Vaccini e Responsabilità genitoriale  | Egregio Avvocato


In tempi di COVID, i contrasti tra i genitori si acuiscono ancor di piú, in relazione ad un tema che é diventato di stringente attualitá per tutti noi, vale a dire il vaccino anti COVID.

In via preliminare, vogliamo sottolineare come, a nostro parere, al momento la vexata quaestio sulla vaccinazione abbia assunto toni da guerra civile, il che appare, a parere dello scrivente, assolutamente fuori luogo. Per inciso, riteniamo che, di fronte ad una minaccia globale, la sola risposta da fornire sia quella data dalla scienza, la quale sola puó fornire le informazioni sufficienti ad ognuno di noi per poter decidere se volersi proteggere o meno. Ma quid iuris quando il problema si pone per un minore, per il quale il potere decisionale spetta a chi ha la responsabilità genitoriale?

Uno spunto interessante ci viene da recenti decisioni del Tribunale di Monza, sempre attento a problematiche nuove ed attuali.

Un padre "no vax" rifiutava l'assenso al vaccino, senza considerare la volontà espressa dal figlio minore di anni 15, senza tenere conto dell´art. 3 legge n. 219/2017, secondo cui «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità». Veniva pertanto introitato un ricorso ex art. 709-ter per contrasti nell'esercizio della responsabilità genitoriale in ambito sanitario, sub specie di consenso al vaccino anti Covid-19. Il Tribunale, valutato il concreto pericolo per la salute del minore, il diffondersi della malattia sul territorio nazionale, la circostanza che i trattamenti vaccinali sono considerati dalla comunità scientifica efficaci, sospendeva momentaneamente la responsabilità del genitore contrario al vaccino.


Analogamente il Tribunale di Milano prendeva posizione al riguardo, con una decisione che susciterà un intenso dibattito al riguardo.

Il padre di una bambina di 11 anni, conveniva in giudizio la sua ex moglie che si opponeva a somministrare alla loro figlia i vaccini (sia quelli obbligatori per legge che quelli facoltativi ma utili per la tutela della salute). La donna si opponeva persino ai tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 ed il test antigenico per accedere alle lezioni scolastiche. Chiedeva, pertanto, il padre, di essere autorizzato, anche a fronte di mancato consenso o dissenso materno, a prestare da solo l’assenso affinché la figlia minore infrasedicenne possa ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, come da legge 119/2017, nonché le vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento del 12° anno d’età o comunque secondo le indicazioni del pediatra e di essere autorizzato a prestare, da solo e senza necessità del consenso materno, l’assenso affinché la figlia possa effettuare, ogni volta che sarà necessario, il tampone anti-COVID.

Il Tribunale di Milano ribadisce che per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale, le vaccinazioni obbligatorie per legge (come, ad esempio, l´anti-poliomielitica, l´anti-difterica, l´anti-tetanica, l´anti-epatite B, l´anti-pertosse, l´anti-Haemophilus influenzae tipo b, l´anti-morbillo, l´anti-rosolia, l´anti-parotite, l´anti-varicella).


Quanto al vaccino anti covid, il Tribunale sottolineava che esso é raccomandato dalla scienza medica a livello internazionale e, pertanto, autorizzava il padre a «provvedere in autonomia, senza il consenso della madre», a sottoporre la figlia a tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; a farle i tamponi molecolari per la diagnosi del COVID-19 tutte le volte che sia necessario; a farle mettere la mascherina a scuola e in tutte le situazioni imposte dalla legge; e, quando la figlia compirà 12 anni, «a valutare in autonomia, sempre senza l’accordo della madre, se sia necessario o anche solo opportuno somministrarle il vaccino anti COVID, visti gli approdi della scienza, le autorizzazioni degli enti regolatori, le norme di legge e le raccomandazioni del pediatra».


Entrambe le decisioni ci sembrano condivisibili sia da un punto di vista giuridico che etico, e rimarcano - qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il diritto vigente, in tema di tutela della salute, non puó discostarsi dalle "raccomandazioni" della scienza medica, frutto della piú accurata ricerca farmacologica. In ogni caso, siamo sicuri che queste sentenze faranno non poco discutere gli operatori del diritto e i cittadini comuni. Ben venga la discussione, purché essa rimanga nei limiti di un confronto pacato e rispettoso della libertà di pensiero altrui.

