La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p.: il c.d. Revenge Porn.

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Pubblicato il 25 gen. 2021 · tempo di lettura 7 minuti

La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p.: il c.d. Revenge Porn. | Egregio Avvocato
Il fenomeno delittuoso del Revenge Porn costituisce una preoccupante problematica sia giuridica che culturale: si pensi che al giorno si verificano due episodi di “vendetta-porno” e secondo uno degli ultimi dossier del Servizio analisi della Direzione centrale della Polizia Criminale a novembre 2020, a più di un anno dall’entrata in vigore dell’apposita disciplina, le indagini in corso erano ben 1083. 


  1. Cosa si intende per Revenge Porn?
  2. Cosa prevede l’art. 612-ter c.p.?
  3. Le circostanze aggravanti e la procedibilità
  4. La questione del consenso
  5. A chi posso rivolgermi se scopro di essere vittima di Revenge Porn?


1 - Cosa si intende per Revenge Porn?


Il neologismo Revenge Porn, letteralmente “vendetta porno”, indica la divulgazione non consensuale dettata da finalità vendicative di immagini sessualmente esplicite raffiguranti l’ex partner. Così come è avvenuto nei paesi anglosassoni, anche nel linguaggio mediatico italiano l’espressione ha assunto un significato più ampio divenendo una sorta di catch all phrase indicante tutte le diverse forme di diffusione di tali contenuti, a prescindere dalla finalità. 

Si tratta di una condotta particolarmente pregiudizievole per chi la subisce, in quanto le immagini o i video più intimi della vittima diventano virali diffondendosi in maniera incontrollabile su internet, per rimanere alla mercé di milioni di persone, senza che vi sia un’effettiva possibilità di rimuoverle. Infatti, quando un contenuto finisce in rete è tecnicamente impossibile cancellarlo, potendo soltanto rendere più difficile agli occhi dei meno esperti trovarlo online tramite i classici motori di ricerca. 

La diffusione di immagini pornografiche non consensuale si colloca nella più ampia categoria dei c.d. hate crimes e denota una certa contiguità a livello criminologico con il cyberstalking, tanto che la Corte di Cassazione, nel 2010, (Cass. Pen., Sez. VI, Sent. numero 32404, 16.07.2010) ha sostenuto che la condotta consistente nella diffusione di immagini è astrattamente idonea ad integrare il delitto di stalking. Ed infatti, sino allo scorso anno, a causa del vuoto normativo presente nell’ordinamento, tale forma di violenza veniva inquadrata, seppur con difficoltà, all’interno della fattispecie prevista dall’art. 612-bis c.p.

Il legislatore italiano, prestando attenzione alle nuove e frequenti forme di criminalità, ha sentito l’esigenza nel 2019 - seppur in ritardo rispetto ad altri legislatori europei - di rafforzare la tutela penale dei fenomeni di violenza domestica e di genere, approvando la legge 19 Luglio 2019 n. 69, più semplicemente nota come Codice Rosso. La ratio della legge, consistente nella modifica del codice penale e di procedura penale, è quella di tutelare in modo severo, ma soprattutto in tempi rapidi, le vittime (da qui l’espressione “codice rosso” nota nell’ambito dei trattamenti sanitari e indicante l’estrema urgenza con cui trattare un paziente arrivato in pronto soccorso in condizioni estremamente gravi). È proprio con il Codice Rosso che si è avuta l’introduzione della nuova fattispecie prevista dall’art. 612-ter c.p., rubricata “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.


2 - Cosa prevede l’art. 612-ter c.p.?


La norma in questione punisce, precisamente con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati (ovvero senza il consenso delle persone rappresentate). 

Tale fattispecie presenta una disciplina complessa, articolata in due differenti ipotesi, accomunate dal medesimo trattamento sanzionatorio e disciplinate rispettivamente al comma 1 e al comma 2.

Il discrimen fra le due ipotesi delittuose è costituito dalle modalità con cui il soggetto agente è entrato in possesso delle immagini, poi dallo stesso divulgate: al primo comma è prescritto il comportamento di chi ha contribuito alla realizzazione o ha comunque sottratto alla vittima il materiale sessualmente esplicito (il c.d. distributore originario); al secondo comma, invece, è descritta la condotta di chi ha ricevuto o acquisito il materiale in altro modo, ad esempio dalla vittima stessa o da persona vicina a quest’ultima, in occasione di un rapporto confidenziale o sentimentale. 

Con riferimento al secondo comma – id est il comportamento del c.d. distributore secondario – ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato - a differenza dell’ipotesi prevista dal primo comma, integrata con il solo dolo generico - è necessaria la sussistenza del dolo specifico, vale a dire la volontà di arrecare un danno alla persona rappresentata. 

La previsione del dolo specifico, tuttavia, ha fatto sorgere qualche dubbio in ragione della difficoltà probatoria di dimostrare la volontà di recare nocumento. Infatti, il disposto normativo del secondo comma, non sembrerebbe in linea con la volontà del legislatore di tutelare in maniera efficace la vittima, dal momento che la carenza dell’elemento soggettivo richiesto escluderebbe la punibilità della condotta.


