Avv. Anna Maria  Crucitti

Avv. Anna Maria Crucitti

Studio Legale Avv. Anna Maria Crucitti

Disponibile per domiciliazioni

Iscritto all'albo di Bologna dal mese
di March del 2019

Descrizione

Sono un'avvocata civilista del Foro di Bologna. La mia formazione professionale mi permette di essere versatile, occupandomi di diversi settore del diritto civile. Mi occupo da sempre della gestione della fase patologica del credito per conto di imprese di piccole e medie dimensioni, ditte individuali e professionisti. Presto, inoltre, la mia attività professionale anche nel settore del diritto di famiglia e dei minori, sono infatti difensore d'ufficio nel processo civile avanti al Tribunale per i Minorenni della Regione Emilia-Romagna. Ho un'ottima capacità di negoziazione e vanto numerosi successi in ambito stragiudiziale, per questo invito i miei assistiti a trovare sempre soluzioni stragiudiziali, che consentano di ottenere un maggior soddisfazione in tempi ragionevoli e senza dispendio economico.

Opera a:

BolognaReggio Calabria

Competenze

Diritto civile
Diritto dei consumatori Contenzioso giudiziale o arbitrale Diritto della persona, della famiglia e dei minori - separazioni, divorzi, unioni civili, adozioni Diritto delle obbligazioni e dei contratti Diritto successorio - testamenti e donazioni Diritti reali ed immobiliari - condominio e locazioni Diritto delle assicurazioni e della responsabilità professionale Diritto agrario ed alimentare Diritto commerciale, dei principi contabili e bilancio Diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza Diritto dell'esecuzione forzata Diritto fallimentare - crisi di impresa, insolvenza e ristrutturazioni aziendali

Contatti

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Diritto bancario e dei mercati finanziari

29 set. 2022

Contratti bancari: a quale tasso prestare attenzione.

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La contrattazione bancaria è sempre molto complessa. Il cliente è, generalmente, chiamato a sottoscrivere dei moduli prestampati, ricchi di clausole e condizioni di non facile e immediata comprensione. Per tale ragione, molto spesso si finisce per accettare condizioni svantaggiose, nell'errata convinzione di non avere altra scelta.Ecco, quindi, un rimedio a tale problema: conoscere i tassi di interesse e sapere quale sia quello rivelatore della convenienza del contratto.Molto spesso, infatti, indotti anche da un'errata pubblicità, si ritiene che il tasso cui riferirsi per valutare il costo del contratto che si vuol sottoscrivere, mutuo-finanziamento-credito al consumo-, sia il TAN (tasso annuo di interesse nominale).In verità, il tasso da tenere sotto controllo è il TAEG (tasso annuale effettivo globale), che ha la funzione di indicazione di costo globale del contratto, espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Il TAEG, essendo un indicatore sintetico del costo totale del credito, si compone sia degli interessi, che del costo di tutti gli ulteriori elementi accessori connessi al contratto, cioè quegli oneri che l'istituto di credito pone a carico del cliente come condizione per la stipula (ad esempio le assicurazioni o altre garanzie richieste dalla banca).E' necessario che il cliente venga posto nelle condizioni di conoscere il TAEG del proprio contratto, prima della sua sottoscrizione e in modo chiaro e preciso.Tale indicatore, infatti, è il solo che consente un reale raffronto tra le offerte presenti sul mercato, potendo valutare la rispettiva convenienza.In altre parole, anche se lo slogan recita "TAN zero", bisogna prestare molta attenzione, perchè il TAEG potrebbe essere molto più elevato.Ancora diverso è il TEG (tasso effettivo globale), il quale è rilevante ai fini della determinazione delle soglie d'usura. Serve, dunque, per valutare se le condizioni di costo delle operazioni creditizie praticate dalle banche abbiano, o meno, carattere usurario.Per qualunque dubbio, rivolgiti ad un legale di fiducia che possa valutare con te il contratto che intendi stipulare, oppure che hai già sottoscritto.

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Diritti reali ed immobiliari - condominio e locazioni

20 giu. 2022

Vendita dell'immobile concesso in comodato.

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Il codice civile riconosce a tutti i consociati un'ampia libertà negoziale, che si traduce nella concreta possibilità di gestire al meglio i propri interessi attraverso la conclusione dei contratti che si ritengono più adatti.Tale libertà non può esprimersi in modo del tutto casuale, ma deve sempre perseguire interessi meritevoli di tutela.In alcuni casi detti interessi sono già espressi nel codice civile, attraverso la predisposizione di contratti tipici, descritti in tutti gli elementi costitutivi.Così è nel caso del contratto di comodato, che l'art. 1803 c.c. definisce come un contratto essenzialmente sempre gratuito, poichè una parte consegna ad un'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o un uso determinato e la restituisca al termine, senza percepire nulla come corrispettivo di tale uso.Può accadere, tuttavia, che chi ha dato in comodato l'immobile, si ritrovi improvvisamente ad avere necessità di liquidità e, per questo, decida di vendere quell'immobile.In questo caso il contratto di comodato, anche se è preesistente, non sarà opponibile al nuovo proprietario, con la conseguenza che il comodatario (cioè colui che occupa la casa in virtù del contratto di comodato), sarà costretto a dover lasciare l'immobile.Il nuovo proprietario dovrà, dunque, inviare una comunicazione nella quale manifesta la propria volontà di disporre del bene e, se il comodatario non libera l'immobile, il nuovo proprietario ha diritto al risarcimento dei danni patiti.

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