I reati di uccisione e maltrattamento di animali: gli artt. 544 bis e 544 ter c.p.

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Pubblicato il 22 feb. 2021 · tempo di lettura 6 minuti

I reati di uccisione e maltrattamento di animali: gli artt. 544 bis e 544 ter c.p. | Egregio Avvocato
Dal 2004, la legge prevede espressamente i reati di uccisione e maltrattamento di animali agli artt. 544 bis e 544 ter c.p.. Tali previsioni inizialmente erano ispirate ad una logica “antropocentrica”, volta cioè a tutelare il sentimento di pietà della persona rispetto agli animali, oggetto di una protezione soltanto indiretta. Negli ultimi tempi, tuttavia, la giurisprudenza sembra aver riconosciuto un maggior rilievo alla sensibilità e serenità psicofisica degli animali, garantendo loro una tutela più ampia ed indipendente rispetto a quella riconosciuta agli uomini. 


  1. Cosa prevedono i reati di uccisione e maltrattamenti di animali?
  2. Quali sono le sanzioni previste dal codice penale?
  3. Quali sono le pene previste per i reati?
  4. Cosa fare in caso di uccisione o maltrattamenti di animali?


1 - Cosa prevedono i reati di uccisione e maltrattamenti di animali?


Gli artt. 544 bis e 544 ter c.p. prevedono, rispettivamente, i delitti di uccisione e maltrattamento di animali.


Entrambe le disposizioni individuano quale elemento fondamentale della fattispecie penale la circostanza che l’autore agisca:

  • per crudeltà, cioè con condotte o per motivi che urtano la sensibilità umana, valevoli a infliggere gravi sofferenze senza giustificato motivo; in tal modo è esclusa la punibilità di chi, ad esempio, cagioni la morte dell’animale inavvertitamente durante la guida;
  • o in assenza di necessità, che vi sarebbe nel caso in cui la condotta sia funzionale a evitare un pericolo immanente o un danno alla propria persona o ad altri ma anche ad evitare il protrarsi di inutili sofferenze dell’animale stesso; è esclusa, ad esempio, la punibilità del veterinario che somministri all’animale un farmaco per sopprimerlo.

Inoltre, è esclusa la configurabilità dei reati ai sensi dell’art. 19 ter disp. coord. c.p., nei casi di condotte disciplinate (e autorizzate) dalle leggi speciali come quelle relative alla caccia, alla pesca, o alla macellazione degli animali – ricondotte ad una sorta di “necessità sociale”.


Il reato di uccisione fa riferimento all’ipotesi in cui chiunque cagioni la morte di un animale, per crudeltà o senza necessità.


Nel caso del delitto di maltrattamenti, rileva ogni condotta idonea a cagionare una «lesione» all’animale, cioè una ferita o una malattia, ma anche il procurare sofferenze di tipo diverso, anche non necessariamente fisiche. Ciò perché l’animale viene considerato e tutelato quale essere sensibile, capace di provare dolore.

Parimenti, rileva la situazione in cui un soggetto imponga all’animale il compimento di attività sproporzionate o non compatibili con le sue caratteristiche naturali.

A questi fini possono rilevare sia le aggressioni fisiche (come calci, percosse, bastonate), ma anche le sevizie (come ad esempio privare l’animale del cibo o costringerlo a vivere in luoghi angusti o sporchi).


È quindi sufficiente aver cagionato sofferenze «di carattere ambientale, comportamentale, etologico o logistico, comunque capaci di produrre nocumento agli animali, in quanto esseri senzienti».

Ciò è quanto ha ritenuto la Corte di Cassazione in relazione al discusso “caso della mucca Doris”, riguardante un bovino in precarie condizioni di salute, destinato alla macellazione ma sottoposto a inutili sevizie e vessazioni dai soggetti responsabili del trasporto al macello, ritenuti responsabili del reato di maltrattamenti perché, al fine di trascinarlo, procedevano a bastonarlo, sottoporgli scosse elettriche, calpestarlo e caricarlo a forza sulla pala di un trattore agricolo per gettarlo successivamente all’interno di un camion.

