Generalità false al controllore: cosa si rischia

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Pubblicato il 25 ott. 2021 · tempo di lettura 4 minuti

Generalità false al controllore: cosa si rischia | Egregio Avvocato
Viaggiare su un mezzo pubblico sprovvisti di biglietto integra un illecito amministrativo, passibile di una comune contravvenzione. Ciò vale per qualsiasi mezzo pubblico, sia che si tratti di treno, di autobus o di metropolitana. Ma cosa succede nel caso in cui il viaggiatore non solo sia sprovvisto di biglietto, ma anche di documenti, e alla richiesta del controllore di fornire le proprie generalità risponda con dei dati non corrispondenti al vero?


  1. Il fatto: viaggiare senza biglietto ed essere interrogato dal controllore
  2. Il reato: art. 495 c.p., false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
  3. La casistica: i provvedimenti adottati in Romagna


1 - Il fatto: viaggiare senza biglietto ed essere interrogato dal controllore


Per utilizzare i mezzi pubblici di una città, che siano autobus, metropolitane, treni o altro, è pacifico che bisogna pagare un biglietto. Tutti i consociati in questo modo partecipano attivamente al benessere comune: si paga un servizio per ottenere il massimo da quello stesso servizio. 

Ne consegue che utilizzare i mezzi pubblici senza pagare il biglietto, oltre ad essere una condotta immorale, è anche una condotta passibile di sanzione: la condotta del viaggiatore senza biglietto integra un illecito amministrativo che viene punito con una comune contravvenzione. 

Nel momento in cui il controllore trova un passeggero senza biglietto è tenuto ad interrogarlo al fine di conoscere le sue generalità, così da compilare il verbale della multa. È possibile però che il viaggiatore non abbia con sé i documenti, non essendo tenuto a portarli con sé, e che dunque il controllore si debba fidare di quanto dichiarato dal viaggiatore stesso. Il controllore, infatti, non ha il potere di perquisire il privato per controllare se davvero è sprovvisto di documenti o meno, ma deve limitarsi ad interrogare il soggetto senza biglietto e compilare il modulo della multa con le generalità che gli vengono fornite.

Nel caso in cui le generalità fornite siano false, viene integrato il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale, punito dall’art. 495 c.p. 

Prima di vedere cosa comporta la commissione di questo reato, bisogna sottolineare che per parlare di falsa dichiarazione è necessario che questa segua un’interrogazione da parte del pubblico ufficiale: il mero silenzio e le dichiarazioni spontanee non costituiscono reato. Si può parlare di interrogazione soltanto se avviene in forma scritta tramite compilazione di moduli dell’ufficio a cui appartiene il pubblico ufficiale (si pensi, appunto, ad una contravvenzione sul treno).


2 - Il reato: art. 495 c.p., false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri


L’articolo in esame stabilisce che «Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni».

Non importa qual è il dato connotato da falsità: il reato viene commesso sia che si tratti del nome e cognome, sia che si tratti dell’indirizzo, o comunque di qualsiasi altro dato personale che viene richiesto dal controllore. Basta un solo dato sbagliato per fare scattare il reato.

Fondamentale per l’integrazione del reato in esame è la qualifica di pubblico ufficiale che viene rivestita dal controllore del mezzo. Invero, il reato di false dichiarazioni punito dall’art. 495 c.p. può essere integrato solo se le false generalità vengono fornite ad un soggetto che riveste una funzione pubblica; se le generalità false vengono fornite ad un soggetto privato, tale condotta non ha alcuna rilevanza penale.

Più volte la Corte di Cassazione è intervenuta in merito, specificando che la figura del funzionario accertatore delle aziende di trasporto deve essere qualificata in termini di pubblico ufficiale. Questi, infatti, sono tenuti a provvedere alla constatazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni nell’ambito delle attività di prevenzione e di accertamento delle infrazioni relative ai trasporti. L’azienda che si occupa di trasporti svolge una pubblica funzione, e il controllore non svolge le mansioni solo esecutive di un qualsiasi dipendente, ma, avendo l’incarico di accertare le infrazioni, svolge un’attività intellettiva.


