Le conversazioni whatsapp tra amante e moglie valgono quale prova per l'addebito della separazione al marito (cfr. Tribunale di Velletri, sez. I, n. 664/2020, 23.04.2020)

Avv. Chiara Baldascini

Avv. Chiara Baldascini

Pubblicato il 4 mag. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

Nonostante molti le sottovalutino, le chat sono ormai da anni al centro delle cause di separazione e divorzio. Nella vicenda affrontata dal Tribunale di Velletri, tuttavia, non è il solito messaggio fedifrago scambiato tra i due amanti a scatenare l'inferno in famiglia, bensì un messaggio whatsapp con cui una donna aveva confessato alla moglie del proprio amante la relazione clandestina durata anni. Sentita come teste, l'amante tentava di ritrattare il contenuto del messaggio falsando le tempistiche della relazione. La deposizione testimoniale non convince il giudice: il valore probatorio del messaggio whatsapp prevale sulla successiva testimonianza e dimostra l'anteriorità della relazione adulterina rispetto alla crisi coniugale, divenendo causa scatenante di tale ultima. Il tutto costa al marito l'addebito della separazione con una condanna al pagamento di euro 7.500 in favore dell'ex moglie a titolo di spese di lite.

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Risarcimento danni da alienazione parentale: una nuova causa di responsabilità aquiliana?

2 ago. 2024 tempo di lettura 2 minuti

La pas o più comunemente conosciuta come "sindrome" dell'alienazione parentale non è una malattia ma una condotta illecita.Si definisce "sindrome " da alienazione genitoriale il comportamento di un genitore,che, soprattutto in fase di separazione, scredita e allontana l'altra figura genitoriale.Appare opportuno sottolineare che tale  disturbo esiste sia al maschile che al femminile.Le Corti italiane sono sempre state restie nel riconoscere tale condotta ma, recentemente, alcune aperture in tal senso si sono verificate. Al riguardo, vogliamo ricordare la vicenda al vaglio del Tribunale di Cosenza (Trib. Cosenza, 549/2019), che,  chiamato a pronunciarsi sulla sindrome di alienazione parentale, ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un padre avverso l'ex moglie, colpevole di aver emarginato la figura paterna per oltre tre anni. Il Tribunale, tenuto conto della durata della condotta della donna, dei presumibili disagi e sofferenze patite sia dal padre per il distacco - fisico ed emotivo - dal figlio, che dal figlio, privato dell'apporto del padre rispetto alla sua crescita, educazione e formazione, ha reputato equo liquidare il pregiudizio in Euro 5.000,00 per ciascuno dei soggetti danneggiati. Secondo i Giudici, anche prescindendo dalla valdità o invalidità teorica di questa sindrome, bisogna "accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo." Poichè non erano stati adeguatamente forniti elementi istruttori con cui ritenere provate le condotte di abuso da parte del padre – compresa la CTU – il Tribunale concludeva che l’allontanamento padre – figlio fosse stato causato dalla madre. Per tali ragioni, visto il condizionamento perpetrato dalla madre a danno del figlio e le carenze di entrambi i genitori di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l’equilibrio psichico del figlio, il Giudice di prime cure disponeva l’affidamento ai servizi sociali, ripristinava gli incontri padre e figlio e accoglieva la richiesta di risarcimento formulata da parte ricorrente per aver la madre "gravemente pregiudicato la relazione affettiva padre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto dell’uomo di svolgere il proprio ruolo genitoriale."La soluzione appare pienamente condivisibile, anche e soprattutto alla luce di un fenomeno che è sempre più diffuso e che, pertanto, deve assumere valenza giuridica per evitare abusi del diritto ai danni di genitori vittime di rancori e depressioni dell'ex.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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Il trasferimento del minore e il principio di bigenitorialità nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione

