Egregio Avvocato
Pubblicato il 21 gen. 2021 · tempo di lettura 4 minuti
Alla morte di una persona i suoi beni passano agli eredi, testamentari o legittimi. Il trasferimento di ricchezza a causa di morte è tassato dallo Stato ed è per questo che i chiamati all'eredità, o coloro che nel frattempo l’amministrano, devono presentare la Dichiarazione di Successione presso l’Agenzia dell’Entrate. Ma cos’è la dichiarazione e chi, di preciso, la deve presentare?
1 - Cos’è la Dichiarazione di Successione
Quasi tutti i trasferimenti di ricchezza sono sottoposti al pagamento di un’imposta a favore dello Stato, tra questi rientrano i trasferimenti che si generano in forza di una successione a causa di morte: cioè i beni che alla morte del defunto passano a favore dei suoi eredi, legittimi o testamentari.
Infatti, il D.P.R. n. 637/1972, che regola l’imposta sulle successioni e donazioni, all’art. 1 stabilisce che l'imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte. Ciò giustifica la ragione per cui, alla morte di un soggetto, deve essere presentata presso l’Agenzia delle Entrate la cd. Dichiarazione di Successione.
La dichiarazione contiene la descrizione analitica di tutti i beni e diritti che si trovano nell’asse ereditario ed il relativo valore, proprio al fine di permettere all’Agenzia l’individuazione della base imponibile e la determinazione dell’eventuale imposta da liquidare.
L’imposta di successione non è sempre dovuta! In caso di eredità a favore del coniuge o di parenti in linea retta si paga soltanto se l’asse ereditario supera la franchigia di 1 milione di euro e per un’aliquota del 4% (per le altre franchigie e aliquote guarda qui).
2 - Chi deve presentarla ed entro quanto tempo
Entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che ai sensi dell’art. 456 codice civile coincide con il momento della morte, sono obbligati a presentare la dichiarazione:
Se vi sono più persone obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che ne venga presentata una sola: ad esempio, se alla morte sono chiamati all’eredità più figli, basta che uno solo di questi presenti la dichiarazione.
Sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione il coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (cioè i figli, discendenti o genitori) ai quali sia stata devoluta un’eredità con valore dell’attivo non superiore a 100.000 euro e nell’asse ereditario non ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari.
In caso di dichiarazione tardiva si può sempre procedere ad un ravvedimento operoso: ossia si produrrà la dichiarazione e si pagheranno gli interessi di mora. Tuttavia, se l’Agenzia delle Entrate ha già operato l’accertamento d’ufficio il ravvedimento operoso non sarà più possibile e si dovranno pagare le sanzioni amministrative in aggiunta a quanto dovuto e agli interessi di mora.
3 - Dove e come presentarla
Dal 2018 la dichiarazione può essere presentata solo online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal contribuente o da un professionista incaricato.
L’Agenzia delle Entrate fornisce sul proprio sito il Modello di Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, accompagnato da due fascicoli che forniscono le istruzioni per l’inserimento corretto di tutti i dati.
Ad esempio, nella dichiarazione dovranno essere indicati, oltre ai dati degli eredi e del defunto:
Se nel compendio ereditario ci sono beni immobili (terreni o fabbricati) occorre versare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione anche le imposte ipotecaria e catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali.
Attenzione! chi ha presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non deve presentare la dichiarazione IMU: sono gli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate che trasmettono la copia della dichiarazione al Comune.
4 - Perché è importante
Oltre a comunicare il trasferimento dei beni agli eredi a fini fiscali, la dichiarazione di successione è importante perché nessun bene ricevuto in eredità può essere venduto se non sono state pagate le relative imposte. Inoltre, la prova della presentazione della dichiarazione viene richiesta sempre dalle banche prima di poter mettere a disposizione degli eredi il conto corrente del defunto.
È importante precisare che la dichiarazione di successione è ben diversa dall’accettazione dell’eredità. Abbiamo visto, infatti, che la dichiarazione ha una mera valenza fiscale, volta a individuare la consistenza dell’asse ereditario e verificare se è dovuta l’imposta di successione e il suo quantum: pertanto, la dichiarazione non sostituisce l’accettazione dell’eredità, cioè l’atto con cui gli eredi accettano di subentrare in ogni rapporto giuridico attivo e passivo del de cuius.
