Lo Studio Legale Lamanna Di Salvo & Partners si occupa da anni di problematiche di diritto di famiglia inerenti separazione, divorzio, sottrazione di minori, adozione nazionale e internazionale, affidamento.


Nell'esecuzione degli incarichi affidatici prestiamo particolare attenzione alla tutela dei minori, che sono proprio i soggetti più deboli, i cui diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale.


Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all'adozione internazionale, intesa come lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono.

La Legge n° 184/1983 regola anche sia l'adozione nazionale che quella di minori stranieri e residenti all'estero.

I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001)

  • L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni.
  • Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
  • L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
  • Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.

I predetti limiti di età possono essere derogati nell’interesse del minore o dei minori nell’ipotesi di adozione di più fratelli.


Tutte le coppie che intendono iniziare un percorso di adozione internazionale devono presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale dei Minori del circondario in cui risiedono e successivamente richiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.


Successivamente, i servizi sociali di competenza eseguono una serie di accertamenti sulla cui base il Tribunale pronuncerà un Decreto che attesta l’idoneità o l’inidoneità. Il Tribunale, dopo aver ricevuto le valutazione del servizio sociale, provvederà ad emettere il decreto di idoneità o meno all’adozione internazionale.

Entro un anno dalla pronuncia del decreto di idoneità i richiedenti devono rivolgersi ad un ente autorizzato dalla commissione per le adozioni internazionali il quale metterà in contatto gli adottanti con il minore straniero.


La Commissione, in particolare, provvede a comunicare l’emissione dell’autorizzazione all’ingresso in Italia agli uffici consolari del luogo. Sono tali Uffici Consolari a rilasciare materialmente il visto d’ingresso per adozione.


Il Tribunale per i Minorenni, in seguito, dichiara efficace in Italia il provvedimento di adozione pronunciato all'estero e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile


Invece, nel caso in cui il provvedimento straniero, anziché disporre direttamente l’adozione, disponga l'affidamento a scopo di adozione, sarà necessario che il Tribunale per i Minorenni dichiari efficace l’affidamento a scopo adottivo in Italia. In tale ultima ipotesi, l’adozione si perfezionerà in Italia all’esito positivo del periodo di affidamento preadottivo e sarà il Tribunale per i Minorenni a decidere con Decreto l’adozione, provvedendo ad ordinarne la trascrizione nei registri dello stato civile.

Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

Il regime di invalidità delle delibere condominiali

1 mar. 2023 tempo di lettura 7 minuti

Il condominio degli edifici costituisce una species del più ampio genus della comunione ordinaria ex artt. 1100 e ss. c.c., la cui caratteristica fondamentale risiede nella coesistenza all'interno del medesimo fabbricato di parti comuni ed unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini.Le parti comuni dello stabile condominiale sono individuate nel codice civile all'art. 1117, che ne offre infatti una elencazione tassativa, il cui criterio di identificazione risiede nella funzionalità delle stesse al miglior utilizzo e godimento delle porzioni di proprietà esclusiva.Come noto, la disciplina sulla comunione ordinaria è estendibile al condominio degli edifici, come ad altre figure speciali di comunione, laddove le relative norme risultino compatibili.E' ormai principio consolidato dalla stessa giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il condominio altro non è che un ente di gestione privo di una personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei singoli condomini e che agisce per il tramite dell'organo rappresentativo, individuato nella persona dell'amministratore pro-tempore, il cui compito precipuo è quello di dare attuazione alle delibere dell'organo assembleare, convocato e costituito secondo le maggioranze indicate all'art. 1136 c.c.Una delle problematiche sicuramente più diffuse in tema condominiale riguarda l'impugnabilità delle delibere adottate dall'assemblea, il cui regime si rinviene all'art. 1137 c.c.Tale norma, dopo aver sancito l'obbligatorietà delle deliberazioni adottate dall'assemblea per tutti i condomini (con ciò acquisendo il c.d. principio collegiale o maggioritario, per cui le decisioni della maggioranza prevalgono sulla minoranza dissenziente allo scopo di garantire il corretto funzionamento del condominio stesso), prevede che le deliberazioni contrarie alla legge od al regolamento condominiale possono essere impugnate da ogni condomino assente, dissenziente od astenuto chiedendo all'A.G. l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della delibera medesima per gli assenti.L'espressa menzione contenuta nella norma in esame della fattispecie di annullamento delle delibere assembleari, oltre all'indicazione di un termine decadenziale breve per la relativa impugnativa ha posto il problema di un'eventuale impugnazione della delibera adottata dall'assemblea condominiale che sia affetta da un vizio tanto grave da decretarne la nullità. Dunque, la domanda che ci si pone è se tale termine di decadenza vale altresì per l'impugnazione di delibere di tal fatta ovvero, nel silenzio della legge, si possono applicare in via analogica le norme sulla nullità del contratto ex artt. 1418 e ss. c.c.E' opportuno ricordare che il regime di nullità del contratto, come scolpito dal codice civile, distingue le nullità testuali da quelle strutturali da quelle ancora virtuali, che possono colpire la vicenda negoziale nel suo insieme. La nullità importa l'improduttività di effetti giuridici del negozio medesimo ab origine e la sentenza che accerta la nullità del contratto avrà appunto effetti dichiarativi e non già costitutivi, come accade in ipotesi di annullamento. Una delle differenze più rilevanti che sussistono tra nullità ed annullamento consiste nella rilevabilità d’ufficio della prima, a differenza della seconda, nonché nella sottoponibilità dell’azione di annullamento a termine di prescrizione quinquennale ex art. 1442, c. 1 c.c. al contrario di quanto accade in tema di azione di nullità, che infatti il codice considera imprescrittibile.Le ipotesi di nullità del contratto sono ricondotte dal legislatore a casi espressamente previsti, come in ipotesi di nullità del patto successorio ex art. 458 c.c. ovvero di nullità del patto commissorio ex art. 2744 c.c., ovvero possono dipendere da difetti strutturali del contratto, come assenza di taluno degli elementi essenziali, illiceità della causa od impossibilità dell’oggetto. Infine, sempre secondo l’art. 1418, c. 1 c.c. si distinguono le cc.dd. nullità virtuali, per tali intendendosi quelle conseguenti alla contrarietà del negozio giuridico a norme imperative.Dalla lettura del dato testuale rinvenibile dal regime delle impugnazioni delle delibere assembleari, ai sensi del già richiamato art. 1137 c.c. l’azione di annullamento sarebbe confinata alle ipotesi di contrarietà delle delibere medesima alla legge ovvero al regolamento condominiale, unitamente al termine