Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo
Apprendiamo con soddisfazione il cambio di rotta della Suprema Corte, che - in extremis - muta orientamento e riconosce implicitamente la superiorità del diritto canonico rispetto a quello nazionale. Come risaputo, in precedenza la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio era riconosciuta solo in base al limite temporale dei tre anni (Sezioni unite, sentenza 16379/2014). Era un patetico, ridicolo tentativo di limitare l'ingerenza della Chiesa negli affari civili di una repubblica sempre più laica ed anti - cristiana. Tale tentativo, comunque, ledeva gli stessi principi del diritto nazionale, in quanto de facto impediva il riconoscimento di vizi tra l'altro sottolineati dall'art. 120 c.c. Il diritto canonico (articolo 1095 numero 2) riconosce l'incapacità consensuale «anche quando il nubente (uno degli sposi) manchi gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali reciproci ... . Il soggetto, pur essendo cosciente del proprio stato e consapevole dell’atto del matrimonio, manca della capacità di valutare praticamente e concretamente gli effetti del matrimonio che sta per celebrare: capacità di ponderare la scelta del matrimonio, di quel matrimonio e di quel partner. Questa incapacità si verifica in caso di gravi forme di nevrosi e psicopatie, a causa di alcolismo e tossicodipendenza. La discrezione di giudizio è una maturità psicologica che ha interferenze con la maturità affettiva». Sempre l’articolo 1095 del Codice ecclesiastico, al n.3, definisce l’incapacità ad adempiere: «l’invalidità del consenso può derivare anche da cause di natura psichica che compromettono la possibilità di assumere ed adempiere agli obblighi essenziali, e quindi vanificano la volontà di contrarre matrimonio». Deve, ovviamente, trattarsi di «di un’incapacità particolarmente rilevante, che si esprime in una grave forma di anomalia. Cause di natura psichica gravi, che possono compromettere un valido consenso sono, ad esempio: l'omosessualità, il transessualismo, il sadismo, il masochismo». Con la decisione in esame, la Cassazione asserisce che è possibile derogare al tetto dei tre anni di convivenza, fissati dalle Sezioni unite. Ed invero, osservano adesso gli Ermellini, l’incapacità a prestare consenso di uno degli sposi al momento del matrimonio, quale causa di invalidità, è prevista anche dall’articolo 120 del Codice civile, secondo il quale «il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio». La decisione appare pienamente condivisibile, soprattutto in quanto - così facendo - si evita una dicotomia basata solo su un elemento temporale e dettata da una sempre più marcata laicità di uno stato che ha perso il senso delle proprie origini e che corre a grandi passi verso il baratro.
Condividi:
Pubblicato da:
24 mar. 2025 • tempo di lettura 3 minuti
L'affido dei minori in tema ad un processo di separazione e di divorzio comporta la valutazione di diverse problematiche che devono essere attentamente valutate. Il legislatore ha deciso di scegliere come modalità tipica il cosiddetto "affido condiviso" con collocamento prevalente presso uno dei genitori (in genere la madre). Ed invero, l’articolo 337 ter c.c. afferma che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori, di ricevere attenzione, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ognuno dei rami genitoriali. Tale formulazione viene solitamente identificata con il cosiddetto principio di bigenitorialità.La formula, dall'introduzione ad oggi, ha evidenziato problemi sia a carattere organizzativo che prettamente giuridico. Pur apprezzando le intenzioni originarie del legislatore, va comunque evidenziato che l'esperienza dell'affido condiviso non è stata completamente soddisfacente: in primis, è emerso come le problematiche di separazione e divorzio tra i genitori vengono semplicemente trasferite all'affido, con il risultato che le tensioni tra gli ex partner si ripercuotono, mutatis mutandis, anche nei rapporti con i figli. Inoltre, i vantaggi teorici che si dovrebbero avere con una tale formula vengono cancellati semplicemente dal fatto di dover condividere decisioni tra persone che litigano per tutto. Alla luce di quanto detto, appare anche qui necessario un nuovo intervento del legislatore, che cerchi, da un lato, di ribadire la necessità della bigenitorialità , e, dall'altro, di limitare le possibilità di conflitto tra i partner. Proprio il diritto alla bigenitorialità dovrebbe rimanere sempre e comunque garantito, anche prediligendo scelte che potrebbero danneggiare gli interessi dei genitori.Quid iuris, ad esempio, in caso di trasferimento di uno degli ex coniugi in un altro Comune molto distante?Qualche hanno fa, gli Ermellini con l'Ordinanza pubblicata in data 14 febbraio 2022 n. 4796, avevano preso posizione sul tema, dichiarando che la tutela dell’interesse preminente del minore ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori, è soddisfatta quando la relazione con il genitore non collocatario viene riconosciuta per contenuti ampliativi e forme alternative, quanto ai tempi di frequentazione, a quelle godute precedentemente. L’interesse del genitore collocatario viene, quindi, considerato dal giudice purché questo avvenga "in equilibrio con la disciplina del diritto di visita del figlio da parte del genitore non collocatario a tutela del diritto alla bigenitorialità". Al riguardo sottolinea la Suprema Corte: “il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l’interesse di quest’ultimo, nell’apprezzata sussistenza della residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino”.Recentemente, la Cassazione è ritornata sull'argomento con l'ordinanza numero 12282 del 7 maggio 2024, accogliendo il ricorso di un padre napoletano che si era visto trasferire dalla ex i suoi tre figli a Pordenone, e negando il consenso al trasferimento dei minori troppo lontano dall'ex, anche se per motivi di lavoro: prendere la residenza a 800 km dal padre, come in questo caso, sacrificherebbe il diritto di visita e l'esercizio della bigenitorialità.Non possiamo che condividere tale decisione, che sottolinea l'importanza della tutela della bigenitorialità, nel supremo interesse del minore.Auguriamoci che si possa procedere in futuro su tale strada.