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Egregio Avvocato
1 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Esaminiamo brevemente l'annosa questione della legittimità dell'installazione del condizionatore sulla facciata del condominio.Innanzitutto è opportuno verificare se il regolamento comunale prevede delle restrizioni alle quali chiaramente non è possibile derogare.E’ poi opportuno poi esaminare il regolamento condominiale, che ha valore contrattuale tra il condominio ed il Condominio, e che potrebbe prevedere dei divieti espressi ed eventuali sanzioni.In assenza dei suddetti limiti bisogna poi considerare il decoro architettonico in generale, e quindi tener conto dell’estetica della facciata e dell’eventuale presenza di altri apparecchi.A tal fine è sempre opportuno ottenere un’autorizzazione da parte dell’assemblea, in modo da evitare problemi in un secondo momento.E’ poi doveroso, secondo una parte della giurisprudenza di merito, considerare la distanza verticale tra l’apparecchio e la soglia delle finestre degli altri condomini, distanza che deve essere di almeno 3 metri.Infine bisogna assolutamente evitare lo stillicidio verso le altre unità immobiliari, rispetto al quale, secondo la Giurisprudenza, lo scarico nel pluviale condominiale non è legittimo.Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.com wravvocati@gmail.com +393397007006
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3 mag. 2023 • tempo di lettura 6 minuti
TRACCIA ESAME FORENSE ORALE I Tizio, proprietario di un appartamento sito al terzo piano di uno stabile condominiale, realizza una canna fumaria ed una tubazione per il ricircolo dell’aria in appoggio al muro comune perimetrale di proprietà condominiale. L’amministratore Caio invito il condomino alla rimozione dell’opera realizzata a sue esclusive spese, ma Tizio rifiuta di adempiervi. Il condominio, allora, in persona dell’’amministratore, previa delibera adottata all’unanimità, cita in giudizio il condomino Tizio per ottenere la condanna alla rimozione dell’opera illegittima, oltre al risarcimento dei danni. Tizio si rivolge ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga parere motivato, indicando altresì l’atto più opportuno per tutelare il proprio assistito. SVOLGIMENTO La traccia sottoposta all’attenzione dello scrivente impone preliminarmente di esaminare la quaestio iuris ad essa sottesa, compendiabile nella problematica circa l’esatta configurazione delle innovazioni, all’interno della disciplina del condominio degli edifici, rispetto al regime ordinario sull’uso della cosa comune di cui al’art. 1102 c.c. E’ opportuno in ogni caso esaminare gli istituti generali intercettati dal caso in esame, in particolare con riferimento alla comunione ordinaria ed al condominio degli edifici, inteso quale species di comunione. La comunione ordinaria, di cui agli artt. 1100 e ss. c.c., individua la condizione di contitolarità del diritto di proprietà in capo a plurimi soggetti su una medesima cosa, mobile od immobile, la cui caratteristica consiste nel conferimento della titolarità del diritto reale sul bene pro quota tra tutti i comunisti. Tale considerazione è utile a segnare il dato discretivo rispetto ad altre fattispecie di comunione riscontrabili dalla disciplina civilistica, quale la c.d. comunione legale dei beni, intesa come regime patrimoniale legale della famiglia legittima di cui all’art. 177 c.c., che infatti si caratterizza come comunione di stampo germanico sine quota e dunque pro indiviso, per la quale appunto ciascun coniuge è proprietario per intero dei beni facenti parte della comunione diretta, beni che entrano a far parte della comunione legale anche qualora il loro acquisto venga perfezionato da ciascun coniuge separatamente, con effetto derogatorio rispetto al principio di relatività degli effetti contrattuali ex art. 1372 c.c. All’interno della disciplina ordinaria in tema di comunione, il principio fondante si rinviene nel c.d. uso promiscuo che ciascun comunista può parimenti esercitare sulla medesima res, nonostante qualsiasi atto di disposizione della cosa venga limitata o circoscritta all’interno della quota ideale di titolarità di ciascun partecipante alla comunione medesima. Sotto questo profilo, è utile rammentare, all’interno della comunione ereditaria, quale species del più ampio genus di comunione, la prelazione legale in capo a ciascun coerede rispetto ad una quota di titolarità del singolo partecipante che intenda alienare la quota di sua spettanza. Il diritto di prelazione infatti non può essere leso per qualsivoglia ragione, tanto che l’ordinamento appresta un apposito rimedio coattivo, denominato retratto successorio, che consente ai coeredi lesi nel diritto di prelazione loro spettante rispetto alla quota di un coerede alienata a terzi, di subentrare nell’acquisto, riscattando la quota oggetto di trasferimento. Calandoci nel caso di specie, il condominio degli edifici individua una forma speciale di comunione caratterizzata dalla compresenza di parti comuni ed unità di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Le prime sono individuate dall’art. 1117 c.c. con un’elencazione che la maggior parte degli interpreti considera non tassativa, secondo un criterio generale rinvenibile nel nesso di strumentalità della parte comune rispetto al miglior godimento ed uso delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva. Seguendo il criterio anzidetto, si individuano quali parti comuni il portone d’ingresso, le scale, gli ascensori, il lastrico solare, le aree parcheggio e via discorrendo. Seguendo l’orientamento maggioritario invalso nella giurisprudenza di legittimità, il condominio è da intendersi quale ente di gestione, sfornito di una personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei singoli condomini che lo compongono e che agisce per il tramite dell’organo rappresentativo comune individuato nella persona dell’amministratore pro-tempore. Questi infatti è l’organo esecutivo, deputato a dare