Allo stesso modo, alcuni Tribunali hanno ritenuto riconducibile al reato di maltrattamenti la condotta del ristoratore che detiene animali destinati al consumo ma ancora vivi, come le aragoste, in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze – cioè all’interno di frigoriferi, a temperature prossime agli zero gradi centigradi, sopra un letto di ghiaccio o con le chele legate.


In entrambi i casi, sembra rilevare come, nonostante l’animale che subisca i maltrattamenti sia destinato a morire ed al consumo, nel rispetto delle normative speciali e delle consuetudini sociali, comunque non possano ritenersi giustificabili le sofferenze causate precedentemente.

 

Il reato di maltrattamenti si configura, infine, anche nel caso in cui vengano somministrate agli animali sostanze di vario tipo, comunque idonee a cagionare un danno dalla salute di questi. Si tratta del cd. “reato di doping a danno di animali”, che la legge punisce al fine di prevenire l’ulteriore ipotesi delittuosa delle scommesse clandestine o dei combattimenti tra animali, in vista dei quali spesso gli animali vengono drogati. 


Sia il reato di uccisione, sia quello di maltrattamenti possono essere puniti solo se compiuti con dolo, cioè con coscienza e volontà da parte dell’autore delle condotte. Non è invece punibile la condotta compiuta per colpa o per il bene dell’animale stesso.


2 - Chi è il destinatario della tutela penale?


I reati esaminati appartengono alla categoria dei delitti “contro il sentimento per gli animali”.

L’oggetto primario di tutela veniva infatti riconosciuto, originariamente, nella sensibilità delle persone nei confronti degli animali, nel loro sentimento di pietà e affezione nei confronti di questi, che sarebbe leso dal verificarsi delle condotte incriminate.

In tal senso, l’animale viene tutelato solo indirettamente, in virtù di una protezione che la legge accorda in realtà all’uomo.


Progressivamente, la giurisprudenza sembra tuttavia aver riconosciuto all’animale una tutela più ampia e slegata dalla diretta riconducibilità all’uomo stesso, riconoscendolo quale vero e proprio soggetto passivo del reato.

Così, ad esempio, nei casi esaminati sono state ritenute penalmente rilevanti le condotte idonee a incidere “solo” sulla stabilità e serenità psicofisica dell’animale, anche se non lesive della sensibilità umana, dandosi rilievo all’offesa agli animali e alle loro caratteristiche biologiche, più che al sentimento di umana compassione. 

Nella stessa direzione sembra andare il riconoscimento della tutela anche degli animali non “di affezione” e tipicamente “domestici”, come i bovini e le aragoste menzionate, peraltro destinati al macello o al consumo; nonché la pretesa dei giudici ad una rigorosa applicazione delle norme speciali che autorizzano le condotte umane lesive nei confronti degli animali (come la pesca: essa, ad esempio, non potrebbe legittimare l’imposizione agli animali usati come esca condizioni insopportabili e incompatibili con i comportamenti tipici della specie di appartenenza).


3 - Quali sono le pene previste per i reati?


Il reato di uccisione di animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Quello di maltrattamenti, invece, con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000,00 a 30.000,00 euro.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di maltrattamento derivi (come conseguenza non voluta) la morte dell’animale.


4 - Cosa fare in caso di uccisione o maltrattamenti di animali?


Nel caso in cui si sia a conoscenza di fatti di uccisione o maltrattamenti, o si nutra un serio e fondato sospetto che questi siano in atto o si siano verificati, occorre segnalarlo alle Autorità competenti (polizia, carabinieri, ecc…) ed alle Guardie Zoofile presenti su tutto il territorio. 


