Nullità del matrimonio per vizio psichico (Cass. civ., sez. I, 4 gennaio 2023, n. 149)

Avv. Prof.  Domenico  Lamanna Di Salvo

Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo

Pubblicato il 31 gen. 2023 · tempo di lettura 2 minuti

Apprendiamo con soddisfazione il cambio di rotta della Suprema Corte, che - in extremis - muta orientamento e riconosce implicitamente la superiorità del diritto canonico rispetto a quello nazionale. Come risaputo, in precedenza la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio era riconosciuta solo in base al limite temporale dei tre anni (Sezioni unite, sentenza 16379/2014). Era un patetico, ridicolo tentativo di limitare l'ingerenza della Chiesa negli affari civili di una repubblica sempre più laica ed anti - cristiana. Tale tentativo, comunque, ledeva gli stessi principi del diritto nazionale, in quanto de facto impediva il riconoscimento di vizi tra l'altro sottolineati dall'art. 120 c.c. Il diritto canonico (articolo 1095 numero 2) riconosce l'incapacità consensuale «anche quando il nubente (uno degli sposi) manchi gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali reciproci ... . Il soggetto, pur essendo cosciente del proprio stato e consapevole dell’atto del matrimonio, manca della capacità di valutare praticamente e concretamente gli effetti del matrimonio che sta per celebrare: capacità di ponderare la scelta del matrimonio, di quel matrimonio e di quel partner. Questa incapacità si verifica in caso di gravi forme di nevrosi e psicopatie, a causa di alcolismo e tossicodipendenza. La discrezione di giudizio è una maturità psicologica che ha interferenze con la maturità affettiva». Sempre l’articolo 1095 del Codice ecclesiastico, al n.3, definisce l’incapacità ad adempiere: «l’invalidità del consenso può derivare anche da cause di natura psichica che compromettono la possibilità di assumere ed adempiere agli obblighi essenziali, e quindi vanificano la volontà di contrarre matrimonio». Deve, ovviamente, trattarsi di «di un’incapacità particolarmente rilevante, che si esprime in una grave forma di anomalia. Cause di natura psichica gravi, che possono compromettere un valido consenso sono, ad esempio: l'omosessualità, il transessualismo, il sadismo, il masochismo». Con la decisione in esame, la Cassazione asserisce che è possibile derogare al tetto dei tre anni di convivenza, fissati dalle Sezioni unite. Ed invero, osservano adesso gli Ermellini, l’incapacità a prestare consenso di uno degli sposi al momento del matrimonio, quale causa di invalidità, è prevista anche dall’articolo 120 del Codice civile, secondo il quale «il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio». La decisione appare pienamente condivisibile, soprattutto in quanto - così facendo - si evita una dicotomia basata solo su un elemento temporale e dettata da una sempre più marcata laicità di uno stato che ha perso il senso delle proprie origini e che corre a grandi passi verso il baratro.



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"Startup” quante volte è capitato di sentirle nominare e quante altre ci si è chiesti cosa fossero veramente. Una piattaforma che permette di ricevere direttamente a casa prodotti locali? Un vaso smart che amplifica le proprietà naturali delle piante e purifica l’aria?  Le startup sono ormai nella nostra realtà economica e giuridica e spesso usufruiamo dei loro servizi senza neanche saperlo. Eppure, non tutte sono Startup Innovative!Cos'è una Startup Innovativa ai sensi del D.L. 179/2012?La disciplina agevolativa I requisiti essenziali Come costituire una Startup Innovativa1 - Cos'è una Startup Innovativa ai sensi del D.L. 179/2012?Il concetto di “startup” (o “start-up” o “start up”) è riferibile a qualsiasi impresa che si trovi in uno stadio iniziale della propria attività, quando cioè il modello di business, prodotto e mercato non sono ancora perfettamente definiti. Tuttavia, se la startup largamente intesa è qualsiasi impresa nella fase genetica della propria vita, a prescindere dall’attività sociale svolta, solo alcune sono o diventano o, meglio ancora, acquisiscono la qualifica giuridica di “Startup Innovativa” ai sensi del Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2.0).  Queste ultime, infatti, ai sensi di legge, sono solo quelle società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.  Più semplicemente, sono le aziende che si pongono l’obiettivo di sviluppare prodotti o servizi di natura tecnologica: ad esempio, una pizzeria non è una startup innovativa ma può esserlo la società che abbia creato un nuovo software per la gestione efficiente degli ordini. 2 - La disciplina agevolativa Le startup innovative godono di una disciplina agevolativa prevista dal Decreto Crescita 2.0, recentemente ampliata dal legislatore con il D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) per l’emergenza Covid-19 attraverso la destinazione di nuove risorse a fondo perduto.Le startup innovative, ad esempio:sono esonerate dal pagamento dei diritti camerali e imposte di bollo;godono di facilitazioni nel ripianamento delle perdite e nella gestione della crisi di impresa; hanno una disciplina del lavoro tagliata su misura e possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale;possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati (cd. equity crowdfunding);sono previsti incentivi fiscali per coloro, persone fisiche o giuridiche, che intendono investire nel capitale di rischio delle startup innovative. 3 - I requisiti essenzialiL’ottenimento della qualifica di “startup innovativa” avviene mediante l’iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle Imprese, creata ad hoc presso ogni Camera di Commercio.  Ai fini dell’iscrizione, la società deve soddisfare una serie di requisiti indicati dall’art. 25 del D.L. 179/2012. In particolare, la società deve:avere la propria sede principale in Italia o in uno Stato UE;essere di nuova costituzione o comunque avere meno di 4 anni di attività, non nascere da operazioni di fusione, scissione o cessione di ramo di azienda;presentare un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;non distribuire utili;nonché possedere uno dei criteri alternativi indicati al comma 2, lett. h) del predetto articolo.La società rimane iscritta per un periodo di 5 anni durante il quale può usufruire della disciplina agevolata.  4 - Come costituire una Startup InnovativaHai un’idea innovativa? costituire una Startup Innovativa è più semplice di quanto pensi!È possibile costituirla con l’aiuto di un notaio o tramite una procedura online “fai-da-te”. La costituzione online è però limitata alla sole società a responsabilità limitata (S.r.l.) e può essere effettuata direttamente sul sito InfoCamere del Registro delle Imprese (http://startup.infocamere.it/atst/guidaCostitutivo?0).Il sito propone due procedure:una guidata, in cui è contemplato il coinvolgimento di una Camera di Commercio per aiutare nella stesura dell’atto costitutivo e dello statuto e per assolvere i successivi adempimenti;una non-guidata, dove l’imprenditore può procedere all’iscrizione in piena autonomia con intervento della Camera solo per la verifica e correttezza della documentazione.Per avviare entrambe le procedure i soci fondatori dovranno essere in possesso, tutti, della “firma digitale” e aver già ottenuto la PEC della nuova impresa, o presso certificatori attivi o presso la stessa Camera di Commercio.Sarà richiesto ai soci fondatori il pagamento dell’imposta per la registrazione degli atti all’Agenzia delle Entrate (200,00 euro) e l’ottenimento del codice fiscale, nonché di presentarsi alla fine della procedura di persona presso la Camera di Commercio di riferimento.   Editor: dott.ssa Flavia Carrubba

