Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo
Il diritto di famiglia sembra conoscere, negli ultimi tempi, un notevole mutamento degli orientamenti della Cassazione in tema di assegno di mantenimento.
Ed invero, negli anni passati, la Suprema Corte aveva già provveduto ad aprire uno spiraglio sulla riformulazione del diritto al mantenimento, volto alla demolizione del criterio del tenore di vita, che ha permesso a molti ex coniugi di godere di benefici cui, in effetti, non avevano diritto. Sin d'allora npi abbiamo accolto con grande soddisfazione il mutamento di rotta, sottolineando l'importanza di consolidare questo nuovo corso con ulteriori spunti di riflessione.
La recente sentenza (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 17.12.2020, n. 28915) va proprio in questa direzione. Il su richiamato provvedimento chiarisce che "l’instaurazione di una convivenza more uxorio determina la perdita del diritto all'assegno di divorzio anche laddove non sia caratterizzata da una coabitazione quotidiana, qualora comunque l’ex coniuge pernotti abitualmente presso il proprio partner, e disponga delle chiavi dell’appartamento di quest’ultimo". La decisione appare coerente e logica, in quanto basata sulla constatazione che il carattere di stabilità di un nucleo familiare, sia esso basato o meno sul matrimonio sia quella di fatto, è "la realizzazione di un comune progetto di vita e la regolarità della convivenza". Di fronte a questi presupposti, appare indifendibile la pretesa di richiedere soldi all'ex partner, condividendo letto e progetto di vita con un nuovo compagno!
A nostro modesto parere, non si può che accogliere con estrema soddisfazione il mutamento di rotta degli Ermellini, che - rispondendo alle mutate istanze del Paese, hanno finalmente deciso di mettere fine ad una delle peggiori piaghe degli ultimi decenni.
Ci auguriamo, adesso, che tale mutato orientamento faccia breccia quanto prima anche nelle decisioni della giurisprudenza di merito, mettendo così fino ad abusi del diritto che noi sin ab origine non abbiamo mai condiviso e che in prima persona abbiamo veemente combattuto nelle aule di Tribunale.
Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
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14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nel caso di merce acquistata durante i saldi, il consumatore ha diritto al cambio in tre casi:sempre, nel caso di bene “difettoso”, cioè affetto da vizi di fabbricazione, per effetto della garanzia prevista dal Codice del Consumo, che dura due anni ma richiede una denuncia entro 60 giorni dall’acquisto;se il commerciante l’ha promesso volontariamente ed alle condizioni da questi precisate;sempre, in caso di acquisti online, entro 14 giorni dalla consegna del bene.Se il cambio non è possibile (ad es. perché non ci sono più beni disponibili), il consumatore ha diritto alla riparazione gratuita del bene difettoso, alla riduzione del prezzo o ad un buono da utilizzare per altri acquisti.
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Egregio Avvocato
20 dic. 2025 • tempo di lettura 4 minuti
Un tema oggigiorno molto sentito è la pubblicazione delle foto dei propri figli sui social. Tale attività, di per sé pacificamente condivisibile, non è, però, del tutto scevra da pericoli e conseguenze che possono esser particolarmente spiacevoli, soprattutto in caso di separazione e divorzio. Cominciamo col dire che l’immagine di una persona è tutelata sia dal Codice civile - che stabilisce il diritto al risarcimento del danno per le pubblicazioni di immagini di persone senza autorizzazione o in modo da lederne il decoro - sia da quello penale, che punisce l’offesa alla dignità e della reputazione comunicando con più persone, sia dalla legge sul diritto d’autore, che pone limiti all’utilizzo del ritratto.Queste regole valgono anche per le foto (e i video) dei figli realizzati dai genitori, i quali potranno anche essere “proprietari” del ritratto secondo la legge sul diritto d’autore ma non possono usare il frutto della loro “content creation” per sfruttare l’immagine del minore. Ma quali possono essere le conseguenze penali derivanti dalla violazione di questo generale principio? Recentemente, il Tribunale di Milano, con un'ordinanza che ha fatto molto discutere sia in dottrina che in giurisprudenza, ha sancito che pubblicare foto di minori può essere reato. Invero, secondo i giudici meneghini, la condivisione non autorizzata di immagini di bambini e ragazzi sui social può integrare una condotta penalmente rilevante, in presenza di determinate condizioni. Nel caso de quo, un genitore aveva pubblicato online diverse immagini del figlio minore senza il consenso dell’altro genitore. Il Tribunale ha ritenuto che tale condotta violasse l’art. 10 del codice civile, gli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), ma soprattutto l’art. 614 c.p. in tema di violazione della vita privata, e l’art. 595 c.p. in caso di contenuti potenzialmente lesivi della reputazione del minore. Inoltre, se dalla pubblicazione deriva un’esposizione mediatica eccessiva o un rischio concreto per la riservatezza e l’incolumità del minore, può essere configurata anche la violazione dell’art. 16 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e, in alcuni casi, la violazione dell’art. 8 della CEDU sul diritto alla vita privata e familiare.La Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 25 agosto 2025, n. 29683) sembra collocarsi su questa scia di pensiero, in quanto considera la pubblicazione di foto di minori sul web ua fattispecie del reato di trattamento illecito di dati personali: "Il delitto di trattamento illecito di dati personali di cui all'art. 167 d.lgs. 