Si separano: il giudice assegna il gatto al marito ed il cane ad entrambi i coniugi perchè «Il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela» (Trib. di Sciacca, sez. Unica, decreto del 19.02.2019)

Avv. Chiara Baldascini

Avv. Chiara Baldascini

Pubblicato il 4 mag. 2022 · tempo di lettura 3 minuti

Nel nostro ordinamento manca una norma che disciplini l'affidamento di un animale domestico in caso di separazione, divorzio dei coniugi o scioglimento della convivenza di fatto: una proposta legislativa sul tema prevede l’introduzione del titolo XIV-bis al codice civile recante disposizioni in materia di animali domestici. In particolare, il testo dell’art. 455-ter c.c. intitolato “Affidamento degli animali familiari in caso di separazione di coniugi”, prevede che: “Per gli animali familiari, in caso di separazione di coniugi, proprietari di un animale familiare, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o comunione dei beni e da quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi e la prole, e acquisito, se necessario, il parere degli esperti di comportamento animale, ne attribuisce l’affido esclusivo o condiviso alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore inerente il profilo della protezione degli animali. Il tribunale ordinario è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.” Se approvato, l’art. 455 – ter c.c. insieme agli artt. 455-bis e 455-quater c.c., sancirà nel nostro ordinamento la configurazione di tutti gli animali come esseri senzienti e titolari di diritti. Nonostante l'attuale vuoto normativo, la tematica è stata affrontata numerose volte negli ultimi anni: molte, infatti, sono le famiglie che possiedono un animale domestico e la disgregazione della famiglia comporta la nascita, anche, di contese aventi ad oggetto il loro affido. I giudici italiani, recentemente, sono stati chiamati ad occuparsi della questione e l’hanno affrontata o assimilandola alla disciplina stabilita per l’affidamento dei figli minori, oppure, dichiarando la domanda relativa all’affidamento dell’animale domestico inammissibile. Se è pacifica, infatti, la convalida da parte dei Tribunali di un accordo raggiunto dai coniugi che preveda l’assegnazione e il mantenimento degli animali domestici poiché non contrasta con i principi di ordine pubblico, in caso di lite tra i coniugi, invece, molti Tribunali ritengono di non potersi pronunciare essendo tale questione non regolata dal codice civile.


In merito, spicca per modernità e sensibilità la pronuncia del Tribunale di Sciacca che, nel corso di un procedimento di separazione giudiziale, ha stabilito non solo l’affidamento degli animali domestici ma anche la reciproca partecipazione alle spese di mantenimento degli stessi. Con decreto del 19 febbraio 2019, infatti, il Tribunale ha evidenziato che: «Il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela» e stabilito che, in mancanza di accordo tra i coniugi, il giudice della separazione può disporre l’assegnazione dell’animale domestico in via esclusiva alla parte che assicuri il miglior sviluppo possibile dell’identità del cane o del gatto, oppure in via alternata ad entrambi i coniugi, a prescindere dall’eventuale intestazione risultante dal microchip, nonché regolamentare gli aspetti economici (spese veterinarie e straordinarie) legati alla sua cura e al suo mantenimento. Il giudice, nel caso di specie, ha assegnato il gatto in via esclusiva all’ex marito ed il cane ad entrambi gli ex coniugi, a settimane alterne. Il Tribunale di Sciacca, dunque, "

rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso"

assegnava "il gatto al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il migliore sviluppo possibile dell’identità dell’animale, e il cane, indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, a entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50 per cento».


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Perché si sconsiglia di fare donazioni?

