Egregio Avvocato
Pubblicato il 21 gen. 2021 · tempo di lettura 4 minuti
Alla morte di una persona i suoi beni passano agli eredi, testamentari o legittimi. Il trasferimento di ricchezza a causa di morte è tassato dallo Stato ed è per questo che i chiamati all'eredità, o coloro che nel frattempo l’amministrano, devono presentare la Dichiarazione di Successione presso l’Agenzia dell’Entrate. Ma cos’è la dichiarazione e chi, di preciso, la deve presentare?
1 - Cos’è la Dichiarazione di Successione
Quasi tutti i trasferimenti di ricchezza sono sottoposti al pagamento di un’imposta a favore dello Stato, tra questi rientrano i trasferimenti che si generano in forza di una successione a causa di morte: cioè i beni che alla morte del defunto passano a favore dei suoi eredi, legittimi o testamentari.
Infatti, il D.P.R. n. 637/1972, che regola l’imposta sulle successioni e donazioni, all’art. 1 stabilisce che l'imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte. Ciò giustifica la ragione per cui, alla morte di un soggetto, deve essere presentata presso l’Agenzia delle Entrate la cd. Dichiarazione di Successione.
La dichiarazione contiene la descrizione analitica di tutti i beni e diritti che si trovano nell’asse ereditario ed il relativo valore, proprio al fine di permettere all’Agenzia l’individuazione della base imponibile e la determinazione dell’eventuale imposta da liquidare.
L’imposta di successione non è sempre dovuta! In caso di eredità a favore del coniuge o di parenti in linea retta si paga soltanto se l’asse ereditario supera la franchigia di 1 milione di euro e per un’aliquota del 4% (per le altre franchigie e aliquote guarda qui).
2 - Chi deve presentarla ed entro quanto tempo
Entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che ai sensi dell’art. 456 codice civile coincide con il momento della morte, sono obbligati a presentare la dichiarazione:
Se vi sono più persone obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che ne venga presentata una sola: ad esempio, se alla morte sono chiamati all’eredità più figli, basta che uno solo di questi presenti la dichiarazione.
Sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione il coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (cioè i figli, discendenti o genitori) ai quali sia stata devoluta un’eredità con valore dell’attivo non superiore a 100.000 euro e nell’asse ereditario non ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari.
In caso di dichiarazione tardiva si può sempre procedere ad un ravvedimento operoso: ossia si produrrà la dichiarazione e si pagheranno gli interessi di mora. Tuttavia, se l’Agenzia delle Entrate ha già operato l’accertamento d’ufficio il ravvedimento operoso non sarà più possibile e si dovranno pagare le sanzioni amministrative in aggiunta a quanto dovuto e agli interessi di mora.
3 - Dove e come presentarla
Dal 2018 la dichiarazione può essere presentata solo online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal contribuente o da un professionista incaricato.
L’Agenzia delle Entrate fornisce sul proprio sito il Modello di Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, accompagnato da due fascicoli che forniscono le istruzioni per l’inserimento corretto di tutti i dati.
Ad esempio, nella dichiarazione dovranno essere indicati, oltre ai dati degli eredi e del defunto:
Se nel compendio ereditario ci sono beni immobili (terreni o fabbricati) occorre versare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione anche le imposte ipotecaria e catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali.
Attenzione! chi ha presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non deve presentare la dichiarazione IMU: sono gli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate che trasmettono la copia della dichiarazione al Comune.
4 - Perché è importante
Oltre a comunicare il trasferimento dei beni agli eredi a fini fiscali, la dichiarazione di successione è importante perché nessun bene ricevuto in eredità può essere venduto se non sono state pagate le relative imposte. Inoltre, la prova della presentazione della dichiarazione viene richiesta sempre dalle banche prima di poter mettere a disposizione degli eredi il conto corrente del defunto.
