Superbonus: il recente orientamento del Tribunale di Busto Arsizio in tema di nullità della delibera per restringimento del balcone

Avv. Ruggiero  Gorgoglione

Avv. Ruggiero Gorgoglione

Pubblicato il 1 mar. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
Superbonus: il recente orientamento del Tribunale di Busto Arsizio in tema di nullità della delibera per restringimento del balcone | Egregio Avvocato

Una recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (sent. n. 1788 del 16.12.2021), in tema di nullità della delibera assembleare per lesione alla proprietà privata, si pone nel solco della nota decisione adottata dal Tribunale di Roma (sent. 17997/2020).


Nel caso specifico la condomina attrice ha contestato la riduzione del piano di calpestio del proprio balcone di 5 cm, documentando quanto affermato con una propria relazione di parte. 


Con il provvedimento in commento, il Tribunale adito ha ritenuto che la delibera condominiale non può incidere sulla proprietà privata dei singoli condomini, diversamente la stessa verrebbe adottata con eccesso di potere in violazione dei limiti codicistici di cui all'art. 1135 cc, talché tale delibera sarebbe nulla. 


Dall'esame della sentenza si colgono ulteriori spunti di riflessione:

- il Tribunale non ha ritenuto di rilievo quanto contestato dalla condomina in merito all'onere di rimuovere dal proprio balcone alcuni manufatti per consentire il rifacimento delle facciate, la decisione è motivata sul punto dal fatto che tale rimozione non incide in modo permanente sul diritto dominicale della condomina, in quanto dopo i lavori tali manufatti potrebbero essere riposizionati;

- il Tribunale non ha inoltre ritenuto di rilevo la contestazione relativa all'imposizione della sostituzione delle caldaie, questo in quanto, nel caso specifico, la delibera non prevedeva di per sè un obbligo di sostituire le stesse, bensì solo la facoltà di aderire all'offerta formulata dall'impresa. 


In ogni caso, alla luce del ben più grave vizio di "eccesso di potere" per violazione della proprietà privata, il Tribunale ha comunque dichiarato la nullità della delibera impugnata.


Avv. Ruggiero Gorgoglione 

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Può il diritto di visita del genitore non collocatario essere sospeso per ragioni sanitarie per tutto il periodo emergenziale causato dal Covid 19?

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Assegno divorzile e ripetizione di somme indebitamente percepite

7 nov. 2023 tempo di lettura 3 minuti

Con la recente sentenza n. 28646/2021, la Cassazione è tornata ancora una volta ad esaminare il tema dell'assegno divorzile, con particolare riferimento ai presupposti per la sua attribuzione e alle conseguenze del venir meno dei presupposti stessi. Nel caso de quo, il Tribunale di primo grado aveva condannato il marito ad un assegno tale da garantire all'ex moglie un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Tale decisione era stata confermata dalla Corte d'Appello di Ancona, ma la Cassazione aveva accolto il ricorso avanzato dal marito, rinviando il gravame alla Corte di Appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva revocato l'assegno divorzile a favore della donna, altresì condannandola a restituire all'ex marito le somme precedentemente ricevute a partire dalla data di deposito della prima ordinanza della Cassazione. Il marito, però, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio, sulla base di tre motivi: In primo luogo, il ricorrente lamentava che, nonostante la Corte di appello avesse negato l'esistenza ab origine dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, la stessa aveva poi consentito la mancata restituzione della maggior parte di quanto percepito a tale titolo, in base alla buona fede della donna, in realtà insussistente.Inoltre, l'insussistenza originaria dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno, comporta, a detta del ricorrente. che l'ex coniuge sia tenuta a restituire integralmente quanto percepito a tale titolo.Infine, l'ex marito contestava la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.la Suprema Corte, nel decidere sulla vicenda, sottolineava che la Corte di Appello si era attenuto ai canoni dettati dalla Cassazione stessa (ex plurimis, Cass. 11504/2017), secondo cui "il diritto all'assegno divorzile è condizionato dal previo riconoscimento all'esito di una verifica necessaria, articolata nelle due diverse fasi, ovvero l'accertamento del riconoscimento o meno del diritto all'assegno e la determinazione dell'importo dell'assegno stesso. In base a tale giudizio in due fasi, la Corte di Appello ha escluso ab origine l'an debeatur dell'assegno richiesto dall'ex moglie, attenendosi alla descrizione della situazione patrimoniale e reddituale della donna". Alla luce di ciò, i primi due punti di gravame venivano ritenuti fondati, In particolare, gli ermellini sottolineavano che la ripetibilità di quanto corrisposto a titolo di assegno divorzile, deve ritenersi passato in giudicato qualora, successivamente, se ne accerti la non debenza ab origine. In merito, poi, alla decorrenza, e contrariamente a quanto sancito dalla corte di Appello, qualora si accerti che una determinata somma non è dovuta, la buona fede di chi l'ha percepita e deve restituirla non giustifica la ritenzione di quanto indebitamente pagato, ma, tuttalpiù, riguarda la decorrenza dei frutti e degli interessi maturati. Pertanto, secondo gli Ermellini, l'accertamento dell'insussistenza del diritto all'assegno divorzile comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui decorre la sua iniziale attribuzione, che ha natura costitutiva: tale momento coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione del vincolo coniugale. Pertanto, l''obbligo restitutorio a carico della ex moglie dovrà estendersi anche al periodo ricompreso tra quando la stessa ha iniziato a percepire l'emolumento e la prima ordinanza della Cassazione del 2017.Infine, la Corte ha precisato che gli interessi legali sulla somma da restituire dovranno essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., dal giorno del pagamento, in quanto la caducazione del titolo rende indebito il pagamento sin dall'origine, e dunque l'obbligazione restitutoria deve ritenersi sorta ed esigibile sin da quel momento.Rebus sic stantibus, il ricorso dell'ex marito veniva accolto e, la Corte condannava la ex moglie a restituire quanto ricevuto a titolo di assegno divorzile sin da quando la stessa ha iniziato a percepire l'emolumento, oltre agli interessi legali su tali somme, dalle date dei rispettivi pagamenti fino all'effettivo soddisfo. Ferma rimaneva, invece, la compensazione delle spese processuali in tutti i gradi di giudizio, in considerazione della peculiarità dell'intero iter processuale.La sentenza de quo, che appare condivisibile in ogni suo punto, ci ricorda come la rieptizione delle somme indebitamente percepite debba rappresentare un caposaldo dell'intero assetto giuridico dell'assegno di mantenimento, in quanto molto spesso vengono disposti importi esorbitanti e/o non spettanti. Appare fin troppo facile capire quali conseguenze derivino da ciò, se non si fà chiarezza sull'obbligo - giuridico prima che morale - di ripetizione delle stesse.

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