Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo
L'affidamento dei figli e la conseguente decisione sul collocamento prevalente dei minori è da sempre al centro di particolare attenzione da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità.
In particolare, il nostro Ordinamento prevede che la decisione venga prese tenendo in considerazione il supremo interesse del minore, in base al quale il Giudice chiamato a decidere sul caso concreto valuterà, tra l'altro, il tempo trascorso dall'eventuale avvenuto spostamento, le nuove abitudini di vita, e se l’improvviso cambiamento possa comportare un distacco dannoso dal genitore con cui ci sia stata una precedente convivenza (Cass. Viv. Sez. I, 04.06.2010, n. 13619). In un tale inquadramento non rimane, pertanto, alcun posto per quello che parte della dottrina definisce "maternal preference".
Autorevole Dottrina sottolinea che un tale criterio interpretativo (che, de facto, finirebbe par favorire sempre e comunque la madre) non solo no appare normativamente previsto dal nostro Codice Civile, ma è in palese contrasto con la ratio della legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso.
L'impostazione seguita in Italia trova, del resto, piena condivisione anche livello internazionale, dove i principi di bigenitorialità e di parità genitoriale hanno da tempo condotto all’abbandono del criterio della maternal preference per favorire quello del gender neutral child custody, che si basa sulla neutralità del genitore affidatario, che può dunque essere sia il padre, sia la madre, in base al solo preminente interesse del minore. In altre parole, oggigiorno non è più il genere a generare una preferenza per l’uno o l’altro genitore, ma solo il benessere del minore.
Ci sentiamo di condividere appieno questo orientamento, augurandoci che esso possa trovare sempre maggiore consenso
nelle aule di Tribunale.
Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE
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2 mag. 2025 • tempo di lettura 3 minuti
Con mantenimento diretto ci si riferisce a quella forma di assistenza economica che il genitore separato dà ai propri figli non versando un assegno periodico, ma provvedendo direttamente a soddisfare le loro esigenze. Si tratta di una modalità di sostegno che contribuisce a una piena attuazione del principio della bigenitorialità in quanto, in sostanza, crea una situazione il più possibile simile a quella di una famiglia unita.Ciò premesso, tale forma di mantenimento non è stata in passato particolarmente apprezzata dalle Corti italiane. Ed invero, Giurisprudenza di legittimità osserva che "il coniuge - divorziato o separato - ha diritto ad ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge, il contributo per mantenere il figlio minorenne o maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass. 11863 del 25 giugno 2004), e l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori - previsto dall'articolo sei della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, numero 898, come sostituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1987, numero 74), analogicamente applicabili anche alla separazione personale dei coniugi - è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto e autonomo, alle predette esigenze, principio confermato nelle nuove previsioni della legge 8 febbraio 2006, numero 54, in tema di affidamento condiviso (Cass. n. 26060 del 10/12/2014; Cass. n. 16376 del 29/07/2011; Cass. n. 18187 del 18//8/2006").Anche la sentenza della Cassazione n. 16739 del 6 agosto 2020 ribadisce lo stesso concetto: "l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.".Dello stesso tono Cass. n. 1722 del 16 giugno 2021, secondo cui il mantenimento diretto non sarebbe conciliabile con il regime dell'affido condiviso. Questa interpretazione non è ben accetta alla dottrina più attenta, che non ha mancato di sollevare pesanti critiche a questa impostazione anacronistica.Ultimamente, però, attenta Giurisprudenza di merito sembra aver rivisto le proprie posizioni.Apripista in questo senso è stato il Tribunale di Perugia, che già nel lontano 2012, sottolineava che il mantenimento diretto era l'unico strumento per realizzare pienamente un affido condiviso, sottolineando che "se il figlio passa lo stesso tempo a turno con entrambi i genitori va revocato l’assegno di mantenimento previsto, in via provvisoria, a carico del padre in favore della madre". Anche il Tribunale di Alessandria (Trib. Alessandria 31.05.2022) ribadiva questo concetto, supportandolo con il fatto che esso realizza pienamente l'idea di bigenitorialità che permea il nostro diritto di famiglia.Anche la Suprema Corte, in una recente sentenza, sembra aver recepito questo orientamento, il che lascia ben sperare che nel futuro - si psera prossimo - gli Ermellini possano davvero decidere un cambio di rotta che non solo corrisponde ad una diffusa logicità, ma che anche appare potenzialmente in grado di eliminiare (o, quanto meno, ridurre) il contenzioso di famiglia. Non dimentichiamo, infatti, che obbligazioni di pagamento (spesso confuse come rendite vitalizie) diventano un incentivo a cause di divorzio che hanno come unico scopo quello di garantirsi un'entrata fissa.Cosa accade, quando il figlio diventa maggiorenne? Ne parleremo nel prossimo articolo.