7 giu. 2022 tempo di lettura 3 minuti

Sarà capitato di recarsi presso un notaio per donare la propria casa al figlio e sentirsi dire che sarebbe meglio operare diversamente: perché? La risposta risiede nel fenomeno successorio e nella tutela che l’ordinamento accorda ai c.d. legittimari.1. Cos’è la donazione?2. Chi sono i legittimari e a cosa hanno diritto?3. L’azione di restituzione e la provenienza donativa.4. La prassi ed alcune delle soluzioni proposte. 1 - Cos’è la donazione?La donazione, ai sensi dell’art. 769 c.c., è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte dona ad un'altra un suo diritto o si assume un obbligo, al fine di arricchirla.Il negozio di donazione si caratterizza dell’assenza di un corrispettivo al trasferimento di un diritto o all’assunzione di un obbligo, al pari dei negozi a titolo gratuito ma si differenzia da quest’ultimi per lo spirito di liberalità (animus donandi) che muove il donante.Per aversi donazione, infatti, secondo dottrina e giurisprudenza, non basta l’attribuzione senza corrispettivo ma occorre che questa sia fatta al fine di dare ad altri un vantaggio patrimoniale senza sentirsi in alcun modo costretti e nella convinzione di agire in modo libero e spontaneo. 2 - Chi sono i legittimari e a cosa hanno diritto?I legittimari sono il coniuge, i figli e gli ascendenti ai sensi dell’art. 536 c.c. Il Legislatore, valorizzando i legami ed interessi familiari, riconosce a tali soggetti il diritto ad ottenere una minima quota-parte del patrimonio lasciato dal parente defunto, c.d. quota di legittima. Affinché i legittimari effettivamente ottengano tale quota l’ordinamento gli concede una tutela molto forte: il diritto di esperire l’azione di riduzione.Se all'apertura della successione nell’asse ereditario non vi sono beni sufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari, costoro possono chiedere l’inefficacia di tutte le disposizioni che hanno leso i loro diritti intangibili, sia disposizioni testamentarie (i.e. riduzione delle disposizioni testamentarie) che donazioni fatte in vita dal donante-defunto (i.e. riduzione delle donazioni dirette ed indirette). 3 - L’azione di restituzione e la provenienza donativa.I legittimari possono ottenere la restituzione dei beni donati non solo dal donatario ma, premessa l’escussione dei beni di quest’ultimo, anche dai successivi subacquirenti, mediante la cd. azione di restituzione ex artt. 561 e 562 c.c.In altri termini, se il defunto aveva donato in vita una casa ad un soggetto e quest’ultimo, successivamente l’ha rivenduta ad un terzo, il terzo è passibile di azione di restituzione.  Il terzo acquirente, se il donatario-dante causa non è capiente, dovrà restituire il bene agli eredi legittimari o dare l’equivalente! Unico limite all’azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa è il decorso di 20 anni dalla trascrizione della donazione. Quanto detto fa emergere le potenzialità dannose di una donazione nella futura circolazione del bene. Se oggi il padre dona al figlio un appartamento ed un domani il figlio volesse venderlo potrebbe avere qualche difficoltà, la parte acquirente potrebbe aver timore che un domani il bene le venga tolto oppure avere difficoltà ad ottenere la concessione di mutuo per l’acquisto della casa. Tutte valutazioni che nella contrattazione immobiliare possono incidere sulla determinazione del prezzo di vendita.4 - La prassi ed alcune delle soluzioni proposte. Quanto detto non ha comunque limitato in via assoluta le donazioni. La prassi negli anni ha, infatti, elaborato numerose soluzioni operative. A volte, di fronte a beni con provenienza donativa si consiglia di operare la risoluzione della donazione per mutuo dissenso, cioè far risolvere (porre nel nulla) la donazione tra donante e donatario e, successivamente, far vendere il bene direttamente dal donante al terzo acquirente – così eliminando dalla “storia circolatoria del bene” la donazione. Sono nate anche delle apposite polizze assicurative che prevedono, in caso di azione di restituzione, che la compagnia assicurativa – a fronte del pagamento di premi – corrisponda lei all’erede legittimario l’equivalente in denaro, garantendo così al terzo la titolarità del bene. Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba

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Egregio Avvocato

Superbonus: il recente orientamento del Tribunale di Busto Arsizio in tema di nullità della delibera per restringimento del balcone

