Egregio Avvocato
Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
La c.d. legge Cirinnà (n. 76 del 2016) ha disciplinato le convivenze di fatto e previsto la possibilità di registrarle.
A tal fine, è necessario che i due soggetti, indifferentemente di sesso diverso o dello stesso sesso, siano maggiorenni, conviventi e uniti stabilmente da un legame affettivo e di coppia, connotato da reciproca assistenza morale e materiale.
Per formalizzare la convivenza di fatto, è sufficiente effettuare una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza, affermando di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa. Tale dichiarazione può essere sottoscritta di fronte all’ufficiale dell’anagrafe o essere inviata tramite fax o per via telematica. Successivamente, l’ufficio rilascia una certificazione, utile alla dimostrazione della convivenza ai fini di legge.
In base alla legge, ai conviventi viene infatti riconosciuta una serie di diritti, tra i quali:
È anche possibile stipulare un contratto di convivenza per regolare i rapporti patrimoniali.
Deve comunque considerarsi che i diritti in questione sono correlati direttamente allo “status” di conviventi di fatto. Anche in mancanza della certificazione, pertanto, i conviventi potranno provare il rapporto duraturo e significativo e far valere i diritti e i doveri connessi.
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Egregio Avvocato
23 set. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Il coniuge che lascia la propria abitazione è, nell'immaginario collettivo, l'origine scatenante la crisi del rapporto matrimoniale. Ad un'attenta analisi, però, non può sfuggire che, invece, la crisi matrimoniale affonda le sue ragioni in un momento antecedente, pertanto l'andarsene via di casa rappresenta solo la plateale esplosione di un malessere che già da tempo covava nella coppia.La ragione per una tale drastica decisione può avere diverse spiegazioni logiche, che esulano dagli scopi di questo intervento. Quello che dobbiamo precisare è la rilevanza giuridica di un tale atto.Oggi, non vi è più il reato di abbandono del tetto coniugale, ma questo gesto può avere delle importanti conseguenze sul piano civilistico in sede di separazione e divorzio. Un tale gesto, infatti, può avere conseguenze importanti ai fini dell'addebito, ragion per cui - qualora ci si dovesse decidere di farlo - è opportuno pianificare le proprie azioni con il proprio legale, onde evitare spiacevoli conseguenze. Pertanto, riteniamo opportuno suggerire di non abbandonare mai la casa coniugale, cercando di resistere - laddove possibile - fino all'udienza presidenziale. Ovviamente, laddove dovessero presentarsi situazioni gravemente conflittuali o il pericolo di strumentalizzazioni o false denunce di violenza, è meglio depositare un ricorso e andare via da casa. In ogni caso, tali decisioni debbono essere attentamente valutate comunemente con il proprio difensore, in quanto, in via astrattamente teorica, esistono delle situazioni in cui l’abbandono immediato della casa coniugale è la soluzione migliore per tutelarsi; difatti, è considerata prevalente la tutela del coniuge eventualmente vittima di episodi di violenza psicologica o fisica. In questi casi, diventa fondamentale far prevalere il diritto del soggetto ad allontanarsi dalla fonte della violenza, rappresentata dall’altro coniuge.Recentemente, la Suprema Corte (Cass. N. 20228/2022) si è interessata all'argomento, asserendo che "l’abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi non costituisce presupposto per l’addebito della separazione qualora la convivenza sia già divenuta intollerabile, non avendo quindi alcuna efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale". Sulla stessa scia, gli Ermellini si erano già espressi precedentemente (Cass. Sez. I, 16.04.2018, n. 9384), sottolineando che “l’abbandono del tetto coniugale è giustificato dalla violazione degli obblighi di fedeltà da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet. Ciò costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.In conclusione, appare opportuno valutare attentamente, insieme al proprio procuratore, tutte i fattori presenti e decidere, sempre di comune accordo, sul da farsi. In ogni caso, sono da evitare i colpi di testa insensati e non opportunamente ponderati.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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28 apr. 2022 • tempo di lettura 3 minuti
In vista di un determinato matrimonio futuro, gli sposi tra loro o anche altri soggetti possono fare un tipo particolare di donazione detta obnuziale. La donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico che la contiene, dove l’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno dei futuri sposi o da un terzo, sia compiuta in riguardo di un futuro e determinato matrimonio.Pertanto, per aversi donazione obnuziale è necessario che si faccia riferimento a un determinato matrimonio, cosicché è da escludere l’attribuzione patrimoniale effettuata nella prospettiva generica e accidentale del matrimonio.L’istituto della donazione obnuziale è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito attraverso il compimento di atti diversi da quelli previsti per la donazione. 1. Chi può essere il donatario e come si perfeziona la donazione?2. Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di separazione o divorzio?3. Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di nullità del matrimonio?1 – Chi può essere il donatario e come si perfeziona la donazione?In tale tipo di donazione il donatario può essere alternativamente: a) uno o entrambi gli sposi (ad esempio un genitore dona al figlio, o al figlio e alla futura moglie); b) i figli nascituri da questi (un genitore dona al nascituro della figlia e del futuro genero).Diversamente da quanto avviene nella donazione tipica, in tale ipotesi la donazione: a) si perfeziona senza bisogno di accettazione a seguito della celebrazione del matrimonio a condizione che nell’atto pubblico sia espressamente indicato che la donazione è motivata dal matrimonio stesso; b) non produce effetti fino alla celebrazione del matrimonio (e, quindi, sottoposta alla condizione sospensiva della celebrazione dello stesso); c) non può essere revocata dal donante né per ingratitudine del donatario né in caso di sopravvenienza di figli; d) non obbliga il donatario a prestare gli alimenti al donante. 2 - Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di separazione o divorzio?A seguito della separazione dei coniugi o di divorzio il bene donato diventa di proprietà esclusiva del donatario della liberalità così come risulta dall’atto pubblico.Quando dall’atto non è possibile individuare il donatario, è necessario accertare se l’attribuzione è stata posta a favore di entrambi i coniugi o di uno solo, considerando che nella maggior parte dei casi la donazione per futuro matrimonio è destinata alla nascente famiglia e non a un donatario determinato. La donazione per futuro matrimonio risolutivamente condizionata alla pronuncia di separazione o divorzio è lecita: il donante può prevedere nel contratto di donazione che gli effetti della liberalità cessino al verificarsi di un evento futuro e incerto come lo scioglimento del matrimonio.3 - Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di nullità del matrimonio?Se il matrimonio è dichiarato nullo anche la donazione obnuziale diventa nulla. Il donatario deve restituire il bene al donante, ma restano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara la nullità.Il coniuge in buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio.Se la donazione era a favore di figli nascituri, essa rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo (ossia del matrimonio contratto in buona fede dai coniugi che ignoravano la causa di nullità).
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9 ago. 2021 • tempo di lettura 3 minuti
Il diritto di famiglia pone la sua attenzione sulla tutela dei figli, trattandosi di una materia non riservata al potere delle parti, ma nella quale sussiste il superiore interesse del minore tutelato dallo Stato e della collettività.I provvedimenti che il Tribunale deve assumere relativamente ai figli sono, soprattutto, quelli inerenti l’affidamento, il collocamento o la residenza privilegiata e la responsabilità genitoriale.Sempre a tutela del minore, inoltre, vi sono i provvedimenti che riguardano i diritti del coniuge non collocatario, ad esempio il diritto di visita ed i provvedimenti di natura economica.Qualsiasi decisione che venga assunta dal Tribunale dev’essere ispirata alla tutela della prole, tenendo in considerazione l’effettivo e reale interesse dei figli ai quali dev’essere garantito il benessere psicofisico finalizzato alla più attenta e favorevole crescita e maturazione, in un contesto sano ed equilibrato. Cosa si intende per affidamento, collocamento e responsabilità genitoriale?Come si individua il collocamento del minore?Come si determina il diritto al mantenimento?1 – Cosa si intende per affidamento, collocamento e responsabilità genitoriale?La materia della tutela dei figli è stata profondamente innovata, prima con l’introduzione dell’affidamento condiviso, mediante la legge n. 54/06, poi da una serie di normative promulgate in favore dei figli, fino ad arrivare al d.lgs 28 dicembre 2013 n. 154 che racchiude nel titolo IX del codice civile la materia della responsabilità genitoriale.La norma cardine è l’articolo 337 ter c.c., la cui novità più rilevante, introdotta con legge n.54/2006, è la presenza al suo interno di tre istituti: a) l’affidamento (custodia del minore) che non coincide più con la responsabilità genitoriale; b) il collocamento o residenza privilegiata, ovvero la determinazione del luogo dove rimane a vivere la prole, dei tempi, della modalità, della presenza dei figli presso ciascun genitore; c) la responsabilità (ex potestà genitoriale) che viene esercitata di norma da entrambi gli affidatari o separatamente in base alle statuizioni del giudice. Quanto all’affidamento, con ciò si intende sostanzialmente la “custodia dei figli”, e cioè il compito per ciascun genitore di provvedere a tutti gli incombenti utili e necessari ad un’esistenza serena dei figli. L’affidamento, di norma, è condiviso ciò significa che i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, restando l’affidamento univoco una eccezione limitata a casi particolari, laddove la custodia ad entrambi i genitori non appaia corrispondente agli interessi della prole.2 - Come si individua il collocamento del minore?Una volta stabilito l’affidamento, il giudice deve individuare il genitore presso il quale andranno a stabilirsi i figli (c.d. genitore collocatario), determinando i tempi e le modalità della loro permanenza presso il genitore prescelto e quella non collocatario e fissando la misura ed il modo della contribuzione nel mantenimento dei minori da parte del genitore non collocatario.Ipotesi frequente è quella in cui i genitori, dinanzi al magistrato per la tutela dei figli minori nati fuori dal matrimonio o in una separazione/divorzio giudiziale, concordano sul collocamento dei figli minori presso la madre alla quale verrà, di conseguenza, assegnata la casa coniugale. È pacifico che in caso di contrasto tra i coniugi circa l’individuazione del genitore collocatario tale compito spetterà al giudice