Avv. Prof. Domenico Lamanna Di Salvo
Oggi vogliamo trattare un tema molto dibattuto sia in giurisprudenza che in politica, ovverosia la nullità del matrimonio religioso ed i suoi effetti nel mondo civile. Risponde alle domande il Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo, Ordinario di Diritto di Famiglia in Germania: ***
Quale è la funzione dell'avvocato divorzista nel processo di nullità del matrimonio religioso?
L'Avvocato divorzista non ha un ruolo nel processo canonico di nullità del matrimonio religioso, essendo il patrocinio in tali procedimenti demandato ad avvocati altamente specializzati, con una preparazione teologica oltre che giuridica. Ciononostante, riteniamo opportuno affiancare all'avvocato rotale anche e soprattutto un avvocato divrozista, in modo da coordinare e painificare la strategia difensiva, al fine di ottenere poi risultati sia a livello civilistico che canonico.
La dichiarazione di nullità del matrimonio della Sacra Rota viene automaticamente riconosciuta dal Tribunale Ordinario Civile?
Il problema di fondo del mondo moderno è la terrificante laicità dello Stato. In un ordinamento giuridico dove la res publica non riconosce alcun credo come religione di Stato, i due sistemi (canonico e civile) rimangono del tutto separati. In Italia, per grazia di Dio, è stato introdotto il cosiddetto "matrimonio concordatario", ovverosia un matrimonio celebrato - come è giusto che sia - dal Ministro del Culto di Santa Romana Chiesa ma con effetti civilistici, a seguito della lettura degli articoli del codice civile al termine del rito religioso. Tale matrimonio - solo se celebrato in Italia - può essere inficiato dalla dichiarazione di nullità canonica, a condizione che si instauri un procedimento speciale - cosiddetta delibazione - volta a far riconoscere nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza di nullità canonica. La delibazione, comunque, è ad ogi soggetta ad alcune limitazioni, che solo recentemente la Cassazione ha criticato. Ci si auspica un chiarimento definitivo sulle effettive possibilità di delibare sentenze di nullità canoniche, ma dubitiamo fortemente che uno Stato ateo, laico ed anticlericale come la repubblica italiana possa mai riconoscere l'indiscusso Primato Petrino e il ruolo magistrale di Santa Romana Chiesa nelle tematiche della famiglia.
Con la dichiarazione di nullità del matrimonio vengono meno i diritti all'eventuale assegno divorzile e di mantenimento dei figli?
La delibazione rende di fatto nullo il matrimonio civile, a condizione che il Tribunale italiano non abbia in precedenza pronunciato sentenza di divorzio passata in giudicato (nel qual caso la sentenza canonica avrà solo effetti all'interno di Santa Romana Chiesa). Tanto premesso, la delibazione fa decadere qualsiasi pretesa economica della controparte, fatti però salvi i diritti dei figli nati da un'unione de facto nulla. Del resto, non potrebbe essere altrimenti, atteso che Santa Romana Chiesa mai prenderebbe decisioni che vanno contro i più piccoli, fedele agli insegnamenti del Divino Maestro e Signore nostro.
E' utile la presenza dell'avvocato divorzista, affiancato al canonista per pianificare e coordinare le azioni da un punto di vista sia canonico che civilistico.
In conclusione, riteniamo doveroso sottolineare come la Supremazia del Magistero di Santa Romana Chiesa richiede che sia lo Stato ad inchinarsi innanzi all'Autorità relgiosa e non il contrario. Il problema di fondo è, purtroppo, che la politica moderna ha dimenticato il valore della Religione.
