Avv. Elisa Calviello
Gli articoli 167 – 171 del codice civile disciplinano l’istituto del fondo patrimoniale che può essere costituito da uno o entrambi i coniugi, oppure da parte di un soggetto terzo, su beni immobili, mobili e titoli di credito.
Lo scopo dell’istituto in oggetto è quello di creare un patrimonio “separato” destinato a soddisfare i bisogni della famiglia stessa, non aggredibile dai creditori in caso di debiti sorti nello svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo di uno dei coniugi.
Il fondo patrimoniale può essere costituito in qualunque momento del matrimonio tra i due coniugi ma può essere costituito anche in vista del futuro matrimonio ma in questo caso l’atto costitutivo è condizionato alla celebrazione del matrimonio stesso.
La disciplina prevista per il fondo patrimoniale si applica anche agli accordi conclusi all’interno delle unioni civili.
Ai sensi dell’articolo 167 comma I c.c. il fondo patrimoniale può essere costituito alternativamente: a) da uno solo dei coniugi, da entrambi i coniugi o da un terzo con atto pubblico notarile. Nel momento in cui viene costituito da un terzo è necessaria l’accettazione da parte dei coniugi anche con atto pubblico separato; b) da un terzo, con testamento mediante attribuzione a titolo di legato; quando il fondo viene costituito da un terzo con testamento è necessaria l’accettazione da parte di entrambi i coniugi dopo l’apertura della successione da rendersi nella forma dell’atto pubblico.
Una volta costituito il fondo può vincola beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli di credito specificatamente individuati, i quali devono essere determinati al fine di assolvere agli adempimenti pubblicitari previsti per il tipo di bene conferito.
Non posso essere conferiti in fondo patrimoniale gli assegni, le cambiali, l’azienda e i beni all’estero.
Possono formare oggetto del fondo anche beni futuri come ad esempio un edificio da costruire.
Tramite il fondo patrimoniale si può attribuire la proprietà o altro diritto reale ma anche il solo diritto di godimento.
Ai fini dell’opponibilità del fondo ai terzi, il notaio deve annotare la sua costituzione a margine dell’atto di matrimonio conservato dei registri del comune in cui il matrimonio è stato celebrato.
I beni destinati al fondo diventano di proprietà di entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo.
L’amministrazione degli immobili è regolata dalle norme relative all’amministrazione dei beni in comunione legale e pertanto gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi disgiuntamente mentre gli atti di straordinaria amministrazione che possono comportare un mutamento delle condizioni economiche della famiglia è richiesto il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso in cui vi siano figli minori, gli atti di disposizione dei beni del fondo patrimoniale richiedono l’autorizzazione del tribunale, se nell’atto di costituzione del fondo non sia stata espressamente esclusa la necessità dell’autorizzazione giudiziaria.
I proventi derivanti dai beni vincolati possono essere impegnati solo per i bisogni della famiglia per soddisfare quelle che sono le esigenze di vita dei suoi componenti che comprendono: a) le esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione dei figli e dei componenti del nucleo, cure mediche, etc..); b) i bisogni relativi allo sviluppo della famiglia e al potenziamento della sua capacità lavorativa.
Ai fini dell’opponibilità del fondo ai terzi, devono essere annotati ad istanza del notaio che lo ha rogato a margine dell’atto di matrimonio: a) l’atto di costituzione del fondo; b) la data del contratto; c) il notaio rogante; d) le generalità dei contraenti.
Per i debiti finalizzati al soddisfacimento diretto dei bisogni della famiglia, nel momento in cui il debitore non adempia alle obbligazioni contratte a tale scopo, i beni facenti parte del fondo patrimoniale possono essere aggrediti da parte dei creditori. Si pensi all'acquisto ed alla conservazione della casa adibita a residenza familiare; al sostenimento delle spese condominiali; al pagamento degli oneri fiscali in genere connessi all’abitazione familiare; all'acquisto di cibo e vestiario; all'acquisto e alla manutenzione di autovetture.
Pertanto, i beni del fondo e i relativi proventi non sono aggredibili dai creditori per debiti che questi sapevano essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, salvo che il fondo fosse costituito in danno ai creditori stessi.
Se il fondo è costituito allo scopo o comunque ha l’effetto di sottrarre determinati beni al pagamento dei debiti o delle imposte dovute dai coniugi, i creditori possono utilizzare l’azione revocatoria ordinaria che rende inefficace il fondo nei confronti degli stessi.
