Egregio Avvocato
Pubblicato il 1 apr. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
Un istituto che viene spesso assimilato a quello della caparra confirmatoria (già visto nei post precedenti) è quello della clausola penale, che trova la sua disciplina nell’art. 1382 c.c.
In particolare, la clausola penale prevede che in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, la quale ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, fatta salva la possibilità di prevedere la risarcibilità del danno ulteriore.
Tuttavia, è opportuno evidenziare le differenze tra le due fattispecie.
Da un punto di vista strutturale, la clausola penale è solo promessa; mentre la caparra confirmatoria è una clausola reale, e quindi si perfeziona con la consegna della res.
Inoltre, mentre normalmente la clausola penale grava solo su una parte, la caparra confirmatoria è bilaterale, è un vincolo per entrambe le parti.
Poi ancora, non è prevista la possibilità di rinunciare alla clausola penale e al massimo si può avere il risarcimento del danno ulteriore; mentre la caparra è rinunciabile e si può decidere di operare con i rimedi generali.
Infine, per la clausola penale è espressamente prevista la riduzione ad equità se manifestamente eccessiva; mentre è fortemente controverso se questo potere sia estensibile anche alla caparra confirmatoria.
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
I termini “querela” e “denuncia” vengono generalmente utilizzati come sinonimi, ma è bene sapere che tale utilizzo è improprio.Mentre la denuncia può essere presentata da chiunque abbia avuto notizia di un reato, la querela può essere presentata solo dalla persona offesa del reato (quindi dalla vittima dello stesso) entro un determinato termine (generalmente 3 mesi dalla commissione del reato) ed è l’atto con il quale viene manifestata la volontà di perseguire penalmente il fatto di reato. La querela presenta un elemento in più rispetto alla denuncia: non solo la notizia di reato, ma anche la manifestazione di volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo.Nel caso in cui il reato sia sottoposto a condizione di procedibilità (es. reato di diffamazione), è bene assicurarsi di aver sporto la querela, poiché solo mediante quest’ultima - e non anche con una semplice denuncia - potrà avere inizio il processo penale.
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Egregio Avvocato
30 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Il sequestro amministrativo è un atto ablatorio, affine alla confisca, alla quale è in genere preordinato. Differisce dalla confisca in quanto comporta una indisponibilità temporanea del bene alla quale non corrisponde un effetto ablatorio della titolarità del bene per il destinatario del provvedimento.Ciò deriva dal fatto che mentre la confisca è una conseguenza dell’illecito ed è accessoria ad altra sanzione amministrativa principale, il sequestro è un atto prettamente cautelare, adottato in via preventiva, per salvaguardare la collettività dai rischi derivanti dalla pericolosità di un bene.Facendo un esempio, le violazioni del Codice della strada, all’art. 213 è stabilito che nelle ipotesi in cui il Codice prevede la confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede anche al sequestro del veicolo, oltre alle altre cose oggetto della violazione.Per quanto riguarda il fermo amministrativo, previsto dall’art. 86 D.P.R. 602/1973, come modificato dalla L. 98/2013, si inquadra nel procedimento di riscossione dei tributi. Trattasi di un atto col quale le amministrazioni o gli enti competenti impongono un vincolo di destinazione su un bene mobile registrato dell’obbligato, come avviene per una autovettura o un motociclo, in seguito al mancato pagamento di una cartella esattoriale nei termini di legge o in seguito ad una multa non pagata dovuta ad infrazioni del Codice della strada.In sostanza, il fermo ha l’effetto di bloccare il bene finché non si fa fronte al debito e viene disposto dalla P.A., mediante in concessionari della riscossione (oggi l’Agenzia delle Entrate).
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Egregio Avvocato
8 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 39 della Costituzione, che regolamenta l’organizzazione sindacale, non è stato mai applicato nel nostro ordinamento, salvo il primo comma che sancisce la libertà di organizzazione sindacale. La Costituzione, infatti, prefigura un modello specifico di organizzazione sindacale, che ricorda lontanamente le corporazioni del periodo fascista: ovvero un sindacato che viene registrato, acquista la personalità giuridica e può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa, poiché vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria. I sindacati però si sono sempre rifiutati di dare attuazione alla norma. Pertanto, gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato e i contratti che stipulano non sono fonti dell’ordinamento generale, ma hanno valore vincolante solo per i soggetti contraenti e per i loro iscritti.Lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un particolare interesse dei lavoratori: è un diritto riconosciuto e, infatti, chi sciopera non può subire conseguenze negative sul piano penale, civile o disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione).Lo sciopero tutelato dall’art. 40 Cost., però, è solo quello che i lavoratori dipendenti attuano per interessi, anche non economici, di categoria, e non anche quello politico o quello attuato dai datori di lavoro (c.d. serrata) o dai liberi professionisti. Tuttavia anche queste manifestazioni sono libere e consentite, anche se non dall’art. 40 Cost., attraverso altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di riunione. L’art. 40 Cost., rinvia alle leggi la regolazione e i limiti del diritto di sciopero. Ma anche questa disposizione è priva di attuazione, in quanto non è mai stata approvata una disciplina generale del diritto di sciopero: esiste solo la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la L. 146/1990, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici e così via, nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.
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Egregio Avvocato
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Uno dei diritti fondamentali della democrazia italiana è il cd. diritto di elettorato passivo: il diritto di ogni cittadino di ricoprire cariche elettive. Di regola, chiunque gode del diritto di elettorato attivo (quindi, diritto di votare) detiene anche il diritto di elettorato passivo, e quindi il diritto di essere votato. Tale regola trova solo particolari eccezioni, come può accadere per le elezioni della Camera dei Deputati e quella del Senato, che richiedono dei requisiti di età particolari.Tuttavia, il diritto di elettorato passivo può anche subire delle limitazioni, a fronte delle quali viene di fatto impedita la possibile elezione del singolo soggetto. Una prima limitazione è quella della incandidabilità, cioè la inidoneità funzionale assoluta ad essere eletto, non rimovibile dall’interessato. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui il soggetto che voglia ricoprire la carica di deputato o di senatore riporti una condanna definitiva per determinati reati (indicati dal decreto Severino, d. lgs. n. 235/2012).Una seconda limitazione è quella della ineleggibilità, dovuta alla particolare carica ricoperta dal soggetto che si vuole candidare, e che lo metterebbe in una posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati o che porrebbe gli elettori in una situazione di pressione psicologica nell’espressione del voto.Infine, ultima limitazione è quella della incompatibilità, per la quale uno stesso soggetto non può ricoprire contemporaneamente due determinate cariche (es. è incompatibile lo status di parlamentare con quella di Presidente della Repubblica). Chi si trova in tale condizione deve optare per l’una o per l’altra carica.
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