196/2003 si sostanzia anche dalla mera pubblicazione su una chat di un numero di telefono privato, in assenza del consenso dell'interessato, in quanto tale condotta arreca, di per sé, un nocumento a quest'ultimo, che ben può essere di natura non patrimoniale. In tale fattispecie di reato rientra anche la pubblicazione di foto di minori sul web".Un tale orientamento è sicuramente da condividere, in quanto rappresenta un importante monito per chiunque pubblichi contenuti online, anche in buona fede. Il rispetto della riservatezza e della dignità dei minori non è solo una questione morale, ma anche giuridica, e può dar luogo a responsabilità civili e penali.Da un punto di vista sociologico, si potrebbe obiettare che tale approccio sia fuori dal tempo perché applica norme non in linea col moderno modo di pensare. D'altro canto, però, se il mondo va a rotoli, non è detto che per forza bisogna mantenere il timone verso quella destinazione. La decisione del tribunale di Milano, proprio nella sua compostezza e nell’evitare un elenco completo e dettagliato degli atti che possono compiere reato, dà in realtà indicazione preziosa ai genitori, in un momento in cui fare appare indispensabile avere informazioni corrette per crescere i propri figli. Proprio questo è, a nostro parere, il messaggio e la lezione che i Giudici meneghini vogliono comunicarci: occorre affrontare la questione con molta ponderazione, valutando concretamente il singolo caso e, soprattutto, attenendosi ai seguenti punti salienti che vogliamo qui di seguito sintetizzare: in primis, è necessario il consenso di entrambi alla pubblicazione delle immagini del figlio minorenne. In caso di disaccordo, è il giudice a decidere; i terzi (nonni, amici, insegnanti, ecc.) hanno bisogno del consenso espresso e documentabile di chi esercita la responsabilità genitoriale; non si possono pubblicare immagini che mostrino il minore in situazioni potenzialmente imbarazzanti, riconoscibili pubblicamente o in contesti che potrebbero essere fraintesi; sui social, bisogna impostare profili privati, rendere irriconoscibile il viso del proprio bambino e limitare la visibilità dei contenuti solo a persone fidate, anche se ciò non elimina il rischio giuridico in caso di contestazione.Quali sono i rischi connessi allo sharenting, ovverosia, alla condivisione e alla pubblicazione di materiale video-fotografico dei propri figli sui social network? Ne parleremo nel prossimo articolo.
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6 mar. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
Niente assegno divorzile all’ex moglie se il nuovo compagno è divenuto un riferimento per suo figlio. Si pone, pertanto, il problema giuridico di valutare la relazione tra i figli e i nuovi partner dei genitori. Al riguardo, questa recentissima sentenza di Cassazione assume un ruolo fondamentale nel dirimere tale vexata quaestio che occupa quotidianamente l'attività di ogni avvocato matrimonialista/divorzista. Secondo la Cassazione, se il nuovo compagno dell’ex moglie è divenuto riferimento per il figlio di quest’ultima, la stessa non ha diritto all’assegno divorzile. Secondo la Suprema Corte, infatti, il divenire punto di riferimento per il figlio della propria compagna è un dettaglio, di per sé, idoneo a riconoscere stabilità alla nuova relazione sentimentale della donna, circostanza la quale comporta il venire meno del diritto all’assegno di divorzio per l’ex coniuge. Nel caso di specie, la solidità del rapporto tra il minore ed il compagno della madre, riscontrata nelle consulenze tecniche d’ufficio effettuate nel corso dei vari gradi di giudizio, ha appurato senza ombra di dubbio la convivenza di fatto tra l’ex moglie ed il nuovo compagno della stessa, dato il coinvolgimento del figlio nella nuova coppia. Proprio tale rapporto del minore con il nuovo compagno della donna è stato valutato come sintomatico della saldezza e stabilità del nuovo rapporto e della esistenza della coppia di fatto e, quindi, del venir meno del diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile. La decisione degli Ermellini (Cass. Civ. Sez I Ord. 31.01.2023, n. 2840) appare pienamente condivisibile da un punto di vista giuridico, in quanto - per lo meno - contribuisce a ridimensionare notevolmente l'istituto del mantenimento, oramai inadeguato alle nuove realtà sociali italiane.
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22 set. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
In materia di affidamento dei figli è importante sottolineare come il Giudice sia tenuto a valutare e garantire il supremo interesse del minore, sia dal punto di vista morale che giuridico. Ciò può comportare l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi quali l'affido superesclusivo all'altro genitore.Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato tale orientamento,rilevando "tanto un'importante compromissione delle funzioni genitoriali" della madre relativamente alla capacità di garantire l'accesso all'altro genitore, quanto l'esistenza di un fattore di rischio evolutivo per i bambini derivante dal dualismo tra l'immagine del padre che hanno interiorizzato, a seguito della demolizione della sua figura messa in atto dalla madre, e l'esperienza concreta che del medesimo genitore fanno nella quotidianità. Giusto, pertanto, l'affido superesclusivo all'altro genitore, ma solo ed esclusivamente nel supremo interesse del minore.Condiviamo la sentenza in oggetto, che seppur con un provvedimento "estremo" tutela il best interest of the child, in questo caso leso dalla demolizione della figura genitoriale paterna.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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