3 - La casistica: i provvedimenti adottati in Romagna


Degno di nota è quanto avvenuto in Romagna. A fronte di un esame delle multe che sono state fatte dai controllori che lavorano per conto di Start – gestore del trasporto pubblico urbano ed extraurbano in Romagna – è stata rilevata una particolarità: su 45.000 verbali compilati in un anno, circa un terzo è da riferire a persone che non solo erano salite a bordo senza ticket, ma che avevano pure fornito nomi e cognomi che non corrispondevano alla loro identità. Peraltro, spesso le generalità false sono quelle di altre persone in carne ed ossa, incolpevoli vittime dell’altrui inciviltà. 

Start Romagna è corsa dunque ai ripari ed è stato deciso che nelle tre province di Rimini, Forlì e Cesena saranno scattate fotografie al viso delle persone che, al momento della compilazione del verbale, affermeranno di non avere con sé un valido documento di riconoscimento. Il controllore scatterà le foto con uno smartphone, le immagini saranno collegate al verbale e in caso di disconoscimento del documento saranno utilizzate nell’iter di riscossione e a tutela della persona eventualmente e ingiustamente coinvolta, ovvero quella le cui generalità sono state fornite in sostituzione di quelle del trasgressore. 

Questa procedura è già in uso in altre città e Regioni in cui è stata accertata una forte tendenza da parte dei trasgressori delle regole di viaggio a fornire nomi e cognomi falsi o di altre e incolpevoli persone fisiche.


Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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I messaggi WhatsApp e gli Sms posso essere usati come prova in un processo penale?

20 set. 2022 tempo di lettura 2 minuti

Il modo attraverso cui le persone comunicano ed interagiscono tra loro è profondamente mutato, infatti spesso capita di conversare attraverso Sms oppure utilizzando la piattaforma messaggistica nota con il nome WhatsApp. Può capitare, però, che il contenuto delle comunicazioni possa configurare alcune ipotesi di reato (ad esempio possono contenere una minaccia, una diffamazione, forme di bullismo, ecc.) e, quindi, verrebbe da chiedersi se possano assumere dignità di prova all’interno del processo penale.  Sul punto la giurisprudenza si è interrogata e, analizzando l’art. 234 del codice di procedura penale, ha espresso il principio di diritto secondo cui “i messaggi WhatsApp così come gli sms conservati nella memoria di un apparecchio cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, con l'ulteriore conseguenza che detti testi devono ritenersi legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione ove ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti” (così Cass. Pen. Sez. VI, n. 31364/2022). L’art. 234 c.p.p. disciplina la prova documentale, la quale consiste in scritti o altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose, mediante la fotografia, cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.Il Legislatore italiano, nel prevedere la possibilità di acquisire scritti o altri documenti durante un processo penale, non ha fornito una definizione univoca del termine documento. Sulla scorta di questa considerazione, è di tutta evidenza che non pochi dubbi sono emersi circa la possibilità di acquisire, in un procedimento penale, Sms o messaggi WhatsApp contenuti nella memoria di uno smartphone. I dubbi erano sostanzialmente incentrati sulla necessità o meno di applicare, sia nel caso degli Sms che nel caso dei messaggi WhatsApp, le regole stabilite per la corrispondenza o per le intercettazioni telefoniche.Ed invero, detti flussi di comunicazione non soggiacerebbero alla disciplina prevista per la corrispondenza perché non rientrerebbero nel concetto stesso di "corrispondenza", cioè di un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito.D’altra parte, altresì, i messaggi WhatsApp e gli Sms non richiederebbero l’applicazione delle regole previste per le intercettazioni, in quanto l'attività di intercettazione postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, là dove, invece, i dati presenti sulla memoria del telefono acquisiti ex post costituirebbero la mera documentazione di detti flussi. È opportuno, però, sottolineare che gli Sms e i messaggi WhatsApp possono assumere dignità di prova processuale, solamente se sono ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti, cioè se il testo del messaggio venga materialmente fotografato dall’operante di Pg direttamente dal display dello smartphone che lo ha ricevuto.