3 - Le circostanze aggravanti e la procedibilità


Il comma 3 dell’art. 612-ter c.p. prevede un aggravamento di pena nei casi in cui ad agire sia un soggetto c.d. qualificato, cioè il coniuge (anche separato o divorziato) o una persona che è, o è stata, legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero, nel caso in cui i fatti siano commessi mediante l’utilizzo di strumenti informatici o telematici (c.d. aggravante social). 

Secondo il comma 4, invece, la pena è aumentata da un terzo alla metà se vittima della condotta è una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o una donna in stato di gravidanza (stato che deve esistere al momento della diffusione dei contenuti e non al momento della loro realizzazione).

Ai sensi del quinto comma, il delitto è punito a querela della persona offesa. Sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 612-bis c.p. , il termine per la proposizione della querela è di sei mesi e la remissione della querela può essere soltanto processuale.

Si procede invece d'ufficio in due circostanze: 

  • nei casi di cui al quarto comma (le due aggravanti speciali in cui la vittima è “persona in condizione di inferiorità fisica o psichica” o “donna in stato di gravidanza”). La ratio è quella di prestare maggiore tutela alla persona offesa particolarmente debole;
  • quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.


4 - La questione del consenso


I contenuti diffusi, oggetto della condotta punita ex art. 612-ter c.p., possono essere ottenuti senza il consenso della vittima o con il consenso della stessa, nell’ambito di un rapporto confidenziale, sentimentale o comunque privato.

In questo secondo caso, in particolare, il Revenge Porn può costituire una delle potenziali conseguenze negative di una forma più ampia di comunicazione nota come Sexting.

Il Sexting è un neologismo utilizzato per indicare l’invio di messaggi, immagini o video sessualmente espliciti attraverso mezzi informatici. La non consensualità costituisce il nodo cruciale del problema, in quanto, l’intervento penale si giustifica proprio in virtù dell’esposizione non autorizzata di un corpo in circostanze di massima intimità.

Spesso, infatti, sorge l’equivoco per il quale concedersi a una ripresa o uno scatto intimo, per la fruizione limitata alla coppia, possa poi giustificarne la successiva pubblicazione o, quantomeno, accettarne in modo tacito l’eventualità, cadendo nel c.d. victim blaming, ovvero quando la vittima viene colpevolizzata per le azioni del reo.

Lo sforzo profuso dal legislatore nel prevedere questa nuova fattispecie di reato è sicuramente apprezzabile, tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga. Per quanto qui di interesse, nei primi mesi del 2020 ha destato particolare attenzione la piattaforma di messaggistica istantanea Telegram. Sulla piattaforma, infatti, si celano numerosi gruppi all’interno dei quali viene scambiato materiale di pornografia non consensuale e pedopornografia.

Le numerose segnalazioni, provenienti anche da personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, hanno dato vita ad un enorme indagine, ma la situazione continua ad essere complessa. Infatti, quando Telegram provvede alla chiusura di un gruppo, perché usato per diffondere contenuti pornografici, ne nasce immediatamente uno nuovo, di riserva. Se a febbraio 2020 i gruppi dediti alla condivisione in Italia di materiale di pornografia non consensuale erano “appena” 17, con poco più di un milione di utenti, soltanto tre mesi dopo, a maggio, quei numeri erano addirittura quasi raddoppiati (29 gruppi). Alla fine del 2020 i gruppi erano circa 90, per un totale di 6 milioni di utenti attivi.


5 - A chi posso rivolgermi se scopro di essere vittima di Revenge Porn?


La prima cosa da fare è denunciare immediatamente il fatto alle autorità competenti al fine di intervenire prontamente, così da frenare la diffusione del contenuto in maniera tempestiva.

A tal fine, è possibile segnalare l’accaduto direttamente al Garante della privacy, rivolgersi ai Carabinieri per sporgere querela, o, ancor meglio, alla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni.

Vi è inoltre la possibilità di rivolgersi ad associazioni senza scopo di lucro, come Permesso Negato (https://www.permessonegato.it/) o Odiare ti costa (https://www.odiareticosta.it/), nate proprio per supportare chi subisce violenze ed odio sul web. Il servizio è disponibile 24h su 24h e offre alla vittima il supporto di personale specializzato, in grado di indicare la migliore strada da intraprendere per denunciare l’accaduto.


