Egregio Avvocato
Pubblicato il 16 dic. 2020 · tempo di lettura 4 minuti
L’ordinamento penale italiano si trova costantemente a dover rispondere a nuove esigenze di tutela e a dover prevedere nuove fattispecie di reato: riesce a stare al passo con i tempi e affrontare le questioni riguardanti la rivoluzione digitale in atto da anni?
1. Cosa è il profilo fake?
2. Come reagisce l’ordinamento penale italiano?
3. Nel concreto come si comportano i giudici?
4. Cosa può fare il cittadino vittima di un furto di identità e di immagini?
Accade ormai quotidianamente di conoscere una persona e di rimanervi in contatto grazie ai social network o, ancora più spesso, di conoscerla direttamente sul web. Al di là dello scambio di numeri telefonici, oggi, il cd. “nickname” del profilo social rientra tra le prime informazioni di cui si viene a conoscenza, così da poter reciprocamente aggiungersi e seguirsi sui vari social network.
Da più di un decennio, infatti, social network come Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn (solo per citare i più comuni) hanno avuto una diffusione tale da rendere reale e concreta la famosa, e anche famigerata, “rivoluzione digitale”: tutti connessi, tutti collegati, a prescindere dal luogo in cui ci si trova, dalla lingua che si parla, e dall’età che si ha.
Se da un lato questa profonda digitalizzazione ha sicuramente diversi lati positivi, permettendo una connessione costante tra persone distanti e una maggiore facilità di contatto, dall’altro lato ha comportato anche una maggiore facilità nella commissione di reati, primo fra tutti il furto di identità e il furto di immagini.
1 - Cosa è il profilo fake?
Non solo ai soggetti famosi, ma anche e soprattutto alle persone comuni, può succedere di essere vittima di furto di identità e di immagini, mediante le quali viene creato un cd. “profilo fake” (lett. profilo falso).
Il profilo fake, infatti, si può manifestare in due modi: è sia quel profilo social che associa un nome (spesso di fantasia) a delle immagini, le quali appartengono, invece, ad una persona reale rimasta vittima di furto di immagini; sia quel profilo che, pur avendo il nome reale associato alle immagini reali di una persona, viene gestito – ad insaputa di quest’ultima – da soggetti terzi in modo illegittimo.
2 - Come reagisce l’ordinamento penale italiano?
Nonostante sia un fenomeno ormai molto diffuso, il codice penale non ha ancora previsto una disposizione ad hoc, considerando la creazione del profilo fake punibile solo se ricondotta in altre fattispecie tradizionali, tra cui l’art. 494 c.p. sulla “sostituzione di persona” e l’art. 640-ter c.p. sulla “frode informatica”.
Nella sostituzione di persona (art. 494 c.p.) un soggetto si sostituisce ad un altro illegittimamente e di nascosto, con il fine di indurre i terzi in errore e ricavarne un vantaggio personale, non necessariamente economico. Per questa condotta la pena è la reclusione in carcere fino ad un anno.
Nella frode informatica (art. 640-ter co. 3 c.p.), invece, il furto o l’indebito utilizzo dell’identità digitale altrui è un’aggravante del reato base di frode informatica, secondo il quale chiunque altera il funzionamento di un sistema informatico o interviene senza diritto su dati e informazioni per procurare a sé un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 600 a 3.000 euro.
3 - E nel concreto come si comportano i giudici?
Non essendo prevista una disposizione penale ad hoc, non sono chiari i termini e i confini della fattispecie di reato, sulla quale è intervenuta, anche recentemente, la Corte di Cassazione.
Con una prima sentenza nel 2014 la Corte aveva stabilito che il reato si configura anche solo mediante la creazione di un account su un social network con un nickname di fantasia, associandolo però all’immagine di un’altra persona. Non è dunque necessario utilizzare anche il nome proprio del soggetto ritratto in foto.
Con una seconda sentenza all’inizio del 2020, la Cassazione ha peraltro stabilito che il furto di identità attraverso i social, qualora si tratti di un “episodio isolato”, non è punibile per particolare tenuità (e quindi per applicazione dell’art. 131-bis c.p.)
Sebbene la giurisprudenza cerchi, quindi, di rimediare alle lacune legislative, un intervento riformatore e di attuazione del codice penale alle nuove esigenze di tutela appare auspicabile.