27 lug. 2026 tempo di lettura 5 minuti

L'ordinanza n. 4110 e la sentenza n. 11378 del 2026 della Corte di Cassazione affrontano uno dei temi più delicati del diritto di famiglia contemporaneo: il bilanciamento tra la libertà di autodeterminazione del genitore collocatario e il diritto del minore alla bigenitorialità. Le pronunce confermano un orientamento interpretativo che esclude automatismi sanzionatori nei confronti del genitore che trasferisca la propria residenza con il figlio minore senza il consenso dell'altro genitore, imponendo invece una valutazione concreta e personalizzata fondata sul superiore interesse del minore. Il contributo analizza i principi affermati dalla Suprema Corte, evidenziandone le implicazioni sistematiche nell'ambito della responsabilità genitoriale e dell'affidamento condiviso.La crescente mobilità geografica delle persone e le trasformazioni delle strutture familiari hanno reso sempre più frequenti i conflitti relativi al trasferimento della residenza del genitore collocatario e del figlio minore. Tali controversie pongono il giudice di fronte alla necessità di contemperare diritti fondamentali di pari rango costituzionale: da un lato, la libertà di circolazione e di stabilimento del genitore, garantita dall'art. 16 della Costituzione; dall'altro, il diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, espressione del principio di bigenitorialità sancito dall'art. 337-ter c.c.L' ordinanza della Corte di Cassazione n. 4110 del 24 febbraio 2026 e la sentenza n. 11378 del 27 aprile 2026 rappresentano un significativo sviluppo interpretativo in materia, offrendo importanti chiarimenti sul rapporto tra libertà individuale e tutela del minore.La disciplina della responsabilità genitoriale attribuisce a entrambi i genitori il dovere di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio. Tra queste rientra certamente la determinazione della residenza abituale del minore, in quanto suscettibile di incidere in maniera significativa sulla qualità delle relazioni familiari e sul percorso di crescita del bambino.L'art. 337-ter c.c. individua nella tutela del diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore il principio cardine dell'affidamento condiviso. Tale disposizione deve tuttavia essere interpretata in armonia con le garanzie costituzionali della libertà personale e della libertà di circolazione, evitando letture assolutizzanti di uno solo degli interessi coinvolti.L'ordinanza n. 4110/2026 trae origine dal trasferimento unilaterale di una madre dalla Sicilia alla Campania con il figlio di quindici mesi, senza il consenso del padre e senza preventiva autorizzazione giudiziale.La Corte afferma un principio di particolare rilevanza sistematica: il trasferimento unilaterale del minore, pur costituendo violazione della regola del consenso congiunto sulle decisioni di maggiore interesse, non comporta automaticamente né l'inadeguatezza genitoriale del genitore trasferitosi né l'obbligo di rientro del minore nel luogo di originaria residenza.Secondo la Suprema Corte, il giudice non può imporre a un genitore di stabilire o mantenere la propria residenza in un determinato luogo, poiché tale imposizione si porrebbe in contrasto con diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che l'eventuale trasferimento deve essere valutato esclusivamente alla luce dell'interesse concreto del minore, senza finalità punitive nei confronti del genitore che abbia assunto unilateralmente la decisione.Particolare rilievo assume il riferimento alla necessità di verificare l'eventuale esistenza di intenti emulativi o comportamenti ostativi nei confronti dell'altro genitore. Solo in presenza di una comprovata volontà di compromettere il rapporto padre-figlio o madre-figlio la condotta del genitore trasferitosi può assumere rilevanza ai fini della valutazione della capacità genitoriale.La sentenza n. 11378/2026 approfondisce ulteriormente il tema della bigenitorialità in presenza di significativa distanza geografica tra i genitori.La vicenda riguardava il trasferimento di una madre da Napoli a Pordenone con tre figli minori. Dopo un complesso iter processuale, la Corte di Cassazione ha confermato la permanenza dei minori nel nuovo contesto di vita, valorizzando il loro positivo inserimento scolastico, sociale e relazionale.La pronuncia ribadisce che la bigenitorialità non coincide con una rigida e matematica parità nella distribuzione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Essa deve essere interpretata in senso funzionale e qualitativo, verificando se entrambi i genitori possano continuare a svolgere un ruolo effettivo e significativo nel percorso educativo e affettivo del figlio.La Corte evidenzia come il trascorrere del tempo e il consolidamento del nuovo contesto di vita dei minori possano assumere rilevanza decisiva nella valutazione giudiziale. In tali ipotesi, imporre un nuovo trasferimento al solo scopo di ripristinare la prossimità geografica potrebbe risultare contrario all'interesse del minore, ormai radicato nel nuovo ambiente.Uno degli aspetti più innovativi delle decisioni in esame riguarda la valorizzazione delle cosiddette misure compensative.Quando la distanza geografica rende impossibile la frequentazione quotidiana o settimanale del genitore non collocatario, il diritto alla bigenitorialità può essere garantito attraverso una diversa organizzazione dei tempi di permanenza. La Suprema Corte riconosce la legittimità di modelli relazionali fondati su periodi più lunghi e intensi di frequentazione durante le vacanze scolastiche, le festività e gli altri periodi di sospensione delle attività didattiche.Tale impostazione supera una concezione meramente quantitativa della bigenitorialità, privilegiando la qualità della relazione e la concreta partecipazione di entrambi i genitori alla crescita del figlio.Le due pronunce confermano che il superiore interesse del minore costituisce il parametro esclusivo e prioritario di ogni decisione in materia familiare.La valutazione giudiziale deve considerare una pluralità di fattori, tra cui, exempli gratia, l'età del minore, la qualità del legame con ciascun genitore, la continuità delle cure, la stabilità dell'ambiente di vita, il livello di integrazione nel contesto scolastico e sociale, la presenza di reti familiari di supporto, la possibilità di preservare relazioni significative con il genitore non convivente, e via discorrendo. L'interesse del minore si configura pertanto come criterio dinamico e concreto, incompatibile con soluzioni predeterminate o automatismi applicativi.In conclusione, l'ordinanza n. 4110 e la sentenza n. 11378 del 2026 consolidano un orientamento giurisprudenziale volto a privilegiare un approccio casistico e sostanziale nella gestione dei conflitti derivanti dal trasferimento del genitore collocatario.La Corte di Cassazione afferma con chiarezza che la violazione delle regole di condivisione delle decisioni genitoriali non può tradursi automaticamente nella perdita dell'affidamento o nell'obbligo di rientro del minore. Ciò che rileva è esclusivamente la verifica del concreto benessere del figlio e della possibilità di garantire il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori.Le decisioni esaminate contribuiscono così a delineare una concezione evolutiva della bigenitorialità, intesa non come rigida prossimità geografica o perfetta simmetria temporale, bensì come effettiva partecipazione di entrambi i genitori al percorso di crescita del minore. In tale prospettiva, il diritto di famiglia contemporaneo appare sempre più orientato verso una tutela sostanziale e personalizzata degli interessi del bambino, nel rispetto dei principi costituzionali e delle trasformazioni sociali in atto.