Editor: dott.ssa Silvia Biondi

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TIPI DI NARCISISMO

23 lug. 2023 tempo di lettura 12 minuti

Che cos'è il disturbo narcisistico di personalità (NPD)?Il Disturbo Narcisistico di Personalità (NPD) è uno dei dieci disturbi di personalità diagnosticabili ed è definito da una grandiosa immagine di sé e mancanza di empatia. 1 Poiché i narcisisti non sono in grado di trovare il proprio valore internamente, sono iper-focalizzati su come sono visti, percepiti e trattati dagli altri. 2I narcisisti si affidano all'attenzione esterna e alle lodi per sentirsi speciali o importanti. Possono sperimentare il collasso narcisistico , mettersi sulla difensiva, reagire negativamente e persino comportarsi in modo distruttivo quando non ricevono la loro scorta narcisistica . 3Quando ciò accade, il loro ego si sgonfia rapidamente e le loro insicurezze e vergogna personali vengono esposte. Questo è indicato come una lesione narcisistica , che spesso porta a reazioni difensive e aggressive o rabbia narcisistica . Questi meccanismi di difesa possono ostacolare la formazione e il mantenimento di relazioni sane e strette.Secondo il DSM-5, qualcuno con NPD deve esibire almeno cinque dei seguenti:Grandiosità: la grandiosità si riferisce a un senso di particolarità e importanza personale che porta i narcisisti a vantarsi di risultati reali o esagerati e a sentirsi e presentarsi costantemente come superiori.Diritto: il diritto in NPD implica la convinzione che la propria importanza, superiorità o unicità dovrebbe garantire loro un trattamento speciale, risorse aggiuntive o più attenzione rispetto ad altri.Mancanza di empatia: sebbene i narcisisti siano generalmente in grado di provare empatia, spesso non sono disposti a farlo, poiché non ne vedono la necessità o credono che li servirà.Preoccupazione per le fantasie di successo: la realtà spesso non supporta le opinioni dei narcisisti su se stessi poiché hanno una bassa autostima e autostima sottostante. Preferiscono pensare in termini esagerati a ciò che potrebbe essere (ad esempio, guadagnare potere o ricchezza).Eccessivo bisogno di ammirazione: poiché i narcisisti lottano per provare un senso interiore di autostima, guardano al feedback degli altri per costruirsi, spesso impegnandosi in comportamenti di ricerca di lodi.Comportamenti arroganti: i narcisisti tendono a compensare le convinzioni di inferiorità sottostanti agendo in modo arrogante. Possono vantarsi dei loro risultati, esagerare i loro successi e denigrare gli altri per elevarsi.Senso di superiorità: non è sufficiente per un narcisista essere semplicemente realizzato: hanno bisogno di sentirsi meglio degli altri per aumentare il loro senso di autostima e autostima.Sfruttamento degli altri: i narcisisti spesso mentono e ingannano per soddisfare i propri bisogni. Questo può sembrare come costringere gli altri a prendersi cura di loro prima che si prendano cura di se stessi o non riuscire a riconoscere quando hanno fatto richieste irrealistiche agli altri.Adattivo vs. Narcisismo disadattivoIl narcisismo può manifestarsi in vari modi e alcuni narcisisti sono in grado di sfruttare i propri tratti in modi che consentono loro di avere successo nella vita. Ad esempio, i narcisisti adattivi spesso usano la loro fiducia e il loro senso di diritto in modi che li aiutano a raggiungere i loro obiettivi.In altri casi, si radica una forma disadattiva di narcisismo. Piuttosto che usare la forza del loro ego come mezzo di supporto, questi narcisisti mostrano i tratti più dolorosi e inaccettabili del narcisismo. I loro ego sono mantenuti gonfiati attraverso lo sfruttamento e l'abbattimento degli altri. Questi narcisisti si affidano alla manipolazione, al controllo e al disprezzo per provare un senso di forza.14 diversi tipi di narcisismoPoiché il narcisismo si presenta su uno spettro, può presentarsi ed essere esibito in diversi modi. Due persone con diagnosi di NPD possono avere presentazioni significativamente diverse. Mentre NPD è una diagnosi ufficiale del DSM-5, tipi più specifici di narcisisti sono forme non ufficiali e colloquiali per identificare tipi comuni di narcisisti.Di seguito sono riportati 14 tipi comuni di narcisisti:1. Narcisismo paleseI narcisisti palesi sono la varietà prototipo di narcisisti. Mostrano grandiosità, esagerano i loro risultati e si impegnano in attività progettate per impressionare gli altri. 1 Il loro ego eccessivamente gonfiato li porta a credere sinceramente di essere più speciali e meritevoli degli altri. Inoltre, sono incapaci di riconoscere eventuali difetti o mancanze in se stessi, sebbene possano essere pronti a segnalarli negli altri.Il narcisismo palese è tipicamente accompagnato da una personalità estroversa usata per attirare l'attenzione e costruire il pubblico per il loro vanto. I narcisisti palesi usano il loro fascino e carisma per convincere gli altri della loro grandezza. Tuttavia, la loro incapacità di provare empatia si traduce in relazioni superficiali prive di vero calore o longevità.2. Narcisismo occultoI narcisisti nascosti , noti anche come narcisisti vulnerabili , tendono ad apparire timidi, riservati, autoironici e preoccupati, nonostante provino un'immensa fragilità emotiva, invidia cronica e difficoltà con le critiche. 4 I narcisisti nascosti tendono a confrontarsi e giudicarsi costantemente rispetto alla felicità, ai beni e alle relazioni di un'altra persona. 4 Per questo motivo, spesso trascorrono del tempo da soli e possono sperimentare livelli più elevati di suicidalità rispetto ad altri con NPD.3. 