Egregio Avvocato
Pubblicato il 11 feb. 2021 · tempo di lettura 6 minuti
La prescrizione integra una causa di estinzione del reato: ciò vuol dire che, decorso un determinato periodo di tempo prestabilito ex legge dalla consumazione del fatto criminoso, senza che sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva, il giudice dovrà prosciogliere l’imputato per l’intervenuta prescrizione del delitto. La persona, dunque, non verrà sanzionata penalmente.
La prescrizione, in particolare, declina in termini temporali l’interesse dello Stato a irrogare una sanzione in relazione a un determinato illecito penale: spirato il termine prescrizionale viene meno la pretesa punitiva dello Stato, in quanto si ritiene che sia trascorso troppo tempo per considerare una persona ancora meritevole di pena. La Corte costituzionale, a tal riguardo, ha parlato di un vero e proprio “diritto all’oblio in capo all’autore [del reato]” (Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24).
Chiarita in questi termini la finalità di fondo dell’istituto, deve fugarsi ogni dubbio in merito a un fraintendimento che spesso caratterizza il dibattito pubblico e, alle volte, anche quello politico: la prescrizione è cosa diversa dalla (ragionevole) durata dei processi, sebbene chiaramente le tematiche presentino dei forti punti di connessione. La prima riguarda l’interesse dello Stato a punire e, specularmente, quello dell’imputato a non ricevere una pena qualora sia trascorso troppo tempo dalla commissione del fatto; la seconda, invece, si sostanzia nel diritto della persona – e del relativo dovere dello Stato – a che un processo venga celebrato in tempi rapidi. Intervenire sulla disciplina della prescrizione, quindi, non significa affatto risolvere la problematica della irragionevole durata dei processi. Affinché ciò possa avvenire sarebbe necessario un articolato catalogo di interventi legislativi, a partire da una riforma che provveda a riorganizzare l’assetto degli uffici giudiziari.
La durata del termine prescrizionale, ai sensi dell’art. 157 c.p., è pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, in ogni caso, non inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni. La norma prevede inoltre dei termini speciali per talune fattispecie di reato considerate più gravi: per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ad esempio, si applica un termine prescrizionale raddoppiato (se vuoi saperne di più sul reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., clicca qui)
I reati puniti con la pena dell’ergastolo – così l’omicidio aggravato di cui all’art. 576 c.p. – sono invece imprescrittibili. La ragione di questa scelta politico-criminale si fonda sulla gravità del reato: a voler riprendere il suddetto esempio, il legislatore ha ritenuto che l’interesse a punire dello Stato non debba mai svanire nel caso di omicidio aggravato, venendo in rilievo il bene giuridico della vita.
Quanto al momento di decorrenza della prescrizione, si noti che per il reato consumato il termine decorre dal momento della sua consumazione e per quello tentato, invece, da quando è cessata l’attività delittuosa. Per i reati permanenti e continuati, infine, da quando è cessata la permanenza o la continuazione.
Si, il codice penale disciplina i casi di sospensione, interruzione e dei relativi effetti agli artt. 159, 160 e 161 c.p.
La sospensione della prescrizione – che differentemente dall’interruzione produce i propri effetti nei confronti delle sole persone a processo e non di tutti coloro i quali hanno commesso il reato – determina l’arresto del decorso della prescrizione, che riprende il suo corso dal giorno in cui cessa la causa sospensiva.
L’ipotesi sospensiva di maggior interesse – introdotta con la legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge ‘spazza-corrotti’, anche nota come riforma Bonafede) – riguarda la sospensione della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado sino a che questa non sia divenuta irrevocabile. In altre parole, il termine non decorre più dall’emissione della sentenza di primo grado – indipendentemente che la decisione sia di assoluzione o di condanna – sino alla conclusione del processo. L’innovazione normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e potrà applicarsi esclusivamente con riferimento ai fatti di reato commessi successivamente a questa data.