È pure possibile consultare il loro portale online, sul sito https://www.guardiezoofile.info/segnalazione/ , che permette di segnalare il maltrattamento semplicemente compilando un apposito modulo.


Il reato è, in ogni caso, procedibile d’ufficio, per cui non è necessario sporgere formale querela e in base alle segnalazioni gli organi competenti dovranno procedere con i dovuti accertamenti.


Editor: dott.ssa Anna Maria Calvino

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16 lug. 2023 tempo di lettura 4 minuti

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La Vittimizzazione secondaria

17 lug. 2023 tempo di lettura 6 minuti

La vittimizzazione secondaria può essere vista in diversi casi, ad esempio nel caso di un'aggressione sessuale. A seconda di come le istituzioni come la polizia o il sistema di giustizia penale e di quanto la vittima sia degna dello status di vittima, le vittime di tali crimini possono affrontare vari livelli di vittimizzazione secondaria. Alcune vittime affermano che la vittimizzazione secondaria che hanno avuto è peggiore del crimine. Ciò può essere dovuto a diversi motivi, tra cui l'interrogatorio, il ricordo di un evento orribile e il dover riviverlo attraverso procedimenti giudiziari. Questo mio articolo tenterà di esaminare la vittimizzazione secondaria, quali fattori (come i fallimenti della polizia) contribuiscono alla vittimizzazione secondaria e utilizzerà un caso contemporaneo per applicare e mostrare come è ancora vista negli ultimi tempi.Il termine vittimizzazione secondaria può essere definito o spiegato come i comportamenti e gli atteggiamenti dei fornitori di servizi sociali che sono visti come colpevolizzanti della vittima. Anche questi servizi sociali sono considerati insensibili, il che può portare le vittime a sentirsi traumatizzate (Campbell & Raja 1999). Il sistema di giustizia penale presuppone inoltre che una vittima sia una presunta vittima fino a quando la causa non viene vinta. Si ritiene inoltre che il sistema incoraggi la rivittimizzazione attraverso interrogatori di polizia, interrogatori e controinterrogatori all'interno di un processo. Durante questi processi c'è la sensazione che la vittima sia in qualche modo responsabile di ciò che le è successo. La vittimizzazione secondaria non è un concetto moderno. Agostino Tassi nel XVII secolo, fu processato per aver stuprato una talentuosa pittrice di nome Artemisia Gentileschi. Il processo fu un processo lento e il giudice ebbe molte difficoltà a decidere a quale parte credere. Gentileschi, la vittima è stata torturata usando viti a testa zigrinata per scoprire se mentiva sulla sua aggressione (Cascone 2018). La vittimizzazione secondaria è presente anche nella Gran Bretagna contemporanea. Recenti ricerche hanno dimostrato che nelle prime fasi di un caso, la vittimizzazione secondaria sembra provenire dalla percezione di una persona che la polizia non sarà comprensiva nei suoi confronti, tuttavia più avanti nel caso, le vittime spesso vedono le comparizioni in tribunale come minacciose o intimidatorie, il che a sua volta porta alla vittimizzazione secondaria. Alcuni studiosi hanno anche scoperto che le vittime che hanno una visione positiva del sistema di giustizia penale e della sua risposta. Il grado di vittimizzazione secondaria può variare a seconda di quanto la persona sia meritevole dello status di vittima. Ad esempio, una vittima ideale è qualcuno o un gruppo di individui che, quando sono vittime di reato, sono i più meritevoli dello status di vittima. Per essere una vittima ideale ci sono alcune caratteristiche. La persona è debole, irreprensibile, nel posto sbagliato al momento sbagliato e non ha alcuna relazione con l'autore del reato (Patel 2015). Una vittima non ideale invece è la meno probabile dello status di vittima e di solito sono le prostitute, i delinquenti, i maschi o coloro che scelgono uno stile di vita “rischioso”. Coloro che sono classificati come vittime ideali hanno meno probabilità di sperimentare la vittimizzazione secondaria, mentre le possibilità aumentano in modo significativo per coloro che sono classificati come non ideali. La vittimizzazione secondaria può anche essere un fattore che contribuisce alla figura oscura che circonda il crimine. Se le persone temono il sistema di giustizia penale, è meno probabile che denuncino il crimine che è stato commesso. Un altro fattore di vittimizzazione secondaria che è anche un fattore della figura oscura è la colpa della vittima. Molte vittime non ideali come le prostitute hanno spesso paura di denunciare nel caso, sono loro le colpevoli del crimine a causa dei loro comportamenti. Esempi di incolpazione delle vittime possono essere visti in casi contemporanei come lo scandalo Rotherham in cui le ragazze sono state descritte come piccole prostitute sporche (Wilson 2015). La vittimizzazione secondaria e la colpa della vittima nei casi di stupro possono essere strettamente correlate poiché alle vittime viene spesso chiesto di ripercorrere ciò che è accaduto la notte in cui è stato commesso il crimine. Per alcuni, rivivere e ripercorrere il delitto e non essere creduti è peggio che quando è stato compiuto. è meno probabile che denuncino il reato commesso.  