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1 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La Corte d’Appello di Firenze con la recente sentenza n. 1233/2021 ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui il regolamento contrattuale (ovverosia allegato al rogito di acquisto di tutti i condomini) può porre limiti più stringenti per la tolleranza dei rumori da parte dei condomini.Si ricordi infatti che già il codice civile all’art. 844 disciplina le immissioni qualora superino la normale tollerabilità, ciò però non impedisce al regolamento contrattuale di porre limiti più stringenti. Solo il regolamento contrattuale può però porre tali limiti, e non anche il regolamento assembleare, in quanto trattasi di restrizioni alla proprietà esclusiva.Nel caso specifico quindi la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale, ritenendo in particolare che il regolamento contrattuale possa limitare l’immissione di rumori molesti nelle ore di riposo, senza perciò rendersi necessaria alcuna indagine fonometrica sull’entità del suono. Infatti, il divieto regolamentare, più stringente di quello previsto dal codice, non riguardava solo i cosiddetti rumori molesti “oltre la normale tollerabilità”, bensì qualsivoglia rumore molesto nelle ore di riposo. Avv. Ruggiero GorgoglioneWR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.comwravvocati@gmail.com+393397007006
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1 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La Cassazione, ricalcando la norma codicistica (art. 1126 c.c.), conferma che la spesa di riparazione del lastrico solare grava per 1/3 sul proprietario o utilizzatore esclusivo del lastrico (o del terrazzo a livello) e per i restanti 2/3 sui condomini che si trovano nella proiezione verticale del lastrico o del terrazzo ai quali funge da copertura (sul punto Cass. 10.5.2017 n. 11484).Quindi, i condomini, pur non avendo accesso al lastrico/terrazzo ed eventualmente non essendone neanche proprietari, dovranno partecipare alle spese di manutenzione essendo inoltre responsabili dei danni eventualmente causati dall’omessa manutenzione(ex art 2051 c.c.).In ogni caso, il proprietario/ utilizzatore esclusivo è comunque tenuto a sostenere in prima persona le spese di manutenzione relative a manufatti di cui egli faccia uso esclusivo; resterà inoltre responsabile dei danni causati in conseguenza diretta delle proprie azioni e omissioni.Avv. Ruggiero GorgoglioneWR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.comwravvocati@gmail.com+393397007006
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30 gen. 2026 • tempo di lettura 4 minuti
Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, disciplinato dall’art. 317-bis c.c., costituisce un tema di grande rilevanza nel diritto di famiglia italiano. La recente ordinanza della Cassazione civile, sez. I, n. 2881 del 31 gennaio 2023, ha precisato che tale diritto non può essere esercitato in modo coercitivo, imponendo al minore frequentazioni non gradite.La pronuncia si inserisce in un quadro giuridico complesso, dove il principio dell’interesse superiore del minore prevale su quello dei genitori e degli altri familiari, in linea con disposizioni costituzionali (artt. 2, 30 e 31 Cost.) e fonti internazionali ed europee (Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, Carta dei diritti fondamentali dell’UE, CEDU).La Cassazione ha ribadito che ogni intervento giudiziale volto a disciplinare i rapporti tra minore e ascendenti deve fondarsi sul principio dell’interesse superiore del minore. Tale principio, riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 79/2022), finisce per sancire i seguenti principi:Prevalenza dell’interesse del minore: l’interesse dei genitori o dei nonni non può giustificare la coercizione del bambino in relazioni indesiderate;Valutazione della capacità di discernimento: secondo l’art. 336-bis c.c., la volontà dei minori di età superiore ai dodici anni o, comunque, capaci di discernimento deve essere rispettata; Progetto educativo e formativo: la frequenza dei nonni deve integrarsi in un progetto complessivo volto a garantire uno sviluppo equilibrato della personalità del minore.Fonti internazionali (come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione dei bambini del 1986, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione del 1968, insieme a strumenti europei quali l’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e gli artt. 8 e 14 