Egregio Avvocato
Pubblicato il 4 giu. 2021 · tempo di lettura 3 minuti
Nel 2012 è stata introdotta la società a responsabilità limitata semplificata con l’obiettivo di favorire l’imprenditoria giovanile. Nota come “S.r.l.s” e conosciuta soprattutto per la singolare caratteristica di poter essere costituita con solo 1 euro di capitale sociale.
Quali sono le altre agevolazioni previste? A distanza di quasi 10 anni dall’introduzione possiamo ritenere raggiunto l’obiettivo del Legislatore?
1. Cos’è la S.r.l.s.?
2. Come costituirla e quali requisiti sono richiesti?
3. Solo vantaggi?
1 - Cos’è la S.r.l.s.?
La società a responsabilità limitata semplificata è disciplinata all’articolo 2463-bis del codice civile e può essere definita come la “sorella minore” della società a responsabilità limitata, che si affianca agli altri due tipi di società di capitali previsti dal nostro ordinamento giuridico, la società per azioni e la società in accomandita per azioni.
La S.r.l.s. è stata introdotta al fine di risollevare l’economia nazionale facilitando l’ingresso sul mercato di una nuova generazione di giovani imprenditori. Infatti, oltre a garantire la responsabilità limitata dei soci (come qualsiasi società di capitali), richiede minimi esborsi iniziali: se prima del 2012 per costituire una società di capitali era necessario versare un capitale minimo di partenza di almeno 10.000 euro, per le S.r.l., o 50.000 euro, per le S.p.a., oggi con la S.r.l.s. è sufficiente versare solo 1 euro!
2 - Come costituirla e quali requisiti sono richiesti?
La società a responsabilità limitata semplificata non richiede particolari requisiti iniziali e tutto quanto necessario è analiticamente indicato all’art. 2463-bis c.c.. Nello specifico:
3 - Solo vantaggi?
L’atto costitutivo della S.r.l.s., nonostante richieda l’intervento obbligatorio del notaio, è esente dal pagamento degli onorari notarili, nonché da diritti di bollo e di segreteria. In altri termini, alla costituzione si dovranno pagare i soli costi di registrazione all’Agenzia delle Entrate e d’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese. Tuttavia, non sono previsti vantaggi né fiscali né di contabilità, applicandosi, dunque, la medesima disciplina prevista per la S.r.l. ordinaria.
L’assenza di ulteriori agevolazioni ha portato molti osservatori del diritto e dell’economia a rimanere in parte delusi dall’intervento legislativo, evidenziando come gli unici benefici si concentrino nella sola fase costitutiva della società. L’iniziativa giovanile sebbene agevolata nella fase di formale costituzione, non troverebbe alcun sostegno nel successivo esercizio dell’impresa. La S.r.l.s., già dal primo esercizio sociale, sostiene infatti gli stessi costi di gestione di una S.r.l. ordinaria e la bassa patrimonializzazione, se da un lato risulta un vantaggio per dare inizio all’attività sociale, dall’altro può incidere sulla credibilità economica dell’impresa rendendo ancora più arduo il ricorso al credito.
Eppure, con uno sguardo ottimista e di sistema, la società a responsabilità limitata semplificata coniugata con la disciplina premiale prevista per le società che assumono la qualifica di Start up innovativa potrebbe risultare un utile strumento per l’imprenditoria giovanile.
Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
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Egregio Avvocato
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nonostante siano comunemente usati come sinonimi, i due termini hanno significati ben diversi:“Risolvere” il contratto significa scioglierlo, farlo venire meno se si verificano eventi che ne impediscono la prosecuzione: perché una delle parti non adempie, perché è impossibile eseguire la prestazione o questa è divenuta eccessivamente onerosa, per volontà delle parti stesse o in altri casi specifici previsti dalla legge.Il contratto invece si “rescinde” in casi del tutto eccezionali e anomali, cioè quando il contratto è concluso in stato di pericolo ed a condizioni inique oppure quando una parte versava in condizione di bisogno e vi sia una notevole sproporzione tra i valori delle prestazioni pattuite (una vale più del doppio dell’altra).