In caso di bene immobile o bene mobile registrato il creditore pregiudicato dall’atto costitutivo del fondo patrimoniale può pignorare direttamente il bene purché sia munito di titolo esecutivo e agisca entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.
Ai sensi dell’art. 171 c.c. la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non determinano la cessazione del fondo né la separazione personale dei coniugi, né la separazione giudiziale dei beni, né il fallimento, né la dichiarazione di assenza dei coniugi.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In questo caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.
Se non ci sono figli minori per dividere i beni si applicano le norme sullo scioglimento della comunione legale, i beni destinati da un solo coniuge con riserva di proprietà, invece, ritornano nella sua piena disponibilità.
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20 apr. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
La riforma del Condominio, disciplinata dalla Legge n. 220 del 2012, ha finalmente dato una risposta, forse non del tutto esaustiva, all’annosa questione del possesso (o detenzione) degli animali all’interno degli edifici condominiali.Infatti, con l’introduzione di un’apposita norma nel codice civile, è stato - in un certo senso - liberalizzato l’ingresso degli animali domestici nei condominii. Nonostante ciò, diversi sono gli interrogativi che permangono: possono essere previsti dei limiti? Quali sono i comportamenti da tenere? In caso di contratto di locazione, il proprietario può porre dei divieti al conduttore?Animali domestici in Condominio: cosa prevede la legge? Quali animali rientrano nella nozione del codice civile?Cosa occorre fare se il regolamento condominiale ne vieta il possesso o la detenzione?Quali comportamenti è opportuno tenere?Animali domestici e locazione: il proprietario locatore può impedirne il possesso?1 - Animali domestici in Condominio: cosa prevede la legge? Quali animali rientrano nella nozione del codice civile?Possedere un animale domestico all’interno di un edificio condominiale può causare dissidi tra i singoli condòmini. Non tutti, infatti, nutrono i medesimi sentimenti verso gli animali, oppure, anche in presenza di persone che li apprezzano, possono sorgere problemi di varia natura.La Legge n. 220 del 2012 di riforma dell’istituto condominiale è intervenuta anche su tale argomento, con l’introduzione del comma 5 all’articolo 1138 del codice civile, il quale recita testualmente: «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».Questa definizione, tuttavia, non è stata esente da critiche. Difatti, se da un lato, è ovviamente positivo aver, finalmente, sdoganato la possibilità di possedere o detenere animali all’interno degli appartamenti condominiali, dall’altro lato la terminologia utilizzata è considerata da molti – anche da alcune associazioni di medici veterinari – troppo stringente e non in linea con la realtà. Invero, aver adoperato il termine animale domestico anziché animale da compagnia è stato, in un certo senso, giustificato dall’intento di evitare di acconsentire alla presenza dei cosiddetti animali non convenzionali o esotici, che dir si voglia. Le critiche mosse da associazioni di medici veterinari – primi fra tutti la Società Italiana Veterinari Animali Esotici e l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani – sono dettate dal fatto che il legislatore abbia attribuito all’aggettivo domestico un significato ambiguo e più vicino al “senso comune” che alla scienza. In altri termini, la definizione si ritiene errata poiché non considera come d’affezione tutti quegli animali non convenzionali o esotici, quali conigli, cincillà, piccoli roditori, volatili, contrastando, tra l’altro, con la Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia – ratificata anche dallo Stato Italiano – volta proprio a tutelare «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia».2 - Cosa occorre fare se il regolamento condominiale ne vieta il possesso o la detenzione?Come detto, è il codice civile che impone il divieto di impedire, all’interno dei regolamenti condominiali, la detenzione o il possesso di animali domestici.Ne consegue che un’eventuale disposizione contraria a quanto disposto dall’articolo 1138 del codice civile, renda nullo qualsiasi regolamento condominiale. Inoltre, il singolo condòmino a cui dovesse essere vietato di tenere nella propria abitazione un animale in virtù di una delibera assembleare, può ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data in cui è stata emessa tale delibera o da