La donazione obnuziale | Egregio Avvocato
In vista di un determinato matrimonio futuro, gli sposi tra loro o anche altri soggetti possono fare un tipo particolare di donazione detta obnuziale. 
La donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico che la contiene, dove l’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno dei futuri sposi o da un terzo, sia compiuta in riguardo di un futuro e determinato matrimonio.
Pertanto, per aversi donazione obnuziale è necessario che si faccia riferimento a un determinato matrimonio, cosicché è da escludere l’attribuzione patrimoniale effettuata nella prospettiva generica e accidentale del matrimonio.
L’istituto della donazione obnuziale è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito attraverso il compimento di atti diversi da quelli previsti per la donazione.

 

1. Chi può essere il donatario e come si perfeziona la donazione?

2. Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di separazione o divorzio?

3. Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di nullità del matrimonio?


1 – Chi può essere il donatario e come si perfeziona la donazione?


In tale tipo di donazione il donatario può essere alternativamente: a) uno o entrambi gli sposi (ad esempio un genitore dona al figlio, o al figlio e alla futura moglie); b) i figli nascituri da questi (un genitore dona al nascituro della figlia e del futuro genero).

Diversamente da quanto avviene nella donazione tipica, in tale ipotesi la donazione: a) si perfeziona senza bisogno di accettazione a seguito della celebrazione del matrimonio a condizione che nell’atto pubblico sia espressamente indicato che la donazione è motivata dal matrimonio stesso; b) non produce effetti fino alla celebrazione del matrimonio (e, quindi, sottoposta alla condizione sospensiva della celebrazione dello stesso); c) non può essere revocata dal donante né per ingratitudine del donatario né in caso di sopravvenienza di figli; d) non obbliga il donatario a prestare gli alimenti al donante. 


2 - Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di separazione o divorzio?


A seguito della separazione dei coniugi o di divorzio il bene donato diventa di proprietà esclusiva del donatario della liberalità così come risulta dall’atto pubblico.

Quando dall’atto non è possibile individuare il donatario, è necessario accertare se l’attribuzione è stata posta a favore di entrambi i coniugi o di uno solo, considerando che nella maggior parte dei casi la donazione per futuro matrimonio è destinata alla nascente famiglia e non a un donatario determinato. 

La donazione per futuro matrimonio risolutivamente condizionata alla pronuncia di separazione o divorzio è lecita: il donante può prevedere nel contratto di donazione che gli effetti della liberalità cessino al verificarsi di un evento futuro e incerto come lo scioglimento del matrimonio.


3 - Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di nullità del matrimonio?


Se il matrimonio è dichiarato nullo anche la donazione obnuziale diventa nulla. Il donatario deve restituire il bene al donante, ma restano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara la nullità.

Il coniuge in buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio.

Se la donazione era a favore di figli nascituri, essa rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo (ossia del matrimonio contratto in buona fede dai coniugi che ignoravano la causa di nullità).

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LA NATURA GIURIDICA DEL MATRIMONIO CANONICO

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L'affido dei minori in tema ad un processo di separazione e di divorzio

27 nov. 2024 tempo di lettura 3 minuti

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Ammonimento e condanna del genitore ostacolante e inadempiente nella riforma Cartabia: profili sostanziali e processuali dell’art. 473-bis.39 c.p.c.

