Reati con soglie di punibilità: si può applicare l’art. 131 bis c.p.?

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Pubblicato il 31 gen. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

Reati con soglie di punibilità: si può applicare l’art. 131 bis c.p.? | Egregio Avvocato

L’art. 131 bis c.p. prevede che in caso di reato con offesa particolarmente tenue, il soggetto agente, a date condizioni, non viene punito. I presupposti che devono sussistere sono tre: pena detentiva non superiore a 5 anni; modalità della condotta; esiguità del danno o del pericolo.


Ci si chiede se tale norma possa applicarsi a quei fatti che costituiscono reato solo al superamento di una certa soglia: es. guida in stato di ebbrezza (0,8 a 1,5 e poi sopra 1,5); art. 316-ter co. 2 c.p. (al di sotto di 3999,98 euro il fatto sarà solo illecito amministrativo). 


Secondo una prima tesi, la risposta è negativa: se si potesse applicare il 131 bis c.p., il giudice si andrebbe a sostituire al legislatore, il quale ha previsto esplicitamente una soglia e quindi ha preso una posizione netta su quando un fatto è penalmente rilevante o meno. Inoltre, in questi casi vi sarebbe un paradosso poiché il soggetto che ha commesso un reato non verrebbe punito né con la sanzione penale, ma neanche con quella amministrativa. 


Una diversa tesi, invece, sostenuta anche dalla Cassazione a Sezioni Unite, ritiene che l’art. 131 bis c.p. possa trovare applicazione anche nei reati con le soglie di punibilità. Invero, il legislatore, anche quando ha previsto delle soglie, ha operato in astratto, mentre il 131 bis c.p. opera in concreto e sul caso specifico, prendendo in considerazione tutti gli altri elementi del caso. Non sussiste, quindi, una contraddizione tra l’esistenza della soglia e l’applicazione del 131 bis c.p.

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La perquisizione, ex. art. 247 c.p.p., è un mezzo di ricerca della prova, consistente nella ricerca di una cosa da assicurare al procedimento o di una persona da arrestare. Essa può essere personale, quando vi è fondato motivo di ritenere che la persona nei cui confronti si agisce occulti su di sé il corpo del reato o le cose pertinenti al reato; locale, se vi è fondato motivo di ritenere che le cose menzionate si trovino in un determinato luogo o che possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso; informatica, quando vi è fondato motivo di ritenere che tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico.La perquisizione deve essere disposta con decreto motivato dell’autorità giudiziaria, che attesta la presenza di sufficienti indizi per procedervi; l’atto potrà essere eseguito dall’autorità stessa o essere delegato ad un ufficiale di polizia giudiziaria.In particolare, nel corso delle indagini preliminari, la perquisizione è ordinata dal Pubblico Ministero; quando svolta, all’indagato eventualmente presente deve essere chiesto se è assistito da un difensore e se ne è privo occorre designarne uno d’ufficio.È possibile che alla perquisizione proceda anche la polizia giudiziaria di propria iniziativa. Ciò però è legittimo solo nel caso in cui vi sia una situazione di flagranza di reato o di evasione.Anche in tal caso, se è presente l’indagato, la polizia deve avvertirlo della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, che può anche intervenire nel compimento dell’atto. Successivamente, la polizia deve trasmettere il verbale della compiuta perquisizione al P.M. senza ritardo e questi, se ne sussistono i presupposti, procede alla convalida entro le 48 ore successive.La perquisizione si svolge nell’osservanza di alcune formalità a tutela dei diritti Costituzionali della persona. Nel caso di perquisizione personale, in particolare, dovrà essere consegnata una copia del decreto, dando avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (se prontamente reperibile e idonea). Le cose rilevanti rinvenute nel corso della perquisizione sono sottoposte a sequestro.

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Quali sono le differenze tra riservatezza, reputazione e identità personale?

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Il diritto alla riservatezza, alla reputazione e alla propria identità personale appartengono alla categoria dei diritti della personalità, cioè i diritti che attengono al controllo della persona sugli attributi materiali e immateriali, funzionali alla esplicazione della sua personalità.Ancorché siano talvolta considerati equivalenti, essi sono distinguibili perché individuano e tutelano aspetti diversi della personalità dell’individuo.Il diritto alla riservatezza si definisce come l’interesse al riserbo su notizie attinenti alla propria vita privata, rispetto alle quali non sussiste un interesse alla conoscenza apprezzabile in capo ai terzi e che il soggetto ha diritto a sottrarre alla conoscenza comune.Per questo, si ritiene che esso abbia un contenuto prevalentemente negativo e si correli di una tutela di tipo oppositivo, rispetto alla divulgazione di informazioni proprie, e di controllo, rispetto alla circolazione di queste informazioni, qualora autorizzata o inevitabile.Il diritto alla reputazione è, invece, l’interesse del soggetto a tutelare non solo il proprio onore, quale valore intrinseco, ma anche la credibilità sociale, cioè il giudizio che la collettività ha della sua persona, anche in relazione alle attività che compie. L’accento è quindi sul giudizio di stima di cui il soggetto gode nella comunità.Il diritto alla identità personale è, invece, il diritto ad essere se stessi e nient’altro che se stessi e a che non venga travisata la propria personalità, complessivamente considerata, né attribuita la paternità di dati o azioni non corretti o non coerenti con il proprio modo d’essere, a prescindere dal fatto che questi siano lesivi o meno. Si tratta di una situazione giuridica che protegge la personalità individuale del soggetto, consolidatasi nel corso del tempo, alla luce delle sue manifestazioni morali, sociali, politiche, intellettuali e professionali. Essa coincide con quella che si è esteriorizzata nel contesto sociale di riferimento e potrebbe finanche non coincidere con quella che il soggetto ha di se stesso.Diversamente dalla riservatezza, qui il diritto si connota positivamente, perché comprende gli elementi che valgono a identificare socialmente il soggetto.

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Cosa succede se si stipula un contratto per errore?

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Nella disciplina generale sui contratti, il codice civile disciplina l’errore in relazione al contratto tra i “vizi della volontà”.È possibile distinguere l’ipotesi dell’errore “vizio” da quella dell’errore “ostativo”.Nel primo caso, si tratta di una errore nella formazione della volontà della parte, per ignoranza o falsa conoscenza di un dato relativo al contratto.Nel secondo caso, si fa riferimento ad un errore nella manifestazione della volontà, che si forma correttamente ma viene dichiarata o trasmessa al destinatario in modo difforme dall’intenzione della parte.In entrambi i casi, la legge prevede che il contratto possa essere annullato su iniziativa della parte che è incorsa nell’errore, attraverso l’esperimento della relativa azione di nullità davanti al giudice civile.È tuttavia necessario che l’errore fosse essenziale, cioè, come previsto dall’art. 1429 c.c.: o inerente alla natura o all’oggetto del contratto, o all’identità dell’oggetto della prestazione;o vertente su una qualità della prestazione o sulle sue quantità, sull’identità o qualità della controparte, se tali caratteri siano stati determinanti per il consenso;o, nel caso di errore di diritto, se sia stata la ragione unica o principale del contratto.L’errore deve essere stato anche riconoscibile (art. 1431 c.c.), nel senso che la parte non incorsa in errore avrebbe potuto rilevarlo usando l’ordinaria diligenza.La parte non incorsa in errore può anche offrirsi di rettificare il contratto, cioè di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che la parte errante voleva concludere, così impedendo la azione di annullamento.

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