un caso, la vittimizzazione secondaria da parte della polizia può essere vista nel caso John Worboys. Worboys era un tassista nero che ha aggredito sessualmente diverse donne per un periodo di tempo. John Worboys ha utilizzato una professione di fiducia per abusare delle donne e nel 2007 una giovane donna ha affermato di essere stata drogata e violentata durante il viaggio di ritorno a casa dopo essere uscita con gli amici. Worboys ha chiesto alla donna se voleva bere con lui per festeggiare un'occasione. La donna ha bevuto, poi si è sentita male e ha avuto le vertigini. I Worboy poi le hanno infilato delle pillole in gola e poi è svenuta e non ha ricordato nulla. Dopo aver avuto dei flashback dell'incidente, ha chiamato il direttore del campus per guardare il filmato delle telecamere a circuito chiuso dei Worboy che scendevano qui al campus. Dopo che il filmato è stato esaminato, le è stato consigliato di contattare immediatamente la polizia. Dopo aver denunciato il delitto alla polizia, il primo difetto è stato che hanno impiegato dalle 4 alle 5 ore per andare al suo indirizzo e intervistarla. La principale vittimizzazione secondaria in questo caso è che la polizia non ha creduto alla vittima. La polizia ha anche riso quando la vittima ha raccontato loro delle sue ferite e ha affermato che doveva essere caduta. Questo è anche un esempio di incolpazione della vittima poiché credevano che fosse responsabile delle proprie ferite. La vittima dice: "Dopo aver denunciato, mi sentivo come se non mi prendessero affatto sul serio" e "L'esperienza di non essere creduta e fallita dalla polizia è stata altrettanto brutta, se non peggiore, dell'essere vittima di Worboys". Un altro modo in cui la vittimizzazione secondaria è vista nel caso è dal sistema giudiziario quando la vittima ha scoperto che le accuse nei confronti di Worboys erano state ritirate attraverso l'IPCC. Il CPS ha sostenuto che non c'erano prove sufficienti per perseguire Worboys anche se il campus aveva telecamere a circuito chiuso di lui che la lasciava la notte dell'attacco. (Il Guardiano 2010). Ciò rende la vittima nuovamente esposta alla vittimizzazione secondaria poiché sentiva di non aver ottenuto giustizia. A causa della caduta di questo caso, la vittima è diventata una vittima invisibile e un altro numero nella figura oscura. A causa della mancanza di polizia, Worboys ha continuato a compiere attacchi multipli contro donne diverse per diversi anni prima di essere perseguito, condannato e incarcerato per un periodo minimo di otto anni nel 2009 per droga e aggressione sessuale di donne passeggeri e anche condannato a una pena indeterminata , il che significa che potrebbe essere tenuto in prigione fintanto che fosse considerato un pericolo per il pubblico (BBC 2018). Worboys sarebbe stato rilasciato al pubblico nel 2018, anche se più vittime si sono fatte avanti e con l'ulteriore pressione del pubblico Worboys è stato tenuto all'interno. Le vittime degli attacchi hanno citato in giudizio la polizia con la convinzione che se avessero svolto le indagini in modo efficace, i Worboy avrebbero potuto essere catturati prima. Hanno ricevuto un compenso di oltre £ 41000. Con oltre 100 vittime solo 12 sono andate in tribunale. Si è sostenuto che ciò fosse dovuto al fatto che gli altri non avevano denunciato il crimine in quel momento e quindi tecnicamente non era fallito dalla polizia (Woman's Hour 2018). In conclusione, la vittimizzazione secondaria è ancora un problema nei casi contemporanei. Si può anche notare che è necessario più lavoro per combattere questo problema per proteggere e ottenere giustizia per le vittime di casi come Worboys. Con questo articolo, ho tentato di spiegare la vittimizzazione secondaria e di applicarla a casi contemporanei, spiegando, anche, come alcune vittime abbiano maggiori probabilità di ricevere lo status di vittima rispetto ad altre a seconda che fossero una vittima ideale o non ideale. 