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La pubblicazione online di pagelle e voti scolastici dei minori: profili giuridici, pedagogici e di tutela della privacy

11 lug. 2026 tempo di lettura 5 minuti

La crescente diffusione dei social network ha modificato profondamente le modalità con cui le famiglie condividono eventi e successi dei propri figli. Tra le pratiche sempre più frequenti emerge la pubblicazione online di pagelle, voti scolastici e risultati accademici dei minori. Sebbene tale comportamento sia spesso motivato dall'orgoglio genitoriale, esso solleva rilevanti questioni giuridiche, etiche e pedagogiche. Il presente contributo analizza le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, il fenomeno dello sharenting e le implicazioni educative legate all'esposizione digitale dei minori.L'avvento delle piattaforme digitali ha favorito una condivisione sempre più intensa della vita familiare. Fotografie, video, certificati scolastici e risultati accademici vengono frequentemente pubblicati sui social media, contribuendo alla costruzione dell'identità digitale dei minori. In particolare, durante il periodo di consegna delle pagelle scolastiche, numerosi genitori condividono online immagini dei voti ottenuti dai figli, spesso senza considerare le conseguenze che tali pubblicazioni possono avere sul diritto alla riservatezza e sull'autodeterminazione digitale dei ragazzi.La questione assume una particolare rilevanza poiché coinvolge soggetti minorenni, caratterizzati da una tutela rafforzata nell'ambito della protezione dei dati personali.Il Garante per la protezione dei dati personali ha dedicato ampio spazio al tema della privacy scolastica nel vademecum La scuola a prova di privacy, documento rivolto a studenti, famiglie e istituzioni scolastiche.Secondo il Garante, i voti scolastici sono accessibili attraverso il registro elettronico esclusivamente mediante credenziali personali dello studente e della sua famiglia. Nel caso di scuole prive di registro elettronico, è consentita l'affissione dei tabelloni, purché siano escluse informazioni che possano rivelare condizioni di salute o altre informazioni personali non pertinenti.Particolare attenzione viene posta agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): eventuali riferimenti a prove differenziate non devono comparire nei tabelloni pubblici, ma esclusivamente nella documentazione individuale destinata allo studente.L'Autorità sottolinea inoltre che la pubblicazione online degli esiti scolastici non è ammessa per le istituzioni scolastiche. Tale divieto si fonda sulla considerazione che la diffusione via Internet costituisce una forma particolarmente invasiva di trattamento dei dati personali, poiché le informazioni possono permanere in rete per un tempo indefinito ed essere consultate da soggetti estranei alla comunità scolastica.Dal punto di vista giuridico, i voti scolastici non rientrano tra le categorie particolari di dati personali (i cosiddetti "dati sensibili"), ma costituiscono comunque informazioni riferibili a una persona identificata o identificabile.Secondo diversi professionisti del settore legale, la pubblicazione di un voto scolastico non configura automaticamente una violazione della normativa sulla privacy. Tuttavia, il problema emerge quando tali informazioni vengono associate a elementi identificativi quali, exempli gratia, nome e cognome, fotografia del minore, istituto scolastico frequentato, classe di appartenenza, ulteriori dettagli personali, etc.In questi casi aumenta significativamente il rischio di identificazione del minore e di diffusione incontrollata delle informazioni. Gli esperti raccomandano pertanto, qualora si scelga di condividere tali contenuti, di oscurare ogni dato identificativo e di limitare la visibilità dei post a cerchie ristrette di utenti.La pratica della condivisione online di contenuti riguardanti i figli è comunemente definita sharenting, termine derivante dalla fusione delle parole inglesi sharing (condivisione) e parenting (genitorialità).Secondo il Garante, la pubblicazione sistematica di immagini, video e informazioni personali contribuisce alla costruzione della reputazione digitale dei minori fin dalla più tenera età. Tale processo avviene spesso senza il consenso consapevole degli interessati e può influenzare la percezione sociale futura del soggetto.La reputazione digitale rappresenta oggi una componente significativa dell'identità personale. Le informazioni pubblicate dai genitori possono permanere online per anni, essere archiviate, condivise o indicizzate dai motori di ricerca, generando una traccia digitale difficilmente eliminabile.Un aspetto particolarmente critico riguarda il diritto del minore a definire autonomamente la propria immagine pubblica. Crescendo, infatti, i ragazzi potrebbero non riconoscersi nella rappresentazione costruita dai genitori o percepire come invasiva la diffusione di informazioni relative al proprio percorso scolastico.Uno dei principali rischi evidenziati dal Garante riguarda la perdita di controllo sulle informazioni una volta pubblicate.Nel contesto digitale, infatti, la condivisione di un contenuto non coincide con la sua semplice visualizzazione da parte dei destinatari originari. Immagini e documenti, in fatti, possono essere scaricati, copiati, inoltrati, archiviati e condivisi ulteriormente senza autorizzazione.Questo fenomeno riguarda non soltanto i social network pubblici, ma anche applicazioni di messaggistica privata come WhatsApp o Telegram. Una fotografia della pagella inviata a un gruppo ristretto può essere facilmente inoltrata ad altri utenti, sfuggendo completamente al controllo del soggetto che l'ha originariamente condivisa.La perdita di controllo sui dati costituisce pertanto uno degli elementi centrali nelle valutazioni di rischio relative alla pubblicazione di informazioni riguardanti minori.Oltre agli aspetti giuridici, la questione presenta importanti risvolti educativi.In pedagogia, si sottolinea come il voto rappresenti soltanto un indicatore all'interno di un percorso formativo più ampio e non possa essere considerato una misura del valore personale dello studente. Identificare il ragazzo con il risultato ottenuto rischia infatti di favorire dinamiche di etichettamento eccessivamente semplificanti.Secondo l'approccio pedagogico comunemente accettato, la pagella dovrebbe diventare uno strumento di dialogo familiare e di riflessione condivisa. La lettura congiunta dei risultati scolastici consente di valorizzare l'esperienza dello studente, comprendere difficoltà e progressi e promuovere una maggiore consapevolezza del proprio percorso di apprendimento.In tale prospettiva, la condivisione più significativa non è quella pubblica e digitale, ma quella che avviene all'interno della famiglia attraverso il confronto e l'ascolto reciproco.La pubblicazione di pagelle e voti scolastici sui social network si colloca all'intersezione tra libertà di espressione dei genitori, tutela della privacy dei minori e responsabilità educativa. Sebbene non esista un divieto assoluto per le famiglie, le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali evidenziano la necessità di adottare un approccio prudente e consapevole. La diffusione online di risultati scolastici contribuisce infatti alla costruzione della reputazione digitale dei minori, espone informazioni personali a una platea potenzialmente illimitata e può incidere sul diritto dei ragazzi a controllare la propria identità digitale futura.Alla luce delle considerazioni giuridiche e pedagogiche emerse, appare opportuno privilegiare forme di condivisione più riservate e rispettose dell'autonomia del minore, evitando la diffusione pubblica di pagelle e voti o adottando adeguate misure di anonimizzazione e limitazione dell'accesso ai contenuti. In una società sempre più digitalizzata, la tutela della dignità e della riservatezza dei minori rappresenta una responsabilità condivisa che coinvolge famiglie, scuola e istituzioni.

