Vendita dell'immobile concesso in comodato.

Avv. Anna Maria  Crucitti

Avv. Anna Maria Crucitti

Pubblicato il 20 giu. 2022 · tempo di lettura 1 minuti

Il codice civile riconosce a tutti i consociati un'ampia libertà negoziale, che si traduce nella concreta possibilità di gestire al meglio i propri interessi attraverso la conclusione dei contratti che si ritengono più adatti.

Tale libertà non può esprimersi in modo del tutto casuale, ma deve sempre perseguire interessi meritevoli di tutela.

In alcuni casi detti interessi sono già espressi nel codice civile, attraverso la predisposizione di contratti tipici, descritti in tutti gli elementi costitutivi.

Così è nel caso del contratto di comodato, che l'art. 1803 c.c. definisce come un contratto essenzialmente sempre gratuito, poichè una parte consegna ad un'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o un uso determinato e la restituisca al termine, senza percepire nulla come corrispettivo di tale uso.

Può accadere, tuttavia, che chi ha dato in comodato l'immobile, si ritrovi improvvisamente ad avere necessità di liquidità e, per questo, decida di vendere quell'immobile.

In questo caso il contratto di comodato, anche se è preesistente, non sarà opponibile al nuovo proprietario, con la conseguenza che il comodatario (cioè colui che occupa la casa in virtù del contratto di comodato), sarà costretto a dover lasciare l'immobile.

Il nuovo proprietario dovrà, dunque, inviare una comunicazione nella quale manifesta la propria volontà di disporre del bene e, se il comodatario non libera l'immobile, il nuovo proprietario ha diritto al risarcimento dei danni patiti.


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Genitori separati alle prese con le spese del Battesimo, della Comunione e della Cresima: chi paga e come si ripartiscono?

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L’arrivo della primavera coincide spesso con la stagione delle celebrazioni religiose. Per le famiglie separate, tuttavia, eventi lieti come il Battesimo, la Prima Comunione o la Cresima dei figli possono trasformarsi in terreno di scontro legale, aumentando il conflitto genitoriale. Il nodo del contendere è quasi sempre lo stesso: chi deve pagare le spese per la cerimonia, il ricevimento e i regali?In questo articolo analizzeremo il quadro normativo e i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità per fornire una guida chiara a genitori e professionisti.Il primo punto fermo riguarda la classificazione della spesa. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione e le linee guida dei principali Tribunali italiani (come il Protocollo di Milano e le indicazioni del Consiglio Nazionale Forense), le spese per i sacramenti e i relativi festeggiamenti sono considerate spese straordinarie.A differenza dell’assegno di mantenimento ordinario, che copre i bisogni quotidiani (vitto, abbigliamento di modico valore,utenze,materiale di cancelleria, farmaci da banco ecc.), le spese straordinarie riguardano eventi imprevedibili o eccezionali di rilevante interesse per il percorso educativo e religioso del minore.Trattandosi di decisioni di "maggiore interesse" che incidono sulla sfera educativa e religiosa del figlio, la regola generale prevede che i genitori debbano concordare preventivamente la spesa.Tuttavia, la giurisprudenza recente (si veda Cass. Civ. n. 14564/2023) ha attenuato il rigore di questo principio. Se la spesa è commisurata al tenore di vita della famiglia e risponde all'interesse del minore, il genitore che ha anticipato i costi può richiederne il rimborso pro-quota anche in assenza di un consenso espresso, purché l'altro genitore non abbia manifestato un dissenso motivato tempestivo.Molti decreti di separazione/divorzio prevedono la divisione delle spese straordinarie a metà. Tuttavia, il diritto di famiglia si sta evolvendo verso il principio di proporzionalità: Se esiste una forte disparità economica tra gli ex coniugi, il Giudice può stabilire una ripartizione diversa (es. 70% a carico del genitore più abbiente e 30% all'altro). L'Ordinanza Cass. n. 16322/2025 ha ribadito che il contributo straordinario deve riflettere le reali possibilità economiche delle parti al momento della spesa, superando l'automatismo del riparto paritario se questo risulta iniquo.Non tutto ciò che viene speso per una Comunione è automaticamente rimborsabile. I tribunali distinguono tra spese necessarie concordate e spese voluttuarie: circa le prime, citiamo a titolo di esempio l'abito del minore, offerta per la chiesa, corso di catechismo, bomboniere per i parenti stretti e un pranzo/ricevimento dignitoso. In merito alle seconde, invece, ci riferiamo a festeggiamenti sfarzosi, regali di lusso o servizi fotografici eccessivi.Che succede, quindi in caso in cui le spese programmate unilateralmente siano voluttuarie? In tal caso, se uno dei genitori decide unilateralmente per un ricevimento di lusso, l'altro potrebbe essere tenuto a rimborsare solo la quota relativa a una festa "standard", restando l'eccedenza a carico di chi ha effettuato la scelta.Per ottenere il rimborso, il genitore deve presentare una documentazione fiscale valida. La Sentenza n. 22522/2025 ha confermato che non bastano semplici preventivi o dichiarazioni generiche: occorrono fatture o ricevute che attestino l'effettivo esborso e la pertinenza della spesa con le necessità del figlio.Se un genitore si oppone alla celebrazione per motivi ideologici, il conflitto si sposta dal piano economico a quello della responsabilità genitoriale. In questi casi, il Giudice del Tribunale Ordinario dovrà decidere valutando se la partecipazione al sacramento sia coerente con il percorso di crescita del minore fino a quel momento.Gestire le spese per il Battesimo, la Comunione e la Cresima richiede, in primis, buon senso e, soprattutto, una comunicazione formale preventiva. Inviare un messaggio / e-mail, raccomandata o una PEC con il dettaglio dei costi previsti almeno 30 giorni prima dell'evento resta la soluzione migliore per garantire al figlio un clima di serenità in un giorno così importante e per tutelare il diritto al rimborso. Inoltre, è sempre bene consultare il Protocollo relativo alle spese straordinarie e ordinarie, del proprio Tribunale di competenza.