È importante precisare che la dichiarazione di successione è ben diversa dall’accettazione dell’eredità. Abbiamo visto, infatti, che la dichiarazione ha una mera valenza fiscale, volta a individuare la consistenza dell’asse ereditario e verificare se è dovuta l’imposta di successione e il suo quantum: pertanto, la dichiarazione non sostituisce l’accettazione dell’eredità, cioè l’atto con cui gli eredi accettano di subentrare in ogni rapporto giuridico attivo e passivo del de cuius.
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Egregio Avvocato
4 nov. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
L’articolo 1571 del codice civile definisce la locazione come quel contratto con il quale una parte si obbliga nei confronti di altra parte di farle godere un bene – mobile o immobile – per un determinato periodo di tempo e verso il pagamento di un dato prezzo, il c.d. canone.Quando si tratta di beni immobili locati a fini abitativi, la Legge n. 431/1998 stabilisce che il contratto di locazione deve avere durata, minima, di quattro anni rinnovabili, alla scadenza, per ulteriori quattro.È, tuttavia, possibile stipulare il contratto per una durata inferiore. Infatti, è stato previsto il c.d. contratto di locazione ad uso transitorio. Ma cosa prevede la legge in merito? E cosa si intende per affitto breve, formula sempre più utilizzata, specialmente per fini turistici?Cosa si intende per locazione ad uso transitorio?…e cosa per locazione breve?È possibile applicare la cedolare secca agli affitti brevi?Quali adempimenti per gli intermediari?Gli affitti brevi con finalità turistiche: il c.d. Codice CIR1 - Cosa si intende per locazione ad uso transitorio?Come accennato in premessa, quando si tratta di locazione di un immobile a fini abitativi, la legge prevede una durata minima di quattro anni, con possibilità di rinnovo, alla scadenza, per ulteriori quattro anni.Certamente, nulla impedisce alle parti contraenti di stipulare un contratto dalla durata superiore. Tuttavia, accade molto di frequente che le parti stipulino un contratto di durata inferiore al minimo previsto dalla legge.Si tratta delle ipotesi dei cosiddetti contratti di locazione abitativa a uso transitorio. Ma cosa si intende per contratto di locazione ad uso transitorio?Il contratto transitorio è regolamentato dall’articolo 5 della già citata Legge del 1998, sebbene tale articolo si concentri unicamente sulle locazioni stipulati dagli studenti universitari.Nonostante ciò è possibile affermare che il contratto di locazione transitoria è un tipo di contratto riguardante la locazione di immobili ad uso abitativo per esigenze temporanee non turistiche. Difatti, il locatore concede per un periodo di tempo limitato l’immobile al conduttore, dietro il corrispettivo del pagamento del canone.Ma quali sono i requisiti e la durata del contratto di locazione transitoria?Tale contratto deve avere, per legge, una durata compresa tra 1 e 18 mesi. Nel caso in cui il contratto superi i 30 giorni, lo stesso deve essere registrato. Questo contratto può essere stipulato nel caso in cui il conduttore si sia dovuto trasferire, momentaneamente, per motivi di studio o di lavoro, oppure se non ha disposizione la propria abitazione in quanto in fase di ristrutturazione o ancora se deve assistere un familiare per problemi di salute.2 - …e cosa per locazione breve?Più di recente si è diffusa un’altra tipologia di contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, caratterizzata da una durata certamente inferiore. Si tratta, in un certo senso, di una sottocategoria della locazione ad uso transitorio e si definisce locazione (noto anche in modo non del tutto corretto come affitto) breve o ad uso turistico.Tale tipologia di contratto di locazione ha preso sempre più piede grazie al diffondersi di portali per i servizi turistici che hanno, indubbiamente, facilitato l’incontro della domanda con l’offerta.Almeno inizialmente, i contratti di locazione breve erano disciplinate da alcune leggi regionali. Tuttavia, il legislatore è intervenuto con il Decreto Legge n. 50 del 2017, dettando una disciplina fiscale apposita.Inoltre, il citato Decreto Legge definisce la locazione breve come un contratto di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Per poter rientrare in questa nuova disciplina, tuttavia, i contratti di locazione breve devono essere stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa sia direttamente sia indirettamente tramite soggetti intermediari o portali telematici.La locazione