Il ruolo dell'avvocato divorzista nel processo di nullità del matrimonio religioso e delibazione

Avv. Prof.  Domenico  Lamanna Di Salvo

Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo

Pubblicato il 1 feb. 2023 · tempo di lettura 3 minuti

Oggi vogliamo trattare un tema molto dibattuto sia in giurisprudenza che in politica, ovverosia la nullità del matrimonio religioso ed i suoi effetti nel mondo civile. Risponde alle domande il Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo, Ordinario di Diritto di Famiglia in Germania: ***

Quale è la funzione dell'avvocato divorzista nel processo di nullità del matrimonio religioso?

L'Avvocato divorzista non ha un ruolo nel processo canonico di nullità del matrimonio religioso, essendo il patrocinio in tali procedimenti demandato ad avvocati altamente specializzati, con una preparazione teologica oltre che giuridica. Ciononostante, riteniamo opportuno affiancare all'avvocato rotale anche e soprattutto un avvocato divrozista, in modo da coordinare e painificare la strategia difensiva, al fine di ottenere poi risultati sia a livello civilistico che canonico.

La dichiarazione di nullità del matrimonio della Sacra Rota viene automaticamente riconosciuta dal Tribunale Ordinario Civile?

Il problema di fondo del mondo moderno è la terrificante laicità dello Stato. In un ordinamento giuridico dove la res publica non riconosce alcun credo come religione di Stato, i due sistemi (canonico e civile) rimangono del tutto separati. In Italia, per grazia di Dio, è stato introdotto il cosiddetto "matrimonio concordatario", ovverosia un matrimonio celebrato - come è giusto che sia - dal Ministro del Culto di Santa Romana Chiesa ma con effetti civilistici, a seguito della lettura degli articoli del codice civile al termine del rito religioso. Tale matrimonio - solo se celebrato in Italia - può essere inficiato dalla dichiarazione di nullità canonica, a condizione che si instauri un procedimento speciale - cosiddetta delibazione - volta a far riconoscere nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza di nullità canonica. La delibazione, comunque, è ad ogi soggetta ad alcune limitazioni, che solo recentemente la Cassazione ha criticato. Ci si auspica un chiarimento definitivo sulle effettive possibilità di delibare sentenze di nullità canoniche, ma dubitiamo fortemente che uno Stato ateo, laico ed anticlericale come la repubblica italiana possa mai riconoscere l'indiscusso Primato Petrino e il ruolo magistrale di Santa Romana Chiesa nelle tematiche della famiglia.

Con la dichiarazione di nullità del matrimonio vengono meno i diritti all'eventuale assegno divorzile e di mantenimento dei figli?

La delibazione rende di fatto nullo il matrimonio civile, a condizione che il Tribunale italiano non abbia in precedenza pronunciato sentenza di divorzio passata in giudicato (nel qual caso la sentenza canonica avrà solo effetti all'interno di Santa Romana Chiesa). Tanto premesso, la delibazione fa decadere qualsiasi pretesa economica della controparte, fatti però salvi i diritti dei figli nati da un'unione de facto nulla. Del resto, non potrebbe essere altrimenti, atteso che Santa Romana Chiesa mai prenderebbe decisioni che vanno contro i più piccoli, fedele agli insegnamenti del Divino Maestro e Signore nostro.

E' utile la presenza dell'avvocato divorzista, affiancato al canonista per pianificare e coordinare le azioni da un punto di vista sia canonico che civilistico.

In conclusione, riteniamo doveroso sottolineare come la Supremazia del Magistero di Santa Romana Chiesa richiede che sia lo Stato ad inchinarsi innanzi all'Autorità relgiosa e non il contrario. Il problema di fondo è, purtroppo, che la politica moderna ha dimenticato il valore della Religione.

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Pubblicare le foto dei propri figli sui social costituisce illecito penale?