CEDU) confermano il principio della centralità dell’interesse del minore.L’art. 317-bis c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, riconosce ai nonni il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che il diritto dei nonni non è incondizionato e che la tutela dei rapporti deve conciliarsi con la volontà e il benessere del minore. Infatti, ci sono particolari situazioni, da valutare sempre nel caso concreto, in cui la frequentazione con i nonni, se valutata come una relazione sgradita e non voluta, non può essere imposta.In particolare, la Suprema Corte afferma: “Il mantenimento di rapporti significativi coi nonni non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un’imposizione manu militari di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i 12 anni o che comunque risulti capace di discernimento”.Ne consegue che il ruolo degli ascendenti non è quello di imporre relazioni, ma di cooperare con i genitori e favorire lo sviluppo affettivo e morale del minore, tenendo sempre presente la spontaneità e la qualità della relazione.Quando le relazioni tra nonni e nipoti si complicano a causa di conflitti con i genitori, l’intervento giudiziale diventa necessario. La Corte deve:Accertare la capacità di discernimento dei minori: ascoltandoli secondo le condizioni previste dall’art. 336-bis c.c.;Valutare l’interesse concreto e specifico del minore: considerando la qualità e la spontaneità della relazione con ciascun ascendente;Bilanciare gli interessi dei familiari adulti: senza far prevalere la posizione di nessuno, ma cercando soluzioni armoniche che rispettino il progetto educativo e formativo del minore.Nella fattispecie oggetto dell’ordinanza n. 2881/2023, la Corte di merito non aveva valutato la capacità di discernimento dei bambini né il loro interesse specifico, trascurando la conflittualità con la famiglia paterna. La Cassazione ha quindi cassato il provvedimento e rinviato per un nuovo esame secondo i principi sopra delineati.In conclusione, l’ordinanza n. 2881/2023 rappresenta un punto di riferimento essenziale per la giurisprudenza sul diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti. Essa, ribadendo la centralità dell’interesse superiore del minore, sancisce che nessun rapporto può essere imposto contro la volontà del bambino, evidenzia che in particolari situazioni, quando la frequentazione è sgradita, non può essere imposta, conferma il ruolo del giudice nel bilanciamento tra le posizioni degli adulti e il rispetto della spontaneità delle relazioni familiari e sottolinea l’obbligo degli ascendenti di cooperare al progetto educativo del minore.In sintesi, la Suprema Corte chiarisce che non è il minore a sacrificarsi per soddisfare le esigenze degli ascendenti, ma che il diritto dei nonni deve essere modulato in funzione del benessere concreto dei bambini, in armonia con le fonti costituzionali, internazionali ed europee, e rispettando la spontaneità della relazione affettiva. A nostro modesto parere, è comunque opportuno indagare e capire i motivi che inducono il minore a rifiutare il rapporto con i nonni.
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12 gen. 2026 • tempo di lettura 4 minuti
Fino a pochi anni fa, il diritto italiano riconosceva e tutelava esclusivamente la famiglia fondata sul matrimonio. La situazione è cambiata radicalmente nel 2016, quando la Legge Cirinnà ha introdotto un quadro normativo per disciplinare le convivenze di fatto. Questa legge ha formalmente riconosciuto "lo stabile legame affettivo che unisce due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile", prendendo atto dei mutamenti sociali del Paese.A quasi un decennio dall'entrata in vigore, sebbene la legge abbia fornito un'ossatura solida, permangono ancora questioni interpretative che destano non poca preoccupazione in Giurisprudenza. Al riguardo, cercheremo di sintetizzare i diversi istituti analizzandone il contenuto in maniera separata: 1. Requisiti per la CostituzioneLa convivenza di fatto è un istituto aperto a coppie (eterosessuali o omosessuali) che, pur non volendo sposarsi o unirsi civilmente, desiderano formalizzare la loro relazione. I requisiti fondamentali includono: Soggettivi: Entrambi i partner devono essere maggiorenni, liberi da altri vincoli legali e uniti da un legame affettivo stabile e reciproca assistenza morale e materiale.Oggettivi: La coppia deve coabitare e avere la dimora abituale nello stesso Comune. Questa condizione deve essere formalizzata tramite