4 - Cosa può fare il cittadino vittima di un furto di identità e di immagini?
La prima cosa che può fare la vittima è quella di segnalare allo stesso social network il furto di identità e di immagini mediante l’apposita sezione “segnala profilo”. In questo modo il social network viene immediatamente avvisato che è stata posta in essere una condotta illecita da uno degli utenti. Tuttavia, la sola tutela fornita dai vari social network con le mere “segnalazioni” non sembra affatto sufficiente.
Il cittadino, poi, può ricorrere all’autorità giudiziaria, in particolare la Polizia Postale, ove può sporgere denuncia non appena scopre il fatto, stampando e/o “screenshottando” gli elementi ritenuti utili per provare il reato. L’inquadramento del fatto nel reato di sostituzione di persona o in quello di frode informatica è rimesso al giudice.
Infine, la vittima può formulare una richiesta al Garante della Privacy, grazie alla tutela riconosciuta dal cd. GDPR: Regolamento Europeo della Privacy, entrato in vigore nel maggio 2018. Invero, se il social network non risponde alla richiesta dell’utente vittima di furto o non cancella i dati, sarà possibile presentare un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, il quale potrà ordinare allo stesso social network di non effettuare alcun ulteriore trattamento dei dati riferiti all'interessato e oggetto del profilo fake.
Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
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Egregio Avvocato
28 lug. 2023 • tempo di lettura 3 minuti
In Italia, il reato di revenge porn è disciplinato dall'articolo 612-bis del Codice Penale, che prevede la seguente incriminazione:"Chiunque diffonde, con qualsiasi mezzo, immagini o sequenze audiovisive idonee a ledere l'onore o la reputazione della persona rappresentata, ovvero a violare la privacy della stessa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.Se il fatto è commesso nei confronti di persona offesa dal reato di violenza sessuale di cui agli articoli 609-bis, 609-ter o 609-quater, la pena è della reclusione da uno a sei anni.Salve le ipotesi di cui all'articolo 617, primo comma, la stessa pena si applica a chiunque detiene, acquista o si procura immagini o sequenze audiovisive di cui al primo comma."In sostanza, il reato di revenge porn consiste nella diffusione, con qualsiasi mezzo, di immagini o sequenze audiovisive idonee a ledere l'onore o la reputazione della persona rappresentata, ovvero a violare la sua privacy. La pena prevista per questo reato va dalla reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. La pena può essere aumentata se il fatto è commesso nei confronti di una persona già offesa dal reato di violenza sessuale. Inoltre, è prevista la stessa pena per chiunque detiene, acquista o si procura immagini o sequenze audiovisive di revenge porn.Il revenge porn è una forma di violenza sessuale digitale che consiste nella diffusione di immagini o video intimi di una persona senza il suo consenso. Spesso, le immagini o i video sono stati originariamente scattati o registrati durante una relazione intima consensuale, ma vengono divulgati dopo la fine della relazione o in seguito ad una vendetta o un ricatto.Il revenge porn si manifesta attraverso la pubblicazione di immagini o video intimi su internet, sui social network, sui siti di condivisione di file o tramite messaggi privati. La vittima può essere individuata attraverso il nome completo, l'indirizzo, il luogo di lavoro o altre informazioni personali.Per difendersi dal revenge porn, è importante adottare alcune misure preventive, come non condividere immagini o video intimi con altre persone e proteggere la propria privacy sui social network e sui siti di incontri. In caso di divulgazione di immagini o video intimi, la vittima deve raccogliere prove della diffusione, come screenshot, e rivolgersi alle autorità competenti per segnalare l'accaduto e denunciare il reato.Le soluzioni per affrontare il revenge porn possono variare a seconda del caso specifico. In alcuni casi, la vittima può ottenere la rimozione delle immagini o dei video dalla piattaforma su cui sono stati pubblicati. In altri casi, può essere necessario ricorrere alla via legale per ottenere giustizia e risarcimento.In Italia, il revenge porn è considerato un reato e viene punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da 1.000 a 10.000 euro. Inoltre, il responsabile è tenuto al risarcimento dei danni causati alla vittima. La legge prevede anche la possibilità di ricorrere alla procedura del "diritto all'oblio", che consente di chiedere la rimozione delle informazioni personali diffuse in modo illecito su internet.
