Detenzione di sostanze stupefacenti: non è possibile confiscare le somme di denaro a titolo di profitto del reato.

Avv. Francesco  Bellocchio

Avv. Francesco Bellocchio

Pubblicato il 5 set. 2022 · tempo di lettura 2 minuti
Detenzione di sostanze stupefacenti: non è possibile confiscare le somme di denaro a titolo di profitto del reato. | Egregio Avvocato

Abstract: Nel caso in cui all’imputato venga contestato il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, ex art. 73 co. V del D.p.r n. 309 del 1990, è esclusa la possibilità di confiscare le somme di denaro, in quanto non costituiscono il profitto del reato.



1 – Il principio di diritto.

Con la sentenza n. 30861 del 13 luglio 2022, la quarta sezione della Suprema corte di cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui “ove venga ravvisata l’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73co. V del D.p.r. n. 309/90, è possibile procedere alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 240 co. 1 del codice penale”.

 

2 – Il fatto.

Il difensore del sig. M. B. proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con la quale, oltre ad irrogare la pena principale, ordinava altresì la confisca della somma di € 5.590,00 precedentemente sottoposta a sequestro.

La somma di denaro oggetto di sequestro veniva rinvenuta in parte all’interno dell’abitazione, ed in parte nel vano sottosella del motorino di sua proprietà.

La sentenza gravata considerava detta somma di denaro quale provento-profitto della cessione onerosa a terzi dello stupefacente, su una base prettamente indiziaria (mancata giustificazione della provenienza, dal possesso di un’agenda con annotati nomi di persone e cifre, assenza di attività lavorativa lecita).

3 – La sentenza.

L’approdo giurisprudenziale in commento, riprendendo quelli che sono gli orientamenti ormai consolidati sul tema (C. Pen. Sez. IV, n. 40912/16, Rv. 267900; C. Pen. Sez. VI, n. 55852/17, Rv. 272204), parte dal presupposto secondo cui “in caso di contestazione del reato ex art. 73 co. V del D.p.r. n. 309/90, è possibile procedere a confisca del denaro solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 240 c.p. e non ai sensi degli artt. 85-bis (D.p.r. n. 309/90) o dell’art. 240-bis del codice penale”.

Come noto, l’art. 240 c.p. opera esclusivamente con riferimento al provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non può, a contrario, avere ad oggetto i proventi di altre eventuali condotte antigiuridiche, estranee alla dichiarazione di responsabilità.

Orbene, secondo il Supremo consesso per poter confiscare le somme di denaro trovate in possesso dell'imputato è necessario, quindi, accertare l’esistenza del nesso di pertinenzialità fra la somma di denaro rinvenuta e il reato ascritto all’imputato; ne consegue che, venendo a mancare i presupposti applicativi dell’art. 240 c.p., non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato.

Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

Dichiarazioni false nell’autocertificazione: è configurabile un reato?

