge assegnatario sia anche affidatario dei figli. 


3 - Se la casa coniugale è in locazione il coniuge assegnatario subentra ex lege nel contratto?


Nel momento in cui la casa coniugale è in locazione e il contratto è intestato al genitore estromesso oppure ad entrambi i coniugi, in caso di separazione giudiziale (e nel caso di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) subentra solo il coniuge a cui è assegnata la casa familiare. 

Per legge il coniuge assegnatario subentra nel contratto di locazione e diventa naturalmente obbligato al pagamento dei canoni e delle relative spese di conduzione.

Tale effetto legale si produce anche in capo al convivente di fatto affidatario della prole.


4 - Quanto avviene l’estinzione del diritto di godimento della casa coniugale?



Le legge indica determinati presupposti, in presenza dei quali, le parti possono chiedere al giudice di revocare l’assegnazione della casa familiare: a) nel momento in cui i figli non convivono più o diventano economicamente indipendenti; b) il coniuge assegnatario non abita più nella casa familiare o cessa di abitarvi stabilmente; c) il coniuge assegnatario inizia una convivenza more uxorio nella casa assegnata o contrae nuovo matrimonio; c) uno dei coniugi cambio la propria residenza o domicilio. 

Nel momento in cui si verificano uno dei predetti fatti l’assegnazione non viene meno di diritto ma sarà il coniuge interessato chiedere la revoca al Tribunale, il quale dovrà decidere in base alla valutazione nell’interesse primario dei figli minori.

Il coniuge interessato alla revoca dell’assegnazione della casa coniugale dovrà presentare ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ed avrà l’onore di provare il fatto posto alla base della richiesta di revoca. 

La prova sarà abbastanza rigorosa nel momento in cui c’è la presenza di figli affidati o conviventi con l’assegnatario, in ogni caso il giudice deve verificare se la revoca contrasti con i preminenti interessi della prole.