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7 feb. 2023 • tempo di lettura 5 minuti
Una delle questioni più rilevanti in tema di contratti è quella sulla nullità di cui è menzione all'art. 1418 c.c., intesa come difetto di validità o species della categoria più generale delle invalidità negoziali, tale da comportare una perdita di efficacia ab origine a carico della fattispecie negoziale. La nullità in sè è distinta tanto dalla inesistenza, quanto dalla annullabilità e non solo, rispetto a quest'ultima, per ragioni sistematiche, ma soprattutto per diversi ordini di tutela rispetto ai quali l'una come l'altra categoria di invalidità sono funzionali: infatti, l'annullabilità di un negozio è associata ad un incapacità di uno dei contraenti, ovvero alla sussistenza di uno dei vizi del consenso di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., quali l'errore, la violenza o il dolo, mentre l'inesistenza consegue ad un vizio così grave da rendere il negozio di per sé non profilabile in capo alle parti per assenza di requisiti minimi fondamentali.Come noto, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico a carattere patrimoniale. All'interno del Libro IV del codice civile, il contratto è inserito non soltanto sotto il profilo della disciplina generale e speciale, con riferimento ai contratti nominati, ma anche quale fonte dell'obbligazione ex art. 1173 c.c., che, a tal riguardo, accoglie un sistema aperto di fonti, laddove, accanto al contratto ed al fatto illecito, annovera le cc.dd. variae causarum figurae, ossia tutti quegli atti o fatti idonei a produrle, in conformità alle norme dell'ordinamento giuridico.In questo modo, il legislatore del 1942 ha avallato l'impostazione propria del giureconsulto Gaio che, nelle sue Institutiones, propose un sistema di fonti delle obbligazioni alternativo rispetto a quello risultante dal Libro delle Institutiones contenuto nel Corpus Iuris Civilis dell'Imperatore bizantino Giustiniano, per il quale, accanto al contratto ed al delitto, annoverava altresì figure quali il quasi contratto ed il quasi delitto.Una delle ragioni che sottende una simile scelta metodologica risiede sicuramente nelle difficoltà interpretative oggettivamente riscontrabili, nell'ambito dell'odierno sistema giuridico, nel trovare una valida collocazione, specialmente a livello sistematico, in ordine a figure quali il quasi contratto od il quasi delitto.Ciò detto, il legislatore del '42, oltre ad aver sancito il noto principio di autonomia privata, quale precipitato del principio costituzionale di libertà di iniziativa privata ex art. 41, comma 1 Cost., individua all'art. 1325 gli elementi essenziali del contratto, la cui assenza o illiceità comportano inevitabilmente una nullità a carattere strutturale della complessiva fattispecie contrattuale, ai sensi dell'art. 1418, comma 2 c.c.Si tratta, infatti, delle nullità comminate in caso di illiceità della causa, intesa come scopo pratico perseguito dai contraenti, ex art. 1343 c.c., ovvero per impossibilità del suo oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.A norma dell'art, 1418 c.c., infatti è possibile distinguere almeno tre tipologie di nullità: le nullità testuali, le nullità strutturali e le nullità virtuali.Le prime si riferiscono alle categorie di nullità espressamente previste da norme di legge, quali l'art. 468 c.c., che sanziona con la nullità qualsivoglia accordo diretto a regolamentare una successione mortis causa non ancora aperta. Un altro esempio al riguardo è il noto art. 2744 c.c., che impone il divieto di patto commissorio, ossia