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Spese straordinarie dei figli minori per corso d'inglese e il principio di proporzionalità nel rimborso: riflessioni alla luce dell’ordinanza n. 17017/2025 della Cassazione

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La regolamentazione delle spese straordinarie dei figli minori rappresenta, da sempre, un tema di delicata interpretazione nel diritto di famiglia italiano. L’art. 337-ter c.c. disciplina la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei figli, prevedendo l’obbligo di contribuzione proporzionale secondo le capacità economiche dei genitori. 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Il giudice deve valutare la rispondenza delle spese all’interesse del minore e al tenore di vita familiare.Tale orientamento richiama un approccio sostanziale, privilegiando la funzione educativa e sociale delle spese piuttosto che il mero formalismo procedurale. Un punto centrale del caso riguardava la qualificazione delle spese sostenute per corsi di lingua inglese. Il Tribunale di Roma le aveva considerate “non necessarie”, escludendo il rimborso. La Cassazione ha censurato tale impostazione per due motivi principali:La motivazione era generica e apodittica, priva di adeguata analisi dell’interesse del minore.La frequenza di corsi di lingua inglese, secondo la Corte, risponde a una consuetudine consolidata nelle famiglie italiane, rappresentando un’integrazione educativa significativa e utile per il percorso universitario e professionale futuro dei figli. La Corte ha, quindi, qualificato tali spese come ordinarie nel contesto dell’educazione dei figli, rendendo legittimo il diritto al rimborso pro quota anche senza preventivo accordo.L’ordinanza n. 17017/2025 sottolinea la necessità di un approccio sostanziale nella valutazione delle spese straordinarie, che può essere sintetizzato come segue:Non è sufficiente rilevare l’assenza di un consenso tra i genitori;Il giudice deve considerare l’effettivo interesse del minore, la natura prevedibile e ordinaria delle spese e la coerenza con il tenore di vita familiare;Spese integrate nella prassi educativa consolidata, come corsi di lingua o attività culturali, possono essere considerate ordinarie e quindi rimborsabili pro quota. Nonostante ciò, la Cassazione evidenzia come permangano orientamenti divergenti in materia, nonché differenze nell’applicazione dei protocolli sui Tribunali territoriali, rendendo opportuna una chiarificazione normativa che distingua chiaramente tra spese ordinarie e straordinarie e definisca i criteri per il rimborso.L’ordinanza n. 17017/2025 costituisce un contributo importante alla giurisprudenza sulle spese straordinarie dei figli, ribadendo la prevalenza dell’interesse del minore rispetto al mero formalismo dell’accordo preventivo tra genitori. L’inclusione di spese come i corsi di lingua inglese nell’ambito delle spese ordinarie evidenzia un approccio pragmatico e adattato alla realtà sociale e culturale contemporanea.Tuttavia, la mancanza di uniformità tra i Tribunali e le divergenze dottrinali suggeriscono la necessità di un intervento legislativo che definisca in maniera chiara i confini tra spese ordinarie e straordinarie e le condizioni per il rimborso. In attesa di tale intervento, i giudici sono chiamati a valutare caso per caso la proporzionalità delle spese sostenute e il loro effettivo beneficio per i figli, mantenendo il principio cardine dell’interesse preminente del minore come guida imprescindibile delle decisioni.

