Sospensione del procedimento con messa alla prova

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Pubblicato il 20 mag. 2021 · tempo di lettura 6 minuti

Sospensione del procedimento con messa alla prova | Egregio Avvocato
La legge delega n. 67/2014 ha inserito nel nostro ordinamento una nuova causa estintiva del reato, denominata sospensione del procedimento con messa alla prova: in presenza di determinati requisiti, l’imputato chiede la sospensione del processo penale in corso e si sottopone volontariamente ad un periodo di “messa alla prova” che, ove abbia esito positivo, comporta l’estinzione del reato. 


  1. Nozione e finalità
  2. Ambito applicativo
  3. Disciplina processuale
  4. Esito della messa alla prova


1 - Nozione e finalità


La sospensione del procedimento con messa alla prova (m.a.p.), disciplinata dagli artt. 168-bis ss. c.p., è un istituto che attribuisce al soggetto che sia imputato di determinati reati la facoltà di chiedere di essere sottoposto ad un periodo di “prova”, con contestuale sospensione del procedimento. 

Detta “prova” comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. 

Comporta, inoltre, l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare, fra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale o l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Infine, la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, per un periodo non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi e per al massimo otto ore al giorno: si tratta di una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, compatibilmente con le esigenze lavorative, familiari, di studio o di salute dell’imputato.

Qualora disposta, la sospensione del procedimento provoca un duplice effetto: durante il periodo di sospensione, il corso della prescrizione è sospeso e, nel caso di esito positivo della prova, il reato si estingue, ai sensi dell’art. 168-ter c.p.

Giova ricordare che l’introduzione di questo istituto nell’ordinamento italiano è il frutto congiunto dell’esigenza di perseguire il reinserimento sociale “anticipato” degli imputati dei reati di minore gravità e di deflazionare il carico giudiziario.


 2 - Ambito applicativo


L’imputato, ai sensi dell’art. 168-bis co. 1 c.p., può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova in tre casi:

1) per reati puniti con la sola pena pecuniaria;

2) per reati puniti con pena detentiva fino a quattro anni nel massimo, sola o congiunta o alternativa alla pena pecuniaria: quella che rileva è la pena in astratto, a nulla rilevando che in concreto siano presenti circostanze aggravanti comuni, speciali o ad effetto speciale (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2016, Sorcinelli);

3) per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio nel rito monocratico ex art. 550 co. 2 c.p.p.: fra questi si ricordano, a mero titolo esemplificativo, i delitti di lesioni personali stradali, di furto aggravato, di ricettazione.

Non è mai concedibile ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi dell’art. 168-bis co. 5 c.p. e, in ogni caso, la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta.


3 - Disciplina processuale


Secondo quanto previsto dall’art. 464-bis co. 2 c.p.p., la richiesta di sospensione del procedimento può essere presentata al giudice, a pena di inammissibilità, dall’imputato o dal suo procuratore speciale, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni in udienza preliminare o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. La richiesta può essere formulata, inoltre, nel corso delle indagini preliminari ma è necessario, ai sensi dell’art. 464-ter c.p.p., il consenso del pubblico ministero, espresso per iscritto e sinteticamente motivato.

Ai sensi dell’art. 464-bis co. 4 c.p.p., alla richiesta di sospensione presentata dall’imputato deve essere allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna (u.e.p.e.); tuttavia, qualora la previa elaborazione del programma non sia possibile, è sufficiente allegare la semplice richiesta di elaborazione di detto programma.

L’u.e.p.e., ricevuta la richiesta di presa in carico da parte dell’imputato, svolge un’indagine socio-familiare, all’esito della quale redige un programma di trattamento che tenga conto delle possibilità economiche, delle capacità e delle possibilità di compiere attività riparatorie del richiedente nonché della possibilità di svolgimento di attività di mediazione.

Sulla richiesta decide il giudice competente, sentite le parti e la persona offesa, che esprimono un parere non vincolante.

Il giudice dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova quando, in base ai parametri di cui all’art. 133 c.p., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dalla commissione di ulteriori reati. In caso di rigetto in udienza preliminare, la richiesta può essere riproposta nel giudizio prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

Quando ammette la messa alla prova, il giudice deve indicare il termine entro il quale devono essere adempiuti gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie nonché l’ulteriore termine, autonomo ed indipendente, di durata della prova nel suo complesso. 

