Sospensione del procedimento con messa alla prova

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Pubblicato il 20 mag. 2021 · tempo di lettura 6 minuti

Sospensione del procedimento con messa alla prova | Egregio Avvocato
La legge delega n. 67/2014 ha inserito nel nostro ordinamento una nuova causa estintiva del reato, denominata sospensione del procedimento con messa alla prova: in presenza di determinati requisiti, l’imputato chiede la sospensione del processo penale in corso e si sottopone volontariamente ad un periodo di “messa alla prova” che, ove abbia esito positivo, comporta l’estinzione del reato. 


  1. Nozione e finalità
  2. Ambito applicativo
  3. Disciplina processuale
  4. Esito della messa alla prova


1 - Nozione e finalità


La sospensione del procedimento con messa alla prova (m.a.p.), disciplinata dagli artt. 168-bis ss. c.p., è un istituto che attribuisce al soggetto che sia imputato di determinati reati la facoltà di chiedere di essere sottoposto ad un periodo di “prova”, con contestuale sospensione del procedimento. 

Detta “prova” comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. 

Comporta, inoltre, l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare, fra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale o l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Infine, la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, per un periodo non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi e per al massimo otto ore al giorno: si tratta di una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, compatibilmente con le esigenze lavorative, familiari, di studio o di salute dell’imputato.

Qualora disposta, la sospensione del procedimento provoca un duplice effetto: durante il periodo di sospensione, il corso della prescrizione è sospeso e, nel caso di esito positivo della prova, il reato si estingue, ai sensi dell’art. 168-ter c.p.

Giova ricordare che l’introduzione di questo istituto nell’ordinamento italiano è il frutto congiunto dell’esigenza di perseguire il reinserimento sociale “anticipato” degli imputati dei reati di minore gravità e di deflazionare il carico giudiziario.


 2 - Ambito applicativo


L’imputato, ai sensi dell’art. 168-bis co. 1 c.p., può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova in tre casi:

1) per reati puniti con la sola pena pecuniaria;

2) per reati puniti con pena detentiva fino a quattro anni nel massimo, sola o congiunta o alternativa alla pena pecuniaria: quella che rileva è la pena in astratto, a nulla rilevando che in concreto siano presenti circostanze aggravanti comuni, speciali o ad effetto speciale (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2016, Sorcinelli);

3) per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio nel rito monocratico ex art. 550 co. 2 c.p.p.: fra questi si ricordano, a mero titolo esemplificativo, i delitti di lesioni personali stradali, di furto aggravato, di ricettazione.

Non è mai concedibile ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi dell’art. 168-bis co. 5 c.p. e, in ogni caso, la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta.


3 - Disciplina processuale


Secondo quanto previsto dall’art. 464-bis co. 2 c.p.p., la richiesta di sospensione del procedimento può essere presentata al giudice, a pena di inammissibilità, dall’imputato o dal suo procuratore speciale, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni in udienza preliminare o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. La richiesta può essere formulata, inoltre, nel corso delle indagini preliminari ma è necessario, ai sensi dell’art. 464-ter c.p.p., il consenso del pubblico ministero, espresso per iscritto e sinteticamente motivato.

Ai sensi dell’art. 464-bis co. 4 c.p.p., alla richiesta di sospensione presentata dall’imputato deve essere allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna (u.e.p.e.); tuttavia, qualora la previa elaborazione del programma non sia possibile, è sufficiente allegare la semplice richiesta di elaborazione di detto programma.

L’u.e.p.e., ricevuta la richiesta di presa in carico da parte dell’imputato, svolge un’indagine socio-familiare, all’esito della quale redige un programma di trattamento che tenga conto delle possibilità economiche, delle capacità e delle possibilità di compiere attività riparatorie del richiedente nonché della possibilità di svolgimento di attività di mediazione.

Sulla richiesta decide il giudice competente, sentite le parti e la persona offesa, che esprimono un parere non vincolante.

Il giudice dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova quando, in base ai parametri di cui all’art. 133 c.p., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dalla commissione di ulteriori reati. In caso di rigetto in udienza preliminare, la richiesta può essere riproposta nel giudizio prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

Quando ammette la messa alla prova, il giudice deve indicare il termine entro il quale devono essere adempiuti gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie nonché l’ulteriore termine, autonomo ed indipendente, di durata della prova nel suo complesso. 

Quanto alla durata della sospensione, l’464-quater co. 5 c.p.p. fissa dei termini massimi, nel rispetto dei quali il giudice individua il periodo di sospensione ritenuto opportuno nel singolo caso concreto: si tratta del termine di due anni – se si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria – e di un anno – se si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

Tali termini decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell’imputato.


4 - Esito della messa alla prova


La prova può avere esito positivo o negativo. Per decidere in un senso o nell’altro, il giudice acquisisce la relazione conclusiva dell’u.e.p.e. che aveva preso in carico l’imputato e fissa l’udienza per la decisione, dandone avviso alle parti e alla persona offesa.


Esito positivo. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, considerato il comportamento dell’imputato e il rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene, anche sulla base della relazione conclusiva dell’u.e.p.e., che la prova abbia avuto esito positivo. La sentenza che dichiara l’estinzione del reato non deve essere riportata nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato. 

A ben vedere, nonostante l’esito positivo della prova possono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.


Esito negativo. Il giudice può ritenere, tenuto conto della relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna, del comportamento dell’imputato e del mancato rispetto delle prescrizioni stabilite, che la prova abbia avuto esito negativo. In questo caso, dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. 

Qualora, tuttavia, all’esito del giudizio, si pervenga a sentenza di condanna, tuttavia, nel determinare la pena da eseguire in concreto, il pubblico ministero deve “defalcare” un periodo corrispondente a quello della prova positivamente esperita, conteggiando tre giorni di prova come equivalenti ad un giorno di reclusione o di arresto.


Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Ragionando di responsabilità penale del datore di lavoro e avendo a mente il principio di tassatività, in funzione del quale nessuno può essere chiamato a rispondere in sede penale di un fatto che non sia espressamente previsto come reato, la prima domanda (la cui risposta, a giudicare da quanto è dato leggere sui mass media in questi giorni, non è poi così scontata) è: quale reato si può ipotizzare in caso di contagio da Covid-19? Il contagio viene equiparato, per consolidatissima giurisprudenza, alla “malattia” che forma oggetto del reato di lesioni personali previsto dall’art. 590 del Codice Penale. La “malattia”, infatti, secondo la nozione costantemente recepita nelle corti di giustizia è “…qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo…” ([2]). Il predetto principio viene ribadito peraltro proprio dall’art. 42 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), laddove si precisa espressamente che il contagio da Covid-19 deve essere trattato dal datore di lavoro(pubblico o privato che sia) e dall’Inail come un infortunio. Completa il quadro la circolare Inail n. 13 del 3/4/2020 che precisa “…secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro…”. La sussistenza di una “malattia” così definita, pertanto, è condizione necessaria ma ancora non sufficiente, di per sé sola, per ipotizzare in capo al datore di lavoro una responsabilità penale. A questo fine occorrerà ancora, infatti, valutare se in capo al medesimo vi fossero altresì:·      la posizione di garanzia, ovvero l’obbligo giuridico di evitare l’evento lesivo;·      la colpa, sia essa colpa c.d. “specifica o qualificata”, ovvero la violazione di prescrizioni di legge o di normativa secondaria che mirano proprio ad evitare l’evento che si è concretizzato (c.d. “norma cautelare”), o colpa c.d. “generica”, ovvero la violazione di ordinarie regole di prudenza. I limiti della responsabilità penale E’ a questo punto che emerge la centralità, per qualificare (o escludere) la responsabilità penale del datore di lavoro per contagio da Covid-19, delle prescrizioni di cui al già citato D. L.vo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Luogo di Lavoro) e, come si dirà, del D. L.vo 231/2001 (Responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche). Se, infatti, quasi sempre (ma non necessariamente, come si vedrà infra), il datore di lavoro/legale rappresentante dell’impresa è titolare della posizione di garanzia, ovvero dell’obbligo giuridico di evitare l’evento lesivo del contagio, al fine di poter contestare al medesimo la responsabilità penale legata alla relativa malattia (o, addirittura, al decesso), occorrerà altresì dimostrare che in capo al predetto vi sia un profilo di colpanel senso anzidetto, in particolare di colpa specifica per violazione di legge o normativa secondaria, dunque la violazione di una o più “norme cautelari”. Ora, parlando di legge o normativa secondaria le cui prescrizioni siano volte ad evitare l’evento lesivo a quali disposizioni facciamo riferimento?  Principalmente, a quelle contenute nel D. L.vo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Luogo di Lavoro), eventualmente integrate dalle successive disposizioni di rango secondario (che di seguito sintetizzeremo) in materia di prevenzione del contagio da Coronavirus sul luogo di lavoro, nelle quali si deve oramai tenere conto anche della copiosa e recentissima regolamentazione emergenziale. Sarebbe errato vedere in ciò un meccanismo di deminutio della tutela della persona offesa contagiata, sostanzialmente gravata (tramite il pubblico ministero) dell’onere di dimostrare la violazione di una norma cautelare da parte del datore di lavoro per poter ottenere giustizia in sede penale. Si tratta, piuttosto, dell’applicazione di un basilare principio illuministico di civiltà giuridica e di buon senso, in funzione del quale non si può esigere che alcuno venga chiamato a rispondere in sede penale di eventi lesivi che non era per legge tenuto a evitare.   Ciò vale in generale, rispetto a qualsiasi rischio di natura lesiva che si possa concretizzare nell’ambito dell’attività produttiva e vale a maggior ragione per il rischio da contagio di Covid-19. Il principio anzidetto comporta dunque che l’imprenditore/datore di lavoro è tenuto, a rischio di risponderne in sede (anche) penale, a rispettare le prescrizioni normative dettate dal D. L.vo 81/2008 in materia di sicurezza (che impongono le relative norme cautelari nel senso anzidetto) ma, per converso, laddove egli osservi le predette prescrizioni e occorra un infortunio (incluso il contagio), risulterà assai difficile per il pubblico ministero ipotizzare a suo carico qualsiasi responsabilità di natura penale, difettando la colpa consistente nella violazione di una norma cautelare. Di qui l’assoluta importanza di conoscere in maniera dettagliata le prescrizioni che il D. L.vo 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Luogo di Lavoro) pone a carico degli imprenditori/datori di lavoro, dal momento che, nell’esperienza delle corti, nella quasi totalità dei casi, la differenza tra l’esito assolutorio e la condanna, con tutte le relative conseguenze anche in materia di D. L.vo 231/2001, risiede nell’adozione di alcune, minime misure che tuttavia consentono di dimostrare in giudizio l’insussistenza della colpa per violazione di una norma cautelare. E’ palese anche il contrario: un datore di lavoro (e si badi, sono inclusi nel novero dei soggetti destinatari delle prescrizioni di cui al D. L.vo 81/2008 anche le strutture sanitarie e ciò darà luogo a non poche azioni della magistratura inquirente nei prossimi mesi) che non si cura di adeguarsi minimamente alle prescrizioni del D. L.vo 81/2008 e, laddove applicabile, del D. L.vo 231/2001 (Responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche) si espone al rischio assai concreto di essere inosservante (a sua insaputa) di una miriade di norme cautelari che nondimeno lo individuano come titolare della posizione di garanzia e per ciò solo ha un’altissima probabilità, non appena occorra un