20 dic. 2025 tempo di lettura 4 minuti

Un tema oggigiorno molto sentito è la pubblicazione delle foto dei propri figli sui social. Tale attività, di per sé pacificamente condivisibile, non è, però, del tutto scevra da pericoli e conseguenze che possono esser particolarmente spiacevoli, soprattutto in caso di separazione e divorzio. Cominciamo col dire che l’immagine di una persona è tutelata sia dal Codice civile - che stabilisce il diritto al risarcimento del danno per le pubblicazioni di immagini di persone senza autorizzazione o in modo da lederne il decoro - sia da quello penale, che punisce l’offesa alla dignità e della reputazione comunicando con più persone, sia dalla legge sul diritto d’autore, che pone limiti all’utilizzo del ritratto.Queste regole valgono anche per le foto (e i video) dei figli realizzati dai genitori, i quali potranno anche essere “proprietari” del ritratto secondo la legge sul diritto d’autore ma non possono usare il frutto della loro “content creation” per sfruttare l’immagine del minore. Ma quali possono essere le conseguenze penali derivanti dalla violazione di questo generale principio? Recentemente, il Tribunale di Milano, con un'ordinanza che ha fatto molto discutere sia in dottrina che in giurisprudenza, ha sancito che pubblicare foto di minori può essere reato. Invero, secondo i giudici meneghini, la condivisione non autorizzata di immagini di bambini e ragazzi sui social può integrare una condotta penalmente rilevante, in presenza di determinate condizioni. Nel caso de quo, un genitore aveva pubblicato online diverse immagini del figlio minore senza il consenso dell’altro genitore. Il Tribunale ha ritenuto che tale condotta violasse l’art. 10 del codice civile, gli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), ma soprattutto l’art. 614 c.p. in tema di violazione della vita privata, e l’art. 595 c.p. in caso di contenuti potenzialmente lesivi della reputazione del minore. Inoltre, se dalla pubblicazione deriva un’esposizione mediatica eccessiva o un rischio concreto per la riservatezza e l’incolumità del minore, può essere configurata anche la violazione dell’art. 16 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e, in alcuni casi, la violazione dell’art. 8 della CEDU sul diritto alla vita privata e familiare.La Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. V, Sent., 25 agosto 2025, n. 29683) sembra collocarsi su questa scia di pensiero, in quanto considera la pubblicazione di foto di minori sul web ua fattispecie del reato di trattamento illecito di dati personali: "Il delitto di trattamento illecito di dati personali di cui all'art. 167 d.lgs. 196/2003 si sostanzia anche dalla mera pubblicazione su una chat di un numero di telefono privato, in assenza del consenso dell'interessato, in quanto tale condotta arreca, di per sé, un nocumento a quest'ultimo, che ben può essere di natura non patrimoniale. In tale fattispecie di reato rientra anche la pubblicazione di foto di minori sul web".Un tale orientamento è sicuramente da condividere, in quanto rappresenta un importante monito per chiunque pubblichi contenuti online, anche in buona fede. Il rispetto della riservatezza e della dignità dei minori non è solo una questione morale, ma anche giuridica, e può dar luogo a responsabilità civili e penali.Da un punto di vista sociologico, si potrebbe obiettare che tale approccio sia fuori dal tempo perché applica norme non in linea col moderno modo di pensare. D'altro canto, però, se il mondo va a rotoli, non è detto che per forza bisogna mantenere il timone verso quella destinazione. La decisione del tribunale di Milano, proprio nella sua compostezza e nell’evitare un elenco completo e dettagliato degli atti che possono compiere reato, dà in realtà indicazione preziosa ai genitori, in un momento in cui fare appare indispensabile avere informazioni corrette per crescere i propri figli. 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In caso di disaccordo, è il giudice a decidere; i terzi (nonni, amici, insegnanti, ecc.) hanno bisogno del consenso espresso e documentabile di chi esercita la responsabilità genitoriale; non si possono pubblicare immagini che mostrino il minore in situazioni potenzialmente imbarazzanti, riconoscibili pubblicamente o in contesti che potrebbero essere fraintesi; sui social, bisogna impostare profili privati, rendere irriconoscibile il viso del proprio bambino e limitare la visibilità dei contenuti solo a persone fidate, anche se ciò non elimina il rischio giuridico in caso di contestazione.Quali sono i rischi connessi allo sharenting, ovverosia, alla condivisione e alla pubblicazione di materiale video-fotografico dei propri figli sui social network? Ne parleremo nel prossimo articolo.