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Niente assegno divorzile all’ex moglie se il nuovo compagno è divenuto un riferimento per suo figlio

6 mar. 2023 tempo di lettura 1 minuti

Niente assegno divorzile all’ex moglie se il nuovo compagno è divenuto un riferimento per suo figlio. Si pone, pertanto, il problema giuridico di valutare la relazione tra i figli e i nuovi partner dei genitori. Al riguardo, questa recentissima sentenza di Cassazione assume un ruolo fondamentale nel dirimere tale vexata quaestio che occupa quotidianamente l'attività di ogni avvocato matrimonialista/divorzista. Secondo la Cassazione, se il nuovo compagno dell’ex moglie è divenuto riferimento per il figlio di quest’ultima, la stessa non ha diritto all’assegno divorzile. Secondo la Suprema Corte, infatti, il divenire punto di riferimento per il figlio della propria compagna è un dettaglio, di per sé, idoneo a riconoscere stabilità alla nuova relazione sentimentale della donna, circostanza la quale comporta il venire meno del diritto all’assegno di divorzio per l’ex coniuge. Nel caso di specie, la solidità del rapporto tra il minore ed il compagno della madre, riscontrata nelle consulenze tecniche d’ufficio effettuate nel corso dei vari gradi di giudizio, ha appurato senza ombra di dubbio la convivenza di fatto tra l’ex moglie ed il nuovo compagno della stessa, dato il coinvolgimento del figlio nella nuova coppia. Proprio tale rapporto del minore con il nuovo compagno della donna è stato valutato come sintomatico della saldezza e stabilità del nuovo rapporto e della esistenza della coppia di fatto e, quindi, del venir meno del diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile. La decisione degli Ermellini (Cass. Civ. Sez I Ord. 31.01.2023, n. 2840) appare pienamente condivisibile da un punto di vista giuridico, in quanto - per lo meno - contribuisce a ridimensionare notevolmente l'istituto del mantenimento, oramai inadeguato alle nuove realtà sociali italiane.

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Decisiva l'indagine del detective per provare la capacità reddituale dell'ex coniuge

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Da avvocato divorzista ho sempre ribadito la necessità di una riforma ex fundamentis del diritto di famiglia, al fine di eliminare le obsolete interpretazioni dell'assegno di mantenimento e di quello divorzile, non più in linea con la moderna realtà economico - sociale. Orbene, pur in assenza di un intervento razionale nella materia - che probabilmente non verrà per via degli interessi di certe lobby - la Giurisprudenza di legittimità e di merito si è mossa autonomamente su questa via. Ad esempio, è stato ribadito dalla Suprema Corte come l'assegno divorzile non spetti sic et simpliciter, bensì in relazione all'effettiva capacità lavorativa dell'ex coniuge! Se ciò è vero, rimane il problema di come poter dimostrare che la controparte effettivamente svolga attività lavorativa, atteso che, purtroppo, spesso e volentieri si ricorre a stratagemmi tipicamente italici, pur di continuare a percepire indebitamente emolumenti dall'ex. Al riguardo, appare interessante una sentenza di merito (Tribunale Napoli, 1° sez. civ., Sentenza n. 6249 del 21.6.2022), secondo cui la prova fornita da un detective privato ha una valenza decisiva nell'ambito di un procedimento cognitivo. Al riguardo, va detto che la prova tramite investigatore privato, pur rispondendo ad una chiara logica, non sempre viene accettata nei Tribunali, con la conseguenza che la best practice dei matrimonialisti arriva, talvolta, persino a sconsigliare l'uso di tale strumento difensivo che, tuttavia, se ben pianificato, può produrre risultati devastanti per la controparte. La motivazione di tale Sentenza, che condivido in toto, non fa altro che ribadire, da un lato, la natura perequativa e compensativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro rimarca a chiare lettere che l'assegno non è dovuto solo e semplicemente per aver detto illo tempore il famigerato "Sì". Con l'augurio che la nuova Legislatura possa finalmente mettere mano a questa spinosa materia. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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