infortunio di qualsiasi genere, di incorrere in una condanna penale, con tutto ciò che ne consegue anche in punto di responsabilità dell’ente ex D. L.vo 231/2001. Vale dunque la pena dedicare qualche istante all’individuazione delle predette norme cautelari, la cui osservanza da parte dell’imprenditore/datore di lavoro può evitargli conseguenze di natura penale in caso di infortunio e, nella specie, di contagio da Covid-19. La fonte delle norme cautelari: il D. L.vo 81/2008 La prima e principale fonte delle predette norme cautelari, nella prassi e nelle corti giudiziarie, è proprio il D. L.vo 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Luogo di Lavoro) che, a sua volta, costituisce un’attuazione del principio generale sancito dall’art. 2087 del nostro Codice Civile, in virtù del quale il datore di lavoro ha l’obbligo di attuare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, risultano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, dovendosi includere, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato in materia, anche a prevenire l’insorgenza di malattie correlate al lavoro stesso. L’obbligo di vigilare sull’applicazione e sull’osservanza delle misure di sicurezza all’interno dell’azienda, del resto, grava sullo stesso datore di lavoro, a meno che egli non rilasci apposita delega con le forme previste dall’art. 16 D. L.vo 81/2008. La giurisprudenza prevalente, comunque, stenta ad escludere, per la sola esistenza delle delega, la responsabilità penale del datore di lavoro, essendo casomai più frequente il caso in cui vengano rinviati a giudizio, contestualmente, il datore di lavoro e il delegato, magari per violazioni di norme cautelari differenti ([3]) Senza ulteriormente soffermarci in questa sede sui limiti del concorso di responsabilità penale del datore di lavoro in presenza di altre figure previste dalla normativa (R.S.P.P., preposto, ecc.), basti rilevare che tanto rigore nell’attuazione delle prescrizioni del Testo Unico sulla Sicurezza può talvolta apparire eccessivo e poco consapevole delle concrete difficoltà che affronta il datore, soprattutto in caso di imprese medio-grandi, nel gestire direttamente ogni aspetto organizzativo dell’operare quotidiano d’impresa. Tuttavia, non va neppure dimenticato che esistono comunque obblighi che, ai sensi dello stesso D. L.vo 81/2008, il datore di lavoro non può comunque delegare e che ciò nonostante, spiace rilevarlo, non di rado non vengono comunque correttamente osservati, anche in imprese di dimensioni considerevoli.I predetti obblighi, individuati dall’art. 17 del D. L.vo 81/2008, sono:·      la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;·      la valutazione dei rischi e l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Il D. L.vo 81/2008 pone poi, agli artt. 18-55, l’osservanza di altri obblighi in capo al datore di lavoro, che risultano ancor più rilevanti per quanto concerne il rischio di contagio da Covid-19. Si tratta di obblighi che, tuttavia, possono essere delegati dal datore di lavoro e, in particolare:·      la nomina di un medico competente per la sorveglianza sanitaria in azienda e la gestione delle emergenze;·      la programmazione delle misure di prevenzione;·      la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente;·      informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare;·      richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione;·      prevedere le condotte da attuare in caso di pericolo immediato;·      richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;·      fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; E’ proprio quest’ultimo obbligo che, per le specificità proprie del rischio di contagio da Covid-19, risulta, a quanto è dato intendere dalle prime attività di indagine condotte dalle procure, maggiormente disatteso, anche dalle strutture sanitarie (e non solo da quelle private!), dal momento che, è bene rammentarlo, le prescrizionidel D. L.vo 81/2008 risultano vincolanti anche per le strutture sanitarie, anche rivestenti natura pubblica. E’ di tutta evidenza, peraltro, che l’art. 18, lett. “d” del D. L.vo 81/2008 che contempla il predetto obbligo, è esplicito nell’affermare che i dispositivi di protezione individuale debbono essere “…necessari…” e “…idonei…”. Il pensiero corre dunque, prima ancora che alle imprese, alle (tante) strutture sanitarie in cui gli operatori hanno denunciato l’assenza di idonei dispositivi (mascherine non adeguate al rischio Covid-19, assenza di guanti, tute monouso, ecc.). E’ evidente che, in casi analoghi, la violazione del predetto obbligo risulta già di per se stessa sufficiente a costituire l’inosservanza di una norma cautelare sulla quale il pubblico ministero procedente potrà agevolmente strutturare un’ipotesi di accusa colposa (per lesioni o per omicidio) per colpa specifica consistente in (evidente) violazione di legge. E’ inoltre da tenere sempre presente, per ogni impresa, sia essa di natura sanitaria o meno, che l’obbligo di tutela vale anche nei riguardi degli infortuni (incluso, ovviamente, il contagio) patiti da terzi (ad esempio, visitatori dei pazienti ricoverati) nell’area di pertinenza dell’azienda stessa ([4]). Stupisce pertanto, nel senso anzidetto, che alcune procure, in presenza di un numero di contagi degli operatori di strutture sanitarie così elevato da far ipotizzare l’inosservanza di basilari misure di sicurezza quali l’adeguata fornitura di dispositivi di protezione individuale, si siano cimentate nel compito (ben più arduo) di cercare di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di reato di cui agli artt. 452-438 del Codice Penale (epidemia colposa) che, per giurisprudenza prevalente, non è integrabile mediante una condotta omissiva ma, al contrario, solo con una condotta commissiva e per di più a modalità vincolata ([5]). Ben più agevole, in chiave accusatoria, sarebbe infatti dimostrare la (probabile) inosservanza di una o più disposizioni del D. L.vo 81/2008 per disporre di un’ipotesi di accusa agevolmente spendibile in giudizio e non banale da smontare per la difesa. Per quanto qui