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Egregio Avvocato
7 giu. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La fase patologica del contratto si realizza nel momento in cui i rapporti tra le parti si sono deteriorati, con il conseguente inadempimento da parte del soggetto debitore della prestazione.La parte creditrice ha diritto di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento chiamato decreto ingiuntivo, per la cui emissione il nostro ordinamento richiede che il credito che si pretende di ottenere abbia determinati requisiti: deve risultare da prova scritta, deve essere liquido (cioè determinato nel suo ammontare) ed esigibile (cioè deve essere già scaduto, in modo che il creditore possa pretenderne il pagamento).Occorre ricordare, infine, che il decreto ingiuntivo può essere richiesto anche quando la prestazione cui è tenuto il debitore abbia ad oggetto una determinata quantità di cose fungibili, cioè quei beni che possono essere facilmente sostituiti da altri di identica utilità (uno per tutti il denaro), oppure una cosa mobile determinata, cioè ben individuata.Detto questo, sembrerebbe semplice, ma in realtà al creditore non basta attenersi a tutti questi requisitiE', altresì, necessario che non ponga in essere alcuni comportamenti, che potrebbero dilatare enormemente i tempi del recupero del suo credito.Sussiste, infatti, un divieto categorico di frazionamento del credito, consistente in una moltiplicazione ingiustificata delle iniziative giudiziali di recupero credito, con specifico riferimento ai crediti unitari e quelli già scaduti.L'abuso dello strumento processuale porta con sé la conseguenza che il creditore potrebbe essere condannato a pagare le spese processuali, oltre a veder dichiarati inammissibili i procedimenti successivi al primo.
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25 nov. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Con il DL 132/2014 conv. in L. 162/2014 è stato introdotto lo strumento della convenzione assistita davanti gli avvocati come strumento facoltativo per la risoluzione della crisi coniugale senza la necessità di ricorrere al giudice.I coniugi con tale strumento possono separarsi consensualmente o chiedere un divorzio congiunto, possono anche modificare le condizioni di separazione o divorzio anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o non autosufficienti economicamente.Lo scopo della negoziazione assistita è quello di ridurre il contenzioso giudiziario sottraendo una parte dei procedimenti relativi alla crisi della famiglia e da ultimo, tale procedura si applica anche allo scioglimento dell’unione civile.Come e quando si può chiedere la negoziazione assistita?Invio alla procedura di negoziazione: adesione o rifiuto all’invitoSvolgimento della negoziazione: mancato accordo o accordo tra le parti Trasmissione dell’accordo al P.M e all’Ufficiale di Stato di civile ed effetti dell’accordo1 – Come e quando si può chiedere la negoziazione assistita?I coniugi (o ex coniugi) con la negoziazione assistita possono raggiungere una soluzione consensuale nelle seguenti materie: a) separazione personale consensuale; b)divorzio congiunto; c) modifica delle condizioni di separazione o divorzio; d) scioglimento dell’unione civile; e) modifica delle condizioni dello scioglimento dell’unione civile. La procedura può essere svolta in qualunque momento e non è condizione di procedibilità della domanda per la risoluzione della crisi familiare dinanzi al giudice. Ciascuno dei coniugi deve farsi assistere almeno da un avvocato durante tutta la procedura ed il requisito della presenza di due avvocati (uno per parte) non è soddisfatto se i due avvocati fanno parte dello stesso studio.Gli avvocati durate la procedura devono svolgere le seguenti attività: a) tentare una conciliazione dei coniugi, tale incombenza nelle procedure giudiziali è affidata al Presidente del tribunale; b) informare le parti dell’importanza per il figlio minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore. L’avvocato ha diritto al compenso per la prestazione resa durante la procedura, anche in assenza di accordi, sulla base dei parametri forensi, il compenso è dovuto anche se l’assistito possiede i requisiti di accesso al gratuito patrocinio.2 – Invio alla procedura di negoziazione: adesione o rifiuto all’invitoUno dei due coniugi, tramite il proprio avvocato, invita l’altro a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ossia un accordo con cui le parti, entro un lasso temporale predeterminato, vanno a ricercare una soluzione concordata relativa alla loro separazione, divorzio o alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio.L’avvocato deve comunicare l’invito mediante raccomandata a/r anche se la legge non detta modalità precise pertanto, pertanto, l’invito può avvenire anche tramite manifestazioni reciproche di disponibilità verbali.L’invito, sottoscritto dal coniuge, deve contenere: a) la descrizione dell’oggetto della controversia; b) l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice per decidere sulle spese di giustizia.Entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito, l’altro coniuge può: aderire, rifiutare o non rispondere, dove la mancata risposta equivale a rifiuto.Nel momento in cui l’altro coniuge aderisce all’invito, con l’assistenza dei rispettivi avvocati, le parti con la convenzione assistita si obbligano a cooperare in buona fede per raggiungere un accordo sulla separazione, divorzio o modifica delle relative condizioni. 