Avv. Michele Danza
TRACCIA ESAME FORENSE ORALE I
Tizio, proprietario di un appartamento sito al terzo piano di uno stabile condominiale, realizza una canna fumaria ed una tubazione per il ricircolo dell’aria in appoggio al muro comune perimetrale di proprietà condominiale. L’amministratore Caio invito il condomino alla rimozione dell’opera realizzata a sue esclusive spese, ma Tizio rifiuta di adempiervi. Il condominio, allora, in persona dell’’amministratore, previa delibera adottata all’unanimità, cita in giudizio il condomino Tizio per ottenere la condanna alla rimozione dell’opera illegittima, oltre al risarcimento dei danni. Tizio si rivolge ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga parere motivato, indicando altresì l’atto più opportuno per tutelare il proprio assistito.
SVOLGIMENTO
La traccia sottoposta all’attenzione dello scrivente impone preliminarmente di esaminare la quaestio iuris ad essa sottesa, compendiabile nella problematica circa l’esatta configurazione delle innovazioni, all’interno della disciplina del condominio degli edifici, rispetto al regime ordinario sull’uso della cosa comune di cui al’art. 1102 c.c. E’ opportuno in ogni caso esaminare gli istituti generali intercettati dal caso in esame, in particolare con riferimento alla comunione ordinaria ed al condominio degli edifici, inteso quale species di comunione. La comunione ordinaria, di cui agli artt. 1100 e ss. c.c., individua la condizione di contitolarità del diritto di proprietà in capo a plurimi soggetti su una medesima cosa, mobile od immobile, la cui caratteristica consiste nel conferimento della titolarità del diritto reale sul bene pro quota tra tutti i comunisti. Tale considerazione è utile a segnare il dato discretivo rispetto ad altre fattispecie di comunione riscontrabili dalla disciplina civilistica, quale la c.d. comunione legale dei beni, intesa come regime patrimoniale legale della famiglia legittima di cui all’art. 177 c.c., che infatti si caratterizza come comunione di stampo germanico sine quota e dunque pro indiviso, per la quale appunto ciascun coniuge è proprietario per intero dei beni facenti parte della comunione diretta, beni che entrano a far parte della comunione legale anche qualora il loro acquisto venga perfezionato da ciascun coniuge separatamente, con effetto derogatorio rispetto al principio di relatività degli effetti contrattuali ex art. 1372 c.c. All’interno della disciplina ordinaria in tema di comunione, il principio fondante si rinviene nel c.d. uso promiscuo che ciascun comunista può parimenti esercitare sulla medesima res, nonostante qualsiasi atto di disposizione della cosa venga limitata o circoscritta all’interno della quota ideale di titolarità di ciascun partecipante alla comunione medesima. Sotto questo profilo, è utile rammentare, all’interno della comunione ereditaria, quale species del più ampio genus di comunione, la prelazione legale in capo a ciascun coerede rispetto ad una quota di titolarità del singolo partecipante che intenda alienare la quota di sua spettanza. Il diritto di prelazione infatti non può essere leso per qualsivoglia ragione, tanto che l’ordinamento appresta un apposito rimedio coattivo, denominato retratto successorio, che consente ai coeredi lesi nel diritto di prelazione loro spettante rispetto alla quota di un coerede alienata a terzi, di subentrare nell’acquisto, riscattando la quota oggetto di trasferimento. Calandoci nel caso di specie, il condominio degli edifici individua una forma speciale di comunione caratterizzata dalla compresenza di parti comuni ed unità di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Le prime sono individuate dall’art. 1117 c.c. con un’elencazione che la maggior parte degli interpreti considera non tassativa, secondo un criterio generale rinvenibile nel nesso di strumentalità della parte comune rispetto al miglior godimento ed uso delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva. Seguendo il criterio anzidetto, si individuano quali parti comuni il portone d’ingresso, le scale, gli ascensori, il lastrico solare, le aree parcheggio e via discorrendo. Seguendo l’orientamento maggioritario invalso nella giurisprudenza di legittimità, il condominio è da intendersi quale ente di gestione, sfornito di una personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei singoli condomini che lo compongono e che agisce per il tramite dell’organo rappresentativo comune individuato nella persona dell’amministratore