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L'affido dei minori in tema ad un processo di separazione e di divorzio comporta la valutazione di diverse problematiche che devono essere attentamente valutate. Il legislatore ha deciso di scegliere come modalità tipica il cosiddetto "affido condiviso" con collocamento prevalente presso uno dei genitori (in genere la madre). Ed invero, l’articolo 337 ter c.c. afferma che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori, di ricevere attenzione, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ognuno dei rami genitoriali. Tale formulazione viene solitamente identificata con il cosiddetto principio di bigenitorialità. La formula, dall'introduzione ad oggi, ha evidenziato problemi sia a carattere organizzativo che prettamente giuridico. Pur apprezzando le intenzioni originarie del legislatore, va comunque evidenziato che l'esperienza dell'affido condiviso non è stata completamente soddisfacente: in primis, è emerso come le problematiche di separazione e divorzio tra i genitori vengono semplicemente trasferite all'affido, con il risultato che le tensioni tra gli ex partner si ripercuotono, mutatis mutandis, anche nei rapporti con i figli. Inoltre, i vantaggi teorici che si dovrebbero avere con una tale formula vengono cancellati semplicemente dal fatto di dover condividere decisioni tra persone che litigano per tutto. Alla luce di quanto detto, appare anche qui necessario un nuovo intervento del legislatore, che cerchi, da un lato, di ribadire la necessità della bigenitorialità , e, dall'altro, di limitare le possibilità di conflitto tra i partner. Proprio il diritto alla bigenitorialità dovrebbe rimanere sempre e comunque garantito, anche prediligendo scelte che potrebbero danneggiare gli interessi dei genitori. Quid iuris, ad esempio, in caso di trasferimento di uno degli ex coniugi in un altro Comune molto distante? Qualche hanno fa, gli Ermellini con l'Ordinanza pubblicata in data 14 febbraio 2022 n. 4796, avevano preso posizione sul tema, dichiarando che la tutela dell’interesse preminente del minore ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori, è soddisfatta quando la relazione con il genitore non collocatario viene riconosciuta per contenuti ampliativi e forme alternative, quanto ai tempi di frequentazione, a quelle godute precedentemente. L’interesse del genitore collocatario viene, quindi, considerato dal giudice purché questo avvenga "in equilibrio con la disciplina del diritto di visita del figlio da parte del genitore non collocatario a tutela del diritto alla bigenitorialità". Al riguardo sottolinea la Suprema Corte: “il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l’interesse di quest’ultimo, nell’apprezzata sussistenza della residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino”. Recentemente, la Cassazione è ritornata sull'argomento con l'ordinanza numero 12282 del 7 maggio 2024, accogliendo il ricorso di un padre napoletano che si era visto trasferire dalla ex i suoi tre figli a Pordenone, e negando il consenso al trasferimento dei minori troppo lontano dall'ex, anche se per motivi di lavoro: prendere la residenza a 800 km dal padre, come in questo caso, sacrificherebbe il diritto di visita e l'esercizio della bigenitorialità. Non possiamo che condividere tale decisione, che sottolinea l'importanza della tutela della bigenitorialità, nel supremo interesse del minore. Auguriamoci che si possa procedere in futuro su tale strada.