sanziona con la nullità qualsivoglia accordo col quale si convenga che, in mancanza del pagamento di credito garantito da pegno od ipoteca, la proprietà della cosa, ipotecata o data in pegno, passi al creditore.Come già anticipato precedentemente, le nullità strutturali colpiscono il contratto nei suoi elementi essenziali, quindi interessano la causa, l'oggetto o la forma negoziale, contrariamente a quanto accade, appunto, per le cc.dd. nullità virtuali, in ordine alle quali l'art. 1418 comma 1 si limita a sancire: "il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente".Per una corretta interpretazione della norma in esame, è necessario innanzitutto interrogarci sulla portata della norma imperativa e, in particolare, sul criterio di individuazione e perimetrazione che consenta che distinguerle ai fini della comminatoria di nullità.Sicuramente un primo criterio discretivo fa perno sulla inderogabilità del relativo dispositivo ovvero sulla indisponibilità da parte dei privati; tuttavia, secondo giurisprudenza di legittimità costante, la sola inderogabilità non è sufficiente al fine di individuare e distinguere una norma imperativa, nel senso di cui è menzione all'art. 1418 comma 1 c.c., dovendo la medesima essere posta altresì a tutela di interessi generali o superindividuali, come tali estranei agli interessi particolari dei contraenti.A tal proposito, è opportuno richiamare due distinti tesi che si sono contese il campo almeno fino ad una pronuncia nomofilattica della Corte di legittimità del 2007: secondo una ricostruzione alternativa a quella tradizionale, che fa perno sul principio di non interferenza tra regole di condotta e regole di validità negoziale (di guisa che per le prime vi sarà solo una responsabilità della parte contraente, giammai una forma di invalidità, salve le eccezioni di legge), si realizzerebbe una nullità virtuale in tutte quelle ipotesi per le quali, pur in presenza di una regola di condotta quale quella che impone alle parti contraenti l'osservanza del dovere di buona fede oggettiva (artt. 1337 e 1375 c.c.), la medesima sia posta a tutela di interessi collettivi o superindividuali, come già precisato, con la conseguenza che anche la violazione di una regola di condotta può essere causa di nullità negoziale, purché si abbia riguardo all'interesse sotteso e protetto dalla norma imperativa, in termini di interesse pubblico.E' evidente che tale soluzione rischia di ampliare a dismisura l'ambito di discrezionalità dell'interprete, tanto è vero che, ai fini dell'esatta perimetrazione del carattere imperativo della norma la cui violazione importerebbe nullità del contratto ex art. 1418 comma 1 c.c., si richiede altresì che la norma di condotta presenti un contenuto preciso e puntuale.Sull'onda di questo filone, è possibile individuare alcuni orientamenti anche del Giudice delle Leggi, a titolo esemplificativo in tema di caparra confirmatoria iniqua, che riconnettono la nullità anche a violazioni di regole di condotta, quali il rispetto in capo ai contraenti dei canoni di buona fede pre-negoziale o esecutiva, ove quel dato comportamento così sanzionato si sia tradotto in un vero e proprio approfittamento di una condizione di particolare profilantesi in capo a taluno dei contraenti, con conseguente intollerabilità della fattispecie all'interno dell'ordinamento giuridico, poiché non rispondente ad interessi meritevoli di tutela, secondo la nota clausola generale contenuta nell'art. 1322 c.c., fatto salvo il generale rimedio della rescissione per lesione ultradimidium di cui è menzione all'art. 1448 c.c.