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Cassazione: Stalking aggravato dalla relazione affettiva e maltrattamenti

21 ago. 2023 tempo di lettura 4 minuti

SENTENZA CASSAZIONE PENALE SESTA SEZIONE DEL 14 LUGLIO 2023 N. 30761 REQUISITO DELLA COABITAZIONE NEL DELITTO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA PUNITO DAL C.P. 572In assenza della coabitazione la mera presenza di una relazione affettiva in occasione della quale vengano a radicarsi eventuali condotte di matrice vessatoria, non costituisce un valido substrato cui ancorare la configurabilità dei maltrattamenti in famiglia (Cass. Pen., Sez. VI, 14.07.2023, n. 30761).Il caso:La pronuncia origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza emessa dalla Corte di appello che aveva dato integrale conferma alla condanna alla pena di giustizia resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale nei confronti del ricorrente, ritenuto responsabile dei maltrattamenti realizzati nell’arco di tempo nonché per più fatti di lesione aggravati ai sensi degli artt. 576, nn. 1 e 5, e 577, comma 1, c.p. realizzati ai danni della convivente.Il gravame si basava sul difetto di motivazione e vizi di legge.La sentenza:Nell’esaminare il motivo inerente la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia la Corte richiama una pronuncia della Corte Costituzionale (Cort. Cost., 15.05.2021, n. 98) in tema di divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici che ha affermato il principio impongono, nell’applicazione dell’art. 572 c.p., di intendere i concetti di famiglia e di convivenza nell’accezione più ristretta: quella, cioè, di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale, da una duratura comunanza d’affetti, che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, in caso di rapporti more uxorio, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché, ovviamente, non necessariamente continua.La coabitazione, dunque, può non essere continuativa ma resta il primo passaggio imprescindibile per giungere ad una definizione della convivenza da valorizzare nell’ottica dei maltrattamenti.I due profili restano comunque distinti.Muovendo dalla coabitazione, occorrerà sempre verificare la presenza di una relazione affettiva qualificata dalla continuità e connotata da elementi oggettivi di stabilità: lungi dall’essere confuso con la mera coabitazione, il concetto di convivenza deve, infatti, essere espressione di una relazione personale caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita.In definitiva la coabitazione, seppur non necessariamente continuativa, è condizione necessaria ma non sufficiente alla contestualizzazione in termini di maltrattamenti delle condotte abitualmente vessatorie ascritte all’imputato.In assenza di tale presupposto, la mera presenza di una relazione affettiva in occasione della quale vengano a radicarsi eventuali condotte di matrice vessatoria, non costituisce un valido substrato cui ancorare la configurabilità dei maltrattamenti in famiglia, potendosi semmai riscontrare, in un’ottica unitaria e complessiva, gli estremi dell’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori ex art. 612-bis, comma 2, c.p.-Soluzione questa da privilegiare anche in presenza di condotte poste in essere da parte di uno dei conviventi more uxorio ai danni dell’altro dopo che sia finita la coabitazione proprio perché, cessato tale momento di condivisione, viene di fatto meno anche uno dei pilatri sui quali si fondava la comunanza di vita e di affetti nonché il rapporto di reciproco affidamento che sostenevano convivenza. Non sarebbe, dunque, più configurabile l’ipotesi dei maltrattamenti, risultando, piuttosto, prospettabile – come evidenziato – il concorso tra questa fattispecie e quella di cui all’art. 612-bis c.p., in presenza di condotte di matrice vessatoria che, manifestatesi nel corso della convivenza, si siano protratte anche successivamente al cessare della stessa.La Suprema corte ha quindi annullato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello la quale dovrà verificare che per le condotte realizzate nel corso della coabitazione, ferma l’incontrovertibile sussistenza della relazione sentimentale occorsa tra l’imputato e la persona offesa, vieppiù consolidata dal concepimento, verifichi la configurabilità dei maltrattamenti in tale più definito contesto temporale, precisando, alla luce delle superiori indicazioni di principio, frequenza, intensità e afflittività dei ritenuti contegni vessatori; in caso riscontri gli estremi dell’ipotesi di reato di cui all’art. 572 c.p., valuti le conseguenze che ne derivano in relazione al trattamento sanzionatorio da irrogare, alla luce del diverso perimetro temporale destinato a fondare la relativa responsabilità, diverso da quello coperto dall’imputazione, apprezzato dalla condanna contrastata dal ricorso e, per le condotte successive alla coabitazione, accerti la possibile configurabilità di ipotesi di reato diverse da quella contestata, se del caso in termini di concorso con i maltrattamenti (se questi ultimi vengono confermati, seppur ristretti ai soli contegni realizzati nel corso della coabitazione) e gli altri reati descritti dai capi di imputazione per i quali il relativo giudizio di responsabilità deve ritenersi ormai definitivo, fermi, in tale ipotesi, i limiti di pena definiti dalla sentenza di primo grado.Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro Studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com