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Le nullità virtuali

7 feb. 2023 tempo di lettura 5 minuti

Una delle questioni più rilevanti in tema di contratti è quella sulla nullità di cui è menzione all'art. 1418 c.c., intesa come difetto di validità o species della categoria più generale delle invalidità negoziali, tale da comportare una perdita di efficacia ab origine a carico della fattispecie negoziale. La nullità in sè è distinta tanto dalla inesistenza, quanto dalla annullabilità e non solo, rispetto a quest'ultima, per ragioni sistematiche, ma soprattutto per diversi ordini di tutela rispetto ai quali l'una come l'altra categoria di invalidità sono funzionali: infatti, l'annullabilità di un negozio è associata ad un incapacità di uno dei contraenti, ovvero alla sussistenza di uno dei vizi del consenso di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., quali l'errore, la violenza o il dolo, mentre l'inesistenza consegue ad un vizio così grave da rendere il negozio di per sé non profilabile in capo alle parti per assenza di requisiti minimi fondamentali.Come noto, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico a carattere patrimoniale. All'interno del Libro IV del codice civile, il contratto è inserito non soltanto sotto il profilo della disciplina generale e speciale, con riferimento ai contratti nominati, ma anche quale fonte dell'obbligazione ex art. 1173 c.c., che, a tal riguardo, accoglie un sistema aperto di fonti, laddove, accanto al contratto ed al fatto illecito, annovera le cc.dd. variae causarum figurae, ossia tutti quegli atti o fatti idonei a produrle, in conformità alle norme dell'ordinamento giuridico.In questo modo, il legislatore del 1942 ha avallato l'impostazione propria del giureconsulto Gaio che, nelle sue Institutiones, propose un sistema di fonti delle obbligazioni alternativo rispetto a quello risultante dal Libro delle Institutiones contenuto nel Corpus Iuris Civilis dell'Imperatore bizantino Giustiniano, per il quale, accanto al contratto ed al delitto, annoverava altresì figure quali il quasi contratto ed il quasi delitto.Una delle ragioni che sottende una simile scelta metodologica risiede sicuramente nelle difficoltà interpretative oggettivamente riscontrabili, nell'ambito dell'odierno sistema giuridico, nel trovare una valida collocazione, specialmente a livello sistematico, in ordine a figure quali il quasi contratto od il quasi delitto.Ciò detto, il legislatore del '42, oltre ad aver sancito il noto principio di autonomia privata, quale precipitato del principio costituzionale di libertà di iniziativa privata ex art. 41, comma 1 Cost., individua all'art. 1325 gli elementi essenziali del contratto, la cui assenza o illiceità comportano inevitabilmente una nullità a carattere strutturale della complessiva fattispecie contrattuale, ai sensi dell'art. 1418, comma 2 c.c.Si tratta, infatti, delle nullità comminate in caso di illiceità della causa, intesa come scopo pratico perseguito dai contraenti, ex art. 1343 c.c., ovvero per impossibilità del suo oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.A norma dell'art, 1418 c.c., infatti è possibile distinguere almeno tre tipologie di nullità: le nullità testuali, le nullità strutturali e le nullità virtuali.Le prime si riferiscono alle categorie di nullità espressamente previste da norme di legge, quali l'art. 468 c.c., che sanziona con la nullità qualsivoglia accordo diretto a regolamentare una successione mortis causa non ancora aperta. Un altro esempio al riguardo è il noto art. 2744 c.c., che impone il divieto di patto commissorio, ossia sanziona con la nullità qualsivoglia accordo col quale si convenga che, in mancanza del pagamento di credito garantito da pegno od ipoteca, la proprietà della cosa, ipotecata o data in pegno, passi al creditore.Come già anticipato precedentemente, le nullità strutturali colpiscono il contratto nei suoi elementi essenziali, quindi interessano la causa, l'oggetto o la forma negoziale, contrariamente a quanto accade, appunto, per le cc.dd. nullità virtuali, in ordine alle quali l'art. 1418 comma 1 si limita a sancire: "il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente".Per una corretta interpretazione della norma in esame, è necessario innanzitutto interrogarci sulla portata della norma imperativa e, in particolare, sul criterio di individuazione e perimetrazione che consenta che distinguerle ai fini della comminatoria di nullità.Sicuramente un primo criterio discretivo fa perno sulla inderogabilità del relativo dispositivo ovvero sulla indisponibilità da parte dei privati; tuttavia, secondo giurisprudenza di legittimità costante, la sola inderogabilità non è sufficiente al fine di individuare e distinguere una norma imperativa, nel senso di cui è menzione all'art. 1418 comma 1 c.c., dovendo la medesima essere posta altresì a tutela di interessi generali o superindividuali, come tali estranei agli interessi particolari dei contraenti.A tal proposito, è opportuno richiamare due distinti tesi che si sono contese il campo almeno fino ad una pronuncia nomofilattica della Corte di legittimità del 2007: secondo una ricostruzione alternativa a quella tradizionale, che fa perno sul principio di non interferenza tra regole di condotta e regole di validità negoziale (di guisa che per le prime vi sarà solo una responsabilità della parte contraente, giammai una forma di invalidità, salve le eccezioni di legge), si realizzerebbe una nullità virtuale in tutte quelle ipotesi per le quali, pur in presenza di una regola di condotta quale quella che impone alle parti contraenti l'osservanza del dovere di buona fede oggettiva (artt. 1337 e 1375 c.c.), la medesima sia posta a tutela di interessi collettivi o superindividuali, come già precisato, con la conseguenza che anche la violazione di una regola di condotta può essere causa di nullità negoziale, purché si abbia riguardo all'interesse sotteso e protetto dalla norma imperativa, in termini di interesse pubblico.E' evidente che tale soluzione rischia di ampliare a dismisura l'ambito di discrezionalità dell'interprete, tanto è vero che, ai fini dell'esatta perimetrazione del carattere imperativo della norma la cui violazione importerebbe nullità del contratto ex art. 1418 comma 1 c.c., si richiede altresì che la norma di condotta presenti un contenuto preciso e puntuale.Sull'onda di questo filone, è possibile individuare alcuni orientamenti anche del Giudice delle Leggi, a titolo esemplificativo in tema di caparra confirmatoria iniqua, che riconnettono la nullità anche a violazioni di regole di condotta, quali il rispetto in capo ai contraenti dei canoni di buona fede pre-negoziale o esecutiva, ove quel dato comportamento così sanzionato si sia tradotto in un vero e proprio approfittamento di una condizione di particolare profilantesi in capo a taluno dei contraenti, con conseguente intollerabilità della fattispecie all'interno dell'ordinamento giuridico, poiché non rispondente ad interessi meritevoli di tutela, secondo la nota clausola generale contenuta nell'art. 1322 c.c., fatto salvo il generale rimedio della rescissione per lesione ultradimidium di cui è menzione all'art. 1448 c.c.

