Avv. Ruggiero Gorgoglione
La Cassazione, ricalcando la norma codicistica (art. 1126 c.c.), conferma che la spesa di riparazione del lastrico solare grava per 1/3 sul proprietario o utilizzatore esclusivo del lastrico (o del terrazzo a livello) e per i restanti 2/3 sui condomini che si trovano nella proiezione verticale del lastrico o del terrazzo ai quali funge da copertura (sul punto Cass. 10.5.2017 n. 11484).
Quindi, i condomini, pur non avendo accesso al lastrico/terrazzo ed eventualmente non essendone neanche proprietari, dovranno partecipare alle spese di manutenzione essendo inoltre responsabili dei danni eventualmente causati dall’omessa manutenzione(ex art 2051 c.c.).
In ogni caso, il proprietario/ utilizzatore esclusivo è comunque tenuto a sostenere in prima persona le spese di manutenzione relative a manufatti di cui egli faccia uso esclusivo; resterà inoltre responsabile dei danni causati in conseguenza diretta delle proprie azioni e omissioni.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
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15 mar. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
Dal 2017 si è cominciato a parlare di Enti del Terzo Settore, ma cosa sono? Gli ETS sono gli enti no profit, ossia gli enti non lucrativi, che - oggi - con l’introduzione del Codice del Terzo Settore possono godere di una nuova disciplina unitaria. 1. Cos’è un ETS?2. Cos’è accaduto con la riforma del 2017?3. Quali sono i requisiti richiesti? 4. Norme inattuate e profili operativi1 - Cos’è un ETS?L’ Ente del Terzo settore (o anche ETS) non è una nuova tipologia di ente – ovvero un tertium genus – ma è una qualifica. Pertanto, ogni ente privato, ad esempio un’associazione o una fondazione, può, al ricorrere di determinati requisiti, assumere la qualifica di “ETS”.L’art. 4 del Codice del Terzo Settore definisce, infatti, Enti del Terzo Settore “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società” che sono state costituite con il fine di perseguire, senza scopo di lucro, “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” attraverso l’esercizio di attività di interesse generale e pubblicistico. Dunque, gli ETS non sono altro che gli enti “no profit” (o “not for profit”): ad esempio un ente di diritto privato che, pur generando utili, non li distribuisce agli associati o fondatori ma li reimpiega per il raggiungimento dello scopo sociale perseguito (si pensi ad un’associazione che al fine di sensibilizzare la collettività al tema dell’inquinamento ambientale vende magliette e reinveste il ricavato in altre attività associative). 2 - Cos’è accaduto con la riforma del 2017?Prima della riforma, operata con l’attuazione della Legge Delega n. 106 del 6 giugno 2016, le associazioni, le fondazioni e le altre forme associative a-tipiche che operavano nel Terzo settore potevano assumere diverse qualifiche al fine di accedere ad agevolazioni burocratiche e/o fiscali, come, tra le tante, quella di “organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (i.e. ONLUS) oppure di “organizzazioni non governative” (i.e. ONG) o, ancora, di “associazioni di promozione sociale” (i.e. APS), ciascuna regolata da un’apposita legge e disciplina speciale. È facile intuire come prima della riforma il panorama del Terzo settore apparisse piuttosto frammentato. Il Legislatore ha, quindi, sentito la necessità di promuovere una revisione organica della disciplina: creare un’unica fonte normativa di riferimento che potesse meglio sostenere l’autonoma iniziativa di quei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva e di coesione sociale. Ebbene, il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, in attuazione della predetta Legge Delega, ha introdotto nel nostro ordinamento il Codice del Terzo settore (o anche “CTS”) mediante il quale si sono unificati gran parte degli enti privati no profit sotto l’unica categoria degli ETS, dotati di una disciplina civilistica e fiscale unitaria. Il CTS contiene la nuova disciplina delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle APS, con conseguente abrogazione delle rispettive leggi di riferimento, ed introduce nuove figure quali gli “enti filantropici” e le “reti associative”, nonché istituisce il RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo settore, registro nel quale devono essere iscritti tutti gli Enti del Terzo settore.3 - Quali sono i requisiti richiesti?L’assunzione della qualifica di Ente del Terzo settore è facoltativa e dipende dalla sussistenza di tre requisiti, l’ente deve:esercitare la propria attività “senza scopo di lucro”;essere costituito per il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una delle attività di interesse sociale tassativamente elencate all’art. 5 del CTS (ad esempio formazione universitaria, oppure interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente);ottenere l’iscrizione presso il RUNTS. 4 - Norme inattuate e profili operativiBenché il CTS sia già in vigore dal 3 agosto 2017, ad oggi, il RUNTS non è stato ancora istituito e dalla sua vigenza dipende l’applicazione di alcune norme, tra le quali la disciplina premiale. Nelle more dell’istituzione del Registro, gli enti già istituiti possono comunque decidere di adeguare i propri statuti alle norme contenute nel CTS, mediante l’ausilio di un notaio, così da ottenere l’iscrizione nel RUNTS una volta istituito. Peraltro, proprio al fine di agevolare l’inclusione di tutte le realtà no profit all’interno del sistema degli Enti del Terzo settore, il Decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 - che aveva previsto la proroga dello stato di emergenza Covid-19 al 31 gennaio 2020 - ha introdotto un ulteriore slittamento del termine al 31 marzo 2021 per l'adeguamento degli statuti di tali enti alle norme del CTS. Con ciò intendendosi che fino a tale data le ODV, le APS e le ONLUS potranno ancora operare le modifiche statutarie di adeguamento alle norme del Terzo settore con modalità semplificate: in altri termini, posso modificare i propri statuti con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, in deroga alla normativa applicabile e ad eventuali clausole statutarie che impongono quorum costitutivi e deliberativi più elevati. Per fare un ultimo esempio, le associazioni già costituite possono quindi modificare lo statuto con la presenza di almeno metà degli associati e la maggioranza dei voti espressi ex art. 21, comma 1, c.c., anziché con il quorum costitutivo dei tre quarti degli associati e quorum deliberativo maggiorato che di regola è per le ipotesi di modifiche statutarie ai sensi del comma 2 del predetto articolo 21 c.c.
