Egregio Avvocato
Pubblicato il 29 nov. 2021 · tempo di lettura 6 minuti
Ai sensi dell’art. 32 co. 2 Cost., “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Ma cosa succede se una persona riporta, a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio, delle lesioni permanenti o, addirittura, decede? La L. 210/1992 prevede, con specifico riferimento alle conseguenze correlate alle vaccinazioni obbligatorie, un indennizzo da parte dello Stato.
Vediamo meglio di cosa si tratta.
1 - I principi costituzionali in materia di diritto alla salute
L’art. 32 Cost. afferma che il diritto alla salute è un “fondamentale diritto dell’individuo”.
Tale principio opera a più livelli.
Da un lato, il diritto alla salute e all’integrità psicofisica trova tutela nei confronti dei terzi: infatti, tutti i consociati hanno l’obbligo di astensione da condotte che possano cagionare ad altri malattie, infermità o menomazioni.
Dall’altro lato, il diritto alla salute e all’integrità psicofisica è rimesso all’autodeterminazione del suo titolare. È la stessa Costituzione a precisare, all’art. 32 co. 2, che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Da questa norma deriva, dunque, il fondamentale principio di autodeterminazione in ambito sanitario: gli accertamenti ed i trattamenti sanitari, cioè, sono volontari, nel senso che richiedono il consenso, espresso e specifico, dell’avente diritto, che ha il diritto di opporre un rifiuto alle cure.
Tuttavia, la legge può prevedere l’obbligo di un determinato accertamento o trattamento sanitario, come una vaccinazione.
Tale imposizione, secondo quanto affermato anche in tempi recenti dalla Corte costituzionale (Corte cost. 26 aprile 2012, n. 107), è legittima e compatibile con la Costituzione solo nella misura in cui dipenda dalla necessità di tutelare l’interesse, ritenuto superiore, alla protezione della sanità pubblica. Ancora, in una più risalente pronuncia (Corte cost. 307/1990), la stessa Corte costituzionale aveva precisato che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto a migliorare o a preservare lo Stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”.
Da questo sintetico quadro deriva, dunque, che i trattamenti sanitari obbligatori sono legittimi se rispettano due requisiti:
Peraltro, non sono rari i casi in cui il legislatore ha fatto ricorso allo strumento della vaccinazione obbligatoria per far fronte a gravi situazioni di emergenza sanitaria.
Da ultimo, con il d.l. 44/2021, il nostro legislatore ha previsto l’obbligo di vaccinazione contro SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza.
A fronte di tale potere, è oggi previsto, nella L. 210/1992, un indennizzo da parte dello Stato a favore di “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie (…), lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”.
2 - La legge 210/1992 e l’indennizzo da vaccinazioni obbligatorie
La legge 210/1992 riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.
Per quanto qui interessa, secondo l’art. 1 della legge, “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge, o per ordinanza, di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato”.
Si tratta di un riconoscimento in denaro ispirato al principio della solidarietà sociale, erogato a prescindere dal reddito del richiedente, esente dalle imposte sui redditi e cumulabile con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo. Dà, inoltre, diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie vaccino-correlate.
La legge stabilisce che l’indennizzo e gli altri benefici previsti spettano a chi, alternativamente:
L’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 consiste in un assegno mensile vitalizio oppure, in caso di morte, in un assegno una tantum da erogare ai familiari del soggetto deceduto.
La legge n. 229/2005 ha riconosciuto, inoltre, un indennizzo in favore sia dei soggetti danneggiati, sia dei congiunti che prestino al danneggiato assistenza in maniera prevalente o continuativa.
Per quanto riguarda l’assegno vitalizio mensile, da corrispondersi qualora sia accertata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica del richiedente causata dalla vaccinazione obbligatoria, l’indennità si compone di due quote: una somma determinata sulla base dell’invalidità accertata e un’indennità integrativa speciale.
La prima delle due somme si determina sulla base di tabelle del Ministero della Salute: queste tabelle contengono otto categorie di invalidità, dalla più grave alla meno grave. Per il 2020, le tabelle hanno riconosciuto importi ricompresi fra euro 1.599,37 ed euro 1.791,01.
In caso di patologie plurime, è possibile ottenere, un indennizzo aggiuntivo del 50% rispetto a quello stabilito per la patologia più grave.
In caso di decesso, invece, gli eredi del danneggiato hanno diritto ad un assegno reversibile per 15 anni o ad un assegno una tantum pari a euro 77.468,53 ed alle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda al giorno della morte.