1 mar. 2022 tempo di lettura 1 minuti

Una recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (sent. n. 1788 del 16.12.2021), in tema di nullità della delibera assembleare per lesione alla proprietà privata, si pone nel solco della nota decisione adottata dal Tribunale di Roma (sent. 17997/2020).Nel caso specifico la condomina attrice ha contestato la riduzione del piano di calpestio del proprio balcone di 5 cm, documentando quanto affermato con una propria relazione di parte. Con il provvedimento in commento, il Tribunale adito ha ritenuto che la delibera condominiale non può incidere sulla proprietà privata dei singoli condomini, diversamente la stessa verrebbe adottata con eccesso di potere in violazione dei limiti codicistici di cui all'art. 1135 cc, talché tale delibera sarebbe nulla. Dall'esame della sentenza si colgono ulteriori spunti di riflessione:- il Tribunale non ha ritenuto di rilievo quanto contestato dalla condomina in merito all'onere di rimuovere dal proprio balcone alcuni manufatti per consentire il rifacimento delle facciate, la decisione è motivata sul punto dal fatto che tale rimozione non incide in modo permanente sul diritto dominicale della condomina, in quanto dopo i lavori tali manufatti potrebbero essere riposizionati;- il Tribunale non ha inoltre ritenuto di rilevo la contestazione relativa all'imposizione della sostituzione delle caldaie, questo in quanto, nel caso specifico, la delibera non prevedeva di per sè un obbligo di sostituire le stesse, bensì solo la facoltà di aderire all'offerta formulata dall'impresa. In ogni caso, alla luce del ben più grave vizio di "eccesso di potere" per violazione della proprietà privata, il Tribunale ha comunque dichiarato la nullità della delibera impugnata. Avv. Ruggiero Gorgoglione   WR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.com wravvocati@gmail.com +393397007006

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Relazione stabile pluriennale con nuovo compagno e assegno divorzile

10 apr. 2024 tempo di lettura 2 minuti

L'eterna e mai sopita diatriba nel diritto di famiglia italiano verte sempre e solamente sul diritto al mantenimento. L'istituto, nato come uno strumento per tutelare la moglie in un'epoca in cui la stessa era per lo più dedita alla cura della casa e dei figli, si è nel tempo trasformato in una stortura del nostro sistema giudiziario, assurgendo a "flagellum" del coniuge di sesso maschile, spesso a priori condannato a soccombere. Al riguardo registriamo un cambio di rotta deciso nella Giurisprudenza di legittimità e di merito, che - si spera - aprirà presto le porte ad una riforma dell'istituto, volta a tutelare in egual misura i coniugi e, soprattutto, a mettere fine a quella che noi abbiamo da sempre definito come una "espropriazione forzata" autorizzata.Una recente sentenza della Cassazione ha, infatti, stabilito che la relazione pluriennale con un altro partner ma senza coabitazione concorre al far venir meno il diritto all'assegno di divorzio. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 9817/2023, rigettando il ricorso di un'ex moglie avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, in considerazione della sua condizione di autosufficienza economica e della dimostrata capacità di lavoro, nonchè appunto della stabile relazione con un altro partner, nonostante l'assenza di coabitazione. Secondo la Suprema Corte, “la convivenza di fatto instaurata dalla ricorrente con altro partner, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, seppure in mancanza di coabitazione (cfr. Cass. 14151-2022, 9178-2018), correttamente è stata valorizzata nella sentenza impugnata quale fatto idoneo a concorrere con altri alla formazione del convincimento del giudice nel senso di non riconoscere la fondatezza del diritto azionato, in mancanza di prova della sussistenza in concreto dei presupposti giustificativi della componente compensativa dell'assegno" (ex plurimis, vd. anche Cass. SU 32198/2021).Una motivazione che, a nostro parere, va pienamente condivisa e getta le basi per un'auspicabile riforma dell'istituto de quo, oramai retaggio di un lontanissimo passato e frutto di una ideologia solidaristica che, adesso, non ha più alcuna ragion d'essere.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore

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IMU: chi paga in caso di separazione legale o divorzio dei coniugi comproprietari?