perentorio come sopra indicato, il cui dies a quo viene variamente individuato a seconda che il condomino istante sia assente, dissenziente od astenuto.La Cassazione con la sentenza S.U. n. 9839 del 2021 è intervenuta proprio in tema di nullità delle deliberazioni adottate dall’assemblea di condominio, dando risposta ad una serie di quesiti sorti proprio in relazione all’art. 1137 c.c.Secondo il Giudice nomofilattico, infatti, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell’assemblea condominiale che manchino ab origine degli elementi costitutivi essenziali, come a titolo esemplificativo quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico, dando luogo in questo secondo caso ad un “difetto assoluto di attribuzioni”, e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, o all’ordine pubblico, o al buon costume; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l’azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nei termini di cui al più volte menzionato art. 1137 c.c.Alla luce di ciò, il principio di diritto ricavabile alla stregua della sentenza citata comprende proprio l’applicabilità della norma di cui all’art. 1418 c. 2 c.c., in ordine alle nullità cc.dd. strutturali del contratto, che assume un respiro ampio, di portata generale, tanto da trovare riscontro anche al di là della disciplina del negozio giuridico.Ma v’è di più. Le Sezioni Unite hanno altresì risposto ai quesiti sorti in ordine all’esperibilità dell’azione di annullamento unitamente all’opposizione a decreto ingiuntivo su contributi condominiali, aderendo all’orientamento giurisprudenziale più recente, che ammette la possibilità di un sindacato di invalidità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione. In primo luogo, sono gli stessi principi generali di diritto ad affermare come l’opposizione a decreto ingiuntivo apra un ordinario giudizio ordinario di cognizione piena sulla domanda proposta dal creditore in sede monitoria. Pertanto, l’oggetto della cognizione del Giudice può estendersi anche all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione; per tale motivo, risulta arduo sostenere come il giudice possa confermare il decreto senza verificare la validità del titolo. In secondo luogo, non vanno dimenticate ragioni di economia processuale: negare al giudice dell’opposizione di sindacare l’invalidità della deliberazione assembleare, posta a fondamento del credito vantato dall’Ente di gestione, porterebbe ad una consistente moltiplicazione dei giudizi.Inoltre, sempre secondo la Corte di legittimità, l’art. 1137 c.c. deve essere interpretato in modo da escludere che l’annullamento di una delibera abbia effetto su alcuni condomini e non su altri, arrivando anche a formulare il seguente principio di diritto: «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l’eccezione con la quale l’opponente deduca l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento della deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d’ufficio dal giudice.»Un’ulteriore questione ha interessato il regime di invalidità delle deliberazioni che applicano criteri di riparto delle spese condominiali diversi da quelli previsti dalla legge. Riprendendo un orientamento del 2005 le Sezioni Unite hanno considerato come meritasse conferma il principio che pone una distinzione tra deliberazioni che derogano i criteri legali e deliberazioni che applicano erroneamente criteri esistenti.Secondo la Corte, sono da considerare nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro; al contrario, sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari.Questo, in concreto, il ragionamento della Corte: le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono da considerarsi nulle per “impossibilità giuridica” dell’oggetto nel caso in cui l’assemblea esuli dalle proprie attribuzioni e modifichi i criteri di riparto legali con valenza futura; sono invece semplicemente annullabili le deliberazioni adottate nel caso in cui i criteri vengano violati nel singolo caso e non con valenza futura.Si tratta dunque di una conclusione assolutamente coerente con le premesse iniziali del ragionamento appena elaborato, circa la portata applicativa della norma di cui all’art. 1418 c.c., elaborata in ordine alle diverse ipotesi di nullità del contratto, ma che evidentemente deve essere letta ed interpretata in modo assai più ampio, fino a riconoscerle la qualifica di norma di principio generale, che quindi trova utile riscontro anche al di fuori dei rigidi confini segnati dal Titolo II Libro IV c.c. in tema di contratti in generale.