In ragione della rilevanza della riforma, è necessario effettuare un cenno alla normativa previgente risalente alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. riforma Orlando). L’art. 159 c.p. prevedeva la sospensione della prescrizione – per un termine comunque non superiore a un anno e sei mesi – dal giorno indicato per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della decisione del grado di appello (il medesimo meccanismo regolamentava altresì il rapporto tra secondo grado e giudizio di Cassazione). Peraltro, a differenza della norma attualmente vigente, ai fini della sospensione veniva in rilievo esclusivamente la sentenza di condanna. In caso di assoluzione, dunque, il termine prescrizionale continuava a decorrere. Inoltre, qualora all’esito di un grado di giudizio successivo al primo fosse intervenuta una decisione di assoluzione, il periodo di sospensione veniva ‘recuperato’ ai fini del conteggio totale.
Quanto all’interruzione della prescrizione, quest’ultima, per via del compimento di alcuni atti giudiziari, determina il prolungamento del termine prescrizionale, che comincia nuovamente a decorrere dal giorno stesso in cui si è verificata la causa interruttiva. In ogni caso, ai sensi dell’art. 161, co. 2 c.p. l’aumento non può essere superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere, salvi i casi di alcuni reati specificamente indicati dalla norma per cui è previsto un aumento maggiore. In concreto: se il reato si prescrive in sei anni e si verifica una causa interruttiva, il nuovo termine prescrizionale sarà di sette anni e sei mesi. Le cause di interruzione della prescrizione sono tassativamente indicate dall’art. 160 c.p.: fra queste, ad esempio, la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto che dispone il giudizio e non invece, non essendo espressamente previsto, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Si, ai sensi dell’art. 157, co. 7 c.p., l’imputato può rinunciare alla prescrizione: potrebbe avvenire, ad esempio, nei casi in cui la persona – convinta della propria innocenza – miri a ottenere una pronuncia di piena assoluzione. In tali casi, dunque, il giudice non dichiarerà l’estinzione del reato – sebbene il termine prescrizionale sia già maturato – ma dovrà esprimersi nel merito della vicenda.
Il codice penale prevede che la dichiarazione di rinuncia avvenga in modo espresso. Ciò vuol dire che la volontà dell’imputato deve essere estrinsecata in maniera esplicita, non potendosi desumere implicitamente. Si consideri, inoltre, che la rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo e, pertanto, la relativa dichiarazione deve essere effettuata personalmente dall’imputato o dal difensore munito di apposita procura speciale.
Secondo l’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, la dichiarazione di rinuncia può essere altresì revocata, a condizione però che non sia già intervenuta la decisione del giudice (a titolo esemplificativo Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2012, n. 30104). Deve tuttavia segnalarsi una pronuncia di segno contrario, ad avviso della quale la rinuncia alla prescrizione è irrevocabile (Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2008, n. 33344).
Editor: avv. Davide Attanasio
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Egregio Avvocato
13 dic. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
Il codice penale prende in considerazione i fenomeni dell’etilismo e dell’intossicazione da stupefacenti perché, non di rado, contribuiscono alla genesi del crimine. Si tratta, invero, di una disciplina particolarmente rigorosa che importa, nella maggior parte dei casi, un inasprimento della pena.Premessa: la disciplina generale delle norme del codice penaleGli stati che importano un aggravamento del trattamento sanzionatorioGli stati che sono irrilevanti ai fini della sanzione penaleGli stati che escludono l’imputabilità1 - Premessa: la disciplina generale delle norme del codice penaleIl legislatore penale, come anticipato, ha preso in considerazione il fenomeno della commissione di reati da parte del soggetto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.La normativa è contenuta negli artt. 91 e ss. ed è collocata nel capo dedicato alla “imputabilità”: il legislatore ritiene, infatti, che il soggetto che abbia commesso un reato possa essere dichiarato incapace di intendere e di volere – cioè non imputabile – solo in precise e tassative circostanze (del tema