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Discrimine tra colpa aggravata dalla previsione dell’evento e colpa ordinaria.

20 mag. 2023 tempo di lettura 7 minuti

La colpa è il criterio eccezionale di imputazione, sotto il profilo soggettivo, dell’evento dannoso, o pericoloso da cui discende l’esistenza del reato, nei confronti del soggetto agente, e si concreta nell’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.È nota e ben tracciata nel codice Rocco del 1930 la distinzione tra colpa e dolo, quest’ultimo considerato il criterio ordinario di imputazione di un fatto di reato. Ai sensi dell’art. 43 c.p., infatti, il dolo consiste nella volontà dell’agente di porre in essere una condotta antigiuridica diretta al perseguimento dello scopo vietato dall’ordinamento. Esistono diverse declinazioni del concetto di dolo, tra le quali si ricordano quella di dolo intenzionale, o di primo grado, e diretto o di secondo grado, il cui discrimen dipende dal ruolo più o meno dominante della volontà nella realizzazione dell’evento dannoso da parte del soggetto attivo. Infatti, se da una parte nel dolo intenzionale, l’agente si rappresenta tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice, essendo certo che la sua condotta li integrerà tutti, nel dolo c.d. diretto, al contrario, il soggetto attivo, pur rappresentandosi la possibilità che la propria condotta potrà integrare gli elementi della fattispecie di reato, la condotta antigiuridica posta in essere non è che uno strumento funzionale alla realizzazione di uno scopo diverso. E’ l’esempio che può farsi del sequestratore dell’uomo politico. Il reo, in tal caso, si rappresenta la possibilità di dover uccidere gli uomini della scorta, il che si assume essere funzionale al perseguimento dello scopo illecito.Sicuramente, la nozione di dolo che ha suscitato maggiori perplessità, in dottrina come in giurisprudenza, è quella inerente al c.d. dolo eventuale. Si tratta di una figura non codificata, e per la quale risulta assai arduo tracciare una linea di demarcazione chiara e netta rispetto alla c.d. colpa cosciente, di cui si trova menzione nel codice penale vigente all’art. 61, n. 3 c.p., e cioè in seno alle cc.dd. circostanze aggravanti comuni.Generalmente, si suole definire il dolo eventuale come quella tipologia di dolo che si manifesta ove l’agente, pur non volendo commettere un reato, prevede la possibilità della sua concreta realizzazione a seguito della propria condotta antigiuridica, accettandone il rischio e, così, portandola a compimento.II FIANDACA-MUSCO offre un esempio abbastanza chiarificatore al riguardo. Pensiamo al caso di chi, infastidito dagli schiamazzi provenienti dalla piazza sottostante, lancia dal balcone del proprio appartamento una bottiglia di vetro che, cadendo in terra, si frantuma in mille pezzi, provocando così schegge che vanno accidentalmente a colpire taluno dei passanti, provocando loro lesioni personali.E’ evidente che non sia possibile imputare il reato di lesioni, ex art. 582 c.p., lievi o lievissime, gravi o gravissime a seconda del caso, a titolo di dolo intenzionale, poiché il proprietario dell’appartamento che ha