28 dic. 2020 tempo di lettura 3 minuti

La legge riconosce l’agevolazione fiscale dal pagamento dell’imposta IMU nei confronti degli immobili considerati “abitazione principale” ovvero il luogo di residenza e di dimora abituale dell’intero nucleo familiare. Ma se il nucleo familiare si divide, allora cosa succede? Se due coniugi si separano o divorziano, potranno ancora beneficiare dell’esenzione IMU sulla ex casa coniugale? E cosa avviene se l’immobile viene assegnato ad uno dei due coniugi dopo la separazione? Cosa è l’IMU? Quali sono gli immobili esentati dal pagamento?Quando un immobile può essere considerato “abitazione principale”?Chi deve pagare l’IMU?A chi spetta pagare l’IMU se i coniugi comproprietari dell’immobile sono separati?1 - Cosa è l’IMU? Quali sono gli immobili esentati dal pagamento?L’imposta municipale unica (IMU) è un’imposta locale dovuta dai proprietari di immobili, aree fabbricabili o terreni, in favore del Comune. Sono esentate dal pagamento le abitazioni principali, salvo che siano “abitazioni di lusso” - classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 o A/9 - e le loro pertinenze - classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale. 2 - Quando un immobile può essere considerato “abitazione principale”?Con abitazione principale si intende l’unità immobiliare ove il nucleo familiare o un singolo individuo dimorano stabilmente e risiedono. Pertanto, devono essere contemporaneamente presenti 3 condizioni:il possesso/proprietà dell’immobile (o altro titolo reale: usufrutto, diritto di abitazione);la residenza anagrafica;la dimora abituale e stabile.In pratica, l’abitazione principale (o prima casa) è quella in cui si ha sia la residenza che il domicilio.Dunque, se si possiede un immobile in una città ma si ha il proprio domicilio altrove, questo non potrà essere considerato prima casa – e di conseguenza non sarà esentato dall’imposta IMU – anche se il soggetto non è proprietario di altri immobili. La tassa può essere pagata in due rate annuali, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, o in un’unica soluzione ed il suo ammontare varia a seconda delle aliquote applicate dal Comune in cui ha sede l’immobile. 3 - Chi deve pagare l’IMU?Sono tenuti al versamento del tributo i proprietari di casa, i titolari di diritti reali di godimento sull’immobile (diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie) ed il locatario in caso di leasing.Se l’immobile appartiene a più comproprietari, oppure sullo stesso bene gravano più diritti reali, ciascun proprietario/possessore dell’immobile è tenuto a pagare l’IMU in percentuale della propria quota. 4 - A chi spetta pagare l’IMU se i coniugi comproprietari dell’immobile sono separati?La regola generale stabilisce che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario della casa coniugale è tenuto a pagare l’IMU. Infatti, attraverso il provvedimento del giudice (omologa) che dichiara l’immobile abitazione familiare, in capo al coniuge assegnatario sorge il diritto di abitazione nella casa coniugale, indipendentemente dall’esistenza di un diritto di proprietà altrui sull’immobile. In questi casi, la casa coniugale rientra nel novero, ai fini IMU, delle abitazioni assimilate per legge alla principale. Pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale sarà esentato dal pagamento del tributo. Questo a meno che, come già detto, l’abitazione non sia classificata come immobile di lusso (categorie catastali A1, A8, A9). In questo caso, invece, l’IMU è dovuta.L’assegnazione della abitazione familiare ad un coniuge, fa sì che l’altro (ovvero il coniuge non assegnatario) rimanga solo “nudo proprietario” dell’immobile e non abbia la piena disponibilità, fino alla sussistenza del diritto di abitazione. Pertanto, il coniuge non assegnatario - spogliato dei suoi diritti di godimento sull’immobile - non sarà tenuto al pagamento dell’IMU, che sarà esclusivamente a carico del coniuge assegnatario, titolare del diritto di abitazione. In conclusione, poiché dal 2014 non è dovuta l’IMU sull’abitazione principale e dal momento che la casa coniugale è considerata per legge abitazione principale, finché sussiste il diritto di abitazione, né il coniuge assegnatario né il coniuge non assegnatario saranno tenuti pagare l’imposta.  

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