25 feb. 2021 tempo di lettura 7 minuti

Ormai, da quasi un anno, il nostro Paese, così come il mondo intero, si trova a dover affrontare una emergenza epidemiologica a fronte della quale tantissime libertà fondamentali hanno subìto una forte limitazione. Invero, al fine di impedire una incontrollata diffusione del virus Covid-19, il legislatore ha previsto delle misure di contenimento, tra le quali non è permesso al cittadino di muoversi liberamente nel territorio italiano. Sono previste delle deroghe solo per motivi espressamente indicati (motivi di necessità, lavoro e salute), che devono essere attestati dal privato mediante lo strumento appositamente previsto: l’autocertificazione. Ma quali sono le conseguenze a fronte di una falsità dichiarata in tale autocertificazione?Cosa è l’autocertificazione e quando deve essere utilizzataI diversi tipi di falso in atto pubblico integrabili dal privatoQuando non è integrato il reato di cui all’art. 483 c.p.1 - Cosa è l’autocertificazione e quando deve essere utilizzataNel corso dell’ultimo anno, sarà capitato a chiunque di dover ricorrere all’utilizzo dello strumento predisposto dal legislatore per giustificare un proprio spostamento: l’autocertificazione. Com’è noto, sono state previste forti misure di contenimento, in modo da limitare la diffusione del virus Covid-19, alla luce delle quali è stata particolarmente incisa la libertà di circolazione (sia all’interno della propria Regione, o addirittura della singola città, nei momenti più difficili dell’epidemia; sia all’interno del territorio nazionale, e quindi tra diverse Regioni). In ogni caso, il legislatore ha sempre previsto delle deroghe espresse, permettendo gli spostamenti che fossero motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero gli spostamenti per motivi di salute. È stato quindi inserito sul sito web del Ministero dell’Interno un modello di “autodichiarazione” ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, scaricabile e utilizzabile da qualsiasi cittadino che avesse la necessità di spostarsi, trovandosi in una delle situazioni di deroga espressamente previste.L’autocertificazione, quindi, è quell’atto mediante il quale un soggetto, a seguito del controllo delle Forze dell’Ordine, attesta che il mancato rispetto delle disposizioni in tema di limitazione della libertà di movimento è dovuto ad una delle ragioni previste dal potere esecutivo. Nello specifico, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ciascun individuo è chiamato a dichiarare: le proprie generalità (tra cui, la propria utenza telefonica); di essere consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci al Pubblico ufficiale; di non essere sottoposto alla misura della quarantena; di non essere risultato positivo al virus Covid-19; di essersi spostato dal luogo A con destinazione B; di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio adottate; di essere a conoscenza delle limitazioni ulteriori adottate dal Presidente della propria Regione di appartenenza; di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 D.L. 16 maggio 2020, n. 332 - I diversi tipi di falso in atto pubblico integrabili dal privatoPacificamente, le falsità inerenti il primo punto richiesto dall’autocertificazione, e quindi le proprie generalità, integrano il reato di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” previsto dall’art. 495 c.p., che punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona.Peraltro, nel concetto di “altre qualità” rientrano anche quelle informazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, ad individuare il soggetto e consentire la sua identificazione; e quindi, vi rientrano dati come la residenza e il domicilio, la professione, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, le eventuali precedenti condanne e ogni altro attributo che serva ad integrare la individualità della persona.Quindi, il privato può incorrere nel reato di cui all’art. 495 c.p. solo nel caso in cui la falsità attiene ad uno degli elementi sopracitati, e non anche se ad essere falsa è la motivazione della propria presenza in strada.  In questo diverso caso, potrebbe essere integrato il diverso reato di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” previsto all’art. 483 c.p., secondo cui chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.Tale delitto si configura solo nel momento in cui il privato sia obbligato a dire il vero da una norma giuridica (anche extra-penale), in quanto vengono ricollegati specifici effetti probatori all’atto-documento nel quale la dichiarazione viene inserita. Peraltro, non è necessario che l’obbligo di dire la verità sia esplicito, ma può trovare anche un aggancio “implicito” in una norma di legge. È, inoltre, richiesta la sussistenza di un atto pubblico, e non è sufficiente una mera scrittura privata: il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico riguarda solo quelle attestazioni del privato che il pubblico ufficiale ha il dovere di documentare. L’autocertificazione rientra nell’ambito dell’art. 47 D.P.R. 445/00, il quale consente di sostituire l’atto di notorietà con una dichiarazione che abbia ad oggetto, tra gli altri, fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato. In questo modo, l’autocertificazione acquista il potere di comprovare i fatti di cui si è a conoscenza, assumendo efficacia probatoria e natura di atto pubblico. Per quanto concerne l’obbligo di verità imposto al privato, questo si desume dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/00 secondo il quale “le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”, richiamando il precetto di cui all’art. 483 c.p.Pertanto, chi inserisce affermazioni non veritiere nell’autocertificazione, considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è considerato al pari di chi rende dichiarazioni false al Pubblico ufficiale, le quali verranno inserite da quest’ultimo in un atto che è destinato a costituire prova della verità del fatto recepito. Sussistono conseguentemente tutti i requisiti strutturali dell’art. 483 c.p.: obbligo di verità, efficacia probatoria dell’atto, equivalenza tra autodichiarazione e dichiarazioni rese al Pubblico ufficiale.3 - Quando non è integrato il reato di cui all’art. 483 c.p.Si evidenzia che vi sono dei casi in cui il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico potrebbe non sussistere.Ai sensi dell’art. 483 c.p., l’oggetto della falsa attestazione deve essere un “fatto”, e quindi un evento della vita o una circostanza che sono prospettati come già realizzati e/o materializzati nella realtà esteriore, e il cui accertamento è già possibile in rerum natura. Si tratta di quei casi in cui il privato dichiari di essere in strada per “aver già compiuto” una certa azione che venga giustificata dai motivi di deroga del DPCM (es. “sono stato a lavoro presso la sede sita in ...”; “sto tornando a casa dopo aver portato generi alimentari e medicinali a mia madre anziana”, etc.). Nel caso in cui la falsità attenga ad un fatto già compiuto, ben potrà essere integrato il reato di cui all’art. 483 c.p.Diverso è il caso in cui nell’autocertificazione venga esplicitata l’intenzione di compiere un fatto, che però non sia ancora realizzato nella sua completezza. Invero, la dichiarazione, in questi casi, ha per oggetto una mera intenzione (es. “sto andando a fare la spesa”; “sto andando a lavoro”; “sto andando in farmacia per acquistare il medicinale x”), per il quale l’accertamento, e la conformità alla realtà è possibile solo in un momento successivo. Il fatto in sé non è ancora materializzato nella realtà esteriore, e quindi si ritiene non possa essere configurata la fattispecie delittuosa ex art. 483 c.p. In questo caso ad essere attestato è un mero intento, un proposito che sfugge all’oggetto della falsità penalmente rilevante.Ciò appare conforme alla impostazione dell’ordinamento giuridico italiano, secondo cui non si può essere puniti per una mera intenzione o per un’idea, ma richiede invece la sussistenza di una condotta materiale ed esistente in rerum natura. Diversamente, verrebbe violato il principio di offensività e di materialità, tutelato a livello costituzionale dall’art. 25 Cost.In conclusione, sarà necessario distinguere tra diverse condotte:le dichiarazioni mendaci rese in ordine agli elementi identificativi della persona, che assumono rilevanza ai sensi dell’art. 495 c.p.; le dichiarazioni rese in ordine ai fatti già compiuti, rilevanti con riguardo all’art. 483 c.p.;ed infine, le dichiarazioni false riguardanti le intenzioni (e, quindi, tutte quelle che concernono le “destinazioni” dei propri spostamenti) che, in quanto future ed incompiute, non possono rappresentare “fatti” su cui fondare la sanzione penale per il reato di falso da ultimo esaminato.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