L’indennizzo deve essere richiesto con apposita domanda indirizzata all’Azienda Sanitaria di appartenenza. All’istanza deve essere allegata la documentazione che comprovi la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente.
Se il danneggiato è deceduto, l’istanza può essere proposta dagli eredi.
Ricevuta la domanda, l’Azienda Sanitaria la inoltrerà alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), che a sua volta provvede a convocare a visita medica l’interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la trasfusione.
Acquisito il parere, l’Azienda Sanitaria notifica all'interessato l'esito della sua istanza e, in caso di riconoscimento del diritto all'indennizzo, emette un decreto per la liquidazione e relativo mandato di pagamento.
Il diritto all’indennizzo si prescrive in tre anni decorrenti dal momento in cui si è avuto piena conoscenza dei danni provocati dalla vaccinazione.
3 - Precisazioni terminologiche: differenza fra indennizzo e risarcimento
Come abbiamo visto, quello che la legge riconosce in caso di menomazioni permanenti dell’integrità psico-fisica in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie è un indennizzo e non un risarcimento.
In estrema sintesi, l’indennizzo consegue ad un’azione lecita, consentita o addirittura imposta dall’ordinamento: pur in assenza di un fatto illecito, la legge ritiene comunque opportuno che il soggetto leso riceva una somma per equilibrare una situazione che rischierebbe di diventare ingiusta. Si tratta, in altri termini, di una misura di solidarietà sociale con funzione assistenziale.
Il risarcimento, invece, è imposto dalla legge in tutti i casi in cui si debba riparare ad un danno ingiusto e trova il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa dei sanitari.
Pertanto, è possibile ottenere il risarcimento per i danni da vaccino nel caso in cui questi potevano essere previsti ed evitati, ad esempio perché il vaccino è stato eseguito nei confronti di un soggetto cui era controindicato.
Quando, invece, non sia possibile ravvisare alcuna responsabilità in capo ai sanitari, il danno sarà semplicemente indennizzabile.
Editor: dott.ssa Elena Pullano
Condividi:
Pubblicato da:
Egregio Avvocato
2 ago. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
La pas o più comunemente conosciuta come "sindrome" dell'alienazione parentale non è una malattia ma una condotta illecita.Si definisce "sindrome " da alienazione genitoriale il comportamento di un genitore,che, soprattutto in fase di separazione, scredita e allontana l'altra figura genitoriale.Appare opportuno sottolineare che tale disturbo esiste sia al maschile che al femminile.Le Corti italiane sono sempre state restie nel riconoscere tale condotta ma, recentemente, alcune aperture in tal senso si sono verificate. Al riguardo, vogliamo ricordare la vicenda al vaglio del Tribunale di Cosenza (Trib. Cosenza, 549/2019), che, chiamato a pronunciarsi sulla sindrome di alienazione parentale, ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un padre avverso l'ex moglie, colpevole di aver emarginato la figura paterna per oltre tre anni. Il Tribunale, tenuto conto della durata della condotta della donna, dei presumibili disagi e sofferenze patite sia dal padre per il distacco - fisico ed emotivo - dal figlio, che dal figlio, privato dell'apporto del padre rispetto alla sua crescita, educazione e formazione, ha reputato equo liquidare il pregiudizio in Euro 5.000,00 per ciascuno dei soggetti danneggiati. Secondo i Giudici, anche prescindendo dalla valdità o invalidità teorica di questa sindrome, bisogna "accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo." Poichè non erano stati adeguatamente forniti elementi istruttori con cui ritenere provate le condotte di abuso da parte del padre – compresa la CTU – il Tribunale concludeva che l’allontanamento padre – figlio fosse stato causato dalla madre. Per tali ragioni, visto il condizionamento perpetrato dalla madre a danno del figlio e le carenze di entrambi i genitori di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l’equilibrio psichico del figlio, il Giudice di prime cure disponeva l’affidamento ai servizi sociali, ripristinava gli incontri padre e figlio e accoglieva la richiesta di risarcimento formulata da parte ricorrente per aver la madre "gravemente pregiudicato la relazione affettiva padre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto dell’uomo di svolgere il proprio ruolo genitoriale."La soluzione appare pienamente condivisibile, anche e soprattutto alla luce di un fenomeno che è sempre più diffuso e che, pertanto, deve assumere valenza giuridica per evitare abusi del diritto ai danni di genitori vittime di rancori e depressioni dell'ex.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
Continua a leggere
Scritto da:
10 dic. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (32198/2021) ha deciso di porre fine alla vexata quaestio sull´assegno divorzile in presenza di una nuova convivenza more uxorio. Con malcelata sorpresa degli addetti ai lavori, La SS. UU. fanno un´inversione di marcia rispettto ad un orientamento che sembrava oramai consolidato e relativo ad una scelta di vita di un ex coniuge, che intraprende una nuova relazione more uxorio. Gli Ermellini, nella decisione de quo, partono dalla considerazione che l´assegno divorzile si basa su una componente assistenziale e da una compensativa. A fronte di tale doppia natura vi é la necessità di chi corrisponde all'esigenza dell'ex coniuge di non vedersi limitato il suo progetto di vita futura dall'obbligo di versare per sempre l'assegno a chi ha formato una nuova famiglia di fatto e, dall´altro, le fin troppo dubbie necessitá di chi ha contribuito alla fortune della famiglia nel corso del matrimonio. La sentenza de quo vuole bilanciare gli interessi in gioco, cancellando con un colpo di spugna i progressi fatti nel corso degli anni al fine di salvaguardare chi, con il proprio lavoro o con le ricchezze della propria famiglia di origine, aveva costruito le proprie fortune. Oggi, la nuova famiglia di fatto non esclude il diritto all'assegno di divorzio per il coniuge economicamente più debole e privo di mezzi adeguati: ció cancella ogni sorta di automatismo tra nuova convivenza e perdita dell'assegno in favore del coniuge economicamente più debole, sottolineando che il nuovo percorso di vita intrapreso con una terza persona, che sia accertato giudizialmente, incide sì sul diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, sulla sua revisione o sulla sua quantificazione, ma non ne determina necessariamente la perdita integrale. Il coniuge economicamente più debole può, infatti conservare il diritto esclusivamente in funzione compensativa e non assistenziale, a condizione di fornire une serie di prove, quali ad esempio contributo offerto alla comunione familiare, eventuali rinunce, occasioni lavorative e di crescita professionale durante il matrimonio nell'interesse della famiglia, l'apporto dato alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge, e via discorrendo. La soluzione scelta puó commentarsi solo in un modo: summum ius, summa iniuria. La nuova struttura dell´assegno divorzile scelta dalla Suprema Corte creerá - ne siamo piú che sicuri - nuovi contenziosi, ulteriori occasioni di risentimento, ulteriore alterco tra le parti e, pertanto, nuovo potenziale substrato per i reati endo - familiari. Infine tale decisione stimulerá nuove forme di povertà e spingerà i piú abbienti ad occultare le proprie ricchezze, impoverendo cosí di fatto il Paese che, da oggi in poi, sará ostaggio di una visione distorta del matrimonio. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di SalvoMatrimonialista - Divorzista
Continua a leggere
Scritto da:
12 gen. 2026 • tempo di lettura 5 minuti
Uno dei temi più dibattuti nei procedimenti di separazione e divorzio riguarda la modalità con cui i figli dei genitori separati dovranno trascorrere le festività del Santo Natale.Proprio per via dei rancori e del livore che caratterizzano la fine di un rapporto, questi giorni, che dovrebbero essere di gioia e di serenità, finiscono per diventare l’ennesima occasione di ripicche e dispetti che, alla fine, non giovano a nessuno.A livello internazionale, il diritto di visita per genitori separati durante le festività è regolato dalla Convenzione dell’Aia del 1980, che stabilisce la possibilità per il genitore non affidatario di trascorrere periodi di tempo con il figlio anche in un luogo diverso dalla residenza abituale. Accorta Giurisprudenza di merito sottolinea che per “settimana di vacanza” deve intendersi un periodo di svago in località amene con ciò intendendo il dovere di ciascun genitore di far trascorrere ai figli qualche giorno lontano dalla propria residenza abituale.Questo diritto consente al genitore non collocatario di mantenere una relazione continuativa con i figli minorenni. Al riguardo, la normativa sancisce l’obbligo di seguire il calendario stabilito dal tribunale o dagli accordi di separazione per l’organizzazione delle ferie, sempre nel rispetto del “best interest of the child”.In Italia, la normativa che regola l'affidamento dei figli si fonda sul principio della bigenitorialità, ovvero il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Questo principio si estende anche alla gestione del tempo trascorso durante le festività. In assenza di un accordo spontaneo tra le parti, è il Tribunale a stabilire le modalità di frequentazione, inserendole nel provvedimento di separazione o divorzio.Generalmente, i giudici prediligono criteri di alternanza per garantire a ciascun genitore di poter trascorrere con i figli le ricorrenze festive, ma tali statuizioni, se non adeguatamente