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26 feb. 2024 • tempo di lettura 7 minuti
BOMBE MENTALIL’obiettivo è indurre malattie mentali o semplicemente spingere a comportamenti che ne imitano i sintomi.Le psico-bombe possono essere mutate in candidati manciuriani o assassini programmati. L’ingegneria sociale ne può fare uso in molti modi per manipolare le leggi e i media. Quindi, ad esempio, se un ingegnere sociale volesse rendere illegali le armi, potrebbe innescare molte psico-bombe che fanno uso di armi da fuoco. L’opinione pubblica verrebbe terrorizzata dalle storie dei media e verrebbe indotta ad approvare leggi per criminalizzare le armi. Le psico-bombe che incutono terrore sono anche utili per fare in modo di convincere i cittadini a rinunciare ai propri diritti e alla propria privacy. Vengono spesso anche utilizzati per distrarre l’attenzione da fatti più pertinenti e importanti.I gruppi della CIA e del Dipartimento della Difesa che programmano le persone per queste operazioni illegali clandestine spesso si definiscono satanisti. Ci sono molte ragioni per questo, oltre a una storia di copertura e a fare in modo di confondere l’obiettivo. La bibbia satanica parla di creare capri espiatori.Chiunque scriva o parli di questi argomenti viene attaccato da psico-bombe che sono portate a credere che lo scrittore o l’oratore faccia parte della cospirazione ed che sia coinvolto nella loro tortura. Coloro che non parlano di queste atrocità e che dovrebbero esserne al corrente, sono i colpevoli.La destabilizzazione della personalità usando questi metodi crea psico-bombe. Questi possono essere riconosciuti nelle persone che commettono massacri. Destabilizzare la personalità anni prima che un assassino programmato o una psico-bomba venga innescata, aiuta a creare il record storico da usare per la “plausibile negabilità”. Gli obiettivi delle reali missioni di simulazione operativa usando persone a caso vengono screditati nelle notizie come persone con una storia di instabilità che risale a decenni prima e che imitano le “malattie mentali”. È in parte vero che la persona è vittima di un “virus mentale” che causa o imita le malattie mentali in questi esperimenti, ma ciò che l’opinione pubblica non viene mai a sapere, è cosa la causa. Ci sono fattori ambientali e genetici che possono causare malattie. Naturalmente ci sono difetti mentali naturali derivanti da esperienze di vita, collegamenti fisici e squilibri chimici, ma quelli che fanno notizia sono quasi sempre legati agli hacker della mente. L’obiettivo della creazione di una psico-bomba è che quest’ultima uccida e distrugga il più possibile nella comunità e nell’ambiente circostante senza, all’apparenza, avere un vero obbiettivo. Soggettivamente, il soggetto pensa che questo sia l’unico modo per cambiare la situazione e per attirare l’attenzione dei media sul proprio messaggio. Questo è un metodo per creare terrorismo. Il terrorismo viene poi utilizzato per creare il cambiamento.Le psico-bombe vengono usate di solito per causare caos e atti “casuali” di omicidi di massa. Ciò consente alla nazione dietro alla programmazione di non essere accusata di sponsorizzare il terrorismo, anche domestico, in modo da giustificare una maggiore “protezione” da parte del governo e la perdita delle libertà. Le persone non si oppongono perché pesano che la sicurezza sia più importante della libertà. Si tratta di un algoritmo fondamentale e istinto che spinge a protegge i propri figli e consente alle specie di sopravvivere. Questi algoritmi possono essere utilizzati anche per ottenere più potere e influenza.Il depatterning viene usato per rimuovere ogni senso della vita e speranza. Ciò è necessario per le operazioni sotto falsa bandiera (false flag) e per creare un intenso ideale/motivo come viene fatto dai programmatori di attentatori suicidi usando la religione o il patriottismo estremo per convincerli. Si tratta di cancellare gli istinti di sopravvivenza.Il Mind Hacking Strategy Group ha studiato come disinnescare una psico-bomba o almeno reindirizzarla verso i loro veri nemici. È pericoloso creare questi individui che stanno per esplodere, perché possono essere utilizzati da altre organizzazioni/governi e venire riprogrammati per un’altra missione.Assassini programmatiIl concetto degli assassini programmati è stato reso popolare dal film e dal libro “The Manchurian Candidate”. L’idea di base è far avvicinare l’assassino programmato all’obbiettivo per poi attivarlo per commettere