breve deve riguardare le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 ad A11, con esclusione della categoria A10 relativa a uffici o studi privati, che devono essere locate ad uso abitativo.3 - È possibile applicare la cedolare secca agli affitti brevi?La risposta è certamente affermativa.Ma facciamo un passo indietro. Cos’è la cedolare secca? La cedolare secca, riportando la definizione rinvenibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è un regime facoltativo che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali. Inoltre, per i contratti con cedolare secca non è necessario pagare l’imposta di registro e quella di bollo dovute per le registrazioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti. Tuttavia, scegliere di optare per la cedolare secca comporta la rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, inclusa la variazione secondo gli indici ISTAT.Ma, tornando all’ipotesi della locazione breve, la normativa in materia consente al proprietario dell’immobile di optare per il regime della cedolare secca potendo, quindi, assoggettare il reddito derivante dalla locazione stessa all’imposta del 21%, sostitutiva di IRPEF e addizionali.4 - Quali adempimenti per gli intermediari?Come detto, la figura dei contratti di locazione breve è sorta insieme alla diffusione dei portali telematici di servizi turistici che possono tranquillamente considerarsi degli intermediari nella stipula dei contratti medesimi.Quali sono gli adempimenti da compiere? Il già citato Decreto Legge n. 50 del 2017 ha previsto alcuni specifici adempimenti di natura informativa ogni qualvolta che un intermediario intervenga nella stipula di un contratto di locazione breve.In particolare, gli intermediari devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati a far data dal 1° giugno 2017 per il loro tramite e trattenere una somma – pari al 21% del canone – laddove intervengano anche nel pagamento o incassano i corrispettivi. Tale somma va, poi, versata tramite il modello F24.I dati relativi alle locazioni brevi devono essere comunicati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. Nel caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è prevista la sanzione da € 250,00 a € 2.000 indicata dal Decreto Legislativo n. 471/1997 all’articolo 11, comma 1. 5 - Gli affitti brevi con finalità turistiche: il c.d. Codice CIROltre a quelli appena menzionati, alcuni Regioni hanno introdotto ulteriori adempimenti di carattere amministrativo relativamente alle locazioni brevi con finalità turistiche.In particolare, la Regione Lombardia ha istituito il c.d. Codice Identificativo di Riferimento da utilizzare negli annunci di promozione e commercializzazione degli immobili dati in locazione turistica.Nel dettaglio, con lo scopo di semplificare i controlli da parte delle autorità si è previsto che la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture ricettive dati in locazione breve per finalità turistiche con scritti o supporti digitali devono, necessariamente, indicare l’apposito codice identificativo di riferimento.Sul punto è intervenuto anche il c.d. Decreto Legge Crescita n. 34 del 2019, istituendo una vera e propria banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazione brevi, prevedendo che esse debbano essere identificate attraverso un codice alfanumerico da utilizzare per ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi al pubblico.Il Ministero del Turismo ancor più di recente – il 29 settembre 2021 – ha poi dato attuazione al precedente Decreto, disciplinando ancor più nel dettaglio la banca dati e disponendo che laddove le Regioni non si siano già dotate di un Codice CIR – Codice Identificativo di Riferimento Regionale – sarà la stessa banca dati a generare il codice identificativo alfanumerico.Editor: avv. Marco Mezzi
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Egregio Avvocato
25 lug. 2025 • tempo di lettura 7 minuti