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18 nov. 2021 • tempo di lettura 9 minuti
Il contratto di intermediazione finanziaria è quel contratto che permette di investire il proprio denaro per mezzo di strumenti finanziari, avvalendosi degli esperti di una banca o di una società di intermediazione. Una banca o un intermediario finanziario, infatti, deve obbligatoriamente proporre un contratto al proprio cliente così da iniziare a proporre soluzioni di investimento. È evidente, dunque, che si tratta di un contratto diffuso in particolare tra i soggetti investitori, ma che al contempo è stato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali date le sue peculiarità.Natura giuridica e disciplina del contratto di intermediazione finanziaria Tutela del soggetto debole, il cd. outsiderIl contratto monofirmaIl problema della nullità selettiva1 - Natura giuridica e disciplina del contratto di intermediazione finanziariaIl contratto di intermediazione finanziaria è il contratto intercorrente tra intermediario e cliente, finalizzato ad effettuare investimenti nel mercato finanziario. È anche definito come “contratto-quadro”, proprio perché è quello che consente di concludere altri contratti di investimento specifici, sottoposti al primo.Tale peculiare struttura ha posto un primo problema riguardante proprio la natura giuridica da riconoscere al contratto in esame. Secondo una prima ricostruzione si tratta di un contratto cornice, cioè un contratto normativo volto a disciplinare i successivi contratti di investimento. Il contratto quadro, infatti, regola preventivamente il contenuto e le condizioni alle quali saranno effettuati i successivi singoli investimenti, che a loro volta saranno altri negozi giuridici, altri contratti.Tale ricostruzione consente di valorizzare l’autonomia decisionale del cliente: i singoli investimenti, avendo natura contrattuale, rientrano nella categoria dei negozi giuridici; categoria che valorizza le scelte autonome delle parti.Secondo una tesi minoritaria, invece, il contratto quadro è assimilabile al mandato; mentre i singoli ordini di investimento sarebbero atti di esecuzione del mandato, e non contratti. Si perde, dunque, il valore dell’autonomia decisionale dei clienti.Sembra prevalente la prima ricostruzione, tanto che la giurisprudenza ammette la risoluzione dei singoli ordini di investimento, e aggiunge anche che la risoluzione del singolo contratto di investimento non si estende agli altri. La disciplina del contratto quadro si trova nel TUF (d. lgs. n. 58/98), e questa richiede la forma scritta solo per il contratto quadro; non è richiesta per i singoli contratti di investimento in quanto sarebbe incompatibile con l’esigenza di speditezza dei traffici.Dalla normativa secondaria, in particolare dal regolamento della Consob, si desumono poi una serie di obblighi informativi in capo all’intermediario nei confronti del cliente: anche questo confermerebbe la natura negoziale dei singoli ordini di investimento. Inoltre, si dice anche che il contratto quadro è un contratto indeterminato e non fa riferimento ai singoli specifici strumenti finanziari. Anche per questo motivo si preferisce ricostruire la natura degli ordini finanziari in termini negoziali.Il collegamento negoziale si ritiene sussista solo tra il contratto quadro (a monte) e il singolo contratto di investimento (a valle), non invece anche tra i singoli contratti di investimento – l’uno è autonomo dall’altro. Si aggiunge che gli ordini di investimento, costituendo dei singoli contratti, possono essere inquadrati all’interno del contratto di vendita o in altri casi di mandato. In ogni caso, risolto un singolo contratto a valle di investimento, la risoluzione di questo non si estende agli altri.2 - Tutela del soggetto debole, il cd. outsiderNel caso di contratto di intermediazione finanziaria si ha da un lato l’investitore e dall’altro lato il cliente (es. assicurazione e assicurato; banca e cliente). Il soggetto debole è detto outsider, compie quell’atto per uno scopo che può anche essere professionale ma è estraneo alla specifica professione svolta. È un soggetto diverso dal cd consumatore; ma in ogni caso si ritiene che permanga la