L’obbligo dei nonni di mantenere i nipoti

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Pubblicato il 20 set. 2021 · tempo di lettura 4 minuti

L’obbligo dei nonni di mantenere i nipoti | Egregio Avvocato
Ai sensi degli articoli 147 e 148 c.c. l’obbligo di mantenimento dei minori spetta esclusivamente e primariamente ai genitori.
Sempre l’articolo 148 c.c. aggiunge che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
L'obbligazione degli ascendenti risulta essere sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, e non opera quando uno di essi è inadempiente e l'altro sia in grado di mantenerli (Cass. 2 maggio 2018; n. 10419; Cass. civ. 30 settembre 2010, n. 20509).
In senso più restrittivo il concorso degli ascendenti deve derivare dall’incapacità dei genitori di provvedere ai bisogni dei figli e non da un loro semplice inadempimento
Il d. lgs. 154/2013 ha trasfuso integralmente il testo dell'art. 148 c.c. nel nuovo art. 316 bis c.c., cosicché i principi sino a oggi espressi con riferimento alla prima norma sono ancora applicabile in funzione della nuova norma (art. 316 bis c.c.).


  1. Quali sono i presupposti per esercitare il rimedio dell’art. 316 bis c.c.?
  2. Occorre chiamare in causa sia gli ascendenti paterni che materni?
  3. Quali sono i rapporti tra il rimedio dell’art. 316 bis c.c. e la causa di separazione?
  4. Qual è il procedimento per ottenere l’obbligo di mantenimento ex art. 316 bis c.c.?


1 - Quali sono i presupposti per esercitare il rimedio dell’art. 316 bis c.c.?


Recentemente la giurisprudenza ha precisato che gli ascendenti sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli soltanto se ricorrono i seguenti presupposti: a) il genitore obbligato non versi il proprio contributo al mantenimento e non sia assoggettabile a esecuzione con esiti prevedibilmente fruttuosi; b) l’altro genitore non sia in condizione di mantenere personalmente i figli; c) omissione volontaria da parte di entrambi i genitori. 

Alla luce dei predetti presupposti, prima di poter agire nei confronti dei nonni, è necessario “tentare” di recuperare le somme dovute nei confronti del genitore inadempiente, attraverso le possibili azioni esecutive.

Una volta che queste azioni avranno dato esito negativo, allora (e solo allora) si potrà agire direttamente nei confronti dei nonni.

L’obbligo suppletivo dei nonni deve essere monetizzato in relazione alla condizione economica dei genitori, risultando irrilevante la situazione di maggiore o minore benessere dei nuclei familiari di origine.  


2 - Occorre chiamare in causa sia gli ascendenti paterni che materni?


L’obbligo sussidiario e suppletivo grava su tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, consegue che la legittimazione passiva spetta ad entrambi i rami.

Ovviamente il ricorrente può evitare la chiamata in causa di quegli ascendenti che già collaborino al mantenimento, purché dia prova dell’intervento economica di cui beneficia la prole loro tramite.


3 - Quali sono i rapporti tra il rimedio dell’art. 316 bis c.c. e la causa di separazione?


Nell’ambito del diritto di famiglia si pone il problema dei reciproci rapporti che intercorrono tra i diversi rimedi processuali azionati contemporaneamente. 

Si consideri, pendente una separazione, la necessità di ottenere con la massima urgenza un provvedimento coercitivo dell’obbligo di mantenimento in virtù della inadempienza dell’altro genitore.

La questione è stata oggetto di interesse dei Tribunali, che hanno elaborato una soluzione ponderata in base alla quale la procedura speciale disciplinata dall’art. 316 bis c.c. è attivabile fino a che non sia celebrata la prima udienza per la comparizione personale dei coniugi, in quanto, fino a quel momento, non esistono provvedimenti provvisori ed urgenti che regolano la vicenda.

Pertanto, l’eccezione di inammissibilità dell’azione ex art. 316 bis c.c. per pendenza del giudizio di separazione è fondata solo se il rimedio speciale viene incardinato dopo lo svolgimento della prima udienza. 


4 - Qual è il procedimento per ottenere l’obbligo di mantenimento ex art. 316 bis c.c.?