Secondo l’art. 574 c.p. “chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni”.Si tratta di un reato rivolto a tutelare la responsabilità genitoriale e il diritto del minore a vivere nel proprio ambiente. Per quanto riguarda il soggetto attivo, il reato è comune, poiché può essere commesso da chiunque. È permanente, perché l’azione criminale deve perdurare nel tempo e, precisamente secondo giurisprudenza costante, per un periodo “significativo” (Cassazione Civile, sent. 21 ottobre 2024, n. 27169) Il reato di sottrazione dei minori è, forse, uno dei più comuni nelle vicende patologiche dei rapporti familiari. Spesso, uno dei due coniugi, di fronte alla irreversibile frattura del rapporto coniugale, e lasciandosi sicuramente andare ad un comportamento irrazionale, decide di fuggire via con la prole, quasi a volersi sottrarre a quel tormento psicologico che la fine di ogni rapporto comporta. Altre volte, invece, la sottrazione dei minori è premeditata fin nei minimi dettagli. Il reato de quo nasce dalle disposizioni civilistiche, secondo cui i figli sono in genere sotto la custodia di entrambi i genitori, ragion per cui ogni spostamento deve obtorto collo essere autorizzato - o, nel migliore dei casi, non ostacolato - dall'altro coniuge. Ci si chiede se la sottrazione debba necessariamente essere fisica e comportare l’allontanamento del minore in un posto diverso dalla nota residenza e sconosciuto all’ex coniuge.Entrambi i punti sono stati recentemente discussi dalla Cassazione.La Suprema Corte, con sentenza n. 32005 del 30/08/2022, ha ribadito che la sottrazione di minore descritta dall’articolo 574 c. p. possa essere attuata anche in assenza di coercizione assoluta, mediante una condotta semplicemente rivolta a “ostacolare gli incontri del figlio con il padre”. Può dunque essere sufficiente a integrare il reato la proposizione di ostacoli “che non abbiano carattere e durata meramente simbolica” e che “impediscano la coltivazione di un rapporto stabile e continuativo tra il figlio e un genitore”. Non è dirimente che il genitore “sottratto” sappia benissimo dove risiede e come vive il figlio, in quanto è sufficiente che ad esso venga arbitrariamente impedito, con una condotta reiterata, di mantenere le relazioni con il minore. Dunque, secondo la Cassazione, il reato previsto dall'articolo 574 c. p. si ravvisa anche nella condotta di una madre “che ha completamente escluso la figura paterna dall'esercizio delle prerogative genitoriali, assumendo in via unilaterale tutte le scelte fondamentali relative alla vita del minore, violando reiteratamente i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria”.La decisione degli Ermellini strada funge dunque da monito per tutti i casi, nei quali alla frequentazione tra la prole e il genitore non collocatario vengono frapposti ostacoli non assoluti, e non necessariamente comportanti la sottrazione materiale del minore dal suo ambiente di vita, ma pur tuttavia gravi, deliberati, sistematici e protratti nel tempo, anche mediante condotte puramente omissive o indirette.Non è chiaro se sia necessario, per integrare la fattispecie di reato in esame, se la violazione dei provvedimenti in precedenza assunti dall’autorità giudiziaria, come accaduto nella fattispecie, rappresenti o meno un elemento costitutivo. Prima facie, sembrerebbe tuttavia di no, anche perché, citando un precedente giurisprudenziale, la sentenza de quo ha chiarito le differenze rispetto all’articolo 388 c. p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), per quanto attiene alla lesione degli interessi della famiglia.Le due fattispecie di reato non coincidono, in quanto hanno portata e significato diversi. Infatti, ha sostenuto la Suprema Corte, “se l’agente non ottempera a particolari disposizioni del giudice civile - sulla quantità e durata delle visite consentite al genitore non affidatario, sulle modalità e condizioni in genere fissate nel provvedimento - deve configurarsi il delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice; se, invece, la condotta di uno dei coniugi porta ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza del coniuge affidatario, così da impedirgli non solo la funzione educativa ed i poteri insiti nell’affidamento, ma da rendergli impossibile quell’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nell’interesse del minore e della società, in tal caso ricorre il reato di cui all’articolo 574”.Tale orientamento è stato poi confermato da Cass. 390/2025, secondo cui integra il reato ex art. 574 c.p. non solo l'allontanamento fisico del minore, ma anche la condotta del genitore che, attraverso comportamenti ostruzionistici, impedisca all'altro genitore l'esercizio delle prerogative genitoriali.Il reato in esame è, poi, tutelato da norme internazionali. Tra tutte, vogliamo ricordare il regolamento 2019/1111 (“Bruxelles II ter”) (le cui disposizioni, nei casi di sottrazione intra-europea, integrano quelle della Convenzione dell’Aja del 1980) e, soprattutto, la Convenzione de L’Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori, la quale prevede un meccanismo volto a garantire il