dell’imputabilità abbiamo parlato qui e qui).Negli altri casi, l’ubriachezza e l’intossicazione da stupefacenti o sono irrilevanti o possono comportare un amento di pena per il reato commesso.Occorre precisare, inoltre, che la disciplina che ora vedremo non si applica quando la condizione di ebbrezza o di intossicazione siano già elementi costitutivi di una fattispecie di reato autonoma, come la guida in stato di ebbrezza di cui agli artt. 186 e 186-bis del Codice della strada (per un approfondimento su questo tema, vi rimandiamo a questo articolo). Vediamo ora quali sono le tipologie di situazioni prese in considerazione dal legislatore penale..2 - Gli stati che importano un aggravamento del trattamento sanzionatorioLe condizioni che comportano un aumento di pena per il reato commesso sono l’ubriachezza (o intossicazione) preordinata e l’ubriachezza (o intossicazione) abituale. L’ubriachezza è preordinata quando è provocata al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa: in questa ipotesi, quindi, l’agente si ubriaca allo scopo di commettere un reato, perché magari non avrebbe il coraggio di commetterlo in condizioni di “normalità”. In questo caso, l’art. 92 co. 2 c.p. prevede che la pena per il reato commesso venga aumentata fino a 1/3. Ai sensi dell’art. 94 c.p., invece, l’ubriachezza è abituale quando il soggetto è dedito all’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti e si ritrova frequentemente in stato di ebbrezza o di intossicazione. Anche in questo caso, in caso di condanna, la pena deve essere aumentata fino a 1/3 e può, inoltre, essere applicata la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia o quella della libertà vigilata. 3 - Gli stati che sono irrilevanti ai fini della sanzione penaleSono irrilevanti, ai fini della sanzione penale, l’ubriachezza volontaria e l’ubriachezza colposa.In questo caso, il soggetto si ubriaca per il puro piacere di farlo o esagerando involontariamente e solo successivamente commette un reato, non programmato in anticipo al momento in cui si è posto in stato di ubriachezza. Nei confronti di questo soggetto, ai sensi dell’art. 92 co. 1 c.p. la pena non è né diminuita né aumentata: secondo il legislatore, chi si è ubriacato volontariamente o per leggerezza non può accampare scuse e, se commette un reato, deve rispondere come se fosse pienamente capace di intendere e di volere.L’art. 93 c.p. estende la medesima disciplina anche al fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.4 - Gli stati che escludono l’imputabilitàLe condizioni che consentono di pervenire ad una sentenza di assoluzione per incapacità di intendere e di volere sono l’ubriachezza accidentale e la cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti.Quanto alla prima ipotesi, l’ubriachezza si dice accidentale quando è dovuta a caso fortuito o a forza maggiore e si verifica quando l’ubriachezza deriva o da un fattore del tutto imprevedibile o da una forza esterna inevitabile cui non si può opporre alcuna resistenza: in questi casi è impossibile muovere un qualsiasi rimprovero a chi abbia commesso un reato, che non è imputabile.Si tratta, per lo più, di casi di scuola: si pensi, ad esempio, all’operaio di una distilleria che si ubriachi in conseguenza di un guasto all’impianto, dopo aver passato una intera giornata in un ambiente saturo di vapori alcolici. La stessa disciplina si estende, ai sensi dell’art. 93 c.p., al caso di intossicazione accidentale da stupefacenti. Infine, l’art. 95 c.p. estende al soggetto in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti la normativa in tema di vizio totale e parziale di mente, di cui agli artt. 88 e 89 c.p. Pertanto questa condizione, che coincide con un’alterazione patologica permanente, potrà escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere a seconda dello stato in cui l’agente si trovava al momento della commissione del fatto. Editor: dott.ssa Elena Pullano
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Egregio Avvocato