un omicidio. Uno di questi programmi della CIA si chiamava Artichoke. Il progetto Artichoke creò soggetti dell’età di circa 35 anni, socievoli e istruiti. L’obiettivo era far sì che i soggetti uccidessero un leader politico, incluso uno negli Stati Uniti, se non ne fossero stati identificati altri. Le dimensioni e la portata di questi fatti non sono mai state rivelate né i risultati di tali esperimenti.Nessuno accetterebbe mai volontariamente di prostituirsi per un’agenzia che non li paga. La maggior parte delle persone non è in grado di uccidere, nemmeno per legittima difesa. La creazione di una doppia personalità patologica è uno degli obiettivi principali di questi programmi della CIA. Questo è il motivo per cui molte donne vengono usate per il condizionamento basato sul trauma e la creazione di personalità multiple. Le “femme fatales” sono più utili nell’industria delle spionaggio. Solo una piccola percentuale di coloro che vengono brutalizzati sviluppa personalità multiple e vengono ulteriormente programmati.L’idea è di creare sociopatici che eseguono comandi ma che siano in grado di integrarsi nella maggior parte dei gruppi sociali con facilità usando il fascino e non richiedono alcun pagamento se non l’opportunità di eseguire gli ordini di qualcun altro o contro la propria volontà/conoscenza.Come vengono creati gli assassini programmati? Lo stato cosciente è diviso e condizionato dalle emozioni. Durante uno stato alterato e tortuoso, forzano la visualizzazione degli eventi che i programmatori vogliono che vengano eseguiti. È la stessa cosa di come quando gli atleti visualizzano le loro abilità più e più volte prima di eseguirle effettivamente. Un assassino programmato è costretto a visualizzare ripetutamente l’assassinio dei propri obiettivi utilizzando diversi metodi che gli vengono insegnati durante la programmazione.Gli agenti e gli assassini dormienti vengono chiamati tali perché rimangono in stasi, zombificazione o stato alterato, fino a quando vengono usati e attivati quando necessario. Le cellule dormienti terroristiche operano in modo simile, tranne per il fatto che si sono offerte volontarie per la loro missione. Il termine terrorista è solo una formalità. Molti soldati e assassini programmati creati dagli Stati Uniti vengono utilizzati in operazioni sotto falsa bandiera fatte passare per terrorismo dai media ma talvolta vanno contro coloro che li hanno creati. La serie di film e libri, Borne Identity, lo illustra da un punto di vista hollywoodiano.La differenza tra psico-bombe e gli assassini programmati è semplicemente la selezione di particolari atti di distruzione o di persone da uccidere. L’esperienza soggettiva dell’assassino programmato può essere completamente diversa nel movente da quella prevista dai normali crimini passionali. Gli assassini di John Lennon e del presidente Ronald Reagan sono esempi di assassini programmati che non avevano una ragione comprensibile apparente per la loro azione violenta. Quindi li chiamiamo pazzi. Ci sono stati diversi tentativi falliti da parte della CIA in passato di creare uno psico-assassino ossessionato dall’amore delirante. Questi non fanno mai notizia. In effetti, questi tipi di assassini sembrano avere più successo nel portare a termine la loro missione rispetto all’illusione diretta indotta dall’odio artificiale. Inoltre, gli assassini che sono stati hackerati mentalmente con successo sembrano non essere consapevoli della tecnologia e di ciò che controlla i loro pensieri. I progetti di hacking mentale a cui viene detto usando la tecnologia “voice to skull (V2k)” che sono proprietà del governo non sembrano abbastanza idonei per venire innescati sebbene molti ne parlino. L’Oklahoma bomber potrebbe essere l’eccezione.Gli assassini programmati vengono creati dal governo per un particolare obiettivo da uccidere sotto comando ipnotico e generalmente non si suppone che ricordino l’atto dopo averlo commesso per via dell’utilizzo di una tecnica per dividere le loro personalità e creare “alter” dissociati. Ciò consente loro di superare i test del poligrafo e simili.Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.comEsperto e Docente in Diritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente in Criminologia e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, ausiliario del Giudice, CTU e CTP, Editori e Giornalisti European news Agency