27 nov. 2024 tempo di lettura 3 minuti

Spesso si sente parlare di affidamento paritetico, ma non a tutti è ben chiaro il significato e la portata di un tale concetto. Oggi vogliamo approfondire tale problematica alla luce di recenti statuizioni giurisprudenziali.Preliminarmente, occorre chiedersi se, da un punto di vista giurisprudenziale e, soprattutto, umano sia possibile permettere ad un minore di vivere alternativamente col padre e con la madre. La Giurisprudenza appare profondamente divisa sul punto: alcuni Tribunali sembrano accordarla "laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto (quali l’età del minore, gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli, ecc...)” (Trib. Catanzaro, 28 /02/ 2019 n. 443). Al riguardo, si osserva che il collocamento del minore presso entrambi i genitori, in modo paritetico, rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle esigenze della figlia (Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447).Recentemente, il Tribunale di Palermo, con una storica sentenza (Trib. Palermo, 26/01/2024) ha dato un'interpretazione particolare ed interessante, stabilendo che “l’articolo 337 ter del codice civile non si riferisce esclusivamente all’affidamento legale condiviso ma anche alla custodia fisica condivisa, lasciando quindi propendere per la preferibilità del collocamento paritetico” ed accogliendo in tal modo le richieste formulate dallo stesso minore capace di discernimento. La decisione ha fatto molto discutere non solo perché per la prima volta, in Sicilia i giudici hanno riconosciuto l’affidamento paritario, ma anche e soprattutto perché la decisione è stata motivata con un'interpretazione estensiva dell'art. 337 c.c., aprendo e porte ad un dibattito dottrinario e giurisprudenziale che non accennerà a placarsi nei mesi a venire.Parimenti, però, alcuni Giudici di merito hanno rilevato che " la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all’esigenza di serenità dei minori assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove i minori hanno vissuto finora può garantire.” (Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680) In altre parole, l'affido paritetico "non appare confacente all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio.” (Tribunale Velletri sez. I, 06/05/2020, n.680). Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 24 febbraio 2023, N. 5738) ha sottolineato che "le statuizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, non possono fondarsi su una ratio implicita o essere desunto per relationem come effetto automaticamentediscendente da altre disposizioni giudiziali quali quella sul diritto di visita paritetico, richiedendouna specifica ed autonoma valutazione dell’interesse del minore in relazione alla sua adozione e al suo contenuto prescrittivo". Questo è, appunto, ciò che noi abbiamo sempre sostenuto sia nelle aule di Tribunale che nei dibattiti dottrinari cui siamo intervenuti. In altre parole, solo in casi concreti e specifici l'affido paritetico può essere disposto e, in ogni caso, a condizione che esso soddisfi i reali interessi del minore, e non, invece, il desiderio degli ex partner. Resta da vedere se questo orientamento di parte della Giurisprudenza di merito e di legittimità verrà condiviso unanimemente. L'affido condiviso, poi, comporta anche interessanti conseguenze in merito all'assegno di mantenimento. Di questo, però, ce ne occuperemo in altra sede.