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Egregio Avvocato
12 apr. 2025 • tempo di lettura 0 minuti
Il presente elaborato consiste in una analisi della più recente giurisprudenza di legittimità relativamente al concetto di "normale tollerabilità" nella disciplina delle immissioni ex art. 844 C.C. e del suo rapporto con i criteri della priorità d'uso e delle esigenze di produzione.Pubblicato il 22.09.2018 su Salvis Juribus (ISSN 2464-9775). Clicca qui per leggere l'articolo.
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23 set. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Il coniuge che lascia la propria abitazione è, nell'immaginario collettivo, l'origine scatenante la crisi del rapporto matrimoniale. Ad un'attenta analisi, però, non può sfuggire che, invece, la crisi matrimoniale affonda le sue ragioni in un momento antecedente, pertanto l'andarsene via di casa rappresenta solo la plateale esplosione di un malessere che già da tempo covava nella coppia.La ragione per una tale drastica decisione può avere diverse spiegazioni logiche, che esulano dagli scopi di questo intervento. Quello che dobbiamo precisare è la rilevanza giuridica di un tale atto.Oggi, non vi è più il reato di abbandono del tetto coniugale, ma questo gesto può avere delle importanti conseguenze sul piano civilistico in sede di separazione e divorzio. Un tale gesto, infatti, può avere conseguenze importanti ai fini dell'addebito, ragion per cui - qualora ci si dovesse decidere di farlo - è opportuno pianificare le proprie azioni con il proprio legale, onde evitare spiacevoli conseguenze. Pertanto, riteniamo opportuno suggerire di non abbandonare mai la casa coniugale, cercando di resistere - laddove possibile - fino all'udienza presidenziale. Ovviamente, laddove dovessero presentarsi situazioni gravemente conflittuali o il pericolo di strumentalizzazioni o false denunce di violenza, è meglio depositare un ricorso e andare via da casa. In ogni caso, tali decisioni debbono essere attentamente valutate comunemente con il proprio difensore, in quanto, in via astrattamente teorica, esistono delle situazioni in cui l’abbandono immediato della casa coniugale è la soluzione migliore per tutelarsi; difatti, è considerata prevalente la tutela del coniuge eventualmente vittima di episodi di violenza psicologica o fisica. In questi casi, diventa fondamentale far prevalere il diritto del soggetto ad allontanarsi dalla fonte della violenza, rappresentata dall’altro coniuge.Recentemente, la Suprema Corte (Cass. N. 20228/2022) si è interessata all'argomento, asserendo che "l’abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi non costituisce presupposto per l’addebito della separazione qualora la convivenza sia già divenuta intollerabile, non avendo quindi alcuna efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale". Sulla stessa scia, gli Ermellini si erano già espressi precedentemente (Cass. Sez. I, 16.04.2018, n. 9384), sottolineando che “l’abbandono del tetto coniugale è giustificato dalla violazione degli obblighi di fedeltà da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet. Ciò costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.In conclusione, appare opportuno valutare attentamente, insieme al proprio procuratore, tutte i fattori presenti e decidere, sempre di comune accordo, sul da farsi. In ogni caso, sono da evitare i colpi di testa insensati e non opportunamente ponderati.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
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1 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La Corte d’Appello di Firenze con la recente sentenza n. 1233/2021 ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui il regolamento contrattuale (ovverosia allegato al rogito di acquisto di tutti i condomini) può porre limiti più stringenti per la tolleranza dei rumori da parte dei condomini.Si ricordi infatti che già il codice civile all’art. 844 disciplina le immissioni qualora superino la normale tollerabilità, ciò però non impedisce al regolamento contrattuale di porre limiti più stringenti. Solo il regolamento contrattuale può però porre tali limiti, e non anche il regolamento assembleare, in quanto trattasi di restrizioni alla proprietà esclusiva.Nel caso specifico quindi la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale, ritenendo in particolare che il regolamento contrattuale possa limitare l’immissione di rumori molesti nelle ore di riposo, senza perciò rendersi necessaria alcuna indagine fonometrica sull’entità del suono. Infatti, il divieto regolamentare, più stringente di quello previsto dal codice, non riguardava solo i cosiddetti rumori molesti “oltre la normale tollerabilità”, bensì qualsivoglia rumore molesto nelle ore di riposo. Avv. Ruggiero GorgoglioneWR Milano Avvocatiwww.wrmilanoavvocati.comwravvocati@gmail.com+393397007006
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