L’obbligo di intervento sussidiario dei nonni al mantenimento dei nipoti è disciplinato dal punto di vista procedurale sempre dall’art. 316 bis c.c.

Si tratta di una procedura “priva di formalità” speciale a cognizione sommaria in quanto il provvedimento viene emesso all’esisto dell’audizione dell’inadempiente e dell’assunzione di sommarie informazioni.

La procedura può essere attivata per ottenere sia la compartecipazione ad un mantenimento già determinato, sia un intervento coercitivo che fissi anche la misura del quantum. 

La legittimazione attiva è piuttosto ampia, infatti, l’articolo 316 bis c.c. utilizza l’espressione “chiunque vi ha interesse” che comprende ciascun genitore o entrambi i genitori se privi di mezzi, i figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti non per loro colpa, chi contribuisce al mantenimento, come gli altri ascendenti.

Il foro si determina ai sensi dell’articolo 18 c.p.c o dell’alternativo articolo 20 c.p.c, l’atto introduttivo è il ricorso e la procedura gode dell’esenzione dal contributo unificato.

Il provvedimento conclusivo è sempre modificabile o revocabile mediante processo ordinario in quanto, mutate le condizioni patrimoniali dei genitori o sopravvenute nuove situazioni di inadempimento possono essere fatte valere in giudizio solo mediante un ordinario processo di cognizione. 

L’azione ex art 316 bis c.c. può essere riproposta allorquando la precedente causa sia stata definita con verbale di conciliazione.

Il riconoscimento dell’assegno decorre dalla data d’incardinazione della lite se in tale momento esistevano le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento.    


Editor: Avv. Elisa Calviello

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Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti e il principio dell’interesse superiore del minore: riflessioni sulla Cassazione civile, ordinanza n. 2881/2023

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Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, disciplinato dall’art. 317-bis c.c., costituisce un tema di grande rilevanza nel diritto di famiglia italiano. La recente ordinanza della Cassazione civile, sez. I, n. 2881 del 31 gennaio 2023, ha precisato che tale diritto non può essere esercitato in modo coercitivo, imponendo al minore frequentazioni non gradite.La pronuncia si inserisce in un quadro giuridico complesso, dove il principio dell’interesse superiore del minore prevale su quello dei genitori e degli altri familiari, in linea con disposizioni costituzionali (artt. 2, 30 e 31 Cost.) e fonti internazionali ed europee (Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, Carta dei diritti fondamentali dell’UE, CEDU).La Cassazione ha ribadito che ogni intervento giudiziale volto a disciplinare i rapporti tra minore e ascendenti deve fondarsi sul principio dell’interesse superiore del minore. Tale principio, riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 79/2022), finisce per sancire i seguenti principi:Prevalenza dell’interesse del minore: l’interesse dei genitori o dei nonni non può giustificare la coercizione del bambino in relazioni indesiderate;Valutazione della capacità di discernimento: secondo l’art. 336-bis c.c., la volontà dei minori di età superiore ai dodici anni o, comunque, capaci di discernimento deve essere rispettata; Progetto educativo e formativo: la frequenza dei nonni deve integrarsi in un progetto complessivo volto a garantire uno sviluppo equilibrato della personalità del minore.Fonti internazionali (come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione dei bambini del 1986, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione del 1968, insieme a strumenti europei quali l’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e gli artt. 8 e 14 CEDU) confermano il principio della centralità dell’interesse del minore.L’art. 317-bis c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, riconosce ai nonni il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che il diritto dei nonni non è incondizionato e che la tutela dei rapporti deve conciliarsi con la volontà e il benessere del minore. Infatti, ci sono particolari situazioni, da valutare sempre nel caso concreto, in cui la frequentazione con i nonni, se valutata come una relazione sgradita e non voluta, non può essere imposta.In particolare, la Suprema Corte afferma: “Il mantenimento di rapporti significativi coi nonni non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un’imposizione manu militari di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i 12 anni o che comunque risulti capace di discernimento”.Ne consegue che il ruolo degli ascendenti non è quello di imporre relazioni, ma di cooperare con i genitori e favorire lo sviluppo affettivo e morale del minore, tenendo sempre presente la spontaneità e la qualità della relazione.Quando le relazioni tra nonni e nipoti si complicano a causa di conflitti con i genitori, l’intervento giudiziale diventa necessario. La Corte deve:Accertare la capacità di discernimento dei minori: ascoltandoli secondo le condizioni previste dall’art. 336-bis c.c.;Valutare l’interesse concreto e specifico del minore: considerando la qualità e la spontaneità della relazione con ciascun ascendente;Bilanciare gli interessi dei familiari adulti: senza far prevalere la posizione di nessuno, ma cercando soluzioni armoniche che rispettino il progetto educativo e formativo del minore.Nella fattispecie oggetto dell’ordinanza n. 2881/2023, la Corte di merito non aveva valutato la capacità di discernimento dei bambini né il loro interesse specifico, trascurando la conflittualità con la famiglia paterna. La Cassazione ha quindi cassato il provvedimento e rinviato per un nuovo esame secondo i principi sopra delineati.In conclusione, l’ordinanza n. 2881/2023 rappresenta un punto di riferimento essenziale per la giurisprudenza sul diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti. Essa, ribadendo la centralità dell’interesse superiore del minore, sancisce che nessun rapporto può essere imposto contro la volontà del bambino, evidenzia che in particolari situazioni, quando la frequentazione è sgradita, non può essere imposta, conferma il ruolo del giudice nel bilanciamento tra le posizioni degli adulti e il rispetto della spontaneità delle relazioni familiari e sottolinea l’obbligo degli ascendenti di cooperare al progetto educativo del minore.In sintesi, la Suprema Corte chiarisce che non è il minore a sacrificarsi per soddisfare le esigenze degli ascendenti, ma che il diritto dei nonni deve essere modulato in funzione del benessere concreto dei bambini, in armonia con le fonti costituzionali, internazionali ed europee, e rispettando la spontaneità della relazione affettiva. A nostro modesto parere, è comunque opportuno indagare e capire i motivi che inducono il minore a rifiutare il rapporto con i nonni.