quella in cui il soggetto abbia ricevuto il verbale suddetto.3 - Quali comportamenti è opportuno tenere?Aver consentito per legge il possesso o la detenzione di animali domestici all’interno di edifici condominiali non fa sì che il proprietario dell’animale in questione possa non rispettare i diritti altrui.Innanzitutto, il proprietario di un animale domestico è, per ovvie ragioni, passibile di reclamo da parte degli altri condòmini qualora le immissioni – rumori molesti e odori sgradevoli – provenienti dal suo appartamento provochino insofferenze che, ovviamente, vanno provate.Nell’ipotesi in cui, come prevede il codice civile, le immissioni diventino intollerabili, il Condominio potrà chiedere la cessazione della turbativa approvando una specifica delibera assembleare ovvero rivolgendosi al Giudice di Pace. Particolare attenzione deve avere il proprietario dell’animale relativamente al rumore. Infatti, la tutela contro le immissioni rumorose è prevista anche dal nostro codice penale come specifica ipotesi di reato: il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.Va anche segnalato che gli animali non possono essere lasciati per lungo tempo senza vigilanza, poiché potrebbe ipotizzarsi il reato di omessa custodia.Altro tema relativo ai doveri del proprietario di un animale domestico è l’accesso di quest’ultimo nelle parti comuni del Condominio, in merito, il codice civile dispone che ogni condòmino ha il diritto di usufruire delle parti comuni nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del decoro urbano. Va da sé, quindi, che non può essere negato l’accesso alle parti comuni all’animale domestico ma, al tempo stesso, il proprietario deve adottare tutte quelle accortezze al fine di non ledere il diritto altrui al godimento delle stesse. In particolare, il cane che circola negli spazi comuni deve sempre indossare il cosiddetto guinzaglio corto – non più lungo di 1,50 metri – mentre per quel che riguarda la museruola, il padrone deve portarla con sé e farla indossare solo in caso di necessità (ad esempio, stando a un’ordinanza del Ministero della Salute, in ascensore la museruola va sempre fatta indossare).4 - Animali domestici e locazione: il proprietario locatore può impedirne il possesso?Se, per legge, il regolamento condominiale non può vietare il possesso o la detenzione di un animale domestico, lo stesso non si può dire nel caso in cui si tratti di immobile concesso in locazione.Nessuna norma, infatti, vieta al locatore di prevedere nel contratto di locazione un divieto di detenere animali domestici. Tra il proprietario locatore e l’inquilino conduttore vige l’autonomia negoziale e ne consegue che le parti sono del tutto libere di determinare il contenuto del contratto, pur nel rispetto della legge.Pertanto, è del tutto lecita un’eventuale clausola che vieti al conduttore di detenere animali domestici. Nell’ipotesi in cui, al contrario, il contratto non preveda alcun divieto, ciò non significa che il conduttore possa non rispettare gli obblighi o norme di comportamento a suo carico.Difatti, pur potendo possedere un animale domestico, occorrerà comunque fare riferimento alle regole generali dettate in materia di locazione. Ad esempio, il codice civile impone al conduttore di conservare l’immobile concessogli in locazione in buone condizioni, osservando la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto. Nonostante ciò, una parte della giurisprudenza sta, lentamente, iniziando a considerare gli animali quali esseri senzienti, applicando il principio di inviolabilità di cui all’articolo 2 della Costituzione anche ad essi. In virtù di questa interpretazione, parte della giurisprudenza ritiene che la ratio dell’articolo 1138 del codice civile non sia incentrata sul diritto di proprietà dell’immobile, bensì sul “diritto all’animale d’affezione”. Ne consegue che sarebbero nulle le clausole che, nei contratti di locazione, vietino la detenzione di animali domestici poiché la libertà negoziale sarebbe limitata dal principio costituzionale di inviolabilità.Va, in ogni caso, precisato che, al momento della redazione di questo articolo, sul punto la giurisprudenza non è ancora consolidata e che, stante anche il silenzio della legge, è certamente consigliabile confrontarsi con il proprietario locatore, per evitare possibili futuri problemi. Editor: Avv. Marco Mezzi
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Egregio Avvocato
7 apr. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