pro-tempore. Questi infatti è l’organo esecutivo, deputato a dare esecuzione alle delibere adottate dall’assemblea, cui hanno di diritto di partecipare tutti i condomini, cui è altresì conferito diritto di impugnazione delle delibere medesime entro trenta giorni dalla loro adozione, per i condomini dissenzienti o astenuti, ovvero dalla loro comunicazione per i condomini assenti. In tema di impugnativa, l’art. 1137 c.c., oltre a tracciare il principio maggioritario e l’obbligatorietà della delibera rispetto a tutti i condomini, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, fa riferimento al ricorso, quale strumento di annullamento della delibera stessa, in senso atecnico, dunque da intendere come atto di citazione, con tutte le conseguenze che ne derivano per il calcolo della pendenza della lite. Secondo l’art. 1120 c.c. sono soggette ad approvazione assembleare le innovazioni dirette miglioramento o all’uso più comodo della cosa comune ovvero al suo miglior rendimento. Se si considera l’opera costruita dal Sig. Tizio nei termini anzidetti, dovrebbe essere assoggetta alla disciplina sulle innovazioni di matrice condominiale. Ciononostante, assumendo come punto di riferimento l’art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante può far uso della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri di farne parimenti uso, è possibile giungere a conclusioni completamente diverse, specie se si considera la giurisprudenza granitica sul punto. Infatti, la Corte di Cassazione nel delineare la differenza tra innovazione e mera modificazione ha specificato (Cass. 35957/2021) che per innovazioni bisogna intendere non qualsiasi mutamento della cosa comune ma solo quella modifica materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria. Da queste premesse, dunque, si può pervenire alla conclusione che, in tema di condominio degli edifici, le innovazioni di cui è menzione all’art. 1120 c.c. si distinguono dalle mere modificazioni, disciplinate dall’art. 1102 c.c. sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista soggettivo, poiché le prime consistono in opere di trasformazione che incidono sull’essenza della res commune, alterandone la originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, sia pure entro i limiti scolpiti dall0art. 1102 c.c., per ottenere la migliore e più comoda, nonché razionale, utilizzazione della cosa comune. Ad abundantiam, sotto il profilo soggettivo, le innovazioni sottendono ad un interesse di portata collettiva espresso da una maggioranza qualificata, formatasi in sede assembleare, elemento che manca nelle mere modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale ma con quello dei singoli condomini. Da quanto detto, seguendo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per un caso analogo a quello oggetto di cognizione, l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale del condominio sostanzia una modifica della res commune conforme alla sua destinazione e che ciascun condomino, pertanto, può apportare a sue cure e spese, a condizione che ciò non impedisca l’uso paritario conferito a tutti i condomini, secondo i principi generali desumibili dall’art. 1102 c.c. e purchè non rechi altresì pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, ovvero non ne alteri il decoro architettonico, ipotesi questa che, secondo la Cass. 30462/20158, sarebbe rinvenibile qualora l’opera de qua si rifletta negativamente sull’insieme dell’aspetto armonico dello stabile condominiale e non quando si mutino le originali linee architettoniche. Alla luce di quanto detto, sarà possibile nell’interesse del Sig. Tizio redigere una comparsa di costituzione e risposta ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. allo scopo di costituirsi nel giudizio promosso dal condominio in persona dell’amministratore pro-tempore Caio, impugnando e contestando le avverse deduzioni poiché l’opera di fatto realizzata dal condomino convenuto non rientra nella disciplina delle innovazioni, assoggettabile appunto al regime di cui all’art. 1120 c.c., bensì integra gli estremi di una mera modificazione, consentita ai singoli condomini sia pure nel rispetto dei canoni generali sull’uso delle cose comune ex art. 1102 c.c. Si insisterà per il rigetto della domanda, rilevando in ogni caso, in via preliminare, che, trattandosi di controversia in materia condominiale, è subordinata al previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1bis del d.lgs. 28/2010.