Continua a leggere
Scritto da:
3 feb. 2022 • tempo di lettura 5 minuti
Gli articoli 167 – 171 del codice civile disciplinano l’istituto del fondo patrimoniale che può essere costituito da uno o entrambi i coniugi, oppure da parte di un soggetto terzo, su beni immobili, mobili e titoli di credito.Lo scopo dell’istituto in oggetto è quello di creare un patrimonio “separato” destinato a soddisfare i bisogni della famiglia stessa, non aggredibile dai creditori in caso di debiti sorti nello svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo di uno dei coniugi.Il fondo patrimoniale può essere costituito in qualunque momento del matrimonio tra i due coniugi ma può essere costituito anche in vista del futuro matrimonio ma in questo caso l’atto costitutivo è condizionato alla celebrazione del matrimonio stesso.La disciplina prevista per il fondo patrimoniale si applica anche agli accordi conclusi all’interno delle unioni civili.1 . Come avviene la costituzione del fondo patrimoniale?2. Come avviene l’amministrazione dei beni?3. Quali sono gli effetti nei confronti dei terzi?4. Quando avviene la cessazione del fondo patrimoniale?1 – Come avviene la costituzione del fondo patrimoniale?Ai sensi dell’articolo 167 comma I c.c. il fondo patrimoniale può essere costituito alternativamente: a) da uno solo dei coniugi, da entrambi i coniugi o da un terzo con atto pubblico notarile. Nel momento in cui viene costituito da un terzo è necessaria l’accettazione da parte dei coniugi anche con atto pubblico separato; b) da un terzo, con testamento mediante attribuzione a titolo di legato; quando il fondo viene costituito da un terzo con testamento è necessaria l’accettazione da parte di entrambi i coniugi dopo l’apertura della successione da rendersi nella forma dell’atto pubblico.Una volta costituito il fondo può vincola beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli di credito specificatamente individuati, i quali devono essere determinati al fine di assolvere agli adempimenti pubblicitari previsti per il tipo di bene conferito.Non posso essere conferiti in fondo patrimoniale gli assegni, le cambiali, l’azienda e i beni all’estero.Possono formare oggetto del fondo anche beni futuri come ad esempio un edificio da costruire.Tramite il fondo patrimoniale si può attribuire la proprietà o altro diritto reale ma anche il solo diritto di godimento.Ai fini dell’opponibilità del fondo ai terzi, il notaio deve annotare la sua costituzione a margine dell’atto di matrimonio conservato dei registri del comune in cui il matrimonio è stato celebrato. 2 - Come avviene l’amministrazione dei beni?I beni destinati al fondo diventano di proprietà di entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo.L’amministrazione degli immobili è regolata dalle norme relative all’amministrazione dei beni in comunione legale e pertanto gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi disgiuntamente mentre gli atti di straordinaria amministrazione che possono comportare un mutamento delle condizioni economiche della famiglia è richiesto il consenso di entrambi i coniugi.Nel caso in cui vi siano figli minori, gli atti di disposizione dei beni del fondo patrimoniale richiedono l’autorizzazione del tribunale, se nell’atto di costituzione del fondo non sia stata espressamente esclusa la necessità dell’autorizzazione giudiziaria. I proventi derivanti dai beni vincolati possono essere impegnati solo per i bisogni della famiglia per soddisfare quelle che sono le esigenze di vita dei suoi componenti che comprendono: a) le esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione dei figli e dei componenti del nucleo, cure mediche, etc..); b) i bisogni relativi allo sviluppo della famiglia e al potenziamento della sua capacità lavorativa.3 - Quali sono gli effetti nei confronti dei terzi?Ai fini dell’opponibilità del fondo ai terzi, devono essere annotati ad istanza del notaio che lo ha rogato a margine dell’atto di matrimonio: a) l’atto di costituzione del fondo; b) la data del contratto; c) il notaio rogante; d) le generalità dei contraenti.Per i debiti finalizzati al soddisfacimento diretto dei bisogni della famiglia, nel momento in cui il debitore non adempia alle obbligazioni contratte a tale scopo, i beni facenti parte del fondo patrimoniale possono essere aggrediti da parte dei creditori. Si pensi all'acquisto ed alla conservazione della casa adibita a residenza