distinzione tra cd. secondo e terzo contratto. Nel caso del contratto di intermediazione finanziaria, ove quindi si ha un soggetto debole cd. outsider (e non il consumatore) si rientra comunque nel secondo contratto. Alcune garanzie del consumatore vengono estese anche al cliente outsider, perché in entrambi i casi vi è un problema di asimmetria informativa. Invece nel terzo contratto (tra impresa debole e impresa forte) non vi è asimmetria informativa, ma invece una asimmetria economica: l’impresa debole è informata, ma conclude il contratto perché non ha alternative soddisfacenti nel mercato.Tra le garanzie che sono riconosciute anche al cliente outsider di sicuro vi è la cd. nullità di protezione, cioè la nullità a legittimità relativa. Solo il soggetto debole, in questo caso il cliente, può farla valere. Persino quando si tratta di rilevazione d’ufficio, il giudice può solo limitarsi a rilevarla ma non può dichiararla: deve informare le parti della possibile nullità, e il consumatore può opporsi a che venga dichiarata.3 - Il contratto monofirmaL’art. 23 TUF prescrive che il contratto di intermediazione finanziaria rivesta forma scritta e prevede anche che una copia dello stesso venga consegnata al cliente. Nei casi di inosservanza, il contratto è nullo; come già visto, la nullità è una nullità di protezione e infatti il terzo comma dell’art. 23 prevede che la nullità possa essere fatta valere solo dal cliente.Potrebbe accadere che nella stipulazione del contratto non vi sia la firma del soggetto intermediario, quindi del cd. soggetto forte (la banca, ad esempio), ma sia presente solo la firma del cliente.Ci si è chiesti se in questo caso il soggetto outsider possa far valere la nullità del contratto di intermediazione finanziaria, o meno.Il problema, in particolare, si è posto perché in questo modo si potrebbe avere un utilizzo abusivo dello strumento di nullità di protezione da parte del cliente: potrebbe stipulare il contratto quadro, valutare l’andamento delle operazioni di investimento, e solo in un secondo momento, nel caso in cui le operazioni siano andate male, sollevare la nullità del contratto per assenza di forma perché manca la sottoscrizione dell’intermediario.È intervenuta la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 898/2018), la quale ha evidenziato quale fosse la ratio della nullità per assenza di forma prevista dall’art. 23 TUF: trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato. Come già visto, è l'investitore che è soggetto debole e quindi necessita di conoscere e di potere verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.Se questa è la ratio, ne deriva che è irrilevante la sottoscrizione dell’intermediario sul contratto quadro, quando questo è stato firmato dall'investitore (soggetto debole) ed una copia gli è stata pure consegnata. La forma in questo caso è una forma funzionale ad informare il cliente: si tratta di forma contenuto, veicolo di alcune informazioni. Se lo scopo della forma è quello di far conoscere queste informazioni sul contenuto del contratto alla parte debole, il fatto che sia presente o meno la sottoscrizione dell’intermediario è del tutto irrilevante. Questa nullità viene equiparata a quella prevista dall’art. 156 c.p.c. – la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha comunque raggiunto lo scopo (e quindi quella di informare).Parte della dottrina ha criticato questa ricostruzione evidenziando che se si parla di forma scritta, la declinazione elementare della forma scritta è quella della scrittura privata (art. 2702 cc), la quale si caratterizza per il fatto che le sottoscrizioni di entrambi i contraenti siano formate per iscritto, altrimenti non si ha forma scritto. La dottrina ritiene che in realtà si poteva arrivare alla medesima soluzione facendo riferimento non tanto ad una forma dell’atto, quanto invece ad un obbligo di informazione per iscritto sul contenuto contrattuale. La sottoscrizione del cliente viene richiesta perché vale quale prova dell’avvenuta accettazione e consegna del contratto ex art. 23 TUF: se l’intermediario è obbligato a informare il cliente, l’assenza della sua firma non è causa di nullità, perché il compito dell’intermediario