Il diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’ex coniuge

Avv. Egregio Avvocato

Egregio Avvocato

Pubblicato il 26 apr. 2021 · tempo di lettura 4 minuti

Il diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’ex coniuge | Egregio Avvocato
L’indennità di fine rapporto è considerata, dalla Cassazione, una retribuzione differita nel tempo e la destinazione, in percentuale fissa, di una quota di essa all’ex coniuge divorziato è stata vista come una modalità per attuare una partecipazione posticipata ai miglioramenti economici costruiti insieme dai coniugi in costanza di matrimonio.  
Al verificarsi di determinati presupposti, indicati dall’art. 12bis l. div., l’ex coniuge percettore di assegno divorzile può richiedere il riconoscimento del 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.  


  1. Cosa si intende per indennità di fine rapporto?
  2. Quali sono i presupposti per l’attribuzione all’ex coniuge di una quota dell’indennità di fine rapporto?
  3. Qual è il momento di maturazione del diritto all’indennità di fine rapporto?
  4. Quali sono le modalità di calcolo dell’indennità di fine rapporto?


1 – Cosa si intende per indennità di fine rapporto?


La Legge n. 74/1987 ha previsto una rilevante novità, attraverso l’introduzione dell’articolo 12 bis l. div., in tema di partecipazione dell’ex coniuge divorziato al beneficio dell’indennità di fine rapporto percepita dal proprio ex coniuge dopo il divorzio. 

In particolare, all’interno dell’art. 12 bis l. div. viene utilizzata la generica espressione “indennità di fine rapporto”, motivo per il quale si è discusso sull’ambito oggettivo di applicazione della norma.

L’indirizzo prevalente ritiene che nella nozione di indennità va ricompreso qualsiasi trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalle espressioni usate, nei diversi settori, dal legislatore. 

Pertanto, vi rientrano i trattamenti spettanti ai dipendenti privati, ai lavoratori pubblici e ai lavoratori parasubordinati, come ad esempio l’indennità di risoluzione di rapporto di agenzia (cfr. Cass. 30.12.2005, n. 28874).

Non vi rientrano, invece, l’indennità per l’incentivo al collocamento anticipato in pensione e il risarcimento del danno da mancato preavviso di licenziamento, in quanto hanno natura risarcitoria e non di retribuzione differita. 

Ed ancora, l’indennità in esame non può essere attribuita al coniuge separato e al beneficiario di un assegno di divorzio corrisposto in un’unica soluzione, perché esso esclude ulteriori richieste di contenuto economico.


2 - Quali sono i presupposti per l’attribuzione all’ex coniuge di una quota dell’indennità di fine rapporto?


I presupposti, indicati dall’art. 12 bis l. div., per l’attribuzione all’ex coniuge di una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dal congiunge lavoratore sono tre:

a) una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio passata in giudicato, in tal caso, l’attribuzione della quota del t.f.r. può avvenire anche con la sentenza di divorzio, ossia con lo stesso provvedimento che attribuisce l’assegno di divorzio;

b) il coniuge richiedente non dev’essere passato a nuove nozze. È possibile invece, per l’ex coniuge che abbia intrapreso una convivenza more uxorio richiedere tale beneficio;

c) il coniuge che richiede la quota di t.f.r. deve essere titolare dell’assegno ex art. 5 L. div., ovvero, è necessario il concreto godimento dell’assegno di divorzio in quanto non è sufficiente l’astratta titolarità all’assegno.

I predetti presupposti devono sussistere sia nel momento in cui matura il diritto al t.f.r. e sia al momento della richiesta di pagamento della quota.

 

3 – Qual è il momento di maturazione del diritto all’indennità di fine rapporto?


Quanto al momento di maturazione del diritto all’indennità di fine rapporto, ossia quando il relativo diritto diventi certo ed esigibile, bisogna considerare diverse ipotesi:

a) se il t.f.r. è maturato in costanza di matrimonio, l’altro coniuge non è titolare di alcun diritto sull’indennità percepita dal beneficiario, il quale potrà, quindi, disporre liberamente di tale somma, destinandola eventualmente ai bisogni della famiglia;

b) se il t.f.r. è maturato nel corso del giudizio di separazione personale, il coniuge non ha alcun diritto sull’indennità percepita dal beneficiario. Tale attribuzione reddituale va ad incidere sulla capacità economica del beneficiario e il giudice potrà quindi stabilire – in presenza di tutti presupposti richiesti dall’art. 156 c.c. – l’obbligo di uno dei coniugi di contribuire al mantenimento dell’altro;