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Il reato di epidemia e l’emergenza da Covid-19

12 mar. 2021 tempo di lettura 6 minuti

A causa dell’emergenza da Covid-19 si è sentito parlare spesso del reato di epidemia, previsto dal codice penale nella duplice ‘veste’ di delitto doloso e colposo. Cerchiamo dunque di comprendere gli elementi costitutivi di questa fattispecie e se, con riferimento all’epidemia causata dalla diffusione del virus da Covid-19, vi possano effettivamente essere gli elementi idonei a giustificare una contestazione in sede penale.Premessa.Cosa prevede il reato di epidemia dolosa?(Segue) e quello di epidemia colposa?Tali fattispecie incriminatrici possono applicarsi in caso di Covid-19?1 - Premessa.In materia penale, l’epidemia è disciplinata in due disposizioni differenti del codice penale: vale a dire gli artt. 438 e 452 c.p. Come si dirà, l’elemento oggettivo delle fattispecie incriminatrici è il medesimo; differiscono, invece, in punto di coefficiente psicologico. In un caso (art. 438 c.p.), ai fini dell’integrazione del reato è necessaria la sussistenza del dolo, inteso quale rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del delitto; nell’altro (art. 452 c.p.), l’elemento soggettivo richiesto è quello della colpa. In quest’ultima ipotesi, dunque, l’evento non è voluto dall’agente, ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di disposizioni. Il bene giuridico tutelato dalle disposizioni incriminatrici è ovviamente il medesimo: consiste nella tutela dell’incolumità pubblica e, in particolare, nella salvaguardia della salute collettiva. A tal riguardo, secondo l’opinione maggioritaria – avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità – la persona offesa del reato è unicamente lo Stato e, per esso, il Ministero della Salute quale organo di vertice dell’esecutivo preposto alla tutela della salute. Si ritiene, infatti, che lo Stato sia l’esclusivo titolare del bene giuridico protetto dalla norma e, pertanto, sarebbe la parte legittimata a costituirsi parte civile nell’ambito di un procedimento penale avente quale capo di imputazione il reato di epidemia.L’applicazione giurisprudenziale del delitto in questione (sia doloso che colposo) è stata pressoché nulla. Tuttavia, in ragione della ancora attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Covid-19, può essere opportuno interrogarsi su quali siano gli elementi costitutivi della fattispecie in esame. Non è da escludere, infatti, che nei prossimi tempi gli organi inquirenti si trovino a dover contestare, laddove ne ricorrano i presupposti, il reato di epidemia.2 - Cosa prevede il reato di epidemia dolosa?Secondo quanto prescritto dall’art. 438 c.p., il reato può venire in rilievo qualora una persona abbia cagionato un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Come prima cosa, è bene sottolineare che ai fini dell’integrazione del delitto non è richiesto il possesso di una particolare qualifica in capo al soggetto attivo: il reato – per via della locuzione ‘chiunque’ – è di natura c.d. comune. Ad avviso della più recente giurisprudenza di legittimità è possibile contestare il delitto di epidemia anche qualora non via sia un’alterità tra persona e germi patogeni, in altri termini nei casi in cui il soggetto attivo diffonda il virus che egli stesso ha precedentemente contratto. La specificazione è necessaria poiché, in passato, si riteneva che l’espressione «mediante la diffusione di germi patogeni» dovesse essere interpretata nel senso di richiedere una separazione fisica tra il diffusore e ciò che viene diffuso (vale a dire il germe patogeno). Chiarissima sul punto una recente pronuncia della Corte di cassazione, ad avviso della quale «la norma non impone una relazione di alterità e non esclude che una diffusione possa aversi pur quando l’agente sia esso stesso il vettore di germi