l'iscrizione congiunta allo stato di famiglia presso l'anagrafe comunale.2. Diritti e Doveri Durante la ConvivenzaLa legge stabilisce specifici diritti e doveri per i conviventi formalizzati:Assistenza: Obbligo reciproco di assistenza morale e materiale.Rappresentanza: Possibilità di designare il partner (tramite atto scritto) per decisioni mediche urgenti o disposizioni post-mortem (es. donazione organi, funerale).Diritti Economici: Il convivente che lavora stabilmente nell'impresa del partner ha diritto a una partecipazione agli utili proporzionata al lavoro svolto.Abitazione: In caso di morte del partner proprietario, il superstite ha diritto di abitare nella casa familiare da 2 a 5 anni (estendibile in presenza di figli minori o disabili). In caso di locazione, il convivente superstite subentra nel contratto.3. Gestione Patrimoniale: Il Contratto di ConvivenzaA differenza del matrimonio, per i conviventi non esiste un regime patrimoniale legale automatico (come la comunione dei beni). Per gestire gli aspetti economici, è necessario stipulare un contratto di convivenza in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Questo contratto permette di definire il regime patrimoniale, il contributo alle spese e le disposizioni per un futuro scioglimento. 4. Modalità di Scioglimento La convivenza di fatto cessa in diversi modi:Volontà Congiunta: Entrambi i conviventi dichiarano congiuntamente la cessazione all'anagrafe.Atto Unilaterale: Un solo convivente comunica la decisione di interrompere il rapporto, notificandola all'altro e all'ufficio anagrafe.Nuovi Vincoli: Uno o entrambi i partner contraggono matrimonio o unione civile (tra loro o con terzi).Decesso: Morte di uno dei conviventi.Cessazione della Coabitazione: Quando i partner prendono residenze separate.5. Conseguenze Economiche Dalla formazione della famiglia di fatto derivano le seguenti conseguenze economiche:Assegno di Mantenimento: Non è mai previsto un assegno di mantenimento come per i coniugi separati.Assegno Alimentare: L'unica eccezione è l'assegno alimentare, richiedibile dal partner che si trova in un grave stato di bisogno e non è autosufficiente. La sua durata è proporzionale alla durata della convivenza e l'obbligo è sussidiario rispetto a quello di altri parenti (figli, genitori). La richiesta dell'assegno alimentare richiede un procedimento separato e autonomo presso il Tribunale Ordinario, distinto da eventuali ricorsi per la regolamentazione dei rapporti genitoriali.La Corte di Cassazione ha recentemente rafforzato il riconoscimento delle unioni di fatto come formazioni sociali rilevanti ai sensi dell'Art. 2 della Costituzione, riconoscendo che i doveri morali e sociali tra i partner possono talvolta tradursi in "obbligazioni naturali" che permangono anche dopo la fine del rapporto. Dice, infatti, la Suprema Corte (Cass. 02.01.2025, n. 28): "le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale (…) e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale (…)”.Tale orientamento riprende quanto già in precedenza affermato dalla stessa Cassazione, (cfr. Cass. civ. 16864/2023), secondo cui "le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale, assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost." 6. Tutela dei Figli La legge garantisce piena parità giuridica a tutti i figli, indipendentemente dallo status civile dei genitori. In caso di scioglimento della convivenza, i genitori sono tenuti a regolamentare i rapporti genitoriali (affidamento, mantenimento) nell'esclusivo interesse dei minori o dei figli maggiorenni non autosufficienti.In conclusione, è possibile affermare che il Legislatore, prendendo spunto da un fenomeno oggigiorno assai diffuso, ha inteso regolamentare questo aspetto della vita quotidiana, adattando i principi regolatori del matrimonio a questa fattispecie, ed eliminando l'alea di incertezza che, in assenza di una regolamentazione legislativa, si era creata. D'altro canto, però, non si può sottacere come parte della dottrina più tradizionalista abbia criticato questa impostazione, volta de facto a smantellare il tessuto sociale tradizionale, fondato sul matrimonio e derivante dalla millenaria tradizione e dall'eterno insegnamento di Santa Romana Chiesa. Lasciamo ai posteri il compito di valutare, ex post, eventuali conseguenze della regolamentazione qui esposta. In un successivo intervento ci occuperemo di analizzare i contenuti del contratto di convivenza.
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