rientro del minore nell’abituale luogo di residenza.Con sentenza 10 luglio 2024, n. 18845, la Corte di cassazione ha fatto luce sulle circostanze che debbono essere considerate affinché il trasferimento di un minore in tenera età possa ritenersi illecito a norma dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori. Nella stessa pronuncia ha chiarito le modalità che debbono essere impiegate per valutare la sussistenza del “grave rischio nel rimpatrio del minore”, agli effetti dell’art. 13, par. 1, lett. b) della stessa Convenzione. Perché il trasferimento sia considerato illecito, e dunque il giudice possa ordinare il rientro del minore, l’art. 3 della suddetta Convenzione richiede che siano soddisfatti tre requisiti:immediatamente prima del trasferimento, il minore doveva risiedere abitualmente nello Stato da cui è stato portato via;il trasferimento deve essere avvenuto in violazione dei diritti di custodia sul minore spettanti a una persona fisica o giuridica in base alla legislazione di detto Stato;tali diritti dovevano essere effettivamente esercitati al momento del trasferimento.La Convenzione contempla però dei casi in cui, quand’anche ricorrano dette condizioni, il giudice può escludere il rientro. Uno di questi è contemplato dall’art. 13, par. 1, lett. b), ai sensi del quale il trasferimento non è illecito se vi è il grave rischio che il minore sia esposto a un pregiudizio fisico o psicologico o possa trovarsi in una situazione intollerabile nello Stato da cui è stato sottratto.Da ultimo, occorre rilevare che in tema di sottrazione internazionale di minori, al fine di escludere ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, la sussistenza delle condizioni ostative al rientro del minore nello Stato ove abitualmente risiede e in particolare al fine di ritenere non sussistente il fondato rischio per il minore di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile, non sono sufficienti le valutazioni (ancorché approfondite) compiute dalle autorità competenti dello Stato di residenza del minore, ma sono necessari ulteriori accertamenti (da svolgere anche mediante indagine tecnica) da parte del giudice italiano. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 12035/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 7 maggio.Al riguardo, la Cassazione si è innanzitutto richiamata agli orientamenti della Corte di giustizia sull’argomento. Ai fini della determinazione della residenza abituale del minore nei casi di sottrazione, i giudici di Lussemburgo hanno infatti dato rilievo a due elementi: l’effettiva custodia del minore, dovendosi valorizzare, ad esempio, “la circostanza che il genitore che esercita di fatto la custodia del minore continui a vivere con quest’ultimo in un determinato luogo e ivi eserciti la sua attività professionale” (Corte di giustizia, sentenza 28 giugno 2018, causa C-512/2017, HR, ECLI:EU:C:2018:513); e la sua età. Così, nel caso del minore di pochi mesi, bisogna tenere in conto che il suo ambiente è “essenzialmente familiare” e determinato dalle persone che si prendono cura di lui nel quotidiano (Corte di giustizia, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-497/10, Mercredi c. Chaffe, ECLI:EU:C:2010:829). Queste avranno dunque “particolare importanza per determinare il luogo in cui si trova il centro della sua vita” (Corte di giustizia, sentenza 28 giugno 2018, causa C-512/2017, ECLI:EU:C:2018:513).A simili conclusioni è pervenuta la giurisprudenza interna. Anche la Cassazione ha affermato che, allo scopo di individuare la residenza abituale di un minore di tenera età, che sia custodito dalla madre in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il padre, occorre verificare “l’integrazione della madre” nel primo Stato, “della quale partecipa anche il minore” (Cass. 32194/2022). Più in generale, la Cassazione ha più volte inteso la nozione di “residenza abituale”, quale “luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza…ha il centro dei propri legami affettivi…derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione” (tra le tante, v. Cass. n. 1838/2011; Cass. 19664/2014).Emerge a chiare lettere l’importanza di esaminare attentamente la portata delle condizioni per l’ordine di rientro del minore, così come il concetto di residenza abituale di quest’ultimo nel contesto di sottrazione internazionale dei minori, elementi chiave per poter ottenere la protezione internazionale garantita dalla più volte richiamata Convenzione. A tale tema dedicheremo un apposito articolo!