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Narcisismo spiritualeI narcisisti spirituali derivano l'autostima dalla loro fede e capacità di controllare, manipolare e influenzare gli altri. Questo tipo di narcisista usa la propria spiritualità per ferire gli altri con vergogna, paura o gaslighting narcisistico . Porteranno spiritualità e fede in tutte le conversazioni, giudicheranno gli altri per il loro approccio spirituale (o la mancanza di esso) e useranno le Scritture per dimostrare di avere ragione, ignorando i casi in cui non supportano il loro punto di vista.Sebbene chiunque possa essere un narcisista spirituale, sono più comunemente persone in posizioni di potere o coloro che hanno attraversato un'importante transizione di vita e si sono rivolti alla spiritualità per aiutarli a superarla.13. Narcisismo comunitarioI narcisisti comuni sono coloro che possiedono percezioni grandiose e gonfiate di se stessi all'interno di un ambiente comune. 8 Credono di avere un potenziale e una capacità straordinari, spesso si considerano i migliori ascoltatori, aiutanti, socializzatori e persone caritatevoli del pianeta. In realtà, sono abbastanza ipocriti, poiché la maggior parte della loro attenzione si concentra sul soddisfare i propri bisogni intrinseci.14. Narcisismo sanoAnche se può sembrare un ossimoro, sviluppare un sano narcisismo può avere i suoi benefici. Avere un forte senso di autostima radicato nella realtà è la chiave per essere un adulto sano, felice e sicuro di sé. 9 Il narcisista sano può riconoscere e dare priorità ai propri bisogni e non sentirsi in colpa per questo. Possono condividere i loro successi con gli altri, ma non lo fanno solo per ottenere l'ammirazione degli altri.I narcisisti sani hanno fiducia in se stessi e mostrano resilienza e perseveranza. Non fanno affidamento su carisma, grandiosità o comportamenti transazionali per attirare amici e potenziali partner. La fiducia in se stessi, i confini sani, l'impegno per la crescita personale e la valutazione dei propri bisogni e di quelli degli altri si combinano per renderli il tipo di persona che gli altri vorrebbero conoscere.Come comportarsi con un narcisistaAvere a che fare con un narcisista può essere impegnativo ed estenuante. Tuttavia, con la pratica, può diventare più tollerabile. Evitare il confronto, stabilire limiti, educare te stesso, praticare la cura di sé o persino rompere con un narcisista sono tutti modi sani per trattare con un narcisista. Queste azioni sono più facili quando sei consapevole e comprendi i limiti di una relazione con un narcisista.Ecco alcuni modi per affrontare un narcisista:Evita il confronto: i narcisisti tendono ad avere reazioni intense e aggressive alle critiche. Quando possibile, scegliere le tue battaglie ed evitare il confronto può aiutare a ridurre la tua sofferenza.Stabilisci dei limiti: quando stabilisci dei limiti sani attorno a quali tipi di comportamenti sono appropriati rispetto a quelli che non lo sono, ricorda di essere fermo e chiaro. Assegna un nome chiaro al comportamento inaccettabile ("Non parlare di me alle mie spalle") e ribadisci l'affermazione tutte le volte che è necessario.Educa te stesso: conoscere il narcisismo e il suo impatto può aiutarti a comprendere la tua esperienza, trovare auto-convalida, sentirti potenziato e contestualizzare il comportamento del narcisista.Non prendere ciò che dicono sul personale: potrebbe essere allettante interiorizzare ciò che dice un narcisista, ma questo può portare a schemi autocritici malsani . Ricorda a te stesso che le opinioni di un narcisista sono semplicemente giudizi (e non necessariamente fatti).Cerca supporto: circondarti di persone che possono convalidare la tua esperienza è un modo importante per ottenere il supporto emotivo di cui potresti aver bisogno. Fai solo attenzione alle informazioni che condividi sul comportamento narcisistico per evitare ulteriori conflitti.Evita di rafforzare il comportamento narcisistico: fai attenzione a non rafforzare i comportamenti indesiderati (come la grandiosità o la ricerca di lodi). Cioè, evita di dare un'indicazione che quei tratti sono simpatici sorridendo o concordando.Pratica la cura di te stesso: i narcisisti possono farti sentire trascurato, senza priorità e importante. Per combattere questi effetti, prendi in considerazione la pratica della cura di te stesso : prova a tenere un diario , fare esercizio fisico o svolgere attività piacevoli.Un narcisista può cambiare?Molti credono che poiché NPD è un disturbo della personalità, un narcisista non cambierà mai. In realtà, se una persona con NPD è disposta a iniziare la terapia, potrebbe essere in grado di apprendere modi per entrare meglio in empatia con gli altri e lavorare sui propri comportamenti narcisistici.Sfortunatamente, molti narcisisti non cercheranno la terapia, poiché le loro lacune nella consapevolezza di sé in genere non consentono loro di riconoscere le aree per l'auto-miglioramento. Se un narcisista è resistente alla terapia o crede che il suo comportamento narcisistico sia giustificato, è improbabile che cambi. Tuttavia, molti narcisisti finiscono per entrare in terapia per altri sintomi, come ansia o depressione, che poi aprono la porta alla cura dei tratti narcisistici.Opzioni di trattamento per la gestione del narcisismoLa terapia individuale è particolarmente utile per qualsiasi tipo di narcisista e per coloro che interagiscono con loro. Questo può essere fatto attraverso una serie di tecniche, inclusa la terapia cognitivo comportamentale (CBT) , che aiuta i clienti ad adattare i loro schemi di pensiero e ad apportare cambiamenti comportamentali. Anche la consulenza di coppia o la terapia familiare possono essere utili, ma solo se il narcisista è disposto a partecipare e costruire una visione del proprio disturbo. Puoi iniziare la tua ricerca utilizzando un elenco di terapisti online o parlando con un medico di base o uno psichiatra.Pensieri finaliSe stai lottando per affrontare un narcisista o stai sperimentando tu stesso tendenze narcisistiche, c'è davvero speranza. Prendi in considerazione l'idea di iniziare istruendoti sul narcisismo, trovando un Criminologo o Psicologo Forense.