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La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

8 lug. 2021 tempo di lettura 5 minuti

Il figlio, nato fuori dal matrimonio, che non è stato riconosciuto può ricorrere all’istituto della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, disciplinato dal codice civile dagli articoli 269 – 279, affinché il Tribunale accerti con sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari la paternità e la maternità.L’oggetto dell’azione di riconoscimento risiede nell’accertamento del dato biologico della procreazione e la funzione dell’istituto è quella di garantire al figlio che sia nato fuori del matrimonio, e che non sia stato spontaneamente riconosciuto, il diritto a conseguire, comunque, lo status di figlio.La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’articolo 277 c.c. ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione matrimoniale di natura patrimoniale, ereditari e di tipo personale. Quali sono i presupposti per esercitare l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità?Chi sono i legittimati attivi e passivi?Qual è il procedimento da seguire per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità?Quali sono gli effetti della sentenza dichiarativa della filiazione?1 – Quali sono i presupposti per esercitare l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità?L’azione può essere esercitata se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) il figlio è nato fuori dal matrimonio; b) il figlio non è stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori; c) il riconoscimento è ammesso.Nei casi di figlio incestuoso l’azione può essere promossa soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice.  È inammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità nei confronti di una donna che, al momento del parto, ha chiesto l’anonimato. Infatti, secondo il Tribunale di Milano la volontà della madre di rimanere anonima deve prevalere sull’interesse del figlio a conoscere le proprie origini e la propria identità biologica c.d. diritto all’oblio.L’articolo 269 c.c. non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale, pertanto, il legale genitoriale può essere dimostrato sulla base sia della prova testimoniale, relativa alla relazione tra i pretesi genitori, sia di una consulenza tecnica d’ufficio genetica.La c.t.u. genetica percipiente è lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale.La costante giurisprudenza di legittimità afferma che il rifiuto di sopporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda di accertamento della paternità.Quanto alla prova della maternità questa è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.Ed ancora, la prova della maternità può essere fornita dall’ospedale presso cui è avvenuto il parto. 2 - Chi sono i legittimati attivi e passivi?La legge stabilisce che l’azione può essere esercitata dal figlio nato fuori del matrimonio che non è stato riconosciuto.Nel momento in cui il figlio è: a) minore, l’azione viene proposta nel suo interesse dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale, in mancanza del genitore o in caso di sua impossibilità, è esercitata dal tutore previa autorizzazione del giudice; b) interdetto, l’azione viene proposta dal tutore previa autorizzazione del giudice. In ogni caso se il figlio ha compiuto i 14 anni, occorre il suo consenso per promuovere o per proseguire l’azione. Se il figlio muore prima di aver iniziato l’azione, questa può essere promossa dai suoi discendenti entro due anni dalla sua morte; nel caso in cui il figlio muore dopo aver intrapreso l’azione, questa può essere proseguita dai discendenti. La domanda di accertamento giudiziale di paternità o maternità deve essere proposta nei confronti del genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi.Se mancano anche gli eredi, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.Qualora il legittimato passivo sia minorenne, il contraddittorio deve essere istaurato nei confronti del suo rappresentante legale.3 - Qual è il procedimento da seguire per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità?L’azione di riconoscimento giudiziale di paternità o maternità deve essere introdotta nelle forme ordinarie del giudizio a cognizione piena ex artt. 163 ss c.p.c e, dunque, con citazione. Competente per territorio è il Tribunale del luogo di residenza del genitore convenuto, secondo i principi generali in materia di giudizi aventi natura contenziosa. Non è ammessa alcuna negoziazione o rinuncia alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità in quanto tale azione ha ad oggetto diritti indisponibili, ma è ammessa la rinuncia all’azione, accettata dalle parti costituite, il che comporta l’estinzione del giudizio in cui è manifestata e l’azione può essere successivamente riproposta dallo stesso genitore e dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età. 4 - Quali sono gli effetti della sentenza dichiarativa della filiazione?Come innanzi accennato, la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti di uno spontaneo riconoscimento ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione matrimoniale.Gli effetti della dichiarazione giudiziale si producono retroattivamente, fin dal momento della nascita.In particolare, l’obbligo di mantenimento grava su ognuno dei genitori fin dal momento della nascita e al genitore che abbia compiuto per primo il riconoscimento spetta, per il periodo in cui ha provveduto da solo alle necessità del figlio, il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita.Il rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio ha natura indennitaria e quindi può essere liquidato in via equitativa, con riguardo agli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto, alle esigenze dei figli e alle sostanze e ai redditi di ciascun genitore. La corresponsione del rimborso pro quota per il periodo precedente alla proposizione dell’azione prescinde da un’espressa domanda di parte.Editor: Avv. Elisa Calviello