TIPI DI NARCISISMO

23 lug. 2023 tempo di lettura 12 minuti

Che cos'è il disturbo narcisistico di personalità (NPD)?Il Disturbo Narcisistico di Personalità (NPD) è uno dei dieci disturbi di personalità diagnosticabili ed è definito da una grandiosa immagine di sé e mancanza di empatia. 1 Poiché i narcisisti non sono in grado di trovare il proprio valore internamente, sono iper-focalizzati su come sono visti, percepiti e trattati dagli altri. 2I narcisisti si affidano all'attenzione esterna e alle lodi per sentirsi speciali o importanti. Possono sperimentare il collasso narcisistico , mettersi sulla difensiva, reagire negativamente e persino comportarsi in modo distruttivo quando non ricevono la loro scorta narcisistica . 3Quando ciò accade, il loro ego si sgonfia rapidamente e le loro insicurezze e vergogna personali vengono esposte. Questo è indicato come una lesione narcisistica , che spesso porta a reazioni difensive e aggressive o rabbia narcisistica . Questi meccanismi di difesa possono ostacolare la formazione e il mantenimento di relazioni sane e strette.Secondo il DSM-5, qualcuno con NPD deve esibire almeno cinque dei seguenti:Grandiosità: la grandiosità si riferisce a un senso di particolarità e importanza personale che porta i narcisisti a vantarsi di risultati reali o esagerati e a sentirsi e presentarsi costantemente come superiori.Diritto: il diritto in NPD implica la convinzione che la propria importanza, superiorità o unicità dovrebbe garantire loro un trattamento speciale, risorse aggiuntive o più attenzione rispetto ad altri.Mancanza di empatia: sebbene i narcisisti siano generalmente in grado di provare empatia, spesso non sono disposti a farlo, poiché non ne vedono la necessità o credono che li servirà.Preoccupazione per le fantasie di successo: la realtà spesso non supporta le opinioni dei narcisisti su se stessi poiché hanno una bassa autostima e autostima sottostante. Preferiscono pensare in termini esagerati a ciò che potrebbe essere (ad esempio, guadagnare potere o ricchezza).Eccessivo bisogno di ammirazione: poiché i narcisisti lottano per provare un senso interiore di autostima, guardano al feedback degli altri per costruirsi, spesso impegnandosi in comportamenti di ricerca di lodi.Comportamenti arroganti: i narcisisti tendono a compensare le convinzioni di inferiorità sottostanti agendo in modo arrogante. Possono vantarsi dei loro risultati, esagerare i loro successi e denigrare gli altri per elevarsi.Senso di superiorità: non è sufficiente per un narcisista essere semplicemente realizzato: hanno bisogno di sentirsi meglio degli altri per aumentare il loro senso di autostima e autostima.Sfruttamento degli altri: i narcisisti spesso mentono e ingannano per soddisfare i propri bisogni. Questo può sembrare come costringere gli altri a prendersi cura di loro prima che si prendano cura di se stessi o non riuscire a riconoscere quando hanno fatto richieste irrealistiche agli altri.Adattivo vs. Narcisismo disadattivoIl narcisismo può manifestarsi in vari modi e alcuni narcisisti sono in grado di sfruttare i propri tratti in modi che consentono loro di avere successo nella vita. Ad esempio, i narcisisti adattivi spesso usano la loro fiducia e il loro senso di diritto in modi che li aiutano a raggiungere i loro obiettivi.In altri casi, si radica una forma disadattiva di narcisismo. Piuttosto che usare la forza del loro ego come mezzo di supporto, questi narcisisti mostrano i tratti più dolorosi e inaccettabili del narcisismo. I loro ego sono mantenuti gonfiati attraverso lo sfruttamento e l'abbattimento degli altri. Questi narcisisti si affidano alla manipolazione, al controllo e al disprezzo per provare un senso di forza.14 diversi tipi di narcisismoPoiché il narcisismo si presenta su uno spettro, può presentarsi ed essere esibito in diversi modi. Due persone con diagnosi di NPD possono avere presentazioni significativamente diverse. Mentre NPD è una diagnosi ufficiale del DSM-5, tipi più specifici di narcisisti sono forme non ufficiali e colloquiali per identificare tipi comuni di narcisisti.Di seguito sono riportati 14 tipi comuni di narcisisti:1. Narcisismo paleseI narcisisti palesi sono la varietà prototipo di narcisisti. Mostrano grandiosità, esagerano i loro risultati e si impegnano in attività progettate per impressionare gli altri. 1 Il loro ego eccessivamente gonfiato li porta a credere sinceramente di essere più speciali e meritevoli degli altri. Inoltre, sono incapaci di riconoscere eventuali difetti o mancanze in se stessi, sebbene possano essere pronti a segnalarli negli altri.Il narcisismo palese è tipicamente accompagnato da una personalità estroversa usata per attirare l'attenzione e costruire il pubblico per il loro vanto. I narcisisti palesi usano il loro fascino e carisma per convincere gli altri della loro grandezza. Tuttavia, la loro incapacità di provare empatia si traduce in relazioni superficiali prive di vero calore o longevità.2. Narcisismo occultoI narcisisti nascosti , noti anche come narcisisti vulnerabili , tendono ad apparire timidi, riservati, autoironici e preoccupati, nonostante provino un'immensa fragilità emotiva, invidia cronica e difficoltà con le critiche. 4 I narcisisti nascosti tendono a confrontarsi e giudicarsi costantemente rispetto alla felicità, ai beni e alle relazioni di un'altra persona. 