4 mar. 2026 tempo di lettura 5 minuti

Nel diritto di famiglia contemporaneo, la tutela dell’interesse superiore del minore costituisce il criterio ordinatore dell’intero sistema. In tale prospettiva si collocano le disposizioni introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che hanno riorganizzato il rito in materia di persone, minorenni e famiglie, rafforzando gli strumenti a disposizione del giudice per fronteggiare le condotte genitoriali inadempienti o ostruzionistiche.Il nuovo art. 473-bis.39 c.p.c., che ha sostituito l’abrogato art. 709-ter c.p.c., rappresenta il fulcro della disciplina sanzionatoria in materia di affidamento, responsabilità genitoriale ed esercizio del diritto di visita. La norma si inserisce in un sistema che privilegia la rapidità e l’effettività della tutela, in coerenza con quanto previsto dall’art. 473-bis.38 c.p.c. in tema di attuazione dei provvedimenti.L’art. 709-ter c.p.c., in vigore fino al 27 febbraio 2023, disciplinava le sanzioni applicabili nei confronti del genitore che, con il proprio comportamento, arrecasse pregiudizio al minore o ostacolasse il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.Con la riforma, tale disciplina è stata trasfusa e potenziata nel nuovo art. 473-bis.39 c.p.c., che presenta significativi elementi di novità: Espresso riferimento alle gravi inadempienze di natura economica; Rafforzamento dei poteri officiosi del giudice;Esplicita cumulabilità tra sanzioni amministrative e risarcimento del danno;Possibilità di determinare d’ufficio misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c. Particolarmente rilevante è il superamento dell’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 145/2020, che aveva escluso l’applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all’art. 709-ter c.p.c. al mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, in quanto già penalmente sanzionato. Il legislatore, con la nuova formulazione, ha chiarito che rientrano tra le “gravi inadempienze” anche quelle economiche, ampliando l’ambito operativo della norma. L’art. 473-bis.39 c.p.c. trova applicazione nei casi di:gravi inadempienze, anche economiche;atti che arrechino pregiudizio al minore;comportamenti che ostacolino il corretto svolgimento dell’affidamento o dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Si pensi, a titolo esemplificativo, al genitore che:impedisca sistematicamente gli incontri tra il figlio e l’altro genitore;denigri l’altro genitore davanti al minore;non adempia agli obblighi di mantenimento;ostacoli decisioni condivise in materia scolastica o sanitaria. In tali ipotesi, l’inadempimento non incide soltanto sul rapporto interpersonale tra i genitori, ma compromette direttamente l’equilibrio psico-affettivo del minore, incidendo sul suo diritto alla bigenitorialità.Accertata la sussistenza di una grave inadempienza, il giudice può:a) Ammonire il genitore inadempiente: L’ammonimento costituisce un richiamo formale, volto a stigmatizzare la condotta e a prevenire ulteriori violazioni.b) Disporre il risarcimento del danno in favore dell’altro genitore ovvero in favore del minore (anche d’ufficio).c) Condannare al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, a favore della Cassa delle Ammende.d) Applicare le misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c.: Il giudice può determinare una somma dovuta per ogni violazione successiva o per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.La funzione delle misure ex art. 614-bis c.p.c. è eminentemente preventiva e deterrente: si tratta di una forma di “coercizione indiretta” volta a garantire l’effettività del provvedimento giudiziale.Uno degli aspetti più innovativi della nuova disciplina è il rafforzamento del potere d’ufficio. Il giudice può intervenire anche in assenza di un’esplicita istanza di parte, sia per modificare i provvedimenti in vigore, sia per irrogare le sanzioni previste.La Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022 qualifica tali misure come dotate di una natura tipicamente sanzionatoria, assimilabile – per certi versi – ai punitive damages dei sistemi di common law, evidenziandone la finalità repressiva e preventiva nei confronti di comportamenti connotati da dolo o malizia.Al riguardo, cerchiamo qui di riassumere i punti salienti: È competente il giudice del procedimento in corso, in composizione monocratica. Se non pende alcun procedimento, la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, al giudice del luogo di residenza abituale del minore.La domanda si propone con ricorso, secondo il rito unitario disciplinato dagli artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c.I provvedimenti sono impugnabili nei modi ordinari, in relazione alla forma del provvedimento che li contiene:appello, se adottati con sentenza;reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., se inseriti in provvedimenti temporanei e urgenti. Un significativo esempio applicativo è offerto dall’ordinanza n. 29690/2024 della Corte di Cassazione.Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali, con collocamento presso la madre, a fronte di comportamenti ostruzionistici di quest’ultima che avevano impedito il corretto esercizio del diritto di visita da parte del padre.La Cassazione ha confermato la decisione sul piano dell’affidamento, ma ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle sanzioni, affermando che la condotta ostruzionistica, in quanto pregiudizievole per il minore, integra i presupposti per l’irrogazione delle misure previste dalla disciplina vigente. Il provvedimento ribadisce che la funzione della norma non è meramente punitiva, bensì strumentale alla salvaguardia dell’interesse del minore e alla tutela del diritto alla bigenitorialità.In conclusione, l’art. 473-bis.39 c.p.c. si configura come uno strumento di particolare incisività nel sistema della responsabilità genitoriale. La scelta legislativa di ampliare l’ambito delle “gravi inadempienze” e di rafforzare i poteri officiosi del giudice risponde all’esigenza di garantire effettività alle decisioni giudiziali e di contrastare fenomeni di conflittualità genitoriale patologica.La cumulabilità tra sanzione amministrativa, risarcimento del danno e misure coercitive indirette consente una risposta modulabile e proporzionata alla gravità della condotta.In definitiva, la riforma valorizza il principio per cui l’inosservanza dei provvedimenti in materia di affidamento non costituisce un mero inadempimento tra adulti, ma una violazione di diritti fondamentali del minore, la cui protezione giustifica l’adozione di strumenti sanzionatori anche incisivi, purché orientati – in via prioritaria – alla ricostruzione di un assetto relazionale conforme al suo superiore interesse.

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SUPERBONUS 110%: illegittima la delibera di realizzazione di impianti di acqua calda sanitaria in luogo di quelli autonomi se non è adottata all’unanimità

1 mar. 2022 tempo di lettura 1 minuti

In tema di Superbonus ci si interroga sulla legittimità della delibera adottata con la maggioranza prevista dal Decreto Rilancio in materia di Superbonus per la realizzazione di un impianto centralizzato di acqua calda in un edificio in cui sono già presenti impianti autonomi.   Si ritiene innanzitutto che un’opera centralizzata in luogo di quella privata sia anch’essa lesiva della proprietà privata, richiedendo quindi il consenso espresso del singolo proprietario, per cui ad avviso dello scrivente non si potrà imporre al singolo proprietario la rimozione del proprio impianto.    Sull’illegittimità della delibera di realizzazione di impianti di acqua calda centralizzata in luogo di quelli autonomi si è altresì espresso il Tribunale di Milano (ordinanza Collegiale del 30.9.2021 R.G. 35338/2021) ritenendo che, qualora la spesa per l’impianto sia da dividersi tra tutti i condomini (per cui l’impianto sarà di proprietà di tutti), considerato che l’installazione centralizzata interessa le parti comuni, ciò comporterebbe di fatto la costituzione di un diritto reale sul fondo comune, per cui è necessario il consenso unanime di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1108 III co. c.c.    Da ciò ne discende che la delibera adottata in merito senza il consenso di tutti i condomini è illegittima. Avv. Ruggiero GorgoglioneWR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.comwravvocati@gmail.com+393397007006

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