esecuzione alle delibere adottate dall’assemblea, cui hanno di diritto di partecipare tutti i condomini, cui è altresì conferito diritto di impugnazione delle delibere medesime entro trenta giorni dalla loro adozione, per i condomini dissenzienti o astenuti, ovvero dalla loro comunicazione per i condomini assenti. In tema di impugnativa, l’art. 1137 c.c., oltre a tracciare il principio maggioritario e l’obbligatorietà della delibera rispetto a tutti i condomini, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, fa riferimento al ricorso, quale strumento di annullamento della delibera stessa, in senso atecnico, dunque da intendere come atto di citazione, con tutte le conseguenze che ne derivano per il calcolo della pendenza della lite. Secondo l’art. 1120 c.c. sono soggette ad approvazione assembleare le innovazioni dirette miglioramento o all’uso più comodo della cosa comune ovvero al suo miglior rendimento. Se si considera l’opera costruita dal Sig. Tizio nei termini anzidetti, dovrebbe essere assoggetta alla disciplina sulle innovazioni di matrice condominiale. Ciononostante, assumendo come punto di riferimento l’art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante può far uso della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri di farne parimenti uso, è possibile giungere a conclusioni completamente diverse, specie se si considera la giurisprudenza granitica sul punto. Infatti, la Corte di Cassazione nel delineare la differenza tra innovazione e mera modificazione ha specificato (Cass. 35957/2021) che per innovazioni bisogna intendere non qualsiasi mutamento della cosa comune ma solo quella modifica materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria. Da queste premesse, dunque, si può pervenire alla conclusione che, in tema di condominio degli edifici, le innovazioni di cui è menzione all’art. 1120 c.c. si distinguono dalle mere modificazioni, disciplinate dall’art. 1102 c.c. sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista soggettivo, poiché le prime consistono in opere di trasformazione che incidono sull’essenza della res commune, alterandone la originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, sia pure entro i limiti scolpiti dall0art. 1102 c.c., per ottenere la migliore e più comoda, nonché razionale, utilizzazione della cosa comune. Ad abundantiam, sotto il profilo soggettivo, le innovazioni sottendono ad un interesse di portata collettiva espresso da una maggioranza qualificata, formatasi in sede assembleare, elemento che manca nelle mere modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale ma con quello dei singoli condomini. Da quanto detto, seguendo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per un caso analogo a quello oggetto di cognizione, l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale del condominio sostanzia una modifica della res commune conforme alla sua destinazione e che ciascun condomino, pertanto, può apportare a sue cure e spese, a condizione che ciò non impedisca l’uso paritario conferito a tutti i condomini, secondo i principi generali desumibili dall’art. 1102 c.c. e purchè non rechi altresì pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, ovvero non ne alteri il decoro architettonico, ipotesi questa che, secondo la Cass. 30462/20158, sarebbe rinvenibile qualora l’opera de qua si rifletta negativamente sull’insieme dell’aspetto armonico dello stabile condominiale e non quando si mutino le originali linee architettoniche. Alla luce di quanto detto, sarà possibile nell’interesse del Sig. Tizio redigere una comparsa di costituzione e risposta ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. allo scopo di costituirsi nel giudizio promosso dal condominio in persona dell’amministratore pro-tempore Caio, impugnando e contestando le avverse deduzioni poiché l’opera di fatto realizzata dal condomino convenuto non rientra nella disciplina delle innovazioni, assoggettabile appunto al regime di cui all’art. 1120 c.c., bensì integra gli estremi di una mera modificazione, consentita ai singoli condomini sia pure nel rispetto dei canoni generali sull’uso delle cose comune ex art. 1102 c.c. Si insisterà per il rigetto della domanda, rilevando in ogni caso, in via preliminare, che, trattandosi di controversia in materia condominiale, è subordinata al previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1bis del d.lgs. 28/2010.
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14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
La c.d. legge Cirinnà (n. 76 del 2016) ha disciplinato le convivenze di fatto e previsto la possibilità di registrarle.A tal fine, è necessario che i due soggetti, indifferentemente di sesso diverso o dello stesso sesso, siano maggiorenni, conviventi e uniti stabilmente da un legame affettivo e di coppia, connotato da reciproca assistenza morale e materiale. Per formalizzare la convivenza di fatto, è sufficiente effettuare una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza, affermando di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa. Tale dichiarazione può essere sottoscritta di fronte all’ufficiale dell’anagrafe o essere inviata tramite fax o per via telematica. Successivamente, l’ufficio rilascia una certificazione, utile alla dimostrazione della convivenza ai fini di legge. In base alla legge, ai conviventi viene infatti riconosciuta una serie di diritti, tra i quali:il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia;la facoltà di nominare il partner come proprio rappresentante;il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo il decesso del convivente proprietario dell’immobile.È anche possibile stipulare un contratto di convivenza per regolare i rapporti patrimoniali.Deve comunque considerarsi che i diritti in questione sono correlati direttamente allo “status” di conviventi di fatto. Anche in mancanza della certificazione, pertanto, i conviventi potranno provare il rapporto duraturo e significativo e far valere i diritti e i doveri connessi.
