Egregio Avvocato
Pubblicato il 29 mar. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
L’assegnazione della casa familiare rappresenta uno dei momenti delicati nella dinamica della crisi familiare.
Il vigente dato normativo viene regolato e sintetizzato dall’art. 337-sexies c.c. La norma, introdotta dalla novella in materia di filiazione riproduce sostanzialmente il contenuto della precedente disposizione in materia di casa familiare e recepisce l’orientamento ormai consolidato secondo il quale l’assegnazione della casa familiare deve essere decisa in funzione del preminente interesse dei figli minori o non autosufficienti alla conservazione dell’ambiente nel quale si è svolta la vita della famiglia unita.
L’orientamento maggioritario in Cassazione prevede che affinché il giudice possa disporre l’assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori separati o divorziati è necessario che oltre alla casa vi sia l’affidamento di figli minorenni o la convivenza con figli maggiorenni, incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento.
La ratio dell’istituto è proprio quella della tutela dei figli e dell’interesse di questi ultimi a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti.
L’atto di assegnazione è di natura eccezionale e attribuisce all’assegnatario un diritto personale di godimento, idoneo a comprimere la posizione giuridica dell’avente diritto a prescindere dal titolo posseduto. In ogni caso l’assegnazione presenta un suo valore economico che deve essere preso in considerazione nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi.
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Egregio Avvocato
25 set. 2023 • tempo di lettura 3 minuti
Nell'esecuzione degli incarichi affidatici prestiamo particolare attenzione alla tutela dei soggetti più deboli (ovverosia i minori), i cui diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale. Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all’adozione in casi particolari: l’adozione mite attuata, per la prima volta, dal Tribunale per i minorenni di Bari, con una pronuncia del 7 maggio 2008.Per adozione mite si intende una particolare tipologia di adozione, in quanto pur sussistendo una inidoneità genitoriale, si vuole tutelare l’interesse del minore a mantenere un rapporto con la famiglia di origine. Ovviamente, si tratta di un’ipotesi che deve essere vagliata attentamente dal giudice, in quanto il bambino viene adottato, ma conserva il legame con i genitori biologici.Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità, cioè sullo stato di abbandono, deve preliminarmente accertare la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame con i genitori biologici, in considerazione dell’affetto dimostrato dagli stessi. In assenza di questo interesse (ad esempio, perché il padre e la madre sono assolutamente incapaci di prendersi cura del proprio figlio anche dal punto di vista educativo), allora sarà più opportuno optare per l’adozione piena e legittimante.Dobbiamo, adesso, chiarire in quali casi si può ricorrere all’adozione mite. L’adozione mite può essere pronunciata in tutti quei casi in cui i genitori versano in condizioni economiche precarie, soffrano di gravi malattie ovvero nei casi di affidamento sine die. In genere, l’affido non può durare più di ventiquattro mesi. Tale termine, però, può essere prorogato dal tribunale qualora la sospensione possa recare un pregiudizio al bambino. Se il progetto viene reiterato di volta in volta, tanto da essere a tempo indeterminato, si parla di affido sine die (cioè senza scadenza). Tale eventualità ricorre quando, decorso il termine previsto nel decreto del giudice, non sussistono le condizioni affinché il minore possa ritornare dalla sua famiglia.Il Tribunale barese ha, poi, disposto che, allorché si faccia luogo ad adozione mite, il minore può assumere il cognome dell’adottante, sostituendolo al proprio, quando detto cognome valga ormai ad identificare la persona, risultando dunque segno distintivo della sua identità personale.Prima della storica pronuncia del Tribunale barese, l’adozione mite risultava sconosciuta nell’ordinamento italiano. In realtà, come evidenziato dalla CEDU, alcuni Tribunali Italiani avevano già interpretato estensivamente l’art. 44 della 184/83 e introdotto l’adozione semplice nei casi in cui non era stato accertato il completo abbandono del minore. Quindi, prima di decidere se un bambino possa essere dichiarato adottabile e prevedere la definitiva rottura del legale familiare biologico, secondo l’Alta Corte, costituirebbe obbligo delle autorità italiane di adoperarsi in maniera adeguata per fare rispettare il diritto del genitore a continuare il legame con il proprio figlio, al fine di evitare di incorrere nella violazione del diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’articolo 8 CEDU” (CEDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/ltalia; similiter, CEDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/ltalia).Come detto in precedenza, l’adozione mite è stata introdotta, per la prima volta, dal Tribunale per i Minorenni di Bari, con una pronuncia del 7 maggio 2008, da più parti contestata. Tale istituto, nato nella prassi, si situa a metà strada tra l’adozione e l’affidamento etero-familiare.L’adozione mite è stata poi “riconfermata” dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.35840/2021 del 22 novembre 2021. Con tale pronuncia gli Ermellini hanno di fatto dato il via libera una volta per tutte all’istituto dell’adozione mite, affermando che deve essere disposta “nei casi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una grave fragilità genitoriale si associa la permanenza di un rapporto affettivo significativo“ così da palesare, sempre nel prioritario interesse del minore, che “all’accoglienza nella nuova famiglia si accompagni la permanenza di rapporti di fatto e giuridici con la famiglia di origine”.A nostro parere, l’istituto ha un notevole valore giuridico e sociale, in quanto realizza – anche in assenza di alcuni presupposti dettati dalla legge 184/83, la realizzazione del supremo interesse del minore (da valutare nel caso concreto) e, pertanto, deve essere interpretata come un utile e versatile strumento a disposizione dei nostri Tribunali. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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12 mag. 2026 • tempo di lettura 3 minuti
La giurisprudenza recente in materia di assegno divorzile conferma un orientamento sempre più rigoroso, volto a superare ogni automatismo basato sulla mera disparità economica tra gli ex coniugi. In tale prospettiva si collocano, da un lato, l’ordinanza n. 1999/2026 della Corte di Cassazione e, dall’altro, i principi ribaditi da precedenti pronunce, tra cui l’ordinanza n. 300/2026 (in linea con la decisione n. 16604/2022), che contribuiscono a delineare con maggiore precisione i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile.Secondo la Suprema Corte, non è sufficiente dimostrare uno squilibrio economico tra le parti: è invece necessario provare che tale disparità sia conseguenza diretta — o quantomeno sia stata aggravata — dalle scelte condivise durante il matrimonio. In particolare, il coniuge richiedente deve dimostrare di aver subito un sacrificio patrimoniale o professionale in favore della famiglia o dell’altro coniuge, rinunciando a concrete opportunità lavorative o reddituali.Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 1999/2026, la Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva negato l’assegno divorzile a una ex moglie inizialmente beneficiaria di un contributo mensile di 500 euro. Non solo: la donna è stata condannata a restituire le somme percepite a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, oltre alle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso, in quanto fondati esclusivamente sulla disparità economica, senza fornire alcuna prova del nesso causale tra le condizioni economiche peggiori e le scelte matrimoniali.Particolarmente rilevante è il principio affermato in tema di ripetibilità delle somme già versate: qualora venga accertata l’assenza originaria dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno, trova applicazione la regola generale della piena ripetibilità delle prestazioni economiche corrisposte. In assenza di specifiche circostanze idonee a giustificare l’esclusione dell’obbligo restitutorio, l’ex coniuge beneficiario è dunque tenuto a restituire quanto indebitamente percepito.Questo orientamento si inserisce in un quadro più ampio di evoluzione della disciplina dell’assegno divorzile, profondamente ridefinita negli ultimi anni. Si è infatti passati da una concezione prevalentemente assistenziale a una funzione composita, che integra profili assistenziali, perequativi e compensativi. In tale contesto, il giudice è chiamato a compiere una valutazione complessiva dell’intera storia coniugale, verificando non solo l’eventuale impossibilità del richiedente di mantenersi autonomamente, ma anche il contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e dell’altro coniuge.La giurisprudenza richiede, dunque, la sussistenza congiunta di tre elementi fondamentali: una disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi; il nesso causale tra tale disparità e le scelte di vita familiare condivise; la prova concreta dei sacrifici sostenuti dal coniuge economicamente più debole. Tale prova deve essere specifica e puntuale, non essendo sufficienti allegazioni generiche.Ulteriori elementi rilevanti nella valutazione giudiziale sono la durata del matrimonio e la capacità lavorativa residua del richiedente. In particolare, matrimoni di breve durata — come quello di sei anni esaminato in una delle pronunce richiamate — difficilmente possono giustificare un’incidenza significativa sulle prospettive professionali di uno dei coniugi, soprattutto in presenza di una persistente capacità di produrre reddito.La Corte ha inoltre ribadito l’irrilevanza della convivenza prematrimoniale ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, confermando un orientamento restrittivo che continua tuttavia a suscitare dibattito, specie in considerazione della crescente diffusione delle unioni di fatto.Sotto il profilo processuale, viene riaffermato il principio secondo cui la valutazione delle prove, comprese le presunzioni semplici, spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. Ne consegue l’inammissibilità di ricorsi per cassazione che si risolvano in una richiesta di riesame del merito della controversia.In conclusione, le pronunce esaminate confermano un orientamento sempre più rigoroso e coerente con il principio di autoresponsabilità economica: l’assegno divorzile non può essere riconosciuto sulla base della sola disparità reddituale, ma richiede la dimostrazione di un effettivo sacrificio coniugale causalmente collegato alle scelte matrimoniali. Tale impostazione contribuisce a delineare un sistema che valorizza le scelte di vita realmente condivise e responsabilizza entrambi gli ex coniugi nella costruzione della propria autonomia economica dopo il divorzio.