rileva, comunque, il dato da acquisire è quello per cui il datore di lavoro/legale rappresentante è titolare (anche) della posizione di garanzia rispetto al rischio che i suoi stessi dipendenti o terzi contraggano in ambiente lavorativo il Covid-19 e, salvo provare che la condotta del danneggiato fosse assolutamente abnorme e imprevedibile, l’unico modo per smontare l’ipotesi accusatoria sarà quello di provare di aver adottato tutte le cautele previste dalla normativa ([6]). Momento del contagio e norme applicabili E’ a questo punto che occorre distinguere tra contagio concretizzatosi prima dell’intervento della normativa emergenziale di cui stiamo per dire e condotte maturate in seguito a quest’ultima, recentissima normativa, di cui possiamo individuare il primo “tassello” nella Circolare del Ministero della Salute n. 3190 del 3/2/2020. Per queste ultime condotte, maturate prima del 3/2/2020, le norme cautelari di cui il datore di lavoro/legale rappresentante dovrà dimostrare l’osservanza per andare esente da responsabilità penale, saranno (solo) quelle appena analizzate e contenute nel D. L.vo 81/2008. Sarebbe infatti assurdo chiamare a rispondere l’imprenditore/datore di lavoro delle conseguenze di un rischio che, evidentemente, non era stato opportunamente ponderato neppure dalla più specializzata comunità medico-scientifica, colta clamorosamente in contropiede dalla natura e dalla diffusione del contagio, e dalle stesse strutture sanitarie, anche pubbliche. In parte differente è il ragionamento da fare per quanto concerne i contagi avvenuti dopo il 3/2/2020. In questo caso, infatti, oltre che una maggiore e diffusa consapevolezza generalizzata del rischio, ha cominciato a consolidarsi una normativa (fin troppo) copiosa di natura secondaria che ha sostanzialmente integrato (spesso, per la verità, in apparente inconsapevolezza) le prescrizioni già presenti in materia nel D. L.vo 81/2008. Sarà pertanto necessario per il datore di lavoro/legale rappresentante, in caso di contagio avvenuto dopo il 3/2/2020, dimostrare non solo l’osservanza delle prescrizioni di cui al D. L.vo 81/2008 ma altresì di quelle successive, di natura secondaria, che si sono susseguite in queste ultime concitate settimane di alluvionale produzione normativa e regolamentare. Fin dal 3/2/2020, infatti, il Ministero della Salute emanava la Circolare n. 3190, con cui, rivolgendosi agli operatori a contatto quotidiano con il pubblico forniva alcune basilari indicazioni, quali:”·      lavarsi frequentemente le mani;·      porre attenzione all’igiene delle superfici;·      evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintoni simil influenzali;·      adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro; Seguivano, come noto, diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che hanno previsto la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali salvo quelle di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 10/4/2020 e il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure anti-contagio negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 14/3/2020 dal Governo e da Confindustria con il dichiarato fine di coniugare “…la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e della modalità lavorative…”. In buona sostanza, il predetto Protocollo prevede la riduzione dell’attività lavorativa, invitando i lavoratori a ricorrere allo smart working, a usufruire degli ammortizzatori sociali o, in caso di impossibilità di ricorrervi, invita il datore di lavoro alla sanificazione periodica dei luoghi di lavoro, all’adozione di protocolli di sicurezza che possano prevenire il contagio, al rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, all’adozione di specifici dispositivi di protezione individuale e alla riduzione maggiore possibile delle occasioni di contatto all’interno degli spazi aziendali. Si tratta, in realtà, di prescrizioni che un’accorta valutazione dei rischi, compendiata nel Documento di Valutazione dei Rischi, unita all’osservanza di alcune regole di comune buon senso e all’applicazione delle altre prescrizioni di cui al D. L.vo 81/2008 avrebbe potuto anche precorrere e infatti, nella prassi, molte aziende avevano già attuato di propria iniziativa prima dell’intervento del predetto Protocollo. L’osservanza delle prescrizioni del Protocollo del 14/3/2020 e delle altre prescrizioni già analizzate e contenute nel D. L.vo 81/2008, magari unita all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, sentito il medico aziendale, rende realisticamente tranquillo il datore di lavoro/legale rappresentante di non incorrere in responsabilità penale in caso di contagio da Covid-19 occorso anche dopo il 3/2/2020.La responsabilità penale-amministrativa dell’ente ex D. L.vo 231/2001 Come già cennato in precedenza, vi è, accanto al D. L.vo 81/2008 di cui già si è detto, un altro testo normativo, presente nel nostro ordinamento da ormai quasi un ventennio, con le cui previsioni le persone giuridiche (imprenditori ma non solo, anche enti pubblici e, per quanto qui rileva, aziende ospedaliere) si trovano sempre più a doversi adeguare. Il D. L.vo 231/2001, infatti, come noto, è il provvedimento normativo che disciplina, con titolazione programmatica “…la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica…”. Il provvedimento è stato, a modo suo, rivoluzionario nella misura in cui ha previsto, per la prima volta nel nostro ordinamento, una responsabilità di natura para-penale (definita genericamente “amministrativa” anche per non incorrere nelle maglie del divieto di responsabilità extra-personale di cui agli artt. 27 Costituzione- 40 Codice Penale) a carico non “semplicemente” del legale rappresentante dell’ente, ma anche dell’ente stesso, che può pertanto essere destinatario di sanzioni para-penali di varia natura, da quelle economiche a quelle interdittive quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o il divieto di operare. Senza dimenticare l’obiettivo del presente contributo, che rimane quello di individuare i profili di responsabilità del legale rappresentante in caso di contagio da Covid-19, vale