finanziario è solo quello di informare il cliente.4 - Il problema della nullità selettivaÈ il caso in cui il soggetto cliente abbia stipulato il contratto quadro, abbia fatto poi più operazioni di investimento, e infine decida di far valere la nullità del contratto quadro solo per alcuni dei contratti di investimento; ad esito quindi della valutazione dell’andamento delle varie operazioni.Gli interessi che vengono in rilievo sono, da un lato, la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e, dall’altro lato, la tutela del risparmio (art. 47 Cost.).Secondo parte della dottrina è possibile ammettere tale nullità selettiva: l’art. 23 TUF prevede che la nullità è di protezione e quindi il cliente non solo può scegliere se far valere o meno la nullità, ma anche se avvalersi della nullità in relazione a tutti o solo ad alcuni strumenti.Ci si è chiesti, quindi, se la banca possa in via riconvenzionale far valere la nullità in generale, e quindi di tutti i contratti di investimento.In merito sono state sostenute due tesi:secondo una prima tesi, non è data tale possibilità alla banca, perché altrimenti non sarebbe più una nullità di protezione e a legittimazione relativa. Permettere alla banca di far valere la nullità in generale sarebbe del tutto elusivo rispetto alla disciplina delle nullità di protezione. La banca, piuttosto, potrebbe chiedere la compensazione delle somme spettanti al cliente a fronte della nullità dei contratti di investimento considerati nulli e delle somme ricevute. Potrebbe chiedere tale compensazione solo per quegli specifici contratti nulli, quindi verso i quali il cliente ha fatto valere la nullità di protezione.A sostegno di tale tesi si evidenzia anche che se così non fosse il cliente non farebbe mai valere la nullità di protezione. Infatti, se dovesse farla valere nei confronti di tutti gli strumenti di investimento la farebbe valere solo quando tutti i contratti di investimento vanno male; altrimenti sarebbe svantaggioso per lui.Inoltre, la nullità ha anche una funzione deterrente perché vuole evitare che l’investitore finanziario possa nel futuro con altri clienti non ottemperare ai requisiti di forma richiesti (art. 47 Cost.)Secondo una diversa tesi, è vero che la banca non può in via riconvenzionale far valere la nullità di tutti i contratti di investimento, perché altrimenti verrebbe eluso l’art. 23 TUF nella parte in cui prevede la legittimazione relativa, ma vi è un altro rimedio che discende dai principi generali a favore della banca: se il cliente estende la nullità soltanto ad alcuni ordini di investimento, la banca potrà eccepire l’exceptio doli, cioè il rimedio di carattere generale avverso l’esercizio abusivo di un diritto, cui segue la sterilizzazione dell’azione altrui.Si ritiene che vi sia un abuso del diritto da parte del cliente nei casi in cui vi è malafede: per esempio, quando il cliente ha consentito all’apporre una firma falsa e poi si è lamentato della stessa. Non è possibile dire che vi è un abuso ogni qualvolta il cliente sceglie di estendere la nullità ai soli contratti andati male. Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
13 apr. 2026 • tempo di lettura 3 minuti
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6078/2026 si inserisce nel solco dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità genitoriale, con particolare riguardo ai criteri di individuazione del collocamento del minore e alla struttura del sindacato di legittimità sui provvedimenti resi in sede di reclamo avverso misure temporanee e urgenti.La decisione assume rilievo sistematico nella misura in cui ribadisce la centralità dell’interesse morale e materiale del minore ex art. 337-ter c.c., nonché la necessità di una valutazione concreta e individualizzata delle condizioni familiari, respingendo ogni forma di automatismo fondato su presunzioni legate al genere genitoriale o all’età del minore.La Corte affronta in via preliminare il tema dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo su misure temporanee e urgenti.Richiamando un orientamento ormai consolidato, viene affermato che tali provvedimenti sono suscettibili di ricorso per cassazione quando contengano statuizioni idonee a incidere in