Quanto alla durata della sospensione, l’464-quater co. 5 c.p.p. fissa dei termini massimi, nel rispetto dei quali il giudice individua il periodo di sospensione ritenuto opportuno nel singolo caso concreto: si tratta del termine di due anni – se si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria – e di un anno – se si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

Tali termini decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell’imputato.


4 - Esito della messa alla prova


La prova può avere esito positivo o negativo. Per decidere in un senso o nell’altro, il giudice acquisisce la relazione conclusiva dell’u.e.p.e. che aveva preso in carico l’imputato e fissa l’udienza per la decisione, dandone avviso alle parti e alla persona offesa.


Esito positivo. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, considerato il comportamento dell’imputato e il rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene, anche sulla base della relazione conclusiva dell’u.e.p.e., che la prova abbia avuto esito positivo. La sentenza che dichiara l’estinzione del reato non deve essere riportata nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato. 

A ben vedere, nonostante l’esito positivo della prova possono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.


Esito negativo. Il giudice può ritenere, tenuto conto della relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna, del comportamento dell’imputato e del mancato rispetto delle prescrizioni stabilite, che la prova abbia avuto esito negativo. In questo caso, dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. 

Qualora, tuttavia, all’esito del giudizio, si pervenga a sentenza di condanna, tuttavia, nel determinare la pena da eseguire in concreto, il pubblico ministero deve “defalcare” un periodo corrispondente a quello della prova positivamente esperita, conteggiando tre giorni di prova come equivalenti ad un giorno di reclusione o di arresto.


Editor: dott.ssa Elena Pullano

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7 gen. 2021 tempo di lettura 5 minuti

Il reato previsto dall’art. 572 cp si pone a tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei soggetti appartenenti ad un medesimo nucleo familiare. Oggetto di plurime modifiche, tra cui l’ultima nel 2019, oggi il reato di maltrattamenti tenta di ricomprendere nella tutela una concezione molto ampia di “famiglia”, in risposta all’evoluzione del contesto storico nel quale viviamo. 1. Cosa prevede il reato di maltrattamenti?2. Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?3. Cosa fare se si è vittima di maltrattamenti?4. Esiste un numero verde al quale potersi rivolgere?1 - Cosa prevede il reato di maltrattamenti?L’art. 572 cp non descrive compiutamente cosa si intende per “maltrattamenti” e si limita ad indicare una sanzione per “chiunque maltratta”. Nonostante la poca chiarezza normativa, è pacifico che i maltrattamenti possono consistere:in atti di violenza fisica, come percosse o lesioni; ma anche di violenza morale, come ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima; o ancora, in atti di disprezzo e di offesa alla dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. L’evento tipico del reato di maltrattamenti, infatti, è dato dallo stato di situazione continuativa di sofferenza fisica o morale per il soggetto passivo, come conseguenza degli atti di maltrattamento.Sebbene la norma in esame utilizzi il termine chiunque, si evidenzia che il reato può configurarsi solo se il soggetto agente è legato alla vittima da rapporti familiari o, in ogni caso, si trovi in una delle situazioni di affidamento previste dalla norma (cd. reato proprio).Il reato di maltrattamenti, infatti, può aversi solo se la vittima è:una persona della famiglia, o comunque convivente;una persona sottoposta alla autorità del soggetto agente, o comunque a questi affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia; o ancora, una persona sottoposta alla autorità del soggetto agente per l’esercizio di una professione o di un’arte.Solo nel 2012 (con la legge n. 172 del 2012), le persone comunque conviventi sono state inserite tra le possibili vittime del reato in esame, in quanto originariamente si richiedeva la sussistenza del vincolo matrimoniale. 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La rilevanza penale del bacio