la pena spendere alcune brevi considerazioni anche in merito al predetto profilo di responsabilità, che può involgere dunque non più solamente il legale rappresentante ma altresì lo stesso ente rappresentato, rendendolo potenzialmente destinataria delle sanzioni previste dal D. L.vo 231/2001. Non va dimenticato, peraltro, per i fini che qui rilevano, che la giurisprudenza maggioritaria ritiene applicabili le prescrizioni del D. L.vo 231/2001 e la relativa responsabilità di natura amministrativa, anche alle aziende ospedaliere pubbliche ([7]). Non ogni illecito, anche di natura penale, commesso in ambito aziendale, comporta di per sé l’applicazione del meccanismo sanzionatorio di cui al D. L.vo 231/2001 a carico della società. La responsabilità di quest’ultima, infatti, può operare in presenza di alcune condizioni (art. 5 D. L.vo 231/2001), che debbono ricorrere cumulativamente:·      l’illecito deve essere commesso dal legale rappresentante della società o da chi sia investito di poteri di rappresentanza, di amministrazione o comunque di gestione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia;·      l’illecito deve essere commesso in vantaggio o nell’interesse dell’ente; In presenza di questi presupposti, l’ente può essere chiamato a rispondere dell’illecito commesso ove non riesca a provare che:“… A) l´organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;B) il compito di vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell´ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;C) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;D) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell´organismo di cui alla lettera b)….”. Insomma, senza soffermarci ulteriormente sulla natura e i presupposti di questo peculiare tipo di responsabilità, per l’argomento che rileva nel presente contributo ci è sufficiente sapere che le condotte illecite dei legali rappresentanti o dei rispettivi delegati, ove commesse in vantaggio o nell’interesse dell’ente e in assenza della previsione di un adeguato modello di organizzazione e gestione (si noti il parallelo con il Documento di Valutazione dei Rischi. di cui al D. L.vo 81/2008), possono esporre a gravi conseguenze la stessa esistenza in vita dell’ente. La domanda che occorre porsi, a questo punto, è: per qualsiasi reato commesso dai predetti soggetti “apicali” nell’interesse o a vantaggio dell’ente, risponderà (anche) quest’ultimo ex D. L.vo 231/2001? Ci forniscono la risposta gli artt. 25 ss. del D. L.vo 231/2001, che contengono l’elenco, più volte aggiornato, anche recentemente, dei reati che, se commessi dai predetti soggetti nell’interesse o a vantaggio dell’ente, possono dare luogo, in assenza dell’adozione da parte dell’ente del modello di organizzazione e di gestione di cui all’art. 6 D. L.vo 231/2001, possono dar luogo a responsabilità penale-amministrativa dello stesso. Ebbene, oramai numerose e assai eterogenee sono le fattispecie di reato che possono ingenerare la predetta responsabilità dell’ente e sarebbe dispersivo condurne un’analisi compiuta. Ai nostri fini, è importante rilevare che, dall’Anno 2007, sono state inserite nel novero dei predetti reati due fattispecie tipicamente ricorrenti nell’ambito dell’operatività aziendale, ovvero le lesioni colpose e l’omicidio colposo legati all’inosservanza delle normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. A questo punto, il cerchio aperto con l’individuazione delle normative in materia di sicurezza applicabili nel caso di contagio da Covid-19 si chiude. Laddove, infatti, venga ravvisata, nei termini già analizzati, l’inosservanza di prescrizioni normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro che ha cagionato delle lesioni o il decesso (e abbiamo già visto che il contagio da Coviud-19 è equiparato, appunto, alla “malattia” costituente l’elemento materiale del reato di lesioni), (anche) l’ente ne verrà chiamato a rispondere ai sensi del D. L.vo 231/2001, con la possibilità di incorrere in gravi sanzioni, anche interdittive. Il puntcum prurens parrebbe, a questo punto, quello di individuare il necessario “…vantaggio…” o “…interesse…” dell’ente, quale presupposto applicativo della relativa responsabilità, che deriverebbe all’ente stesso dalla condotta illecita, dal momento che, in assenza del predetto “vantaggio” o “interesse” non è possibile configurare validamente la responsabilità penale-amministrativa dell’ente. Si tratta, però, di un falso problema, risolto in maniera invero piuttosto “creativa” da una pronuncia della Corte di Cassazione che ha individuato surrettiziamente il predetto “…vantaggio…” necessario ai fini della configurazione della relativa responsabilità ex D. .L.vo 231/2001 nel “…risparmio…” che l’azienda, non fornendo i necessari dispositivi di protezione individuale conseguirebbe indebitamente, realizzando peraltro anche un maggiore profitto legato al fatto di ottimizzare i tempi di produzione non essendosi vincolata a seguire stringenti procedure di sicurezza ([8]) E’ evidente l’incidenza che il principio predetto (invero contrastato da altre pronunce di segno contrario) può assumere nell’ipotesi di contagio da Covid-19. A quanto pare emergere dai primi riscontri dell’autorità inquirente, infatti, numerosissime strutture sanitarie, anche pubbliche, non erano dotate, tra l’altro, di adeguati dispositivi di protezione individuale e/o di procedure idonee, di talchè, potenzialmente, in presenza di un contagio ivi occorso in violazione delle norme di cui al D. L.vo 81/2008, sarebbero destinatarie, mediante i loro legali rappresentanti, non “solo” delle sanzioni penali ma altresì di quelle di natura penale-amministrativa previste dal D. L.vo 231/2001. Se vi sarà concreta applicazione del predetto principio negli accertamenti che l’autorità inquirente condurrà nei prossimi mesi, si assisterà alla contestazione da parte delle procure, non solo delle fattispecie riconnesse alla violazione del D. L.vo 81/2008 ma altresì a un’inedita “pioggia” di contestazioni di responsabilità ex D. L.vo 231/2001, con le relative ripercussioni sanzionatorie a carico dei rispettivi