4 Per questo motivo, spesso trascorrono del tempo da soli e possono sperimentare livelli più elevati di suicidalità rispetto ad altri con NPD.3. Narcisismo ipervigilanteL'ipervigilanza riflette la necessità di essere costantemente alla ricerca di minacce. L'accoppiamento di questo tratto con il narcisismo si traduce in un individuo che è sempre all'erta per segnali di critica o critiche da parte degli altri. I narcisisti ipervigilanti temono il rifiuto in misura estrema e vedono offese e insulti nel comportamento innocuo degli altri.I narcisisti ipervigilanti non possono rilassarsi intorno agli altri, poiché stanno ascoltando accenni di possibile mancanza di rispetto o sminuimento. Per questi tipi di narcisisti, socializzare è estremamente doloroso. Sebbene sentano di meritare attenzione e lode da parte degli altri, non sono in grado di gestire i rischi di rifiuto o abbandono che presentano gli ambienti sociali.4. Narcisismo grandiosoI narcisisti grandiosi mostrano modelli di superiorità, pretenziosità e mancanza di considerazione per il tempo degli altri. Mentre queste caratteristiche sono comuni tra molte persone con NPD, tendono ad essere ulteriormente esagerate tra i narcisisti grandiosi. Questi tipi di narcisisti possono essere più assertivi, estroversi e sfruttatori rispetto a quelli con NPD standard.Poiché i narcisisti grandiosi credono così fortemente nelle loro capacità e intelligenza, tendono a mostrare una forte sfiducia nei confronti degli esperti e dei loro superiori. 5 Al contrario, gravitano verso coloro che forniscono loro un'abbondanza di ammirazione. Possono usarlo per alimentare credenze false o esagerate sulla loro importanza, scopo, abilità o identità (noto anche come delusioni di grandezza ).5. Narcisismo esibizionistaIl narcisismo esibizionista si riferisce ai narcisisti che devono essere al centro dell'attenzione o essere visti come l'anima della festa. Bramano l'ammirazione degli altri e faranno di tutto per essere notati. Vogliono anche essere sorpresi in compagnia di persone favolose come credono di essere.Spesso i narcisisti esibizionisti diranno agli altri come sorridere, cosa indossare e cosa dire/fare o non dire/fare. Vogliono controllare la trama e ogni personaggio della storia. Inoltre, credono fermamente che gli altri li considerino speciali e meritevoli come loro stessi. Sono i migliori imbucatori di feste, bombardieri fotografici e accaparratori di attenzioni impenitenti.6. Narcisismo sessualeI narcisisti sessuali sono persone che danno la priorità alla propria soddisfazione e ai propri bisogni sessuali; mancanza di empatia per i loro partner sessuali; dimostrare un senso gonfiato di stima sessuale; aspettarsi frequenti elogi per le loro prestazioni sessuali; e si sentono autorizzati a fare sesso quando e dove lo vogliono. 6, 7Mentre il sesso con un narcisista è inizialmente romantico e passionale (in effetti, questo è spesso il modo in cui conquistano i loro partner), di solito diventa unilaterale, transazionale e potenzialmente anche aggressivo. Nonostante sembrino apprezzare l'intimità fisica e si presentino con abbondanza di fiducia nelle loro prestazioni sessuali, i narcisisti sessuali possono avere un disturbo dell'intimità caratterizzato da difficoltà a dare e ricevere vicinanza emotiva.7. Narcisismo vendicativoI narcisisti vendicativi sono ipersensibili ai disaccordi, ai limiti fissati, al rifiuto e alle critiche percepite. Prendono queste esperienze sul personale e ne sono immensamente feriti (anche se non lo ammetteranno). A loro volta, possono rispondere con attacchi e terrorizzazione nei confronti della persona che percepiscono come irragionevole.Il comportamento narcisistico vendicativo può includere il sabotaggio della carriera o della reputazione di qualcuno, la risposta con rabbia narcisistica, il ricatto o il parlare alle spalle di qualcuno. I narcisisti vendicativi tendono a essere irremovibili nella loro opinione sull'individuo che li ha feriti, anche se hanno ricevuto delle scuse o hanno scoperto che ciò che li ha turbati non è mai accaduto in primo luogo.8. Narcisismo malignoIl narcisismo maligno è un termine colloquiale usato per descrivere coloro che presentano sintomi sia di NPD che di disturbo antisociale di personalità . Combinati, questi disturbi si manifestano come arroganza, bisogno di potere e riconoscimento, mancanza di empatia, tendenza a usare o sfruttare gli altri e provare piacere nel maltrattamento degli altri. I narcisisti maligni tendono a segnalare più menomazioni, difficoltà con le relazioni e peggiori risposte al trattamento rispetto a quelli con NPD tipico.9. Narcisismo antagonistaGli individui che fondono una personalità antagonista con tratti narcisistici presentano una persona estremamente poco attraente per gli altri. Mancano del fascino di altri tipi narcisistici e mostrano invece i tratti più sgradevoli di diritto, arroganza, mancanza di empatia e disprezzo per il benessere degli altri. Le loro personalità antagoniste li portano a essere altamente difensivi, ad assumere il peggio nei commenti degli altri e a rispondere con rabbia a qualsiasi offesa reale o immaginaria.10. Narcisismo somaticoI narcisisti somatici traggono un senso di superiorità, diritto e autostima dalla loro percezione dei loro corpi fisici. Usano le loro figure e lo spazio fisico che li circonda per esprimere i loro tratti narcisistici.Mentre i narcisisti somatici si presentano con fiducia nella loro bellezza, forza e forma fisica, tendono a essere ossessionati dal loro aspetto e criticare l'aspetto degli altri, dimostrando insicurezza di fondo e bassa autostima. I narcisisti somatici possono anche ottenere valore personale e superiorità dal sesso. Tuttavia, il sesso non è necessario, come lo è con i narcisisti sessuali, affinché il narcisista somatico costruisca l'autostima.11. Narcisismo cerebraleI narcisisti cerebrali , noti anche come narcisisti intellettuali, sono individui che soddisfano la loro offerta narcisistica essendo percepiti come intelligenti, colti ed esperti. Questi narcisisti tendono ad essere egocentrici, usano la loro intelligenza contro gli altri, si vantano delle loro conoscenze, correggono eccessivamente gli altri e minimizzano le capacità intellettuali degli altri. Sebbene i narcisisti intellettuali siano generalmente intelligenti, spesso si presentano come se fossero più istruiti di quanto non siano in realtà. Questo viene fatto per mascherare le insicurezze sottostanti e la mancanza di intuizione.12. Narcisismo spiritualeI narcisisti spirituali derivano l'autostima dalla loro fede e capacità di controllare, manipolare e influenzare gli altri. Questo tipo di narcisista usa la propria spiritualità per ferire gli altri con vergogna, paura o gaslighting narcisistico . Porteranno spiritualità e fede in tutte le conversazioni, giudicheranno gli altri per il loro approccio spirituale (o la mancanza di esso) e useranno le Scritture per dimostrare di avere ragione, ignorando i casi in cui non supportano il loro punto di vista.Sebbene chiunque possa essere un narcisista spirituale, sono più comunemente persone in posizioni di potere o coloro che hanno attraversato un'importante transizione di vita e si sono rivolti alla spiritualità per aiutarli a superarla.13. Narcisismo comunitarioI narcisisti comuni sono coloro che possiedono percezioni grandiose e gonfiate di se stessi all'interno di un ambiente comune. 