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Il rapporto tra il reato di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, anche con riferimento all’operatività del divieto di bis in idem.

23 mag. 2020 tempo di lettura 8 minuti

Le figure di reato in esame hanno da sempre sollevato non pochi problemi con riferimento ad ipotesi di concorso apparente di norme a stento risolvibile secondo le regole del principio di specialità, di cui all’art. 15 c.p., in ragione del quale appunto, ove la stessa materia sia regolata da plurime leggi penali ovvero plurime disposizioni della medesima legge penale, la legge, o la disposizione di legge speciale, deroga alla legge, od alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito.Si tratta di fattispecie incriminatrici, tuttavia, estremamente distinte per plurime ragioni, non da ultimo sotto il profilo della struttura del fatto tipico profilabile in ciascuna delle predette previsioni normative.Se da un lato, infatti, la norma di cui all’art. 572 c.p. è posta a tutela della famiglia, ovvero delle comunità ad essa assimilabili, dall’altro l’art. 612bis punisce la condotta antigiuridica di colui che lede la libertà morale della persona, con atti reiterati tali da impedire alla medesima di condurre una regolare attività di vita quotidiana. Ciò detto, la differenza forse che balza maggiormente agli occhi riguarda la connotazione del fatto tipico: per l’una, ossia per il delitto di maltrattamenti, si tratta di un reato proprio, considerato che la condotta incriminata può essere commessa solo da colui che riveste un determinato ruolo all’interno della compagine familiare o sociale, assimilabile alla famiglia come nucleo essenziale di qualsiasi società umana; al contrario, il delitto di atti persecutori (breviter noto come stalking) è un reato comune, alla luce anche del dettato normativo che utilizza non a caso il pronome “chiunque”, purchè il soggetto attivo ponga in essere atti di minaccia o molestia, reiterati nel tempo, e che non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche. E’ utile rammentare, al riguardo, come la S.C. con la sentenza n. 8832 del 07/03/2011 ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 612bis c.p., che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.Un’altra differenza altrettanto rilevante risiede nel fatto che, se da un lato la condotta di atti persecutori deve essere, ai fini della sua esatta integrazione, reiterata nel tempo, il delitto di maltrattamenti circoscrive un reato tipicamente abituale. La differenza consiste nel fatto che, se da una parte il reato abituale si verifica in presenza di condotte costanti da parte del reo, consistenti, nella species dei maltrattamenti, in atti di prevaricazione sulla vittima in ragione proprio del ruolo di supremazia esercitato sulla vittima all’interno di un consesso familiare o parafamiliare, dall’altro la reiterazione delle condotte può coinvolgere un lasso più o meno ampio di tempo (potendosi dunque integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 612bis anche solo in presenza di due sole condotte intervallate da un consistente lasso temporale), a condizione che le stesse siano tali da causare determinati eventi o sul piano psichico (perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero fondato timore per la propria incolumità o quella di un prossimo congiunto) o sul piano comportamentale (alterazione delle proprie abitudini di vita).Vista la diversità strutturale tra le fattispecie sopra menzionate, bisogna escludere che tra le medesime sussista un rapporto di specialità assimilabile a quello di cui all’art. 15 c.p., che all’uopo dispone il principio generale di soluzione del concorso apparente di norme incriminatrici sovente utilizzato dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità. Orbene, vale la pena rammentare a noi stessi il significato dell’espressione testè utilizzata. Il concorso o conflitto apparente di norme si realizza ogni qual volta lo allo stesso fatto siano applicabili solo apparentemente plurime fattispecie incriminatrici, essendo il fatto in sé sottoponibile ad una sola di esse. Lo stesso è a dirsi per il caso in cui a plurimi fatti siano astrattamente applicabili plurime fattispecie di reato, sebbene solo una di esse possa irrogarsi nel caso concreto, con conseguente impunità del fatto antecedente o di quello susseguente al fatto concretamente punito. Sulla scorta di tali premesse, è ormai noto che, a fronte dei diversi criteri elaborati dalla dottrina per la soluzione dei casi di conflitto apparente di norme (criteri di specialità, sussidiarietà e consunzione od assorbimento), la giurisprudenza di legittimità, in ossequio alla c.d. teoria monistica, ha ormai avallato il criterio cardine elaborato dallo stesso legislatore del 1930, ossia il criterio di specialità di cui è menzione al più volte menzionato art. 15 c.p., secondo cui “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o disposizione di legge speciale deroga alla legge od alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito.” E’ giocoforza sostenere che, in caso di abrogazione della norma speciale, la norma generale acquisterà