23 mag. 2022 tempo di lettura 5 minuti

Ai sensi dell’art. 609-bis c.p., è punito chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Ma cosa si intende per “atti sessuali”?Cenni sul delitto di violenza sessualeLa nozione di “atti sessuali”La rilevanza del bacio nelle pronunce della Corte di Cassazione1 - Cenni sul delitto di violenza sessualeL’art. 609-bis c.p. tutela la libertà sessuale, cioè la libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed agli atti che la compongono.Le condotte prese in considerazione sono essenzialmente due: violenza sessuale per costrizione (co. 1), realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autorità;violenza sessuale per induzione (co. 2), attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.Il consenso al rapporto sessuale deve perdurare per tutta la durata del rapporto sessuale, non solo all'inizio: il delitto è integrato quando il consenso originariamente prestato venga meno a causa di un ripensamento o a causa della non condivisione delle modalità di consumazione del rapporto.Il consenso, inoltre, deve essere prestato validamente e coscientemente.L’art. 609-bis u. co. c.p. prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale ed indefinita, qualora la compressione della libertà sessuale sia minima avuto riguardo al fatto concreto e delle circostanze.La violenza sessuale è punita con la reclusione da sei a dodici anni ed è procedibile a querela di parte: la querela deve essere proposta entro dodici mesi dal fatto ed è irrevocabile.2 - La nozione di “atti sessuali”Il concetto di “atti sessuali” è poco determinato e ha causato, per questo motivo, un dibattito. In particolare, tradizionalmente sono state proposte due tesi volte a perimetrare la nozione di atto sessuale penalmente rilevante.Per la tesi oggettivo-anatomica, gli atti penalmente rilevanti vengono selezionati mediante il parametro della zona del corpo attinta dagli atti sessuali: è centrale il concetto di zona erogena, per come è intesa dalla scienza medica e dalle scienze psicologica, antropologica e sociologica.A questa tesi si contrappone quella oggettivo-contestuale, secondo la quale si dovrebbero invece considerare il contesto e le varie circostanze nelle quali l'atto viene commesso, al fine di determinarne la natura sessuale (ad es. viene spesso citata la “pacca” sui glutei di una conoscente o la natura di saluto dei baci sulla bocca in talune culture, quale quella russa).La giurisprudenza accoglie prevalentemente la seconda tesi: per stabilire ciò che può considerarsi atto sessuale non è sufficiente fare riferimento alle parti anatomiche aggredite, ma occorre tenere conto dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva. Di conseguenza, nel concetto di atti sessuali deve ricomprendersi ogni atto comunque coinvolgente la corporeità della persona offesa, posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente. In quest’ottica, anche un bacio, un abbraccio o un palpeggiamento sono idonei a compromettere la libertà sessuale dell'individuo, qualora, tenendo conto di tutti gli elementi del caso concreto, emerga una indebita compromissione della sessualità del soggetto passivo.Ne consegue che ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, il giudice di merito deve accertare la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci: in particolare, il giudicante deve fare una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente fra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante. Con particolare riferimento al bacio sulla bocca, la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che esso integra il reato di violenza sessuale, se dato senza il consenso, anche se limitato al semplice contatto delle labbra: il bacio sulla bocca perde il suo connotato sessuale solo se è dato in particolari contesti sociali o culturali, dove è solo un segno di affetto.3 - La rilevanza del bacio nelle pronunce della Corte di CassazioneLa Cassazione ha, quindi, in molte occasioni, qualificato il bacio come atto sessuale. Di recente ha affermato che nel reato di violenza sessuale, l’elemento della violenza può estrinsecarsi, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel “compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare a sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi” (Cass. Pen., 19 gennaio 2018, n. 47265). Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un dentista che aveva baciato sulla bocca, in modo repentino, una minore, dopo averla fatta accomodare sulla poltrona e averle controllato l’apparecchio ortodontico: nella pronuncia si legge che l’estemporanea iniziativa del dentista aveva colto di sorpresa la minore e l’aveva posta in una condizione di impossibilità di reagire e di esprimere il suo dissenso. In un diverso caso, la Suprema Corte ha ritenuto penalmente rilevante la condotta di un medico di guardia presso una casa di riposo che, dopo essersi avvicinato velocemente ad un’operatrice sanitaria alla quale non era legato da alcun particolare rapporto confidenziale, l’aveva baciata sulla bocca con una forte pressione (Cass. Pen., 26 novembre 2014, n. 964). Ancora, la Cassazione ha affermato che è idonea a offendere la libertà di autodeterminazione sessuale “la condotta rapida e insidiosa di chi stringe con forza una donna fra le braccia baciandola sul collo, nella piena consapevolezza di un rifiuto inequivocabilmente e reiteratamente palesato” (Cass. Pen., 9 giugno 2006, n. 19808). In definitiva, il bacio sulla bocca dato in assenza di consenso – al di fuori dei contesti in cui assume valenza di saluto (come nella tradizione russa) o segno di affetto privo di valenza sessuale (come in alcuni contesti familiari o parentali) – è penalmente rilevante, indipendentemente dalla sua profondità, anche se limitato al semplice contatto delle labbra, in quanto attinge una zona generalmente considerata erogena.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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Art. 595 codice penale: la diffamazione tramite “social network”