patogeni» (Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, vicenda relativa alla trasmissione del virus HIV nell’ambito della quale i giudici hanno escluso la sussistenza del delitto di epidemia). Secondo l’opinione prevalente, inoltre, il fatto tipico del reato qui analizzato coincide, da un lato, con la manifestazione della malattia in un numero considerevole di persone e, dall’altro, nel concreto pericolo che il contagio si diffonda repentinamente – e in un ristretto arco temporale – in un numero indeterminato di persone. Ciò che deve essere verificato processualmente è che l’iniziale trasmissione del virus in un elevato quantitativo di persone sia ricollegabile causalmente alla condotta posta in essere dal soggetto portatore del virus: dimostrazione probatoria, quest’ultima, di non semplice assolvimento. In punto di elemento soggettivo, la norma richiede, come anticipato, la sussistenza del dolo (anche nella gradazione del dolo eventuale). In altri termini, è anzitutto necessario che la persona si rappresenti l’eventualità che tramite la sua condotta potrebbe infettare un numero significativo di persone e, conseguentemente, determinare una diffusione indiscriminata e incontrollabile della malattia; una volta rappresentatosi l’evento criminoso, è poi necessario che il comportamento della persona sia volontario. Quanto al trattamento sanzionatorio, infine, il legislatore ha previsto la pena dell’ergastolo. 3 - (Segue) e quello di epidemia colposa?La fattispecie colposa, disciplinata come detto dall’art. 452 c.p., differisce dall’ipotesi punita a titolo di dolo, non soltanto per il diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, ma anche per il trattamento sanzionatorio, in quest’ultimo caso decisamente più mite rispetto a quello dell’art. 438 c.p.A fronte dell’ergastolo previsto per l’epidemia dolosa, l’ipotesi colposa è sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni (art. 452, co. 1 lett. b) c.p.). Per quanto riguarda l’elemento oggettivo del reato, invece, le considerazioni non possono che essere analoghe a quelle formulate rispondendo alla domanda precedente: la condotta dell’epidemia colposa è infatti descritta per rinvio all’art. 438 c.p.4 - Tali fattispecie incriminatrici possono applicarsi in caso di Covid-19?In ragione dell’attuale situazione epidemiologica nazionale e internazionale, riteniamo sussista tuttora la concreta possibilità di contestazione dei reati sopra descritti. Una tale eventualità era stata avallata dallo stesso legislatore, il quale – nel mettere a punto un sistema di sanzioni volto a far rispettare le misure di contenimento adottate durante il primo lockdown del 2020 per fronteggiare la diffusione del virus – aveva fatto esplicito riferimento al delitto di epidemia: in particolare, l’art. 4, co. 6 d.l. 19/2020 prevedeva un’espressa clausola di riserva in favore del reato di cui all’art. 452 c.p., relativa all’ipotesi di violazione della misura della quarantena. In virtù di quanto si è detto, è tuttavia necessario specificare che sarà onere del giudice vagliare, caso per caso, la sussistenza di tutti gli elementi sopra descritti. A tal proposito, si ritiene inverosimile che possa essere condannato per epidemia (anche soltanto colposa) chi abbia posto in essere una condotta inidonea, in concreto, a far diffondere il virus in maniera incontrollata. Si pensi, ad esempio, al comportamento di chi – sottoposto a quarantena per via della positività al Covid-19 – sia uscito di casa per recarsi in un posto notoriamente desolato; o anche all’ipotesi della persona positiva che esca in piena notte dalla propria dimora per andare a gettare la spazzatura negli appositi locali condominiali. In tali circostanze, infatti, pare ragionevole ritenere che non sussista in concreto alcun pericolo di trasmissione rapida e incontrollata del virus. Editor: avv. Davide Attanasio