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L'allontanamento del minore dal nucleo familiare

11 lug. 2026 tempo di lettura 5 minuti

L’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare costituisce una delle misure più incisive previste dall’ordinamento italiano a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Si tratta di un provvedimento eccezionale, adottabile esclusivamente in presenza di situazioni di grave pregiudizio per la crescita, la salute o l’incolumità psicofisica del minore. Il distacco dalla famiglia deve infatti rappresentare l’ultima ratio, da utilizzare soltanto quando ogni altro intervento di sostegno e protezione si sia rivelato insufficiente.La disciplina trova il proprio fondamento negli artt. 330 e 333 del Codice Civile, relativi rispettivamente alla decadenza dalla responsabilità genitoriale e alla condotta pregiudizievole del genitore, nonché nell’art. 403 c.c., profondamente modificato dalla riforma Cartabia (L. 206/2021), che ha introdotto un sistema di controllo giurisdizionale tempestivo e rigoroso sui provvedimenti urgenti di allontanamento.La legge italiana consente l’intervento della pubblica autorità quando il minore sia moralmente o materialmente abbandonato, si trovi esposto, nel contesto familiare, a grave pregiudizio o pericolo per la propria incolumità psicofisica o, in generale, vi sia una situazione di emergenza che renda necessario un intervento immediato.Rientrano tra le situazioni maggiormente rilevanti, exempli gratia, la violenza domestica, i maltrattamenti fisici o psicologici, la grave incuria, l'abuso di sostanze, gli ambienti insalubri o degradati, una grave inadeguatezza genitoriale, l'esposizione del minore a condizioni idonee a comprometterne lo sviluppo emotivo, relazionale e cognitivo.Anche nei casi di violenza assistita o maltrattamento può essere disposto l’allontanamento, qualora emerga un concreto pericolo per il benessere psicofisico del minore.La giurisprudenza ha precisato che il pregiudizio non deve necessariamente essersi già concretizzato in un danno irreversibile, essendo sufficiente anche una situazione di pericolo potenziale per il minore (art. 333 c.c.).Prima della riforma introdotta dalla L. 206/2021, l’art. 403 c.c. attribuiva alla pubblica autorità un ampio potere di intervento urgente, senza prevedere un immediato controllo del giudice. Tale impostazione aveva suscitato numerose criticità, anche alla luce delle condanne pronunciate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di tutela della vita familiare.Con la riforma Cartabia il legislatore ha completamente ridisegnato la procedura, introducendo termini rigorosi e controlli giurisdizionali stringenti.Oggi, quando la pubblica autorità dispone il collocamento urgente del minore in luogo sicuro ed entro 24 ore deve trasmettere gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni. Successivamente, entro le successive 72 ore il Pubblico Ministero deve chiedere la convalida del provvedimento oppure revocarlo. Poi, entro ulteriori 48 ore il Tribunale per i Minorenni deve pronunciarsi sulla convalida. L’udienza deve essere fissata entro 15 giorni: il mancato rispetto dei termini comporta la perdita di efficacia del provvedimento.La riforma ha quindi rafforzato il principio del contraddittorio, garantendo ai genitori il diritto di partecipare tempestivamente al procedimento e assicurando un controllo giudiziario immediato sulla legittimità dell’allontanamento.L’intervento urgente può essere disposto dalla pubblica autorità