Avv. Chiara Baldascini

Avv. Chiara Baldascini

Iscritto all'albo di Bologna dal mese
di December del 2008

Descrizione

Dettaglio delle aree di attività dell’avvocato Chiara Baldascini. separazione consensuale e giudiziale, divorzio congiunto e giudiziale; affidamento e mantenimento figli; revoca assegno di mantenimento figli maggiorenni; proprietà, comunione e condomino, liti tra vicini e rapporti di vicinato in genere; attività di recupero crediti, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, pignoramenti presso terzi, opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, conversione del pignoramento; successioni, liti tra eredi, divisioni ereditarie; tutela degli incapaci (procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno); assistenza in materia di compravendita, appalto e contratto d’opera, locazioni (licenze per finita locazione, sfratti per finita locazione o per morosità, precetto di rilascio) tutela del consumatore responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, e risarcimento danni (danni a cose e alla persona, danno biologico, morale ed esistenziale, danni patrimoniali, responsabilità professionale, responsabilità medica, risarcimento danni da vacanza rovinata e responsabilità del tour operator) Procedure di sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012

Opera a:

Milano

Competenze

Diritto civile
Diritto dei consumatori Contenzioso giudiziale o arbitrale Diritto della persona, della famiglia e dei minori - separazioni, divorzi, unioni civili, adozioni Diritto delle obbligazioni e dei contratti Diritto successorio - testamenti e donazioni Diritti reali ed immobiliari - condominio e locazioni Diritto dell'esecuzione forzata

Esperienze formative

laurea giurisprudenza
presso Alma Mater Bologna
Dal 1999 al 2005

Contatti

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Ultimi articoli pubblicati

Diritto della persona, della famiglia e dei minori - separazioni, divorzi, unioni civili, adozioni

4 mag. 2022

Si separano: il giudice assegna il gatto al marito ed il cane ad entrambi i coniugi perchè «Il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela» (Trib. di Sciacca, sez. Unica, decreto del 19.02.2019)

Tempo di lettura 3 minuti

Nel nostro ordinamento manca una norma che disciplini l'affidamento di un animale domestico in caso di separazione, divorzio dei coniugi o scioglimento della convivenza di fatto: una proposta legislativa sul tema prevede l’introduzione del titolo XIV-bis al codice civile recante disposizioni in materia di animali domestici. In particolare, il testo dell’art. 455-ter c.c. intitolato “Affidamento degli animali familiari in caso di separazione di coniugi”, prevede che: “Per gli animali familiari, in caso di separazione di coniugi, proprietari di un animale familiare, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o comunione dei beni e da quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi e la prole, e acquisito, se necessario, il parere degli esperti di comportamento animale, ne attribuisce l’affido esclusivo o condiviso alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore inerente il profilo della protezione degli animali. Il tribunale ordinario è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.” Se approvato, l’art. 455 – ter c.c. insieme agli artt. 455-bis e 455-quater c.c., sancirà nel nostro ordinamento la configurazione di tutti gli animali come esseri senzienti e titolari di diritti. Nonostante l'attuale vuoto normativo, la tematica è stata affrontata numerose volte negli ultimi anni: molte, infatti, sono le famiglie che possiedono un animale domestico e la disgregazione della famiglia comporta la nascita, anche, di contese aventi ad oggetto il loro affido. I giudici italiani, recentemente, sono stati chiamati ad occuparsi della questione e l’hanno affrontata o assimilandola alla disciplina stabilita per l’affidamento dei figli minori, oppure, dichiarando la domanda relativa all’affidamento dell’animale domestico inammissibile. Se è pacifica, infatti, la convalida da parte dei Tribunali di un accordo raggiunto dai coniugi che preveda l’assegnazione e il mantenimento degli animali domestici poiché non contrasta con i principi di ordine pubblico, in caso di lite tra i coniugi, invece, molti Tribunali ritengono di non potersi pronunciare essendo tale questione non regolata dal codice civile.In merito, spicca per modernità e sensibilità la pronuncia del Tribunale di Sciacca che, nel corso di un procedimento di separazione giudiziale, ha stabilito non solo l’affidamento degli animali domestici ma anche la reciproca partecipazione alle spese di mantenimento degli stessi. Con decreto del 19 febbraio 2019, infatti, il Tribunale ha evidenziato che: «Il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela» e stabilito che, in mancanza di accordo tra i coniugi, il giudice della separazione può disporre l’assegnazione dell’animale domestico in via esclusiva alla parte che assicuri il miglior sviluppo possibile dell’identità del cane o del gatto, oppure in via alternata ad entrambi i coniugi, a prescindere dall’eventuale intestazione risultante dal microchip, nonché regolamentare gli aspetti economici (spese veterinarie e straordinarie) legati alla sua cura e al suo mantenimento. Il giudice, nel caso di specie, ha assegnato il gatto in via esclusiva all’ex marito ed il cane ad entrambi gli ex coniugi, a settimane alterne. Il Tribunale di Sciacca, dunque, "rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso" assegnava "il gatto al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il migliore sviluppo possibile dell’identità dell’animale, e il cane, indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, a entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50 per cento».

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