Editor: Avv. Elisa Calviello

Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

La separazione dei coniugi

2 ago. 2021 tempo di lettura 4 minuti

Il codice civile agli articoli 150, 151, 154 e 158 disciplina la separazione personale dei coniugi.L’istituto, che si differenzia nettamente rispetto al divorzio, consiste in una situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e di reciproco rispetto.In particolare, la separazione è quella situazione temporanea dove il vincolo matrimoniale si allenta ma non si scioglie e costituisce un rimedio al venir meno dell’affectio coniugalis.La funzione dell’istituto è duplice: mantenere vivo il vincolo coniugale, che può sempre tornare alla sua piena efficienza con la riconciliazione (art. 157 c.c.) o predisporre le basi per il successivo scioglimento del vincolo.Quanti tipi di separazione sono disciplinati dal codice civile?Cosa s’intende per separazione di fatto?Quali sono gli effetti della separazione personale dei coniugi?A chi spetta il diritto di chiedere la separazione?1 – Quanti tipi di separazione sono disciplinati dal codice civile?Ai sensi dell’articolo 156, comma II, c.c. la separazione può essere: a) giudiziale, se ha il suo presupposto nell’intollerabilità della convivenza o nel grave pregiudizio per l’educazione dei figli ed è pronunciata dal Tribunale ad istanza di uno o di entrambi i coniugi (art. 151 c.c.); b) consensuale, se ha il suo presupposto nel consenso dei coniugi ed avviene per accordo delle parti che dovrà essere omologato dal Tribunale (art. 158 c.c.). In entrambe le ipotesi si parla di separazione legale, in quanto lo status di vita separata si instaura tra i coniugi soltanto a seguito di un provvedimento giurisdizionale.Vi sono, inoltre, forme particolari di separazione, che pur trovando la loro disciplina in un provvedimento giurisdizionale non comportano la modificazione dello status coniugale: a) separazione temporanea disposta in pendenza del giudizio di nullità del matrimonio davanti ai tribunali civili; b) la separazione ordinata dal presidente del Tribunale in sede di provvedimenti temporanei e urgenti durante il giudizio di separazione.2 - Cosa s’intende per separazione di fatto?Lo status di coniuge legalmente separato può nascere solo da una sentenza di separazione giudiziale o dall’omologazione di una sentenza consensuale.Tuttavia, i coniugi possono porre fine alla convivenza dando vita a situazioni che non sono irrilevanti per l’ordinamento e che producono determinati effetti giuridici, in parte diversi rispetto a quelli prodotti dalla separazione legale.La separazione di fatto richiede la cessazione della convivenza dei coniugi. Non costituiscono, pertanto, separazione di fatto le ipotesi (viaggi, ricoveri in ospedale, servizio militare) nelle quali la coabitazione sia temporaneamente interrotta senza che si verifichi alcuna frattura dell’affectio coniugalis. Costituisce separazione di fatto anche la separazione consensuale non omologata, quando i coniugi concordano la cessazione della convivenza senza far ricorso all’autorità giudiziale.La separazione di fatto rileva quale fondamento dell’azione di disconoscimento della paternità, non comporta il venir meno della presunzione di concepimento e non determina lo scioglimento della comunione legale.3 - Quali sono gli effetti della separazione personale dei coniugi?La separazione, come innanzi detto, non scioglie il matrimonio ma sospende soltanto alcuni doveri reciproci dei coniugi, quali quelli legati alla vita in comune.In particolare, il dovere di fedeltà si riduce al mero dovere di rispetto dell’onorabilità del coniuge, vengono meno gli obblighi di convivenza e di collaborazione, ma la moglie conserva il cognome del marito. Quanto ai rapporti patrimoniali, si scioglie la comunione legale ma permangono il fondo patrimoniale e l’impresa familiare.A fronte della separazione, sorge l’obbligo in capo al coniuge di fornire all’altro coniuge, se privo di adeguate risorse economiche, i mezzi necessari per le ordinarie esigenze di vita. Il mantenimento in favore dei figli, invece, grava su entrambi i genitori in misura proporzionale al reddito di ciascuno.4 - A chi spetta il diritto di chiedere la separazione?La separazione può essere chiesta da uno o da entrambi i coniugi, compreso il coniuge che con il suo comportamento abbia cagionato l’intollerabilità della convivenza o la situazione pregiudizievole ai figli. Nel giudizio di separazione la qualità di parte spetta esclusivamente ai coniugi e non può essere riconosciuta ai parenti di questi, neppure al fine di tutelare più efficacemente gli interessi dei figli minori.Il diritto di chiedere la separazione è: a) personalissimo, né deriva l’intrasmissibilità agli eredi, poiché il diritto cessa con la morte del suo titolare e non è ammissibile la prosecuzione in giudizio da parte degli eredi; b) indisponibile, ciò comporta che la separazione non può essere oggetto di compromesso per arbitrato; c) imprescrittibile. È consentita la rappresentanza volontaria dei coniugi da parte di procuratori speciali delimitando l’ambito che la parte rappresentata intende far valere a mezzo del rappresentante.Per l’interdetto non può agire il tutore il quale, tuttavia, ha la legittimazione passiva nel giudizio di separazione promosso dall’altro coniuge.Editor: Avv. Elisa Calviello

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Decisiva l'indagine del detective per provare la capacità reddituale dell'ex coniuge

