Avv. Ruggiero Gorgoglione
Esaminiamo brevemente l'annosa questione della legittimità dell'installazione del condizionatore sulla facciata del condominio.
Innanzitutto è opportuno verificare se il regolamento comunale prevede delle restrizioni alle quali chiaramente non è possibile derogare.
E’ poi opportuno poi esaminare il regolamento condominiale, che ha valore contrattuale tra il condominio ed il Condominio, e che potrebbe prevedere dei divieti espressi ed eventuali sanzioni.
In assenza dei suddetti limiti bisogna poi considerare il decoro architettonico in generale, e quindi tener conto dell’estetica della facciata e dell’eventuale presenza di altri apparecchi.
A tal fine è sempre opportuno ottenere un’autorizzazione da parte dell’assemblea, in modo da evitare problemi in un secondo momento.
E’ poi doveroso, secondo una parte della giurisprudenza di merito, considerare la distanza verticale tra l’apparecchio e la soglia delle finestre degli altri condomini, distanza che deve essere di almeno 3 metri.
Infine bisogna assolutamente evitare lo stillicidio verso le altre unità immobiliari, rispetto al quale, secondo la Giurisprudenza, lo scarico nel pluviale condominiale non è legittimo.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
WR Milano Avvocati
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24 mar. 2025 • tempo di lettura 3 minuti
Spesso si sente parlare di affidamento paritetico, ma non a tutti è ben chiaro il significato e la portata di un tale concetto. Oggi vogliamo approfondire tale problematica alla luce di recenti statuizioni giurisprudenziali.Preliminarmente, occorre chiedersi se, da un punto di vista giurisprudenziale e, soprattutto, umano sia possibile permettere ad un minore di vivere alternativamente col padre e con la madre. La Giurisprudenza appare profondamente divisa sul punto: alcuni Tribunali sembrano accordarla "laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto (quali l’età del minore, gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli, ecc...)” (Trib. Catanzaro, 28 /02/ 2019 n. 443). Al riguardo, si osserva che il collocamento del minore presso entrambi i genitori, in modo paritetico, rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle esigenze della figlia (Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447).Recentemente, il Tribunale di Palermo, con una storica sentenza (Trib. Palermo, 26/01/2024) ha dato un'interpretazione particolare ed interessante, stabilendo che “l’articolo 337 ter del codice civile non si riferisce esclusivamente all’affidamento legale condiviso ma anche alla custodia fisica condivisa, lasciando quindi propendere per la preferibilità del collocamento paritetico” ed accogliendo in tal modo le richieste formulate dallo stesso minore capace di discernimento. La decisione ha fatto molto discutere non solo perché per la prima volta, in Sicilia i giudici hanno riconosciuto l’affidamento paritario, ma anche e soprattutto perché la decisione è stata motivata con un'interpretazione estensiva dell'art. 337 c.c., aprendo e porte ad un dibattito dottrinario e giurisprudenziale che non accennerà a placarsi nei mesi a venire.Parimenti, però, alcuni Giudici di merito hanno rilevato che " la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all’esigenza di serenità dei minori assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove i minori hanno vissuto finora può garantire.” (Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680) In altre parole, l'affido paritetico "non appare confacente all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio.” (Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680). Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 24 febbraio 2023, N. 5738) ha sottolineato che "le statuizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, non possono fondarsi su una ratio implicita o essere desunto per relationem come effetto automaticamentediscendente da altre disposizioni giudiziali quali quella sul diritto di visita paritetico, richiedendouna specifica ed autonoma valutazione dell’interesse del minore in relazione alla sua adozione e al suo contenuto prescrittivo". Questo è, appunto, ciò che noi abbiamo sempre sostenuto sia nelle aule di Tribunale che nei dibattiti dottrinari cui siamo intervenuti. In altre parole, solo in casi concreti e specifici l'affido paritetico può essere disposto e, in ogni caso, a condizione che esso soddisfi i reali interessi del minore, e non, invece, il desiderio degli ex partner. Resta da vedere se questo orientamento di parte della Giurisprudenza di merito e di legittimità verrà condiviso unanimemente. L'affido condiviso, poi, comporta anche interessanti conseguenze in merito all'assegno di mantenimento. Di questo, però, ce ne occuperemo in altra sede.
