Egregio Avvocato
Pubblicato il 7 giu. 2022 · tempo di lettura 3 minuti
Sarà capitato di recarsi presso un notaio per donare la propria casa al figlio e sentirsi dire che sarebbe meglio operare diversamente: perché? La risposta risiede nel fenomeno successorio e nella tutela che l’ordinamento accorda ai c.d. legittimari.
1. Cos’è la donazione?
2. Chi sono i legittimari e a cosa hanno diritto?
3. L’azione di restituzione e la provenienza donativa.
4. La prassi ed alcune delle soluzioni proposte.
1 - Cos’è la donazione?
La donazione, ai sensi dell’art. 769 c.c., è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte dona ad un'altra un suo diritto o si assume un obbligo, al fine di arricchirla.
Il negozio di donazione si caratterizza dell’assenza di un corrispettivo al trasferimento di un diritto o all’assunzione di un obbligo, al pari dei negozi a titolo gratuito ma si differenzia da quest’ultimi per lo spirito di liberalità (animus donandi) che muove il donante.
Per aversi donazione, infatti, secondo dottrina e giurisprudenza, non basta l’attribuzione senza corrispettivo ma occorre che questa sia fatta al fine di dare ad altri un vantaggio patrimoniale senza sentirsi in alcun modo costretti e nella convinzione di agire in modo libero e spontaneo.
2 - Chi sono i legittimari e a cosa hanno diritto?
I legittimari sono il coniuge, i figli e gli ascendenti ai sensi dell’art. 536 c.c.
Il Legislatore, valorizzando i legami ed interessi familiari, riconosce a tali soggetti il diritto ad ottenere una minima quota-parte del patrimonio lasciato dal parente defunto, c.d. quota di legittima.
Affinché i legittimari effettivamente ottengano tale quota l’ordinamento gli concede una tutela molto forte: il diritto di esperire l’azione di riduzione.
Se all'apertura della successione nell’asse ereditario non vi sono beni sufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari, costoro possono chiedere l’inefficacia di tutte le disposizioni che hanno leso i loro diritti intangibili, sia disposizioni testamentarie (i.e. riduzione delle disposizioni testamentarie) che donazioni fatte in vita dal donante-defunto (i.e. riduzione delle donazioni dirette ed indirette).
3 - L’azione di restituzione e la provenienza donativa.
I legittimari possono ottenere la restituzione dei beni donati non solo dal donatario ma, premessa l’escussione dei beni di quest’ultimo, anche dai successivi subacquirenti, mediante la cd. azione di restituzione ex artt. 561 e 562 c.c.
In altri termini, se il defunto aveva donato in vita una casa ad un soggetto e quest’ultimo, successivamente l’ha rivenduta ad un terzo, il terzo è passibile di azione di restituzione. Il terzo acquirente, se il donatario-dante causa non è capiente, dovrà restituire il bene agli eredi legittimari o dare l’equivalente!
Unico limite all’azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa è il decorso di 20 anni dalla trascrizione della donazione.
Quanto detto fa emergere le potenzialità dannose di una donazione nella futura circolazione del bene.
Se oggi il padre dona al figlio un appartamento ed un domani il figlio volesse venderlo potrebbe avere qualche difficoltà, la parte acquirente potrebbe aver timore che un domani il bene le venga tolto oppure avere difficoltà ad ottenere la concessione di mutuo per l’acquisto della casa. Tutte valutazioni che nella contrattazione immobiliare possono incidere sulla determinazione del prezzo di vendita.
4 - La prassi ed alcune delle soluzioni proposte.
Quanto detto non ha comunque limitato in via assoluta le donazioni.
La prassi negli anni ha, infatti, elaborato numerose soluzioni operative. A volte, di fronte a beni con provenienza donativa si consiglia di operare la risoluzione della donazione per mutuo dissenso, cioè far risolvere (porre nel nulla) la donazione tra donante e donatario e, successivamente, far vendere il bene direttamente dal donante al terzo acquirente – così eliminando dalla “storia circolatoria del bene” la donazione.
