Il diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’ex coniuge

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Pubblicato il 26 apr. 2021 · tempo di lettura 4 minuti

Il diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’ex coniuge | Egregio Avvocato
L’indennità di fine rapporto è considerata, dalla Cassazione, una retribuzione differita nel tempo e la destinazione, in percentuale fissa, di una quota di essa all’ex coniuge divorziato è stata vista come una modalità per attuare una partecipazione posticipata ai miglioramenti economici costruiti insieme dai coniugi in costanza di matrimonio.  
Al verificarsi di determinati presupposti, indicati dall’art. 12bis l. div., l’ex coniuge percettore di assegno divorzile può richiedere il riconoscimento del 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.  


  1. Cosa si intende per indennità di fine rapporto?
  2. Quali sono i presupposti per l’attribuzione all’ex coniuge di una quota dell’indennità di fine rapporto?
  3. Qual è il momento di maturazione del diritto all’indennità di fine rapporto?
  4. Quali sono le modalità di calcolo dell’indennità di fine rapporto?


1 – Cosa si intende per indennità di fine rapporto?


La Legge n. 74/1987 ha previsto una rilevante novità, attraverso l’introduzione dell’articolo 12 bis l. div., in tema di partecipazione dell’ex coniuge divorziato al beneficio dell’indennità di fine rapporto percepita dal proprio ex coniuge dopo il divorzio. 

In particolare, all’interno dell’art. 12 bis l. div. viene utilizzata la generica espressione “indennità di fine rapporto”, motivo per il quale si è discusso sull’ambito oggettivo di applicazione della norma.

L’indirizzo prevalente ritiene che nella nozione di indennità va ricompreso qualsiasi trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalle espressioni usate, nei diversi settori, dal legislatore. 

Pertanto, vi rientrano i trattamenti spettanti ai dipendenti privati, ai lavoratori pubblici e ai lavoratori parasubordinati, come ad esempio l’indennità di risoluzione di rapporto di agenzia (cfr. Cass. 30.12.2005, n. 28874).

Non vi rientrano, invece, l’indennità per l’incentivo al collocamento anticipato in pensione e il risarcimento del danno da mancato preavviso di licenziamento, in quanto hanno natura risarcitoria e non di retribuzione differita. 

Ed ancora, l’indennità in esame non può essere attribuita al coniuge separato e al beneficiario di un assegno di divorzio corrisposto in un’unica soluzione, perché esso esclude ulteriori richieste di contenuto economico.


2 - Quali sono i presupposti per l’attribuzione all’ex coniuge di una quota dell’indennità di fine rapporto?


I presupposti, indicati dall’art. 12 bis l. div., per l’attribuzione all’ex coniuge di una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dal congiunge lavoratore sono tre:

a) una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio passata in giudicato, in tal caso, l’attribuzione della quota del t.f.r. può avvenire anche con la sentenza di divorzio, ossia con lo stesso provvedimento che attribuisce l’assegno di divorzio;

b) il coniuge richiedente non dev’essere passato a nuove nozze. È possibile invece, per l’ex coniuge che abbia intrapreso una convivenza more uxorio richiedere tale beneficio;

c) il coniuge che richiede la quota di t.f.r. deve essere titolare dell’assegno ex art. 5 L. div., ovvero, è necessario il concreto godimento dell’assegno di divorzio in quanto non è sufficiente l’astratta titolarità all’assegno.

I predetti presupposti devono sussistere sia nel momento in cui matura il diritto al t.f.r. e sia al momento della richiesta di pagamento della quota.

 

3 – Qual è il momento di maturazione del diritto all’indennità di fine rapporto?