amministrativa, individuata nei servizi sociali, nelle forze dell’ordine, negli operatori sociosanitari e nel sindaco, attraverso gli organi di protezione dell’infanzia.I servizi sociali svolgono una funzione centrale. Infatti, questi effettuano le indagini sul contesto familiare, predispongono relazioni tecniche, individuano la collocazione più idonea per il minore, monitorano l’evoluzione della situazione familiare.Le relazioni dei servizi sociali costituiscono un elemento probatorio particolarmente rilevante, ma non sono insindacabili. I genitori possono contestarne il contenuto mediante memorie difensive, documentazione contraria e consulenze tecniche di parte (CTP).L’allontanamento del minore rappresenta una grave ingerenza nella vita familiare, tutelata dall’art. 8 CEDU, dall’art. 2 Cost., dall’art. 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.La giurisprudenza nazionale ed europea ha più volte affermato che il diritto del minore a vivere nella propria famiglia costituisce la regola. L’allontanamento deve, pertanto, avere carattere temporaneo e le istituzioni devono favorire il ricongiungimento familiare non appena ciò sia concretamente possibile.Pertanto, anche dopo il collocamento del minore fuori casa, permane il diritto a mantenere rapporti continuativi con i genitori, secondo le modalità stabilite dal Tribunale, spesso inizialmente mediante incontri protetti.La Corte di Cassazione ha chiarito che lo stato di abbandono non può essere valutato in maniera astratta, ma richiede un accertamento concreto della situazione familiare. È stato ad esempio escluso lo stato di abbandono in presenza di una figura familiare sostitutiva idonea a garantire assistenza e stabilità al minore (Cass. civ., sez. I, n. 10126/2015).In altra pronuncia, è stato ritenuto legittimo l’allontanamento disposto sulla base delle relazioni dei servizi sociali che evidenziavano gravi segnali di sofferenza del minore, tra cui intenti suicidari, autolesionismo e aggressività (Cass. civ., n. 832/2020).La giurisprudenza ha inoltre ribadito che la sottrazione del minore dalla famiglia deve essere proporzionata e temporanea ed il pregiudizio per il minore può essere anche soltanto potenziale. Inoltre, la mancata collaborazione dei genitori con i programmi di sostegno può giustificare misure limitative della responsabilità genitoriale.Secondo il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila (Ord. 20 Novembre 2025), elementi idonei a integrare una situazione di grave pregiudizio sono, ad esempio, le condizioni abitative insalubri, l'isolamento sociale del minore, la trascuratezza educativa, il rifiuto dei percorsi di supporto, l'esposizione mediatica lesiva della riservatezza del minore, etc.L’intero sistema di protezione minorile si fonda sul principio secondo cui l’allontanamento del minore deve costituire l’ultima ratio. Prima di arrivare alla separazione dal nucleo familiare, devono essere tentati tutti gli strumenti di sostegno alla genitorialità e di supporto al nucleo familiare.Solo quando tali interventi risultino inadeguati o incompatibili con l’urgenza della situazione, può essere disposto il collocamento del minore presso una famiglia affidataria, una comunità educativa, una struttura protetta o altro ambiente ritenuto idoneo alla sua tutela.L’obiettivo finale resta sempre quello di garantire i superiori interessi del minore, assicurandone la protezione senza recidere, se possibile, il legame familiare e favorendo il ricongiungimento appena le condizioni lo consentano.