Sono nate anche delle apposite polizze assicurative che prevedono, in caso di azione di restituzione, che la compagnia assicurativa – a fronte del pagamento di premi – corrisponda lei all’erede legittimario l’equivalente in denaro, garantendo così al terzo la titolarità del bene.
Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
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Egregio Avvocato
6 mag. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti comporta un’alterazione psico-fisica nella persona del guidatore, che ha una percezione distorta della realtà e subisce un peggioramento delle proprie facoltà intellettive ed un rallentamento dei riflessi. Si tratta di una condotta pericolosa per l’incolumità personale ed altrui che, per quanto venga spesso sottovalutata, è punita a livello non solo amministrativo ma anche penale dal legislatore italiano. Alcune premesseLe sanzioni previste per i guidatori “comuni”Le sanzioni previste per conducenti infraventunenni, neo-patentati e auto-trasportatori professionali Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacentiLavori di pubblica utilità1 – Alcune premesseLo stato di ebbrezza è una condizione di alterazione psico-fisica che consegue all’assunzione di sostanze alcoliche e che comporta una percezione distorta della realtà, un peggioramento delle facoltà intellettive e un rallentamento dei riflessi. A questa particolare condizione sono dedicati gli artt. 186 e 186-bis del Codice della Strada (CdS – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) che introducono delle distinzioni sul piano sanzionatorio in base alla alla quantità di alcool assunto (che si misura in g/l di sangue), all’età o alla qualità soggettiva del guidatore (neopatentati, infraventunenni o autotrasportatori professionali) nonché a particolari condizioni di fatto o di tempo in cui la condotta viene realizzata (se cagiona un incidente o avviene in orario notturno).Il superamento del limite imposto dalla legge può essere accertato attraverso analisi del sangue o mediante verifica all’etilometro, lo strumento che misura la quantità di alcool presente nell’aria attraverso il rilievo dell’espirazione da parte del soggetto che si sottopone a tale esame: per garantire un risultato più attendibile, l’accertamento attraverso etilometro viene ripetuto almeno due volte, a distanza di pochi minuti tra una rilevazione e l’altra. Come vedremo, è sanzionato anche il rifiuto di sottoporsi a questo accertamento. 2 – Le sanzioni previste per i guidatori “comuni”Vediamo ora nel dettaglio quali sono le sanzioni previste dalla legge, in un ordine di severità crescente. Qualora venga accertato un tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, la condotta sarà irrilevante dal punto di vista sia amministrativo sia penale. Al di sopra di tale quantitativo, l’art. 186 CdS prevede tre diverse soglie, cui corrispondono differenti sanzioni:tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 g/l: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2174 e della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 g/l: sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi, dell’ammenda da euro 800 a euro 3200 e sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. L’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Se è cagionata la morte di una persona, l’art. 589-bis c.p. prevede la reclusione da cinque a dieci anni.tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: sanzione penale dell’arresto da sei mesi a un anno, dell’ammenda da euro 1500 a euro 6000 e sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a due anni. L’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Inoltre, la sanzione è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Infine, c’è sempre la revoca della patente di guida in caso di recidiva nel biennio. Se è cagionata la morte di una persona, l’art. 589-bis c.p. prevede la reclusione da otto a dodici anni.In tutte queste ipotesi, qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea all’illecito. In caso di rifiuto dell’accertamento, il conducente è sanzionato allo stesso modo che si trovasse nello stato più grave di guida in stato di ebbrezza (cioè la situazione sub c) di cui sopra); inoltre, alla sentenza di condanna segue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni nonché la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione.3 – Le sanzioni previste per conducenti infraventunenni, neo-patentati e auto-trasportatori professionaliL’art. 186-bis CdS prevede un trattamento più severo per i conducenti di età inferiori a ventuno anni, per quelli nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B (“neo-patentati”) nonché per gli