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Egregio Avvocato

Adozione internazionale

16 gen. 2023 tempo di lettura 3 minuti

o Studio Legale Lamanna Di Salvo si occupa da anni di problematiche di diritto di famiglia inerenti separazione, divorzio, sottrazione di minori, adozione nazionale e internazionale, affidamento. Nell'esecuzione degli incarichi affidatici prestiamo particolare attenzione alla tutela dei minori, che sono proprio i soggetti più deboli, i cui diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale. Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all'adozione internazionale, intesa come lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono. La Legge n° 184/1983 regola anche sia l'adozione nazionale che quella di minori stranieri e residenti all'estero. I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.I predetti limiti di età possono essere derogati nell’interesse del minore o dei minori nell’ipotesi di adozione di più fratelli. Tutte le coppie che intendono iniziare un percorso di adozione internazionale devono presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale dei Minori del circondario in cui risiedono e successivamente richiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. Successivamente, i servizi sociali di competenza eseguono una serie di accertamenti sulla cui base il Tribunale pronuncerà un Decreto che attesta l’idoneità o l’inidoneità. Il Tribunale, dopo aver ricevuto le valutazione del servizio sociale, provvederà ad emettere il decreto di idoneità o meno all’adozione internazionale. Entro un anno dalla pronuncia del decreto di idoneità i richiedenti devono rivolgersi ad un ente autorizzato dalla commissione per le adozioni internazionali il quale metterà in contatto gli adottanti con il minore straniero. La Commissione, in particolare, provvede a comunicare l’emissione dell’autorizzazione all’ingresso in Italia agli uffici consolari del luogo. Sono tali Uffici Consolari a rilasciare materialmente il visto d’ingresso per adozione. Il Tribunale per i Minorenni, in seguito, dichiara efficace in Italia il provvedimento di adozione pronunciato all'estero e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile Invece, nel caso in cui il provvedimento straniero, anziché disporre direttamente l’adozione, disponga l'affidamento a scopo di adozione, sarà necessario che il Tribunale per i Minorenni dichiari efficace l’affidamento a scopo adottivo in Italia. In tale ultima ipotesi, l’adozione si perfezionerà in Italia all’esito positivo del periodo di affidamento preadottivo e sarà il Tribunale per i Minorenni a decidere con Decreto l’adozione, provvedendo ad ordinarne la trascrizione nei registri dello stato civile.

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