la portata originaria, precedentemente compressa dalla previsione a carattere speciale.Tornando ora al rapporto tra le fattispecie ut supra descritte, il rapporto di specialità è escluso altresì alla luce della previsione del dettato normativo evincibile dall’art. 612bis c.p. ossia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, che permette di risolvere il conflitto apparente configurabile alla stregua del principio di sussidiarietà , sebbene ad oggi la clausola anzidetta risulti di ardua applicazione in relazione all’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, introdotto al secondo comma della previsione in esame come introdotto dalla novella legislativa del 2013. La conseguenza di quanto detto è che il concorso viene quindi ammesso solo quando vi sia cessazione del sodalizio familiare: infatti, l’art. 612bis c.p. diviene idoneo a sanzionare comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (od altra assimilata) esulerebbero dalla fattispecie di maltrattamenti in ragione della cessazione del vincolo familiare, come sovente accade a seguito di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex L. 898/1970.A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità costante ritiene ormai che il reato di maltrattamenti sia parimenti configurabile in ipotesi di separazione legale dei coniugi, essendo opinione largamente condivisa quella per cui gli effetti civili del matrimonio cessino solo in conseguenza di divorzio o della sentenza costitutiva di divorzio, integrando la separazione personale dei coniugi, come scolpita dal legislatore del 1942, una mera situazione di fatto comportante sospensione dei doveri coniugali con attenuazione dell’obbligo di fedeltà.Come già anticipato, uno dei problemi più rilevanti in tema di rapporto tra le fattispecie in esame riguarda il rapporto del reato di maltrattamenti con l’ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell’art. 612bis c.p., introdotta dalla Novella del 2013, stante l’aumenta di pena massima edittale prevista dal legislatore della riforma, secondo cui infatti “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”Tale ultima previsione ha comportato una serie di problemi di interpretazione, specie avendo riguardo al rapporto con la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., in relazione alla quale viene a cessare la relazione di sussidiarietà come prevista dalla clausola generale contenuta nella norma di cui all’art. 612bis c.p. La soluzione, idonea ad evitare un cumulo sanzionatorio, potrebbe essere quella di ritenere applicabile la fattispecie aggravata di cui al novellato secondo comma dell’art. 612bis c.p., che assorbe secondo il principio di consunzione la previsione di maltrattamenti in famiglia. In questo modo, però, si derogherebbe alla tesi monista illustrata in precedenza e sposata dalla migliore giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, appunto, in assenza di specifiche e diverse disposizioni di legge, si applica sempre e comunque il criterio di specialità previsto dall’art. 15 c.p.Per concludere, ai fini dell’applicazione del divieto di bis in idem processuale di cui all0art. 649 c.p.p., in ragione del quale “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, il grado o per le circostanze.Anche in tal caso, l’interpretazione giurisprudenziale registratasi in tema di ne bis in idem (ex multis Cass. Sez. V 15 febbraio 2019 n. 24555) ha formulato il seguente principio di diritto: ai fini della medesimezza del fatto, è necessario che sia sussistente una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti gli elementi costitutivi, ossia condotta, evento e nesso causale, nonché con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona. Una simile conclusione non può essere messa in dubbio ove il processo definito con sentenza irrevocabile abbia avuto ad oggetto una qualificazione del fatto diversa da quella correttamente applicabile, come accade nel caso in cui venga contestato il reato di atti persecutori, anziché quello di maltrattamenti, al coniuge che con condotte plurime lede la libertà personale dell’altro coniuge in costanza del vincolo matrimoniale.La soluzione appena esposta risulta essere altresì conforme all’approdo della giurisprudenza costituzionale, a proposito del divieto di bis in idem processuale, in ragione della quale si è addivenuti ad un sostanziale incremento dell’ambito applicativo della norma di cui all’art. 649 c.p. In ragione del citato orientamento del Giudice delle Leggi, dunque, la medesimezza del fatto storico, interpretata in ragione dell’identità degli elementi costitutivi delle fattispecie e delle circostanze di tempo, luogo e persona, esclude la possibilità di una ulteriore iniziativa penale anche nell’ipotesi in cui la seconda fattispecie in parola appaia riconducibile all’alveo del concorso formale rispetto alla fattispecie per cui si è formato il giudicato.Pertanto, l’identità del fatto deve essere vagliata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione che il Magistrato del Pubblico Ministero intenda muovere, senza confrontare gli elementi che aiutano a circoscrivere le astratte previsione normative.