Continua a leggere

Contratti bancari: a quale tasso prestare attenzione.

29 set. 2022 tempo di lettura 2 minuti

La contrattazione bancaria è sempre molto complessa. Il cliente è, generalmente, chiamato a sottoscrivere dei moduli prestampati, ricchi di clausole e condizioni di non facile e immediata comprensione. Per tale ragione, molto spesso si finisce per accettare condizioni svantaggiose, nell'errata convinzione di non avere altra scelta.Ecco, quindi, un rimedio a tale problema: conoscere i tassi di interesse e sapere quale sia quello rivelatore della convenienza del contratto.Molto spesso, infatti, indotti anche da un'errata pubblicità, si ritiene che il tasso cui riferirsi per valutare il costo del contratto che si vuol sottoscrivere, mutuo-finanziamento-credito al consumo-, sia il TAN (tasso annuo di interesse nominale).In verità, il tasso da tenere sotto controllo è il TAEG (tasso annuale effettivo globale), che ha la funzione di indicazione di costo globale del contratto, espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Il TAEG, essendo un indicatore sintetico del costo totale del credito, si compone sia degli interessi, che del costo di tutti gli ulteriori elementi accessori connessi al contratto, cioè quegli oneri che l'istituto di credito pone a carico del cliente come condizione per la stipula (ad esempio le assicurazioni o altre garanzie richieste dalla banca).E' necessario che il cliente venga posto nelle condizioni di conoscere il TAEG del proprio contratto, prima della sua sottoscrizione e in modo chiaro e preciso.Tale indicatore, infatti, è il solo che consente un reale raffronto tra le offerte presenti sul mercato, potendo valutare la rispettiva convenienza.In altre parole, anche se lo slogan recita "TAN zero", bisogna prestare molta attenzione, perchè il TAEG potrebbe essere molto più elevato.Ancora diverso è il TEG (tasso effettivo globale), il quale è rilevante ai fini della determinazione delle soglie d'usura. Serve, dunque, per valutare se le condizioni di costo delle operazioni creditizie praticate dalle banche abbiano, o meno, carattere usurario.Per qualunque dubbio, rivolgiti ad un legale di fiducia che possa valutare con te il contratto che intendi stipulare, oppure che hai già sottoscritto.