Quanto al momento di maturazione del diritto all’indennità di fine rapporto, ossia quando il relativo diritto diventi certo ed esigibile, bisogna considerare diverse ipotesi:

a) se il t.f.r. è maturato in costanza di matrimonio, l’altro coniuge non è titolare di alcun diritto sull’indennità percepita dal beneficiario, il quale potrà, quindi, disporre liberamente di tale somma, destinandola eventualmente ai bisogni della famiglia;

b) se il t.f.r. è maturato nel corso del giudizio di separazione personale, il coniuge non ha alcun diritto sull’indennità percepita dal beneficiario. Tale attribuzione reddituale va ad incidere sulla capacità economica del beneficiario e il giudice potrà quindi stabilire – in presenza di tutti presupposti richiesti dall’art. 156 c.c. – l’obbligo di uno dei coniugi di contribuire al mantenimento dell’altro;

c) se il t.f.r. è maturato successivamente alla conclusione del giudizio di separazione personale, ma prima del deposito della domanda di divorzio, l’altro coniuge non ha alcun diritto sull’indennità percepita dal coniuge beneficiario. Tale ipotesi, in quanto circostanza sopravvenuta e suscettibile di incidere sulla situazione economica del coniuge percipiente, potrà legittimare un’eventuale domanda di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione (cfr. art. 710 c.p.c.);

d) se il t.f.r. è stato percepito dal coniuge beneficiario contestualmente o successivamente al deposito della domanda (singola o congiunta) di divorzio, l’art. 12 bis l. div. riconosce all’altro coniuge il diritto alla quota dell’indennità, la quale potrà essere liquidata con la stessa sentenza che accerti il diritto all’assegno divorzile, oppure in un distinto, successivo procedimento.

Infine, nel caso in cui il giudizio di divorzio si sia concluso, l’ex coniuge beneficiario di una quota del t.f.r. potrà presentare apposita domanda, nella forma del ricorso, presso il Tribunale del luogo di residenza dell’ex coniuge percettore dell’indennità di fine rapporto, al fine del riconoscimento della quota spettante. 


4 – Quali sono le modalità di calcolo dell’indennità di fine rapporto?


L’art. 12 l. div. prevede la partecipazione del coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, di una quota parte predeterminata nella misura percentuale fissa del 40% relativa agli anni nei quali il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

La somma va calcolata tenendo conto unicamente del criterio della durata del matrimonio e non dell’effettiva convivenza (Cass. 31.01.2012, n. 1348). 

Inoltre, ai fini della determinazione della quota di indennità dev’essere considerato anche il periodo di separazione legale, il periodo di separazione di fatto e l’eventuale periodo di convivenza prematrimoniale. 