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Vaccino anti – covid e contrasto genitoriale sulla somministrazione al figlio minore

28 ott. 2021 tempo di lettura 4 minuti

La vaccinazione anti – Covid è stata estesa anche ai minori di 18 anni, in iva non obbligatoria. La scelta di vaccinare il minorenne viene presa da entrambi i genitori, poiché trattandosi di una questione inerente la salute del minore, non può essere presa autonomamente da quest'ultimo, né da un genitore solo. Tale principio vale per i genitori coniugati, conviventi, separati e divorziati. Nel caso i genitori non ci siano, invece, la scelta ricadrà sul tutore del minore.Si è assistito in questo periodo di emergenza pandemica, a situazioni di contrasto tra genitori e figli per la somministrazione del vaccino a quest’ultimi.La figura del minore viene necessariamente coinvolta nella dinamica familiare in quanto la somministrazione del vaccino incide sulla salute e vita sociale dello stesso.Eventuali contrasti tra i genitori, in merito alla somministrazione dei vaccini (obbligatori e non) ai figli minori, devono essere risolti dal Tribunale, in un'ottica di tutela dell’interesse del minore e della collettività.1 – Il contrasto tra i genitori sulla somministrazione del vaccino al figlio minore2 – Il minore dev’essere ascoltato dal Giudice nel procedimento che lo coinvolge?3 – Qual è il procedimento da istaurare per ottenere il consenso alla vaccinazione anti – covid?1 – Il contrasto tra i genitori sulla somministrazione del vaccino al figlio minoreLa questione della somministrazione del vaccino anti – covid ai minori di 18 anni agita i pensieri di tanti genitori.L’argomento è delicato in quanto alle ragioni scientifiche si aggiungono quelle etiche, in un clima caratterizzato da sospetti, paure, informazioni spesso incontrollate e contraddittorie, dove orientarsi e fidarsi diventa un esercizio abbastanza complesso.I Tribunali di tutta Italia, in questo contesto di emergenza pandemica, sono chiamati a dirimere i contrasti nati tra i genitori sulla somministrazione del vaccino anti–covid ai figli minori. Infatti, si sono registrati numerosi casi in cui uno dei due genitori è contrario alla somministrazione del vaccino e di conseguenza ha negato il necessario consenso.Tale ipotesi si è verificata sia tra genitori separati o divorziati con affido condiviso del figlio minore ma anche tra genitori non separati o divorziati dove è stato necessario l’intervento del Tribunale al fine di autorizzare la somministrazione del vaccino al minore di anni 18. La tesi prevalente, accolta dai Tribunali investiti della questione, ritiene che i programmi vaccinali siano posti a tutela dell’incolumità sanitaria non solo individuale ma anche comunitaria e, per questo, devono essere autorizzati.In particolare, il Tribunale di Milano, a seguito di ricorso ex art. 709 - ter c.p.c, con decreto del 2 settembre 2021, ha autorizzato il padre del minore alla somministrazione del vaccino anti – covid, in autonomia e senza il necessario consenso della madre che invece si era opposta alla vaccinazione della figlia minore.Nel caso in esame, il Tribunale ha stabilito che l’interesse del minore, nelle questioni inerenti la salute, deve essere perseguito anche contro la posizione dei genitori. Per questo motivo, nel procedimento in esame, è stato emesso un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, nei confronti della madre, ammonendola, ex art. 709 c.p.c, a non ostacolare il percorso vaccinale della figlia.Ed ancora, il Tribunale di Vercelli, con una recentissima decisione, ha autorizzato la somministrazione del vaccino ad una ragazza quasi diciassettenne, prendendo atto del consenso da quest'ultima manifestato a fronte del rifiuto opposto dalla madre. 2 – Il minore dev’essere ascoltato dal Giudice nel procedimento che lo coinvolge?L’audizione del minore rappresenta un adempimento obbligatorio in tutti quei procedimenti in cui il giudice deve decidere in ordine a situazioni di diretto interesse del figlio.In una controversia abbastanza delicata come quella della somministrazione del vaccino anti – covid la volontà del minore dev’essere presa in considerazione dapprima dai genitori in contrasto tra loro e poi dal giudice nell’eventuale giudizio che lo coinvolge.Nel caso sopra citato che ha coinvolto il Tribunale di Vercelli si è proceduto con l’ascolto della minore (quasi diciassettenne), la quale ha espresso la volontà di essere vaccinata per poter partecipare liberamente alle attività scolastiche ed extra scolastiche.Anche il Tribunale di Monza, con decreto del 22 luglio 2021, ha proceduto all’ascolto di un minore di quindici anni, il quale ha espresso la volontà di essere vaccinato per poter partecipare, in modo più spensierato, alle attività scolastiche e sportive stante il diniego del padre al consenso necessario.In entrambi i casi citati, i giudici di merito hanno valorizzato la manifestazione di volontà dei minori, espressa in modo chiaro e sorretta da forti motivazioni di ritorno alla normalità della vita sociale, scolastica e sportiva.  3 – Qual è il procedimento da istaurare per ottenere il consenso alla vaccinazione anti – covid?Nel caso di genitori separati, qualora questi non riescano a risolvere il conflitto in famiglia, la via obbligata è quella del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. e sarà competente il giudice della separazione.Nel caso di genitori non separati, invece, la competenza è attribuita al Tribunale per i minorenni che verrà adito mediante ricorso ex articolo 336 c.c.Il giudice, qualora lo ritenga opportuno, può decidere di avvalersi della competenza tecnica di un medico pediatra o di un esperto in materia vaccinale (ad esempio un virologo o un immunologo). In particolare, al consulente sarà chiesto di pronunciarsi sulla opportunità, nel caso specifico, ad effettuare il vaccino.In caso di conflitto tra genitori, separati o meno, sarà comunque necessario quindi che sia l’Autorità Giudiziaria a dirimere la controversia e a sostituirsi nell’esercizio della responsabilità genitoriale.Editor: Avv. Elisa Calviello