10 dic. 2022 tempo di lettura 2 minuti

Da avvocato divorzista ho sempre ribadito la necessità di una riforma ex fundamentis del diritto di famiglia, al fine di eliminare le obsolete interpretazioni dell'assegno di mantenimento e di quello divorzile, non più in linea con la moderna realtà economico - sociale. Orbene, pur in assenza di un intervento razionale nella materia - che probabilmente non verrà per via degli interessi di certe lobby - la Giurisprudenza di legittimità e di merito si è mossa autonomamente su questa via. Ad esempio, è stato ribadito dalla Suprema Corte come l'assegno divorzile non spetti sic et simpliciter, bensì in relazione all'effettiva capacità lavorativa dell'ex coniuge! Se ciò è vero, rimane il problema di come poter dimostrare che la controparte effettivamente svolga attività lavorativa, atteso che, purtroppo, spesso e volentieri si ricorre a stratagemmi tipicamente italici, pur di continuare a percepire indebitamente emolumenti dall'ex. Al riguardo, appare interessante una sentenza di merito (Tribunale Napoli, 1° sez. civ., Sentenza n. 6249 del 21.6.2022), secondo cui la prova fornita da un detective privato ha una valenza decisiva nell'ambito di un procedimento cognitivo. Al riguardo, va detto che la prova tramite investigatore privato, pur rispondendo ad una chiara logica, non sempre viene accettata nei Tribunali, con la conseguenza che la best practice dei matrimonialisti arriva, talvolta, persino a sconsigliare l'uso di tale strumento difensivo che, tuttavia, se ben pianificato, può produrre risultati devastanti per la controparte. La motivazione di tale Sentenza, che condivido in toto, non fa altro che ribadire, da un lato, la natura perequativa e compensativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro rimarca a chiare lettere che l'assegno non è dovuto solo e semplicemente per aver detto illo tempore il famigerato "Sì". Con l'augurio che la nuova Legislatura possa finalmente mettere mano a questa spinosa materia. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

Continua a leggere

Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti e il principio dell’interesse superiore del minore: riflessioni sulla Cassazione civile, ordinanza n. 2881/2023

30 gen. 2026 tempo di lettura 4 minuti

Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, disciplinato dall’art. 317-bis c.c., costituisce un tema di grande rilevanza nel diritto di famiglia italiano. La recente ordinanza della Cassazione civile, sez. I, n. 2881 del 31 gennaio 2023, ha precisato che tale diritto non può essere esercitato in modo coercitivo, imponendo al minore frequentazioni non gradite.La pronuncia si inserisce in un quadro giuridico complesso, dove il principio dell’interesse superiore del minore prevale su quello dei genitori e degli altri familiari, in linea con disposizioni costituzionali (artt. 2, 30 e 31 Cost.) e fonti internazionali ed europee (Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, Carta dei diritti fondamentali dell’UE, CEDU).La Cassazione ha ribadito che ogni intervento giudiziale volto a disciplinare i rapporti tra minore e ascendenti deve fondarsi sul principio dell’interesse superiore del minore. Tale principio, riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 79/2022), finisce per sancire i seguenti principi:Prevalenza dell’interesse del minore: l’interesse dei genitori o dei nonni non può giustificare la coercizione del bambino in relazioni indesiderate;Valutazione della capacità di discernimento: secondo l’art. 336-bis c.c., la volontà dei minori di età superiore ai dodici anni o, comunque, capaci di discernimento deve essere rispettata; Progetto educativo e formativo: la frequenza dei nonni deve integrarsi in un progetto complessivo volto a garantire uno sviluppo equilibrato della personalità del minore.Fonti internazionali (come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione dei bambini del 1986, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione del 1968, insieme a strumenti europei quali l’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e gli artt. 8 e 14 CEDU) confermano il principio della centralità dell’interesse del minore.L’art. 317-bis c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, riconosce ai nonni il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che il diritto dei nonni non è incondizionato e che la tutela dei rapporti deve conciliarsi con la volontà e il benessere del minore. Infatti, ci sono particolari situazioni, da valutare sempre nel caso concreto, in cui la frequentazione con i nonni, se valutata come una relazione sgradita e non voluta, non può essere imposta.In particolare, la Suprema Corte afferma: “Il mantenimento di rapporti significativi coi nonni non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un’imposizione manu militari di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i 12 anni o che comunque risulti capace di discernimento”.Ne consegue che il ruolo degli ascendenti non è quello di imporre relazioni, ma di cooperare con i genitori e favorire lo sviluppo affettivo e morale del minore, tenendo sempre presente la spontaneità e la qualità della relazione.Quando le relazioni tra nonni e nipoti si complicano a causa di conflitti con i genitori, l’intervento giudiziale diventa necessario. La Corte deve:Accertare la capacità di discernimento dei minori: ascoltandoli secondo le condizioni previste dall’art. 336-bis c.c.;Valutare l’interesse concreto e specifico del minore: considerando la qualità e la spontaneità della relazione con ciascun ascendente;Bilanciare gli interessi dei familiari adulti: senza far prevalere la posizione di nessuno, ma cercando soluzioni armoniche che rispettino il progetto educativo e formativo del minore.Nella fattispecie oggetto dell’ordinanza n. 2881/2023, la Corte di merito non aveva valutato la capacità di discernimento dei bambini né il loro interesse specifico, trascurando la conflittualità con la famiglia paterna. La Cassazione ha quindi cassato il provvedimento e rinviato per un nuovo esame secondo i principi sopra delineati.In conclusione, l’ordinanza n. 2881/2023 rappresenta un punto di riferimento essenziale per la giurisprudenza sul diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti. Essa, ribadendo la centralità dell’interesse superiore del minore, sancisce che nessun rapporto può essere imposto contro la volontà del bambino, evidenzia che in particolari situazioni, quando la frequentazione è sgradita, non può essere imposta, conferma il ruolo del giudice nel bilanciamento tra le posizioni degli adulti e il rispetto della spontaneità delle relazioni familiari e sottolinea l’obbligo degli ascendenti di cooperare al progetto educativo del minore.In sintesi, la Suprema Corte chiarisce che non è il minore a sacrificarsi per soddisfare le esigenze degli ascendenti, ma che il diritto dei nonni deve essere modulato in funzione del benessere concreto dei bambini, in armonia con le fonti costituzionali, internazionali ed europee, e rispettando la spontaneità della relazione affettiva. A nostro modesto parere, è comunque opportuno indagare e capire i motivi che inducono il minore a rifiutare il rapporto con i nonni.