22 apr. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Quando un reato non violento contro il patrimonio è commesso ai danni di un congiunto, il legislatore esclude la punibilità e quindi l’irrogazione della sanzione penale ritenendo prevalente, sull’istanza di punizione dello Stato, il sentimento familiare.L’art. 649 co. 1 c.p. prevede la non punibilità di alcuni reati contro il patrimonio quando siano commessi in danno del coniuge non legalmente separato, della parte dell’unione civile fra persone dello stesso sesso, di un ascendente o discendente, di un affine in linea retta, dell’adottante o dell’adottato o, infine, di un fratello o di una sorella che siano conviventi con l’autore del fatto.Art. 649 c.p.: profili generaliLa causa di non punibilità di cui all’art. 649 co. 1 c.p.La procedibilità a querela prevista dall’art. 649 co. 2 c.p.Disciplina 1 - Art. 649 c.p.: profili generaliL’ordinamento penale conosce delle ipotesi di c.d. “reati senza pena”: si tratta di situazioni in cui il legislatore – a fronte di un fatto integrante reato perché tipico, antigiuridico e colpevole – compie un bilanciamento di valori in forza del quale la tutela penalistica del bene giuridico protetto soccombe in favore di valori di estrema rilevanza nell’ordinamento. Si tratta delle c.d. “cause di esclusione della punibilità in senso stretto” o “esimenti”, che rientrano, insieme alle cause di giustificazione e alle scusanti, nella più ampia categoria delle “cause di esclusione della pena” di cui all’art. 59 c.p.Fra le cause di esclusione della punibilità in senso stretto o esimenti rientra l’art. 649 c.p., rubricato “Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti”. La norma prevede due diverse previsioni di favore nei confronti dell’autore di alcuni delitti contro il patrimonio, a seconda dell’intensità del rapporto familiare: la forma più intensa (co. 1) prevede la non punibilità, mentre quella meno intensa (co. 2) introduce il regime di procedibilità a querela della persona offesa. L’art. 649 c.p. opera, in particolare, quando è commesso un delitto contro il patrimonio non caratterizzato da violenza: a titolo esemplificativo si pensi al furto, al danneggiamento, alla truffa, all’appropriazione indebita. Il fondamento di questa norma risiede in un bilanciamento di interessi che viene compiuto a monte dal legislatore: sull’istanza di punizione dello Stato prevale il sentimento familiare, poiché l’irrogazione della pena andrebbe a pregiudicare l’interesse della famiglia, ritenuto prevalente rispetto all’interesse patrimoniale della persona offesa. Questa ratio di tutela dei rapporti familiari si giustifica fin tanto che venga cagionata un’offesa alla sola sfera patrimoniale della persona offesa. Di conseguenza, tornano ad operare sia la punibilità sia la procedibilità d’ufficio in presenza di fatti che hanno un contenuto offensivo che va oltre la sfera patrimoniale: l’art. 649 co. 3 c.p., infatti, prevede espressamente la non applicabilità delle disposizioni dei commi 1 e 2 quando siano commessi i reati di rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.) e di sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) nonché tutti gli altri delitti contro il patrimonio commessi con violenza alle persone. L’interesse dell’ordinamento alla stabilità del nucleo familiare retrocede, infatti, di fronte alla lesione di interessi personali, ritenuti preminenti.2 - La causa di non punibilità di cui all’art. 649 co. 1 c.p.La forma più intensa di favor prevista dal legislatore a tutela della famiglia è prevista dall’art. 649 co. 1 c.p., secondo il quale non è punibile chi ha commesso il delitto contro il patrimonio in danno:1) del coniuge non legalmente separato;1-bis) della parte dell’unione civile fra persone dello stesso sesso;2) di un ascendente (genitori, nonni, bisnonni) o di un discendente (figli, nipoti) o di un affine in linea retta (suoceri), dell’adottante o dell’adottato;3) di un fratello o sorella conviventi.L’autore del delitto contro il patrimonio commesso senza violenza contro i soggetti appena indicati sarà assolto, ai sensi dell’art. 530 co. 1 c.p.p., con la formula “perchè il reato è stato commesso da una persona non punibile”. Ciò significa che il giudice riconosce che l’imputato ha commesso un fatto penalmente illecito, ma lo dichiara esente da pena: si tratta, in ogni caso, di una formula sfavorevole, perché afferma che un reato è stato commesso. Rimane ferma, come vedremo a breve, la possibilità per la persona offesa di ottenere il risarcimento del danno.3 - La procedibilità a querela prevista dall’art. 649 co. 2 c.p.La seconda forma di favor, meno intensa, è prevista dall’art. 649 co. 2 c.p., che prevede la procedibilità a querela quando i delitti contro il patrimonio a sfondo non violento siano commessi in danno:1) del coniuge legalmente separato;2) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa;3) del fratello o sorella che non convivano con l’autore del