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Sospensione del procedimento con messa alla prova

20 mag. 2021 tempo di lettura 6 minuti

La legge delega n. 67/2014 ha inserito nel nostro ordinamento una nuova causa estintiva del reato, denominata sospensione del procedimento con messa alla prova: in presenza di determinati requisiti, l’imputato chiede la sospensione del processo penale in corso e si sottopone volontariamente ad un periodo di “messa alla prova” che, ove abbia esito positivo, comporta l’estinzione del reato. Nozione e finalitàAmbito applicativoDisciplina processualeEsito della messa alla prova1 - Nozione e finalitàLa sospensione del procedimento con messa alla prova (m.a.p.), disciplinata dagli artt. 168-bis ss. c.p., è un istituto che attribuisce al soggetto che sia imputato di determinati reati la facoltà di chiedere di essere sottoposto ad un periodo di “prova”, con contestuale sospensione del procedimento. Detta “prova” comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta, inoltre, l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare, fra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale o l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.Infine, la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, per un periodo non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi e per al massimo otto ore al giorno: si tratta di una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, compatibilmente con le esigenze lavorative, familiari, di studio o di salute dell’imputato.Qualora disposta, la sospensione del procedimento provoca un duplice effetto: durante il periodo di sospensione, il corso della prescrizione è sospeso e, nel caso di esito positivo della prova, il reato si estingue, ai sensi dell’art. 168-ter c.p.Giova ricordare che l’introduzione di questo istituto nell’ordinamento italiano è il frutto congiunto dell’esigenza di perseguire il reinserimento sociale “anticipato” degli imputati dei reati di minore gravità e di deflazionare il carico giudiziario. 2 - Ambito applicativoL’imputato, ai sensi dell’art. 168-bis co. 1 c.p., può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova in tre casi:1) per reati puniti con la sola pena pecuniaria;2) per reati puniti con pena detentiva fino a quattro anni nel massimo, sola o congiunta o alternativa alla pena pecuniaria: quella che rileva è la pena in astratto, a nulla rilevando che in concreto siano presenti circostanze aggravanti comuni, speciali o ad effetto speciale (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2016, Sorcinelli);3) per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio nel rito monocratico ex art. 550 co. 2 c.p.p.: fra questi si ricordano, a mero titolo esemplificativo, i delitti di lesioni personali stradali, di furto aggravato, di ricettazione.Non è mai concedibile ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi dell’art. 168-bis co. 5 c.p. e, in ogni caso, la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta.3 - Disciplina processualeSecondo quanto previsto dall’art. 464-bis co. 2 c.p.p., la richiesta di sospensione del procedimento può essere presentata al giudice, a pena di inammissibilità, dall’imputato o dal suo procuratore speciale, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni in udienza preliminare o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. La richiesta può essere formulata, inoltre, nel corso delle indagini preliminari ma è necessario, ai sensi dell’art. 464-ter c.p.p., il consenso del pubblico ministero, espresso per iscritto e sinteticamente motivato.Ai sensi dell’art. 464-bis co. 4 c.p.p., alla richiesta di sospensione presentata dall’imputato deve essere allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna (u.e.p.e.); tuttavia, qualora la previa elaborazione del programma non sia possibile, è sufficiente allegare la semplice richiesta di elaborazione di detto programma.L’u.e.p.e., ricevuta la richiesta di presa in carico da parte dell’imputato, svolge un’indagine socio-familiare, all’esito della quale redige un programma di trattamento che tenga conto delle possibilità economiche, delle capacità e delle possibilità di compiere attività riparatorie del richiedente nonché della possibilità di svolgimento di attività di mediazione.Sulla richiesta decide il giudice competente, sentite le parti e la persona offesa, che esprimono un parere non vincolante.Il giudice dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova quando, in base ai parametri di cui all’art. 133 c.p., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dalla commissione di ulteriori reati. In caso di rigetto in udienza preliminare, la richiesta può essere riproposta nel giudizio prima della dichiarazione di apertura del dibattimentoQuando ammette la messa alla prova, il giudice deve indicare il termine entro il quale devono essere adempiuti gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie nonché l’ulteriore termine, autonomo ed indipendente, di durata della prova nel suo complesso. Quanto alla durata della sospensione, l’464-quater co. 5 c.p.p. fissa dei termini massimi, nel rispetto dei quali il giudice individua il periodo di sospensione ritenuto opportuno nel singolo caso concreto: si tratta del termine di due anni – se si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria – e di un anno – se si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.Tali termini decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell’imputato.4 - Esito della messa alla provaLa prova può avere esito positivo o negativo. Per decidere in un senso o nell’altro, il giudice acquisisce la relazione conclusiva dell’u.e.p.e. che aveva preso in carico l’imputato e fissa l’udienza per la decisione, dandone avviso alle parti e alla persona offesa.Esito positivo. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, considerato il comportamento dell’imputato e il rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene, anche sulla base della relazione conclusiva dell’u.e.p.e., che la prova abbia avuto esito positivo. La sentenza che dichiara l’estinzione del reato non deve essere riportata nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato. A ben vedere, nonostante l’esito positivo della prova possono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.Esito negativo. Il giudice può ritenere, tenuto conto della relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna, del comportamento dell’imputato e del mancato rispetto delle prescrizioni stabilite, che la prova abbia avuto esito negativo. In questo caso, dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Qualora, tuttavia, all’esito del giudizio, si pervenga a sentenza di condanna, tuttavia, nel determinare la pena da eseguire in concreto, il pubblico ministero deve “defalcare” un periodo corrispondente a quello della prova positivamente esperita, conteggiando tre giorni di prova come equivalenti ad un giorno di reclusione o di arresto.Editor: dott.ssa Elena Pullano