Condividi:
10 ott. 2025 • tempo di lettura 4 minuti
L’art. 337-ter c.c. stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i quali esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale. Questo articolo disciplina l'affidamento e i provvedimenti relativi ai figli in caso di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio, ponendo l'interesse morale e materiale del minore al centro di ogni decisione.L’affidamento, come noto, viene deciso nel supremo interesse del minore, tentando di ridurre al massimo i disagi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare, in base ad un “un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass. 19323/2020, Cass. 14728/2016, Cass. 18817/2015, Cass. 14480/2006)”, ed al fine di assicurare il migliore sviluppo della personalità dei figli. Ne deriva, per forza di cose, che si instauri nel relativo procedimento giudiziale una sorta di “comparazione” fra le figure genitoriali, tenendo presente esclusivamente l’interesse morale e materiale dei figli, ed al solo fine di individuare la soluzione che rappresenti davvero il “child’s best interest”. L’esperienza insegna che, solitamente, tale processo culmina con l’affidamento dei figli alla madre, ma bisogna fare attenzione a non trasformare una constatazione statistica in un automatismo valido sempre e comunque.Quid iuris se, però, la madre assume atteggiamenti caratterizzati da diversi elementi di criticità? Al riguardo, gli Ermellini (Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 3465 del 07/02/2024) hanno fornito una risposta condivisibile in toto. Ed invero, la Cassazione ha respinto il ricorso di una madre che aveva perso il collocamento del figlio, ormai stabilizzatosi presso il padre, a causa del rapporto simbiotico madre/figlio. Il Giudice di prime cure aveva evidenziato che il minore mostrava gravi segni di alterazione ed intolleranza verso il padre, dovuti alla relazione simbiotica con la madre. Tale atteggiamento iperprotettivo, secondo il Tribunale di Catania, avrebbe impedito un equilibrato sviluppo del minore e, pertanto, collocava quest’ultimo presso il padre. Tale giudizio veniva, poi, condiviso anche nel prosieguo del giudizio, dove veniva sottolineato come il padre non avesse adottato atteggiamenti duri e rigidi di fronte al rifiuto del figlio nei suoi confronti e, dall’altra, come non si fossero mai verificati specifici e comprovati episodi pregiudizievoli durante la permanenza del figlio con il padre.La vicenda finiva, ovviamente, nelle mani della Suprema Corte, dove venivano nuovamente evidenziati quei profili di criticità della figura materna, caratterizzati da un'iperprotezione e da un comportamento regressivo e non orientato all'autonomia, oltre a una conflittualità marcata nei confronti del coniuge e a un approccio educativo inadeguato. Invece, veniva riconosciuto in capo al padre un approccio flessibile e non oltranzista, nonostante le ritrosie manifestate dal figlio. Tali dati,emersi nel giudizio di merito e che avevano motivato la decisione del Giudice di prime cure, rendevano il verdetto corretto. Infatti, ribadivano gli Ermellini, il criterio fondamentale a cui il Giudice deve attenersi nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, è costituito dall'𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Secondo la Suprema Corte, pertanto, il collocamento del minore presso il padre era stato correttamente stabilito dai giudici di merito, in quanto la relazione con la madre non aveva permesso al minore di raggiungere le autonomie ed il controllo regolativo di sé stesso che sarebbe stato auspicabile per la sua età. Ed infatti il collocamento presso il padre era stato ritenuto “l'unico modo idoneo ad assicurare il corretto sviluppo del minore e la soluzione migliore per il minore", come emergeva dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Tale scelta appariva, in definitiva, condivisibile, “al fine di evitare che il protrarsi della collocazione presso la madre e delle precedenti abitudini di vita arrecassero un pregiudizio irreparabile al minore, in ragione degli accertamenti compiuti nel corso delle indagini peritali”. La sentenza è totalmente condivisibile, in quanto ribadisce ancora una volta che non esiste nessun automatismo nell’affidamento della prole alla madre e che, al contrario, l’unico faro da seguire in tali difficili decisioni è e rimane il “child’s best interest”. Un altro passo verso la rimozione di quella maternal preference che alcune voci della dottrina identificano come una costante del nostro diritto di famiglia e che, invece, va opportunamente interpretata ed adattata.