8 Credono di avere un potenziale e una capacità straordinari, spesso si considerano i migliori ascoltatori, aiutanti, socializzatori e persone caritatevoli del pianeta. In realtà, sono abbastanza ipocriti, poiché la maggior parte della loro attenzione si concentra sul soddisfare i propri bisogni intrinseci.14. Narcisismo sanoAnche se può sembrare un ossimoro, sviluppare un sano narcisismo può avere i suoi benefici. Avere un forte senso di autostima radicato nella realtà è la chiave per essere un adulto sano, felice e sicuro di sé. 9 Il narcisista sano può riconoscere e dare priorità ai propri bisogni e non sentirsi in colpa per questo. Possono condividere i loro successi con gli altri, ma non lo fanno solo per ottenere l'ammirazione degli altri.I narcisisti sani hanno fiducia in se stessi e mostrano resilienza e perseveranza. Non fanno affidamento su carisma, grandiosità o comportamenti transazionali per attirare amici e potenziali partner. La fiducia in se stessi, i confini sani, l'impegno per la crescita personale e la valutazione dei propri bisogni e di quelli degli altri si combinano per renderli il tipo di persona che gli altri vorrebbero conoscere.Come comportarsi con un narcisistaAvere a che fare con un narcisista può essere impegnativo ed estenuante. Tuttavia, con la pratica, può diventare più tollerabile. Evitare il confronto, stabilire limiti, educare te stesso, praticare la cura di sé o persino rompere con un narcisista sono tutti modi sani per trattare con un narcisista. Queste azioni sono più facili quando sei consapevole e comprendi i limiti di una relazione con un narcisista.Ecco alcuni modi per affrontare un narcisista:Evita il confronto: i narcisisti tendono ad avere reazioni intense e aggressive alle critiche. Quando possibile, scegliere le tue battaglie ed evitare il confronto può aiutare a ridurre la tua sofferenza.Stabilisci dei limiti: quando stabilisci dei limiti sani attorno a quali tipi di comportamenti sono appropriati rispetto a quelli che non lo sono, ricorda di essere fermo e chiaro. Assegna un nome chiaro al comportamento inaccettabile ("Non parlare di me alle mie spalle") e ribadisci l'affermazione tutte le volte che è necessario.Educa te stesso: conoscere il narcisismo e il suo impatto può aiutarti a comprendere la tua esperienza, trovare auto-convalida, sentirti potenziato e contestualizzare il comportamento del narcisista.Non prendere ciò che dicono sul personale: potrebbe essere allettante interiorizzare ciò che dice un narcisista, ma questo può portare a schemi autocritici malsani . Ricorda a te stesso che le opinioni di un narcisista sono semplicemente giudizi (e non necessariamente fatti).Cerca supporto: circondarti di persone che possono convalidare la tua esperienza è un modo importante per ottenere il supporto emotivo di cui potresti aver bisogno. Fai solo attenzione alle informazioni che condividi sul comportamento narcisistico per evitare ulteriori conflitti.Evita di rafforzare il comportamento narcisistico: fai attenzione a non rafforzare i comportamenti indesiderati (come la grandiosità o la ricerca di lodi). Cioè, evita di dare un'indicazione che quei tratti sono simpatici sorridendo o concordando.Pratica la cura di te stesso: i narcisisti possono farti sentire trascurato, senza priorità e importante. Per combattere questi effetti, prendi in considerazione la pratica della cura di te stesso : prova a tenere un diario , fare esercizio fisico o svolgere attività piacevoli.Un narcisista può cambiare?Molti credono che poiché NPD è un disturbo della personalità, un narcisista non cambierà mai. In realtà, se una persona con NPD è disposta a iniziare la terapia, potrebbe essere in grado di apprendere modi per entrare meglio in empatia con gli altri e lavorare sui propri comportamenti narcisistici.Sfortunatamente, molti narcisisti non cercheranno la terapia, poiché le loro lacune nella consapevolezza di sé in genere non consentono loro di riconoscere le aree per l'auto-miglioramento. Se un narcisista è resistente alla terapia o crede che il suo comportamento narcisistico sia giustificato, è improbabile che cambi. Tuttavia, molti narcisisti finiscono per entrare in terapia per altri sintomi, come ansia o depressione, che poi aprono la porta alla cura dei tratti narcisistici.Opzioni di trattamento per la gestione del narcisismoLa terapia individuale è particolarmente utile per qualsiasi tipo di narcisista e per coloro che interagiscono con loro. Questo può essere fatto attraverso una serie di tecniche, inclusa la terapia cognitivo comportamentale (CBT) , che aiuta i clienti ad adattare i loro schemi di pensiero e ad apportare cambiamenti comportamentali. Anche la consulenza di coppia o la terapia familiare possono essere utili, ma solo se il narcisista è disposto a partecipare e costruire una visione del proprio disturbo. Puoi iniziare la tua ricerca utilizzando un elenco di terapisti online o parlando con un medico di base o uno psichiatra.Pensieri finaliSe stai lottando per affrontare un narcisista o stai sperimentando tu stesso tendenze narcisistiche, c'è davvero speranza. Prendi in considerazione l'idea di iniziare istruendoti sul narcisismo, trovando un Criminologo o Psicologo Forense.