modo significativo e non meramente occasionale sulla relazione genitoriale. In particolare, il sindacato di legittimità si giustifica laddove le decisioni determinino modifiche sostanziali del collocamento del minore o delle modalità di frequentazione con uno dei genitori, incidendo così sull’equilibrio del rapporto affettivo.Ne deriva un ampliamento funzionale del controllo di legittimità, ancorato non alla natura formale del provvedimento, bensì alla sua incidenza concreta sui diritti e sugli assetti familiari.Nel merito, la Corte ribadisce che il criterio guida in materia di affidamento e collocamento è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale del minore, ai sensi dell’art. 337-ter c.c.Tale principio non può essere inteso in senso astratto o presuntivo, ma richiede una valutazione prognostica concreta, fondata sull’analisi di una serie di elementi fattuali, quali exempli gratia la modalità di esercizio della funzione genitoriale, la qualità della relazione affettiva tra minore e ciascun genitore, le condizioni di vita e del contesto familiare, la capacità di ciascun genitore di garantire stabilità, cura e continuità relazionale, e via discorrendo.Il giudizio del giudice di merito si configura, dunque, come un accertamento dinamico e contestualizzato, volto a individuare la soluzione più adeguata al caso concreto. Uno dei profili centrali dell’ordinanza riguarda la critica all’utilizzo di criteri generalizzati o standardizzati nella determinazione del collocamento dei minori. La Corte censura espressamente l’impostazione che fonda il collocamento prevalente sulla sola età del minore o su presunte attitudini genitoriali collegate al genere, osservando come tali criteri introducano automatismi incompatibili con la natura personalizzata delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale.In particolare, viene esclusa la legittimità di approcci che, valorizzando in via astratta la figura materna quale figura “naturalmente” prevalente, prescindano da un’analisi concreta delle dinamiche familiari e delle effettive capacità genitoriali.Il principio affermato impone, al contrario, un accertamento rigorosamente individualizzato, che eviti ogni forma di stereotipizzazione della funzione genitoriale.L’ordinanza riafferma, inoltre, la centralità del principio di bigenitorialità, inteso non come formula dichiarativa, ma come criterio sostanziale di organizzazione della vita del minore.La Corte evidenzia che il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori costituisce parametro essenziale di legittimità delle decisioni giudiziali.Ne consegue che ogni compressione significativa della relazione con uno dei genitori deve essere adeguatamente giustificata da circostanze concrete e non può derivare da presunzioni o automatismi decisionali. Sebbene la Corte non introduca un principio nuovo in senso stretto, l’ordinanza consolida un orientamento interpretativo che esclude la configurabilità di una presunzione legale o giurisprudenziale di "maternal preference", anche con riguardo ai minori in tenera età.La decisione si colloca nel progressivo superamento di impostazioni tradizionali che tendevano a riconoscere alla madre una posizione privilegiata nel collocamento dei figli piccoli, ribadendo invece la necessità di una valutazione neutra e concreta, fondata esclusivamente sull’interesse del minore nel caso specifico.L’ordinanza n. 6078/2026 si segnala per la netta riaffermazione di alcuni principi cardine del diritto di famiglia contemporaneo, e cioè la centralità dell’interesse del minore quale criterio esclusivo e concreto di decisione, il rifiuto di automatismi e presunzioni legati all’età o al genere genitoriale, la valorizzazione della bigenitorialità in senso sostanziale e il rafforzamento del controllo di legittimità sui provvedimenti incidenti sulla relazione genitore-figlio.Nel complesso, la pronuncia conferma un modello di giurisdizione familiare sempre più attento alla specificità del caso concreto e sempre meno tollerante verso schemi decisionali rigidi o predeterminati, segnando un ulteriore passo verso una piena individualizzazione della tutela del minore.
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