Continua a leggere
Scritto da:
4 feb. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Che cosa si intende per spese straordinarie dei figli minori? Come vengono ripartite tra i genitori? Come posso ottenere il rimborso, da parte dell’altro genitore, delle spese effettuate? La Costituzione sancisce come entrambi i genitori abbiano il dovere di “mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30). Il nuovo articolo 337 ter c.c. stabilisce, a riguardo, che spetta al Giudice fissare “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”. Cerchiamo di comprendere da un lato, in cosa consistono esattamente dette spese straordinarie e dall’altro lato, quali sono i principi e le circostanze prese in considerazione dai giudici al fine di operare detta ripartizione. Proviamo, inoltre, a fare chiarezza sulla procedura che occorre intraprendere al fine di ottenere il rimborso della quota di spese spettante all’altro genitore. Cosa s’intende per spese straordinarie necessarie per i figli minori?Come avviene la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori?Preventiva concertazione tra i genitori o prevalente interesse del minore per le spese straordinarie?Per ottenere il rimborso, da parte dell’altro genitore, delle spese effettuate quale procedura seguire?1 - Cosa s’intende per spese straordinarie necessarie per i figli minori?Secondo il costante orientamento giurisprudenziale per spese straordinarie debbono intendersi quelle connotate dal carattere dell’imprevedibilità e dell’imponderabilità e che, pertanto, esulano dalle ordinarie spese di mantenimento dei figli e rimangono a carico di entrambi i genitori in egual misura e ciò anche in assenza di un provvedimento giurisdizionale espresso a riguardo (cfr. Cass. civ. sez. I n. 11894/2015, n. 18869/2014 e Tribunale di Bari sez. I, 23 ottobre 2013).Ricordiamo che vengono considerate ordinarie quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell’assegno mensile di mantenimento, che viene determinato dal Giudice sulla base dei parametri indicati dall’art. 337 ter c.c.Il Tribunale, in assenza di specifica normativa, oltre a fissare la corresponsione di un assegno mensile periodico, stabilisce in quale percentuale il genitore non collocatario debba partecipare agli esborsi necessari per far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori.Esempi di spese straordinarie, forniti dalla giurisprudenza, sono: le spese scolastiche, tra queste rientrano “iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e dopo scuola”; le spese di natura ludica o parascolastica, tra queste rientrano “ corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi d’informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto o manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto”; le spese sportive, tra queste rientrano “attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica”.2 - Come avviene la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori?Quanto al criterio di ripartizione delle spese straordinarie, la maggior parte dei provvedimenti stabilisce, oltre all’obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli, una percentuale variabile per far fronte agli esborsi di carattere straordinario.Nella prassi, è frequente la previsione di un contributo pro quota in ragione del 50% dell’ammontare delle spese straordinarie.Nei casi in cui esiste una notevole differenza economica tra i genitori può essere stabilita una percentuale differente di contribuzione delle spese straordinarie, esempio 70/30, 40/60 o addirittura può essere previsto l’addebito degli oneri complessivi ad uno solo dei genitori (cfr. Cass. n. 18242717).3 - Preventiva concertazione tra i genitori o prevalente interesse del minore per le spese straordinarie?Sulla base del principio codicistico per cui, le decisioni di "maggior interesse" per i figli debbono essere assunte di "comune accordo" tra i genitori, uno dei criteri seguiti dalla giurisprudenza in materia di spese straordinarie è la loro preventiva concertazione tra i genitori, col fine ulteriore di evitare i conflitti nascenti di fronte alle richieste di rimborso sostenute da uno dei due per gli esborsi non decisi concordemente, ma in maniera unilaterale (cfr. Cass. n. 2127/2016).Con riferimento alla necessità del comune accordo tra i coniugi la giurisprudenza più risalente valorizzava soprattutto il momento dell’accordo tra le parti, ritenendo infatti opportuna un’intesa fra i genitori circa le scelte attinenti il minore e la possibilità effettiva di farsi carico delle spese straordinarie rispetto alle condizioni economiche delle parti.Recentemente si è affermato un nuovo orientamento della giurisprudenza che richiama il criterio guida del “prevalente interesse del minore” che tiene in considerazione più l’interesse del figlio che la condivisione della spesa.Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2127/2016 ha stabilito come non sia configurabile in capo al genitore affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nel caso di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso.E ancora con sentenza n. 4060/2017 la Corte, richiamando il principio sopra esposto, ha ribadito come, al fine di assicurare la tutela del miglior interesse del minore, l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi il figlio minorenne. Ove ne sia richiesto, infatti, competerà al giudice verificare se la scelta adottata corrisponda effettivamente all’interesse del minore.In conclusione, quindi, se si tratta di spesa necessaria, indifferibile, urgente e /o fondamentale per l’interesse e le esigenze del figlio, l’intesa preventiva non è richiesta e il genitore antistatario avrà diritto al rimborso, nella misura del 50%, della spesa sostenuta.4 - Per ottenere il rimborso, da parte dell’altro genitore, delle spese effettuate quale procedura seguire?Una problematica abbastanza frequente nelle cause di separazione, divorzio e cessazione della convivenza è il recupero delle spese straordinarie nei confronti del genitore inadempiente.Il genitore antistatario delle spese straordinarie può tutelare il proprio credito con l’esecuzione forzata, cioè con il pignoramento di crediti (stipendio, pensione, somme depositate in banca) o beni mobili e immobili del debitore. Per procedere con il pignoramento occorre avere un “titolo esecutivo”.Si discute se la sentenza di separazione o divorzio, o il decreto di omologazione, siano sufficienti a fondare un’esecuzione forzata per il recupero delle spese straordinarie, ovvero configurino titolo esecutivo per poter procedere al recupero delle stesse tramite notifica dell’atto di precetto, oppure se è necessario procurarsi altro e nuovo titolo attraverso decreto ingiuntivo.La questione è stata lungamente discussa, dibattuta e risolta dai giudici di merito in maniera non univoca.Secondo la giurisprudenza risalente e consolidata l’accordo o la sentenza di separazione/divorzio non possono costituire titolo esecutivo, quindi, il mancato pagamento da parte del coniuge obbligato, non legittima l’altro a procedere direttamente con l’atto di precetto che è propedeutico all’esecuzione forzata.Si considera allora necessario richiedere un ulteriore intervento del giudice volto ad accertare l’effettiva sopravvenienza ed entità degli specifici esborsi sostenuti al fine di ottenere, mediante il procedimento monitorio, il c.d. decreto ingiuntivo con il quale si potrà procedere all’esecuzione forzata.La Suprema Corte con la sentenza n. 11316/2011 è intervenuta sul punto introducendo il principio secondo cui, per le spese straordinarie “prevedibili”, la sentenza di separazione (o di divorzio) costituisce titolo esecutivo, con la conseguente possibilità di agire direttamente con atto di precetto, senza bisogno di altro accertamento in sede giudiziaria circa la debenza e la quantificazione della spesa.La Corte individua tra le spese straordinarie “prevedibili” quelle spese non riferite “a fatti meramente eventuali, né a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici” ma rappresentative di “esborsi statisticamente ordinari e frequenti, di cui è variabile effettivamente soltanto la misura e l’entità”. Sul punto è intervenuto anche il Tribunale di Bolzano con l’ordinanza dell’11 maggio 2018 distinguendo tra spese mediche e scolastiche, per il recupero delle quali si potrà procedere utilizzando come titolo esecutivo la sentenza di separazione o divorzio, mentre per le altre spese straordinarie, diverse da quelle innanzi elencate se non espressamente contemplate nella sentenza di separazione/divorzio, è necessario altro e nuovo titolo esecutivo.In conclusione, ogni qual volta che il genitore che abbia anticipato le spese straordinarie nell’interesse della prole, si trovi a dover procedere giudizialmente nei confronti dell’altro genitore per il rimborso pro quota delle spese sostenute potrà:- limitarsi alla notifica della sentenza di separazione/divorzio in formula esecutiva con pedissequo atto di precetto in tutte quelle ipotesi in cui le spese da recuperare siano “prevedibili” e “note” all’altro genitore (es. spese scolastiche, spese mediche relative a controlli periodici, spese relative ad attività extrascolastiche da tempo frequentate dai minori);- in tutti gli altri casi (es. spese mediche relative ad interventi straordinari, spese relative a nuove attività extrascolastiche, spese per gite scolastiche) dovrà agire in via monitoria al fine di ottenere un decreto ingiuntivo che accerti l’effettiva debenza delle spese e ne quantifichi l’esatto ammontare, dovute per poi avviare l’esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo così ottenuto.Editor: avv. Elisa Calviello