3 - Svolgimento della negoziazione: mancato accordo o accordo tra le parti La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve contenere: a) l’oggetto della controversia; b) il termine per svolgere la procedura non inferiore ad un mese e non superiore a 3 mesi, salvo proroga concordata tra le parti di ulteriori trenta giorni.A questo punto gli avvocati iniziano la negoziazione per il periodo di tempo massimo indicato nella convenzione e devono cooperare secondo criteri di lealtà e buona fede.Tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante la negoziazione non possono essere utilizzare nel successivo giudizio che abbia, anche in parte, lo stesso oggetto. Se i coniugi non raggiungono un accordo, gli avvocati vanno a redigere e certificare una dichiarazione di mancato accordo e la parte interessata, se lo ritiene, può agire in giudizio.Se, invece, viene raggiunto l’accordo gli avvocati vanno a redigere un apposito verbale con il seguente contenuto: a) danno atto di aver tentato la conciliazione; b) danno atto di aver informato i coniugi con figli minorenni dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con entrambi i genitori; c) i coniugi manifestano il loro consenso a separarsi o divorziare; d) nel momento in cui ci sono figli minori o incapaci, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti, i coniugi devono definire devo disciplinare e definire i relativi rapporti personali e patrimoniali al fine di consentire al P.M. un adeguato controllo di tali disposizioni; e) può prevedere un assegno di mantenimento o di divorzio a favore del coniuge economicamente più debole oltre a quello per i figli.L’accordo dev’essere datato e deve contenere la sottoscrizione delle parti e degli avvocati che vanno a certificare sia la data che la firma dei rispetti assistiti oltre che la conformità del contenuto dell’accordo all’ordine pubblico e norme imperative.4 - Trasmissione dell’accordo al P.M e all’Ufficiale di Stato di civile Gli avvocati devono trasmettere l’accordo di negoziazione assistita e la documentazione richiesta al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.In assenza di criteri di competenza dettati dalla legge, si applicano nella pratica le regole generali in materia di competenza territoriale dettate in materia di separazione e divorzio.Quanto alle modalità di trasmissione dell’accordo è consentito il deposito cartaceo a mani o con raccomandata a/r ma è possibile anche l’invio tramite casella Pec.La trasmissione dell’accordo deve avvenire entro 10 giorni dalla sottoscrizione soprattutto se i coniugi hanno figli minori o maggiorenni da tutelare.Il P.M. effettua le opportune verifiche ed emette: a) un nullaosta nel momento in cui i coniugi non hanno figli minori o se i figli non hanno bisogno di tutela; b) un’autorizzazione quando i coniugi hanno figli minori o figli bisogni di tutela da parte del P.M. Ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione del P.M. almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l’atto devono trasmettere una copia autentica dell’accordo all’Ufficiale di Stato civile del comune devo il matrimonio è stato iscritto o trascritto, entro il termine di 10 giorni.L’Ufficiale di Stato civile esegue le seguenti operazioni: a) trascrive l’accordo nei registri degli atti di matrimonio o negli archivi informatici; b) annota l’accordi nell’atto di matrimonio; c) annota l’accordo sull’atto di nascita di ciascun coniuge.Editor: Avv. Elisa Calviello
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Egregio Avvocato
22 nov. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
La promessa di matrimonio, in assenza di una definizione legislativa, si identifica nel c.d. fidanzamento ufficiale ed è qualificabile come la dichiarazione reciproca di due soggetti di sesso diverso di volersi frequentare con il serio intento di sposarsi.Il codice civile dedica alla promessa di matrimonio tre soli articoli 79 – 81 dai quali si evince che la promessa di matrimonio non è un contratto e non costituisce un vincolo giuridico tra le parti in quanto non obbliga il promittente né a contrarre matrimonio né a eseguire ciò che è stato convenuto in caso di mancato adempimento della promessa.L’ordinamento giuridico tutela la libertà matrimoniale ma comunque prende in considerazione la situazione di chi ha sostenuto spese ed assunto obblighi a causa della promessa di matrimonio ponendo a carico del promittente determinate conseguenze.La forma della promessaLa rottura