Continua a leggere

L’art. 572 cp: Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi

7 gen. 2021 tempo di lettura 5 minuti

Il reato previsto dall’art. 572 cp si pone a tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei soggetti appartenenti ad un medesimo nucleo familiare. Oggetto di plurime modifiche, tra cui l’ultima nel 2019, oggi il reato di maltrattamenti tenta di ricomprendere nella tutela una concezione molto ampia di “famiglia”, in risposta all’evoluzione del contesto storico nel quale viviamo. 1. Cosa prevede il reato di maltrattamenti?2. Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?3. Cosa fare se si è vittima di maltrattamenti?4. Esiste un numero verde al quale potersi rivolgere?1 - Cosa prevede il reato di maltrattamenti?L’art. 572 cp non descrive compiutamente cosa si intende per “maltrattamenti” e si limita ad indicare una sanzione per “chiunque maltratta”. Nonostante la poca chiarezza normativa, è pacifico che i maltrattamenti possono consistere:in atti di violenza fisica, come percosse o lesioni; ma anche di violenza morale, come ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima; o ancora, in atti di disprezzo e di offesa alla dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. L’evento tipico del reato di maltrattamenti, infatti, è dato dallo stato di situazione continuativa di sofferenza fisica o morale per il soggetto passivo, come conseguenza degli atti di maltrattamento.Sebbene la norma in esame utilizzi il termine chiunque, si evidenzia che il reato può configurarsi solo se il soggetto agente è legato alla vittima da rapporti familiari o, in ogni caso, si trovi in una delle situazioni di affidamento previste dalla norma (cd. reato proprio).Il reato di maltrattamenti, infatti, può aversi solo se la vittima è:una persona della famiglia, o comunque convivente;una persona sottoposta alla autorità del soggetto agente, o comunque a questi affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia; o ancora, una persona sottoposta alla autorità del soggetto agente per l’esercizio di una professione o di un’arte.Solo nel 2012 (con la legge n. 172 del 2012), le persone comunque conviventi sono state inserite tra le possibili vittime del reato in esame, in quanto originariamente si richiedeva la sussistenza del vincolo matrimoniale. Si è voluto, infatti, estendere l’area della punibilità, cercando di tutelare ogni consorzio di persone tra le quali – per le consuetudini di vita – siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, potendosi consumare il delitto anche tra persone legate soltanto da un rapporto di fatto. A conferma di tale estensione di tutela, recentemente, è stato ammesso il reato di maltrattamenti anche tra coniugi separati o tra genitori non più conviventi, restando integri, anche in tal caso, i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale o dal rapporto di filiazione.La condotta, per essere ritenuta penalmente rilevante, deve essere connotata da abitualità, ovvero da comportamenti che acquistano rilevanza penale solo perché ripetuti nel tempo; i singoli fatti non costituiscono il reato di maltrattamenti e potrebbero essere o penalmente irrilevanti o costituire un reato diverso e a sé stante (es. lesioni).2 - Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?Nel 2019, il legislatore ha innalzato le sanzioni previste dalla fattispecie di reato, prevedendo un minimo di pena detentiva di 3 anni e un massimo di 7 anni (prima della riforma, invece, la sanzione irrogabile dal giudice spaziava dai 2 ai 6 anni).Sono previste anche delle circostanze che portano ad un inasprimento della pena:la pena è aumentata della metà nel caso in cui il fatto sia commesso con armi, o se commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza, o di persona con disabilità;la pena è aumentata poi se dalla condotta di maltrattamenti derivano delle lesioni, gravi o gravissime; così come nel caso in cui dal fatto derivi la morte, nel qual caso si può arrivare anche alla pena di anni 24 di reclusione.3 - Cosa fare se si è vittima di maltrattamenti?Nel caso in cui un soggetto ritenga di essere vittima di maltrattamenti, la prima cosa da fare è quella di darne immediatamente avviso alle Forze dell’Ordine, così che le stesse possano intervenire ed evitare che si reiterino ulteriori condotte di maltrattamenti.Si evidenzia, tuttavia, che il reato in esame è procedibile d’ufficio, consentendo quindi l’avvio del processo penale a prescindere dalla querela della persona offesa. Invero, se le Forze dell’Ordine o l’Autorità Giudiziaria vengono a conoscenza della sussistenza del reato di maltrattamenti in altro modo e non mediante la denuncia della vittima, comunque il soggetto agente potrà e dovrà essere punito. Peraltro, al fine di garantire una tutela ancor più efficace, è stata prevista un’accelerazione dei tempi processuali: la persona offesa vittima di maltrattamenti deve essere sentita dal Pubblico Ministero entro 3 giorni dalla comunicazione della notizia di reato. Ad esito dei 3 giorni, il Pubblico Ministero può decidere di applicare una misura di prevenzione nei confronti dell’indiziato.4 - Esiste un numero verde al quale potersi rivolgere?Il numero verde esiste, ed è il 1522, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di prestare assistenza alle vittime di violenza. È attivo 24h su 24h, anche in forma online (www.1522.eu), e consente di mettersi immediatamente in contatto con operatori specializzati, in grado di indicare alla persona in cerca di aiuto o sostegno il modo migliore di agire. Si evidenzia, inoltre, che alla luce dell’allarmante aumento di casi di violenza verificatisi durante la convivenza forzata a causa della pandemia da Covid-19, il Ministero dell’Interno ha previsto un ulteriore modo di contattare il numero verde e chiedere aiuto, mediante un messaggio criptato di segnalazione di possibili maltrattamenti in corso, così da rendere più agevole ed immediato il sostegno per le vittime: è sufficiente, infatti, che queste si rechino in farmacia e chiedano una “mascherina di tipo 1522”; in tal modo verrà attivato il servizio di segnalazione e sostegno.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Culpa in vigilando: la responsabilità civile dell’insegnante per i danni cagionati dagli alunni

