Egregio Avvocato
Pubblicato il 1 apr. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
Un istituto che viene spesso assimilato a quello della caparra confirmatoria (già visto nei post precedenti) è quello della clausola penale, che trova la sua disciplina nell’art. 1382 c.c.
In particolare, la clausola penale prevede che in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, la quale ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, fatta salva la possibilità di prevedere la risarcibilità del danno ulteriore.
Tuttavia, è opportuno evidenziare le differenze tra le due fattispecie.
Da un punto di vista strutturale, la clausola penale è solo promessa; mentre la caparra confirmatoria è una clausola reale, e quindi si perfeziona con la consegna della res.
Inoltre, mentre normalmente la clausola penale grava solo su una parte, la caparra confirmatoria è bilaterale, è un vincolo per entrambe le parti.
Poi ancora, non è prevista la possibilità di rinunciare alla clausola penale e al massimo si può avere il risarcimento del danno ulteriore; mentre la caparra è rinunciabile e si può decidere di operare con i rimedi generali.
Infine, per la clausola penale è espressamente prevista la riduzione ad equità se manifestamente eccessiva; mentre è fortemente controverso se questo potere sia estensibile anche alla caparra confirmatoria.
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Egregio Avvocato
30 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Il sequestro amministrativo è un atto ablatorio, affine alla confisca, alla quale è in genere preordinato. Differisce dalla confisca in quanto comporta una indisponibilità temporanea del bene alla quale non corrisponde un effetto ablatorio della titolarità del bene per il destinatario del provvedimento.Ciò deriva dal fatto che mentre la confisca è una conseguenza dell’illecito ed è accessoria ad altra sanzione amministrativa principale, il sequestro è un atto prettamente cautelare, adottato in via preventiva, per salvaguardare la collettività dai rischi derivanti dalla pericolosità di un bene.Facendo un esempio, le violazioni del Codice della strada, all’art. 213 è stabilito che nelle ipotesi in cui il Codice prevede la confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede anche al sequestro del veicolo, oltre alle altre cose oggetto della violazione.Per quanto riguarda il fermo amministrativo, previsto dall’art. 86 D.P.R. 602/1973, come modificato dalla L. 98/2013, si inquadra nel procedimento di riscossione dei tributi. Trattasi di un atto col quale le amministrazioni o gli enti competenti impongono un vincolo di destinazione su un bene mobile registrato dell’obbligato, come avviene per una autovettura o un motociclo, in seguito al mancato pagamento di una cartella esattoriale nei termini di legge o in seguito ad una multa non pagata dovuta ad infrazioni del Codice della strada.In sostanza, il fermo ha l’effetto di bloccare il bene finché non si fa fronte al debito e viene disposto dalla P.A., mediante in concessionari della riscossione (oggi l’Agenzia delle Entrate).
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2 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta lo strumento attraverso il quale la P.a. esterna i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all’emanazione di un dato provvedimento.L’art. 3 L. 241/1990 contiene disposizioni di applicazione generale, valide per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei concorsi e il personale, ad eccezione degli atti normativi e a contenuto generale. Sottratte alla motivazione sono anche le forme di silenzio assenso di cui all’art. 20 L. 241/1990.La ratio della motivazione va individuata, nell’esigenza di garantire agli interessati la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’amministrazione, anche allo scopo di verificarne la correttezza nonché eventuali profili di illegittimità.Per quanto riguarda la struttura della motivazione, l’art. 3 fa riferimento tanto alle ragioni di fatto, quanto ai presupposti di diritto. Per presupposti di fatto si intendono gli elementi e i dati fattuali acquisiti durante l’istruttoria, oggetto di valutazione da parte della PA. Invece, le ragioni giuridiche, comprendono le argomentazioni condotte sul piano del diritto, cioè le norme che sono state considerate applicabili nella fatt. concreta all’esame dall’amministrazione procedente.Per quel che riguarda i canoni della motivazione, dottrina e giurisprudenza li individuano nella congruità (quindi nel percorso logico seguito dalla P.a.) e nella sufficienza (nell’eliminare i dubbi di irrazionalità e di arbitrio nell’operato della P.a.).Infine, l’ultimo comma dell’art. 3 dispone che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità a cui è possibile fare ricorso.Per quanto riguarda i profili giurisdizionali attinenti all’obbligo di motivazione, bisogna considerare che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 241/1990, la mancanza di motivazione può essere considerata come una violazione di legge, mentre in precedenza si parlava di un vizio attinente all’eccesso di potere.In caso di motivazione perplessa e contraddittoria, invece, si può continuare a parlare di eccesso di potere, riguardando il vizio e non la motivazione in sé, ma il concreto svolgimento del potere amministrativo.
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Egregio Avvocato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Si ha concorso di reati nel caso in cui un unico soggetto commetta più reati, per i quali dovranno trovare applicazione tutte le norme incriminatrici violate. Si distingue tra concorso formale di reati: ove con un’unica azione o omissione, e con l’unica condotta il soggetto commette più reati; e concorso materiale di reati, ove con più azioni od omissioni il soggetto commette più reati.Nel caso di concorso formale, il legislatore ha previsto un trattamento di favore, cioè il c.d. cumulo giuridico: si parte dalla pena del reato più grave e tutti gli altri reati perdono autonomia sanzionatoria; il giudice potrà procedere ad aumentare la pena per gli altri reati (potrà farlo fino al triplo).Nel caso di concorso materiale di reati, invece, si applica il cd. cumulo materiale: è la somma algebrica delle pene previste da tutte le norme incriminatrici violate.All’interno della categoria di concorso materiale di reati, peraltro, vi è un’ipotesi speciale: il reato continuato, che si configura nel caso in cui il soggetto con più azioni od omissioni commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Se ricorre la continuazione, si applicherà il cumulo giuridico in deroga alla regola prevista per il concorso materiale di reati.
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Egregio Avvocato
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L'amnistia e l'indulto sono due istituti per certi versi analoghi, ma che presentano tra loro delle differenze sostanziali. Si tratta di istituti conosciuti dalla Costituzione all’art. 79, nel quale è previsto che entrambi i provvedimenti devono essere deliberati con larga maggioranza parlamentare e, precisamente, con due terzi dei componenti di ogni Camera. Tale maggioranza è prevista al fine di ricercare una larga condivisione per la decisione di perdonare determinati reati ed evitare abusi nell’adozione di tali istituti. Entrambi i tipi di provvedimenti hanno efficacia retroattiva, ma, per espressa previsione costituzionale, non possono essere applicati con riferimento a reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge alle Camere.La principale differenza tra i due istituti in esame consta nel fatto che l’amnistia estingue il reato, mentre l’indulto estingue solo la pena. Con l'amnistia, in genere, si cerca di stemperare eventuali tensioni all'interno del Paese per mantenere una situazione di armonia all'interno della società (cd. pacificazione sociale). L’amnistia ha causa di clemenza ed è giustificata dalla presenza di situazioni oggettivamente eccezionali e per certi versi irripetibili. L'indulto, invece, è maggiormente mirato a contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario; essendo una causa di estinzione della pena opera soltanto sulla pena concretamente inflitta al soggetto, non aggredendo il reato nella sua interezza che invece continuerà a produrre quegli effetti che può ancora esplicare.
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