Un componente della famiglia che versa in uno stato di bisogno e che non è in grado di provvedere ai propri interessi o alle proprie necessità può chiedere al tribunale di obbligare gli altri componenti della sua famiglia, secondo un ordine stabilito dalla legge, a intervenire per prestare quanto necessario a soddisfare i bisogni essenziali (artt. 433 – 448 c.c.).Il diritto agli alimenti ha una funzione e un contenuto più limitato rispetto a quello di mantenimento: include solo quanto è necessario per la vita di chi lo richiede, considerando la sua posizione sociale; si devono garantire solo i mezzi necessari alla sussistenza come il necessario per mangiare e una somma per pagare le spese essenziali per la casa.Il fondamento dell’obbligo alimentare risiede, dunque, nella solidarietà familiare.1. Chi può chiedere gli alimenti?2. Chi è obbligato agli alimenti?3. Come chiedere gli alimenti?4. Quando cessa l’obbligo alimentare?1 – Chi può chiedere gli alimenti?Il coniuge, i figli e gli altri componenti della famiglia legati da vincoli di parentela o affinità possono chiedere gli alimenti quando ricorrono le seguenti condizioni: a) si trovano in un reale stato di bisogno fisico o economico; b) non sono in grado di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento.Le condizioni economiche rilevanti sono quelle attuali in quanto non si devono considerare le vicende future eventuali quale ad esempio la probabile riscossione di crediti.Lo stato di bisogno sussiste quando un soggetto non è in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della propria vita quali il vitto, l’abitazione, il vestiario e le cure mediche, per mancanza di adeguate sostanze patrimoniali e involontaria mancanza di un reddito di lavoro.Tale stato di bisogno deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo dispone, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie.2 – Chi è obbligato agli alimenti?Possono essere obbligati a prestare gli alimenti solo i soggetti che hanno un legale particolare con la persona incapace di provvedere alle proprie necessità, secondo il seguente ordine:a) coniuge; b) figli, anche adottivi, e in loro mancanza, discendenti prossimi; c) genitori e, in loro mancanza, discendenti prossimi; d) generi e nuore; e) suocero e suocera; f) fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.L’obbligo sussiste anche: a) per le parti dell’unione civile; b) una volta cessata la convivenza di fatto, a carico del convivente nei confronti dell’altro che si trovi in uno stato di bisogno; c) a carico del soggetto beneficiato da una donazione, in caso di bisogno del donante. 3 – Come chiedere gli alimenti?Per chiedere gli alimenti il soggetto che versa in uno stato di bisogno deve promuovere un’azione giudiziale davanti al tribunale.L’obbligazione alimentare è strettamente personale e la relativa azione può essere esercitata solo dal suo titolare o dal suo rappresentante legale; pertanto il genitore non può esercitare l’azione per gli alimenti spettanti al figlio maggiorenne, anche se questo convive con il genitore stesso. La domanda si propone nei confronti degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 c.c e nel momento in cui chi chiede gli alimenti lo fa nei confronti di un obbligato in ordine successivo ha l’onere di dimostrare che gli obbligati di grado anteriore non hanno la possibilità economica di adempiere, in tutto o in parte, alla loro obbligazione e la sussistenza di condizioni economiche sufficienti nel soggetto che indica come obbligato.Il soggetto chiamato a somministrare gli alimenti può liberarsi dall’obbligo provando che le proprie condizioni economiche non sono idonee a sopportare il carico degli alimenti. Per accertare lo stato di bisogno del richiedente il tribunale può ordinare indagini presso istituti bancari e verifiche dei rapporti di conto corrente.Il tribunale adotta la decisione sugli alimenti con sentenza e gli alimenti sono dovuti dal giorno dopo la domanda giudiziale, non sono dovuti, invece, gli alimenti per il passato: l’avente diritto non può chiedere la liquidazione degli alimenti per i mesi precedenti alla richiesta anche se in tali mesi versava in uno stato di bisogno.Chi deve somministrare gli alimenti può scegliere se farlo mediante assegno periodico o accogliendo e mantenendo nella propria casa la persona che vi ha diritto. 4 - Quando cessa l’obbligo alimentare?L’obbligazione alimentare cessa nelle seguenti ipotesi: a) morte dell’obbligato; b) mutamento della situazione economica dell’obbligato o del soggetto avente diritto; c) annullamento del matrimonio; d) revoca dell’adozione; e) disconoscimento di paternità; f) revocazione della donazione per cause diverse dalla violazione dell’obbligo alimentare.