11 gen. 2021 tempo di lettura 6 minuti

Il reato di diffamazione previsto dall’art. 595 c.p. è posto a tutela dell’onore e della reputazione di ciascun individuo. Tale reato si ritiene oggi pacificamente configurabile, nella forma aggravata di cui al comma 3, anche nel caso di condotte offensive realizzate mediante social network (come Facebook, Instagram, Twitter) e altri canali telematici (come blog, siti web, gruppi Whatsapp), che rappresentano ormai gli strumenti più utilizzati per la diffusione di contenuti offensivi. 1. Cosa prevede il reato di diffamazione “a mezzo social”?2. Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?3. La diffamazione sussiste anche in caso di critica?4. Cosa fare se si è vittima di una diffamazione?1 - Cosa prevede l'art. 595 c.p. per il reato di diffamazione “a mezzo social”?Il reato di diffamazione “a mezzo social” è un’ipotesi aggravata del reato di diffamazione, previsto all’art. 595 c.p.; tale reato si configura quando sussistano alcuni requisiti, quali: L’offesa all’altrui reputazione, che si integra quando vengono lese, alterate o distorte qualità personali, sociali, morali, professionali di un individuo; essa si valuta considerando la portata offensiva delle parole utilizzate per comunicare un certo messaggio, in rapporto alla personalità dell’offeso e dell’offensore, del contesto di riferimento in cui le espressioni sono pronunciate e della coscienza sociale di quel momento storico.La comunicazione con più persone, che può verificarsi anche non contestualmente ma in tempi diversi, come nel caso di un post diffamatorio su Facebook, che può essere letto e condiviso in vari momenti da un numero indeterminato di persone.L’assenza della persona offesa, in ragione del pregiudizio derivante dall’impossibilità della stessa di difendersi nel momento della consumazione del reato. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando il contenuto diffamatorio viene diffuso in una chat di gruppo in cui la persona offesa non è presente.La diffamazione realizzata tramite i social è da ricondursi all’ipotesi più grave prevista al comma 3 dell’art. 595 c.p., che fa riferimento all’offesa arrecata con «qualsiasi altra forma di pubblicità». La maggiore gravità di questa fattispecie deriva dal fatto che, in tali casi, si accentua l’offesa dell’onore e della reputazione della vittima perché il messaggio diffamatorio può essere comunicato a un numero di persone più elevato e ha maggiori possibilità di diffondersi. Infatti, la semplice “visita” del social o del sito implica la possibilità di conoscere il contenuto diffamatorio da parte di un numero indeterminato di persone; ma, ancor più pericolosamente, gli stessi contenuti possono essere anche condivisi “in proprio” dagli utenti, attraverso le varie funzioni di cui i social sono provvisti, senza effettive possibilità di controllo da parte degli autori dei contenuti stessi. Basti pensare che, attraverso la ricerca per tag o parola chiave, i “like”, gli screenshot e i salvataggi dei post, qualsiasi utente che sia venuto a contatto col contenuto può riportarlo all’attenzione generale in qualsiasi momento.Per tale ragione, la giurisprudenza ha ritenuto, ad esempio, irrilevante la circostanza che il “post” fosse pubblicato in un gruppo chiuso o sul profilo personale dell’utente, anche privato, nonché la grandezza del gruppo o il numero di destinatari originario – elementi, questi, che non eludono la possibile diffusione. È comunque necessario che la persona offesa sia individuabile, anche per esclusione o in via deduttiva, attraverso il riferimento a caratteristiche personali di cui i destinatari del messaggio siano a conoscenza, non essendo invece necessario che sia indicata espressamente attraverso le sue generalità. 