8 giu. 2021 tempo di lettura 8 minuti

La scuola è titolare di un obbligo di tutelare l’integrità fisica degli allievi dal momento dell’apertura dei cancelli fino al momento dell’uscita dai medesimi e, per i più piccoli, fino alla riconsegna al genitore o a persona delegata. L’istituto e gli insegnanti hanno, pertanto, il dovere di predisporre ogni accorgimento utile e doveroso per evitare la causazione di danni agli allievi, per tutto il tempo della custodia.1 - Quadro normativo di riferimento2 - Danno cagionato da un alunno a terzi2.1 - L’art. 2048 c.c.: presunzione di culpa in vigilando dell’insegnante 2.2 - L’art. 61 l. 312/1980: disciplina specifica per gli insegnanti statali3 - Danno cagionato dall’alunno a sé stesso1 - Quadro normativo di riferimentoLa responsabilità conseguente alla vigilanza cui è tenuto un istituto scolastico è strettamente connessa all’affidamento di un minore da parte dei genitori all’istituto e si mantiene per tutto il tempo in cui l’alunno rimane nell’istituto, fino a che venga riconsegnato al potere di vigilanza dei genitori. Il codice civile detta, all’art. 2048 co. 2 c.c., una disciplina specifica in tema di responsabilità dei precettori e dei maestri d’arte, stabilendo che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Il co. 3 precisa che questi soggetti sono liberati dalla responsabilità “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.L’art. 2048 c.c., come vedremo, introduce una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale dell’insegnante per il fatto illecito commesso da un alunno che si trovi sotto la sua vigilanza a danno di altri alunni. Vedremo, invece, che per la tesi attualmente dominante, il caso dell’autolesionismo dell’allievo va ricondotto alla responsabilità contrattuale.Giova, pertanto, ricordare sinteticamente come funziona nel nostro ordinamento il sistema della responsabilità civile e quali sono le differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (o aquiliana).La responsabilità contrattuale deriva dall’inadempimento, dall’inesatto adempimento o dall’adempimento tardivo di una preesistente obbligazione (art. 1218 c.c.).La responsabilità extracontrattuale sorge in conseguenza del compimento di un fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno (art. 2043 c.c.). Il discrimen, pertanto, va ricercato nella fonte da cui sorge la responsabilità: rispettivamente, una precedente obbligazione o un fatto illecito. Di assoluto rilievo sono le conseguenze pratiche di questa distinzione:prescrizione: la responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni; la responsabilità aquiliana in cinque anni;onere della prova: in caso di responsabilità contrattuale, chi agisce in giudizio deve dimostrare solo l’esistenza dell’obbligazione (ad es. del contratto) e l’oggettivo inadempimento, mentre il debitore deve provare che l’inadempimento non è a lui imputabile; in caso di responsabilità extracontrattuale, invece, il danneggiato deve dimostrare la condotta del danneggiante, il danno subito, il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, nonché la colpa; vedremo, però, che ci sono dei casi – come quello relativo alla responsabilità aquiliana dell’insegnante – in cui si verifica un’inversione dell’onere della prova, che fa gravare sull’insegnante la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. risarcimento del danno: in caso di responsabilità contrattuale, sono risarcibili solo i danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l’obbligazione; in caso di responsabilità extracontrattuale, sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta dell’agente.2 - Danno cagionato da un alunno a terziCome abbiamo anticipato, se l’alunno cagiona un danno a terzi (ad esempio ad un altro alunno o ad altro personale scolastico) mentre è sotto la vigilanza dell’insegnante, quest’ultimo ne risponde. Fra le disposizioni rilevanti in tema di vigilanza: gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni (art. 42 co. 5 del CCNL del 14 agosto 1995);il Consiglio di Istituto delibera sull’adozione del regolamento interno, che deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla stessa (art. 10 lett. a) Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione).Si tratta di una responsabilità extracontrattuale, in quanto deriva da un fatto illecito, ma è un modello che si atteggia in modo particolare rispetto a quello generale di cui all’art. 2043 c.c. e che deve tenere conto, con riferimento ai soli insegnanti statali, della disciplina di cui all’art. 61 l. 312/1980.Della mancata vigilanza sugli alunni non risponde, invece, il dirigente scolastico: fra i suoi doveri non vi sono quelli di vigilanza sugli alunni ma quelli organizzativi, di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici. Di conseguenza, egli ha una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. nei casi in cui il danno sia conseguenza di carenze organizzative a lui imputabili.2.1 - L’art. 2048 c.c.: presunzione di culpa in vigilando dell’insegnante L’art. 2048 c.c. introduce un’ipotesi di responsabilità per fatto altrui (cioè dell’insegnante, per il fatto dell’alunno), che