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27 lug. 2021 • tempo di lettura 3 minuti
La miriade di informazioni che ogni giorno lasciamo in questo mondo online forma la nostra identità digitale. Profili social, contenuti multimediali, messaggi di posta elettronica: tutto ciò che fine fa alla nostra morte? I dati personali-digitali non muoiono con l’interessato ed allora, in assenza di una efficiente regolamentazione, nascono nuove soluzioni operative.1. Cos’è l’eredità digitale?2. Cosa prevedono alcune piattaforme online.3. In che modo posso disporne?1 - Cos’è l’eredità digitale?Non esiste una legislazione specifica in materia dalla quale poter prendere in prestito una definizione, tuttavia, possiamo definire l’eredità digitale come la trasmissione a soggetti terzi del nostro patrimonio digitale. Intendiamo per “patrimonio digitale” l’insieme di tutti i rapporti giuridici e beni, con o senza valore economico, presenti o su un supporto elettronico o conservati su server remoti, accessibili solo online mediante apposite credenziali, riferibili alla cd. identità digitale. Fanno quindi parte dell’eredità digitale non solo i dispositivi fisici (come hard disk e chiavi usb) ma, ad esempio, i profili dei social network, l’online-banking, la posta elettronica, le chat, gli spazi di archiviazione, i file multimediali, le licenze software e le criptovalute. 2 - Cosa prevedono alcune piattaforme online. Alcuni social come Facebook ed Instagram danno la possibilità a ciascun utente di scegliere che l’account venga eliminato in modo permanente al proprio decesso. Facebook, in assenza di indicazioni, provvede a convertire i profili social in account commemorativi che “permettono ad amici e familiari di raccogliere e condividere ricordi di una persona che è venuta a mancare” e dal 2018 permette di individuare un “contatto erede”, ossia la designazione di un soggetto al quale viene concesso di accedere e gestire, con alcuni limiti, l’account del de cuius.Altro discorso è possibile fare per i servizi di posta elettronica, i quali hanno politiche molto diverse tra loro. Ad esempio, Google offre ai propri utenti la facoltà di stabilire chi, alla propria morte, potrà avere accesso alla casella di posta elettronica oppure che la stessa venga cancellata, o, in assenza di indicazioni, impone la collaborazione con gli stretti congiunti circa la destinazione dell’account, tutelando il diritto alla riservatezza. Ancora, Yahoo, stabilisce l’automatica cancellazione della casella di posta alla notizia della morte del titolare, così imponendo una sorta di non-trasferibilità del patrimonio digitale. 3 - In che modo posso disporne?Come detto, in Italia non esiste una legislazione in materia di successione nel patrimonio digitale ed, inoltre, i “dati personali” di soggetti deceduti non rientrano neppure nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo in materia di dati personali n. 2016/679. Ad oggi, l’unico riferimento normativo sul tema è l’art. art. 2-terdecies del Codice Privacy (d. lgs. 196/2003), il quale stabilisce che i diritti “riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione” e che l'esercizio dei predetti diritti non è ammesso nei casi previsti dalla legge o allorquando “l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata”. Pertanto, in assenza di un'armonizzazione comunitaria del mercato unico “digitale” e in difetto di un’opportuna legislazione nazionale, la soluzione migliore per tutelare il proprio patrimonio digitale appare essere il testamento. Infatti - oltre ad informarsi sulle regole stabilite da ciascun servizio digitale utilizzato - attraverso il testamento è possibile assegnare le credenziali di accesso di server e piattaforme a chi crediamo possa farne buon uso oppure conferire a persone fidate l’incarico di gestire, secondo precise istruzioni, la propria eredità digitale (si parla in quest’ultimo caso di “mandato post mortem”). Se sei interessato al tema leggi anche “Il diritto all’oblio”.Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
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Egregio Avvocato
10 mar. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