Continua a leggere

LA RIFORMA DELL'ARBITRATO IN ITALIA

3 ago. 2023 tempo di lettura 9 minuti

La riforma dell'arbitrato in ItaliaIl recente Decreto Legislativo n.149 del 10 ottobre 2022 ha finalmente messo in moto la cosiddetta Riforma Cartabia, attuando i principi enunciati dalla Legge Delega n. 206 del 26 novembre 2021 (la “Legge Delega”) e seguita dal governo italiano nella riforma dei procedimenti civili.Per rendere l'arbitrato un metodo di risoluzione delle controversie più attraente in Italia e per costruire un sistema più trasparente ed efficiente, l'articolo 1, comma 15 della Legge delega, interamente dedicato all'arbitrato, è stato recepito nell'articolo 3, commi 51-56 del decreto legislativo n.149/2022. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 28 febbraio 2023 e si applicheranno agli arbitrati iniziati dopo tale data.La dichiarazione di imparzialità e indipendenza degli arbitriL'articolo 815 del Codice di procedura civile fornisce un elenco dei motivi per impugnare un arbitro. Fino ad ora, tali motivi erano specifici e per lo più legati al rapporto dell'arbitro con le parti. Al fine di rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza degli arbitri, la riforma ha aggiunto un terreno più ampio per la sfida: “gravi motivi di convenienza.”Inoltre, la riforma dell'articolo 813 del Codice di procedura civile introduce l'obbligo, per ciascun arbitro, di dichiarare per iscritto tutte le circostanze che potrebbero compromettere la propria imparzialità e indipendenza. L'omissione di tale divulgazione impedisce la validità dell'accettazione. Qualora un arbitro non comunichi le circostanze in cui potrebbe essere impugnato ai sensi dell'articolo 815 del Codice di procedura civile, decade dall'incarico.Anche se i requisiti di divulgazione sono spesso formulati in termini generali nelle regole di arbitrato internazionale di molte istituzioni arbitrali, può essere difficile da applicare e coordinare queste disposizioni. In effetti, le “gravi ragioni di convenienza” non sono specificate e dovranno essere valutate caso per caso.Gli obblighi di divulgazione sono già noti nelle best practice internazionali (Linee guida IBA sui conflitti di interesse nell'arbitrato internazionale, General Standard 3) e nel regolamento arbitrale delle principali istituzioni italiane e internazionali(Articolo 20 del Regolamento arbitrale CAM; Articolo 11 (2) del Regolamento arbitrale ICC; Articolo 13 del Regolamento SIAC). Pertanto, l'impatto di tale innovazione sull'arbitrato istituzionale può essere limitato.D'altra parte, l'Italia ha una forte tradizione di arbitrati ad hoc, che rappresentano una percentuale considerevole di procedimenti arbitrali. Questi procedimenti non sono soggetti a regole arbitrali, ad eccezione di quelle del Codice di procedura civile italiano, e i tribunali ordinari decidono le sfide degli arbitri. Le nuove disposizioni potrebbero quindi essere utili per rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza, essenziali per garantire un processo equo.Potere degli arbitri di concedere misure provvisorieSuperando la restrizione stabilita dal vecchio articolo 818 del Codice di procedura civile, il nuovo articolo 818 autorizza gli arbitri a concedere provvedimenti provvisori. Si tratta di una novità per il quadro giuridico italiano, rimasto “de facto” isolato dagli altri ordinamenti giuridici europei che da tempo riconoscono il potere degli arbitri di concedere provvedimenti provvisori.L'entità di questa innovazione, tuttavia, deve essere verificata. Gli arbitri avranno questo potere solo se espressamente conferiti loro dalle parti nell'accordo arbitrale o in un successivo accordo scritto prima dell'inizio del procedimento arbitrale. Questa soluzione è, infatti, opposta a quella generalmente adottata in molti altri sistemi giuridici, dove il potere degli arbitri di emettere misure provvisorie è la regola generale, ma le parti possono concordare di limitare tale potere.La formulazione del nuovo articolo 818 ha risposto alla domanda posta dai professionisti dopo l'approvazione della Legge delega – cioè, se il riferimento alle regole di un'istituzione arbitrale che prevede questo potere sarà ritenuto sufficiente per soddisfare la condizione stabilita nella Legge delega. L'articolo 818 chiarisce ora che la scelta delle parti può essere fatta espressamente o facendo riferimento, nella convenzione arbitrale, a una serie di regole arbitrali che prevedono il potere degli arbitri di emettere misure provvisorie. Dal momento che le regole delle istituzioni primarie attualmente autorizzano gli arbitri di emettere misure provvisorie, questo dovrebbe facilitare l'attuazione del nuovo meccanismo, almeno nel caso di arbitrati istituzionali.Anche l'articolo 818 del Codice di procedura civile è stato ridisegnato per conferire un potere esclusivo agli arbitri. In particolare, quando le parti danno agli arbitri il potere di emettere provvedimenti provvisori / provvisori, i tribunali ordinari sono autorizzati a prendere tali provvedimenti solo se le domande in tribunale sono state depositate prima che gli arbitri abbiano accettato la loro nomina. Dopo questo momento, i tribunali ordinari perderanno irrimediabilmente tale potere.Si tratta di un cambiamento notevole: il sistema italiano passerà da quello in cui i tribunali hanno competenza esclusiva sui provvedimenti provvisori a quello in cui gli arbitri hanno potere esclusivo in questo settore, diventando più “arbitrale-friendly” rispetto a molti ordinamenti giuridici stranieri, il che lascia alle parti la scelta di quale autorità rivolgersi. Lasciare tale scelta alle parti sembra preferibile in quanto esse possono valutare in tal modo l'autorità di rispondere alla loro richiesta in base alla natura della misura richiesta o ad altre circostanze del caso.Le misure cautelari emesse dagli arbitri saranno impugnate dinanzi alla competente Corte d'appello, limitatamente ai motivi di cui all'articolo 829, comma 1, del Codice di procedura civile italiano – ossia quelli di annullamento delle sentenze arbitrali – nonché ai casi in cui le misure cautelari siano contrarie all'ordine pubblico.L'esecuzione dei provvedimenti provvisori è invece effettuata sotto il controllo del tribunale ordinario di primo grado. A questo proposito, il decreto legislativo n.149/2022 ha emanato il nuovissimo