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Nuove regole per le adozioni internazionali

20 dic. 2025 tempo di lettura 6 minuti

La tutela dei minori parte dal presupposto che tali soggetti sono proprio i più deboli e, pertanto, i loro diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale.Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all'adozione internazionale, intesa come lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono. La Legge n° 184/1983 regola sia l'adozione nazionale che quella di minori stranieri e residenti all'estero. La predetta normativa stabilisce, in particolare, i requisiti minimi che una famiglia deve soddisfare per poter adottare, come l’età minima, la stabilità finanziaria e la stabilità della coppia, l’idoneità psicologica e l’idoneità fisica, al fine di garantire un ambiente sicuro e amorevole per il bambino. Inoltre, la legge 184/83 regola anche l’iter stesso, che determina tempi e modalità di valutazione dell’idoneità dei potenziali adottanti, la partecipazione degli organi competenti al processo di adozione, le visite domiciliari, le valutazioni psicologiche e sociali e le necessarie, indica i documenti e i certificati necessari. Tale struttura è stata di recente parzialmente modificata con interventi del legislatore e della stessa Corte Costituzionale. ma vediamo, in primis, l'originaria statuizione come formulata nella legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001). I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della su richiamata legge:  L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni.Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni. I predetti limiti di età possono essere derogati nell’interesse del minore o dei minori nell’ipotesi di adozione di più fratelli. Tutte le coppie che intendono iniziare un percorso di adozione internazionale devono presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale dei Minori del circondario in cui risiedono e successivamente richiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. Successivamente, i servizi sociali di competenza eseguono una serie di accertamenti sulla cui base il Tribunale pronuncerà un Decreto che attesta l’idoneità o l’inidoneità. Il Tribunale, dopo aver ricevuto la valutazione del servizio sociale, provvederà ad emettere il decreto di idoneità o meno all’adozione internazionale. Entro un anno dalla pronuncia del decreto di idoneità i richiedenti devono rivolgersi ad un ente autorizzato dalla commissione per le adozioni internazionali il quale metterà in contatto gli adottanti con il minore straniero.La Commissione, in particolare, provvede a comunicare l’emissione dell’autorizzazione all’ingresso in Italia agli uffici consolari del luogo. Sono tali Uffici Consolari a rilasciare materialmente il visto d’ingresso per adozione. Il Tribunale per i Minorenni, in seguito, dichiara efficace in Italia il provvedimento di adozione pronunciato all'estero e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile. Invece, nel caso in cui il provvedimento straniero, anziché disporre direttamente l’adozione, disponga l'affidamento a scopo di adozione, sarà necessario che il Tribunale per i Minorenni dichiari efficace l’affidamento a scopo adottivo in Italia. In tale ultima ipotesi, l’adozione si perfezionerà in Italia all’esito positivo del periodo di affidamento preadottivo e sarà il Tribunale per i Minorenni a decidere con Decreto l’adozione, provvedendo ad ordinarne la trascrizione nei registri dello stato civile.Le su accennate novità in materia di adozione riguardano, in particolare, il Decreto legislativo n. 149 del 2018 che ha stabilito