Continua a leggere

Coronavirus e assegno di mantenimento: È possibile una revisione?

4 mag. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Negli ultimi mesi abbiamo vissuto una situazione peculiare che ha sollevato non pochi quesiti anche a livello di diritto di famiglia. In particolare, ci si é chiesti se le misure di contenimento della pandemia da COVID -19 possano o meno giustificare una riduzione dell´assegno di mantenimento. A nostro modesto parere, la questione appare abbastanza semplice. La normativa italiana (art. 156 del Codice civile e art. 9, comma 1, della legge 898/70) prevedono che, una volta statuiti eventuali accordi in merito all´assegno di mantenimento, tali pattuizioni fanno riferimento alla situazione esistente al momento della divisione coniugale. , solo se tale situazione dovesse cambiare sensibilmente, se ne potrà chiedere il riesame per adeguare – secondo un vaglio comparativo delle condizioni delle parti (Cassazione 1119/2020) – l’importo o lo stesso obbligo contributivo al quadro attuale. Non si procederà, pertanto, ad una nuova ponderazione di fatti già esaminati ma si accerterà se, ed in che misura, gli eventi sopravvenuti abbiano alterato gli equilibri così da bilanciare gli impegni economici con il mutato assetto (Cassazione 22269/2020). Tanto premesso, la pandemia e le misure di contenimento ad essa collegate assumono una certa importanza solo e nella misura in cui le stesse abbiano o meno influito sulla situazione economica. Dovrà, poi, attentamente valutarsi se tali condizioni si sino modificate in peius e se tale peggioramento sia destinato ad essere permanente e non temporaneo. Se effettivamente ci si trova di fronte ad una mutata situazione a carattere permanente, si potrá richiedere la modifica delle condizioni di separazione e/o di divorzio. In caso contrario, tale richiesta sará obtorto collo destinata ad essere respinta. PROF. AVV. DOMENICO LAMANNA DI SALVO MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Continua a leggere

Commenti

Non ci sono commenti

Egregio Avvocato® 2026 | Massimo Zerbini CF ZRBMSM53A17L390J