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IL CLASSIC MASS MURDERER ED IL FAMILY MASS MURDERER

1 set. 2023 tempo di lettura 4 minuti

I termini "classic mass murderer" e "family mass murderer" fanno riferimento a due categorie distinte di omicidi di massa, ognuna delle quali ha caratteristiche specifiche:Classic Mass Murderer (Classico Assassino di Massa): Questo termine si riferisce a individui che compiono omicidi di massa in modo relativamente simile a come sono stati perpetrati in passato da altri autori di omicidi di massa noti. Questi assassini di massa seguono spesso schemi o modelli riconoscibili di comportamento, come l'attacco deliberato a un gruppo di persone in un luogo pubblico o in un contesto specifico, l'uso di armi letali e la volontà di causare un alto numero di vittime. Gli esempi di assassini di massa classici includono spesso attacchi a scuole, luoghi di lavoro o luoghi pubblici affollati.Family Mass Murderer (Assassino di Massa in Famiglia): Questo termine si riferisce a individui che compiono omicidi di massa all'interno del contesto familiare. In genere, questi assassini uccidono più membri della loro stessa famiglia in un singolo evento omicida. Questi casi possono includere omicidi di coniugi, figli, genitori o altri parenti stretti. Le motivazioni dietro gli omicidi di massa in famiglia possono variare, ma spesso coinvolgono dispute familiari, conflitti interpersonali o problemi psicologici.Entrambe queste categorie rappresentano forme gravi di violenza criminale, ma sono distinte in base al contesto e alle circostanze in cui gli omicidi di massa si verificano. È importante sottolineare che queste terminologie non sono necessariamente riconosciute ufficialmente o utilizzate nei sistemi giuridici, ma sono spesso usate per descrivere specifici modelli di comportamento criminale nell'ambito della ricerca criminologica o dell'analisi di casi di omicidi di massa.Le motivazioni che spingono "classic mass murderers" (assassini di massa classici) e "family mass murderers" (assassini di massa in famiglia) a compiere omicidi di massa possono variare ampiamente da caso a caso e spesso sono complesse. Tuttavia, alcune motivazioni comuni possono includere:Classic Mass Murderers (Assassini di Massa Classici):Vendetta o rabbia estrema: Alcuni assassini di massa sono motivati da un forte senso di rabbia o vendetta nei confronti di un gruppo di persone, spesso a seguito di reali o presunti torti subiti.Problemi mentali o psicologici: Molti assassini di massa soffrono di disturbi mentali o psicologici gravi che possono influenzare il loro comportamento. Questi disturbi possono includere la schizofrenia, la depressione grave o altri disturbi del pensiero e dell'umore.Desiderio di notorietà o fama: Alcuni assassini di massa cercano di ottenere notorietà o fama attraverso gli omicidi di massa, spesso attraverso la copertura mediatica che segue tali eventi.Disperazione o senso di impotenza: Alcuni individui possono essere spinti a commettere omicidi di massa a causa di un senso di disperazione o di impotenza nella loro vita, con l'omicidio che rappresenta una forma estrema di sfogo.Family Mass Murderers (Assassini di Massa in Famiglia):Dispute familiari: Molte volte, gli assassini di massa in famiglia compiono omicidi a seguito di dispute interne alla famiglia, come problemi finanziari, divorzi, conflitti ereditari o problemi relazionali.Problemi psicologici o emotivi: Alcuni assassini di massa in famiglia possono soffrire di problemi mentali o emotivi che influenzano le loro azioni, portandoli a compiere omicidi all'interno della famiglia.Vendetta o gelosia: In alcuni casi, gli assassini di massa in famiglia possono essere spinti da un desiderio di vendetta o gelosia nei confronti dei membri della famiglia.Sconvolgimento delle dinamiche familiari: Cambiamenti significativi all'interno della famiglia, come divorzi o separazioni, possono portare a tensioni e conflitti che sfociano in omicidi di massa.Va notato che ciascun caso è unico e può avere una combinazione di motivazioni complesse. Inoltre, molte volte queste persone non condividono le loro motivazioni o sono difficili da comprendere, il che rende il compito di prevenire gli omicidi di massa particolarmente complesso. La prevenzione richiede un attento monitoraggio e intervento da parte delle autorità e dei professionisti della salute mentale, oltre a una maggiore sensibilizzazione e prevenzione nella società.Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro Studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com

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