A differenza della simulazione contrattuale, il matrimonio simulato è un atto voluto, poiché le parti vogliono effettivamente conseguire lo status coniugale sia pure per la realizzazione di fini ad esso estranei.Mentre il contratto simulato è inefficace, il matrimonio simulato, nonostante il patto di non esecuzione dei diritti e degli obblighi da esso discendenti, è soltanto annullabile ed è suscettibile di sanatoria.In una prospettiva di valorizzazione del consenso e di certezza nel far corrispondere la realtà effettiva dei rapporti coniugali e dei relativi status giuridici, l’articolo 123 c.c. consente l’impugnazione del matrimonio (o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso) contratto dagli sposi che abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e non esercitare i diritti da esso discendenti.La norma è stata introdotta per far fronte a quei casi in cui il matrimonio avesse svolto una “funzione umanitaria di salvataggio” di persone esposte a persecuzioni; rientrano nell’ambito del matrimonio simulato anche il matrimonio di compiacenza, celebrato per soddisfare un desiderio del genitore in fin di vita; il matrimonio per l’acquisto di punteggi in vista dell’assegnazione di un alloggio e dell’ottenimento di un posto di lavoro; il matrimonio celebrato per assicurare alla donna un’adeguata sistemazione economica. 1. In cosa consiste l’accordo simulatorio?2. Chi ha la legittimazione ad agire e qual è il termine di decadenza?3. Come si prova la simulazione?4. Simulazione, divorzio e separazione1 – In cosa consiste l’accordo simulatorio?Con il matrimonio simulato l’intento degli sposi è quello di creare, attraverso la celebrazione del matrimonio, una situazione apparente in ordine all’attuazione dei diritti e degli obblighi che ne formano il consenso tipico. Il consenso prestato dagli sposi non esprime la reale volontà delle parti ma viene prestato per motivi che esulano dalle finalità proprie del matrimonio.L’accordo simulatorio deve essere precedente alla celebrazione del matrimonio, ovvero gli sposi devono essere preventivamente accordati nel senso di escludere gli effetti propri del matrimonio.Tale accordo simulatorio deve riguardare l’insieme dei diritti e dei doveri propri del rapporto coniugale e non solo singoli obblighi o diritti.Pertanto, la simulazione parziale non produce alcun effetto invalidante sul matrimonio. I motivi che hanno indotto gli sposi alla celebrazione del matrimonio sono del tutto irrilevanti, ma l’irrilevanza di tali motivi posti alla base dell’accordo si arresta di fronte alle ipotesi in cui le nozze costituiscano lo strumento per eludere norme di rilevanza pubblicistica, come quelle in materia di immigrazione o di cittadinanza. 2 - Chi ha la legittimazione ad agire e qual è il termine di decadenza?La legittimazione a far valere la simulazione spetta soltanto ai coniugi, anche se tale soluzione è criticabile in quanto il negozio matrimoniale può essere anche strumentalizzato anche in danno di terzi o in frode alla legge, per cui, secondo una parte minoritaria della dottrina, la legittimazione attiva spetta anche al p.m. e, più in generale, a qualunque interessato.Il secondo comma dell’articolo 123 c.c. al fine di conciliare l’impugnazione per simulazione con l’esigenza della certezza dei rapporti giuridici inerenti agli status stabilisce che l’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima. Quanto alla convivenza come coniugi, non è sufficiente la semplice coabitazione sotto lo stesso tetto ma è necessaria quella consuetudine di vita coniugale, stabile e continua nel tempo, esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti fatti specifici e comportamenti dei coniugi, che i coniugi stessi avevano inizialmente escluso con l’accordo simulatorio.Non è prevista una durata minima della convivenza.3 - Come si prova la simulazione?La prova dell’accordo simulatorio può essere fornita con ogni mezzo: diversamente da quanto previsto in materia contrattuale ex art. 1417 c.c., è ammessa la prova testimoniale ma non la confessione e il giuramento, visti i profili di indisponibilità che governano il matrimonio.Eventuali dichiarazioni scritte dovranno essere valutate con particolare attenzione, al fine di impedire facili strumentalizzazioni dell’azione in esame, atte a liberarsi di un matrimonio non più voluto.4 - Simulazione, divorzio e separazioneNel caso in cui l’incosumazione del matrimonio sia stata dai nubendi preordinata prima delle nozze, come avviene qualora il matrimonio sia simulato perché, ad esempio celebrato al solo fine di far acquistare alla moglie la cittadinanza italiana, è possibile ricorrere a due diversi rimedi per far venire meno il vincolo formale: a) dedurre l’invalidità del matrimonio per simulazione, da esprimere nel termine di decadenza di cui all’art. 123 c.c.; b) il divorzio per inconsumazione ex art. 3, n. 2, lett. f), L. 898/1970, che può essere fatto valere anche quando sia già maturato il termine di decadenza previsto per l’azione di simulazione.Nel procedimento di separazione personale, l’esistenza di un accordo simulatorio, con l’intesa dei coniugi di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio, può assumere rilevanza, ai fini dell’addebito della separazione sotto il profilo soggettivo, quale ragione del convincimento in buona fede del coniuge di non essere soggetto a detti obblighi.
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