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5 set. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Abstract: Nel caso in cui all’imputato venga contestato il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, ex art. 73 co. V del D.p.r n. 309 del 1990, è esclusa la possibilità di confiscare le somme di denaro, in quanto non costituiscono il profitto del reato.1 – Il principio di diritto.Con la sentenza n. 30861 del 13 luglio 2022, la quarta sezione della Suprema corte di cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui “ove venga ravvisata l’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73co. V del D.p.r. n. 309/90, è possibile procedere alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 240 co. 1 del codice penale”. 2 – Il fatto.Il difensore del sig. M. B. proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con la quale, oltre ad irrogare la pena principale, ordinava altresì la confisca della somma di € 5.590,00 precedentemente sottoposta a sequestro.La somma di denaro oggetto di sequestro veniva rinvenuta in parte all’interno dell’abitazione, ed in parte nel vano sottosella del motorino di sua proprietà.La sentenza gravata considerava detta somma di denaro quale provento-profitto della cessione onerosa a terzi dello stupefacente, su una base prettamente indiziaria (mancata giustificazione della provenienza, dal possesso di un’agenda con annotati nomi di persone e cifre, assenza di attività lavorativa lecita).3 – La sentenza.L’approdo giurisprudenziale in commento, riprendendo quelli che sono gli orientamenti ormai consolidati sul tema (C. Pen. Sez. IV, n. 40912/16, Rv. 267900; C. Pen. Sez. VI, n. 55852/17, Rv. 272204), parte dal presupposto secondo cui “in caso di contestazione del reato ex art. 73 co. V del D.p.r. n. 309/90, è possibile procedere a confisca del denaro solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 240 c.p. e non ai sensi degli artt. 85-bis (D.p.r. n. 309/90) o dell’art. 240-bis del codice penale”.Come noto, l’art. 240 c.p. opera esclusivamente con riferimento al provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non può, a contrario, avere ad oggetto i proventi di altre eventuali condotte antigiuridiche, estranee alla dichiarazione di responsabilità.Orbene, secondo il Supremo consesso per poter confiscare le somme di denaro trovate in possesso dell'imputato è necessario, quindi, accertare l’esistenza del nesso di pertinenzialità fra la somma di denaro rinvenuta e il reato ascritto all’imputato; ne consegue che, venendo a mancare i presupposti applicativi dell’art. 240 c.p., non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato.
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16 ago. 2023 • tempo di lettura 5 minuti
La prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 10 novembre 2022, ha condannato all’unanimità l’Italia per una violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il caso ha riguardato la presunta violazione da parte dello Stato italiano del suo dovere di proteggere e assistere la ricorrente e i suoi due figli durante gli incontri organizzati con il padre di questi ultimi – tossicodipendente e alcolista – accusato di maltrattamenti e minacce contro la donna, nonché la decisione dei tribunali nazionali di sospendere la responsabilità genitoriale della stessa, considerata un genitore “ostile agli incontri con il padre”. La madre dei bambini aveva adotto quale motivazione per non partecipare a tali incontri i precedenti fatti di violenza subiti e la mancanza di sicurezza degli stessi. In particolare, i ricorrenti hanno sottolineato che gli incontri non si sono svolti nelle condizioni di “protezione rigorosa” prescritta dalle autorità competenti, circostanza che li ha esposti a ulteriori violenze. Inoltre, la donna ha lamentato di aver subito una vittimizzazione secondaria in violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione, essendo stata ritenuta un genitore non cooperativo e privata della sua potestà genitoriale.La Corte Europea - tenuto conto della giurisprudenza in materia (cfr. Remetin c. Croazia (n. 2), n. 7446/12, §67, 24 luglio 2014) e della natura delle censure sollevate dai ricorrenti - ha ritenuto che il caso di specie dovesse essere esaminato dal solo punto di vista dell’art. 8 della Convenzione, nella misura in cui stabilisce che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare […]”. Preliminarmente, i giudici di Strasburgo hanno ricordato che la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente ha interferito con il suo diritto al rispetto della vita familiare (mutatis mutandis