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20 dic. 2025 • tempo di lettura 5 minuti
La pubblicazione e il relativo consenso di pubblicare e condividere le foto dei propri figli sui social è un tema molo dibattuto nel diritto di famiglia e rappresenta un terreno di scontro non solo per coppie sposate e non, ma anche in dottrina e giurisprudenza le opinioni sono spesso discordanti. Partiamo dall'assunto secondo cui, per potere pubblicare le foto dei figli minori, è necessario il consenso di entrambi i genitori che godano della responsabilità genitoriale. In tal modo, si cerca di tutelare il diritto costituzionalmente rilevante all’immagine e alla riservatezza, che nel caso dei bambini gode di una salvaguardia privilegiata che trova il suo fondamento giuridico nella legge 176/1991, che ha ratificato in Italia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (la quale, all’art. 16 c.1, prevede che i minori non possano essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella loro vita privata, né di affronti illegali al loro onore e reputazione) nonché nell’articolo 10 del Codice civile, e nell’articolo 2 della Costituzione. Più recentemente, è anche intervenuto il Regolamento Europeo sulla Privacy, il quale dispone che: “I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (…)”; (Considerando n. 38 Regolamento UE 679/2016). Il medesimo Regolamento (articolo 8), come attuato in Italia (d.lgs. n. 101/2018 art. 2 quinquies), stabilisce che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni, come la pubblicazione di immagini, sia lecito purché il consenso venga prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Fatte tali necessarie premesse, esaminiamo alcune pronunce di diversi Tribunali, che si sono pronunciati al riguardo:Il Tribunale di Trani (ordinanza 30 agosto 2021) ha accolto il ricorso d’urgenza promosso dal padre di una minore nei confronti della madre, da cui era legalmente separato, per rimuovere le immagini e le informazioni relative alla figlia pubblicate sui social network, inibendone la futura diffusione senza l’espresso consenso paterno e condannando la madre, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro - a favore della figlia - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e per ogni violazione o inosservanza successiva.Infatti, la Corte ha ritenuto fondate le ragioni di un padre, in totale disaccordo sulla pubblicazioni di immagini della figlia minore, e ha ordinato alla madre di rimuovere dai propri social tutte le immagini pubblicate della figlia, le ha inibito per il futuro di diffondere immagini e video della minore senza il consenso del padre e l’ha addirittura condannata una cifra simbolica per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e, dunque, nella cancellazione delle immagini già pubblicate. - Questa pronuncia ricalca un meno recente, ma sempre attuale, provvedimento del Tribunale di Mantova del 2017. In quella occasione il Tribunale ha considerato l’inserimento di foto dei figli minori sui social, avvenuto con l’opposizione dell’altro genitore, una violazione di norme interne e internazionali: l’articolo 10 del codice civile, gli articoli 4,7,8 e 145 del Codice in materia di dati personali e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991 e l’art. 8 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (non ancora in vigore all’epoca).Questa pronuncia ricalca un meno recente, ma sempre attuale, provvedimento del Tribunale di Mantova del 2017. In quella occasione il Tribunale ha considerato l’inserimento di foto dei figli minori sui social, avvenuto con l’opposizione dell’altro genitore, una violazione di norme interne e internazionali: l’articolo 10 del codice civile, gli articoli 4,7,8 e 145 del Codice in materia di dati personali e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991 e l’art. 8 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (non ancora in vigore all’epoca).Anche il Tribunale di Roma, sulla scia di precedenti decisioni, ha dichiarato che "deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio". Tra le ultime pronunzie vi è