diverse misure per ridurre i tempi di attesa e semplificare le pratiche amministrative legate all’adozione internazionale. L’obiettivo primario di tale intervento è quello di semplificare e accelerare i processi di adozione internazionale, garantendo al contempo la tutela dei diritti dei minori e dei potenziali genitori adottivi. Di seguito riassumiamo le novità più salienti:  Il decreto si è occupato della riduzione dei tempi di attesa, stabilendo il principio per cui il processo di adozione internazionale debba essere condotto nel minor tempo possibile, garantendo i diritti dell’adolescente o del minore interessato e rispettando le normative internazionali. Inoltre, ha introdotto una serie di misure per semplificare le procedure burocratiche legate all’adozione internazionale, riducendo gli adempimenti e i documenti richiesti.È stata istituita una procedura unica per l’acquisizione dei documenti necessari per l’adozione, che consente di evitare duplicazioni e ridondanze.La nuova normativa ha poi previsto l’obbligo per le autorità competenti di tenere traccia del processo di adozione internazionale, garantendo una maggiore trasparenza e informazione ai genitori adottivi e ai minori interessati e ha disposto la promozione di programmi di formazione e sostegno per i genitori adottivi, al fine di fornire loro strumenti e competenze necessari per affrontare le sfide legate all’adozione internazionale.Il decreto promuove la cooperazione e la collaborazione tra le autorità competenti dei diversi paesi coinvolti nel processo di adozione internazionale, al fine di garantire una maggiore efficienza e tutela dei diritti dei minori.Forse, la novità più significativa è l'istituzione del cosiddetto "Registro delle adozioni internazionali", cioè una banca dati nazionale che raccoglie tutte le informazioni sulle adozioni internazionali in Italia e permette di controllare e gestire l’intero processo, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza ai minori adottati.Degna di nota è, poi, l’introduzione del “periodo di pre-affido”. Questo periodo, di durata fino a sei mesi, offre agli adottanti l’opportunità di conoscere il bambino e costruire un rapporto con lui prima di ufficializzare l’adozione. Durante questo periodo i genitori adottivi sono accompagnati da un assistente sociale che li sostiene e li aiuta a superare le prime difficoltà legate all’accoglienza di un minore. Inoltre, è stato introdotto il “consulente tecnico”, cioè uno specialista il cui compito è valutare la compatibilità dell’adottante e del bambino da adottare. Questo consulente svolge un ruolo chiave nel garantire che l’adozione sia nel migliore interesse del bambino e valuta la capacità dei genitori adottivi di accettare e prendersi cura del bambino.Per quanto riguarda, poi, gli interventi giurisprudenziali, da segnalare è la sentenza n. 33 del 2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 29 bis della Legge 184/1983, nella parte in cui escludeva dalla possibilità di adottare i single e le coppie non sposate.Tale decisione rappresenta una rivoluzione nel diritto di famiglia italiano, ponendo al centro il superiore interesse del minore rispetto allo stato civile degli adottanti, altresì offrendo ai minori maggiori opportunità di trovare una famiglia e garantendo la possibilità di adozione anche a chi, fino ad oggi, era escluso dal percorso adottivo.In conclusione, ad oggi abbiamo un sistema di adozioni internazionale sicuramente più rapido ed efficace, che avvicina l'Italia agli standard degli altri partner europei e che, pertanto, deve essere positivamente valutato.

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