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No all'assegno di divorzio per l'ex coniuge che ha rinunciato alla carriera per scelta personale

24 ago. 2022 tempo di lettura 2 minuti

L'assegno di mantenimento e quello divorzile rappresentano un tema spinoso su cui giornalmente si scontrano, purtroppo, decine di famiglie italiane nelle aule di Tribunale. Ancor più problematica diventa la questione allorquando un coniuge, in costanza di matrimonio, ha fatto la bella vita, traendo beneficio dagli introiti del partner, e poi, in caso di separazione, pretende di mantenere un adeguato tenore di vita.Da sempre abbiamo sostenuto che un tale orientamento, oltre che ad essere moralmente scorretto, assume connotati a dir poco paradossali e ci siamo sempre scagliati contro le ingiustizie sperequative del nostro diritto di famiglia, che spesso non rende giustizia alla verità. Ad onor del vero, la crociata contro mantenute e mantenuti ha iniziato a fare breccia nelle coscienze della Giurisprudenza di merito e, di recente, anche in quella di legittimità. Ed invero, una recentissima sentenza della Suprema Corte ha ribadito un principio che aveva già trovato applicazione negli anni passati, e cioè che Perde il diritto all'assegno divorzile chi, in costanza di matrimonio, sceglie di fare la bella vita, rinunciando alla carriera nonostante la colf che bada a casa e figli (Cass. 18697/2022). la ragione di tale decisione si basa, infatti sulla natura dell'assegno divorziale, che presuppone l'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (…). Tanto premesso, e come già sottolineato in passato (Cass. 11504/2017), l'indagine sull'an debeatur dell'assegno divorzile in favore del coniuge richiedente non va ancorata al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma quello dell'autosufficienza economica, ma alla luce del contributo fornito alla creazione e all'incremento del patrimonio familiare. Pertanto, chi ha fatto la bella vita a casa senza nemmeno occuparsi dei figli e della casa (compiti, questi, affidati alla colf), nulla ha fatto per la creazione del patrimonio e nulla deve avere in caso di divorzio. Un passo avanti verso un diritto di famiglia più umano e più rispettoso della proprietà privata.

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