2 - Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?Nel caso di reato di diffamazione a mezzo social, si applicano le sanzioni previste all’art. 595 comma 3 c.p., cioè la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa, non inferiore a 516 euro.La pena potrebbe aumentare, inoltre, nel caso in cui, come spesso accade in tali casi, l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. In tal caso si applica anche la circostanza aggravante prevista al comma 2 del 595 c.p., e il giudice dovrà tenerne conto nel calcolo complessivo della pena.Ulteriore aggravante e conseguente aumento di pena può aversi nel caso di offesa arrecata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza, nonché ad una Autorità costituita in collegio.3 - La diffamazione sussiste anche in caso di critica?L’esigenza di tutela dell’altrui onore e reputazione, diritti fondamentali della persona, deve essere contemperata con il diritto, di pari rango primario e costituzionale, di manifestare liberamente il proprio pensiero.Il reato di diffamazione non è pertanto configurabile quando la condotta sia considerabile lecita perché, ai sensi dell’art. 51 c.p., costituisce esercizio di un diritto, come quello di critica.Ciò tuttavia vale purché il diritto sia esercitato nei limiti riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza, quali: 1) la verità oggettiva dei fatti dichiarati (sui quali si fonda la valutazione del soggetto); 2) l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (la critica non può consistere in offese “gratuite”); 3) la c.d. continenza espressiva (cioè l’uso di un linguaggio adeguato, che pur se “colorito” deve comunque essere strumentale alla comunicazione e non alla mera offesa); 4) una congrua motivazione del giudizio di disvalore espresso. Essi vanno in ogni caso parametrati nel contesto di riferimento.A tal proposito, può notarsi come la giurisprudenza abbia ritenuto che l’ironica recensione pubblicata da un utente insoddisfatto su portali di recensione come Tripadvisor o Airbnb non sia diffamatoria perché il gestore di un esercizio pubblico, quando entra nel mercato, accetta il rischio di offrire servizi non graditi e criticabili.4 - Cosa fare se si è vittima di diffamazione?Nel caso in cui si ritenga di essere stati vittime di una diffamazione, sussistono diversi rimedi praticabili.Innanzitutto, vi sono quelli più immediati, ma di portata limitata, relativi al social network stesso. Di norma è infatti possibile segnalare il contenuto offensivo di un messaggio, chiedendone la cancellazione immediata o perfino il “ban” dell’utente dalla piattaforma.È poi possibile intraprendere la via giudiziale, sia in sede penale, sia – alternativamente o contestualmente – in sede civile.La vittima del reato può decidere di sporgere formale querela, entro 90 giorni dalla verificazione dei fatti e in seguito può costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti, oppure instaurare un’autonoma azione in sede civile per ottenere il risarcimento stesso. A tal fine, è possibile anche promuovere la sola azione civile, senza intraprendere il procedimento penale.La persona offesa dalla diffamazione potrà chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quali la riduzione dei redditi conseguente alla condotta diffamatoria (rileva anche la perdita di occasioni lavorative importanti), ma anche le conseguenze derivate dalla lesione dei suoi diritti inviolabili. Al fine di garantire una tutela immediata della vittima, in sede penale, il giudice potrà disporre in sede cautelare il sequestro preventivo delle pagine web in cui il messaggio diffamatorio è contenuto, ad esempio dei gruppi Facebook, con l’oscuramento dei profili sulla pagina web qualora ritenga sussistente il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze o l’agevolazione del reato stesso. Non si applicano, infatti, le tutele previste per la stampa e i giornali telematici, che limitano le possibilità dei rimedi cautelari.In sede civile, è pure possibile richiedere un intervento cautelare d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., richiedendo la cancellazione dei contenuti diffamatori anche prima dell’avvio del giudizio.Editor: dott.ssa Anna Maria Calvino

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Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