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Rivoluzione digitale, social network e diritto penale: il furto di identità e i “profili fake”

16 dic. 2020 tempo di lettura 4 minuti

L’ordinamento penale italiano si trova costantemente a dover rispondere a nuove esigenze di tutela e a dover prevedere nuove fattispecie di reato: riesce a stare al passo con i tempi e affrontare le questioni riguardanti la rivoluzione digitale in atto da anni?1. Cosa è il profilo fake? 2. Come reagisce l’ordinamento penale italiano? 3. Nel concreto come si comportano i giudici? 4. Cosa può fare il cittadino vittima di un furto di identità e di immagini?Accade ormai quotidianamente di conoscere una persona e di rimanervi in contatto grazie ai social network o, ancora più spesso, di conoscerla direttamente sul web. Al di là dello scambio di numeri telefonici, oggi, il cd. “nickname” del profilo social rientra tra le prime informazioni di cui si viene a conoscenza, così da poter reciprocamente aggiungersi e seguirsi sui vari social network.Da più di un decennio, infatti, social network come Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn (solo per citare i più comuni) hanno avuto una diffusione tale da rendere reale e concreta la famosa, e anche famigerata, “rivoluzione digitale”: tutti connessi, tutti collegati, a prescindere dal luogo in cui ci si trova, dalla lingua che si parla, e dall’età che si ha. Se da un lato questa profonda digitalizzazione ha sicuramente diversi lati positivi, permettendo una connessione costante tra persone distanti e una maggiore facilità di contatto, dall’altro lato ha comportato anche una maggiore facilità nella commissione di reati, primo fra tutti il furto di identità e il furto di immagini.1 - Cosa è il profilo fake?Non solo ai soggetti famosi, ma anche e soprattutto alle persone comuni, può succedere di essere vittima di furto di identità e di immagini, mediante le quali viene creato un cd. “profilo fake” (lett. profilo falso). Il profilo fake, infatti, si può manifestare in due modi: è sia quel profilo social che associa un nome (spesso di fantasia) a delle immagini, le quali appartengono, invece, ad una persona reale rimasta vittima di furto di immagini; sia quel profilo che, pur avendo il nome reale associato alle immagini reali di una persona, viene gestito – ad insaputa di quest’ultima – da soggetti terzi in modo illegittimo.2 - Come reagisce l’ordinamento penale italiano?Nonostante sia un fenomeno ormai molto diffuso, il codice penale non ha ancora previsto una disposizione ad hoc, considerando la creazione del profilo fake punibile solo se ricondotta in altre fattispecie tradizionali, tra cui l’art. 494 c.p. sulla “sostituzione di persona” e l’art. 640-ter c.p. sulla “frode informatica”. Nella sostituzione di persona (art. 494 c.p.) un soggetto si sostituisce ad un altro illegittimamente e di nascosto, con il fine di indurre i terzi in errore e ricavarne un vantaggio personale, non necessariamente economico. Per questa condotta la pena è la reclusione in carcere fino ad un anno.Nella frode informatica (art. 640-ter co. 3 c.p.), invece, il furto o l’indebito utilizzo dell’identità digitale altrui è un’aggravante del reato base di frode informatica, secondo il quale chiunque altera il funzionamento di un sistema informatico o interviene senza diritto su dati e informazioni per procurare a sé un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 600 a 3.000 euro.3 - E nel concreto come si comportano i giudici?Non essendo prevista una disposizione penale ad hoc, non sono chiari i termini e i confini della fattispecie di reato, sulla quale è intervenuta, anche recentemente, la Corte di Cassazione. Con una prima sentenza nel 2014 la Corte aveva stabilito che il reato si configura anche solo mediante la creazione di un account su un social network con un nickname di fantasia, associandolo però all’immagine di un’altra persona. Non è dunque necessario utilizzare anche il nome proprio del soggetto ritratto in foto. Con una seconda sentenza all’inizio del 2020, la Cassazione ha peraltro stabilito che il furto di identità attraverso i social, qualora si tratti di un “episodio isolato”, non è punibile per particolare tenuità (e quindi per applicazione dell’art. 131-bis c.p.)Sebbene la giurisprudenza cerchi, quindi, di rimediare alle lacune legislative, un intervento riformatore e di attuazione del codice penale alle nuove esigenze di tutela appare auspicabile. 4 - Cosa può fare il cittadino vittima di un furto di identità e di immagini?La prima cosa che può fare la vittima è quella di segnalare allo stesso social network il furto di identità e di immagini mediante l’apposita sezione “segnala profilo”. In questo modo il social network viene immediatamente avvisato che è stata posta in essere una condotta illecita da uno degli utenti. Tuttavia, la sola tutela fornita dai vari social network con le mere “segnalazioni” non sembra affatto sufficiente.Il cittadino, poi, può ricorrere all’autorità giudiziaria, in particolare la Polizia Postale, ove può sporgere denuncia non appena scopre il fatto, stampando e/o “screenshottando” gli elementi ritenuti utili per provare il reato. L’inquadramento del fatto nel reato di sostituzione di persona o in quello di frode informatica è rimesso al giudice.Infine, la vittima può formulare una richiesta al Garante della Privacy, grazie alla tutela riconosciuta dal cd. GDPR: Regolamento Europeo della Privacy, entrato in vigore nel maggio 2018. Invero, se il social network non risponde alla richiesta dell’utente vittima di furto o non cancella i dati, sarà possibile presentare un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, il quale potrà ordinare allo stesso social network di non effettuare alcun ulteriore trattamento dei dati riferiti all'interessato e oggetto del profilo fake.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo

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Egregio Avvocato

IL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO, LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

16 lug. 2023 tempo di lettura 4 minuti

Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è un provvedimento previsto dalla legge italiana per tutelare la salute mentale e fisica delle persone che, a causa di una patologia psichiatrica o di comportamenti autolesionistici o violenti, non sono in grado di prendersi cura di sé stesse o rappresentano un pericolo per sé stesse o per gli altri.La normativa di riferimento per il TSO è il Testo Unico sulla Salute Mentale (TUSM) del 1998 (Decreto Legislativo n. 180/1998) e il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, che definisce le modalità di attuazione del TUSM. In base a queste normative, il TSO può essere applicato su richiesta di un medico o di un prefetto.Il TSO può essere applicato quando una persona presenta un disturbo psichiatrico grave che compromette la sua capacità di intendere e di volere, oppure quando la persona rappresenta un pericolo per sé stessa o per gli altri. In tali situazioni, il medico può richiedere l'applicazione del TSO per obbligare il paziente ad essere sottoposto a trattamenti sanitari necessari per la sua cura e protezione.Le motivazioni per l'applicazione del TSO sono diverse e dipendono dalle condizioni individuali del paziente. In generale, il TSO viene applicato per garantire la sicurezza del paziente stesso e delle persone a lui vicine, per prevenire il deterioramento delle condizioni di salute del paziente, per garantire il rispetto dei diritti del paziente e per prevenire la diffusione di malattie infettive o contagiose.In ogni caso, il TSO è un provvedimento delicato e complesso che deve essere applicato con attenzione e con il rispetto dei diritti del paziente. La sua applicazione deve essere adeguatamente motivata e deve essere sottoposta a un rigoroso controllo giudiziario.Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) può essere attivato da diverse figure previste dalla normativa italiana.In primo luogo, il TSO può essere richiesto dal medico curante che si occupa della persona affetta da una patologia psichiatrica grave. Il medico deve ritenere che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri, o che non sia in grado di prendersi cura di sé stesso a causa della sua condizione psichica. In questo caso, il medico può richiedere l'attivazione del TSO per obbligare il paziente a sottoporsi ai trattamenti sanitari necessari per la sua cura.In alternativa, il TSO può essere richiesto dal prefetto della provincia in cui si trova il paziente. Il prefetto può attivare il TSO quando riceve una segnalazione da parte di un medico o di una autorità sanitaria, o quando ritiene che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri e che la sua condizione richieda un trattamento sanitario obbligatorio.In ogni caso, il TSO deve essere attivato solo dopo una valutazione dettagliata della condizione del paziente da parte di un medico specialista in psichiatria. La decisione di applicare il TSO deve essere adeguatamente motivata e deve essere sottoposta a un rigoroso controllo giudiziario per garantire il rispetto dei diritti del paziente.Il sindaco non ha un ruolo diretto nell'attivazione del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in Italia. La normativa di riferimento per il TSO è il Testo Unico sulla Salute Mentale (TUSM) del 1998 (Decreto Legislativo n. 180/1998) e il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, che definisce le modalità di attuazione del TUSM.Secondo queste normative, il TSO può essere richiesto dal medico curante o dal prefetto della provincia in cui si trova il paziente. Il medico deve ritenere che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri, o che non sia in grado di prendersi cura di sé stesso a causa della sua condizione psichica. In alternativa, il prefetto può attivare il TSO quando riceve una segnalazione da parte di un medico o di una autorità sanitaria, o quando ritiene che il paziente rappresenti un pericolo per sé stesso o per gli altri e che la sua condizione richieda un trattamento sanitario obbligatorio.Il sindaco, in quanto autorità amministrativa del territorio, può svolgere un ruolo di coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte nella gestione dei casi di patologie psichiatriche gravi. Inoltre, il sindaco può promuovere iniziative a sostegno della salute mentale della comunità e favorire la diffusione di informazioni corrette sulle patologie psichiatriche e sui servizi di assistenza e cura disponibili sul territorio.

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