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I patti parasociali

15 nov. 2021 tempo di lettura 3 minuti

Gli accordi tra i soci che si pongono al di fuori dal contratto sociale sono definiti “patti parasociali”: rispondono agli interessi più vari e si caratterizzano per essere pattuizioni a cui la società rimane totalmente estranea.Tuttavia, nella prassi è sorta l’esigenza dei soci di realizzare un collegamento tra lo statuto sociale e i patti parasociali da essi conclusi: ma come? e ciò è compatibile con il diritto societario?1. Cosa sono i patti parasociali.2. Qual è la loro efficacia nei confronti della società.3. La clausola statutaria che limita la circolazione delle partecipazioni alla preventiva adesione dell’acquirente a un patto parasociale: efficacia reale a un patto parasociale?1- Cosa sono i patti parasociali.I patti parasociali sono accordi tra soci, o tra soci e terzi, stipulati a làtere del contratto sociale, ossia non consacrati nell’atto costitutivo (per questo “para” sociali).Mediante i suddetti patti, i paciscenti si obbligano a tenere un determinato comportamento nella società o verso la società. In base al comportamento da tenere si possono, ad esempio, distinguere:Sindacati di voto, con cui i soci si impegnano a concordare preventivamente come votare in assemblea. Sindacati di blocco, con cui i soci si obbligano a non vendere le proprie partecipazioni per un periodo di tempo o a sottoporre il trasferimento ad un gradimento o prelazione del sindacato. Sindacati di controllo, con cui i soci si accordano su come esercitare la loro influenza dominante nella società. Da un punto di vista prettamente giuridico, i patti in oggetto si configurano come contratti plurilaterali collegati in via unilaterale con il contratto sociale, poiché le vicende della società incidono sugli accordi dei soci, mentre il contratto sociale è assolutamente indifferente alle vicende modificative dei patti.Il legislatore non fornisce una definizione, ma all’art. 2341 bis c.c. e all’art. 122 bis T.U.F. (per le società quotate) ne disciplina la durata e la pubblicità. Tale regolamentazione ha affermato l’ammissibilità dei patti parasociali che, prima della riforma del diritto societario del 2003, era fortemente discussa. 2 - Qual è la loro efficacia nei confronti della società.Come detto i patti parasociali si collocano al di fuori dell’atto costitutivo, pertanto, a differenza dei patti “sociali”, non hanno efficacia reale bensì efficacia obbligatoria: essi non vincolano i soci presenti e futuri, ma solo i soci paciscenti.Pertanto, se un socio non rispetta il patto, ad esempio non vota in assemblea secondo quanto prestabilito, sarà tenuto a risarcire il danno agli altri soci aderenti, ma, nei confronti della società, la delibera adottata sarà valida ed efficace. 3 - La clausola statutaria che limita la circolazione delle partecipazioni alla preventiva adesione dell’acquirente a un patto parasociale: efficacia reale a un patto parasociale?Nella prassi è sorta l’esigenza di collegare i patti parasociali allo statuto sociale, tanto che i notai milanesi si sono interrogati circa la validità di una clausola statutaria che subordini l’ingresso in società di un terzo-acquirente all’adesione ad un patto parasociale, giungendo ad una risposta positiva.Nella Massima n. 194 del Consiglio Notarile di Milano, si precisa che una clausola siffatta debba fare riferimento ad un patto parasociale noto alla società, conosciuto dall’organo amministrativo e comunicato al terzo acquirente, e che il suo richiamo nello statuto non comporta l’attribuzione di un’efficacia reale. Ciò che è opponibile ai terzi è la sola “regola statutaria” che subordina l’efficacia del trasferimento all’adesione al patto, mentre le disposizioni contrattuali in esso contenute (fuori dallo statuto sociale) mantengono la natura di clausole para-sociali. La loro violazione da parte del nuovo socio-aderente non acquisterebbe rilievo “reale” nei confronti della società, potendo essere solo fonte di rimedi risarcitori da parte dei contraenti eventualmente danneggiati. Non si rende obbligatorio il rispetto del patto parasociale, ma solo la sua adesione. Editor: dott.ssa Flavia Carrubba

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Egregio Avvocato

Diritto alla Bigenitorialità

31 gen. 2022 tempo di lettura 1 minuti

L'affido condiviso è un istituto che negli ultimi anni ha voluto suggellare il crescente interesse del nostro Legislatore al diritto alla bigenitorialità. In particolare, questa misura, volta a mantenere fin dove possibile un rapporto stabile del minore con entrambi i genitori, pur prevedendo una collocazione prevalente (di solito presso la madre), sancisce il diritto/dovere del padre di incontrare regolarmente il proprio figlio, senza dover subire ostacoli di alcun genere da parte dell'altro genitore.Purtroppo, nella prassi questo raramente accade. Il più delle volte, come da noi ripetutamente sottolineato nel nostro blog, si tende ad utilizzare il minore come strumento per convincere l'ex coniuge a pagamenti in denaro, stravolgendo in tal modo l'istituto e le finalità dell'affido condiviso.Al riguardo, la Cassazione, con sentenza del 2015 (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3810 ) ha ribadito che "le eventuali inadempienze sul piano economico del genitore non erano ostative al riconoscimento dell’affidamento condiviso in assenza di ulteriori elementi (disinteresse o mancato esercizio del diritto di visita)". A nostro modesto parere, gli Ermellini hanno correttamente deciso nella vicenda de quo, usando come parametro valutativo non il mero esborso monetario - assurto a unico fondamento della moderna famiglia - ma bensì il diritto del minore, soggetto debole e pertanto meritevole di tutela, a mantenere un rapporto stabile e duraturo con entrambi i genitori.Anche la più attenta Giurisprudenza di merito si colloca su questa scia, che, oramai, è diventata una costante dei nostri Tribunali. Concludiamo, quindi, osservando come il diritto di famiglia italiano stai negli ultimi anni distaccandosi sempre più dal mero aspetto monetario, per rivalutare e tutelare valori ben più alti, come appunto il diritto di ogni bambino ad avere un papà ed una mamma.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di SalvoMATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE

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