29 apr. 2021 tempo di lettura 6 minuti

L’art. 131-bis c.p. prevede che il giudice possa escludere la punibilità di un comportamento qualora l’offesa – in ragione delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo –sia particolarmente tenue. Si tratta di un fatto penalmente rilevante (quindi antigiuridico e colpevole), ma che per la sua scarsa rilevanza offensiva rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma viene considerato non meritevole di pena. In questo contributo analizziamo i presupposti applicativi dell’istituto, oggi al centro di una specifica proposta abrogativa da parte del Parlamento. Cos’è la particolare tenuità del fatto?Cosa prevede l’art. 131-bis c.p.?Quali sono i risvolti processuali dell’istituto?Le recenti proposte di legge: abrogazione dell’art. 131-bis c.p.?1 - Cos’è la particolare tenuità del fatto?L’art. 131-bis c.p. – introdotto dal legislatore con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 – integra una causa obiettiva di esclusione della punibilità, operante nei casi in cui l’offesa venga giudicata in concreto come particolarmente tenue e il comportamento delittuoso risulti non abituale.L’istituto, in particolare, è espressione dei principi di proporzionalità della pena e sussidiarietà del diritto penale, principi quest’ultimi che trovano tutela nella carta costituzionale ai sensi degli artt. 3, 13 e 27, co. 3 cost. La ratio della disciplina, infatti, è quella di non applicare la sanzione penale – e quindi di non impegnare, in una prospettiva di deflazione processuale, i complessi meccanismi della giustizia penale – a quei fatti ritenuti concretamente marginali. A tal proposito è bene sottolineare una significativa distinzione: il fatto particolarmente tenue e quello totalmente inoffensivo operano su due piani diversi. La condotta che non viene punita in ragione dell’art. 131-bis c.p. è antigiuridica e colpevole, ma non viene sottoposta a sanzione per ragioni afferenti alla meritevolezza della pena. In altri termini, l’offesa sussiste, ma è valutata dal giudice come particolarmente tenue. Il fatto totalmente inoffensivo del bene giuridico tutelato dal reato, invece, integra una situazione ben diversa; in tal caso, non venendo in rilievo un’offesa – neppure in forma lieve – dell’interesse protetto dalla norma, non potrebbe dirsi integrato il fatto tipico previsto dall’illecito penale. 2 - Cosa prevede l’art. 131-bis c.p.?L’ambito operativo dell’istituto dipende, in primo luogo, dal massimo edittale di pena detentiva: la particolare tenuità, infatti, opera per quei delitti la cui pena detentiva nel massimo non sia superiore a cinque anni o per i quali sia prevista, da sola o congiunta alla reclusione, la pena pecuniaria (per quest’ultima, differentemente dalla pena detentiva, non sussistono limiti nell’ammontare). Ai fini del calcolo della pena detentiva rilevante per l’applicazione o meno della norma in questione non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle che prevedono una pena di specie diversa dall’ordinaria o che prescrivono un aumento/diminuzione di pena superiore a un terzo. In quest’ultimo caso, ai sensi del quarto comma dell’art. 131-bis c.p. non si terrà conto del giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p.Il secondo presupposto riguarda poi il concreto atteggiarsi del fatto, il cui disvalore offensivo deve risultare particolarmente tenue a seguito dell’accertamento giudiziale condotto sulla base dei parametri normativi dell’art. 133 c.p. e fondato, quindi, su tre indicatori: (i) modalità della condotta; (ii) esiguità del danno o del pericolo; (iii) grado della colpevolezza. Per l’applicazione dell’istituto, inoltre, il comportamento del reo non deve risultare abituale. Il legislatore, in particolare, ha indicato al terzo comma alcune situazioni di abitualità delittuosa, vale a dire: quando l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; (ii) quando la persona ha commesso più reati della stessa indole; (iii) quando il reato riguardi condotte plurime, abituali e reiterate.Da ultimo, è bene altresì sottolineare che il secondo comma prevede delle ipotesi preclusive di non tenuità. Si tratta di situazioni che il legislatore ha astrattamente valutato incompatibili con un giudizio di particolare tenuità. Più in dettaglio, l’offesa non può mai essere considerata tenue quando la persona: (i) ha agito per motivi abietti o futili; (ii) ha agito con crudeltà, ha adoperato sevizie o ha profittato di situazioni di minorata difesa della vittima; (iii) ha provocato come conseguenza non voluta della propria condotta la morte o le lesioni gravissime della vittima. Di recente, inoltre, il legislatore ha previsto l’impossibilità di applicare l’art. 131-bis c.p. anche in relazione ai delitti, puniti con una pena detentiva nel massimo superiore a due anni e sei mesi, commessi in occasione di manifestazioni sportive, nonché ai reati di cui agli artt. 336, 337, 341 e 343-bis c.p., se il fatto è commesso contro un ufficiale/agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. 