si basa sul modello della culpa in vigilando: la legge presume la colpa (cioè la mancanza di diligenza), sulla base del solo dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti. In altre parole, c’è la presunzione di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi (appunto presunzione di culpa in vigilando): l’insegnante può superare questa presunzione solo se dimostra, nel caso concreto, il caso fortuito. L’insegnante, pertanto, sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti dei terzi danneggiati dal fatto illecito dell’alunno, a meno che dimostri che nella serie causale dell’evento si è inserito un fatto esterno improvviso, imprevedibile e repentino in relazione al quale l’insegnante non poteva esercitare alcun intervento correttivo. La prova è ulteriormente aggravata dalla giurisprudenza, che richiede che l’insegnante dimostri anche di aver assunto, in via preventiva, le misure atte ad evitare il danno che in concreto si è verificato. Ecco l’inversione dell’onere della prova cui si è fatto prima cenno: mentre, normalmente, è il danneggiato a dover dimostrare la colpa e gli altri elementi costitutivi dell’illecito civile extracontrattuale, nel caso della responsabilità dell’insegnante il danneggiato deve provare solo che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola.Va precisato, tuttavia, che il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall’art. 2048 c.c. ha una ampiezza che dipende dall’età e dal normale grado di maturazione degli alunni: con l’avvicinamento di questi ultimi alla maggiore età, ad esempio, l’adempimento del dovere di vigilanza non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché comunque non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno. Ne consegue che l’alunno minorenne, qualora sia ritenuto capace di intendere e di volere al momento del fatto, potrebbe essere chiamato a rispondere (rappresentato dai genitori) in solido con l’insegnante o anche in modo esclusivo.2.2 - L’art. 61 l. 312/1980: disciplina specifica per gli insegnanti stataliIn base all’art. 28 della Costituzione, quando si tratta di dipendenti pubblici è sempre responsabile anche la pubblica amministrazione di appartenenza (cioè il Ministero dell’Istruzione), per il principio di immedesimazione organica.Su questo fronte, l’art. 61 l. 312/1980 ha profondamente innovato e mitigato la disciplina della responsabilità del personale scolastico pubblico per i danni causati a terzi nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sugli alunni. In primo luogo, secondo questa norma il personale scolastico risponde dei danni che l’alunno abbia cagionato alla stessa amministrazione (ad esempio, danneggiando i banchi) ma solo nei casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni.Inoltre, gli insegnanti statali non rispondono personalmente verso i terzi danneggiati, rispetto ai quali risponde direttamente l’amministrazione. Ciò comporta, a livello processuale, una esclusione dell’insegnante, che viene sostituito direttamente dall’amministrazione: in modo più tecnico, l’art. 61 esclude la legittimazione passiva dell’insegnante. Tuttavia l’amministrazione, qualora in giudizio fosse accertata la responsabilità dell’insegnante, potrà rivalersi nei suoi confronti ma solo in caso di dolo o colpa grave. Secondo l’orientamento prevalente, l’esclusione della legittimazione passiva dell’insegnante è esclusa non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno ma anche in quello di danni arrecati dall’allievo a se stesso.3 - Danno cagionato dall’alunno a se stessoCome si è anticipato, l’orientamento attualmente maggioritario ritiene che il danno c.d. auto-provocato, cioè direttamente provocato dall’alunno a sé stesso fondi, non già una responsabilità aquiliana, bensì una responsabilità contrattuale.In particolare:l’istituto scolastico, con l’ammissione dell’allievo a scuola che consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, determina l’instaurarsi di un vincolo contrattuale: da questo sorge a carico dell’istituto un obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Ne deriva quindi anche l’obbligo di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso;l’insegnante e l’alunno sono legati da un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Questo rapporto giuridico si fonda non su un contratto quanto sul c.d. “contatto sociale”, che discende dalla descritta relazione qualificata che sussiste fra l’allievo e l’insegnante.Di conseguenza, viene in rilievo il regime probatorio previsto in tema di responsabilità contrattuale e non opera la presunzione di culpa in vigilando di cui all’art. 2048 c.c.: chi agisce, deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, quindi a scuola; l’insegnante o il dirigente scolastico devono dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile né all’insegnante né alla scuola, comprovando di aver predisposto ogni accorgimento idoneo ad impedire la realizzazione dell’evento.Editor: dott.ssa Elena Pullano

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Commenti

Non ci sono commenti

Egregio Avvocato® 2026 | Massimo Zerbini CF ZRBMSM53A17L390J