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
7 feb. 2023 • tempo di lettura 5 minuti
Una delle questioni più rilevanti in tema di contratti è quella sulla nullità di cui è menzione all'art. 1418 c.c., intesa come difetto di validità o species della categoria più generale delle invalidità negoziali, tale da comportare una perdita di efficacia ab origine a carico della fattispecie negoziale. La nullità in sè è distinta tanto dalla inesistenza, quanto dalla annullabilità e non solo, rispetto a quest'ultima, per ragioni sistematiche, ma soprattutto per diversi ordini di tutela rispetto ai quali l'una come l'altra categoria di invalidità sono funzionali: infatti, l'annullabilità di un negozio è associata ad un incapacità di uno dei contraenti, ovvero alla sussistenza di uno dei vizi del consenso di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., quali l'errore, la violenza o il dolo, mentre l'inesistenza consegue ad un vizio così grave da rendere il negozio di per sé non profilabile in capo alle parti per assenza di requisiti minimi fondamentali.Come noto, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico a carattere patrimoniale. All'interno del Libro IV del codice civile, il contratto è inserito non soltanto sotto il profilo della disciplina generale e speciale, con riferimento ai contratti nominati, ma anche quale fonte dell'obbligazione ex art. 1173 c.c., che, a tal riguardo, accoglie un sistema aperto di fonti, laddove, accanto al contratto ed al fatto illecito, annovera le cc.dd. variae causarum figurae, ossia tutti quegli atti o fatti idonei a produrle, in conformità alle norme dell'ordinamento giuridico.In questo modo, il legislatore del 1942 ha avallato l'impostazione propria del giureconsulto Gaio che, nelle sue Institutiones, propose un sistema di fonti delle obbligazioni alternativo rispetto a quello risultante dal Libro delle Institutiones contenuto nel Corpus Iuris Civilis dell'Imperatore bizantino Giustiniano, per il quale, accanto al contratto ed al delitto, annoverava altresì figure quali il quasi contratto ed il quasi delitto.Una delle ragioni che sottende una simile scelta metodologica risiede sicuramente nelle difficoltà interpretative oggettivamente riscontrabili, nell'ambito dell'odierno sistema giuridico, nel trovare una valida collocazione, specialmente a livello sistematico, in ordine a figure quali il quasi contratto od il quasi delitto.Ciò detto, il legislatore del '42, oltre ad aver sancito il noto principio di autonomia privata, quale precipitato del principio costituzionale di libertà di iniziativa privata ex art. 41, comma 1 Cost., individua all'art. 1325 gli elementi essenziali del contratto, la cui assenza o illiceità comportano inevitabilmente una nullità a carattere strutturale della complessiva fattispecie contrattuale, ai sensi dell'art. 1418, comma 2 c.c.Si tratta, infatti, delle nullità comminate in caso di illiceità della causa, intesa come scopo pratico perseguito dai contraenti, ex art. 1343 c.c., ovvero per impossibilità del suo oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.A norma dell'art, 1418 c.c., infatti è possibile distinguere almeno tre tipologie di nullità: le nullità testuali, le nullità strutturali e le nullità virtuali.Le prime si riferiscono alle categorie di nullità espressamente previste da norme di legge, quali l'art. 468 c.c., che sanziona con la nullità qualsivoglia accordo diretto a regolamentare una successione mortis causa non ancora aperta. Un altro esempio al riguardo è il noto art. 2744 c.c., che impone il divieto di patto commissorio, ossia sanziona con la nullità qualsivoglia accordo col quale si convenga che, in mancanza del pagamento di credito garantito da pegno od ipoteca, la proprietà della cosa, ipotecata o data in pegno, passi al creditore.Come già anticipato precedentemente, le nullità strutturali colpiscono il contratto nei suoi elementi essenziali, quindi interessano la causa, l'oggetto o la forma negoziale, contrariamente a quanto accade, appunto, per le cc.dd. nullità virtuali, in ordine alle quali l'art. 1418 comma 1 si limita a sancire: "il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente".Per una corretta interpretazione della norma in esame, è necessario innanzitutto interrogarci sulla portata della norma imperativa e, in particolare, sul criterio di individuazione e perimetrazione che consenta che distinguerle ai fini della comminatoria di nullità.Sicuramente un primo criterio discretivo fa perno sulla inderogabilità del relativo dispositivo ovvero sulla indisponibilità da parte dei privati; tuttavia, secondo giurisprudenza di legittimità costante, la sola inderogabilità non è sufficiente al fine di individuare e distinguere una norma