modellate, possono risultare generiche e foriere di ulteriori problemi. Diventa, pertanto, essenziale modellare clausole dettagliate che non lascino dubbi su giorni, orari e modalità di gestione, prevenendo così l'insorgere di conflitti.Vediamo, pertanto, di analizzare alcune delle più frequenti problematiche che si riscontrano nelle aule di Tribunale.La regola generale è, ovviamente, quella dell’alternanza, sia in caso di accordo che in caso di statuizione del Tribunale. Per periodo alternato di permanenza dei figli durante le vacanze presso i genitori separati o divorziati, si intende ad es. quando si stabilisce che ad anni pari i figli staranno per le vacanze di Natale, dal 24 al 31 dicembre con il padre e dal 1 al 6 gennaio con la madre. Viceversa per l’anno successivo. Similiter vengono regolati le altre festività (Carnevale, Santa Pasqua e le altre feste civili e religiose).Al riguardo, il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 153/2025, facendo seguito a quanto stabilito dal Tribunale di Trento qualche settimana prima, ha ribadito il criterio dell’alternanza, con un’innovativo tocco organizzativo: Infatti, ferma restando l’organizzazione per i cosiddetti “giorni rossi” (Natale del Signore, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania del Signore) in base al criterio dell’alternanza, il Tribunale di Alessandria prevede che il minore le passi con il padre, in considerazione della chiusura della attività lavorativa paterna e del fatto che per la madre, parrucchiera, si tratta di periodi di lavoro molto intenso.L’ideale è che tale alternanza venga decisa dai genitori, ma non sempre ciò è possibile.Quando manca un accordo tra i genitori, la prassi giurisprudenziale prevede una suddivisione delle vacanze natalizie, così che il bambino trascorra metà periodo con ciascun genitore, alternando ogni anno i giorni chiave come Natale e Capodanno. È fin troppo ovvio che i Giudici preferiscano lasciare ai genitori la possibilità di trovare un accordo, ma questa apertura richiede un’accurata analisi dell’organizzazione, al fine di limitare l’alea di incertezza e, con essa, le possibili discussioni tra i genitori.Quali sono, quindi le clausole cui prestare attenzione?Ecco qui alcuni esempi.Definizione di "Periodo di Vacanza": È cruciale definire con esattezza cosa si intende per "vacanze natalizie" o "vacanze pasquali". Una clausola efficace dovrebbe indicare le date precise, facendo riferimento al calendario scolastico, al fine di evitare ambiguità su quali giorni siano inclusi nel periodo di vacanza da dividere. Ad esempio: "Per vacanze natalizie si intende il periodo che va dall'ultimo giorno di scuola prima della chiusura fino al giorno precedente la riapertura delle lezioni a gennaio".Alternanza Annuale delle Festività Principali: Questo è il criterio più comune, che offre stabilità e precisione, e prevede che le festività principali (Natale, Pasqua) vengano trascorse interamente con un genitore un anno e con l'altro l'anno successivo. Ad esempio, i figli trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. Lo stesso principio si applicherà per il periodo di Capodanno e per le vacanze pasquali.Suddivisione specifica delle Singole Festività: In alternativa, è possibile suddividere la stessa festività. Questa opzione, che richiede una grande dose di collaborazione e dialogo tra i genitori, è spesso preferita quando i genitori risiedono nella stessa città e desiderano entrambi condividere una parte della festa con i figli. Ad esempio: "I figli trascorreranno la Vigilia e la mattina di Natale con la madre, e il pranzo di Natale e il giorno di Santo Stefano con il padre".Festeggiare insieme: In linea del tutto teorica, ciò è possibile, tenuto conto delle diatribe e degli strascichi che una separazione lascia tra gli ex partner. In linea teorica, dovrebbe prevalere l'interesse del minore e, qualora si volesse optare per tale scelta, sarebbe bene sentire un terapeuta, per concordare al meglio il da farsi e tutelare il minore, già sofferente per la disgregazione della famiglia.Telefonate dell’altro genitore: Ovviamente è possibile sentire i propri figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore, ma senza che telefonate e videochiamate diventino strumento di controllo e intralcino la genitorialità dell'altro genitore. Anche qui, dovrebbe prevalere il buon senso ed il rispetto.In conclusione, l’alternanza e il “child’s best interest” sono i parametri con cui pianificare questi periodi festivi. All’interno di questi limiti è auspicabile che i genitori mostrino maturità, addivenendo ad un piano condiviso eventualmente anche diverso da quello che in genere le Corti italiane suggeriscono.Con l’augurio che la luce della stella di Betlemme possa portare a tutti i genitori di buona volontà quella pace e quella serenità che la Santa Grotta della Natività promana.