enti, sanitari e non, pubblici e privati che siano. E’ a questo punto, dunque, che emerge in tutta la sua evidenza l’opportunità per ogni ente così come individuato dal D. L.vo 231/2001 di dotarsi di un adeguato modello di organizzazione e gestione, sì da non ritrovarsi destinatario di pesanti sanzioni, anche interdittive, che potrebbero condurre alla sua definitiva cessazione. Anche in questo caso, in realtà, in analogia a quanto avviene per le prescrizioni presenti nel D. L.vo 81/2008, per l’impresa adeguarsi a quanto prescritto è assai meno oneroso che operare senza averlo fatto. E’ realistico supporre, infatti, che la “scure” della magistratura, in caso di indagini di natura penale conseguenti a casi di contagio Covid-19, colpirà primariamente chi di tale modello di organizzazione e gestione, a suo rischio, non ha mai inteso dotarsi, esponendo così se stesso e l’ente rappresentato alle relative responsabilità.  Al contrario, però, l’esperienza delle corti insegna che, in presenza di un modello di organizzazione e gestione impostato e attuato, ancorchè perfettibile, l’interesse della norma risulta tutelato e, conseguentemente, è raro che il magistrato si inoltri in un’analisi dettagliatissima delle prescrizioni che si sarebbero eventualmente potute includere nel modello di gestione al fine di ricomprendervi ogni rischio immaginabile. Conclusioni In conclusione, il quadro normativo richiamato ci suggerisce che l’ipotesi che il datore di lavoro venga chiamato a rispondere in sede penale per il contagio da Covid-19 occorso in ambienti di lavoro è fondata. Il contagio da Covid-19 viene trattato nel nostro ordinamento alla stregua di una “malattia” costituente l’elemento materiale di cui agli artt. 589- 590 del Codice Penale, ovvero lesioni personali colpose o omicidio colposo. Per tracciare correttamente i confini della predetta responsabilità è necessario prendere in considerazione la normativa applicabile in materia, e in particolare:·      D. L.vo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Posto di Lavoro);·      D. L.vo 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche);·      la normativa secondaria emergenziale emanata dal 3/2/2020 in poi. Al fine di chiamare a rispondere in sede penale il legale rappresentante/datore di lavoro in caso di avvenuto contagio, occorrerà distinguere a seconda del momento dell’evento: Se il contagio avviene prima del 3/2/2020, per andare esente da responsabilità penale il datore di lavoro/legale rappresentante dovrà dimostrare di aver adempiuto le prescrizioni in materia di sicurezza del lavoro previste dal D. L.vo 81/2008 o che la condotta del contagiato fosse obiettivamente imprevedibile. Se, invece, il contagio avviene dopo il 3/2/2020, per andare esente da responsabilità al datore di lavoro/legale rappresentante non sarà sufficiente dimostrare la corretta osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza di cui al D. L.vo 81/2008 ma occorrerà altresì che egli dimostri di essere osservante delle prescrizioni integrativeche trovano la loro fonte nella normativa emergenziale emanata dal 3/2/2020 fino ai giorni nostri, con particolare rilevanza delle linee guida previste dal Protocollo sottoscritto in data 14/3/2020 dal Governo e da Confindustria. In caso venga ravvisata l’inosservanza di una norma in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, ad essere esposto a conseguenze non sarà, in virtù delle previsioni del D. L.vo 231/2001, solamente il legale rappresentante/datore di lavoro ma altresì l’ente, sia esso una società, un’associazione o perfino l’ente pubblico nel cui interesse/vantaggio è stato compiuto il reato. Il D. L.vo 231/2001, infatti, richiede, al fine della sussistenza della responsabilità penale-amministrativa dell’ente, che un reato tra quelli tassativamente elencati negli artt. 25 ss. della predetta disposizione venga compiuto da figure apicali dell’ente stesso e in vantaggio o nell’interesse dell’ente. Le lesioni colpose e l’omicidio colposo sono incluse nel novero delle figure di reato che possono dare luogo a responsabilità penale-amministrativa dell’ente ex D. L.vo 231/2001. L’orientamento giurisprudenziale più recente, inoltre, qualifica come “vantaggio” quello che l’ente conseguirebbe da una condotta costituente reato, quale è l’inosservanza di normative di sicurezza sul luogo di lavoro che cagiona il contagio da Covid-19, ad esempio non fornendo il personale di idonei dispositivi di protezione individuale. E’ realistico dunque ritenere che, qualora, come risulterebbe dai primi esiti dell’attività di indagine condotta da varie procure sul territorio nazionale, il contagio da Covid-19 sia stato determinato dall’assenza di dispositivi di protezione individuale o da altre violazioni del D. L.vo 81/2008, non solo il legale rappresentante ma anche lo stesso ente rappresentato risulterà destinatario delle sanzioni previste dal D. L.vo 231/2001, incluse quelle di natura interdittiva. Se non è possibile in astratto scongiurare ogni rischio connaturato all’attività aziendale, è tuttavia possibile escludere che il concretizzarsi del rischio possa avere conseguenze di natura penale (sul legale rappresentante della società) e penale-amministrativa (sull’ente rappresentato) adottando preventivamente alcune fondamentali cautele, quali l’attuazione delle principali prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro previste dal D. L.vo 81/2008 e la redazione di un adeguato modello di organizzazione e di gestione exart. 6 D. L.vo 231/2001. Autore: Daniele Pomata Avvocato del Foro di Genova www.studiolegalepomatamusarella.it e-mail: d.pomata.studiolegalepomata@gmail.com[1] Così, ex multis, Cass. Pen., Sez. V^, Sent. N. 38388/2012.[2] Così, Cass. Pen., Sez. V^, Sent. N. 43763/2010[3] Così, Cass. Pen., Sez- VII^, Sent. N. 14127/2018. Contra, però, Cass. Pen., Sez. IV^, Sent. N. 4340/2016.[4] Così, Cass. Pen., Sez. IV^, Sent. N. 18444/2015.[5] Così, Cass. Pen., Sez. IV^, Sent. N. 9133/2018.[6] Così, Cass. Pen., Sent. N. 4916/2018.[7] Così, Cass. SS. UU., Sent. N. 38343/14.[8] Così, Cass. Pen., Sez. IV^, Sent. N. 31210/2016.