auto-trasportatori professionali.A questi guidatori “qualificati” è in ogni caso vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche: è quindi rilevante anche il tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l. In particolare:tasso alcolemico compreso fra 0 e 0,5 g/l: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 679. In caso di incidente, la sanzione è raddoppiata;tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 g/l: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2174 e della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi è aumentata di un terzo;tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 g/l: sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi, dell’ammenda da euro 800 a euro 3200 e sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno sono aumentate da un terzo alla metà;tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: sanzione penale dell’arresto da sei mesi a un anno, dell’ammenda da euro 1500 a euro 6000 e sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a due anni sono aumentate da un terzo alla metà. Anche in questo caso è prevista una sanzione per il caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi all’accertamento etilico: egli è sanzionato allo stesso modo che si trovasse nello stato più grave di guida in stato di ebbrezza (sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 800 a euro 3200), con un aumento da un terzo alla metà, cui si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato (caso in cui la sospensione è raddoppiata).4 – Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacentiL’art. 187 CdS prevede delle sanzioni specifiche per chiunque si metta alla guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.Questo comportamento ha sempre rilevanza penale, a prescindere dal tipo e dalla quantità di sostanza assunta.In particolare, la legge prevede l’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da euro 1500 a euro 6000, che è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si aggiungono la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a due anni; il periodo di sospensione della patente è raddoppiato se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.Se il conducente è uno dei guidatori “qualificati” previsti dall’art. 186 CdS, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.In caso di incidente, la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da euro 1500 a euro 6000 è raddoppiata e la patente di guida è sempre revocata. Se è cagionata la morte di una persona, l’art. 589-bis c.p. prevede la reclusione da otto a dodici anniInfine, qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi ad accertamento, egli è punito con la sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 800 a euro 3200, cui segue la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni nonché la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione.5 – Lavori di pubblica utilitàIn caso di condanna in sede penale per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la legge prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con la sanzione del lavoro di pubblica utilità. Quest’ultima consiste nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi, in via preferenziale, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato o gli enti locali nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria (250 euro corrispondono ad un giorno di lavoro di pubblica utilità). In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice dichiara l’estinzione del reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. Attenzione: la sanzione penale non può essere mai sostituita con i lavori di pubblica utilità quando il guidatore sia uno dei soggetti “qualificati” di cui all’art. 186-bis CdS o quando sia un guidatore “comune” ma abbia provocato un incidente. Qui il link ad una tabella avente ad oggetto una stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale, stilata dall’Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nel caso di merce acquistata durante i saldi, il consumatore ha diritto al cambio in tre casi:sempre, nel caso di bene “difettoso”, cioè affetto da vizi di fabbricazione, per effetto della garanzia prevista dal Codice del Consumo, che dura due anni ma richiede una denuncia entro 60 giorni dall’acquisto;se il commerciante l’ha promesso volontariamente ed alle condizioni da questi precisate;sempre, in caso di acquisti online, entro 14 giorni dalla consegna del bene.Se il cambio non è possibile (ad es. perché non ci sono più beni disponibili), il consumatore ha diritto alla riparazione gratuita del bene difettoso, alla riduzione del prezzo o ad un buono da utilizzare per altri acquisti.