Editor: Avv. Elisa Calviello

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Egregio Avvocato

L’adozione dei minori

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L’adozione dei minori è uno strumento che ha lo scopo primario di procurare una famiglia ai minori che ne siano privi o che non ne abbiano una idonea.La materia è disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, denominata “Diritto del minore ad avere una famiglia”.In questo contributo esamineremo la c.d. “adozione legittimante”, la quale fa venire meno ogni legame tra la famiglia di origine ed il minore, che acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio dei genitori adottivi. Premessa: la priorità del diritto del minore di crescere nella propria famigliaLa dichiarazione dello stato di adottabilità del minoreRequisiti degli adottantiIndicazioni “operative” per la coppia che intende adottare1 - Premessa: la priorità del diritto del minore di crescere nella propria famigliaSecondo il combinato disposto degli artt. 1 e 5 della l. 184/1983, “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”, senza distinzioni di sesso, etnia, età, lingua o religione e “nel rispetto della [sua] identità culturale”. Da queste norme si ricava che il diritto del minore di crescere nella propria famiglia è prioritario e che l’adozione è un rimedio eccezionale a situazioni di emergenza: si tratta di uno strumento per sottrarre il minore ad una situazione grave e patologica, tramite la sostituzione della famiglia d’origine con una nuova famiglia.La legge, pertanto, individua, da un lato, i presupposti in presenza dei quali il minore viene dichiarato “adottabile” e, dall’altro lato, i meccanismi selettivi tramite i quali selezionare le famiglie idonee all’adozione.2 - La dichiarazione dello stato di adottabilità del minoreIn primo luogo, affinché possa aver luogo l’adozione, è necessario che il tribunale per i minorenni dichiari il minore “in stato di adottabilità”. Questa dichiarazione è ammessa nei confronti dei minori che si trovino “in situazioni di abbandono”. L’art. 8 l. 184/1983 precisa che questa situazione ricorre quando il minore sia “privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”. È importante precisare che non dà luogo a situazione di abbandono la condizione di indigenza della famiglia: la legge prevede, infatti, che lo Stato e gli enti locali sostengano i nuclei familiari a rischio proprio al fine di prevenire situazioni di abbandono dei minori. Una volta ricevuta la segnalazione dello stato di abbandono in cui si trovi un minore, il tribunale per i minorenni deve assicurare ai genitori il diritto di difesa e compiere gli opportuni accertamenti. Più in particolare, la dichiarazione di adottabilità viene pronunciata, con sentenza, solo se:i genitori e i parenti, pur convocati dal tribunale, non si sono presentati senza addurre un giustificato motivo;i genitori e i parenti si sono presentati innanzi il tribunale ma la loro audizione ha confermato il persistere della situazione di abbandono;i genitori non hanno adempiuto alle prescrizioni eventualmente impartite loro nel corso del procedimento ovvero è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.Con la pronuncia dello stato di adottabilità, viene sospesa la responsabilità genitoriale dei genitori e il giudice nomina un tutore al minore.A questo punto, il minore viene collocato in affidamento preadottivo presso la coppia ritenuta idonea (che deve avere i requisiti che a breve indicheremo). Se il minore ha già compiuto 14 anni, è necessario anche che egli presti il consenso alla coppia prescelta. Se, invece, il minore ha compiuto gli anni 12 anni o sia abbastanza maturo da avere una autonoma capacità di discernimento, la sua audizione è solo facoltativa.Con l’affidamento preadottivo si instaura una sorta di adozione provvisoria, che deve durare almeno un anno. In caso di esito favorevole della prova, il tribunale pronuncia la sentenza di adozione: per effetto della sentenza, il minore acquista lo status di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. 3 - Requisiti degli adottantiI soggetti interessati all’adozione devono avere due requisiti fondamentali.Devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni (o aver stabilmente e continuativamente convissuto, prima del matrimonio, per almeno tre anni), non separati nonché idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Ne consegue che, in Italia, non è ammessa l’adozione da parte di una persona sola né da parte di  coppie di conviventi more uxorio. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l’età dell’adottato ma non deve superarla di più di quarantacinque anni. Questa regola subisce delle deroghe:Le deroghe alla differenza di età sono ammesse:quando il tribunale accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore;quando il limite dei 45 anni sia superato da uno solo dei coniugi nella misura non superiore a 10 anni;quando gli adottanti siano genitori di figli nati fuori dal matrimonio o adottivi dei quali almeno uno sia minorenne;quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi coniugi adottato. 4 - Indicazioni “operative” per la coppia che intende adottareLa coppia di coniugi che intenda adottare un minore deve presentare una domanda presso il tribunale per i minorenni, la cui cancelleria generalmente fornisce i moduli necessari allo scopo. La coppia può inoltrare più domande, anche successive, a più tribunali per i minorenni, purché ne dia comunicazione a tutti i tribunali.La domanda di adozione si sostanzia in una dichiarazione di disponibilità ad adottare un bambino dichiarato adottabile dal tribunale, specificando se vi è la disponibilità ad adottare più fratelli o minori portatori di handicap. Alla domanda devono essere allegati alcuni documenti tra i quali, ad esempio, il certificato di nascita dei richiedenti, lo stato di famiglia, il certificato del medico di medicina generale che attesti la buona salute di entrambi i coniugi, la dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi.La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione ma può essere rinnovata.Una volta ricevuta la domanda della coppia, il tribunale per i minorenni svolge delle indagini – da concludersi entro 120 giorni ma prorogabili sino ad altri 120 giorni – con l’aiuto dei servizi socio assistenziali per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge (quindi i requisiti di età, di stabilità del rapporto tra i coniugi, la capacità di educare il minore) nonché la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i loro motivi.Sulla base delle indagini effettuate, il tribunale sceglie, tra le coppie che hanno presentato domanda, quella maggiormente idonea a provvedere alle esigenze del minore.A questo punto, dopo aver disposto l’audizione del pubblico ministero, dei genitori dei richiedenti, del minore che ha compiuto i 12 anni e anche del minore di età, in considerazione della sua capacità di discernimento, il tribunale per i minorenni dispone l’affidamento preadottivo alla coppia prescelta.Il tribunale continua a vigilare sull’affidamento preadottivo, anche avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali nonchè adottando i provvedimenti che si rendano necessari in caso di difficoltà nel rapporto di convivenza tra gli affidatari ed il minore.Segnaliamo che, a seconda del tribunale presso il quale si presenta la domanda, i documenti che la corredano possono variare: sarà dunque opportuno che si acquisiscano informazioni prima di inoltrarla.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Il Superbonus 110%: guida pratica