familiare; al sostenimento delle spese condominiali; al pagamento degli oneri fiscali in genere connessi all’abitazione familiare; all'acquisto di cibo e vestiario; all'acquisto e alla manutenzione di autovetture.Pertanto, i beni del fondo e i relativi proventi non sono aggredibili dai creditori per debiti che questi sapevano essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, salvo che il fondo fosse costituito in danno ai creditori stessi.Se il fondo è costituito allo scopo o comunque ha l’effetto di sottrarre determinati beni al pagamento dei debiti o delle imposte dovute dai coniugi, i creditori possono utilizzare l’azione revocatoria ordinaria che rende inefficace il fondo nei confronti degli stessi. In caso di bene immobile o bene mobile registrato il creditore pregiudicato dall’atto costitutivo del fondo patrimoniale può pignorare direttamente il bene purché sia munito di titolo esecutivo e agisca entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.4 - Quando avviene la cessazione del fondo patrimoniale?Ai sensi dell’art. 171 c.c. la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.Non determinano la cessazione del fondo né la separazione personale dei coniugi, né la separazione giudiziale dei beni, né il fallimento, né la dichiarazione di assenza dei coniugi.Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In questo caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.Se non ci sono figli minori per dividere i beni si applicano le norme sullo scioglimento della comunione legale, i beni destinati da un solo coniuge con riserva di proprietà, invece, ritornano nella sua piena disponibilità.
Continua a leggere
Scritto da:
4 mag. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Negli ultimi mesi abbiamo vissuto una situazione peculiare che ha sollevato non pochi quesiti anche a livello di diritto di famiglia. In particolare, ci si é chiesti se le misure di contenimento della pandemia da COVID -19 possano o meno giustificare una riduzione dell´assegno di mantenimento. A nostro modesto parere, la questione appare abbastanza semplice. La normativa italiana (art. 156 del Codice civile e art. 9, comma 1, della legge 898/70) prevedono che, una volta statuiti eventuali accordi in merito all´assegno di mantenimento, tali pattuizioni fanno riferimento alla situazione esistente al momento della divisione coniugale. , solo se tale situazione dovesse cambiare sensibilmente, se ne potrà chiedere il riesame per adeguare – secondo un vaglio comparativo delle condizioni delle parti (Cassazione 1119/2020) – l’importo o lo stesso obbligo contributivo al quadro attuale. Non si procederà, pertanto, ad una nuova ponderazione di fatti già esaminati ma si accerterà se, ed in che misura, gli eventi sopravvenuti abbiano alterato gli equilibri così da bilanciare gli impegni economici con il mutato assetto (Cassazione 22269/2020). Tanto premesso, la pandemia e le misure di contenimento ad essa collegate assumono una certa importanza solo e nella misura in cui le stesse abbiano o meno influito sulla situazione economica. Dovrà, poi, attentamente valutarsi se tali condizioni si sino modificate in peius e se tale peggioramento sia destinato ad essere permanente e non temporaneo. Se effettivamente ci si trova di fronte ad una mutata situazione a carattere permanente, si potrá richiedere la modifica delle condizioni di separazione e/o di divorzio. In caso contrario, tale richiesta sará obtorto collo destinata ad essere respinta. PROF. AVV. DOMENICO LAMANNA DI SALVO MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE
Continua a leggere
Scritto da:
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nel caso di merce acquistata durante i saldi, il consumatore ha diritto al cambio in tre casi:sempre, nel caso di bene “difettoso”, cioè affetto da vizi di fabbricazione, per effetto della garanzia prevista dal Codice del Consumo, che dura due anni ma richiede una denuncia entro 60 giorni dall’acquisto;se il commerciante l’ha promesso volontariamente ed alle condizioni da questi precisate;sempre, in caso di acquisti online, entro 14 giorni dalla consegna del bene.Se il cambio non è possibile (ad es. perché non ci sono più beni disponibili), il consumatore ha diritto alla riparazione gratuita del bene difettoso, alla riduzione del prezzo o ad un buono da utilizzare per altri acquisti.
Continua a leggere
Scritto da:
Egregio Avvocato
Non ci sono commenti