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Egregio Avvocato
3 nov. 2026 • tempo di lettura 5 minuti
Nel panorama del diritto di famiglia, la gestione e il riparto degli oneri economici per i figli minori rappresentano una delle principali fonti di contenzioso post-separazione. L'art. 337-ter c.c. fissa il principio cardine secondo cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Mentre l'assegno di mantenimento a cadenza mensile è destinato a coprire le esigenze ordinarie e prevedibili della quotidianità (quali vitto, alloggio, abbigliamento di base e trasporti routinari), una differente disciplina governa le cosiddette "spese straordinarie".Le spese straordinarie si identificano, secondo la definizione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione, in quegli esborsi che per la loro rilevanza economica, imprevedibilità e occasionalità esulano dal normale regime di vita della prole (Cass. civ., n. 1562/2020; Cass. civ., n. 7169/2024). All'interno di questa categoria, l'iscrizione e la frequenza dei centri estivi e dei grest occupano una posizione peculiare: sebbene la sospensione delle attività scolastiche sia un evento ciclico e prevedibile, il costo concreto di tali strutture varia considerevolmente di anno in anno in base alla natura del programma (pubblico o privato), alla durata e alla localizzazione, rendendo impossibile una quantificazione a priori nell'assegno mensile. La giurisprudenza è pertanto unanime nel qualificare l'onere del centro estivo come spesa straordinaria.Nonostante la concorde qualificazione dogmatica come spesa straordinaria, non sussiste uniformità in ordine alla necessità di un previo accordo tra i genitori per la validità della spesa e il conseguente diritto al rimborso. L'analisi dei Protocolli d'intesa adottati dai diversi uffici giudiziari italiani permette di mappare tre distinti orientamenti:A) Orientamento del consenso preventivo obbligatorioAdottato diffusamente nei distretti di grandi dimensioni metropolitane (tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bari, Novara, Pisa e Reggio Calabria), questo indirizzo include i centri estivi tra le spese extrascolastiche o ludiche non urgenti, richiedendo la preventiva concertazione tra i genitori. Per ovviare a condotte ostruzionistiche, i relativi protocolli introducono lo strumento del silenzio-assenso: il genitore proponente deve inviare una comunicazione scritta dettagliata (tramite canali tracciabili come e-mail o messaggistica telematica) indicando costi e specifiche del centro; l'omessa risposta della controparte entro un termine prefissato (es. 10 giorni per il Protocollo di Roma, 20 giorni per quello di Palermo) equivale a un assenso implicito, legittimando la richiesta di rimborso (cfr. Trib. Ferrara n. 362/2018).B) Orientamento dell'autonomia decisionaleEspressione delle prassi di uffici giudiziari quali Brescia, Bergamo, Imperia, Vicenza, Rovigo e Sulmona, questo secondo filone esclude la necessità di un accordo preventivo. La ratio poggia sulla presunzione che il centro ricreativo risponda intrinsecamente all'interesse superiore del minore, configurandosi non come mero svago, ma come strumento essenziale di custodia e conciliazione dei tempi di vita e lavoro del genitore collocatario durante la pausa estiva delle scuole. Al genitore istante è richiesta la sola esibizione della documentazione fiscale per esigere la quota di spettanza dell'altro.C) Orientamento condizionale o intermedioIl Tribunale di Bologna adotta una soluzione mediana e flessibile. La deroga all'accordo preventivo è ammessa a una precisa condizione oggettiva: la frequenza del centro deve essere imposta da stringenti e comprovate esigenze lavorative del genitore collocatario, in assenza di alternative tempestive offerte dal genitore non collocatario (anche tramite il ricorso alla rete parentale, come i nonni) (Trib. Bologna n. 453/2019). Qualora la scelta risponda a finalità puramente ricreative, si riespande la necessità del consenso preventivo.