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18 mar. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Diversi sono i pericoli cui, quotidianamente, l’utente della strada può incorrere mentre passeggia, fa attività motoria all’aperto o circola su un mezzo a motore: buche, dissesti, macchie d’olio e così via. Ma, in caso di sinistro o di caduta, quando è effettivamente possibile chiedere il risarcimento del danno? Ma, soprattutto, come dimostrarlo? E a chi rivolgersi?Cosa si intende per insidia stradale?Chi è il soggetto responsabile delle condizioni della strada pubblica? E quale responsabilità grava per l’ente pubblico?Le cause di esclusione della responsabilità della Pubblica Amministrazione: il caso fortuito e la condotta del danneggiatoQual è la procedura da seguire per richiedere il risarcimento del danno?1 - Cosa si intende per insidia stradale?Si può, effettivamente, parlare di insidia stradale solamente nel momento in cui l’anomalia si trovi su una strada di apparente normalità e rivesta le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e non evitabile. Ed inoltre non ogni danno provocato da un’insidia dà, automaticamente, diritto al risarcimento, in quanto sarà risarcibile solo nell’ipotesi in cui il danneggiato dimostri che il pregiudizio subìto non fosse evitabile e prevedibile utilizzando l’ordinaria diligenza. Difatti, solo così si può configurare la responsabilità della Pubblica Amministrazione e il susseguente sorgere dell’obbligazione risarcitoria a suo carico.Ma, in concreto, cosa si intende quando si fa riferimento al concetto di insidia o trabocchetto? Sul punto la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che tale concetto ricorra in presenza di un duplice presupposto: da un lato l’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e dall’altro l’elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso che va valutata secondo le regole della normale diligenza.2 - Chi è il soggetto responsabile delle condizioni della strada pubblica? E quale responsabilità grava per l’ente pubblico?L’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 285/1992, noto come Codice della Strada, dispone che gli enti proprietari, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, alla gestione e alla pulizie delle strade. Ne consegue che, ad esempio, laddove la strada sia comunale, il soggetto responsabile è il Comune e così via.Una volta appurato il soggetto responsabile, è necessario anche capire quale tipo di responsabilità gravi sull’ente pubblico.Sul punto, la giurisprudenza è, ormai, definitivamente orientata nel senso della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, superando il vecchio orientamento per il quale si optava per la responsabilità extracontrattuale di cui all’articolo 2043 del codice civile.La differenza principale consiste nel diverso onere probatorio a carico del danneggiato. Nel caso della responsabilità di cui all’art. 2043, infatti, è necessario provare: 1) il fatto, ossia la presenza dell’insidia, 2) il danno, patrimoniale o non patrimoniale, mediante fatture di riparazioni o certificati medici e così via, 3) il nesso eziologico, noto anche come nesso causale, che consiste nel legame diretto tra un fatto e l’altro, tale per cui il secondo sia la conseguenza diretta e univoca del primo, 4) la colpa dell’ente e, quindi, la prova che l’evento dannoso sia rimproverabile all’ente proprietario in ragione di una specifica violazione dell’obbligo di diligenza, prudenza e perizia nella manutenzione.Per converso, prendendo in considerazione la responsabilità ex art. 2051, è sufficiente la prova del fatto, del danno e del nesso eziologico.Va da sé che tale evoluzione giurisprudenziale sia a vantaggio del soggetto danneggiato in quanto non più chiamato al gravoso compito di fornire la prova della colpa della Pubblica Amministrazione.3 - Le cause di esclusione della responsabilità della Pubblica Amministrazione: il caso fortuito e la condotta del danneggiatoSi è appurato che una volta dimostrato il nesso di causalità tra l’insidia stradale e il danno subìto è sempre configurabile la responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile. Ma sono configurabili ipotesi di esclusione della Pubblica Amministrazione?La risposta è affermativa e vi sono, in particolare, due casi da dover menzionare.Innanzitutto, la Pubblica Amministrazione non è responsabile laddove dimostri che l’evento lesivo si sia verificato a seguito del cosiddetto caso fortuito non riconducibile alla cosa (ad esempio una buca) ma ad un elemento esterno che abbia i caratteri della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità che può essere costituito da forza maggiore (es. temporale, nubifragio o calamità naturale) o da fatto del terzo (es. cantiere stradale in cui l’area risulti completamente recintata e affidata alla custodia dell’appaltatore).Altra causa di esclusione di responsabilità per la Pubblica Amministrazione o, quanto meno, di un concorso di colpa è rappresentata dalla condotta dello stesso danneggiato.Gli utenti della strada, infatti, sono gravati secondo il principio di autoresponsabilità, codificato dall’articolo 1227 del codice civile, e di un dovere generale di attenzione e diligenza, in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla cosiddetta ordinaria diligenza, può incidere sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione, sino a limitarla o escluderla. È comunque onere della stessa Pubblica Amministrazione provare che l’evento dannoso sia stato, in tutto o in parte, determinato dal comportamento dello stesso danneggiato e sarà onere di quest’ultimo provare il contrario. 4 - Qual è la procedura da seguire per richiedere il risarcimento del danno?Una volta verificatosi il sinistro è opportuno seguire una serie di passaggi per poter avere un quadro più completo, anche per provare il nesso causale tra il fatto e il danno subìto. In particolare, è consigliabile: a) inoltrare richiesta di risarcimento danni all’ente pubblico competente e alla compagnia assicurativa; b) acquisire il verbale di accertamento delle forze dell’ordine che siano eventualmente intervenute o, in mancanza, effettuare rilievi fotografici sul luogo del sinistro e prendere dichiarazioni di eventuali testimoni presenti; c) in caso di lesioni personali, munirsi di certificazione medica sino alla guarigione ed eventuale perizia medico – legale; d) in caso di danni materiali al veicolo, effettuare un preventivo relativo alla riparazione.Occorre precisare che l’azione per il risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ma tale termine può comunque essere interrotto con lettera raccomandata di costituzione in mora dell’ente responsabile. Editor: avv. Marco Mezzi
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Egregio Avvocato
18 dic. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è previsto nel nostro ordinamento all'art. 388 c.p.Trattasi di una fattispecie complessa, che può verificarsi - secondo la Suprema Corte - qualora la madre non consegni la figlia all'ex per le vacanze estive (Cassazione n. 28980/2022). Ed invero una madre che si adopera e si organizza per impedire alla figlia di trascorrere con il padre il mese di vacanze riconosciute dal giudice finisce per strumentalizzare la bambina dolosamente e scientemente, al punto da non aver nemmeno diritto a nessuna attenuante. I Giudici, in particolare, sottolineano che la condotta della donna "non è scarsamente offensiva in ragione della preordinazione, dell'organizzata condotta e del bene giuridico protetto dalla norma", generando così un dolo particolarmente intenso. La minore è stata quindi strumentalizzata in una vicenda caratterizzata da un'aspra conflittualità e da qui l'esclusione del riconoscimento anche delle attenuanti generiche invocate.Riteniamo ampliamente condivisibile questa scelta, soprattutto alla luce del principio - oramai costante - della bigenitorialità, in base al quale la responsabilità per i figli minori è comune e condivisa, il che non dovrebbe assolutamente dare adito a strumentalizzazioni di nessun genere, che - alla fine - danneggiano solo i minori.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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