R.M. c. Lettonia, n. 53487/13, § 102, 9 dicembre 2021). Tale ingerenza viola l’art. 8 della Convenzione, a meno che non sia “a norma di legge”, persegua uno o più scopi legittimi di cui al comma 2, e non possa essere considerata un provvedimento “necessario” in una società democratica. Per quanto riguarda la vita familiare di un bambino, vi è attualmente un ampio consenso – anche nel diritto internazionale – sull'idea che in tutte le decisioni riguardanti i bambini, il loro interesse superiore deve avere la preminenza (Strand Lobben e altri c. Norvegia [GC], n. 37283/13, § 207, 10 settembre 2019, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 135, CEDU 2010, e X c. Lettonia [GC], n. 27853/09, § 96, CEDU 2013). Nei casi in cui gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori sono in conflitto, l'art. 8 richiede alle autorità nazionali di trovare un giusto equilibrio tra tutti gli interessi, attribuendo particolare importanza all'interesse superiore del figlio, che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori (cfr., ad esempio, Sommerfeld c. Germania [GC], n. 31871/96, § 64, CEDU 2003-VIII, nonché i riferimenti ivi citati). Nel caso di specie, per quanto riguarda i due bambini, la Corte ha osservato che, nonostante le ripetute segnalazioni ricevute sin dal 2015, il Tribunale per i Minorenni non ha sospeso i contatti fino a novembre 2018. In tale lasso temporale, i minori hanno dovuto incontrare il padre in un ambiente instabile che non ha favorito il loro sviluppo pacifico, nonostante le autorità competenti sapessero che l’uomo non seguiva più il suo programma di disintossicazione dalla droga e che il procedimento penale a suo carico per maltrattamenti era pendente. La Corte, dunque, non ha compreso perché il Tribunale per i Minorenni, abbia deciso di proseguire con le sessioni di contatto anche se il benessere psicologico, l’equilibrio emotivo e l'incolumità dei bambini non erano garantiti: in nessuna fase è stato valutato il rischio a cui sono stati esposti e nelle decisioni dei giudici nazionali non è emersa la dovuta attenzione in merito al loro interesse superiore, prevalente rispetto a quello del padre a continuare con le sessioni di incontro. La Corte ha anche preso atto della constatazione della Corte d'Appello di Roma secondo cui il padre, attraverso il suo comportamento aggressivo, distruttivo e sprezzante durante le sessioni, ha mancato al suo dovere di garantire uno sviluppo sano e sereno dei bambini. Ciò ha comportato una violazione dell'art. 8 della Convenzione nei confronti di entrambi i bambini. Per quanto riguarda la madre dei bambini, la Corte ha ritenuto che le decisioni dei tribunali interni di sospensione della sua responsabilità genitoriale non avessero tenuto conto delle difficoltà connesse alle sessioni di contatto e delle evidenziate condizioni di precarietà. Inoltre, nella sua relazione sull'Italia, il GREVIO (il Gruppo di esperti indipendenti del Consiglio d’Europa incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Convenzione di Istanbul) ha sottolineato che la sicurezza del genitore non violento e dei figli devono essere un fattore centrale quando si decide sull'interesse superiore del minore in relazione all'affidamento e alle modalità di visita. GREVIO ha anche osservato che i tribunali nazionali non hanno tenuto conto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul. La Corte Europea ha condiviso le preoccupazioni del GREVIO circa l'esistenza di una pratica diffusa da parte dei tribunali civili di considerare “non collaborative”, e quindi “madri non idonee” meritevoli di sanzioni, le donne che adducono il problema della violenza domestica quale motivo per non partecipare alle sessioni di contatto tra i propri figli e il loro ex partner, e per non accettare l'affidamento condiviso o il diritto di visita. Alla luce di quanto precede, i giudici europei hanno ritenuto che le autorità giudiziarie italiane non abbiano fornito ragioni pertinenti e sufficienti a giustificare la loro decisione di sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente tra il maggio del 2016 e il maggio del 2019, in quanto basata su un esame non approfondito della reale situazione della donna e sulla sua presunta ostilità nei confronti dell’ex partner. Pertanto, la Corte Europea ha riscontrato una violazione dell’art. 8 della Convenzione anche nei confronti della madre dei bambini.Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com
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