Continua a leggere
Scritto da:
4 giu. 2021 • tempo di lettura 3 minuti
Nel 2012 è stata introdotta la società a responsabilità limitata semplificata con l’obiettivo di favorire l’imprenditoria giovanile. Nota come “S.r.l.s” e conosciuta soprattutto per la singolare caratteristica di poter essere costituita con solo 1 euro di capitale sociale. Quali sono le altre agevolazioni previste? A distanza di quasi 10 anni dall’introduzione possiamo ritenere raggiunto l’obiettivo del Legislatore?1. Cos’è la S.r.l.s.?2. Come costituirla e quali requisiti sono richiesti?3. Solo vantaggi?1 - Cos’è la S.r.l.s.?La società a responsabilità limitata semplificata è disciplinata all’articolo 2463-bis del codice civile e può essere definita come la “sorella minore” della società a responsabilità limitata, che si affianca agli altri due tipi di società di capitali previsti dal nostro ordinamento giuridico, la società per azioni e la società in accomandita per azioni. La S.r.l.s. è stata introdotta al fine di risollevare l’economia nazionale facilitando l’ingresso sul mercato di una nuova generazione di giovani imprenditori. Infatti, oltre a garantire la responsabilità limitata dei soci (come qualsiasi società di capitali), richiede minimi esborsi iniziali: se prima del 2012 per costituire una società di capitali era necessario versare un capitale minimo di partenza di almeno 10.000 euro, per le S.r.l., o 50.000 euro, per le S.p.a., oggi con la S.r.l.s. è sufficiente versare solo 1 euro!2 - Come costituirla e quali requisiti sono richiesti?La società a responsabilità limitata semplificata non richiede particolari requisiti iniziali e tutto quanto necessario è analiticamente indicato all’art. 2463-bis c.c.. Nello specifico:la società può essere costituita solo da persone fisiche con contratto o atto unilaterale, quindi, da uno o più soci, senza vincoli di età (l’art. 9 del D.L. 76/2013 ha infatti abolito l’originario requisito che richiedeva un’età inferiore ai 35 anni!);l’atto costitutivo deve rivestire la forma dell’atto pubblico in conformità con il modello standard predisposto dal Ministero della Giustizia – risultando dunque necessario l’intervento del notaio;le clausole del modello standard sono inderogabili (si precisa che una parte della dottrina ritiene ammissibile l’aggiunta di clausole organizzative compatibili e non derogatorie del modello legale); il capitale sociale deve essere almeno pari ad 1 euro ed inferiore a 10.000 euro, non potendo superare, neanche durante la vita della società, la soglia di euro 9.999,99;il capitale deve essere liberato in denaro e non mediante conferimenti diversi quali, ad esempio, beni, crediti o prestazioni d’opera e servizi.3 - Solo vantaggi?L’atto costitutivo della S.r.l.s., nonostante richieda l’intervento obbligatorio del notaio, è esente dal pagamento degli onorari notarili, nonché da diritti di bollo e di segreteria. In altri termini, alla costituzione si dovranno pagare i soli costi di registrazione all’Agenzia delle Entrate e d’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese. Tuttavia, non sono previsti vantaggi né fiscali né di contabilità, applicandosi, dunque, la medesima disciplina prevista per la S.r.l. ordinaria. L’assenza di ulteriori agevolazioni ha portato molti osservatori del diritto e dell’economia a rimanere in parte delusi dall’intervento legislativo, evidenziando come gli unici benefici si concentrino nella sola fase costitutiva della società. L’iniziativa giovanile sebbene agevolata nella fase di formale costituzione, non troverebbe alcun sostegno nel successivo esercizio dell’impresa. La S.r.l.s., già dal primo esercizio sociale, sostiene infatti gli stessi costi di gestione di una S.r.l. ordinaria e la bassa patrimonializzazione, se da un lato risulta un vantaggio per dare inizio all’attività sociale, dall’altro può incidere sulla credibilità economica dell’impresa rendendo ancora più arduo il ricorso al credito. Eppure, con uno sguardo ottimista e di sistema, la società a responsabilità limitata semplificata coniugata con la disciplina premiale prevista per le società che assumono la qualifica di Start up innovativa potrebbe risultare un utile strumento per l’imprenditoria giovanile.Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
Non ci sono commenti