c) se il t.f.r. è maturato successivamente alla conclusione del giudizio di separazione personale, ma prima del deposito della domanda di divorzio, l’altro coniuge non ha alcun diritto sull’indennità percepita dal coniuge beneficiario. Tale ipotesi, in quanto circostanza sopravvenuta e suscettibile di incidere sulla situazione economica del coniuge percipiente, potrà legittimare un’eventuale domanda di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione (cfr. art. 710 c.p.c.);

d) se il t.f.r. è stato percepito dal coniuge beneficiario contestualmente o successivamente al deposito della domanda (singola o congiunta) di divorzio, l’art. 12 bis l. div. riconosce all’altro coniuge il diritto alla quota dell’indennità, la quale potrà essere liquidata con la stessa sentenza che accerti il diritto all’assegno divorzile, oppure in un distinto, successivo procedimento.

Infine, nel caso in cui il giudizio di divorzio si sia concluso, l’ex coniuge beneficiario di una quota del t.f.r. potrà presentare apposita domanda, nella forma del ricorso, presso il Tribunale del luogo di residenza dell’ex coniuge percettore dell’indennità di fine rapporto, al fine del riconoscimento della quota spettante. 


4 – Quali sono le modalità di calcolo dell’indennità di fine rapporto?


L’art. 12 l. div. prevede la partecipazione del coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, di una quota parte predeterminata nella misura percentuale fissa del 40% relativa agli anni nei quali il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

La somma va calcolata tenendo conto unicamente del criterio della durata del matrimonio e non dell’effettiva convivenza (Cass. 31.01.2012, n. 1348). 

Inoltre, ai fini della determinazione della quota di indennità dev’essere considerato anche il periodo di separazione legale, il periodo di separazione di fatto e l’eventuale periodo di convivenza prematrimoniale. 


Editor: Avv. Elisa Calviello

Condividi:

Articoli che potrebbero interessarti

Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

12 mag. 2022 tempo di lettura 6 minuti

Il riconoscimento è l’atto con il quale uno o entrambi i genitori dichiarano di essere padre o madre di un infante nato al di fuori del matrimonio. Difatti, non è necessario procedere al riconoscimento nel caso di coppie sposate poiché, in questo caso, si presume che il figlio sia nato dalla coppia di coniugi.Sebbene, di norma, il riconoscimento avviene dopo la nascita del bambino, è possibile effettuare il riconoscimento anche prima della nascita. Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio: cos’è?Il riconoscimento prima della nascita: chi può farlo? Quale procedura occorre seguire?Cognome e nome del nascituro1 - Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio: cos’è?Quando nasce un figlio tra due persone che non hanno contratto matrimonio, ciascuna di esse ha il diritto di riconoscerlo personalmente e spontaneamente. Difatti, l’articolo 250, primo comma, del codice civile stabilisce che il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.Ma come avviene il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio?Sul punto interviene l’articolo 254 del codice civile, a norma del quale il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti a un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.Tuttavia, la volontà del singolo genitore di compiere l’atto di riconoscimento non sempre è condizione necessaria e sufficiente a produrre gli effetti del riconoscimento stesso. A riguardo è opportuno distinguere due casi: a) se il figlio ha compiuto quattordici anni al momento del riconoscimento è necessario che questi dia il suo consenso, b) se il figlio non ha ancora compiuto quattordici anni al momento del riconoscimento ma l’altro genitore l’ha già riconosciuto, è necessario il consenso di quest’ultimo.In questa ultima ipotesi occorre dire che il genitore che ha già effettuato il riconoscimento può rifiutare a dare il suo consenso al riconoscimento dell’altro genitore. Tuttavia, l’articolo 250, secondo comma, del codice civile afferma che il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non si palesemente infondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262.2 - Il riconoscimento prima della nascita: chi può farlo? Quale procedura occorre seguire?La possibilità di riconoscere il figlio prima della nascita è rimessa ad entrambi i genitori o alla sola madre. In questo ultimo caso, come esaminato nel paragrafo precedente, il successivo riconoscimento del padre può avvenire esclusivamente con il consenso della madre o, se il figlio ha già compiuto 14 anni, con il consenso di quest’ultimo.Il riconoscimento antecedente al parto per coppie non sposate consiste in una dichiarazione solenne e irrevocabile resa dai futuri genitori avanti all’ufficiale dello stato civile o al notaio, in forza della quale è affermato che dall’unione naturale dei conviventi è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano, sin da quel momento, a riconoscere. Questo istituto, che trova la propria fonte normativa nel già citato articolo 254 del codice civile, ha quale principale scopo quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nell’ipotesi in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi, per un qualsiasi motivo, a rendere la dichiarazione di riconoscimento. Sebbene sia stata introdotta la Legge 219/2012 che ha apportato modifiche in materia di riconoscimento e ha previsto l’eliminazione dall’ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e naturali, permangono ancora alcune differenze. In particolare, solamente per i figli nati in costanza di matrimonio, maternità e paternità si danno per presunte. Per contro, nel caso di coppie non coniuge, solamente la maternità è presunta, pertanto il padre non potrebbe procedere al riconoscimento del figlio senza la presenza della madre.Per superare questo problema, il legislatore ha previsto il riconoscimento anche prima del parto, di fondamentale importanza specialmente nell’ipotesi infausta di complicazioni durante il parto, al fine di permettere al padre di prendere le decisioni urgenti che si rendessero necessarie, ovvero in caso di prolungato impedimento della madre, per scongiurare il rischio che decorrano i dieci giorni per provvedere al riconoscimento del figlio in anagrafe. Come anticipato, è necessario rivolgersi a un notaio o a un ufficiale di stato civile di un qualsiasi Comune italiano, con documento di riconoscimento e certificato medico attestante lo stato di gravidanza.Il pubblico ufficiale che redige l’atto ne deve rilasciare copia autentica ai dichiaranti che dovranno presentarla al momento della dichiarazione di nascita.3 - Cognome e nome del nascituroAl momento della dichiarazione di riconoscimento del figlio prima della nascita non è possibile attribuirgli né nome né cognome. Essi, infatti, saranno attribuiti al momento della dichiarazione di nascita.Nel nostro ordinamento non esiste una norma che impone il cognome paterno. Difatti, si tratta di una consuetudine confermata dalla lettura di alcune disposizioni legislative. Secondo il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000) il figlio legittimato ha il cognome del padre. L’articolo 262 del codice civile, invece, afferma che il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del genitore che, per primo, lo ha riconosciuto. Laddove il riconoscimento sia effettuato, nello stesso instante, da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre.Con la sentenza numero 286/2016 la Corte costituzionale ha ritenuto che la preclusione, per la madre, di poter attribuire anche il proprio cognome al figlio pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi.Occorre precisare che l’intervento della Corte costituzionale riguarda esclusivamente le ipotesi in cui vi sia una concorde volontà dei genitori di attribuire il doppio cognome. Tale principio trova applicazione anche nel caso di filiazione fuori del matrimonio quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi i genitori. Solo pochi giorni fa, la Corte costituzionale è intervenuta nuovamente sul tema, stabilendo che sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli in quanto discriminatorie e lesive dell’identità del figlio. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.

Continua a leggere

Scritto da:

L’adozione di maggiorenne

16 mag. 2022 tempo di lettura 4 minuti

L’adozione di persone di maggiore d’età (conosciuta anche come “adozione civile”) è disciplinata dal Libro I, Titolo VII, capo I e II del Codice Civile articolo 291, dove i presupposti e la procedura sono completamenti diversi rispetto a quelli dell’adozione del minore. Questa forma di adozione ha come finalità quella di garantire all’adottante senza discendenti la continuità del nome e del patrimonio o quella di supplire a un’esigenza di solidarietà formalizzando un rapporto di stabile assistenza.L’adozione di maggiori di età conferisce all’adottato lo status di figlio adottivo, che va ad aggiungersi al suo stato familiare precedente. In origine l’istituto in esame era considerato quale “rimedio” per le persone senza figli che volessero trasmettere cognome e patrimonio a terzi, ma nel tempo l’adozione di maggiori di età ha assunto una funzione ed una lettura più moderna adatta all’epoca contemporanea. 1. A chi spetta la legittimazione e quali sono le condizioni per adottare?2. Il procedimento per l’adozione di maggiorenne 3. Quali sono gli effetti e l’eventuale revoca dell’adozione4. Cessazione degli effetti dell’adozione1 – A chi spetta la legittimazione ad adottare?Può chiedere di adottare: a) coniugi o conviventi; b) singole persone; i requisiti dell’adottante sono i seguenti: non avere discendenti; avere figli maggiorenni che acconsentono all’adozione; avere almeno 36 anni di età e almeno 18 anni di più della persona che si intende adottare.Per poter adottare un maggiorenne sono richieste le seguenti condizioni: a) consenso dell’adottante e dell’adottando; b) assenso dei genitori dell’adottando; c) assenso del coniuge dell’adottante se coniugati e non legalmente separati; d) assenso degli eventuali figli maggiorenni dell’adottante. Se negato l’assenso dei genitori o dei coniugi, il tribunale, su istanza dell’adottante, quando ritiene il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, può pronunciare ugualmente l’adozione; in egual modo il tribunale può pronunciare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate a esprimerlo.2 – Il procedimento per l’adozione di maggiorenne  La richiesta si presenta con una domanda in carta semplice diretta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante. Non è necessaria l’assistenza di un legale.Il consenso dell’adottante e dell’adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale. L’assenso necessario delle altre persone può, invece, essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica se tutte le condizioni richieste sono state adempiute e, se l’adozione conviene all’adottando, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo all’adozione. La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale su apposito registro e comunica all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottando.3 - Quali sono gli effetti e l’eventuale revoca dell’adozionePer ciò che concerne gli effetti dell’adozione: l’adottato: a) assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio; b) conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine; c)non acquista alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante; d) acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante. L’adottante: a) non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato; b) non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato. L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine si vuol dire che l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante.L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione, mentre i diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme del codice civile.I predetti effetti si producono dalla data del provvedimento che pronuncia dell’adozione. È possibile revocare l’adozione di maggiorenne solo in casi specifici previsti dalla legge e segnatamente: a) per indegnità dell’adottato, e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con una condanna non inferiore a tre anni. In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante; b) per indegnità dell’adottante, e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui.In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottato.4 -  Cessazione degli effetti dell’adozioneGli effetti dell’adozione cessano al momento del passaggio in giudicato della sentenza di revoca, che ha pertanto efficacia costitutiva: da quel momento viene meno lo status di figlio adottivo, e l’adottato perde il cognome, i diritti successori ed alimentari (così anche i figli di lui che, nati dopo l’adozione, avessero acquistato il cognome dell’adottante). È prevista, pertanto, l’efficacia ex nunc, perché si tratta di fatti verificatisi successivamente alla pronuncia di adozione, ma è prevista un’eccezione a tale principio: in un’ipotesi tassativa (costituita dal decesso dell’adottante per fatto imputabile all’adottato), gli effetti retroagiscono a tale momento, ma limitatamente ai diritti successori. 