lanciato la bottiglia di vetro dal balcone, di fatto, non voleva realizzare l’evento dannoso, ma ha previsto nella sua mente, quale conseguenza potenziale della propria condotta, che l’evento dannoso, consistente nel danno fisico patito dalle vittime del gesto, si potesse realizzare, accettandone il rischio e, ciononostante, ha agito in senso antigiuridico. Nel caso, invece, della colpa cosciente di cui all’art. 61, n. 3 c.p., è possibile tracciare il seguente perimetro: essa si realizza ogniqualvolta l’agente, pur rappresentandosi in astratto la possibilità che si verifichi l’evento dannoso, quale conseguenza diretta della propria condotta, ne escluda tuttavia il suo concretizzarsi nella realtà materiale, o fenomenica che dir si voglia, confidando nelle rispettive capacità od abilità di evitarlo o di impedirne il verificarsi.Se da una parte è difficile riuscire a tracciare una distinzione precisa tra le figure psicologiche del reato appena enunciate, dall’altro, le difficoltà si fanno ancora più pregnanti rispetto a due declinazioni del concetto di colpa che ancora faticano a trovare un posto chiaro nel complesso panorama del dibattito giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi negli anni.Infatti, ai fini della distinzione tra colpa con previsione e colpa comune, la giurisprudenza ha fatto sovente riferimento alla teoria della probabilità della verificazione dell’evento ovvero dell’astratta previsione. Secondo la tesi in commento, se la probabilità di verificazione dell’evento è rilevante saremmo di fronte alla colpa con previsione, salvo il dolo eventuale quando l’evento è altamente probabile; altre volte, invece, sulla base dell’astratta possibilità di previsione dell’evento, la colpa cosciente si concretizzerebbe nella rappresentazione solo generica ed astratta del verificarsi dell’evento dannoso, mentre ove la rappresentazione sia concreta e specifica si sarebbe di fronte ad un’ipotesi di dolo eventuale.In dottrina, la tesi che fa riferimento al grado di probabilità della verificazione dell’evento, secondo cui dunque sarebbe configurabile colpa cosciente quando l’agente si rappresenta l’evento come possibile (mentre se lo rappresenta come probabile avremmo dolo eventuale) è stata vivacemente criticata soprattutto per la sua indeterminatezza. Si è infatti evidenziato che tale criterio rischia di confondere il giudizio di prevedibilità con quello relativo all’accertamento della previsione dell’evento. Che il grado di probabilità anche elevatissimo non implichi automaticamente che l’agente l’abbia previsto non sembra contestabile. Al più, l’elevata probabilità potrà costituire sintomo dell’effettiva previsione, ma giammai potrà con esso confondersi: se il conducente di un veicolo è in buona salute, o è ubriaco, è di certo maggiormente prevedibile e probabile che provochi un incidente ma ciò non significa che l’agente abbia previsto l’effettivo verificarsi. Secondo invece la tesi della previsione in astratto, piuttosto che in concreto, dell’evento, si avrà colpa cosciente ove il secondo componente del nesso causale, che integra la concezione tripartita del reato, sia stato previsto dall’agente