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DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'

30 mar. 2022 tempo di lettura 2 minuti

La sentenza 17177/2020 della Suprema Corte riprende una vexata quaestio molto discussa sia in dottrina che in giurisprudenza, e cioè la possibilità di dichiarare lo stato di adottabilità di un minore la cui compagine familiare non sia in grado di offrirgli un ambiente sano e privo di disagi. La tematica che affrontiamo comporta la necessità di contemperare il diritto di un minore di vivere nell'ambito della propria famiglia con il dovere di intervenire qualora l'ambiente familiare si dimostri non idoneo ad una crescita sana e normale. La diatriba coinvolge due diritti fondamentali, tutelati a livello costituzionale. In particolare, il diritto del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, è sancito dall'art. 1 L. n. 184 del 1983. Esso, però viene limitato da una valutazione, in casi particolari, della capacità genitoriale a far fronte alle necessità dei minori. Il conflitto tra queste due posizioni viene risolto, nei nostri Tribunali, tenendo presente il perseguimento del superiore interesse del minore, potendo "il diritto dei genitori essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata,alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come "extrema ratio" - a causa della perdurante incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza" (Cass., 30/06/2016, n. 13435; dello stesso tono Cass., 26/05/2014, n. 11758). Il giudice, pertanto, è tenuto prioritariamente a verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare. Qualora si accerti in concreto l'impossibilità, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, di prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (cfr. Cass.26/0/2015, n. 6137; Cass., 27/09/2017, n. 22589; Cass., 27/03/2018, n. 7559), anche ai fini dell'adozione delle opportune misure cautelari ex art. 10 della Legge 184/83. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha ribadito la possibilità di dichiarare lo stato di adottabilità, laddove il nucelo familiare del minore si dimostri assolutamente non in grado di rimuovere quegli ostacoli alla crescita del bambino, nonostante gli aiuti forniti dalle autorità competenti. La decisione, pienamente condivisibile, rispecchia un orientamento ormai consolidato che, a oggi, trova pieno consenso nella maggiore dottrina. Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA

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Il ruolo dell'avvocato divorzista nel processo di nullità del matrimonio religioso e delibazione

1 feb. 2023 tempo di lettura 3 minuti

Oggi vogliamo trattare un tema molto dibattuto sia in giurisprudenza che in politica, ovverosia la nullità del matrimonio religioso ed i suoi effetti nel mondo civile. Risponde alle domande il Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo, Ordinario di Diritto di Famiglia in Germania: *** Quale è la funzione dell'avvocato divorzista nel processo di nullità del matrimonio religioso? L'Avvocato divorzista non ha un ruolo nel processo canonico di nullità del matrimonio religioso, essendo il patrocinio in tali procedimenti demandato ad avvocati altamente specializzati, con una preparazione teologica oltre che giuridica. Ciononostante, riteniamo opportuno affiancare all'avvocato rotale anche e soprattutto un avvocato divrozista, in modo da coordinare e painificare la strategia difensiva, al fine di ottenere poi risultati sia a livello civilistico che canonico. La dichiarazione di nullità del matrimonio della Sacra Rota viene automaticamente riconosciuta dal Tribunale Ordinario Civile? Il problema di fondo del mondo moderno è la terrificante laicità dello Stato. In un ordinamento giuridico dove la res publica non riconosce alcun credo come religione di Stato, i due sistemi (canonico e civile) rimangono del tutto separati. In Italia, per grazia di Dio, è stato introdotto il cosiddetto "matrimonio concordatario", ovverosia un matrimonio celebrato - come è giusto che sia - dal Ministro del Culto di Santa Romana Chiesa ma con effetti civilistici, a seguito della lettura degli articoli del codice civile al termine del rito religioso. Tale matrimonio - solo se celebrato in Italia - può essere inficiato dalla dichiarazione di nullità canonica, a condizione che si instauri un procedimento speciale - cosiddetta delibazione - volta a far riconoscere nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza di nullità canonica. La delibazione, comunque, è ad ogi soggetta ad alcune limitazioni, che solo recentemente la Cassazione ha criticato. Ci si auspica un chiarimento definitivo sulle effettive possibilità di delibare sentenze di nullità canoniche, ma dubitiamo fortemente che uno Stato ateo, laico ed anticlericale come la repubblica italiana possa mai riconoscere l'indiscusso Primato Petrino e il ruolo magistrale di Santa Romana Chiesa nelle tematiche della famiglia. Con la dichiarazione di nullità del matrimonio vengono meno i diritti all'eventuale assegno divorzile e di mantenimento dei figli? La delibazione rende di fatto nullo il matrimonio civile, a condizione che il Tribunale italiano non abbia in precedenza pronunciato sentenza di divorzio passata in giudicato (nel qual caso la sentenza canonica avrà solo effetti all'interno di Santa Romana Chiesa). Tanto premesso, la delibazione fa decadere qualsiasi pretesa economica della controparte, fatti però salvi i diritti dei figli nati da un'unione de facto nulla. Del resto, non potrebbe essere altrimenti, atteso che Santa Romana Chiesa mai prenderebbe decisioni che vanno contro i più piccoli, fedele agli insegnamenti del Divino Maestro e Signore nostro. E' utile la presenza dell'avvocato divorzista, affiancato al canonista per pianificare e coordinare le azioni da un punto di vista sia canonico che civilistico. In conclusione, riteniamo doveroso sottolineare come la Supremazia del Magistero di Santa Romana Chiesa richiede che sia lo Stato ad inchinarsi innanzi all'Autorità relgiosa e non il contrario. Il problema di fondo è, purtroppo, che la politica moderna ha dimenticato il valore della Religione.

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