articolo 818-ter, che prevede che i provvedimenti provvisori concessi dagli arbitri siano eseguiti sotto il controllo del tribunale nel cui distretto si trova la sede arbitrale. Se la sede dell'arbitrato non è in Italia, il foro competente sarà quello del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento provvisorio.L'esecutività di un decreto di riconoscimento ed esecuzione di un lodo stranieroIl riconoscimento e l'esecuzione di un lodo straniero è stato tradizionalmente disciplinato dagli articoli 839 e 840 del Codice di procedura civile italiano, che replicano il contenuto dell'articolo V della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.Nel sistema italiano, la comparizione della parte avversa nel procedimento è differita e meramente potenziale perché il procedimento si sviluppa come segue.Nella prima fase, è stabilito che non ci sono condizioni che impediscano il riconoscimento del premio straniero. Il Presidente della Corte d'Appello competente può emettere un decreto per dichiarare l'efficacia del lodo straniero.Nella seconda fase (potenziale), una parte può impugnare il decreto. Il ricorso può essere presentato dal richiedente se il riconoscimento è stato negato o dalla controparte se è stato concesso.Prima della riforma, non era chiaro se il premio straniero, compresa un'ingiunzione di pagamento, fosse immediatamente esecutivo dopo l'emissione del decreto del Presidente della Corte d'appello. La giurisprudenza della maggioranza era giunta a ritenere che qualsiasi esecuzione doveva essere sospesa fino alla scadenza del termine per l'appello del decreto emesso dal Tribunale.La questione è stata ora risolta dall'articolo 839 modificato, che ora prevede espressamente che il decreto che dichiara l'efficacia di un lodo straniero sarà immediatamente esecutivo. Per le stesse ragioni, è stato modificato anche l'articolo 840, in quanto il secondo comma recita ora che, a seguito dell'opposizione, la Corte d'appello può sospendere l'esecutività/esecuzione del lodo.Arbitrato societarioLe disposizioni in materia di arbitrato societario, precedentemente disciplinate dal D. Lgs. n. 5/2003, sono state ora recepite nel Codice di Procedura Civile.Il risultato complessivo è una mera riscrittura formale della normativa prevista inizialmente dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.n. 5/2003.L'unica novità rilevante consiste nella possibilità di impugnare dinanzi alla Corte d'Appello le ordinanze di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assembleari, laddove tale possibilità fosse espressamente preclusa prima della riforma.Fino ad oggi i provvedimenti provvisori emessi dagli arbitri non erano impugnabili dinanzi all'autorità giudiziaria, ma potevano essere revocati o modificati solo dagli arbitri stessi. Il nuovo articolo 838-ter consente loro di essere impugnati ai sensi dell'articolo 818-bis – ie, con lo stesso metodo previsto per i provvedimenti provvisori.La”translatio iudicii"La cosiddetta "translatio iudicii" dal procedimento arbitrale al procedimento ordinario e viceversa è ora disciplinata dal nuovissimo articolo 819-quater.In tutti i casi in cui la competenza viene rifiutata (dal giudice a favore dell'arbitro e/o viceversa), è ora possibile per le parti preservare gli effetti sostanziali e procedurali del reclamo adottando tutte le misure necessarie per avviare il procedimento dinanzi all'ente competente.Se il tribunale ordinario ha declinato la propria competenza, le parti possono svolgere le attività inerenti alla nomina degli arbitri, ai sensi dell'articolo 810 del Codice di procedura civile. In caso di decadenza della competenza da parte del tribunale arbitrale, le parti dovranno invece procedere alla ripresa formale della causa ai sensi dell'articolo 125 del Codice di procedura Civile.In entrambi i casi, le parti riprendono il caso entro tre mesi dopo che la sentenza o il lodo arbitrale sono diventati definitivi.Il nuovo articolo 819-quater ha stabilito che, dopo la “translatio iudicii”, sarà tenuta in considerazione l'attività processuale già svolta. In particolare, le prove raccolte nell'arbitrato o nel procedimento ordinario possono costituire prova nei seguenti procedimenti (articolo 116, comma 2, Codice di procedura civile).Altre disposizioniAl fine di promuovere la sostanziale equivalenza, in termini di effetti, del procedimento arbitrale con il procedimento giudiziario, articolo 816-bis.1 ora dichiara espressamente che gli effetti sostanziali di una richiesta di arbitrato sono equivalenti a quelli di una dichiarazione di credito.L'articolo 810 del Codice di procedura civile impone, in primo luogo, alle autorità che hanno il potere di nomina di rispettare criteri che garantiscano trasparenza, rotazione ed efficienza: spetterà alle singole autorità giudiziarie concretizzare tali criteri, anche attraverso la redazione di elenchi di arbitri. Impone inoltre un preciso dovere di informazione, che consiste nella pubblicazione delle nomine sul sito web dell'ufficio giudiziario, che darà a tutti gli operatori la possibilità di verificare il rispetto dei criteri indicati.L'articolo 822 del Codice di procedura Civile prevede espressamente che le parti possano indicare e scegliere la legge applicabile. In caso contrario, gli arbitri applicheranno le norme o le leggi individuate in base ai criteri di conflitto ritenuti applicabili.Il termine per l'impugnazione per l'annullamento di un lodo arbitrale è stato ridotto da un anno a sei mesi, mentre il termine di 90 giorni per chiedere l'annullamento di un lodo quando servito dall'avversario non è cambiato. Il primo termine corrisponde ora al termine per l'appello delle decisioni giudiziarie quando non notificate dalla controparte. Il secondo termine è più lungo del termine di 30 giorni per l'appello delle decisioni giudiziarie che sono state notificate.ConclusioneL'esito della riforma sembra essere positivo: accanto ad alcune disposizioni ridondanti, va accolto con favore lo sforzo di riorganizzare la materia e, soprattutto, l'espresso potere degli arbitri di concedere misure provvisorie. Naturalmente, è troppo presto per dire come le nuove disposizioni saranno messe in pratica; sarà un compito per il professionista valutare come applicare tali innovazioni con successo, in modo tale che l'Italia diventi tra i paesi più attraenti per l'arbitrato.