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Il Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni con la legge n. 77/2020 e meglio noto come Decreto Rilancio, oltre a introdurre misure urgenti in materia di salute, sostegno all’economia e politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid – 19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a fronte di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, ma anche delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.Ma chi può usufruire del c.d. Superbonus? E quali sono gli interventi c.d. agevolabili?Il Superbonus: cos’è? Chi può usufruirne?Quali sono gli interventi agevolabili?Esistono delle alternative alle detrazioni?Come ottenere il Superbonus 110%?1 - Il Superbonus: cos’è? Chi può usufruirne?Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal Decreto Legge Rilancio che mira ad una migliore efficacia e sicurezza per le abitazioni.Il Superbonus si suddivide in una duplice tipologia di interventi: il Super Ecobonus e il Super Sismabonus.Infatti, le disposizioni del D.L. 34/2020 si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), inclusi gli interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus), disciplinato dall’art. 16 del Decreto Legislativo n. 63/2013;riqualificazione energetica degli edifici (c.d. 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IACP) il limite temporale entro cui è possibile detrarre le spese è esteso sino al 31 dicembre 2022, prorogabile ulteriormente sino al 30 giugno 2023, solamente nell’ipotesi in cui sia stato completato almeno il 60% dei lavori al 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda, invece, i condomini, il limite temporale è esteso sino al 31 dicembre 2022 se, al 30 giugno 2022, sia stato completato almeno il 60% dei lavori.2 - Quali sono gli interventi agevolabili?L’articolo 119 del già citato Decreto Rilancio specifica che le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per le tipologie di interventi c.d. trainanti o principali. 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Si tratta, più nello specifico, di interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento e/o al raffrescamento e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di: generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche, apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, sistemi di microcogenerazione, collettori solari;interventi antisismici (c.d. Sismabonus). Con il Decreto Rilancio si prevede che la detrazione per gli interventi antisismici previsti dall’art. 16, commi da 1 – bis a 1 – septies, del D. L. n. 63/2013, sia elevata al 110% per le spese sostenute nel periodo sopra indicato.Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per gli interventi ulteriori eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti. Si tratta dei c.d. interventi aggiuntivi o trainati, vale a dire gli interventi di efficientamento energetico, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.3 - Esistono delle alternative alle detrazioni?La risposta è affermativa. Infatti, l’art. 121 del Decreto Rilancio prevede che i soggetti che possono usufruire del Superbonus, possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, quali istituti di credito e intermediari finanziari. 4 - Come ottenere il Superbonus 110%?Per poter ottenere la detrazione, gli interventi dovranno, nel complesso, assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).È inoltre necessario:pagare tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA del soggetto destinatario del bonifico;depositare, se previsto, in Comune la relazione tecnica dell’intervento;acquisire l’A.P.E. pre e post intervento;trasmettere ad ENEA telematicamente, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati per la compilazione della scheda descrittiva che si ricavano dall’A.P.E. e quelli per la compilazione della scheda informativa dell’intervento contenente le anagrafiche dell’immobile, dei beneficiari e i costi sostenuti.Editor: avv. Marco Mezzi

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