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22 set. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
In materia di affidamento dei figli è importante sottolineare come il Giudice sia tenuto a valutare e garantire il supremo interesse del minore, sia dal punto di vista morale che giuridico. Ciò può comportare l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi quali l'affido superesclusivo all'altro genitore.Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato tale orientamento,rilevando "tanto un'importante compromissione delle funzioni genitoriali" della madre relativamente alla capacità di garantire l'accesso all'altro genitore, quanto l'esistenza di un fattore di rischio evolutivo per i bambini derivante dal dualismo tra l'immagine del padre che hanno interiorizzato, a seguito della demolizione della sua figura messa in atto dalla madre, e l'esperienza concreta che del medesimo genitore fanno nella quotidianità. Giusto, pertanto, l'affido superesclusivo all'altro genitore, ma solo ed esclusivamente nel supremo interesse del minore.Condiviamo la sentenza in oggetto, che seppur con un provvedimento "estremo" tutela il best interest of the child, in questo caso leso dalla demolizione della figura genitoriale paterna.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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20 mag. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Nel linguaggio comune si parla tutt'oggi di "annullamento del matrimonio" ma questo è errato, in quanto, nel diritto canonico, non esiste il divorzio, bensì la dichiarazione di nullità di un matrimonio, sì celebrato secundum ritum Sanctae Romanae Ecclesiae ma viziato da situazioni tanto gravi da comportarne la nullità ab origine, come se il matrimonio stesso non fosse mai stato celebrato (tam quam non esset). Per ottenere la declaratoria di nullità, il vizio deve ricadere tra quelli previsti dal Codice di Diritto Canonico. Exempli gratia, si consideri il Canon 1103, secondo cui è nullo il matrimonio celebrato sotto l'effetto del timore provocato da pressione psicologica o costrizione morale, come pure da violenza o minaccia materiale.In tal caso, se siamo di fronte ad un matrimonio concordatario o solo religioso celebrato sotto violenza e costrizione grave, anche qualora fosse solo reverenziale, il soggetto che lo ha subito potrà sempre impugnare il vincolo nuziale e chiedere al Tribunale Ecclesiastico competente di dichiarare la nullità dello stesso anche dopo il cessare della violenza o della costrizione Il vizio per la Chiesa non è sanabile, quindi non vi è nessuan prescrizione temporale.Diverso è invece l'approccio del Diritto Italiano. Ed invero, secondo il Codice Civile, nel caso di specie si parla di “annullamento del matrimonio” in quanto il vincolo di per sé è nato valido e solo l'effetto di annullamento dello stesso si andrà a produrre a condizione che “non vi sia stata coabitazione per un anno”, intesa nei termini di una completa vita coniugale successivamente al cessare della violenza. Qui, inoltre, vi è un limite temporale fissato dalla legge in un anno. Tale sanatio prevista dall'art. 122 c.c. comunque in linea con i principi del diritto in termini di sanatoria e prescrizione del diritto (cfr. Trib. Modena 9 novembre 2022).Pertanto, è difficile provare tale circostanza, in quanto chi ha posto in essere la violenza andrà a dichiarare che la stessa non è mai esistita o che al massimo sia cessata da oltre un anno e pertanto nulla può essere dichiarato ai fini della annullabilità. Viceversa il soggetto debole, dopo aver subito la violenza al consenso, dovrà anche subire l'onta di un processo per avere giustizia.La discrasia tra Diritto Civile e Diritto Canonico si colloca sulla scia di un orientamento purtroppo oramai consolidato nel ns. Ordinamento, che, facendo leva sulla laicità dello Stato, de facto ignora e snobba l'Insegnamento della Chiesa, degradando in tal modo le statuizioni dei Tribunali Ecclesiastici a mere vicende afferenti la sfera religiosa dei coniugi. Non resta che augurarsi una più profonda collaborazione ed un più sincero timore reverenziale nei confronti di Santa Romana Chiesa, piuttosto che una "scissione" del Diritto, che non giova alla fine dei conti alle persone.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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29 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La diseredazione è la disposizione mediante la quale il testatore esclude dalla successione un proprio successibile ex lege.Oggi la diseredazione nell’ordinamento giuridico italiano è ammessa, anche nel caso in cui sia l’unica disposizione contenuta nel testamento. L’autonomia testamentaria, infatti, è espressione dell’autonomia dei privati ed è particolarmente ampia.Tuttavia, il problema si pone nel caso in cui si voglia diseredare un cd. legittimario, ovvero, un soggetto che ha sempre diritto ad una quota del patrimonio (cd. quota di legittima), che viene individuato dalla legge nel coniuge, nei figli, e negli ascendenti nel caso in cui non vi siano figli. La tesi che prevale in giurisprudenza è quella che considera inammissibile la diseredazione del legittimario, che si porrebbe in contrasto con l’art. 549 c.c., il quale prevede la nullità di pesi e condizioni poste sulla quota di legittima; e con l’art. 457 c.c., che prevede che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti dei legittimari. Alla luce di questa interpretazione, se si viene diseredati dal proprio padre non solo si avrà la possibilità di agire con l’azione di riduzione a tutela della propria quota di legittima, ma anche di far valere la invalidità della stessa disposizione testamentaria.Si evidenzia, tuttavia, che nel 2012 è stato inserito un nuovo articolo, il 448 bis c.c., il quale prevede espressamente la possibilità per il figlio di diseredare il proprio padre, e, quindi, contempla la possibilità di diseredare un legittimario. Secondo una prima tesi l’art. 448 bis è norma eccezionale, come tale non estendibile analogicamente, a conferma che di regola non è mai possibile diseredare un legittimario; secondo una diversa tesi, invece, è sempre possibile una diseredazione del legittimario, e la norma è si eccezionale, ma per il solo fatto che il legittimario non potrebbe neanche esperire l’azione di riduzione in questi casi.
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Egregio Avvocato
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