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Corte Suprema di Cassazione - Sezione Quarta Penale - Sentenza n. 10682 del 14 marzo 2024

17 mar. 2024 tempo di lettura 2 minuti

Il riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiusta detenzioneAi fini del riconoscimento dell’indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l’antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013). Va, poi, ribadito che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014). Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore dell’autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019). In altri termini, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione.Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.comEsperto e Docente in Diritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente in Criminologia e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, ausiliario del Giudice, CTU e CTP, Editori e Giornalisti European news Agency

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Wokefisher

27 set. 2023 tempo di lettura 4 minuti

Il termine "Wokefisher" è un neologismo che combina due parole: "woke" e "catfisher". Per comprenderlo meglio, è utile comprendere il significato di entrambi questi termini:Woke: "Woke" è un termine slang che deriva dall'inglese afroamericano e che è stato adottato in modo più ampio per descrivere una persona che è socialmente consapevole e attenta alle questioni di giustizia sociale, in particolare legate a questioni come il razzismo, il sessismo, l'omofobia e altre forme di discriminazione. Una persona "woke" è generalmente vista come qualcuno che è impegnato nell'attivismo e nella promozione dell'uguaglianza e della diversità.Catfisher: "Catfish" è un termine usato per descrivere una persona che crea un falso profilo online, spesso con foto e informazioni inventate, per ingannare o trarre in inganno gli altri. Questo termine deriva da un documentario e da una serie televisiva chiamati "Catfish" che esplorano le storie di persone che si sono fatte ingannare da individui che hanno creato identità fittizie online.Quando si parla di "Wokefisher", si fa riferimento a una persona che finge di essere "woke" o socialmente consapevole, ma lo fa in modo disonesto o ipocrita.In altre parole, un "Wokefisher" è qualcuno che adotta una posizione apparentemente progressista o attivista per attirare o manipolare gli altri, ma in realtà non è autentico o impegnato nelle questioni di giustizia sociale.Il termine "Wokefisher" è stato coniato per mettere in evidenza l'ipocrisia di coloro che cercano di apparire socialmente consapevoli o progressisti per guadagnare l'approvazione o l'attenzione degli altri, senza avere un vero impegno verso le questioni di giustizia sociale. Questo termine è spesso utilizzato per criticare le persone che sembrano abbracciare le idee progressiste solo superficialmente o per vantarsi delle loro convinzioni senza un reale coinvolgimento attivo in cause sociali.Il suo comportamento e' sicuramente moralmente discutibile e assolutamente manipolatorio.Di seguito solo alcune delle azioni che un "Wokefisher" potrebbe compiere:Fingere convinzioni sociali per attirare qualcuno: Un "Wokefisher" potrebbe mentire sulle sue convinzioni sociali o politiche per attirare qualcuno in una relazione o amicizia. Ad esempio, potrebbe sostenere di condividere le stesse opinioni politiche o di essere attivamente coinvolto in cause di giustizia sociale solo per guadagnare l'interesse o la simpatia degli altri.Strumentalizzare cause sociali: Un "Wokefisher" potrebbe strumentalizzare cause di giustizia sociale o lotte per i diritti come parte di una strategia per ottenere benefici personali, come guadagnare popolarità, ottenere vantaggi professionali o finanziari, o evitare la critica.Ipercritica o fingerpointing: Potrebbe essere incline a criticare o giudicare gli altri per non essere abbastanza "woke" o consapevoli, mentre lui stesso non vive secondo i valori che proclama. Questo comportamento può essere considerato ipocrita e divisivo.Diffondere disinformazione: Un "Wokefisher" potrebbe diffondere disinformazione o informazioni distorte su questioni di giustizia sociale per promuovere una narrativa che gli conviene, anche se queste informazioni non sono accurate.Tuttavia, il comportamento di un "Wokefisher" può avere conseguenze sociali, come la perdita di fiducia e il danneggiamento delle relazioni personali o professionali e puo' commettere reati o violazioni legali a seconda delle azioni specifiche che compie per fingere o manipolare gli altri.Ecco alcune possibili azioni che un "Wokefisher" potrebbe intraprendere e che potrebbero comportare conseguenze legali:Frode: Se il "Wokefisher" utilizza il suo finto impegno sociale o politico per ottenere denaro, benefici o vantaggi in modo fraudolento, potrebbe essere accusato di frode.Diffamazione: Se diffonde informazioni false o diffamatorie sulle persone o sulle organizzazioni nelle sue simulazioni o manipolazioni, potrebbe essere soggetto a denunce di diffamazione o calunnia, a seconda delle leggi locali.Violazione dei diritti d'autore: Se utilizza materiale protetto da copyright senza autorizzazione per promuovere una falsa immagine di attivismo, potrebbe essere accusato di violazione dei diritti d'autore.Violazione della privacy: Se il "Wokefisher" invade la privacy degli altri raccogliendo informazioni personali o diffondendo informazioni sensibili in modo non autorizzato, potrebbe violare le leggi sulla privacy.Incitamento all'odio: Se il comportamento del "Wokefisher" include la promozione dell'odio, della discriminazione o della violenza nei confronti di determinati gruppi o individui, potrebbe violare leggi antidiscriminazione o essere accusato di incitamento all'odio.È importante notare che le conseguenze legali dipenderanno dalle leggi specifiche del paese o dello stato in cui si verificano le azioni del "Wokefisher" e dalle circostanze specifiche di ciascun caso. In ogni caso, è responsabilità delle autorità legali determinare se un comportamento costituisce un reato e intraprendere le azioni legali appropriate.Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa  Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com

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Concorso di colpa del pedone negli incidenti stradali: quando rileva?