imperativa, nel senso di cui è menzione all'art. 1418 comma 1 c.c., dovendo la medesima essere posta altresì a tutela di interessi generali o superindividuali, come tali estranei agli interessi particolari dei contraenti.A tal proposito, è opportuno richiamare due distinti tesi che si sono contese il campo almeno fino ad una pronuncia nomofilattica della Corte di legittimità del 2007: secondo una ricostruzione alternativa a quella tradizionale, che fa perno sul principio di non interferenza tra regole di condotta e regole di validità negoziale (di guisa che per le prime vi sarà solo una responsabilità della parte contraente, giammai una forma di invalidità, salve le eccezioni di legge), si realizzerebbe una nullità virtuale in tutte quelle ipotesi per le quali, pur in presenza di una regola di condotta quale quella che impone alle parti contraenti l'osservanza del dovere di buona fede oggettiva (artt. 1337 e 1375 c.c.), la medesima sia posta a tutela di interessi collettivi o superindividuali, come già precisato, con la conseguenza che anche la violazione di una regola di condotta può essere causa di nullità negoziale, purché si abbia riguardo all'interesse sotteso e protetto dalla norma imperativa, in termini di interesse pubblico.E' evidente che tale soluzione rischia di ampliare a dismisura l'ambito di discrezionalità dell'interprete, tanto è vero che, ai fini dell'esatta perimetrazione del carattere imperativo della norma la cui violazione importerebbe nullità del contratto ex art. 1418 comma 1 c.c., si richiede altresì che la norma di condotta presenti un contenuto preciso e puntuale.Sull'onda di questo filone, è possibile individuare alcuni orientamenti anche del Giudice delle Leggi, a titolo esemplificativo in tema di caparra confirmatoria iniqua, che riconnettono la nullità anche a violazioni di regole di condotta, quali il rispetto in capo ai contraenti dei canoni di buona fede pre-negoziale o esecutiva, ove quel dato comportamento così sanzionato si sia tradotto in un vero e proprio approfittamento di una condizione di particolare profilantesi in capo a taluno dei contraenti, con conseguente intollerabilità della fattispecie all'interno dell'ordinamento giuridico, poiché non rispondente ad interessi meritevoli di tutela, secondo la nota clausola generale contenuta nell'art. 1322 c.c., fatto salvo il generale rimedio della rescissione per lesione ultradimidium di cui è menzione all'art. 1448 c.c.
Continua a leggere
Scritto da:
14 mag. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Ai sensi dell’art. 315-bis, comma 1, c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Problemi possono emergere laddove nascano contrasti sulla scelta dell'istituto scolastico da far frequentare al bambino. Al riguardo, l'art.t 337, comma 3, c.c. (che, tra gli altri, richiama anche le materie dell'"istruzione e dell'educazione" dei minori) sancisce che,in caso di contrasto tra i genitori su questione di “particolare importanza” per la prole minore, “la decisione è rimessa al giudice”, con disposizione applicabile anche ai figli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell’art. 337-bis c.c.. Il giudice quindi, come soggetto super partes, è chiamato espressamente, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia, adottando gli opportuni provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori. In questi casi, il criterio utilizzato dal Giudice per la risoluzione delle controversie tra genitori separati o divorziati attinenti l'educazione, deve essere il più possibile oggettivo (ad esempio, la vicinanza della scuola rispetto alla residenza del figlio, la migliore offerta formativa, la presenza o meno di particolari indirizzi educativi ecc.), sempre però alla luce del generale e sovraordinato principio del best interest of the child (cfr., tra le altre pronunce, Cass. civ. n. 1196/2005; Cass. civ. n. 25310/2020; Cass. civ. n. 21553/2021; Cass. civ. n. 6802/2023).In una interessante sentenza, il Tribunale di Milano (Trib. Milano 2 febbraio 2017) osserva che l'interesse del minore non può comportare "il radicale mutamento delle abitudini e delle prospettive di vita" dello stesso, ragion per cui qualsivoglia osservazione - seppur giusta a livello di principio - deve trovare il giusto contraltare nel benessere psicofisico del bambino, il quale mai deve essere coinvolto nelle diatribe tra i genitori.La decisione non può che trovarci d'accordo, soprattutto perchè pone alla base della scelta il best interest of the child.Appare il caso di sottolineare che, dopo la riforma Cartabia, in caso di contrasto insanabile tra genitori separati in merito alla scelta della scuola per i figli, la decisione spetterà al Tribunale con ricorso ex art. 473-bis. 38 c.p.c
Continua a leggere
Scritto da:
Non ci sono commenti