3 - Quali sono i risvolti processuali dell’istituto?Con riferimento ai profili di interesse processuale, è bene anzitutto sottolineare che la particolare tenuità del fatto può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento.Già nella fase delle indagini preliminari, infatti, è previsto che il pubblico ministero, ai sensi dell’art. 411 c.p.p., possa richiedere l’archiviazione del procedimento in ragione della particolare tenuità del fatto. In tal caso, differentemente da quanto previsto dall’art. 408, co. 2 c.p.p., la richiesta di archiviazione deve essere notificata non soltanto alla persona offesa – legittimata quest’ultima a proporre opposizione nel termine di dieci giorni – ma altresì alla persona sottoposta alle indagini. Sarà poi onere del giudice per le indagini preliminari valutare se accogliere o meno la richiesta formulata dall’organo inquirente. Sebbene non espressamente menzionata tra le ipotesi conclusive del giudizio, la causa di non punibilità in questione può essere altresì rilevata, all’esito dell’udienza preliminare, nella sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice a norma dell’art. 425 c.p.p. Ugualmente, la non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza prima dell’apertura del dibattimento: l’art. 469, co. 1-bis c.p.p., infatti, prevede l’ipotesi del proscioglimento predibattimentale per particolare tenuità del fatto. La non punibilità, inoltre, può essere dichiarata all’esito del giudizio di primo grado e, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, anche in appello e in sede di legittimità.Quanto all’efficacia extrapenale della sentenza irrevocabile, pronunciata a seguito del dibattimento per motivi di particolare tenuità del fatto, l’art. 651-bis c.p.p. prevede che il provvedimento definitivo abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno in merito all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua rilevanza penale, nonché in relazione all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Sebbene si tratti di una sentenza di proscioglimento, infatti, il comportamento è pur sempre antigiuridico e colpevole. Deve infine sottolinearsi che le sentenze definitive di proscioglimento, pronunciate per particolare tenuità del fatto a seguito del dibattimento, devono essere iscritte nel casellario giudiziale. Allo stesso modo devono essere iscritti i provvedimenti di archiviazione pronunciati per la medesima ragione; tuttavia non se ne deve fare menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro o della pubblica amministrazione.4 - Le recenti proposte di legge: abrogazione dell’art. 131-bis c.p.?Nonostante l’importante funzione deflattiva svolta dall’istituto qui analizzato – funzione quest’ultima di significativa importanza specialmente nel ‘sistema giustizia’ italiano, cronicamente pervaso da intasamenti e ritardi processuali – il legislatore sta mostrando negli ultimi tempi un’ingiustificata diffidenza nei riguardi della disciplina della particolare tenuità. Con atto n. 2024, infatti, il 25 luglio 2019 è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge finalizzata ad abrogare interamente l’art. 131-bis c.p. La proposta di legge – che si ritiene non possa essere salutata con favore – si fonda sul recupero di una visione ‘giustizialista’ del processo penale: nel documento parlamentare, infatti, si legge che «non punire un soggetto che abbia commesso un reato sussistente e accertato in tutti i suoi elementi andrebbe a vanificare gli effetti della giustizia penale e a scardinare il sistema penale facendo venire meno sia la funzione di intimidazione, sia quella di retribuzione e punitiva e perfino quella di rieducazione. Per di più, la disciplina de qua potrebbe essere addirittura interpretata come una vera e propria concessione a delinquere ‘tenuamente’». La proposta abrogativa è attualmente all’esame delle commissioni parlamentari competenti.Editor: avv. Davide Attanasio

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