della promessaLo scambio dei doni fatti in occasione della promessa e la restituzione degli stessi in caso di rotturaIl risarcimento del danno come conseguenza della rottura della promessa1 – La forma della promessaQuanto alla forma della promessa, la legge individua due specifiche fattispecie: quella solenne e quella semplice.La promessa è solenne (c.d. sponsali) se fatta: a) con un impegno assunto vicendevolmente da persone di maggiore età, o da soggetti minori emancipati ammessi a contrarre matrimonio; b) per atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure se risulta dalla richiesta di pubblicazione del matrimonio.In caso di rottura della promessa solenne, si generano determinati effetti patrimoniali come la restituzione dei doni e il risarcimento del danno.La promessa, invece, è semplice quando è qualificabile come mero fatto sociale priva dei requisiti di forma e di capacità con la quale si manifesta la volontà di unirsi in matrimonio, in caso di rottura è ammessa solo la restituzione dei doni. 2 – La rottura della promessaIl nostro ordinamento tutela e protegge al massimo livello la libertà matrimoniale motivo per il quale il promittente, sino al momento della celebrazione, può decidere di non voler contrarre matrimonio.Il recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, al fine di non esercitare alcuna pressione, neppure indiretta, sul promittente nel caso il legame sia diventato non più voluto.Tuttavia tale recesso senza un giustificato motivo produce il venir meno della parola data e dell’affidamento creato nel promissario proprio in virtù della solennità della promessa.Si verifica, dunque, una violazione delle regole di correttezza e auto responsabilità motivo per il qualedalla rottura della promessa possono derivare particolari effetti patrimoniali a carico di colui che infrange la promessa di un’obbligazione ex lege, il quale sarà tenuto a rimborsare alla controparte quanto meno l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, oltre la restituzione dei doni e il risarcimento del danno. Ad esempio sono risarcibili le spese provate dalla nubenda relative sia dell’abito da sposa e sia degli arredi e dei lavori di ristrutturazione effettuati nella casa del futuro sposo, scelta quale casa coniugale.3 - Lo scambio dei doni fatti in occasione della promessa e la restituzione degli stessi in caso di rotturaCon la promessa di matrimonio spesso i futuri sposi si scambiano dei doni i c.d. doni prenuziali, considerati dalla tesi prevalente delle donazioni soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge.Sono esempi di doni prenuziali il finanziamento e le opere di ristrutturazione di un immobile da destinare a futura residenza familiare, l’anello, anche se di notevole valore, regalato dal fidanzato alla fidanzata e le somme elargite per ristrutturare l’immobile del futuro coniuge, da adibire a casa coniugale. Dai doni prenuziali è necessario distinguere le donazioni obnuziali, fatte in vista del futuro matrimonio, che si perfezionano solo con la celebrazione delle nozze, senza bisogno di accettazione.Come innanzi detto, dalla rottura della promessa possono derivare particolari effetti patrimoniali come la restituzione dei doni.Nel momento in cui il matrimonio non viene contratto, il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa (art. 80 c.c.) senza che rilevino le cause del mancato matrimonio.La restituzione è ammessa in relazione a qualsiasi tipo di promessa di matrimonio (solenne o semplice) sia tra persone capaci, sia tra minori non autorizzati.La domanda di restituzione dei doni può essere presentata da ciascuno dei promittenti e deve essere accolta a prescindere dalle cause della rottura.Tale domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla rottura della promessa o dal giorno della morte di uno dei promittenti. 4 - Il risarcimento del danno come conseguenza della rottura della promessaIn caso di inadempimento della promessa solenne, il promittente è tenuto a risarcire il danno se rifiuta di contrarre matrimonio o se il suo comportamento colposo giustifica il rifiuto dell’altro a celebrare le nozze (art. 81 c.c.).Il risarcimento del danno, in questo caso, si qualifica come una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento senza giustificato motivo che va a tutelare l’affidamento incolpevole di una parte nella promessa infranta.La domanda è proponibile entro il termine di decadenza di un anno dalla rottura della promessa e la prova del decorso del tempo è a carico di chi eccepisce l’estinzione del diritto della controparte.Inoltre, chi chiede il risarcimento deve provare il nesso di casualità esistente tra le spese sostenute o le obbligazioni assunte e il futuro matrimonio. Il danno risarcibile è quello causato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa, pertanto, le spese risarcibili sono solo quelle successive alla promessa solenne e non quelle anteriori.Editor: avv. Elisa Calviello
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