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Egregio Avvocato
7 giu. 2022 • tempo di lettura 3 minuti
Sarà capitato di recarsi presso un notaio per donare la propria casa al figlio e sentirsi dire che sarebbe meglio operare diversamente: perché? La risposta risiede nel fenomeno successorio e nella tutela che l’ordinamento accorda ai c.d. legittimari.1. Cos’è la donazione?2. Chi sono i legittimari e a cosa hanno diritto?3. L’azione di restituzione e la provenienza donativa.4. La prassi ed alcune delle soluzioni proposte. 1 - Cos’è la donazione?La donazione, ai sensi dell’art. 769 c.c., è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte dona ad un'altra un suo diritto o si assume un obbligo, al fine di arricchirla.Il negozio di donazione si caratterizza dell’assenza di un corrispettivo al trasferimento di un diritto o all’assunzione di un obbligo, al pari dei negozi a titolo gratuito ma si differenzia da quest’ultimi per lo spirito di liberalità (animus donandi) che muove il donante.Per aversi donazione, infatti, secondo dottrina e giurisprudenza, non basta l’attribuzione senza corrispettivo ma occorre che questa sia fatta al fine di dare ad altri un vantaggio patrimoniale senza sentirsi in alcun modo costretti e nella convinzione di agire in modo libero e spontaneo. 2 - Chi sono i legittimari e a cosa hanno diritto?I legittimari sono il coniuge, i figli e gli ascendenti ai sensi dell’art. 536 c.c. Il Legislatore, valorizzando i legami ed interessi familiari, riconosce a tali soggetti il diritto ad ottenere una minima quota-parte del patrimonio lasciato dal parente defunto, c.d. quota di legittima. Affinché i legittimari effettivamente ottengano tale quota l’ordinamento gli concede una tutela molto forte: il diritto di esperire l’azione di riduzione.Se all'apertura della successione nell’asse ereditario non vi sono beni sufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari, costoro possono chiedere l’inefficacia di tutte le disposizioni che hanno leso i loro diritti intangibili, sia disposizioni testamentarie (i.e. riduzione delle disposizioni testamentarie) che donazioni fatte in vita dal donante-defunto (i.e. riduzione delle donazioni dirette ed indirette). 3 - L’azione di restituzione e la provenienza donativa.I legittimari possono ottenere la restituzione dei beni donati non solo dal donatario ma, premessa l’escussione dei beni di quest’ultimo, anche dai successivi subacquirenti, mediante la cd. azione di restituzione ex artt. 561 e 562 c.c.In altri termini, se il defunto aveva donato in vita una casa ad un soggetto e quest’ultimo, successivamente l’ha rivenduta ad un terzo, il terzo è passibile di azione di restituzione. Il terzo acquirente, se il donatario-dante causa non è capiente, dovrà restituire il bene agli eredi legittimari o dare l’equivalente! Unico limite all’azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa è il decorso di 20 anni dalla trascrizione della donazione. Quanto detto fa emergere le potenzialità dannose di una donazione nella futura circolazione del bene. Se oggi il padre dona al figlio un appartamento ed un domani il figlio volesse venderlo potrebbe avere qualche difficoltà, la parte acquirente potrebbe aver timore che un domani il bene le venga tolto oppure avere difficoltà ad ottenere la concessione di mutuo per l’acquisto della casa. Tutte valutazioni che nella contrattazione immobiliare possono incidere sulla determinazione del prezzo di vendita.4 - La prassi ed alcune delle soluzioni proposte. Quanto detto non ha comunque limitato in via assoluta le donazioni. La prassi negli anni ha, infatti, elaborato numerose soluzioni operative. A volte, di fronte a beni con provenienza donativa si consiglia di operare la risoluzione della donazione per mutuo dissenso, cioè far risolvere (porre nel nulla) la donazione tra donante e donatario e, successivamente, far vendere il bene direttamente dal donante al terzo acquirente – così eliminando dalla “storia circolatoria del bene” la donazione. Sono nate anche delle apposite polizze assicurative che prevedono, in caso di azione di restituzione, che la compagnia assicurativa – a fronte del pagamento di premi – corrisponda lei all’erede legittimario l’equivalente in denaro, garantendo così al terzo la titolarità del bene. Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
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