Continua a leggere

La Legge sulle Unioni Civili

1 set. 2021 tempo di lettura 5 minuti

In questo momento storico costellato dalle discussioni inerenti l’approvazione del Disegno di Legge a firma dell’Onorevole Alessandro Zan recante “misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, è opportuno esaminare la prima effettiva normativa introdotta nell’ordinamento italiano per il riconoscimento di alcuni diritti per le coppie omosessuali.L’evoluzione giurisprudenziale in assenza di una normativa di riferimentoCosa prevede la c.d. Legge Cirinnà? Come sono disciplinati i rapporti personali, patrimoniali e successori?È possibile sciogliere un’unione civile?1 - L’evoluzione giurisprudenziale in assenza di una normativa di riferimentoLa disciplina sulle unioni civili è, ormai, da cinque anni presente all’interno del nostro ordinamento giuridico. Infatti, la Legge n. 76/2016, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, costituisce certamente il risultato di un lungo iter travagliato, stante l’iniziale reticenza nel riconoscimento giuridico dei cosiddetti nuovi modelli familiari.Difatti, l’istituto del matrimonio è, per così dire, riservato alle coppie eterosessuali, come espressamente risultante dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 12) e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (art. 16, n. 1), e per come implicitamente confermato dal codice civile italiano che fa riferimento a marito e moglie.Anche la convivenza more uxorio sino a non molto tempo fa è stata concepita, in dottrina e in giurisprudenza, esclusivamente tra persone di diverso sesso.L’evoluzione dell’istituto è stata possibile proprio grazie alla giurisprudenza che ha consentito di aprire prospettive per la tutela delle convivenze omosessuali ben prima che intervenisse il legislatore. Di particolare importanza è la sentenza n. 138 del 15 aprile del 2010, con cui la Corte costituzionale ha chiarito che l’art. 2 della Costituzione dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, stabilendo altresì che per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico e che in tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.2 - Cosa prevede la c.d. Legge Cirinnà?Finalmente nel 2016 è entrata in vigore l’auspicato intervento legislativo sul tema.La Legge n. 76/2016 consta di un unico articolo composto da una pluralità di commi. Il comma 1 definisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso come specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.Ma come è possibile costituire un’unione civile?Il comma 2 stabilisce che possono costituire un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante una dichiarazione dinanzi ad un ufficiale di stato civile e alla presenza di almeno due testimoni. Tale disposizione va comunque integrata con quanto dettato dal Decreto Legislativo n. 5/2017 recante norme di adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alla nuova disciplina delle unioni civili, il quale ha introdotto gli articoli 70 bis – 70 quinquesdecies del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000. Ne consegue che la costituzione dell’unione civile avvenga mediante l’iscrizione del relativo atto, sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile, nel registro delle unioni civili. Il legislatore, tuttavia, non ha optato per l’introduzione dell’istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso, come avvenuto in passato in alcuni altri Stati, preferendo regolamentare le unioni civili. Ciò è confermato dal mancato richiamo all’articolo 29 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Con l’istituto del matrimonio, in ogni caso, le unioni civili condividono diverse norme. In primis, le norme che dettano le cause impeditive, quali:la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile;l’interdizione per infermità di mente di una delle parti;l’esistenza, fra le parti, dei rapporti di parentela o di affinità di cui all’articolo 87, comma 1 del codice civile;la condanna definitiva di una delle parti per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.3 - Come sono disciplinati i rapporti personali, patrimoniali e successori?Sebbene i due istituti non possano essere del tutto equiparati, la Legge Cirinnà opera un forte richiamo alle norme sul matrimonio dettate dal codice civile, per quel che riguarda i rapporti personali, patrimoniali e successori.In primis, per quanto concerne i rapporti personali tra gli uniti civilmente, il comma 11 dell’unico articolo della Legge 76/2016 ricalca (quasi) fedelmente quanto prevede l’articolo 143 del codice civile, rubricato Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Difatti, con l’unione civile sorgono reciproci obblighi all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze. Tuttavia, manca il richiamo all’obbligo di fedeltà e di collaborazione nell’interesse della famiglia.Per quanto riguarda, in secondo luogo, i rapporti patrimoniali, il comma 13 dell’articolo 1, dopo aver imposto il regime patrimoniale legale – vale a dire quello della comunione – effettua un rinvio puro e semplice alla disciplina codicistica dettata per l’istituto matrimoniale.Infine, anche dal punto di vista successorio, la disciplina di cui al comma 21 Legge Cirinnà rinvia alle norme del codice civile, in particolare per quel che riguarda l’indegnità, la tutela dei legittimari, la disciplina sulle successioni legittime, la collazione e il patto di famiglia.4 - È possibile sciogliere un’unione civile?La risposta è certamente affermativa.Ai sensi del comma 22, l’unione civile tra persone dello stesso sesso, infatti, come il matrimonio, si scioglie ope legis nell’ipotesi in cui sia dichiarata la morte presunta di una delle parti. Il successivo comma 23 fa, poi, espresso rinvio alla Legge n. 898/1970, recante la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (c.d. Legge sul divorzio).Ipotesi particolare è prevista dal comma 24, secondo cui l’unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.Va, infine, ricordato che il procedimento di scioglimento dell’unione civile è regolato mediante il rinvio alla procedura del divorzio.Editor: avv. Marco Mezzi

Continua a leggere

Scritto da:

Egregio Avvocato

Commenti

Non ci sono commenti

Egregio Avvocato® 2024 | Massimo Zerbini CF ZRBMSM53A17L390J