Continua a leggere

Il Tribunale per i Minorenni: cosa fa, come funziona

31 mar. 2022 tempo di lettura 3 minuti

Il Tribunale che vede quali parti dei suoi procedimenti i bambini e gli adolescenti si chiama TRIBUNALE PER I MINORENNI e non TRIBUNALE DEI MINORENNI o TRIBUNALE DEI MINORI.Il suo nome, "PER I MINORENNI" ha un significato che va ben oltre a quanto si possa immaginareQuesta Pubblica Amministrazione ha il dovere di tutelare coloro che non hanno la capacità di farlo e ciò sia in ambito civile, penale che amministrativoE' un tribunale particolare che gira intorno ai minori, li accoglie, li ascolta e crea attorno a sé una serie di servizi che devono aiutare il soggetto.Le funzioni che vengono demandate, e svolte dai centri e dagli enti esterni, sono dettate dal tribunale stesso e dovranno poi avere un ritorno ad esso mediante relazioni specifiche.La sezione penale.In primis, e ricordo, il soggetto importante è il minore. Colui che compie, commette, consuma reati nella fascia di età compresa tra i 14 (compiuti) ed i 18 anni (non ancora compiuti).Nello specifico: Il TM giudica (applicando la legge minorile) i soggetti che commisero il fatto da minorenni, fino al compimento del loro 25esimo anno di età. Infatti, gli ultradiciottenni, per reati compiuti prima dei 18 anni, rimangono in carico alla Giustizia Minorile fino al compimento dei 21 anni. Al compimento del 21° anno di età il soggetto transita infatti in un Istituto per adulti.L'obiettivo qui è far capire all'adolescente dove ha sbagliato, cercando di far riconoscere al predetto il reato e l'antisocialità dell'azione perpetrata; occorre far prendere coscienza delle proprie azioni e degli errori che l'hanno portato ad essere imputato.Per conseguire tale obiettivo ci si coadiuva dei servizi territoriali, servizi sociali, psicologici ed associazioni nonché di psicoterapeuti e psicologi (cultori dei diritto minorile) presenti quali giudici onorari all'interno del tribunale.Pur nella sua austerità edile, il Tribunale per i Minorenni ha un sentire diverso: il ragazzo ha la parola, interloquisce coi Magistrati, questi ultimi si rivolgono al ragazzo dandogli del "Tu" e chiamandolo per nome, si rapporta coi servizi territoriali che presenziano in aula al fine di spiegare i miglioramenti, i progressi (peraltro inseriti in relazioni depositate) ed eventualmente i programmi, rendere le proprie impressioni.Il tribunale segue anche l'escursus scolastico tramite i predetti servizi.Ovviamente ci sono procedure previste e che devono essere rispettate, procedure dettate dai codici di rito ma anche da leggi speciali, proprio promulgate per i minorenni, ma lo scopo primario è quello NON DI PUNIRE ma di FAR CRESCERE.Da qui l'esigenza che anche il legale sia specializzato in questa materia, non solo per le procedure particolari ma ancche per capire gli adolescenti ed i bambin, per sapersi avvicinare alore e conoscere l'evoluzione psicologica, i traumi, i drammi.Essere un avvocato dei minori significa "entrare nei panni del minore", cogliere il loro sentire sociale, le loro esigenze.Essere non fare l'avvocato per i minorenni.Il legale è colui che in primis ascolta il minore, spiega cosa succederà e lo avvicina alla realtà processuale.In concreto, cosa fa il TM per aiutare i minorenni? Applica taluni principi:- Principio di adeguatezza- Principio di minima offensività del processo- Principio di de- stigmatizzazione- Principio di auto selettività- Principio di indisponibilità del rito e dell'esito del processo- Principio di residualità della detenzioneIn sostanza: le disposizioni normative vengono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, ed in modo tale che si possa arrecare la minor sofferenza possibile. Di fatti l'adolescente imputato, potrebbe avere traumi indelebili derivanti dal processo, per cui, ad esmpio, il legislatore ha previsto la necessità che il processo si concluda quando la sua prosecuzione non coincide con un'esigenza educativa del minore.Si vuole tutelare l'identità sociale del minore attraverso l'eliminazione di tutti quegli istituti che comportano una stigmatizzazione; gli istituti dell'irrilevanza del fatto e della messa alla prova limitano, di fatti, il contatto del minore con il sistema penale vero e proprio.Il Giudice del Tribunale per i Minorenni può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso e vi è il divieto per l'imputato minorenne di patteggiare la pena.La residualità della detenzione è la logica conseguenza di quanto suddetto.Ebbene, da quanto sin qui disquisito, è ora chiaro il perchè il Tribunale di cui trattasi si chiama TRIBUNALE PER I MINORENNI.