È utile rilevare una trasversale distinzione operata da molteplici Corti tra strutture pubbliche e private: per i campus o grest pubblici, caratterizzati da tariffe calmierate, l'accordo preventivo non è ritenuto necessario; al contrario, per l'iscrizione a centri estivi privati a tariffe di mercato, il consenso bilaterale resta un requisito d'obbligo.L'assenza di un consenso preventivo, anche nei fori che lo impongono come regola generale, non determina la sanzione automatica dell'irripetibilità della spesa. La giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Enna n. 173/2026; Trib. Roma n. 16684/2018; Trib. Alessandria n. 639/2019) dà seguito all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., n. 2467/2013), secondo cui il giudice investito della domanda di rimborso è tenuto a effettuare un vaglio ex post guidato dal principio del best interests of the childIl rimborso viene accordato qualora la spesa risulti:Rispondente all'interesse concreto del minore e non meramente voluttuaria.Proporzionata e compatibile con le condizioni economico-patrimoniali della famiglia e con il suo pregresso tenore di vita.In questa sede, assume rilievo determinante il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti: un rifiuto manifestato dal genitore non istante basato sul mero assunto "non voglio pagare" viene censurato come diniego immotivato e pretestuoso, privo di valore giuridico, e depone a favore del riconoscimento del diritto al rimborso in capo al genitore che ha anticipato l'esborso.Un profilo di significativo rilievo dogmatico riguarda i criteri quantitativi di ripartizione della spesa straordinaria stabilita. Sebbene la prassi giudiziaria abbia a lungo applicato in modo automatico la suddivisione paritetica al 50% tra i genitori, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha censurato tale automatismo.Con molteplici arresti (Cass. civ., n. 6933/2023; Cass. civ., n. 15125/2023; Cass. civ., n. 7169/2024), la Corte di Cassazione ha statuito che l'applicazione rigida della quota del 50%, in presenza di una sensibile disparità nei redditi e nei patrimoni dei genitori, si pone in contrasto con il precetto di proporzionalità previsto dall'art. 337-ter c.c. Pertanto, il regime di riparto deve raccordarsi rigidamente alle percentuali eventualmente già fissate dal titolo giudiziale di separazione o divorzio (ad esempio, 60% e 40%) o, in mancanza di una specifica previsione, deve essere rimodulato dal giudice sulla scorta delle reali capacità economiche di ciascuna parte, accantonando ogni presunzione di pariteticità aritmetica.In conclusione, la disciplina delle spese per i centri estivi evidenzia la complessa interazione tra le fonti negoziali delle parti (accordi omologati) e le fonti eteronome (provvedimenti del giudice e protocolli locali). Se le pattuizioni contenute nelle sentenze di separazione o nei verbali omologati prevalgono sempre in virtù del principio di autonomia privata (cfr. Trib. Pistoia n. 1013/2020), in subordine l'operatore giuridico deve prestare massima attenzione alle specificità del protocollo del distretto di competenza. La sequenza procedimentale corretta — sostanziata nell'invio preventivo di una comunicazione scritta e nella conservazione dei giustificativi di spesa — emerge come lo strumento principale per garantire la certezza del diritto e la stabilità delle pretese restitutorie nell'interesse della prole e dell'equilibrio familiare.
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1 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Una recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (sent. n. 1788 del 16.12.2021), in tema di nullità della delibera assembleare per lesione alla proprietà privata, si pone nel solco della nota decisione adottata dal Tribunale di Roma (sent. 17997/2020).Nel caso specifico la condomina attrice ha contestato la riduzione del piano di calpestio del proprio balcone di 5 cm, documentando quanto affermato con una propria relazione di parte. Con il provvedimento in commento, il Tribunale adito ha ritenuto che la delibera condominiale non può incidere sulla proprietà privata dei singoli condomini, diversamente la stessa verrebbe adottata con eccesso di potere in violazione dei limiti codicistici di cui all'art. 1135 cc, talché tale delibera sarebbe nulla. Dall'esame della sentenza si colgono ulteriori spunti di riflessione:- il Tribunale non ha ritenuto di rilievo quanto contestato dalla condomina in merito all'onere di rimuovere dal proprio balcone alcuni manufatti per consentire il rifacimento delle facciate, la decisione è motivata sul punto dal fatto che tale rimozione non incide in modo permanente sul diritto dominicale della condomina, in quanto dopo i lavori tali manufatti potrebbero essere riposizionati;- il Tribunale non ha inoltre ritenuto di rilevo la contestazione relativa all'imposizione della sostituzione delle caldaie, questo in quanto, nel caso specifico, la delibera non prevedeva di per sè un obbligo di sostituire le stesse, bensì solo la facoltà di aderire all'offerta formulata dall'impresa. In ogni caso, alla luce del ben più grave vizio di "eccesso di potere" per violazione della proprietà privata, il Tribunale ha comunque dichiarato la nullità della delibera impugnata. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.com wravvocati@gmail.com +393397007006
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