solo in astratto, mentre ove sia stato previsto in concreto avremo dolo eventuale.Invero, anche la tesi suesposta non convince per la semplice ragione per cui, se ammettessimo un criterio discretivo simile, dovremmo allora imputare per colpa aggravata dalla previsione dell’evento qualsiasi delitto colposo che dovesse verificarsi in conseguenza dell’ordinario esercizio di un’attività pericolosa, come la circolazione dei veicoli, ammessa dall’ordinamento per esigenze di utilità sociale.Una terza tesi, in verità, sembra essersi fatta spazio tra quelle appena enunciate e riguarda, in particolare, lo scostamento della condotta posta in essere dall’agente rispetto allo standard cautelare astrattamente adottato dall’ordinamento. Questa teoria, sebbene persuasiva per quel che concerne la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, non aiuta affatto a distinguere la figura della colpa comune rispetto a quella della colpa con previsione, per le quali, infatti, un lieve scostamento dallo standard di cautela richiesto è sempre presente e, in ogni caso, non influenza il livello di effettiva previsione dell’evento.Alla luce delle suesposte argomentazioni, allo scopo di rispondere al quesito in esame, sembra essere preferibile la tesi che fa perno sulla specifica concretezza del pericolo che caratterizza la previsione dell’evento, che infatti, caratterizzerà la figura tanto del dolo eventuale quanto della colpa cosciente; al contrario, se il pericolo è soltanto generico ed astratto, può parlarsi soltanto di prevedibilità e dunque di colpa comune o non aggravata. Ciò implica che il Giudice deve accertare tutti gli elementi fattuali e sintomatici che consentano di affermare che l’agente ha effettivamente previsto l’evento.Per concludere con un esempio che aiuta la comprensione dell’argomento, possiamo immaginare il sorpasso in situazione di pericolo che integra un’ipotesi di colpa cosciente o con previsione ogniqualvolta l’automobilista esegua il predetto sorpasso, confidando nella rapidità della sua manovra, pur essendosi accorto che la corsia che deve impegnare per il sorpasso è già occupata da un altro veicolo che marcia in direzione opposta; ovvero, si pensi al caso in cui il sorpasso avvenga in curva, se l’altra corsia appaia impegnata da una serie di veicoli che la stanno percorrendo, ovvero ancora quando l’agente, conscio della brevità del tratto libero nel quale può eseguire il sorpasso, lo compia ugualmente trovandosi nella necessità di rientrare anzitempo e per questo vada ad urtare il veicolo che aveva tentato di sorpassare.Bisogna dunque ribadire che la colpa cosciente è configurabile ove la volontà dell'agente non è diretta alla realizzazione dell'evento, ma egli abbia previsto in concreto che la sua condotta poteva cagionare l'evento ed abbia comunque agito con il convincimento di poterlo evitare, sicché ai fini della valutazione della responsabilità il Giudice deve indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui sia possibile desumere non la prevedibilità in astratto dell'evento, bensì la sua previsione in concreto da parte dell'imputato

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