fatto;4) dello zio o nipote o affine in secondo grado conviventi con l’autore del fatto.In questo caso, considerata l’assente o, almeno, meno intensa confusione di sostanze e di beni fra i soggetti coinvolti, il legislatore lascia alla persona offesa la facoltà di scegliere se innescare il processo penale, introducendo un’ipotesi di procedibilità a querela: ciò significa che il processo penale prenderà avvio solo se la persona offesa presenterà querela nel termine di 3 mesi dalla conoscenza del fatto. In questo caso, qualora venga riconosciuta la responsabilità penale del congiunto-autore del fatto, la punibilità non sarà esclusa ma fonderà l’eventuale sentenza di condanna e la conseguente irrogazione della pena, detentiva e/o pecuniaria nonché il risarcimento del danno.4 - DisciplinaCome si è anticipato, l’istituto disciplinato dall’art. 649 co. 1 c.p. rientra nella categoria dalle cause di esclusione della punibilità in senso stretto o esimenti. Il fondamento di questo istituto, che risiede nella tutela del sentimento familiare, ha delle precise conseguenze in punto di disciplina della causa di non punibilità.In primo luogo, l’esimente fa venire meno esclusivamente la possibilità di irrogare la sanzione in relazione a un fatto, che è comunque accertato come reato in tutti i suoi elementi costitutivi: rimane, quindi, impregiudicata la possibilità per la persona offesa di agire in giudizio nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno. Inoltre, l’art. 649 c.p., è una norma eccezionale, per il fatto stesso di escludere la pena in presenza di un fatto tipico antigiuridico e colpevole. Di conseguenza, non può essere applicata in via analogica: ciò significa che trova applicazione solo nei casi espressamente previsti e alle condizioni previste dalla legge. Questa caratteristica è stata utilizzata, ad esempio, per negare l’applicabilità dell’art. 649 c.p. ai conviventi more uxorio (da ultimo, Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 37873/2019): in assenza di una esplicita previsione di legge, la convivenza di fatto non è idonea a fondare l’esclusione della punibilità né la procedibilità a querela.In terzo luogo, le cause di non punibilità in senso stretto rilevano oggettivamente, ai sensi dell’art. 59 co. 1 c.p., nel senso che operano anche se non conosciute dall’autore del fatto. Come si è detto, il fondamento delle esimenti è l’opportunità di non irrogare la sanzione in presenza di determinate situazioni di fatto: ciò che rileva è il fatto che sussista quella circostanza, cioè che il bene sia del familiare, anche se l’autore del fatto lo ignora. L’ignoranza, in questo caso, non fa venire meno la valutazione di inopportunità della pena, perché, a prescindere dalla conoscenza dell’autore del fatto, l’interesse familiare viene comunque leso.Viceversa, la punibilità torna ad operare se l’autore del fatto ritiene per errore che il bene sia di un congiunto. Generalmente, ai sensi dell’art. 59 c.p., è assegnata rilevanza al “putativo”, cioè le circostanze che escludono la pena sono valutate a favore dell’autore del fatto, che le ritenga, erroneamente, esistenti. Tuttavia, poiché alla base delle cause di non punibilità in senso stretto vi è una valutazione di inopportunità della pena legata alla oggettiva esistenza di una determinata situazione, è evidente che non si può applicare l’art. 59 laddove dà rilevanza all’errore: la circostanza deve esistere oggettivamente, perché se il bene non è del familiare non vi è l’esigenza di tutela dell’interesse familiare che è alla base del favor di cui all’art. 649 c.p. Infine, dal momento che la causa di non punibilità dipende da un rapporto personale tra l’autore del fatto e la vittima, non si estende ai concorrenti nel reato. Ciò significa che se il congiunto commette il reato insieme ad altre persone che non hanno nulla a che fare con il suo nucleo familiare, l’esimente opera solo a favore del congiunto: ad es. se gli autori del furto sono il fratello e un amico della persona offesa, solo il fratello potrà andare esente da pena, perché con riferimento all’amico non sussiste l’esigenza di salvaguardare l’interesse familiare.Editor: dott.ssa Elena Pullano