Continua a leggere

Omessa custodia degli animali e responsabilità per i danni cagionati

21 apr. 2022 tempo di lettura 5 minuti

L’ordinamento giuridico italiano riconosce un generale dovere di diligenza e prudenza in capo a chiunque detenga un animale e attribuisce a questo soggetto una posizione di garanzia nell’ipotesi di eventi dannosi.Quali sono, quindi, le conseguenze, penali e civili, a cui può incorrere il proprietario di un animale che dovesse arrecare un danno a terzi?L’omessa custodia degli animaliA chi è imposto l’obbligo di custodia?La responsabilità per danni cagionati dagli animaliUn caso particolare: il danno cagionato dalla fauna selvatica e dagli animali randagi1 - L’omessa custodia degli animaliIl codice penale prevede una forma di responsabilità per chiunque lasci libero o non custodisca, con la dovuta diligenza, un animale considerato pericoloso.Difatti, l’articolo 672 del Codice penale stabilisce che chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.Questa fattispecie è posta a tutela della pubblica sicurezza in una fase ancora prodromica alla creazione di una vera e propria situazione di pericolo per le persone.La norma citata prevede tre distinte fattispecie. Difatti, mentre al primo comma è punita la condotta di chi lasci liberi, non custodisca con cautela o affidi a persona inesperta, in qualsiasi luogo, un animale pericoloso, il secondo comma punisce la medesima condotta ma attuata in luoghi aperti. Invece, il terzo comma punisce l’aizzamento dell’animale, anche non pericoloso, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone. Quest’ultima fattispecie rappresenta un’ipotesi di reato di pericolo concreto, mentre le prime due sono reati di pericolo astratto o presunto in cui la legge qualifica di per sé pericolosa l’inadeguata custodia di animali pericolosi.2 - A chi è imposto l’obbligo di custodia?Come si è potuto evincere dall’analisi dell’articolo 672 del codice penale, l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche semplicemente di detenzione tra l’animale e una persona. Ciò perché il citato articolo ricollega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso da intendere anche come pura e semplice detenzione, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico.Sul punto, anche la Corte di cassazione ha stabilito che l’obbligo di custodia sorge a prescindere dal rapporto di proprietà, essendo sufficiente la semplice detenzione. Difatti, prevede che tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza e risulta irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell’anagrafe canina o all’apposizione di un microchip di identificazione (vedasi Cass. pen., n. 13464/2020). Per quel che riguarda, più nello specifico, i cani, è stato stabilito che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, civilmente e penalmente, dei danni e delle lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso e che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.3 - La responsabilità per danni cagionati dagli animaliEsaminato il profilo penalistico dell’omessa custodia degli animali, è opportuno analizzare anche gli aspetti civilistici di responsabilità che sono la conseguenza degli eventuali danni cagionati dall’animale non custodito con le dovute cautele.La responsabilità per i danni cagionati dagli animali è disciplinata dall’articolo 2052 del Codice civile il quale stabilisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.Questa responsabilità ha natura oggettiva e si fonda sulla relazione di proprietà o di uso, anche temporaneo, che intercorre con l’animale, nonché sulla presunzione di colpa in vigilando o in custodendo.La responsabilità ricorre ogni volta in cui il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, da fatto proprio dell’animale. Tale responsabilità è, per così dire, alternativa tra il proprietario e colui che se ne serve. Avere in uso l’animale significa esercitare, su di esso, un potere effettivo sia esso di governo, gestione, controllo e vigilanza, nonché di trarne utilità e profitto. In altri termini, chi si serve dell’animale è colui che, con il consenso del proprietario, ne fa uso per soddisfare un proprio autonomo interesse, in modo tale che il proprietario non ne abbia più controllo.Laddove, invece, il proprietario continui a far uso dell’animale, sia pure tramite un terzo, resta il responsabile degli eventuali danni. Ne consegue che, la responsabilità di cui all’articolo 2052 del Codice civile non può imputarsi a chi utilizzi l’animale per svolgere mansioni inerenti alla propria attività lavorativa.4 - Un caso particolare: il danno cagionato dalla fauna selvatica e dagli animali randagiFinora sono state esaminate le ipotesi in cui i danni cagionati da animali siano derivanti dall’omessa custodia di chi ne è il proprietario o il detentore. Ma cosa accade nel caso in cui tali danni siano cagionati da fauna selvatica o animali randagi?Il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile ex articolo 2052 del Codice civile, in quanto lo stato di libertà della selvaggina è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia che possa essere a carico della Pubblica Amministrazione. È, invece, risarcibile a norma dell’articolo 2043 del Codice civile, con la conseguenza che, in base all’onere probatorio stabilito da tale norma, spetterà al danneggiato provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.Anche con riferimento agli animali randagi la responsabilità per i danni da loro causati è da ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’articolo 2043 del Codice civile e non anche ai sensi dell’articolo 2052. Non è possibile quindi riconoscere una responsabilità semplicemente sulla base dell’individuazione dell’ente cui le leggi affidano il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo. Occorre, quindi, che sia specificatamente allegato e provato dal danneggiato che la cattura e custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno fosse effettivamente possibile ed esigibile e che tale omissione sia derivata da comportamento colposo dell’ente preposto.

Continua a leggere

Scritto da:

Commenti

Non ci sono commenti

Egregio Avvocato® 2026 | Massimo Zerbini CF ZRBMSM53A17L390J