la sentenza del Tribunale di Rieti n. 443 del 17.10.2022 che si è occupata del caso di una zia (sorella della madre dei minori) che ha condiviso su una nota piattaforma social la foto di due bambini senza il consenso del padre. Il Giudice ha stabilito che “la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti soggetti minori di età richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi dell’art. 320 c.c., in quanto si tratta di un atto che eccede l’ordinaria amministrazione, avente ad oggetto il trattamento di dati sensibili". Qualora si violi tale principio, è risarcibile il danno non patrimoniale da lesione del diritto all’immagine e del diritto alla privacy del minore ritratto, purché allegato in modo sufficientemente specifico e provato, sia pure per presunzione. Dal nostro punto di vista condividiamo pienamente tali decisioni, che sono prese nel pieno rispetto del concetto di bigenitorialità alla base del nostro ordinamento e che rispecchiano, a parte ogni altra considerazione, l'importanza della condivisione su scelte fondamentali che riguardano i figli. Resta, infine da chiarire quando diventa reato pubblicare le foto dei minori sui social. Di questo, però, ci occuperemo in un prossimo intervento!
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31 gen. 2023 • tempo di lettura 2 minuti
Apprendiamo con soddisfazione il cambio di rotta della Suprema Corte, che - in extremis - muta orientamento e riconosce implicitamente la superiorità del diritto canonico rispetto a quello nazionale. Come risaputo, in precedenza la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio era riconosciuta solo in base al limite temporale dei tre anni (Sezioni unite, sentenza 16379/2014). Era un patetico, ridicolo tentativo di limitare l'ingerenza della Chiesa negli affari civili di una repubblica sempre più laica ed anti - cristiana. Tale tentativo, comunque, ledeva gli stessi principi del diritto nazionale, in quanto de facto impediva il riconoscimento di vizi tra l'altro sottolineati dall'art. 120 c.c. Il diritto canonico (articolo 1095 numero 2) riconosce l'incapacità consensuale «anche quando il nubente (uno degli sposi) manchi gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali reciproci ... . Il soggetto, pur essendo cosciente del proprio stato e consapevole dell’atto del matrimonio, manca della capacità di valutare praticamente e concretamente gli effetti del matrimonio che sta per celebrare: capacità di ponderare la scelta del matrimonio, di quel matrimonio e di quel partner. Questa incapacità si verifica in caso di gravi forme di nevrosi e psicopatie, a causa di alcolismo e tossicodipendenza. La discrezione di giudizio è una maturità psicologica che ha interferenze con la maturità affettiva». Sempre l’articolo 1095 del Codice ecclesiastico, al n.3, definisce l’incapacità ad adempiere: «l’invalidità del consenso può derivare anche da cause di natura psichica che compromettono la possibilità di assumere ed adempiere agli obblighi essenziali, e quindi vanificano la volontà di contrarre matrimonio». Deve, ovviamente, trattarsi di «di un’incapacità particolarmente rilevante, che si esprime in una grave forma di anomalia. Cause di natura psichica gravi, che possono compromettere un valido consenso sono, ad esempio: l'omosessualità, il transessualismo, il sadismo, il masochismo». Con la decisione in esame, la Cassazione asserisce che è possibile derogare al tetto dei tre anni di convivenza, fissati dalle Sezioni unite. Ed invero, osservano adesso gli Ermellini, l’incapacità a prestare consenso di uno degli sposi al momento del matrimonio, quale causa di invalidità, è prevista anche dall’articolo 120 del Codice civile, secondo il quale «il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio». La decisione appare pienamente condivisibile, soprattutto in quanto - così facendo - si evita una dicotomia basata solo su un elemento temporale e dettata da una sempre più marcata laicità di uno stato che ha perso il senso delle proprie origini e che corre a grandi passi verso il baratro.
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