tenendo conto dell’interesse della prole.Il giudice, dunque, nel disporre il collocamento dei figli minori deve prescindere anche dalle colpe e dalle responsabilità dell’uno o dell’altro coniuge del fallimento dell’unione matrimoniale, e dovrà tener conto soltanto della maggiore idoneità da un punto di vista materiale, psicologico ed affettivo dell’uno o dell’altro genitore.3 – Come si determina il diritto al mantenimento?Il dovere di mantenere i figli consiste nell’assicurare loro i mezzi necessari per la salute e il benessere, compatibilmente con il tenore di vita e con le condizioni economiche della famiglia.Tale dovere impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, riconducibili non al solo obbligo alimentare ma estese anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale.L’obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma cesserà soltanto nel momento in cui sarà data prova del raggiungimento dell’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso. Editor: Avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
2 ago. 2025 • tempo di lettura 3 minuti
Oggigiorno, tutti i genitori si trovano costretti a confrontarsi con le nuove tecnologie e, in particolare, con i social, particolarmente amati dai ragazzi. Ovviamente, i figli – soprattutto se adolescenti – vorrebbero poter fare ciò che vogliono sul web. Ma che cosa dice la legge al riguardo? Una recente decisione del Tribunale di Brescia (Tribunale di Brescia, sentenza n. 879 del 4 marzo 2025) fa luce su questo aspetto della vita quotidiana: i genitori devono controllare i profili social dei figli minorenni, soprattutto quando sussiste una condizione di maggiore fragilità e/o immaturità. La sentenza merita attenzione anche perché tocca il tema dei contenuti intimi manipolati tramite software. Ai genitori, quindi, toccherà un dovere di sorveglianza rafforzato anche sui sistemi di intelligenza artificiale, sempre più utilizzati dai ragazzi per creare o modificare i contenuti. Le ultime pronunce sono univoche nel rafforzare i doveri di controllo dei genitori: l’obbligo di vigilanza sui figli si deve tradurre in una limitazione sia quantitativa che qualitativa dell’accesso ai social network, per evitare che vengano utilizzati in modo non adeguato da parte dei minorenni. Questo dovere persiste anche in presenza di limitate competenze tecnologiche da parte dei genitori, i quali sono tenuti ad adottare misure adeguate per comprendere e controllare l'uso che i figli fanno delle piattaforme digitali.In altre parole, i genitori sono tenuti non solo a impartire ai figli minorenni un’educazione all’uso delle tecnologie consona alle proprie condizioni socio-economiche, ma anche a verificare che abbiano acquisito i valori insegnati. Al riguardo, la Giurisprudenza appare costante. Ricordiamo, a titolo esemplificativo, una interessante pronuncia dell’agosto del 2020 del Tribunale di Parma, che, giustamente, ha incluso l’educazione digitale tra i doveri genitoriali e ha richiesto “una supervisione costante dei dispositivi elettronici da parte di entrambi i genitori, con filtri adeguati per evitare contenuti inappropriati”.Ma vi è ancor di più: l’obbligo in capo ai genitori può addirittura comportare un risarcimento del danno a terzi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2048 c.c. che prevede la responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori non emancipati che abitano con essi, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto. Questo implica un dovere di vigilanza attiva e continua sull'attività dei figli, inclusa quella online. Al riguardo, il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza 304/2024, si è occupato del caso di una ragazza dodicenne che aveva aperto un profilo social sul cellulare dei genitori senza condividere con loro la password. Per il giudice tale condotta integra una violazione dell’obbligo di controllo (articolo 2048 c.c.), incardinando in capo ai genitori la responsabilità per “culpa in educando”. La precoce emancipazione dei minori non esclude né attenua la responsabilità dei genitori, i quali, come detto, hanno un onere rafforzato di impartire ai figli l’educazione necessaria, che comprenda anche il corretto utilizzo di software e dispositivi digitali, intelligenza artificiale inclusa. Anche la Cassazione sposa questo orientamento: La Suprema Corte (Cass. 27061/2024) afferma, infatti, che esiste una responsabilità diretta dei genitori che concorre con quella del minore per non aver impedito il fatto dannoso. In questo contesto, gli Ermellini evidenziano che l'obbligo di vigilanza dei genitori non può essere delegato o trascurato, soprattutto in relazione all'uso delle nuove tecnologie da parte dei figli.Le recenti pronunce ribadiscono, quindi, l'importanza di un controllo attento e costante da parte dei genitori sull'attività online dei figli minorenni, quale completamento del generale dovere di educare la prole. L'obbligo di vigilanza de quo comprende la supervisione dei profili social, inclusi quelli falsi, e non può essere eluso invocando scarse competenze informatiche. La mancata osservanza di tali doveri può comportare significative conseguenze legali, tra cui sanzioni pecuniarie per danni derivanti da condotte illecite dei minori. Non basta dire ai figli cosa è giusto: è necessario verificare che lo mettano in pratica.La precoce autonomia digitale dei minori non solleva i genitori dalle loro responsabilità. Al contrario, li obbliga a educare in modo ancora più attento e moderno. Serve un impegno reale nell’insegnare e verificare l’uso corretto delle tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale.
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