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5 set. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Abstract: Nel caso in cui all’imputato venga contestato il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, ex art. 73 co. V del D.p.r n. 309 del 1990, è esclusa la possibilità di confiscare le somme di denaro, in quanto non costituiscono il profitto del reato.1 – Il principio di diritto.Con la sentenza n. 30861 del 13 luglio 2022, la quarta sezione della Suprema corte di cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui “ove venga ravvisata l’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73co. V del D.p.r. n. 309/90, è possibile procedere alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 240 co. 1 del codice penale”. 2 – Il fatto.Il difensore del sig. M. B. proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con la quale, oltre ad irrogare la pena principale, ordinava altresì la confisca della somma di € 5.590,00 precedentemente sottoposta a sequestro.La somma di denaro oggetto di sequestro veniva rinvenuta in parte all’interno dell’abitazione, ed in parte nel vano sottosella del motorino di sua proprietà.La sentenza gravata considerava detta somma di denaro quale provento-profitto della cessione onerosa a terzi dello stupefacente, su una base prettamente indiziaria (mancata giustificazione della provenienza, dal possesso di un’agenda con annotati nomi di persone e cifre, assenza di attività lavorativa lecita).3 – La sentenza.L’approdo giurisprudenziale in commento, riprendendo quelli che sono gli orientamenti ormai consolidati sul tema (C. Pen. Sez. IV, n. 40912/16, Rv. 267900; C. Pen. Sez. VI, n. 55852/17, Rv. 272204), parte dal presupposto secondo cui “in caso di contestazione del reato ex art. 73 co. V del D.p.r. n. 309/90, è possibile procedere a confisca del denaro solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 240 c.p. e non ai sensi degli artt. 85-bis (D.p.r. n. 309/90) o dell’art. 240-bis del codice penale”.Come noto, l’art. 240 c.p. opera esclusivamente con riferimento al provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non può, a contrario, avere ad oggetto i proventi di altre eventuali condotte antigiuridiche, estranee alla dichiarazione di responsabilità.Orbene, secondo il Supremo consesso per poter confiscare le somme di denaro trovate in possesso dell'imputato è necessario, quindi, accertare l’esistenza del nesso di pertinenzialità fra la somma di denaro rinvenuta e il reato ascritto all’imputato; ne consegue che, venendo a mancare i presupposti applicativi dell’art. 240 c.p., non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato.
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8 dic. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Con la L. 23.3.2016, n. 41 sono state introdotte nel codice penale le autonome fattispecie di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.È utile rammentare che, in tema di omicidio causato dalla circolazione di veicoli a motore, la novella legislativa ha elevato a fattispecie autonoma di reato una condotta che prima rientrava nel novero dell’omicidio colposo, punita solo come circostanza aggravante ad effetto speciale.Il legislatore, con l’intervento riformatore poc’anzi citato, ha inteso inasprire il trattamento sanzionatorio dell’omicidio (e delle lesioni personali) causate in violazione delle norme in materia di circolazione stradale.Concentrando l’attenzione sul delitto di omicidio stradale, l’art. 589-bis del codice penale espressamente dispone che “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”.Quindi, per configurare il delitto in argomento, è sufficiente violare la c.d. regola cautelare dell’obbligo di attenzione, gravante sul conducente in base al disposto normativo di cui all’art. 191 del codice della strada.Chiariti, seppur in maniera sommaria, i tratti somatici dell’omicidio stradale, è opportuno risolvere il seguente interrogativo: il conducente che investe e uccide il pedone, percorrendo una strada poco illuminata, commette il delitto di omicidio stradale? La risposta è certamente affermativa.Come poc’anzi anticipato, la regola cautelare dell’obbligo di attenzione impone al conducente di veicolo deve porre in essere tutti gli opportuni accorgimenti, atti a prevenire un rischio d’investimento.Infatti, il conducente che si mette alla guida di un veicolo deve ispezionare la strada percorsa e, altresì, di prevedere tutte le situazioni di pericolo, comprese anche quelle relative ad atti imprudenti e le trasgressioni di tutti gli altri utenti della strada.Applicando questo principio, all’automobilista che investe e uccide, in strada poco illuminata un pedone, risponderà comunque di omicidio stradale.
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