5 ago. 2021 tempo di lettura 6 minuti

Nell’ambito della circolazione stradale, la regola generale è che il concorso di colpa del pedone investito è configurabile solo se la sua condotta è imprevedibile.In questa materia, infatti, il “principio dell’affidamento” perde di centralità e finisce per essere, solo in parte, compensato dal “principio della prevedibilità”: la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente, o si attardino nell’attraversare, non vale ad escludere la responsabilità del guidatore per omicidio o lesioni colpose stradali, perché costituisce un rischio tipico e, di conseguenza, prevedibile nella circolazione stradale. Il principio dell’affidamento in materia di circolazione stradaleTemperamento al principio dell’affidamento: la prevedibilità del comportamento del pedone da parte dell’automobilistaAlcuni indici rilevanti ai fini del giudizio di prevedibilità  1 - Il principio dell’affidamento in materia di circolazione stradaleIl principio dell’affidamento afferma che, in relazione ad attività pericolose svolte da una pluralità di persone, ciascun agente deve poter confidare sul fatto che il comportamento dell’altro sia conforme alle regole di diligenza, prudenza e perizia. Più in particolare, a ciascuna persona è consentito fare affidamento sull'altrui diligenza, da intendersi come osservanza delle regole cautelari proprie del contesto in cui la stessa opera. Tale facoltà è espressione della natura personale e rimproverabile della responsabilità colposa, che viene circoscritta entro limiti ragionevoli al fine di evitare che, a causa del timore della sanzione, vengano paralizzate quelle azioni i cui effetti dipendono anche dal comportamento altrui. Il problema è proprio stabilire se, e in che misura, la diligenza del singolo soggetto debba estendersi sino alla valutazione ed alla previsione delle condotte incaute altrui.Si tratta di un tema centrale perché interessa, fra le altre, attività rischiose come quella medico-chirurgica e la circolazione stradale, che qui interessa.  Quanto al versante dell’attività medico-chirurgica, il principio di affidamento trova pacifica affermazione e riconoscimento: nel coordinato svolgimento di attività complesse e plurisoggettive, che implicano l’esercizio di conoscenze multidisciplinari, quali quelle della medicina di équipe, ciascun operatore deve poter confidare sul fatto che gli altri specialisti si comportino in modo appropriato. Il principio dell’affidamento trova limitazione solo nei casi in cui siano presenti errori altrui che siano macroscopici, evidenti e non specialistici, tali cioè da poter essere governati dal professionista dotato delle comuni competenze.Sul versante della circolazione stradale, invece, si registra la tendenza a contenere l’applicabilità del principio di affidamento, fin quasi ad escluderlo. Le norme sulla circolazione stradale, infatti, impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili: per questo motivo, la fiducia di un conducente nel fatto che gli altri si attengano alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. Lo stesso Codice della Strada contiene norme che sembrano estendere al massimo gli obblighi di attenzione e prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari: art. 191: deve essere serbata la massima prudenza nei confronti dei pedoni, quando si trovino sugli appositi attraversamenti ma anche quando abbiano comunque già iniziato l'attraversamento della carreggiata;art. 141: la velocità deve essere regolata in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza e da mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni “ostacolo prevedibile”; art. 145: nell'impegnare un incrocio deve essere osservata massima prudenza.Seguendo questo orientamento, la Cassazione, ad esempio, ha ritenuto un guidatore responsabile per l’omicidio colposo di un pedone che, sceso dalla portiera anteriore dell'autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all'automezzo ed era stato investito dall'imputato, che, pur rispettando il limite di velocità, non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida, caratterizzate dalla presenza in sosta del pullman (Sent. n. 12260 del 09/01/2015 - dep. 24/03/2015). 2 - Temperamento al principio dell’affidamento: la prevedibilità del comportamento del pedone da parte dell’automobilistaA tale ampia configurazione della responsabilità è stato apposto il limite della prevedibilità: il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui solo se questo rientri nel limite della prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.Per quanto puntuali, le norme del Codice della Strada non possono essere lette in modo tanto estremo da farvi discendere un obbligo generale di prevedere e governare sempre e comunque il rischio da altrui attività illecita: tale soluzione contrasterebbe con il principio della personalità della responsabilità, perché prescriverebbe obblighi talvolta inesigibili, e potrebbe indurre gli utenti “deboli” della strada a pensare di poter restare impuniti in presenza di gravi violazioni cautelari. Secondo il principio della prevedibilità, allora, il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità per l’investimento del pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento.Tale circostanza si configura ove il conducente, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’impossibilità oggettiva di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo inatteso, rapido e imprevedibile. Il principio della prevedibilità impone di valutare se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse realisticamente prevedere e, di conseguenza, se egli si potesse concentrare sulla possibile violazione da parti di altri delle dovute regole di cautela. Non deve, però, trattarsi di una prevedibilità astratta ma concreta, rapportata alle circostanze del singolo caso: occorre, in altre parole, che le circostanze di ciascuna situazione mostrino segni o indizi, anche tenui, che consentano di rendere concretamente non insignificante la probabilità di condotte inosservanti.La responsabilità penale del conducente è stata esclusa, ad esempio, in un caso in cui il pedone, un anziano signore, attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, fra due veicoli fermi (l’autobus alla fermata e un autoarticolato in sosta) per giungere al cordolo spartitraffico ed immettersi nella successiva corsia (Uff. Ind. Prel. 8 gennaio 2014, n. 724). In questo caso, la colpa grave del pedone nell’attraversamento della strada, non solo fuori dalle strisce pedonali ma anche in uno spazio tale da non consentirne l’avvistamento, ha escluso la responsabilità dell’investitore.3 - Alcuni indici rilevanti ai fini del giudizio di prevedibilitàCome abbiamo visto, occorre svolgere, in sede processuale, una ricostruzione dei fatti per stabilire se, in concreto, la condotta imprudente da parte del pedone possa escludere la responsabilità penale del conducente per la morte o le lesioni riportate proprio dal pedone.In particolare, l’indagine può avere ad oggetto:la distanza dell’attraversamento dalle strisce pedonali: il pedone deve attraversare sulle strisce, a meno che queste distino più di 100 metri. Attraversare a pochi metri dalle strisce pedonali è una condotta ritenuta, generalmente, prevedibile che non esonera il conducente dall’usare la normale diligenza nella guida;la velocità di attraversamento della strada: tanto più l’attraversamento del pedone è fulmineo, tanto meno esso è visibile ed evitabile anche per una persona accorta e prudente;la visibilità della strada: attraversare in un luogo buio, con la nebbia o di notte può sollevare l’automobilista da una parte della responsabilità. Editor: dott.ssa Elena Pullano

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